Cons. Stato, Sez. VII, 3 marzo 2025, n. 1786

La data delle firme digitali dei membri di una commissione di concorso prevale su quella riportata nella relazione finale

Data Documento: 2025-03-03
Autorità Emanante: Consiglio di Stato
Area: Giurisprudenza
Massima

In caso di incongruenze tra la data indicata nella relazione finale e il giorno effettivo in cui la commissione di concorso si è riunita, fanno fede i certificati delle sottoscrizioni digitali dei componenti, di talchè, laddove queste differiscano, si tratterà di mero errore materiale.

Contenuto sentenza

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Settima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 5268 del 2024, proposto da
OMISSIS, rappresentata e difesa dall’avvocato OMISSIS, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia

contro

Ministero dell’Università e della Ricerca, in persona del legale rappresentante, non costituito in giudizio;
Università OMISSIS, in persona del legale rappresentante, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, 12

nei confronti

OMISSISi, rappresentato e difeso dagli avvocati OMISSIS con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia

per la riforma

della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Friuli Venezia Giulia n. OMISSIS, resa tra le parti

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio dell’Università OMISSIS e di OMISSIS;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell’udienza pubblica del giorno 4 febbraio 2025 il Cons. OMISSIS e uditi per le parti gli avvocati OMISSIS in sostituzione dell’avv. OMISSIS;

Viste le conclusioni della parte appellata come da verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:

FATTO e DIRITTO

1. Con la sentenza appellata è stato respinto il ricorso proposto per l’annullamento degli atti relativi alla procedura selettiva di chiamata per un posto di professore associato per il settore concorsuale OMISSIS, settore scientifico disciplinare OMISSIS, presso il Dipartimento OMISSIS, ai sensi dell’art. 18, comma 4, L. n. 240/2010.

Preliminarmente il Tar ha dichiarato l’inammissibilità dell’ultima memoria della ricorrente nella parte in cui lamenta la mancanza di criteri di giudizio sufficientemente specifici, trattandosi di un motivo di ricorso nuovo, proposto tardivamente e per mezzo di una semplice memoria non notificata.

Il Tar ha infatti osservato che l’originaria impugnazione non ha ad oggetto i criteri predisposti dalla Commissione, ma soltanto la loro concreta applicazione nel contesto delle operazioni di giudizio e quindi l’attività valutativa in senso proprio.

Il Tar ha quindi esaminato il primo motivo di ricorso con cui erano contestate le operazioni di valutazione compiute dalla Commissione con riferimento a ciascuno dei quattro parametri (produzione scientifica, curriculum, attività didattica, attività assistenziale), la cui combinazione ponderata ha condotto ad un “giudizio comparativo favorevole al candidato dott. Simone Lanini.

La ricorrente lamentava il mancato svolgimento da parte del controinteressato di un’attività didattica nel settore OMISSIS e quindi il difetto di un titolo necessario.

Il Tar ha osservato che, pur rientrando l’attività didattica tra quelle che il vincitore sarà chiamato a svolgere, il suo previo svolgimento nel settore concorsuale cui la procedura si riferisce non rientra tra i requisiti di ammissibilità prescritti dall’art. 2 del bando.

L’attività didattica esercitata dai candidati costituiva, invece, uno dei parametri di valutazione dei candidati. In tale contesto il Tar ha altresì osservato che la maggiore congruenza e consistenza dell’attività didattica esercitata dalla ricorrente è stata senz’altro considerata dalla Commissione, che ha infatti riconosciuto, per il criterio relativo all’attività didattica, la sua “sostanziale prevalenza” sul controinteressato.

Il Tar ha quindi respinto la censura avente ad oggetto il rilievo negativo formulato dalla Commissione circa la produzione scientifica presentata dalla ricorrente. La Commissione ha rilevato, infatti, che essa è concentrata in un intervallo di tempo più ridotto rispetto a quella del controinteressato, il che sarebbe in contrasto con la preferenza per le pubblicazioni più recenti, espressa dal bando all’art. 4.

Il Tar ha ritenuto al riguardo che l’art. 4 ultimo par. del bando considera tale criterio solo al fine di selezionare le pubblicazioni valutabili per il caso in cui il candidato, discostandosi dalle chiare indicazioni di cui all’art. 1 del bando stesso, abbia presentato più di 12 pubblicazioni.

Il Tar ha fatto riferimento alla continuità della produzione scientifica.

Pertanto, i rilievi della Commissione sul punto – nel sottolineare la concentrazione negli ultimi 6 anni delle pubblicazioni presentate della ricorrente, contro i 14 del controinteressato – risultano ragionevoli e conformi alla lex specialis.

Con riferimento alle censure di erroneità ed irragionevolezza del giudizio circa la congruenza dei temi trattati nelle pubblicazioni e circa il loro impact factor, il Tar ha ritenuto che tali censure abbiano sconfinato nel merito della discrezionalità tecnica esercitata dalla Commissione, che rimane insindacabile se conforme a canoni di logicità e ragionevolezza.

In tale prospettiva il Tar ha osservato quanto segue:

– non può dirsi incongrua la scelta di preferire un candidato le cui pubblicazioni tocchino una più ampia gamma di tematiche, rispetto ad un candidato la cui produzione scientifica si concentri intorno ad un unico argomento (8 delle 12 pubblicazioni della ricorrente sono in tema di epatiti), peraltro non rientrante tra quelli che saranno oggetto dell’impegno scientifico del docente selezionato (cfr. art. 1 del bando);

– nemmeno appare irragionevole la scelta di dare particolare peso all’intervenuta pubblicazione di due contributi all’interno di una rivista di estremo prestigio (ad impact factor molto elevato), ritenendo tale elemento prevalente su quello relativo al numero di pubblicazioni – tra quelle presentate – intervenuto su riviste a basso a bassoimpact factor.

Il Tar ha parimenti ritenuto che le censure relative al rilievo attribuito ai diversi criteri di valutazione della produzione scientifica e alla scelta di considerare l’impact factor tra i criteri di valutazione, investono l’attività altamente discrezionale della Commissione.

Con riferimento al curriculum il Tar ha osservato che nel contesto della verbalizzazione di un giudizio sintetico, non siano singolarmente riportate e valutate ognuna e ciascuna delle esperienze del candidato, ma si selezionino quelle ritenute di maggior interesse e attinenza con la procedura.

Con riferimento al mancato apprezzamento dell’assegno di ricerca il Tar ha osservato che l’assegno di ricerca non comporta il rilascio di alcun titolo, il che giustifica pienamente la scelta della Commissione di valutare la sola attività di studio svolta sulla base del relativo contratto. Risulta, inoltre, che anche il controinteressato ha beneficiato di assegni di ricerca, parimenti non menzionati nel verbale, e ha conseguito il titolo di dottore di ricerca.

Il Tar ha ritenuto che con riferimento alla valutazione delle pubblicazioni la ricorrente pretende di sostituire al giudizio altamente discrezionale formulato dalla Commissione il proprio – altrettanto opinabile – giudizio, individuando un diverso insieme di fattori di valutazione alternativi che avrebbero dovuto essere considerati con priorità, portando ad attribuire la preferenza al proprio profilo scientifico.

Il Tar ha ritenuto non irragionevoli né la scelta di trascurare la “forma” (note, review ecc.) che tali pubblicazioni hanno assunto, attribuendo prevalenza al giudizio circa il loro impatto scientifico, né la scelta di misurare quest’ultimo secondo le informazioni e gli indici bibliometrici desunti dalla banca dati Scopus (H-index, citazioni,impact factor, ordine nell’elenco degli autori), piattaforma di valutazione riconosciuta a livello internazionale.

Il Tar ha poi rilevato che la nomina dei componenti della Commissione è stata compiuta in conformità all’art. 6 del bando e che la modalità telematica di conduzione delle operazioni appare pienamente conforme al decreto rettorale n. 344/2022 (“svolgimento delle procedure di reclutamento dei professori ordinari e associati e dei ricercatori a tempo determinato in modalità di videoconferenza”) che consente, tra l’altro, l’utilizzo della piattaforma di collegamento Zoom, nonché all’art. 3, comma 6, del citato regolamento n. 350/2020.

Il Tar ha osservato che la dichiarazione circa l’insussistenza delle cause di astensione e di incompatibilità è stata in effetti sottoscritta.

Quanto alla censurata frettolosità della lettura delle pubblicazioni il Tar ha osservato che la lettura di 24 produzioni scientifiche non può che avvenire anticipatamente, riservando al momento collegiale solo la fase dell’espressione del giudizio.

2. Parte appellante contesta la dichiarata “inammissibilità dell’ultima memoria della ricorrente nella parte in cui lamenta la mancanza di criteri di giudizio sufficientemente specifici”.

Ritiene che aver sollevato, in sede di proposizione del ricorso, la violazione dell’art. 18 della L. 240/2010, per di più contestando già in seno al ricorso introduttivo specifica censura in ordine alla omessa specificazione delle modalità di ponderazione finale dei giudizi, ha consentito alla difesa di affrontare più nello specifico tale tematica, a fronte delle puntuali contestazioni delle controparti, senza la necessità di integrare con motivi aggiunti.

Secondo parte appellante la commissione si sarebbe limitata a porre mere, generalissime indicazioni circa i profili da tenere in considerazione nella valutazione, senza invece stabilire – come pure avrebbe dovuto fare – puntuali e analitici criteri e parametri di valutazione.

Soprattutto, la commissione avrebbe omesso – per tutti i descritti aspetti curriculari – di indicare i singoli pesi e sottopesi da attribuire in sede di giudizio, quale sarebbe il valore complessivo attribuito a ogni momento curriculare (il percorso formativo, le attività scientifiche e di ricerca etc.) e – all’interno di ciascuno di essi – quale sottopeso abbiano i singoli aspetti.

2- bis. La censura è infondata.

Infatti il ricorso proposto in primo grado non ha ad oggetto i criteri predisposti dalla Commissione, ma la loro concreta applicazione nel contesto delle operazioni di giudizio e quindi l’attività valutativa in senso proprio.

Non può quindi ritenersi, come vorrebbe parte appellante, che la contestazione dei parametri di valutazione sia contenuta, anche solo in forma embrionale, nel ricorso originario, né, quindi, che la memoria della ricorrente depositata nel giudizio di primo grado in data 14 febbraio 2024, possa costituirne, in parte qua, naturale sviluppo. Si tratta, al contrario, di un irrituale ampliamento del thema decidendum, che tuttavia risulta tardivo e irrituale perché non proposto nella forma dei motivi aggiunti di ricorso.

3. Parte appellante contesta la sentenza appellata con riferimento all’assenza in capo al controinteressato di un’attività didattica nel settore delle Malattie infettive.

Espone quanto segue.

Il bando prevede che il candidato vincitore sarà chiamato “a svolgere in maniera inscindibile attività di didattica, ricerca e assistenziale nel settore OMISSIS”.

La didattica, quindi, rappresenta uno dei pilastri del giudizio, parimenti alla ricerca e assistenza ai fini delle mansioni alle quali è chiamato il docente.

La dott.ssa OMISSIS ha svolto attività didattica sempre in OMISSIS, come responsabile del corso di OMISSIS nel corso di laurea in OMISSIS, e in laurea in OMISSIS, con relativi esami di profitto, nel corso di laurea in OMISSIS ed in tre Scuole di Specializzazione Medica e relativi esami: tutti presso l’Università di OMISSIS.

La dott.ssa OMISSIS è, inoltre, membro del consiglio dei docenti ed esercita attività didattica presso il dottorato di ricerca in Life and Health Sciences dell’Università di OMISSIS.

Il candidato Lanini, per stessa ammissione della Commissione, non ha mai svolto didattica in malattie Infettive né in discipline correlate, mai didattica incardinata in ambito universitaria, non è docente in dottorati, né in Scuole di Specializzazione; esibisce solo corsi tenuti da esterno in materia di Statistica.

Il dott. OMISSIS mancherebbe quindi di titoli didattici valutabili ai fini del presente concorso, essendo la didattica uno dei pilastri su cui si fonda il giudizio prima e l’attività di docenza in seguito.

Parte appellante ritiene che, pur volendo adottare l’errata metodologia applicata dalla Commissione, ammesso che il dott. OMISSIS prevalga per produzione scientifica nei confronti della dott.ssa OMISSIS (la quale pure presenta una produzione “di piena originalità e di piena congruenza con il settore scientifico- disciplinare” e che ha “buona rilevanza scientifica”), lo stesso giudizio di “sostanziale prevalenza” in campo didattico della dott.ssa OMISSIS non rende ragione della mancanza di attività didattica in Malattie Infettive da parte del dott. OMISSIS (o in discipline cliniche o, comunque, in discipline attinenti), a fronte di una articolata didattica effettuata dalla dott.ssa OMISSIS.

Espone che OMISSIS sono una disciplina prevalentemente clinica e lo scopo della didattica è di avviare gli studenti, che si accostano per la prima volta alla disciplina, alle conoscenze di base per consentire di costruire un ragionamento diagnostico e terapeutico. Tale attività comporta anche doti comunicative e di sintesi che solo l’esperienza didattica nel settore può conferire.

Fa riferimento al decreto rettorale 4369/2020 prot. n. 460466 dell’Ateneo di OMISSIS precisa all’art. 6 che il ricercatore triennale a tempo pieno deve effettuare istituzionalmente 350 ore annuali di didattica (come di regola) tra didattica frontale e altre attività di servizio agli studenti.

3 – bis. Le censure sono infondate.

Pur rientrando l’attività didattica tra quelle che il vincitore sarà chiamato a svolgere, il suo previo svolgimento nel settore concorsuale cui la procedura si riferisce non rientra tra i requisiti di ammissibilità prescritti dall’art. 2 del bando.

L’attività didattica esercitata dai candidati costituiva, invece, uno dei parametri di valutazione dei candidati.

Ne consegue che la Commissione ha correttamente considerato l’attività didattica svolta dal controinteressato come docente esterno.

In tale contesto, la maggiore congruenza e consistenza dell’attività didattica esercitata dall’appellante è stata senz’altro considerata dalla Commissione, che ha infatti riconosciuto, per il criterio relativo all’attività didattica, la sua “sostanziale prevalenza” sul controinteressato

Ne consegue che la Commissione ha potuto dare la prevalenza al controinteressato sulla base di una valutazione bilanciata e complessiva svolta in relazione ai plurimi profili di produzione scientifica, curriculum, attività didattica ed attività assistenziale.

4. Con riferimento alla valutazione delle pubblicazioni scientifiche dei candidati, parte appellante contesta l’affermazione secondo cui l’estensione temporale della produzione scientifica della dott.ssa OMISSIS è limitata a sei anni, basando tale giudizio sulle 12 pubblicazioni esibite.

Osserva che per quanto riguarda la scelta delle 12 pubblicazioni da sottoporre a giudizio, non sono dettati criteri di alcun genere e resta affidata alla discrezionalità del candidato.

La dott.ssa OMISSIS avrebbe potuto produrre anche un elaborato del 2005 anno in cui è iniziata la carriera scientifica della stessa, ma ha valutato opportuno mettere a disposizione della Commissione gli elaborati più recenti (che comunque abbracciano sei anni di attività) a testimonianza della attuale e reale continuità della attività scientifica. Del resto, la continuità della stessa dal 2005 ben si evince dal curriculum, che a sua volta dovrebbe essere oggetto di valutazione.

Sulla continuità l’attuale appellante ha provato che la produzione scientifica inizia nel 2005 e prosegue senza interruzioni, com’è chiaro dall’elenco delle pubblicazioni presentato.

Ritiene che la continuità non poteva essere valutata con riferimento alle 12 pubblicazioni, cd. “di punta”, bensì, al più, con riferimento a quelle indicate nel curriculum dove sono inserite tutte le pubblicazioni della carriera.

Con riferimento alla congruenza dei temi trattati nelle pubblicazioni parte appellante ritiene che la produzione della dott.ssa OMISSIS, parametrata con quella del controinteressato, appare originale, congrua e ben collocata editorialmente, e comunque complessivamente “buona o molto buona”; dunque, la distanza quanti-qualitativa da quella del dott. Lanini non è tale da suffragare il giudizio di “sostanziale prevalenza” così come espresso dalla Commissione, sicché il relativo giudizio risulta una mera enunciazione di principio, non adeguatamente motivata. E, soprattutto, usando la stessa terminologia “sostanziale prevalenza” adoperata a favore della dott.ssa OMISSIS per la valutazione della didattica, in confronto di una modesta e non congruente attività didattica del dott. Lanini.

Relativamente ai lavori originali riferiti a due pubblicazioni del vincitore parte appellante ritiene che i due articoli di punta del dott. Lanini che tanto hanno impressionato la Commissione (n. 5 e 7 delle 12 pubblicazioni in valutazione) abbiano ricevuto ad oggi rispettivamente 14 (il n.5, pubblicato nel 2019) e 34 (il n. 7, pubblicato nel 2015; ultima citazione nel 2020) citazioni; per collocare questi valori in una opportuna scala, essi sono ben al di sotto delle citazioni medie ricevute dagli articoli pubblicati nella rivista. Si tratterebbe dunque di lavori che non sarebbero di alto impatto nell’ambiente scientifico.

4 – bis. Le censure sono infondate.

Infatti tra i criteri di valutazione previamente elaborati dalla Commissione risulta la continuità temporale della produzione scientifica.

Ne consegue che la Commissione, nel fare riferimento alla concentrazione negli ultimi 6 anni delle pubblicazioni presentate dell’appellante, contro i 14 del controinteressato, ha operato correttamente.

D’altro canto la Commissione ha valutato correttamente le sole pubblicazioni presentate che per la ricorrente risultano concentrate nel periodo 2017-2023.

Ne consegue che il giudizio di prevalenza del controinteressato con riferimento al criterio della produzione scientifica è risultato congruamente motivato come segue:

“Le dodici pubblicazioni presentate hanno tutte piena originalità e piena congruenza con il settore scientifico disciplinare oggetto della valutazione comparativa. Hanno buona rilevanza scientifica per una collocazione editoriale che è spesso, ma non sempre, rilevante. Solo in due casi il candidato non figura come primo o ultimo autore. In particolare, due pubblicazioni risultano presentate su riviste di estremo prestigio. Il complesso dei lavori abbraccia numerose differenti tematiche infettivologiche e si dispiega negli ultimi 14 anni, con apprezzata continuità.”

Parimenti con riferimento all’appellante la Commissione, con riferimento al criterio della produzione scientifica ha motivato come segue:

Le dodici pubblicazioni presentate hanno tutte piena originalità e piena congruenza con il settore scientifico disciplinare oggetto della valutazione comparativa. Hanno buona rilevanza scientifica per una collocazione editoriale che è spesso, ma non sempre, rilevante. Solo in un caso la candidata non figura come primo o ultimo autore. Si deve rilevare una certa omogeneità tematica dei temi trattati, e queste sono tutte concentrate negli ultimi sei anni.”

Anche con riferimento all’omogeneità delle tematiche trattate nelle pubblicazioni il Tar ha correttamente ritenuto che le scelte della Commissione siano state congrue, preferendo un candidato le cui pubblicazioni tocchino una più ampia gamma di tematiche, rispetto ad un candidato la cui produzione scientifica si concentri intorno ad un unico argomento (8 delle 12 pubblicazioni della ricorrente sono in tema di epatiti).

Con riferimento alla censura secondo cui due tra le pubblicazioni del vincitore (nn. 5 e 7 del relativo elenco) non siano lavori originali “ma due review di argomenti tra loro affini su alcuni aspetti metodologico-statistici sul disegno e la validità di trial clinici”, peraltro non attinenti alle malattie infettive, il collegio concorda con quanto osservato dal Tar secondo cui la censura – accennata e non adeguatamente sviluppata – sconfina pienamente nel merito delle valutazioni discrezionali operate dalla Commissione in punto di congruenza della produzione scientifica con il profilo richiesto, senza far emergere alcun profilo di irragionevolezza.

5. Riguardo la partecipazione a gruppi di ricerca parte appellante ritiene che la comparazione dei soggetti aspiranti, sia stata del tutto sganciata da criteri prestabiliti di prevalenza al punto da sconfinare in giudizi (della Commissione) arbitrari.

Con riferimento ai curricula parte appellante lamenta che non sono stati valutati i quattro anni di attività quale assegnista di ricerca, mancherebbe la menzione delle attività nel terzo settore svolte dalla dott.ssa OMISSIS, né, tantomeno, è stata considerata l’attività di revisore svolta su richiesta di molte riviste a valenza internazionale; a testimonianza del prestigio scientifico di cui gode la stessa in campo internazionale.

Osserva che l’assegno di ricerca è concepito come il primo gradino di reclutamento nella carriera universitaria. Infatti la carriera universitaria è svolta dalle seguenti figure:

– Professore di I fascia.

– Professore di II fascia.

– Ricercatore a tempo indeterminato (ruolo ad esaurimento).

– Assistenti universitari (ruolo ad esaurimento).

– Ricercatore a tempo determinato di cui all’articolo 24, comma 3, lettera b) Legge 240 del 2010. Si tratta di contratti triennali non rinnovabili al termine dei quali è possibile accedere direttamente al ruolo di Professore di II fascia, se in possesso dell’Abilitazione Scientifica Nazionale, e a seguito di valutazione positiva dell’ateneo;

– Ricercatore a tempo determinato di cui all’articolo 24, comma 3, lettera a) Legge 240 del 2010. Si tratta di contratti della durata di 3 anni, rinnovabile per ulteriori due 2 anni;

– Assegnista di ricerca. Ogni contratto individuale può avere una durata minima di un anno e massima di tre anni. La durata complessiva dei rapporti come assegnista di ricerca del singolo soggetto non può comunque essere superiore a sei anni.

Sarebbe errato il riferimento al dottorato conseguito. Osserva al riguardo l’appellante che la Commissione afferma che la stessa avrebbe conseguito il titolo di dottore di ricerca in Farmacologia, mentre, come riportato in curriculum, il dottorato conseguito è in Scienze Farmacologiche e Medicina Clinica e Sperimentale.

5 – bis. Le censure sono infondate.

Infatti la Commissione ha congruamente motivato il giudizio di prevalenza del curriculum del controinteressato, dando comunque atto del lusinghiero curriculum dell’appellante.

Così il curriculum dell’appellante è stato valutato come segue:

“La valutazione del curriculum è stata scandita sulla base di una serie di parametri rilevanti quali organizzazione di gruppi di ricerca, acquisizione di premi scientifici e consistenza della produzione scientifica complessiva. Riguardo all’organizzazione, direzione e coordinamento di gruppi di ricerca nazionali e internazionali, ovvero partecipazione agli stessi, la candidata dichiara conduzione come investigator o come study coordinator di numerosi studi clinici principalmente su infezione da HBV ed HCV. Dichiara inoltre di aver rivestito il ruolo di coordinatrice di studi multicentrici italiani e di alcuni gruppi di ricerca, partecipando infine a numerosi altri gruppi. La candidata ha partecipato alla registrazione di un brevetto. Per quanto riguarda la partecipazione in qualità di relatore a congressi e convegni nazionali e internazionali, la candidata dichiara di essere stata relatrice a numerosi convegni e congressi nazionali e di comunicazioni orali a numerosi congressi nazionali ed uno in USA.

Per quanto riguarda il conseguimento di premi e riconoscimenti nazionali e internazionali per attività di ricerca, la candidata dichiara di essere risultata vincitrice di alcuni premi da enti a livello nazionale e di essere responsabile scientifico di un progetto finanziato dal programma Fellowship GILEAD.

Ha inoltre conseguito il titolo di Dottore di Ricerca in Scienze Farmacologiche e Medicina Clinica e Sperimentale, presso la II Università di OMISSIS nel 2013.”

Ne risulta altresì la correttezza della valutazione del titolo di dottorato di ricerca conseguito.

La Commissione ha poi valutato come segue il curriculum del controinteressato:

La valutazione del curriculum è stata scandita sulla base di una serie di parametri rilevanti quali organizzazione di gruppi di ricerca, acquisizione di premi scientifici e consistenza della produzione scientifica complessiva. Riguardo all’organizzazione, direzione e coordinamento di gruppi di ricerca nazionali e internazionali, ovvero partecipazione agli stessi, il candidato dichiara la conduzione come sperimentatore principale di studi su SARS-CoV-2, la responsabilità di progetti ministeriali su virus epatitici, la partecipazione ad alcuni gruppi di ricerca su resistenze batteriche e infezioni nosocomiali e a network europei. Ha curato il coordinamento di un programma della Regione Lazio su HCV, ed è stato responsabile di progetto in Regione Lazio su vaccinazione HAV, componente di tavoli tecnici ministeriali e regionali su M. chimaera, referente regionale Lazio per attuazione del PNCAR, rappresentante Lazio al tavolo interregionale su PNCAR. Il candidato dichiara di essere stato relatore ad alcuni convegni e congressi nazionali. Il candidato ha ottenuto il titolo di Master of Science in Epidemiology presso la School of Hygiene &Tropical Medicine di Londra e ha svolto corsi residenziali dell’ECDC (2009 e 2013) e WHO (2016).

Ha inoltre conseguito il titolo di Dottore di Ricerca in Malattie Infettive, Microbiologia e Sanità Pubblica, XXIII ciclo presso l’Università OMISSIS.”

Inoltre risulta corretta l’affermazione del Tar secondo cui il mancato rinvenimento, nel verbale delle attività di giudizio, di un titolo o di un’esperienza curriculare non ne implica l’omessa considerazione, ma al più la scelta di non ritenerlo elemento particolarmente significativo e meritevole di espressa menzione.

Risulta rimessa alla discrezionalità tecnica della Commissione la valutazione, con riferimento all’assegno di ricerca, di valutare la sola attività di studio svolta sulla base del relativo contratto. Risulta, inoltre, che anche il controinteressato ha beneficiato di assegni di ricerca, parimenti non menzionati nel verbale, e ha conseguito il titolo di dottore di ricerca.

8. Parte appellante, sull’operato della commissione, lamenta che il Tar non abbia esaminato i seguenti motivi di ricorso:

a) non risulta sottoscritta alcuna dichiarazione di insussistenza delle cause di astensione e di incompatibilità, sommariamente richiamata nei verbali e non con separato atto;

b) dalla lettura del verbale n. 1 risulta che la Commissione si è riunita in data 12.9.2023 dalle ore 9,00 alle ore 9,30; nonostante ciò la sottoscrizione del verbale risulta essere stata apposta alle ore 8.04 dalla prof. OMISSIS e alle ore 8.35 dal prof. OMISSIS, mentre nella relazione finale viene indicata, come prima riunione, la data del 13.9.2023;

c) dalla lettura del verbale n. 2 risulta che la Commissione si è riunita in data 22.9.2023 dalle ore 18.00 alle ore 20.45; ebbene, nell’arco di poco meno di tre ore la Commissione avrebbe letto le 24 pubblicazione dei due candidati, i due curricula, si sarebbe confrontata e avrebbe financo redatto il relativo verbale. Tale rapidità di giudizio va a confermare i rilievi di sommarietà dell’analisi e dei giudizi effettuati dalla Commissione;

d) non è stata coinvolta la struttura amministrativa della sede istituzionale selezionata per lo svolgimento della procedura e, nello specifico, il responsabile del procedimento, con ulteriore compromissione del principio di trasparenza, ovviamente in relazione agli adempimenti che avrebbero dovuto essere da questi svolti “ivi comprese le forme di pubblicità relative alle fasi della procedura successive alla scelta della sede”.

8 – bis. Le censure sono infondate.

L’art. 3 comma 6 del regolamento per la disciplina della chiamata dei professori ordinari e associati che, all’art. 3 comma 6, stabilisce che le Commissioni possono avvalersi di strumenti telematici di lavoro collegiale.

Il decreto rettorale n° 344 dell’11 aprile 2022 prevede che la commissione si riunisce in modalità di videoconferenza.

La dichiarazione di ciascun commissario di assenza di incompatibilità risulta dal verbale della seduta della Commissione del 12 settembre 2023 sottoscritto da tutti i componenti e ciò rende superfluo un atto separato.

L’incongruenza riportata tra le date del 12 e 13 settembre è dovuta ad un mero errore materiale nella redazione della relazione finale.

Tuttavia i certificati delle firme digitali dei commissari attestano sufficientemente che il 12 settembre 2023 è la giornata di apposizione delle sottoscrizioni digitali.

L’apparente incongruenza degli orari di apposizione delle firme digitali viene meno se si controlla la marcatura oraria delle firme digitali con riferimento al fuso orario di apposizione delle sottoscrizioni: GMT + 01:00 per il prof. OMISSIS e GMT + 00:00 per la prof.ssa OMISSIS.

Riguardo i tempi di lettura delle pubblicazioni risulta corretta la motivazione del Tar secondo cui la lettura di 24 produzioni scientifiche non può che avvenire anticipatamente, riservando al momento collegiale solo la fase dell’espressione del giudizio e che non risulta sindacabile la congruità dei tempi di valutazione delle prove di esame o concorsuali tanto più quando, come nel caso di specie, risulti acclarata la disponibilità anticipata degli elementi da valutare.

La censura di mancato coinvolgimento della struttura amministrativa per lo svolgimento della procedura è inammissibile per genericità.

Il collegio ritiene infine che debba essere respinta l’istanza istruttoria dell’appellante, sussistendo gli elementi per decidere allo stato degli atti.

L’appello deve in conclusione essere respinto.

La similare valenza di merito dei candidati nella doverosa preferenza per uno di essi induce il collegio a compensare le spese dell’appello, come in primo grado.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Settima), definitivamente pronunciando sull’appello, come in epigrafe proposto, lo respinge.

Spese dell’appello compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 4 febbraio 2025 con l’intervento dei magistrati:

OMISSIS, Presidente

OMISSIS, Consigliere

OMISSIS, Consigliere

OMISSIS, Consigliere, Estensore

OMISSIS, Consigliere