Cons. Stato, Sez. VII, 11 marzo 2025, n. 2001

La procedura di valutazione per la chiamata a professore associato si applica al ricercatore di tipo A solo se vi è un contratto in corso

Data Documento: 2025-03-11
Autorità Emanante: Consiglio di Stato
Area: Giurisprudenza
Massima

Il diritto del ricercatore di tipo A ad essere sottoposto a procedura di valutazione per la chiamata nel ruolo dei professori associati di cui all’art. 24, comma 5, della l. n. 240 del 2010 – così come riconosciuto dalla Corte di giustizia europea C/2022/985/17 del 15 dicembre 2022 -. sussiste solo se il contratto del ricercatore è ancora in corso e se vi è disponibilità di risorse nell’ambito della programmazione dell’Ateneo.

Contenuto sentenza

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Settima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale OMISSIS, proposto da:
Università OMISSIS, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso cui è domiciliata ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;

contro

OMISSIS, non costituito in giudizio;

per la riforma

della sentenza del Tribunale amministrativo regionale OMISSIS.

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore il Consigliere OMISSIS;

Nessuno presente per le parti nell’udienza pubblica del giorno 4 marzo 2025;

Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

1. L’Università OMISSIS ha impugnato la sentenza del Tar OMISSIS, sede staccata di OMISSIS, n. OMISSIS, con cui è stato parzialmente accolto il ricorso proposto da OMISSIS, già ricercatore a tempo determinato di tipo A, di cui all’art. 24, comma 3, l. 240 del 2010 (nella versione vigente ratione temporis), per l’accertamento del suo diritto ad essere assunto a tempo indeterminato come ricercatore e ad essere sottoposto alla procedura di valutazione di cui all’art. 24, comma 5, della l. n. 240 del 2010.

L’appellato non si è costituito nel presente grado di giudizio.

Con ordinanza n. OMISSIS l’istanza cautelare proposta è stata accolta ai fini della sollecita fissazione dell’udienza di merito.

All’udienza pubblica del 5 marzo 2025 la causa è stata trattenuta in decisione.

2. In primo grado il ricorrente ha chiesto al Tribunale di accertare il proprio diritto ad essere assunto a tempo indeterminato come ricercatore, nonché ad essere sottoposto alla procedura di valutazione di cui all’art. 24, comma 5, della legge n. 240/2010.

La pronuncia di accoglimento del Tar si basa sulla statuizione della Corte di giustizia europea C/2022/985/17 del 15 dicembre 2022 la quale, nel ritenere complessivamente conforme al diritto europeo la normativa interna in subiecta materia con riferimento ai quesiti alla stessa formulati, ha affermato – con ciò condividendo le doglianze degli appellanti del giudizio a quo relative alla disparità di trattamento sotto il profilo della parità di accesso alla procedura di valutazione per la chiamata di ruolo quale professore associato – che «la clausola 4, punto 1, dell’accordo quadro deve essere interpretata nel senso che essa osta a una normativa nazionale secondo la quale i ricercatori che hanno stipulato un contratto a tempo indeterminato hanno la possibilità, qualora abbiano conseguito l’abilitazione scientifica nazionale, di essere sottoposti ad un’apposita procedura di valutazione per la chiamata nel ruolo dei professori associati, mentre tale possibilità è negata ai ricercatori che hanno stipulato un contratto a tempo determinato, anche qualora essi abbiano conseguito l’abilitazione scientifica nazionale, nel caso in cui questi ultimi svolgano le stesse attività professionali e forniscano agli studenti gli stessi servizi di didattica dei ricercatori che hanno stipulato un contratto a tempo indeterminato».

Il Tar ha, quindi, affermato che il comma 5 dell’art. 24 della legge n. 240/2010 deve essere disapplicato nella parte in cui riconosce ai soli ricercatori a tempo determinato di cui all’art. 24, comma 3, lett. b), che abbiano conseguito l’abilitazione scientifica nazionale ex art. 16 della medesima legge, il diritto di essere sottoposti, alla scadenza del contratto, ad un’apposita procedura di valutazione per la chiamata nel ruolo dei professori associati, senza attribuire analogo diritto ai ricercatori a tempo determinato di cui all’art. 24, comma 3, lett. a), in possesso della medesima abilitazione scientifica nazionale.

Quindi, non avendo l’Amministrazione in alcun modo contestato il fatto che il ricorrente ha conseguito l’abilitazione scientifica nazionale all’esercizio delle funzioni di professore di seconda fascia in data 26 aprile 2021, ne ha riconosciuto il diritto ad essere sottoposto alla predetta procedura di valutazione, in quanto ricercatore a tempo determinato, con contratto stipulato a norma dell’art. 24 comma 3, lett. a) della l. n. 240/2010.

3. L’Amministrazione, nell’appellare, segnala due profili di erroneità della sentenza, uno di fatto e uno di diritto.

1) Premesso che l’art. 24, comma 5, della legge n. 240/2010, nel testo previgente, stabilisce che «nell’ambito delle risorse disponibili per la programmazione, nel terzo anno di contratto di cui al comma 3, lettera b), l’università valuta il titolare del contratto stesso, che abbia conseguito l’abilitazione scientifica di cui all’articolo 16, ai fini della chiamata nel ruolo di professore associato, ai sensi dell’articolo 18, comma 1, lettera e). In caso di esito positivo della valutazione, il titolare del contratto, alla scadenza dello stesso, è inquadrato nel ruolo dei professori associati», osserva:

– innanzitutto il dott. OMISSIS è cessato dal servizio presso l’Università OMISSIS già dal 12 giugno 2019, sicchè mancherebbe la continuità tra la sua attività di ricercatore e la pretesa valutazione, che, come richiede la norma si svolge “nel corso” della durata del contratto e comporta, se con esito positivo, l’inquadramento del ricercatore nel ruolo dei professori associati alla scadenza del contratto, circostanza questa non apprezzata nel giudizio di I grado;

– in ogni caso la valutazione dell’università deve essere effettuata nell’ambito delle risorse disponibili per la programmazione, profilo di cui deve tenersi conto prima di affermare il “diritto” del ricercatore di essere sottoposto alla procedura valutativa, viceversa riconosciuto sic et simpliciter dal Tar.

2) Alla luce della sentenza della Corte di giustizia C/2022/985/17 del 15 dicembre del 2022, emessa nelle cause riunite C-40/20 e C-173/20, l’eventuale disparità di trattamento tra due categorie di lavoratori a tempo determinato, e quindi tra ricercatori a tempo determinato di tipo A e di tipo B – ai fini, ad es., dell’estensibilità ai primi del diritto dei secondi, che abbiano conseguito l’abilitazione scientifica nazionale, di essere sottoposti all’apposita procedura di valutazione per la chiamata nel ruolo dei professori associati, di cui all’art. 24, comma 5, della l. n. 240/2010 – non rientrerebbe in detta clausola 4: alla stregua dei punti 96 e 97 della sentenza, «la clausola 4 dell’accordo quadro riguarda solo le discriminazioni tra i lavoratori che hanno stipulato contratti di lavoro a tempo determinato e quelli che hanno stipulato contratti di lavoro a tempi indeterminato e che lavorano nello stesso settore. Un’eventuale disparità di trattamento tra due categorie di lavoratori a tempo determinato e quindi, come nei procedimenti principali, tra i ricercatori che hanno stipulato contratti di tipo A e quelli che hanno stipulato contratti di tipo B non rientra nell’ambito di applicazione di detta clausola 4».

Inoltre secondo la Corte «spetta unicamente al giudice nazionale determinare se i ricercatori che hanno stipulato un contratto di tipo A si trovino in una situazione comparabile a quella dei ricercatori che hanno stipulato un contratto a tempo indeterminato», tenendo conto di tutta una serie di elementi pure indicati ed ovvero: occorre stabilire, in conformità alle clausole 3, punto 2, e 4, punto 1, dell’Accordo quadro «se, tenuto conto di un insieme di fattori, come la natura del lavoro, le condizioni di formazione e le condizioni di impiego, si possa ritenere che tali persone si trovino in una situazione comparabile».

Quindi il nodo fondamentale, sottolineato dalla Corte di giustizia, rimarrebbe la verifica della comparabilità giuridico-fattuale tra ricercatori a tempo indeterminato e ricercatori a tempo determinato ma non anche fra categorie di ricercatori a tempo determinato, che si connotano in modo differente sia per modalità di accesso sia per impegno.

4. L’appello deve essere accolto stante la fondatezza del primo assorbente motivo.

È infatti dirimente la circostanza in fatto, del tutto obliterata dal Tar, che il dott. OMISSIS, al momento della proposizione del ricorso di primo grado, non era più ricercatore all’Università del Salento fin dal 12 giugno 2019: egli infatti ha sottoscritto un nuovo contratto, sempre come ricercatore, ma con l’Università OMISSIS, come espressamente ammesso dallo stesso ricorrente a pag. 2 del ricorso introduttivo, in cui riferisce che «in data 30 dicembre 2020, egli ha stipulato il suo terzo contratto da ricercatore a tempo determinato, questa volta presso l’Ateneo OMISSIS».

Ne discende che la disciplina invocata, nella lettura datane dalla Corte di giustizia, non è applicabile al caso di specie perché difetta il presupposto del contratto in corso, nell’ambito del quale durante il terzo anno l’Università valuta il titolare del contratto stesso, che abbia conseguito l’abilitazione scientifica, ai fini della chiamata nel ruolo di professore associato, alla cui scadenza, in caso di esito positivo, il ricercatore può essere inquadrato nel ruolo dei professori associati.

Si tratta di una circostanza di fatto non considerata dal Tar, la cui sentenza, che si limita all’affermazione di principi senza tener conto del caso concreto, va, pertanto, riformata.

È fondata anche l’ulteriore censura formulata dall’Amministrazione con il primo motivo.

Invero il Tar ha affermato il “diritto” del ricorrente «ad essere sottoposto alla predetta procedura di valutazione, in quanto ricercatore a tempo determinato, con contratto stipulato a norma dell’art. 24 comma 3, lett. a) della L. n. 240/2010».

Tuttavia la sentenza impugnata ha omesso di considerare che la norma citata subordina la invocata procedura di valutazione alla preventiva ricognizione, da parte dell’Ateneo, «delle risorse disponibili per la programmazione».

Ne discende che, quand’anche ne sussistessero i presupposti di fatto (cosa che non è), il presunto “diritto” del ricorrente in primo grado sarebbe stato non assoluto, bensì subordinato alla disponibilità di risorse nell’ambito della programmazione, la cui positiva verifica, di competenza esclusiva dello stesso Ateneo, non risulta essere stata neanche indagata dal Tar.

La fondatezza delle censure formulate con il primo motivo esime il Collegio dall’esaminare le argomentazioni di carattere generale prospettate con il secondo motivo.

Conclusivamente, per quanto precede, l’appello deve accolto e, per l’effetto, in riforma della sentenza impugnata, deve essere respinto il ricorso introduttivo.

5. In considerazione della novità delle questioni trattate, si può disporre l’integrale compensazione fra le parti delle spese del doppio grado di giudizio.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, sezione settima, definitivamente pronunciando sull’appello, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, in riforma della sentenza impugnata, respinge il ricorso introduttivo.

Compensa le spese del doppio grado di giudizio.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del giorno 4 marzo 2025, con l’intervento dei magistrati:

OMISSIS, Presidente

OMISSIS, Consigliere

OMISSIS, Consigliere

OMISSIS, Consigliere

OMISSIS, Consigliere, Estensore