Alcuni scritti inseriti in un’opera collettanea, quale è il Commentario ad un codice, devono essere considerati alla stregua di un unico contributo.
TAR Toscana, Sez. IV, 20 febbraio 2025, n. 281
Alcuni scritti inseriti in un’opera collettanea, quale è il Commentario ad un codice, devono essere considerati alla stregua di un unico contributo.
00281/2025 REG.PROV.COLL.
00412/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana
(Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 412 del 2024, integrato da motivi aggiunti, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dagli avvocati OMISSIS e OMISSIS, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio OMISSIS in Firenze, via A. Lapini -OMISSIS-;
contro
Università degli Studi di Firenze, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati OMISSIS e OMISSIS, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio dell’Avvocato Loriana Ninci in Firenze, Rettorato – piazza San Marco n. 4;
nei confronti
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dagli avvocati OMISSIS, OMISSIS e OMISSIS, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l’annullamento
per quanto riguarda il ricorso introduttivo:
del Decreto della Rettrice dell’Università degli studi di Firenze prot. n. -OMISSIS-, di approvazione degli atti della procedura selettiva per la copertura di -OMISSIS- posto di Professore Associato, ai sensi dell’art. 18, comma 4, della legge n. 240 del 30 dicembre 2010, nell’ambito dei Progetti Dipartimenti di Eccellenza -OMISSIS-, presso il Dipartimento di Scienze Giuridiche e per il settore concorsuale 12/D1 Diritto Amministrativo e scientifico-disciplinare IUS/10 – Diritto Amministrativo, nonché di tutti gli atti presupposti e consequenziali anche se di estremi ignoti;
per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati dal dott. -OMISSIS- il 3/5/2024:
della delibera Consiglio DSG dell’Università di Firenze, recante proposta di chiamata del Dott. -OMISSIS- a ricoprire il posto di Professore Associato per il settore concorsuale 12/D1 (Diritto Amministrativo), settore scientifico disciplinare IUS/10 (Diritto Amministrativo) presso il predetto Dipartimento;
nonché della delibera del CdA dell’Università di Firenze n. -OMISSIS-, prot. n. -OMISSIS-, recante approvazione di detta proposta, nonché del Decreto Rettorale n. -OMISSIS-, prot. n. -OMISSIS-, recante nomina in ruolo del Dott. -OMISSIS- con decorrenza agli effetti giuridici ed economici dal -OMISSIS-, nonché di eventuali ulteriori atti derivati al momento non conosciuti assunti in attuazione, diretta od indiretta, di quanto oggetto di impugnazione compreso l’eventuale contratto con il primo graduato.
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio dell’Università degli Studi di Firenze e del dott. -OMISSIS-;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 13 febbraio 2025 il dott. OMISSIS e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
Il dott. -OMISSIS- ha impugnato il decreto della Rettrice dell’Università degli studi di Firenze -OMISSIS-, che ha approvato gli atti della procedura selettiva per la copertura di -OMISSIS- posto di Professore Associato, presso il Dipartimento di Scienze Giuridiche e per il settore concorsuale 12/D1 Diritto Amministrativo e scientifico-disciplinare IUS/10 – Diritto Amministrativo, bandita con decreto rettorale n. -OMISSIS-, provvedimenti questi ultimi che hanno dichiarato vincitore il dott. -OMISSIS-, collocando il ricorrente al secondo posto della graduatoria.
A seguito dello svolgimento della prova didattica e della rinuncia della dott.ssa -OMISSIS-, la Commissione ha predisposto la graduatoria finale, in base alla quale il ricorrente ha ottenuto 68 punti, mentre al Dott. -OMISSIS- sono stati attribuiti 74 punti.
Terminati i lavori della Commissione, la Rettrice ha inviato ai tre Commissari la nota del -OMISSIS-, con la quale ha chiesto alcune integrazioni a chiarimento dell’attribuzione dei punteggi e, ciò, sia per quanto riguarda le pubblicazioni presentate sia, ancora, per quanto concerne la voce “titoli e curriculum”.
La Commissione si è così riunita il -OMISSIS- e all’esito della seduta supplementare ha predisposto una motivazione integrativa, così come riportata nel verbale-OMISSIS-.
La Rettrice ha poi approvato gli atti della procedura selettiva il -OMISSIS- e con decreto rettorale prot. N. -OMISSIS-, provvedimento quest’ultimo che, unitamente a quelli sopra citati, è stato impugnato con il presente ricorso, sostenendo l’esistenza dei seguenti vizi:
- circa la composizione della Commissione giudicatrice si sostiene la violazione del principio di imparzialità di cui all’art. 97, comma 2 Cost., in quanto un componente della Commissione (e precisamente il Prof. -OMISSIS-) si sarebbe trovato in una sorta di sudditanza psicologica nei confronti del Prof. -OMISSIS- (Presidente della Commissione giudicatrice) e, ciò, in ragione del fatto che la moglie del Prof. -OMISSIS- sarebbe allieva diretta del Prof. -OMISSIS-; a parere del ricorrente detta circostanza sarebbe suscettibile di determinare il venire in essere di “una possibile compromissione dell’imparzialità della Commissione di valutazione”, non potendosi escludere che il Prof. -OMISSIS- abbia potuto fruire di un’innaturale posizione di forza in seno alla Commissione che è organo collegiale composto da tre membri chiamati a decidere a maggioranza, sapendo di contare sull’appoggio incondizionato del Prof. -OMISSIS-;
- circa la valutazione delle pubblicazioni scientifiche dei candidati si sostiene il venire in essere della violazione del principio di imparzialità di cui all’art. 97, comma 2 Cost., dei criteri autoassegnati con il verbale -OMISSIS-, degli artt. 3 co. 23 e 8 commi 1 del bando di indizione della procedura selettiva di cui a Decreto Rettorale n. -OMISSIS-; il ricorrente contesta la valutazione delle pubblicazioni presentate dai candidati, lamentando plurime violazioni, nonché il venire in essere di vari profili di eccesso di potere nelle determinazioni dello stesso organo valutativo; sarebbero erronei i punteggi attribuiti al dott. -OMISSIS- per quanto attiene produzione scientifica e avendo a riferimento la tesi di dottorato, la monografia, le quattro pubblicazioni contenute nel Commentario breve al Codice del processo amministrativo e la pubblicazione n. 2;
- sull’erronea attribuzione di n. 8 punti per l’attività didattica riferita alla titolarità di attività di insegnamento pregresse in Corsi di laurea, in quanto la medesima Commissione non avrebbe considerato alcuni corsi di laurea;
- circa le modalità di attribuzione dei punteggi ai candidati per la voce “Titoli e Curriculum”, si sostiene la violazione del principio di imparzialità di cui all’art. 97, comma 2 Cost., in quanto i punteggi sarebbero inficiati da un difetto di istruttoria e di motivazione, così come peraltro evidenziato dalla nota della Rettrice -OMISSIS-.
Con successivi motivi aggiunti si è impugnata la delibera del Consiglio di Dipartimento di Scienze Giuridiche dell’Università degli studi di Firenze (prot. -OMISSIS-) del -OMISSIS-, di cui alla riunione del -OMISSIS-, nella parte in cui reca la proposta di chiamata del dott. -OMISSIS- a ricoprire il posto di Professore Associato per il settore concorsuale 12/D1 (Diritto Amministrativo) e, in ciò, reiterando le censure proposte con il ricorso introduttivo.
Si è costituita l’Università di Firenze il dott. -OMISSIS- (quest’ultimo in qualità di controinteressato), eccependo l’inammissibilità del ricorso per mancato superamento della prova di resistenza
Nel merito di sono contestate le argomentazioni proposte, sostenendo la correttezza dell’operato della commissione e chiedendo il rigetto del ricorso in quanto infondato.
All’udienza del 13 febbraio 2025, uditi i procuratori delle parti costituite, il ricorso è stato trattenuto in decisione.
DIRITTO
- In primo luogo è necessario chiarire come sia infondata l’eccezione di inammissibilità proposta dall’Università, laddove si è sostenuto che il ricorrente non avrebbe dato prova, in ragione delle censure sollevate, del maggior punteggio che avrebbe potuto conseguire rispetto a quello del dott. -OMISSIS-.
1.1 Il dott. -OMISSIS- ha conseguito 68 punti e, quindi, un punteggio superiore ai 65 punti stabiliti dalla Commissione per ottenere l’idoneità, circostanza quest’ultima che conferma l’esistenza di un effettivo interesse al ricorso.
1.2 Si consideri inoltre che, con le censure proposte, il ricorrente ha contestato le valutazioni della Commissione, espresse nell’ambito di una procedura nella quale non era previsto l’applicazione di criteri automatici o di natura aritmetica in funzione dei titoli posseduti.
1.3 L’inesistenza di criteri strettamente correlati all’attribuzione di un determinato punteggio non poteva che impedire una rigida dimostrazione del punteggio asseritamente dovuto e, ciò, fermo restando le doglianze circa l’esistenza di vari profili di eccesso di potere in cui sarebbe incorsa la Commissione.
1.4 È noto, peraltro, che le valutazioni della Commissione, pur espressione di un potere di discrezionalità tecnica, sono sindacabili dal giudice amministrativo. sia sotto il profilo della ragionevolezza, adeguatezza e proporzionalità, sia sotto l’aspetto più strettamente tecnico e, ciò, specie nell’ambito delle valutazioni dei candidati che hanno partecipato a concorsi universitari, laddove vi siano elementi idonei ad evidenziarne uno sviamento logico o un errore di fatto o, ancora, una contraddittorietà ictu oculi rilevabile (Cons. Stato, Sez. VII, 5 marzo 2024 n. 2175).
1.5 Ciò premesso è possibile esaminare nel merito il ricorso, anticipando come quest’ultimo sia fondato, risultando condivisibili le argomentazioni contenute nel secondo, terzo e quarto motivo.
1.6 Come si è avuto modo di anticipare, una volta che erano terminati i lavori della Commissione con l’attribuzione all’odierno ricorrente di 68 punti, rispetto ai 74 assegnati al dott. -OMISSIS-, la Rettrice ha inviato ai tre Commissari la nota del -OMISSIS-, con la quale ha chiesto alcune integrazioni a chiarimento dei punteggi assegnati, così come risultanti dal verbale -OMISSIS-.
In particolare, con riferimento alla voce “pubblicazioni presentate” la Rettrice aveva specificato che “non emerge la coerenza tra le valutazioni riferite alle singole pubblicazioni presentate dai candidati e il punteggio attribuito alla medesima voce, anche in considerazione della differenza numerica delle pubblicazioni presentate e valutabili”.
Per quanto riguarda invece la voce “titoli e curriculum”, la Rettrice aveva evidenziato “la totale mancanza di motivazione alla base dei punteggi attribuiti” e, ciò, considerando che la Commissione era tenuta a motivare analiticamente il punteggio globale attribuito a tale voce, circostanziando le valutazioni delle varie tipologie di attività che hanno concorso a determinarlo.
1.7 La Commissione, dopo essersi nuovamente riunita al fine di effettuare le necessarie integrazioni, ha rilevato che, per quanto riguarda la voce “pubblicazioni presentate”, “la differenza numerica non pone un problema di coerenza, in quanto i giudizi sono stati formulati (e i punteggi attribuiti) “sulla base di una valutazione qualitativa riferita a ciascuna pubblicazione e alla produzione complessiva di ciascun candidato”.
Per quanto concerne la voce “titoli e curriculum”, la Commissione ha inteso integrare il verbale -OMISSIS- redatto il -OMISSIS-, con un’ulteriore motivazione, nell’ambito della quale il punteggio di 17 punti (rispetto ai 21 attribuiti al controinteressato) è stato giustificato in considerazione di “una certa discontinuità nella partecipazione al dibattito” e del fatto che “la produzione ha conservato un apprezzabile grado di varietà tematica e di continuità nel tempo, benché più di recente risulti più rarefatta (3 scritti pubblicati dal 2019) e principalmente orientata ad attività di commento di norme e sentenze”.
1.8 Malgrado dette integrazioni (che come si è anticipato sono intervenute successivamente ai rilievi della Rettrice) la valutazione posta in essere risulta inficiata da un difetto di istruttoria e di motivazione, non essendo possibile comprendere su quali basi, e in applicazione di quali criteri, la Commissione ha attribuito i punteggi sopra citati.
1.9 Si consideri quanto avvenuto con la valutazione della Commissione riferita alle “quattro” pubblicazioni contenute nel Commentario breve al Codice del processo amministrativo.
- Dette pubblicazioni non avrebbero potuto essere considerate singolarmente, come quattro distinte opere (come poi in realtà avvenuto), non essendosi in presenza di opere caratterizzate da una loro autonomia, cioè di un’autosufficienza tale da poter costituire un’unità minima pubblicabile.
2.1 A tal fine è necessario precisare che le pubblicazioni nn. 5, 6, 7 e 8 del dott. -OMISSIS- corrispondono ad altrettanti commenti, rispettivamente riferiti agli artt. 70, 71, 71 bis e 72 del c.p.a., così come pubblicati sul “Commentario breve” al Codice del processo amministrativo.
2.2 Ciò premesso è evidente come si sia in presenza del commento ad alcuni scritti inseriti in un’opera collettanea, avente un’unica valenza, riferita com’è ad una sequenza limitata ed ordinata di articoli della stessa legge, circostanza quest’ultima che avrebbe dovuto portare la Commissione a considerare dette pubblicazioni alla stregua di un unico contributo.
2.3 L’esame in concreto di tali pubblicazioni conferma l’assenza di un’autonomia dei singoli articoli, rispetto all’opera di cui fanno parte.
2.4 Si consideri, infatti, quanto evincibile dall’indice dell’opera, laddove le singole disposizioni oggetto di esame da parte del controinteressato non sono nemmeno elencate singolarmente (come invece avviene per analoghi contributi che fanno parte della stessa opera), ma risultano accorpati con la dicitura “Artt.70-72”.
2.5 Detta circostanza non può che contribuire a confermare come il relativo commento fosse da considerare un “unicum”, in quanto il risultato di un solo prodotto della ricerca e dell’approfondimento da parte dell’autore.
2.6 Risultano allora condivisibili le argomentazioni del ricorrente, laddove evidenzia che la frammentazione di questi scritti in quattro e distinti contributi ha finito per inficiare la coerenza del punteggio attribuito, essendosi in presenza di una modalità censurabile (c.d. salami slicing), tramite la quale si mira a creare un effetto di artificiosa moltiplicazione del numero delle pubblicazioni riferibili ad uno stesso autore (in questo senso sono anche le Linee Guida per l’integrità nella ricerca della Commissione per l’Etica e l’Integrità nella ricerca del CNR).
2.7 L’erroneità, o meglio come si vedrà la contraddittorietà, del giudizio della commissione risulta ancora più evidente laddove si consideri che le pubblicazioni presentate dal dott. -OMISSIS- (e precisamente la n. 5) relativa al “Commento agli artt. 114, 115 e 120 del D.lgs. n. 267/2000” (e inserita nel volume appartenente alla Collana “Le fonti del diritto italiano”) è stata valutata come contributo unico, pur riguardando tre distinti articoli del D.lgs. n. 267/2000.
2.8 Una tale circostanza non può che integrare un’evidente disparità di trattamento, contribuendo anch’essa a inficiare la coerenza del punteggio assegnato.
2.9 Altrettanto contraddittorio è il giudizio riferito alla pubblicazione n. 2 (avente ad oggetto “la causa dell’annullamento d’ufficio”), che da un lato risulta “segnalata” per asseriti meriti, mentre nello stesso verbale -OMISSIS- si afferma come detta pubblicazione contenga, “in buona parte”, i contenuti della monografia (e della tesi di dottorato), già oggetto di valutazione.
2.9 Un tale giudizio di meritevolezza risulta allora difficilmente comprensibile in considerazione del fatto che nel corso del presente giudizio si è avuto modo di accertare che detta pubblicazione, risalente -OMISSIS-, consiste in una riproposizione di parte (in particolare di 10 su 34 pagine) della monografia -OMISSIS-, anch’essa oggetto di valutazione da parte della Commissione.
- Altrettanto privo di una congrua motivazione è il punteggio riferito alla valutazione sulle pubblicazioni, che pure è stato integrato a seguito dei rilievi della Rettrice.
3.1 La Commissione, pur avendo preso atto della differenza numerica delle pubblicazioni presentate a favore del ricorrente (che ne aveva presentate 14 rispetto alle 12 del controinteressato), si era limitata ad affermare che “la differenza numerica delle pubblicazioni presentate non pone un problema di coerenza, in quanto i giudizi sono stati formulati (e i punteggi attribuiti) sulla base di una valutazione qualitativa riferita a ciascuna pubblicazione e alla produzione complessiva di ciascun candidato”.
3.2 Malgrado detta affermazione nessuna valutazione specifica è presente nei verbali della commissione che si è limitata a ribadire un giudizio complessivo di prevalenza “qualitativa”, disancorato dall’esame di specifici elementi e circostanze.
3.3 Ne consegue che le affermazioni di una presunta prevalenza qualitativa delle pubblicazioni del controinteressato, lungi dall’esaurire l’onere motivazionale a cui la Commissione era tenuta, finiscono per costituire delle argomentazioni apodittiche (peraltro postume), con l’effetto di perdere una reale capacità di rendere comprensibile e giustificato il punteggio assegnato.
3.4 In presenza di una produzione scientifica del dott. -OMISSIS- numericamente più esigua rispetto a quella del candidato -OMISSIS-, il maggior punteggio attribuito al primo, in difetto di valutazioni numeriche riferite alle singole pubblicazioni, avrebbe dovuto giustificarsi sulla base di una reale ed effettiva valutazione qualitativa dei singoli contributi, motivazione che sarebbe stata la sola suscettibile di poter essere considerata coerente e idonea a “sostenere” il maggiore punteggio attribuito.
3.5 I profili di eccesso di potere sopra citati si traducono, altresì, nella violazione del combinato disposto tra l’art. 4, comma 3, lett. a) del Regolamento di Ateneo recante la disciplina della chiamata dei professori ordinari ed associati di cui al Decreto Rettorale n. 343/2023 e l’art. 8, comma 3, lett. a) del bando di indizione della procedura selettiva, disposizioni queste ultime che prevedono l’obbligo per la Commissione di valutare l’“originalità” e l’“innovatività” delle pubblicazioni prodotte dai candidati.
3.6 Altrettanto inficiata dai profili di difetto di istruttoria e di motivazione è la valutazione dell’attività didattica, laddove la Commissione ha assegnato ad entrambi i candidati 23 punti, suddivisi in 15 punti per l’avvenuto superamento della prova didattica e della verifica della conoscenza della lingua inglese e, soprattutto, n. 8 punti, con una motivazione identica “in ragione della titolarità di un insegnamento in corso di laurea (a.a. -OMISSIS-), tre contitolarità di altri insegnamenti in corsi di laurea, nonché numerose altre docenze presso master e scuole di specializzazione”.
3.7 La Commissione ha ignorato il fatto che il ricorrente, come da dichiarazione resa ai sensi del DPR n. 445/2000, ha svolto negli ultimi cinque anni e in tre anni accademici distinti, attività di insegnamento non solo nel Corso di laurea di cui all’anno accademico -OMISSIS-, ma anche nell’analogo Corso di laurea sia per l’a.a. -OMISSIS-, sia per l’a.a. -OMISSIS-.
3.8 Ne consegue che la Commissione avrebbe dovuto considerare, non solo uno, ma tre corsi di laurea, circostanza quest’ultima che non poteva non condizionare anche il relativo punteggio attribuito.
3.9 Anche la valutazione del curriculum, malgrado le integrazioni di cui al verbale-OMISSIS-, non supera le censure di difetto di motivazione, emergendo alcuni profili di contraddittorietà.
- Si consideri, infatti, che la Commissione si focalizza su presunte discontinuità di un percorso professionale di 26 anni (dal -OMISSIS-) del dott. -OMISSIS-, senza considerare come anche nei confronti del controinteressato e in un arco di tempo più breve e di otto anni (-OMISSIS-), vi siano periodi di assenza di pubblicazioni (in particolare l’anno -OMISSIS-).
4.1 Più in generale e dall’esame dei verbali della Commissione, anche successivi ai rilievi della Rettrice, non è dato comprendere sulla base di quali elementi la Commissione abbia attribuito i punteggi cumulativi più elevati, finendo col privilegiare il candidato con la produzione scientifica più limitata e più circoscritta anche nel tempo.
4.2 Come si è avuto modo di dimostrare nel caso in questione è del tutto assente la dimostrazione di una effettiva superiorità qualitativa e, ciò, considerando che gli elementi dedotti dalla Commissione, o si traducono in affermazioni apodittiche e generiche o, ancora, finiscono per risultare in contraddizione tra loro.
4.3 L’onere di una motivazione più stringente risultava necessario proprio nell’ambito del concorso per Professore associato di cui si tratta, essendosi nell’ambito di un settore non “bibliometrico”, nel quale non sussistono altri e diversi indici e parametri di valutazione delle pubblicazioni.
4.4 L’accoglimento di detti rilievi è sufficiente per ritenere fondato il ricorso.
4.5 Da ultimo va comunque chiarito come sia infondato il primo motivo e con il quale si contesta la composizione della Commissione giudicatrice.
A parere del ricorrente il Prof. -OMISSIS-, componente della Commissione, si sarebbe trovato in una sudditanza psicologica nei confronti del Presidente della stessa Commissione, in ragione del fatto che quest’ultimo annovera tra i suoi collaboratori e colleghi la moglie dello stesso Prof. -OMISSIS-.
4.6 Sul punto è dirimente constatare come le argomentazioni dedotte si limitino ad affermare (peraltro genericamente) l’esistenza di condizionamenti e influenze che, non solo sono del tutto indimostrate, ma che sono assolutamente distanti dall’integrare una qualunque delle ipotesi di astensione di cui agli artt. 51 e 52 cpc..
4.7 Va ricordato che secondo un costante orientamento giurisprudenziale il semplice rapporto maestro-allievo non è rilevante per ritenere sussistente una causa di incompatibilità e, ciò, in assenza di una co-interessenza economica (Cons. St., sez. VII, 3 maggio 2024, n. 4028).
4.8 Si è affermato, infatti, che “..non costituisce ragione di incompatibilità la sussistenza sia di rapporti di mera collaborazione scientifica, sia di pubblicazioni comuni, essendo ravvisabile l’obbligo di astensione del componente della commissione solo in presenza di una comunanza di interessi anche economici, di intensità tale da porre in dubbio l’imparzialità del giudizio (Cons. St., sez. VI, 3.07.2014, n. 3366, Cons. St., sez. III, 20.09.2012, n. 5023 e Cons St., sez. VI, 31.05.2012, n. 3276)”.
4.9 In ragione dell’accoglimento del ricorso e del conseguente annullamento degli atti impugnati sulla base dei sopra citati profili di difetto di istruttoria e di motivazione, l’Amministrazione intimata dovrà procedere alla rinnovazione del giudizio nei confronti di entrambi i soggetti partecipanti.
- Detto adempimento dovrà essere posto in essere, entro e non oltre 45 giorni dalla comunicazione o notifica del presente provvedimento, mediante la nomina di una Commissione in una nuova e differente composizione, stante la sostanziale (e già avvenuta) reiterazione dei medesimi giudizi, posti in essere dalla Commissione in precedenza nominata e a seguito della nota della Rettrice del -OMISSIS-.
5.1 Il ricorso è, pertanto, fondato nei termini sopra citati, mentre le spese possono essere compensate in considerazione dell’accoglimento solo di parte delle censure proposte.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, e sui connessi motivi aggiunti, li accoglie e per l’effetto annulla i provvedimenti impugnati nei termini di cui alla parte motiva.
Compensa le spese tra le parti costituite.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all’articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, -OMISSIS-96 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all’oscuramento delle generalità di tutte le persone fisiche citate.
Così deciso in Firenze nella camera di consiglio del giorno 13 febbraio 2025 con l’intervento dei magistrati:
OMISSIS, Presidente
OMISSIS, Consigliere, Estensore
OMISSIS, Consigliere
Pubblicato il 20 febbraio 2025