CGARS, Sez. Giurisd., 3 marzo 2025, n. 159

Sussiste l'interesse a impugnare la graduatoria del concorso del professore esterno poichè i punti organico disponibili devono essere valutati per tutte le posizioni bandite e non con riferimento al singolo concorso

Data Documento: 2025-03-03
Autorità Emanante: Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana
Area: Giurisprudenza
Massima

Il cumulo di punti organico, espressamente previsto dall’art. 1, comma 349, della L. 190/2014 e art. 3, comma 3, del D.L. 90/2014 e riconosciuto anche dall’atto con cui venivano bandite diverse posizioni di docente universitario, rende attuale l’interesse del candidato esterno a impugnare la graduatoria del concorso e rende il suo interesse attuale che, in mancanza di detto cumulo – anche laddove vincitore – non potrebbe essere assunto. Difatti, i punti organico da coprire devono essere valutati nel loro complesso e quindi con riferimento ai tutti i dipartimenti e non con riferimento alla singola posizione bandita.

Contenuto sentenza

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il CONSIGLIO DI GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA PER LA REGIONE SICILIANA

Sezione giurisdizionale

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso in appello numero di registro generale OMISSIS, proposto da
OMISSIS, rappresentato e difeso dagli avvocati OMISSIS, con domicilio digitale come da PEC Registri di Giustizia;

contro

Ministero dell’istruzione e del merito, Università OMISSIS, in persona dei legali rappresentanti pro tempore, rappresentati e difesi dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliataria ex lege in Palermo, via Valerio Villareale, n. 6;

nei confronti

OMISSIS, rappresentato e difeso dall’avvocato OMISSIS, con domicilio digitale come da PEC Registri di Giustizia;

per la riforma

della sentenza del Tribunale OMISSIS n. OMISSIS, resa tra le parti.

Visto il ricorso in appello;

Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero dell’istruzione e del merito e dell’Università OMISSIS;

Visto l’atto di costituzione in giudizio e l’appello incidentale di OMISSIS;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell’udienza pubblica del 9 ottobre 2024 il Cons. OMISSIS e uditi per le parti gli avvocati come da verbale;

Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue.

FATTO

Il professore ROSSI, partecipante alla procedura comparativa bandita dall’Università OMISSIS l’8 agosto 2017, ai sensi dell’art. 18, comma 1, della l. 240/2010, per il reclutamento di un professore di prima fascia per il settore concorsuale OMISSIS, settore scientifico disciplinare OMISSIS, vinta dall’altro partecipante, professore BIANCHI, impugnava gli atti della procedura e quelli conseguenti con ricorso e motivi aggiunti proposti davanti al Tribunale amministrativo regionale per la Sicilia. Ne domandava l’annullamento sostenendo l’illegittimità delle operazioni della commissione valutatrice che hanno accordato prevalenza al curriculum al contro-interessato e, per converso, sottovalutato il proprio, da cui l’illegittimità, in via derivata, dei conseguenti provvedimenti dell’Ateneo.

Il Ministero dell’istruzione dell’università e della ricerca, l’Università OMISSIS e il contro-interessato si costituivano in resistenza; spiegate eccezioni di rito e di merito, concludevano per la reiezione del gravame.

L’adito Tar, previamente disposto un incombente istruttorio a carico dell’Ateneo, definiva la causa con la sentenza in epigrafe, che, respinte le eccezioni preliminari, nel merito:

A) riteneva infondata la doglianza di mancata valutazione dell’attività di insegnamento svolta dal ricorrente presso l’Università di Oxford dal 2003 al 2008 in qualità dilecturer;

B) riteneva fondata la censura volta a contestare il criterio di valutazione assunto dalla commissione di non valutare “le attività didattiche non continue per un periodo di almeno tre anni”. Al riguardo: stigmatizzava l’indeterminatezza del criterio, assunto nel primo verbale, esso non specificando se il requisito della continuità fosse da riferire “alla sede, all’attività e al ruolo didattico ricoperto, o alla disciplina oggetto di insegnamento”, nonché la circostanza che solo nel terzo verbale, in sede di valutazione dei candidati, la commissione avesse chiarito che il requisito era da riferire alla sede; rimarcava l’incoerenza della scelta rispetto al criterio “generale e generico della “continuità” degli anni di attività, posto dall’art. 7, comma 2, del bando in coerenza con l’art. 6, comma 2, del regolamento di Ateneo; escludeva pertanto che detta scelta potesse essere ascritta al potere della commissione di individuare sub-criteri di valutazione o alla sua discrezionalità insindacabile; osservava in definitiva che la commissione era senz’altro legittimata ad attribuire alla continuità delle attività didattiche svolte nella stessa sede un peso direttamente proporzionale alla loro durata ed, entro questo limite, a individuare eventuali sub-criteri di valutazione dei candidati, ma non a privare di ogni rilievo l’attività svolta dai medesimi per un periodo di tempo, sicuramente apprezzabile, determinato arbitrariamente;

C) riteneva la fondatezza della censura rivolta avverso la scelta della commissione valutatrice, pure operata nel primo verbale a motivo della “prassi consolidata” del SSD di riferimento, di non tenere conto, ai fini della valutazione dei titoli e delle pubblicazioni, degli indicatori stabiliti all’art. 7, comma 3, lett. e), del bando. In particolare, rilevava che la difesa svolta al riguardo dall’Amministrazione circa il fatto che il settore concorsuale interessato dalla procedura, ai sensi dell’art. 3 del d.m. n. 120/2016, non è tra quelli cui si applicano i c.d. “indicatori bibliometrici”, costituiva una inammissibile motivazione postuma, e osservava comunque che la commissione non avrebbe potuto disapplicare la previsione di bando, vieppiù riferendosi alla prassi italiana e non a quella internazionale ivi richiamata.

Conseguentemente, il Tar, assorbiti gli altri motivi, accoglieva l’impugnativa, annullava gli atti gravati e disponeva il rinnovo della valutazione dei candidati da parte di una commissione in diversa composizione, in conformità alla statuizione e ai criteri indicati dal bando e dal regolamento di Ateneo; compensava tra le parti le spese del giudizio.

Il professore Massimo BIANCHI ha proposto appello domandando la riforma della sentenza. Ha dedotto: 1) Errores in procedendo e in iudicando; violazione ed errata applicazione degli artt. 1 e 9 del bando; violazione ed errata applicazione dell’art. 3, comma 3, secondo periodo, del d.-l. 24 giugno 2014, n. 90, convertito dalla l. 11 agosto 2014, n. 114; inammissibilità per radicale carenza di interesse; mancata impugnazione del bando; mancata disponibilità dei punti organico per la nomina di professore di prima fascia esterno all’Ateneo OMISSIS per il concorso n. 5 con priorità II – OMISSIS; 2) Errores in procedendo e in iudicando; violazione ed errata applicazione dell’art. 7 del bando; violazione ed errata applicazione dell’art. 6 del regolamento di Ateneo; 3) Errores in procedendo e in iudicando; violazione ed errata applicazione dell’art. 7 del bando; violazione ed errata applicazione dell’art. 6 del regolamento di Ateneo sotto ulteriore profilo; 4) Errores in procedendo e in iudicando; contraddittorietà e illogicità della motivazione; violazione del principio della domanda e della corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato ex art. 112 Cod. proc. civ.; ultra-petizione.

Questo Consiglio, con decreto presidenziale OMISSIS, ha respinto l’istanza di concessione di misure cautelari monocratiche avanzata dall’appellante.

Nel prosieguo, l’Università OMISSIS si è costituita in giudizio con atto di mera forma con cui ha aderito all’atto di appello; successivamente ha depositato gli atti attestanti l’avvio dell’esecuzione della sentenza gravata.

Il professore Paolo ROSSI si è costituito in resistenza. Ha proposto appello incidentale, corredato da domanda cautelare, deducendo l’erroneità del capo di sentenza sopra richiamato sub A), in cui è rimasto soccombente, per eccesso di potere, travisamento dei fatti, difetto di istruttoria, difetto di motivazione, illogicità manifesta, e riproposto le censure assorbite ai sensi dell’art. 101, comma 2, Cod. proc. amm..

Alla camera di consiglio del 15 maggio 2024, su accordo delle parti, la causa è stata rinviata al merito.

L’appellante principale e l’appellante incidentale hanno affidato a memorie lo sviluppo delle proprie tesi difensive e la confutazione di quelle avverse.

La causa è stata trattenuta in decisione alla pubblica udienza del 9 ottobre 2024.

DIRITTO

1. Con il primo motivo l’appellante principale sostiene l’erroneità del capo di sentenza che ha respinto la sua eccezione preliminare circa la carenza di interesse dell’originaria impugnativa per non avere l’odierno appellante incidentale gravato gli artt. 1 e 9 del bando della procedura.

La ricostruzione che l’appellante principale intende far validare da questo Consiglio può essere così sintetizzata: il bando in parola ha indetto cinque concorsi per la nomina di professore universitario di prima fascia, interni o esterni all’Ateneo; a ognuno di questi concorsi, che accorpano più procedure selettive cui sono state attribuite tre diversi livelli decrescenti di priorità (I, II, III), ha attribuito un solo “punto organico”, corrispondente al budget disponibile; la procedura per cui è causa afferisce al concorso n. 5, che accorpava anche un’altra procedura con priorità I, definita precedentemente alla prima con l’assunzione di un professore interno all’Università; ciò ha eroso per 0,3 “il punto organico” attribuito al concorso n. 5, riducendolo a 0,7, budget sufficiente all’assunzione del deducente, anch’esso professore interno, ma non per l’assunzione dell’originario ricorrente che, quale professore esterno, avrebbe richiesto la disponibilità dell’intero “punto organico”; quest’ultimo dunque, per poter utilmente perseguire il “bene della vita” rivendicato in ricorso, avrebbe dovuto gravare anche le predette disposizioni di bando prevedenti il predetto meccanismo.

1.1. Il motivo è infondato.

1.2. Rilevano, innanzitutto, le considerazioni che il Tar ha dedicato alla questione dopo avere acquisito la relazione depositata dall’Università all’esito dell’incombente istruttorio disposto dal primo giudice sul punto.

Detta relazione ha consentito di accertare che i “punti organico” complessivamente utilizzati per le assunzioni dei vincitori delle procedure in parola assommano a 4,20, esse riguardando tutti professori di seconda fascia dell’Ateneo, da cui la astratta capienza del residuo – una volta sottratti dal montante complessivo 0,30 punti per l’assunzione dell’odierno appellante principale – all’assunzione dell’odierno appellante incidentale.

1.3. Né vale rilevare in contrario, come fa il motivo, l’impossibilità di tenere conto per l’individuazione del predetto residuo, come ha fatto il Tar, dell’intero budget previsto dal bando (5 punti organico).

1.3.1. Segnatamente, il fatto che la relazione dell’Ateneo non abbia affermato la possibilità di “cumulare” i 5 “punti organici” di che trattasi è irrilevante per un duplice ordine di ragioni.

In primo luogo, l’ordinanza istruttoria di primo grado n. OMISSIS di cui la predetta relazione costituisce adempimento non ha richiesto all’Università di esprimere un avviso sulla validità o meno dell’eccezione di che trattasi spiegata dall’allora contro-interessato, cosa che sarebbe stata del resto frontalmente incompatibile con la veste di parte resistente che la medesima, come il deducente, assumeva nel relativo giudizio. Ha invece ordinato di “depositare nel fascicolo di causa gli atti relativi agli esiti delle altre procedure bandite … nonché relazione illustrativa che chiarisca quanti ‘punti organico’ dei cinque complessivamente disponibili sono stati effettivamente utilizzati per le conseguenti assunzioni”. Sicchè la conclusione, giuridica, che il Tar ha raggiunto sulla questione è insuscettibile, di suo, di essere criticata sulla base di quanto affermato o meno dall’Amministrazione resistente nella ridetta relazione, la cui funzione era limitata al mero apporto di elementi conoscitivi fattuali al fascicolo di causa, che vieppiù, una volta acquisiti, sono rimasti pacifici.

Inoltre, il Tar ha tratto la possibilità del qui contestato “cumulo”:

– dallo stesso art. 9 dell’atto indittivo delle procedure selettive, che prevede la “copertura dei punti organico messi a bando, tenendo conto delle priorità indicate”;

– dalla più generale considerazione che i dipartimenti universitari destinatari delle risorse assunzionali di che trattasi fanno tutti parte dell’Università OMISSIS, effettivo titolare delle stesse risorse;

– dall’art. 1, comma 349, della l. 190/2014, che dispone l’applicazione alle università dell’art. 3, comma 3, secondo periodo, del d.-l. 90/2014, convertito dalla l. 114/2014, che a sua volta stabilisce che “A decorrere dall’anno 2014 è consentito il cumulo delle risorse destinate alle assunzioni per un arco temporale non superiore a tre anni, nel rispetto della programmazione del fabbisogno e di quella finanziaria e contabile”.

Si tratta di argomentazioni che hanno carattere dirimente, e che in parte, le prime due, non formano qui oggetto di contestazione, mentre per il restante sono criticate con una argomentazione priva di qualsiasi fondamento.

La tesi dell’appellante che il Tar, applicando alla fattispecie il combinato disposto di cui sopra (art. 1, comma 349, l. 190/2014, e art. 3, comma 3, secondo periodo, d.-l. 90/2014), in quanto richiamato nelle difese svolte in primo grado dall’odierno appellante incidentale, sia incorso nel vizio di ultrapetizione, in quanto dette norme avrebbero dovuto essere invocate nell’impugnativa da proporre a suo tempo avverso gli artt. 1 e 9 del bando, è infatti completamente fuori centro: l’Ateneo non ha mai opposto all’odierno appellante incidentale l’impossibilità della sua assunzione per impossibilità del “cumulo” dei “punti organici” messi a bando, sicchè le questioni da egli proposte avanti al Tar, incentrate sull’illegittimità della valutazione riservata dalla commissione valutatrice ai curriculum dei due aspiranti al posto per cui è causa, non richiedevano né implicavano in alcun modo una siffatta “anticipata” difesa, e ciò anche considerando gli atti presupposti del bando che hanno ripartito i ridetti “punti organico”.

Al Collegio non resta, pertanto, che rammentare la consolidata giurisprudenza secondo cui il principio della domanda tollera “l’esame di una questione non espressamente formulata qualora questa debba ritenersi tacitamente proposta, in quanto in rapporto di necessaria connessione o ricomprensione”, che deve invece intendersi violato “allorquando il giudice alteri petitum e causa petendi pronunciandosi in merito ad un bene diverso da quello richiesto, nemmeno compreso implicitamente nella domanda o qualora ponga a fondamento della decisione fatti o situazioni estranei alla materia del contendere, introducendo nel processo una causa petendi nuova e diversa rispetto a quella contenuta nella domanda” (Cons. Stato, V, 20 marzo 2023, n. 2800; 11 aprile 2016, n. 1419), e che afferma che il vizio di ultrapetizione sussiste, oltre nell’ipotesi in cui vi sia stata pronuncia oltre i limiti delle pretese e delle eccezioni formulate o su questioni estranee all’oggetto del giudizio e non rilevabili d’ufficio, nel caso in cui il giudice ha esaminato e accolto il ricorso per un motivo non prospettato dalle parti (Cons. Stato, V, 28 dicembre 2018, n. 7293; 30 giugno 2017, n. 3180; 16 gennaio 2015, n. 87), ciò in quanto l’accertamento compiuto in sentenza finisce per riguardare un petitum e una causa petendinuovi e diversi rispetto a quelli fatti valere nel ricorso e sottoposti dalle parti all’esame del giudice, con conseguente attribuzione di un bene o di un’utilità non richiesta dalla parte ricorrente (o comunque attribuita per ragioni dalla stessa non esternate), e pregiudizio del diritto di difesa della parte soccombente (Cons. Stato, II, 21 ottobre 2021, n. 7078; V, 14 giugno 2019, n. 4024).

Alla luce di tali coordinate ermeneutiche, gli indicati presupposti del vizio di ultrapetizione sono qui del tutto insussistenti: il Tar si è infatti pronunziato su una eccezione preliminare e nei limiti del solco tracciato da questa, che, quindi, bene poteva definire mediante il richiamo alla normativa di rifermento della materia dalla stessa interessata.

1.4. Infine, poiché nessuna clausola del bando ha disposto l’esclusione del “cumulo” (e, anzi, secondo la sentenza, esso è implicitamente previsto nell’art. 9 del bando), non rileva che, come osservato nel motivo, il bando non abbia espressamente previsto la relativa facoltà, né in questa sede, in difetto di qualsiasi rilievo dell’Amministrazione resistente, può fondatamente accedersi al pure avanzato dubbio di capienza delle economie di spesa.

2.Il secondo motivo dell’appello principale si rivolge avverso il capo della sentenza gravata che ha accolto le censure ricorsuali rivolte avverso la scelta della commissione valutatrice di non valutare le attività didattiche “non continue per un periodo di almeno tre anni”.

2.1. Il motivo è completamente destituito di fondamento.

Il Tar ha bene spiegato, con le ragioni riassunte in “fatto”, perché tale scelta, sia in quanto frontalmente contrastante con il bando, sia in quanto genericamente indicata nel primo verbale dei lavori della commissione e poi puntualizzata solo in sede di valutazione dei candidati, non assurge al rango dei sub-criteri di valutazione che la commissione valutatrice di qualsiasi concorso pubblico è legittimata ad assumere.

A fronte di tale ricostruzione a nulla vale, come fa il motivo:

a) richiamare la giurisprudenza amministrativa circa la astratta possibilità di articolazione di detti sub-criteri da parte delle commissioni valutatrici dei corsi pubblici;

b) asserire la conformità del sub-criterio a quello della continuità didattica valorizzato dal bando, nonché la chiarezza dello stesso sin dalla sua enucleazione per inconcepibilità dello svolgimento di un insegnamento e di un modulo didattico presso più sedi, tesi smentite, a monte, dal contenuto marcatamente limitativo della scelta rispetto alla clausola di bando, e, a valle, dall’avvertita necessità di precisare successivamente il suo effettivo significato. Ciò che fa escludere anche che, come pure denunziato nel motivo, il Tar, per avere censurato l’evidente illegittimità di un talemodus operandi, si sia sostituito alla commissione esercita nell’esercizio di discrezionalità tecnico-amministrativa;

c) affermare che anche l’accoglimento delle censure in parola non può condurre a una migliore valutazione del curriculum dell’appellante incidentale quanto al profilo dell’attività didattica, e quindi a ribaltare l’esito della procedura, linea argomentativa che, oltre a risultare contraddittoria rispetto all’ultimo dei rilievi appena sopra respinti, è sfornita di qualsiasi capacità persuasiva, in quanto estranea all’apprezzamento rimesso a questa sede, perchè rimessa al rinnovo dell’esercizio della potestà valutativa amministrativa correttamente ordinato dal Tar.

Con il terzo motivo l’appellante principale si rivolge avverso il capo della sentenza gravata che ha censurato la scelta della commissione valutatrice di non utilizzare i c.d. “indicatori bibliometrici” ancorchè essi fossero espressamente richiamati dall’art. 7, punto 3, lett. c) del bando, sostenendo che l’elemento determinante nella valutazione da parte della commissione delle pubblicazioni dell’odierno appellante incidentale non è stata la “collocazione editoriale” dei lavori dal medesimo spesi nella procedura bensì l’impossibilità di ricostruire il suo apporto individuale agli stessi.

Il motivo è infondato per le stesse ragioni appena sopra rassegnate sub c).

Resta pertanto assorbita ogni altra questione pure avanzata nel motivo in conformità alle difese svolte in primo grado dall’Ateneo e già illustrate in “fatto”, al riguardo delle quali può solo osservarsi che esse, laddove caratterizzate dalla illustrata consistenza, che anche il Tar non ha omesso di considerare, legittimavano, al più, precisazioni del bando in riferimento al SSD di interesse della causa per evitare l’utilizzo, nell’ambito dello stesso e per la “prima volta in assoluto”, come rimarca il motivo, dei criteri c.d. “bibliometrici”, condizione che, scaturendo da una mera prassi, avrebbe potuto essere innovativamente superata, ma solo dal bando e giammai da valutazioni della commissione valutatrice palesemente contrarie allo stesso.

4. A questo punto va rilevato che i vizi accertati dal Tar con le motivazioni sopra rassegnate, risultate all’odierno scrutinio indenni dalle doglianze formulate nell’appello principale, sono ampiamente sufficienti ad attestare che la competente commissione valutatrice, facendo cattivo uso dei propri poteri nella fase preliminare alla valutazione deicurriculum dei soggetti che si sono candidati alla copertura della posizione per cui è causa, ha compromesso il regolare esito della selezione.

Bene ha fatto, pertanto, il Tar a disporre il rinnovo delle valutazioni da parte di una commissione in diversa composizione, non occorrendo, a tale fine, che il Tar dovesse pronunziarsi anche sulle ulteriori censure autonome (assorbite) dell’originaria impugnativa, come sostenuto nel quarto e ultimo motivo dell’appello principale, che, pertanto, è anch’esso infondato.

5. In definitiva, l’appello principale va respinto.

Conseguentemente, l’appello incidentale va dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse.

Le spese di giudizio possono essere compensate con le Amministrazioni resistenti, che, oltre a non avere formulato alcuna specifica difesa in relazione a entrambi i gravami, hanno comprovato l’avvio dell’esecuzione della sentenza appellata; seguono il generale criterio della soccombenza per il restante.

P.Q.M.

Il Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana, in sede giurisdizionale, definitivamente pronunciando sulla causa di cui in epigrafe, respinge l’appello principale e dichiara improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse l’appello incidentale.

Quanto alle spese del grado: le compensa in riferimento alle Amministrazioni costituite; condanna l’appellante principale alla refusione delle stesse in favore dell’appellante incidentale, nella misura pari a € 3.000,00 (euro tremila/00) oltre oneri di legge.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Così deciso in Palermo nella camera di consiglio del 9 ottobre 2024 con l’intervento dei magistrati:

OMISSIS, Presidente

OMISSIS, Consigliere

OMISSIS, Consigliere, Estensore

OMISSIS, Consigliere

OMISSIS, Consigliere