Fra l’art. 53, comma 6, D.lgs. n. 165/2001 e l’art. 6, comma 12, Legge n. 240/2010 sussiste sì un rapporto di specialità, ma ciò rende applicabile ai docenti a tempo definito la sola disposizione speciale della c.d. “legge Gelmini” che, diversamente da quanto stabilito dal testo unico del pubblico impiego, impone anche ai docenti a tempo definito la preventiva autorizzazione, senza tuttavia prevedere alcuna sanzione per il caso di inosservanza. Da ciò discende che se, in base alla Legge n. 240 del 210, può esigersi dai docenti a tempo definito, a differenza di quanto previsto nel testo unico del pubblico impiego, la preventiva autorizzazione dell’incarico, tuttavia non può procedersi, in caso di inosservanza, al recupero delle somme percepite non essendo prevista tale sanzione nella Legge Gelmini e non essendo ritraibile l’applicabilità di tale sanzione dal testo unico del pubblico impiego, stante l’espressa esclusione ivi prevista.
Cons. Stato, Sez. VII, 18 febbraio 2025, n. 1377
Docenti a tempo definito e incarichi extraistituzionali: si applica solo l'art. 6, comma 12, Legge Gelmini
01377/2025REG.PROV.COLL.
07164/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Settima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 7164 del 2024, proposto da:
Università degli studi di Trieste, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso cui è domiciliata ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
contro
OMISSIS, rappresentato e difeso dall’avvocato OMISSIS, con domicilio digitale pec in registri di giustizia;
per la riforma
della sentenza del Tribunale amministrativo regionale per il Friuli Venezia Giulia n. 203/2024.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del prof. OMISSIS;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore il Consigliere Laura Marzano;
Udito, nell’udienza pubblica del giorno 28 gennaio 2025, l’avvocato OMISSIS;
Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. L’università degli studi di Trieste ha impugnato la sentenza del Tar Friuli Venezia Giulia n. 203 del 5 giugno 2024 con cui è stato accolto il ricorso proposto dal prof. OMISSIS contro il provvedimento, trasmesso in data 11 dicembre 2023, a firma del direttore generale dell’università avente ad oggetto “Richiesta di versamento, ai sensi dell”art. 53, commi 7 e 7 bis, d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165, dei compensi indebitamente percepiti a fronte dello svolgimento di attività extraistituzionali senza la preventiva autorizzazione per il periodo dal 1° novembre 2015 al 31 ottobre 2022 e riscontro all’istanza di accesso agli atti” e contro il provvedimento del 16 novembre 2023 a firma dello stesso direttore generale, avente ad oggetto “Riscontro alle note prot. di Ateneo n. 153562 del 3 ottobre 2023 e n. 162256 del 18 ottobre 2023 – Concessione proroga” nonché per l’accertamento dell”insussistenza dell’obbligo del ricorrente di riversare all’università l’importo di € 515.416,03 da questa richiesto ovvero, in subordine, per la sua riduzione, anche in via equitativa.
L’appellato si è costituito depositando successiva memoria con la quale ha eccepito l’improcedibilità dell’appello e comunque ha esposto le proprie argomentazioni difensive, chiedendo la reiezione del gravame.
Alla camera di consiglio del 29 ottobre 2024 la trattazione della causa è stata rinviata al merito sull’accordo delle parti.
In vista della discussione soltanto l’appellato ha depositato memoria conclusiva.
L’università ha, invece, chiesto la decisione della causa sugli scritti, senza discussione.
All’udienza pubblica del 28 gennaio 2025 la causa è stata trattenuta in decisione.
2. Devono essere tratteggiati i fatti di causa.
Il prof. OMISSIS, in quiescenza dal 1 novembre 2023, è stato professore ordinario di chimica organica presso il dipartimento di scienze chimiche e farmaceutiche dell’università di Trieste.
Nel 2014 è stato invitato a collaborare con il Center for Cooperative Research in Biomaterials (organizzazione non profit di ricerca di diritto spagnolo, creata per promuovere la ricerca scientifica e l’innovazione tecnologica ai massimi livelli), con il titolo di Ikerbasque Research Professor, per coordinare, senza vincoli di orario e di luogo, un gruppo di ricerca in materia di Carbon Bionanotechnology.
Il professore si è, quindi, rivolto all’ufficio del personale dell’ateneo triestino, comunicando l’opportunità che gli era stata offerta chiedendo indicazioni circa eventuali adempimenti necessari per poter svolgere tale attività.
L’università lo ha informato che avrebbe dovuto richiedere il passaggio a tempo definito e ha riferito che, una volta in regime di tempo definito, egli avrebbe potuto svolgere qualsiasi attività.
Il professore ha, altresì, informato il Rettore circa il ruolo che avrebbe assunto, chiedendo di valutarne la compatibilità con la propria posizione presso l’ateneo: anche il Rettore lo ha invitato al passaggio a tempo definito, null’altro opponendo.
Quindi il prof. OMISSIS ha chiesto ed ottenuto il passaggio al tempo definito a far data dal 1 novembre 2015 e, dall’anno accademico 2015/2016, ha intrapreso la collaborazione di ricerca con il Center for Cooperative Research in Biomaterials (CIC): rapporto proseguito negli anni successivi del quale l’università è sempre stata a conoscenza.
Senonché, in data 25 ottobre 2022 l’università ha chiesto chiarimenti su detto rapporto e, in data 31 ottobre 2022, ha invitato l’appellato a richiedere l’autorizzazione per detta attività per l’anno accademico 2022/2023 e a motivare la mancata richiesta della stessa per gli anni precedenti.
Il prof. OMISSIS ha, quindi, presentato richiesta di autorizzazione per l’a.a. 2022/2023 e, su richiesta dell’università, ha trasmesso la documentazione relativa al rapporto con il CIC, tra cui la data di inizio dell’incarico, illustrando le ragioni per cui non era stata richiesta in precedenza l’autorizzazione.
In data 21 novembre 2022 il direttore del dipartimento ha trasmesso il proprio decreto n. 398/2022 (ratificato dal consiglio di dipartimento il 5 dicembre 2022) attestante che l’attività di ricerca, svolta con il CIC e con la qualifica di Ikerbasque Research Professor, non recava pregiudizio all’adempimento degli obblighi istituzionali e non si poneva in conflitto di interessi o in concorrenza con l’attività del dipartimento, ma che anzi essa rivestiva valore sinergico.
Con decreto rettorale n. 1096 del 28 novembre 2022, è stata rilasciata l’autorizzazione a ricoprire l’incarico presso il CIC per l’a.a. 2022/2023.
Il 13 febbraio 2023 l’ateneo ha comunicato l’avvio del procedimento volto ad accertare la violazione dell’art. 6, comma 12, l. 240/2012, dell’art. 15 d.P.R. 382/1980 e dell’art. 12 del regolamento di ateneo per la disciplina del rilascio delle autorizzazioni per incarichi extraistituzionali, invitandolo a presentare osservazioni.
Con nota del 23 febbraio 2023 l’appellato ha ribadito quanto già rappresentato in precedenza sottolineando di non aver chiesto l’autorizzazione poiché più volte gli uffici ne avevano rappresentato la non necessità.
A seguire l’ateneo ha comunicato in data 22 marzo 2023 l’avvio del procedimento disciplinare, nell’ambito del quale il professore ha presentato osservazioni, rilevando la tardività della contestazione e comunque l’insussistenza dei presupposti per l’irrogazione di sanzioni disciplinari per le ragioni già illustrate.
Con decreto rettorale n. 334/2023 gli è stata irrogata la sanzione disciplinare della censura: tale provvedimento è stato impugnato dinanzi al Tar Friuli Venezia Giulia, il quale lo ha annullato con la sentenza n. 337 in data 15 ottobre 2024 (oggetto di impugnazione con l’appello RG 8271/2024, congiuntamente chiamato alla udienza odierna).
Nelle more, con nota in data 18 settembre 2023, dichiarando di far seguito al provvedimento disciplinare e di agire ex art. 53, comma 7 e 7 bis, d.lgs. 165/2001, l’ateneo ha chiesto di trasmettere documentazione utile alla definizione dell’ammontare dei compensi percepiti dal CIC.
Pur contestando la sussistenza dell’obbligo di riversare all’università i compensi percepiti e l’applicabilità alla fattispecie della normativa richiamata, il prof. OMISSIS ha comunque trasmesso le attestazioni rilasciate dall’Agenzia delle entrate spagnola per gli anni 2015-2022.
Dopo ulteriori interlocuzioni, con nota trasmessa in data 11 dicembre 2023, l’università ha dichiarato di avviare il procedimento di recupero dell’indebito, invitando il prof. OMISSIS a versare la somma di € 515.416,03, pari alla “somma di quanto percepito dal 2015, al netto delle ritenute, calcolando 10/12 per il 2022, come risulta dai “Modelo 296” relativi agli anni indicati”, entro il termine di sessanta giorni, chiarando che “il versamento di cui trattasi rappresenta una particolare sanzione ex lege” e che la richiesta di versamento faceva seguito al decreto rettorale di irrogazione della sanzione disciplinare.
Tali atti sono stati impugnati con separato ricorso dinanzi allo stesso Tar, unitamente all’art. 21, commi 2 e 3, del regolamento per la disciplina del procedimento di rilascio delle autorizzazioni allo svolgimento di incarichi extraistituzionali, laddove interpretato nel senso di ampliare il perimetro applicativo dell’art. 53, commi 7 e 7 bis del d.lgs. 165/2001 anche ai docenti a tempo parziale.
Il ricorrente rappresentava in primo grado:
– che l’instaurazione della collaborazione con il CIC era stata preceduta da una richiesta di passaggio al tempo definito, ottenuto a partire dal 1° novembre 2015;
– che lo svolgimento di tale attività era noto, fin dal principio, all’università di Trieste, la quale aveva dato indicazioni circa la non necessità di una specifica autorizzazione;
– che ciononostante, nel 2022, l’università ha invitato il ricorrente a inoltrare richiesta di autorizzazione, poi concessa con decreto rettorale del 28 novembre 2022;
– che, successivamente, l’università ha avviato un procedimento finalizzato ad accertare l’eventuale violazione della normativa in materia di incarichi extraistituzionali, con riferimento alle precedenti annualità della collaborazione;
– che, all’esito di tali accertamenti, è stata irrogata al ricorrente una sanzione disciplinare (contestata con autonomo ricorso) ed è stato adottato l’impugnato provvedimento di recupero dei compensi percepiti, oggetto del presente giudizio.
- Il Tar friulano, con sentenza n. 203 del 5 giugno 2024, ha accolto il ricorso in sintesi evidenziando in fatto che l’università era stata informata a tempo debito di questo incarico senza indicare la necessità dell’autorizzazione.
In diritto il Tar ha interpretato come segue la disciplina sugli incarichi:
– la disciplina di cui all’art. 53, comma 7 e 7 bis del d.lgs. 165/2001 non è applicabile ai “docenti universitari a tempo definito” i quali sono espressamente esclusi, dal comma 6 del medesimo articolo 53, dal perimetro applicativo dei successivi commi da 7 a 13;
– tra la disciplina del d.lgs. 165/2001 e quella della legge 240/2010 (“legge Gelmini”) non è dato individuare alcuna antinomia;
– esiste un rapporto di specialità e complementarietà tra una disciplina a vocazione “generale”, qual è quella recata dal testo unico sul pubblico impiego (d.lgs. 165/2001), e la disciplina di un ordinamento “settoriale” (l. 240/2010), espressione di un’autonomia organizzativa e normativa costituzionalmente tutelata (art. 33, comma 7 cost.);
– anche per i “professori universitari a tempo pieno” (non contemplati dalla clausola di esclusione di cui all’art. 53, comma 6) il d.lgs. 165/2001 prevede che la regolamentazione degli incarichi extraistituzionali sia rimessa agli specifici ordinamenti;
– l’amministrazione non può utilizzare il comma 13 dell’art. 53 del d.lgs. 165/2001 per recuperare le somme non versate, atteso che i “docenti universitari a tempo definito” ne sono espressamente esclusi, dal comma 6 del medesimo articolo 53., potendo eventualmente adottare provvedimenti diversi, quali la sanzione disciplinare, nel caso di specie in effetti irrogata.
- Il Ministero appellante contesta la riportata interpretazione.
Sostiene che, alla stregua del dato letterale dell’art. 53, comma 7, d.lgs. 165/2001, il presupposto del recupero dei compensi percepiti dal dipendente pubblico per l’attività extraistituzionale svolta è la violazione dell’obbligo di autorizzazione.
Osserva che, se da una parte l’art. 53, comma 6, prevede che determinate categorie di dipendenti pubblici – tra cui i docenti a tempo definito – siano sottratti all’ambito di applicazione dei successivi commi da 7 a 13, dall’altra l’art. 6, comma 12, della legge n. 240/2010, impone ai docenti a tempo definito uno specifico obbligo di previa autorizzazione per le attività di ricerca svolte all’estero.
Quindi sostiene che la norma contenuta nella legge sull’ordinamento universitario sia norma speciale rispetto alla precedente e debba, per ciò, essere ritenuta prevalente. Sicchè l’attività svolta in assenza di autorizzazione ed in violazione dell’art. 6, comma 12, della legge Gelmini, come nel caso di specie, fonderebbe legittimamente, ai sensi dell’art. 53, comma 7, d.lgs. 165/2001, la doverosa azione di recupero dei compensi percepiti dal docente, anche se a tempo definito.
Secondo l’amministrazione appellante una diversa interpretazione condurrebbe ad una discriminazione al contrario in favore dei docenti a tempo definito, in quanto si finirebbe per lasciare priva di sanzione la violazione di un obbligo di autorizzazione espressamente previsto per tali docenti da una norma di carattere speciale (art. 6, comma 12, legge n. 240/2010), e ciò in violazione dell’art. 53, comma 7, d.lgs. 165/2001.
Sostiene, richiamando una sentenza della Corte dei conti (sez. giur. Lombardia, n. 3/2022) che l’esclusione della necessità dell’autorizzazione opererebbe soltanto per lo svolgimento di attività libero-professionali secondo l’inciso finale inserito nella disposizione in parola.
Osserva che lo stesso Tar Friuli Venezia Giulia, in una sentenza di poco precedente (16 marzo 2023, n. 104), avrebbe assunto una interpretazione contraria a quella propugnata nella sentenza impugnata.
- L’appello è infondato e va respinto; ciò consente di prescindere dall’esame dell’eccezione di improcedibilità sollevata dall’appellato, peraltro infondata avendo l’atto impugnato nel presente giudizio un titolo autonomo, che prescinde dalla sanzione disciplinare.
La questione che viene posta all’attenzione del Collegio investe due profili: uno in fatto, riguardante le interlocuzioni avvenute illo tempore fra l’ateneo e l’appellato, prima che quest’ultimo assumesse l’incarico di ricerca presso l’ente straniero; uno in diritto, avente ad oggetto la ricostruzione del quadro normativo attinente alla fattispecie in esame.
5.1. Sotto il primo profilo va rilevato che la condotta tenuta nel 2015 dall’appellato risulta immune da mende.
Invero, come sinteticamente esposto nella parte in fatto, prima di assumere l’incarico l’appellato aveva messo al corrente l’università, esponendone la natura e chiedendo lumi su quali fossero gli adempimenti preliminari, necessari per poterlo assumere.
Dalla documentazione in atti emerge con chiarezza che l’amministrazione, anche nella persona del suo vertice, era stata sin dall’origine messa a conoscenza dell’incarico e della potenziale incidenza e sovrapponibilità con l’attività del professore presso l’università di Trieste.
L’appellato ha avuto una significativa interlocuzione con l’università, sia con gli uffici amministrativi che con il personale accademico, con la quale ha sollecitato chiarimenti circa le attività preliminari necessarie a rimuovere potenziali cause ostative all’acquisizione del prestigioso incarico.
In quella fase il prof. OMISSIS ha anche informato in prima persona il Rettore, chiedendo un incontro per chiarirgli la natura dell’incarico, onde verificarne la compatibilità con l’impiego a tempo pieno presso l’università. Scriveva nell’email dell’11 novembre 2014: “Se vuoi, ti racconto come stanno le cose e vediamo se ritieni la cosa compatibile con il mio tempo pieno”. A tale iniziativa il Rettore ha risposto: “Caro Maurizio, ottima notizia. Certamente ci possiamo vedere a dicembre, così mi racconti i dettagli. Mi informerò nel frattempo sulla normativa del tempo pieno. Prego la segreteria di organizzare l’incontro”.
Prima di acquisire l’incarico, il professore ha contattato gli uffici per individuare i passaggi formali necessari a garantire la regolarità della procedura (email del 29 settembre 2014) ricevendo, in riscontro, soltanto l’indicazione di ridurre il proprio impegno presso l’università di Trieste, passando dal tempo pieno al regime a tempo definito (cfr., in questo senso la email del 16 gennaio 2015).
Un collega, in una email del 22 dicembre 2014, gli ha comunicato testualmente: “Non esiste un regolamento specifico e si fa riferimento alle leggi 382 e 240. La domanda per il cambio di regime va fatta entro fine aprile e il nuovo regime parte dall’inizio dell’anno accademico (novembre) e dura un anno. Si può cambiare di anno in anno. Non esiste obbligo di autorizzazione e neanche di comunicazione per le attività che vai a fare”.
Attenendosi a quanto evidenziato dagli uffici, l’appellato ha quindi chiesto il passaggio al regime di tempo definito (a far data dal primo novembre 2015), proprio al fine, noto all’università, di accettare l’incarico al CIC.
È possibile osservare, dunque, che l’ateneo, pur edotto dell’incarico che il prof. OMISSIS avrebbe voluto assumere ed espressamente richiesto di chiarire quali adempimenti porre in essere onde garantirne la piena compatibilità con il suo mandato di professore universitario, non ha mai affermato che tale incarico dovesse essere preventivamente autorizzato, essendosi limitato a indicare la necessità di optare per il tempo definito.
Indicazione alla quale l’appellato si è attenuto, chiedendo ed ottenendo (ancora una volta senza ulteriori specificazioni da parte dell’amministrazione) la trasformazione del suo contratto da tempo pieno a tempo parziale.
A ciò deve aggiungersi che l’assunzione e il mantenimento dell’incarico anche negli anni successivi è sempre stato di pubblico dominio e anche di una certa risonanza in ambito accademico: l’incarico dell’appellato, anche in ragione del riconosciuto prestigio che ne è conseguito anche per l’università, è stato ampiamente pubblicizzato e divulgato dalla stessa amministrazione fin dall’esordio sul suo sito internet (doc. 9 del fascicolo di primo grado dell’appellato).
5.2. Sotto il secondo profilo, ossia quello prettamente ermeneutico, va preliminarmente rilevata l’inconferenza delle pronunce citate dall’amministrazione.
Invero la sentenza n. 29951 in data 11 gennaio 2022 della Corte dei conti, sezione giurisdizionale regionale per la Lombardia, riguarda una fattispecie di presunto danno erariale asseritamente causato da un professore universitario con impegno a tempo definito presso il Politecnico di Milano, il quale aveva assunto una carica presso il consiglio di amministrazione di una società di ingegneria, in tesi inquadrabile come esercizio del commercio e industria. Ivi la Corte dei conti ha assolto il professore dagli addebiti osservando che solo l’espletamento in forma individuale o societaria «di industria o commercio è vietata a tutti i pubblici dipendenti, ivi compresi i professori a tempo definito», ma che l’incarico assunto in quel caso non era qualificabile come esercizio del commercio.
Si tratta, dunque, di una fattispecie diversa da quella oggetto del presente giudizio.
La sentenza del Tar Friuli Venezia Giulia 16 marzo 2023, n. 104 ha ad oggetto la vicenda di un professore associato con regime a tempo definito presso l’università di Trieste sanzionato per inosservanza del divieto di cumulo di impieghi.
5.3. Passando all’esame del merito, va rilevato che la disciplina degli incarichi extraistituzionali dei docenti universitari a tempo definito è contenuta sia nel testo unico del pubblico impiego (d.lgs. 165/2001) sia nella legge sull’ordinamento universitario, c.d. “legge Gelmini” (l. 240 del 2010).
In particolare l’art. 53, comma 6, del d.lgs. 165/2001 esclude che ai «docenti universitari a tempo definito» si applichino «i commi da 7 a 13» dello stesso articolo: quindi oggetto di esclusione è sia il divieto, previsto per la generalità dei dipendenti pubblici, di svolgere «incarichi retribuiti che non siano stati conferiti o previamente autorizzati dall’amministrazione di appartenenza», sia la conseguenza ivi prevista per il caso di sua inosservanza, ossia l’obbligo di versare il compenso dovuto per le prestazioni eventualmente svolte nel conto dell’entrata del bilancio dell’amministrazione di appartenenza del dipendente.
L’art. 6, comma 12, della l. 240/2010 prevede invece che tale categoria possa svolgere, anche con rapporto di lavoro subordinato, attività didattica e di ricerca presso università o enti di ricerca esteri, previa autorizzazione del rettore che valuta la compatibilità con l’adempimento degli obblighi istituzionali, ma non prevede alcuna sanzione per il caso di inosservanza dell’obbligo di autorizzazione.
5.3.1. Il Collegio condivide la ricostruzione del Tar secondo cui le due regolamentazioni sono tra loro complementari e armonizzabili.
La particolare regolamentazione delle attività extraistituzionali esercitabili dai professori e ricercatori a tempo definito e del relativo regime autorizzatorio, prevista dall’art. 6, comma 12, l. 240/2010, non risulta in contrasto con la disciplina del d.lgs. 165/2001, né ha l’attitudine a derogarvi in toto; invero fra le due normative sussiste sì un rapporto di specialità, ma ciò rende applicabile ai docenti a tempo definito la sola disposizione speciale della c.d. “legge Gelmini” che, diversamente da quanto stabilito dal testo unico del pubblico impiego, impone anche ai docenti a tempo definito la preventiva autorizzazione, senza tuttavia prevedere alcuna sanzione per il caso di inosservanza.
5.3.2. Dal rilevo che precede discendono due considerazioni fra loro consequenziali.
5.3.2.1. La prima è che non può essere condivisa la lettura che l’amministrazione appellante dà dell’art. 53, comma 6, del d.lgs. 165/2001, richiamando il riferimento alle «altre categorie di dipendenti pubblici ai quali è consentito da disposizioni speciali lo svolgimento di attività libero-professionali».
La tesi per cui la portata derogatoria della clausola andrebbe limitata alla sola ipotesi di attività libero-professionale che non richieda autorizzazione in base alla disciplina speciale, non trova riscontro nel dato normativo.
Sul piano testuale, il riferimento alle «disposizioni speciali» riguarda solo le «altre categorie di dipendenti pubblici», ossia una platea residuale di soggetti, rendendone evidente la non estensibilità alle precedenti categorie, le quali sono, invece, esattamente individuate, senza necessità di richiamare a tal fine le disposizioni speciali.
D’altra parte la disposizione è impostata sulla individuazione di categorie di soggetti e non di tipologie di attività, ragione per la quale non appare logico utilizzare l’attività riferita ad una sola delle categorie, per limitare la portata della deroga anche per le altre categorie che sono ben individuate.
La ricostruzione che precede è, peraltro, confortata dalla giurisprudenza della cassazione, che ha escluso l’applicabilità della disciplina in commento all’altra categoria, affermando che i dipendenti pubblici con un part time non superiore al 50% possono instaurare rapporti con altri enti anche in assenza di autorizzazione da parte della pubblica amministrazione di appartenenza (cfr. Cass. civ., sez. lav., 18 luglio 2022, n. 22497).
Dunque il riferimento ai dipendenti pubblici ai quali è consentito da disposizioni speciali lo svolgimento di attività libero-professionali non può essere assunto quale criterio ispiratore dell’intero precetto derogatorio, ossia con riferimento anche alle altre due categorie di soggetti.
5.3.2.2. La seconda considerazione è che, poiché la regolamentazione in materia di incarichi istituzionali dei pubblici dipendenti di cui al testo unico sul pubblico impiego prevede una espressa e chiara clausola di esclusione che ne impedisce l’applicabilità ai «docenti universitari a tempo definito» (art. 53, comma 6, d.lgs. 165/2001), l’esclusione ivi sancita riguarda sia l’obbligo di autorizzazione sia la sanzione del versamento dei compensi percepiti per le attività non autorizzate, prevista dal comma 7.
Non può essere condivisa quindi la tesi dell’amministrazione secondo cui l’azione di recupero dei compensi nei confronti dei docenti a tempo definito può escludersi soltanto nei casi in cui non è previsto, per i medesimi, un obbligo di autorizzazione.
5.4. Osserva il Collegio che se, in base alla legge n. 240 del 210, può esigersi dai docenti a tempo definito, a differenza di quanto previsto nel testo unico del pubblico impiego, la preventiva autorizzazione dell’incarico, tuttavia non può procedersi, in caso di inosservanza, al recupero delle somme percepite non essendo prevista tale sanzione nella legge Gelmini e non essendo ritraibile l’applicabilità di tale sanzione dal testo unico del pubblico impiego, stante l’espressa esclusione ivi prevista.
Giova ricordare che oggetto di impugnazione nel presente giudizio è il provvedimento con il quale l’università ha inteso recuperare dal prof. OMISSIS le somme percepite per l’incarico non autorizzato.
Dunque, in base a quanto fin qui osservato, nel caso di specie il recupero delle somme percepite manca di base normativa, né tantomeno al verificarsi di una fattispecie analoga a quella contemplata dall’art. 53, comma 7, del d.lgs. 165/2001 potrebbe conseguire la corrispondente sanzione, essendo entrambe indistintamente rese inapplicabili dal precedente comma 6.
5.5. Come condivisibilmente osservato dal primo giudice, ad un simile esito non può giungersi nemmeno in forza di considerazioni sistematiche o di opportunità, quale la “discriminazione al contrario”, prospettata dalla difesa erariale, che in ipotesi si determinerebbe in favore dei docenti a tempo definito.
Una simile opzione non è praticabile in prima battuta in ragione della prevalenza dell’interpretazione letterale delle disposizioni normative in rassegna, di cui si è dato conto.
Inoltre, come già posto in luce, la disciplina generale recata dal d.lgs. 165 del 2001 e la disciplina settoriale dettata dalla legge 240/2010 coprono ambiti diversi che solo in parte si intersecano, riguardando la prima tutto il pubblico impiego e la seconda l’organizzazione delle università e del personale accademico, garantendo l’autonomia organizzativa e normativa delle università che possono, con i propri statuti e regolamenti, disciplinare diversamente gli ambiti di propria competenza.
A conferma di quanto sopra è sufficiente osservare che anche per i professori universitari a tempo pieno, non contemplati dalla clausola di esclusione di cui all’art. 53 comma 6, il d.lgs. 165/2001 prevede che la regolamentazione degli incarichi extraistituzionali sia rimessa agli specifici
ordinamenti (cfr. art. 53, comma 7): il che comporta che ciascun ateneo disciplina con il proprio regolamento i criteri e le procedure per il rilascio dell’autorizzazione.
5.6. Ciò non significa, come osservato dal Tar, che la violazione della procedura autorizzatoria di cui all’art. 6, comma 12, della legge 240 del 2010 sia destinata, per i docenti a tempo definito, a rimanere priva di ogni conseguenza, potendo supplire a tal fine sia l’autonomia regolamentare universitaria sia il principio generale della responsabilità disciplinare del dipendente: prova ne sia la circostanza che tale soluzione è stata in effetti intrapresa nel caso di specie dall’ateneo.
Il che conferma la correttezza della ricostruzione che precede, a prescindere dalle sorti dell’impugnativa proposta avverso la sanzione disciplinare irrogata.
Conclusivamente, per quanto precede, l’appello deve essere respinto.
- Le spese del presente grado di giudizio possono essere compensate in considerazione della novità delle questioni trattate.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, sezione settima, definitivamente pronunciando sull’appello, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Compensa fra le parti le spese del presente grado di giudizio.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del giorno 28 gennaio 2025, con l’intervento dei magistrati:
OMISSIS, Presidente
OMISSIS, Consigliere
OMISSIS, Consigliere
OMISSIS, Consigliere
OMISSIS, Consigliere, Estensore
Pubblicato il 18 febbraio 2025