TAR Lazio, Sez. III ter, 14 marzo 2025, n. 5356

La valutazione di ASN e quella comparativa concorsuale rispondono a criteri e obiettivi diversi

Data Documento: 2025-03-14
Autorità Emanante: TAR Lazio
Area: Giurisprudenza
Massima

La valutazione di ASN e quella comparativa (concorsuale) rispondono a criteri e obiettivi diversi e la prima è estranea ad approcci comparativi e valuta complessivamente il profilo di colui da abilitare.

Contenuto sentenza

05356/2025 REG.PROV.COLL.

00476/2024 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Terza Ter)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 476 del 2024, proposto da
OMISSIS, rappresentato e difeso dagli avvocati OMISSIS, OMISSIS, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Università degli Studi Roma La Sapienza, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall’Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;

nei confronti

OMISSIS, rappresentato e difeso dagli avvocati OMISSIS, OMISSIS, OMISSIS, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Carlo Contaldi La Grotteria in Roma, Lungotevere dei Mellini, 24;

per l’annullamento

del decreto del Rettore n. 3030/2023 del 10/11/2023, con cui sono stati approvati gli atti – e dichiarato vincitore il controinteressato – della “procedura valutativa di chiamata, indetta ai sensi dell’art. 24, commi 5 e 6, della Legge n. 240/2010, per n. 1 posto di Professore di ruolo di prima fascia per il GSD/Settore Concorsuale 09/D2 – Settore scientifico-disciplinare ING-IND/24 presso il Dipartimento di Ingegneria Chimica Materiali Ambiente – Facoltà di Ingegneria Civile e Industriale”, bandita con D.R. 1848/2023 del 12/07/2023.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di OMISSIS e di Università degli Studi Roma La Sapienza;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell’udienza pubblica del giorno 29 gennaio 2025 il dott. OMISSIS e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

1. Con Decreto Rettorale n.1848/2023, del 12 luglio 2023, la Sapienza Università di Roma indiceva, “ai sensi dell’art. 24, commi 5 e 6, della Legge n. 240/2010, una procedura valutativa di chiamata per n. 1 posto di Professore di ruolo di prima fascia presso il Dipartimento di Ingegneria Chimica Materiali Ambiente – Facoltà di Ingegneria Civile e Industriale”, “per il GSD/Settore Concorsuale 09/D2 – Settore scientifico-disciplinare ING-IND/24”, rimandando alla lex specialisle modalità concrete di svolgimento della selezione.

2. Alla procedura partecipavano solo due persone, OMISSIS, odierno ricorrente, e OMISSIS, controinteressato. All’esito delle valutazioni, la Commissione, all’unanimità, sulla base delle valutazioni formulate e dopo aver effettuato la comparazione tra i candidati, individuava OMISSIS quale vincitore per la procedura valutativa.

3. Con ricorso notificato il 05.01.2024 (e depositato il 15.01.2024) il ricorrente impugna gli esisti della selezione nonché gli atti di cui in epigrafe per le seguenti ragioni di diritto:

I) VIOLAZIONE DI LEGGE: VIOLAZIONE E/O FALSA APPLICAZIONE DEGLI ARTT. 3 E 97 COSTITUZIONE. VIOLAZIONE E/O FALSA APPLICAZIONE DEI PRINCIPI DEL GIUSTO PROCEDIMENTO, DI RAGIONEVOLEZZA, PROPORZIONALITÀ E BILANCIAMENTO. VIOLAZIONE E/O FALSA APPLICAZIONE DEGLI ARTICOLI 1 E 3, DELLA LEGGE 7 AGOSTO 1990, N.241; DELL’ARTICOLO 24, COMMA 6, LEGGE N.240/2010; DELLA LEX SPECIALIS DELLA PROCEDURA (IN SPECIE ARTICOLI 1 E 5). ECCESSO DI POTERE PER TRAVISAMENTO DEI FATTI, ERRONEITÀ DEI PRESUPPOSTI, INGIUSTIZIA, DIFETTO E/O ASSENZA DI ISTRUTTORIA, CONTRADDITTORIETÀ ED ILLOGICITÀ MANIFESTE, CARENZA E/O APPARENZA E/O ERRONEITÀ DELLA MOTIVAZIONE, DISPARITÀ DI TRATTAMENTO per la ritenuta violazione dei criteri selettivi previsti dal bando i quali se correttamente applicati avrebbero evidenziato la superiorità scientifica del ricorrente.

II) VIOLAZIONE DI LEGGE: VIOLAZIONE E/O FALSA APPLICAZIONE DEGLI ARTICOLI 3 E 97 COSTITUZIONE. VIOLAZIONE E/O FALSA APPLICAZIONE DEI PRINCIPI DEL GIUSTO PROCEDIMENTO, DI RAGIONEVOLEZZA, PROPORZIONALITÀ E BILANCIAMENTO. VIOLAZIONE E/O FALSA APPLICAZIONE DEGLI ARTICOLI 1 E 3, DELLA LEGGE 7 AGOSTO 1990, N. 241; DELL’ARTICOLO 24, COMMA 6, LEGGE N.240/2010; DELLA LEX SPECIALIS DELLA PROCEDURA (IN SPECIE ARTICOLI 1 E 5). ECCESSO DI POTERE PER TRAVISAMENTO DEI FATTI, ERRONEITÀ DEI PRESUPPOSTI, INGIUSTIZIA, DIFETTO E/O ASSENZA DI ISTRUTTORIA CONTRADDITTORIETÀ ED ILLOGICITÀ MANIFESTE, CARENZA E/O APPARENZA E/O ERRONEITÀ DELLA MOTIVAZIONE, DISPARITÀ DI TRATTAMENTO, SOTTO UN DIVERSO PROFILO in quanto sarebbe erronea (perché a svantaggio del ricorrente) la valutazione dell’attività didattica profusa dai concorrenti e delle ulteriori attività soggette a valutazione.

III) VIOLAZIONE DI LEGGE: VIOLAZIONE E/O FALSA APPLICAZIONE DEGLI ARTICOLI 3 E 97 COSTITUZIONE. VIOLAZIONE E/O FALSA APPLICAZIONE DEI PRINCIPI DEL GIUSTO PROCEDIMENTO, DI RAGIONEVOLEZZA, PROPORZIONALITÀ E BILANCIAMENTO. VIOLAZIONE E/O FALSA APPLICAZIONE DEGLI ARTICOLI 1 E 3, DELLA LEGGE 7 AGOSTO 1990, N.241; DELL’ARTICOLO 24, COMMA 6, LEGGE N.240/2010; DELLA LEX SPECIALIS DELLA PROCEDURA (IN SPECIE ARTICOLI 1 E 5). ECCESSO DI POTERE PER TRAVISAMENTO DEI FATTI, ERRONEITÀ DEI PRESUPPOSTI, INGIUSTIZIA, DIFETTO E/O ASSENZA DI ISTRUTTORIA, CONTRADDITTORIETÀ ED ILLOGICITÀ MANIFESTE, CARENZA E/O APPARENZA E/O ERRONEITÀ DELLA MOTIVAZIONE, DISPARITÀ DI TRATTAMENTO, SOTTO UN DIVERSO ED ULTERIORE PROFILO in quanto sarebbe impossibile risalire al percorso logico-giuridico adottato dalla commissione per addivenire a un giudizio maggiormente positivo del controinteressato vincitore della selezione.

4. Si costituivano sia il controinteressato OMISSIS (18.01.2024) che l’Università (12.02.2024) intimati.

5. Il controinteressato nella memoria sostiene in relazione alle censure mosse nel ricorso principale che:

– gli indici bibliometrici costituiscono un semplice ausilio per la commissione esaminatrice residuando uno spazio di discrezionalità in capo all’organo selettivo;

– quello proposto dal ricorrente per individuare la pertinenza delle pubblicazioni con la rivista che la contiene è puramente assiologico e non probante e non inficia la pertinenza del singolo lavoro;

– il giudizio della commissione della procedura di cui è causa non può essere sovrapponibile a quello della commissione per l’abilitazione scientifica nazionale;

– sul piano dell’attività didattica e delle altre attività soggette a valutazione i concorrenti si pongono su un piano di perfetta parità.

6. Nella stessa memoria il controinteressato propone ricorso incidentale avverso l’omessa esclusione del ricorrente dalla procedura di selezione in quanto non avrebbe riportato gli indicatori bibliometrici in relazione all’arco temporale delle pubblicazioni selezionabili per la procedura (ultimi 10 anni) come richiesto dal bando, ma solamente gli indicatori bibliometrici relativi alla produzione scientifica complessiva e tale omissione sarebbe stigmatizzata dal bando con l’esclusione.

7. Il ricorrente con apposita memoria contesta l’esclusione invocata nel ricorso incidentale sostenendo che la lex specialisassegna esclusiva rilevanza agli indicatori relativi alla produzione scientifica complessiva.

8. All’udienza odierna il ricorso veniva discusso e trattenuto in decisione.

9. Il ricorso principale non è fondato per i motivi che seguono.

10. Il primo motivo di ricorso è infondato.

10.1. Va in via preliminare ribadito che in sede di pubblico concorso, la Commissione esaminatrice è titolare di un’ampia discrezionalità in ordine sia all’individuazione dei criteri, sia per rendere concreti ed attuali gli stessi criteri del bando, sia nella valutazione dei singoli tipi di titoli e come l’esercizio di tale discrezionalità sfugga al sindacato di legittimità del giudice amministrativo, riguardando il merito dell’azione amministrativa, salvo che il suo uso non sia caratterizzato da macroscopici vizi di eccesso di potere per irragionevolezza e arbitrarietà. A ciò si aggiunga che il giudizio comparativo voluto dal legislatore, allo scopo di operare una selezione che tenga conto del valore professionale di ciascun aspirante, pur essendo riferito ad una serie di parametri di riferimento, si risolve sempre in una valutazione globale di idoneità, nella quale ciascuno dei fattori concorre con gli altri, senza che a nessuno sia riconosciuta una valenza prevalente o addirittura assorbente.

10.2. In riferimento alla prima doglianza la Commissione di concorso ha operato una valutazione comparativa analitica e descrittiva delle singole pubblicazioni per addivenire al suo giudizio complessivo, secondo una procedura di attribuzione del giudizio non semplicemente ancorata agli indici bibliometrici i quali, pur rappresentando dei validi criteri di massima, non rivelano necessariamente l’originalità e il rigore dell’approccio scientifico e metodologico dei lavori presentati, né indicano la coerenza con il settore di riferimento. Così, è pervenuta ad un giudizio complessivamente di ottimo per il controinteressato e di buono per il ricorrente. Nel verbale n. 2, ai fini dell’analisi comparativa dei candidati, la commissione ha operato una valutazione complessiva basata non solo sugli indici bibliometrici e sulla diffusione dei lavori nella comunità scientifica ma ha anche effettuato una comparazione di dettaglio su rigore, originalità e congruenza con le metodologie tipiche del settore scientifico disciplinare, richiamate dal verbale n. 1, al cui esito ha ritenuto prevalente la produzione del controinteressato.

10.2.1. Più nel dettaglio, in relazione alla valutazione collegiale del profilo curriculare del ricorrente, secondo la valutazione della Commissione, non viziata da illogicità o aporie evidenti e per questo non censurabili, sebbene siano collocate tutte su riviste in quartile Q1 con un numero significativo di citazioni, le pubblicazioni presentate evidenziano carenze rispetto all’originalità e solo una parziale congruenza con le metodologie tipiche del settore scientifico disciplinare (“Il candidato presenta una produzione scientifica continua nel tempo, caratterizzata da articoli su riviste di ottima qualità ma utilizzando metodologie solo parzialmente congruenti con gli approcci tipici del settore ING-IND/24, riportando generalmente dati sperimentali e modelli empirici, spesso senza caratterizzazione e modellazione dei fenomeni di trasporto, di proprietà termodinamiche e cinetiche dei sistemi in esame”) a riprova che i meri indici bibliometrici (e quantitativi) non possono evidentemente (e condivisibilmente) costituire un assorbente motivo di preferenza di un candidato sull’altro nella valutazione dei titoli, tanto è vero che rappresentano solo uno tra i diversi criteri di selezione come evincibile sia dal verbale n. 1 che dal bando di concorso.

10.2.2. In relazione alla doglianza della mancata valorizzazione della collocazione ratione materiae delle riviste che hanno ospitato le pubblicazioni si rileva che la Commissione in base alla discrezionalità che qualifica il suo operato ha ritenuto poco rilevanti le classificazioni operate dalla rivista suggerita dal ricorrente, valutazione che peraltro non avrebbe modificato il giudizio finale di preferenza.

10.2.3. In relazione alla lamentata divergenza fra la valutazione per cui è causa e quella effettuata durante la procedura di abilitazione scientifica nazionale, corre l’obbligo di far notare che la valutazione di ASN e quella comparativa (concorsuale) rispondono a criteri e obiettivi diversi. La prima, infatti, è estranea ad approcci comparativi e valuta complessivamente il profilo di colui da abilitare. In particolare: (i) le pubblicazioni delle due procedure coincidono solo parzialmente; (ii) nel giudizio ASN le pubblicazioni sono valutate nel complesso e non (come precisato nel verbale n. 1) pubblicazione per pubblicazione come nella procedura comparativa; (iii) il giudizio ASN valuta la coerenza complessiva delle pubblicazioni con il settore concorsuale mentre nella procedura (selettiva) comparativa si valuta la coerenza con le tematiche e le metodologie del settore scientifico disciplinare.

Per tutta questa serie di ragioni, è priva di fondamento la sollevata discrasia di giudizi espressi dal Prof. Pantani presente in entrambe le procedure valutative. In quella per cui è causa, peraltro, la valutazione è espressa collegialmente dalla commissione e non individualmente dal singolo commissario.

10.3. In definitiva, il complessivo giudizio operato dalla commissione è privo di elementi di illegittimità. Peraltro, secondo la costante giurisprudenza del Consiglio di Stato sullo scrutinio delle valutazioni espresse da una Commissione scientifica (sez. VI, 7501/2022), il giudizio di legittimità non può trasmodare in un rifacimento, ad opera dell’adito organo di giustizia, del giudizio espresso dalla Commissione, con conseguente sostituzione alla stessa, potendo l’apprezzamento tecnico dell’organo collegiale essere sindacabile soltanto ove risulti macroscopicamente viziato da illogicità, irragionevolezza o arbitrarietà. Deve, pertanto, ritenersi infondata una censura che miri unicamente a proporre una diversa valutazione delle esperienze didattiche o altri titoli (in particolare l’attività di ricerca, le pubblicazioni e l’attività gestionale, organizzativa e di servizio) atteso che in tal modo verrebbe a giustapporsi alla valutazione di legittimità dell’operato della Commissione una – preclusa – cognizione del merito della questione (cfr., in argomento e tra le tante, Cons. Stato, Sez. VI, 25 novembre 2021 n. 7899 e 8 settembre 2020 n. 5412).

11. Il secondo motivo di ricorso è infondato.

11.1. La commissione, nell’esercizio della sua discrezionalità tecnica, pur riconoscendo al ricorrente un’attività didattica “molto ampia, continua e congruente” ha evidenziato che il controinteressato ha tenuto insegnamenti che forniscono le conoscenze di base del settore disciplinare. In relazione agli “Ulteriori criteri di valutazione” la commissione ha valorizzato maggiormente i progetti finanziati da istituzioni pubbliche nazionali e internazionali rispetto a quelli di ateneo. Inoltre ha messo in evidenza come il ricorrente non abbia dichiarato nessuna partecipazione a convegni, così evidenziando la gravità della mancanza nell’ambito della complessiva attività di ricerca di un docente universitario.

12. Il terzo motivo di ricorso non è fondato.

12.1. Alla luce di tutte le considerazioni che precedono, il percorso logico e motivazionale operato dalla Commissione appare logico, razionale, completo e approfondito. L’asserita irragionevolezza e arbitrarietà dei criteri e l’infondatezza dei giudizi comparativi avrebbe dovuto essere dimostrata non attraverso la mediazione di una valutazione tecnico-discrezionale e, quindi, opinabile dei fatti, ma sulla base di dati oggettivi, quali il contrasto di essi con il bando di concorso, con il regolamento delle selezioni, con la normazione primaria. Invece, come l’istruttoria ha reso evidente, i criteri stabiliti dal bando sono stati fatti propri anche dalla Commissione giudicatrice nella procedura selettiva in oggetto, come risulta dai verbali nn. 1 e 2 redatti dalla Commissione.

I giudizi comparativi sui titoli risultano peraltro congruamente (e singolarmente) motivati oltre che alla luce dei parametri predefiniti dalla Commissione anche sulla base degli elementi oggettivi che distinguono i candidati.

L’analisi delle aggettivazioni utilizzate rivela un corretto procedimento di formazione della volontà della Commissione, i cui giudizi sono caratterizzati da logicità e congruità.

12.2. Inoltre non è significativa dell’illegittimità della procedura la non attribuzione di punteggi numerici ai singoli candidati, in primo luogo perché il criterio non è imposto dalla lex specialis della selezione, inoltre perché rientra nella libera determinazione della Commissione scegliere il metodo valutativo più idoneo ai fini della selezione e, infine, non risulta, se non sostituendosi alla Commissione, che l’eventuale utilizzo di criteri numerici per quotare le singole voci valutative dei profili avrebbe determinato una prevalenza del ricorrente sull’effettivo vincitore.

13. Il rigetto del ricorso principale rende superflua l’analisi della doglianza sollevata con il ricorso incidentale per il quale, di conseguenza, è venuto meno l’interesse all’accoglimento.

14. Sussistono giusti motivi legati alla peculiarità della vicenda sottesa al presente contenzioso per disporre, ai sensi dell’art. 92 c.p.c., per come espressamente richiamato dall’art. 26, comma 1, c.p.a, l’integrale compensazione delle spese tra le parti.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Ter), definitivamente pronunciando sui ricorsi come in epigrafe proposti:

– respinge il ricorso principale;

– dichiara improcedibile il ricorso incidentale per difetto d’interesse.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 29 gennaio 2025 con l’intervento dei magistrati:

OMISSIS, Presidente FF

OMISSIS, Referendario

OMISSIS, Referendario, Estensore

Pubblicato il 14 marzo 2025