TAR Campania, Sez. I, 18 marzo 2025, n. 2262

Gli assegnisti di ricerca non hanno diritto ad essere stabilizzati

Data Documento: 2025-03-18
Autorità Emanante: TAR Campania
Area: Giurisprudenza
Massima

La volontà del legislatore di “valorizzare la professionalità acquisita con rapporto di lavoro a tempo determinato” non permette di comprendere nella procedura di stabilizzazione mediante accesso diretto di cui all’art. 20, comma 1, del d.Lgs. n. 75/2017 attività svolta sulla base di contratti per assegni di ricerca o meri contratti d’opera, essendo l’applicazione della disposizione limitata ai soli titolari di contratti di lavoro che determinano l’instaurazione di un rapporto di servizio, con almeno tre anni di servizio; l’attività di ricerca svolta sulla base di contratti per assegno di ricerca assume, invece, rilevanza nella stabilizzazione mediante partecipazione a procedure riservate disciplinate dall’art. 20, comma 2, per la quale il legislatore non manifesta la volontà di valorizzare la professionalità acquisita con una specifica tipologia di contratto, come nel comma precedente, ed utilizza una terminologia più ampia e generica rispetto la fattispecie disciplinata nel primo comma.

Contenuto sentenza

02262/2025 REG.PROV.COLL.

00318/2022 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 318 del 2022, proposto da:
-OMISSIS-, rappresentata e difesa dall’avvocato OMISSIS, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia ed eletto presso il suo studio in Napoli alla Via dei Mille n. 16;

contro

Università degli Studi della Campania ”Luigi Vanvitelli” – Napoli e Ministero dell’Istruzione, in persona dei legali rappresentanti pro tempore, rappresentati e difesi dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli, domiciliataria ex lege in Napoli alla Via A. Diaz n. 11;

per l’accertamento

del diritto della ricorrente a essere stabilizzata a tempo indeterminato, ai sensi dell’art. 20, co. 1, del d.lgs. n. 75/2017.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l’atto di costituzione in giudizio dell’Università degli Studi della Campania ”Luigi Vanvitelli” – Napoli e del Ministero dell’Istruzione;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell’udienza pubblica del giorno 29 gennaio 2025 il dott. OMISSIS e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

La ricorrente ha fruito di assegni di ricerca, a partire dall’anno accademico 2002/2003 e sino al 2018/2019, per lo svolgimento di attività presso il Dipartimento di Medicina Sperimentale.

Reclama l’accertamento del suo diritto ad essere stabilizzata a tempo indeterminato, ai sensi dell’art. 20, co. 1, del d.lgs. n. 75/2017, invocando la giurisprudenza amministrativa e la richiamata circolare del MIUR n. 3 del 23/11/2017, da cui fa discendere la ricomprensione degli assegni di ricerca, tra gli anni di servizio valevoli per la stabilizzazione.

Esponendo che l’Università degli Studi della Campania Luigi Vanvitelli non ha pubblicato alcun concorso per il reclutamento a tempo indeterminato dei titolari di assegni di ricerca al 31/12/2017, affida alla giurisdizione esclusiva di questo TAR la domanda di accertamento del diritto a essere stabilizzata, come richiesto con istanza del 27/10/2020.

L’Amministrazione si è costituita in giudizio e ha esibito documentazione.

All’udienza pubblica del 29 gennaio 2025 il ricorso è stato assegnato in decisione.

La domanda non merita accoglimento.

L’art. 20 del d.lgs. 25 maggio 2017, n. 75 (“Superamento del precariato nelle pubbliche amministrazioni”) si compone dei commi 1 e 2 che, rispettivamente, consentono:

– la stabilizzazione dei soggetti titolari di contratti a tempo determinato, con almeno 3 anni di servizio, mediante assunzione a tempo indeterminato di personale non dirigenziale;

– l’indizione di procedure concorsuali riservate, sino al 50% dei posti disponibili, in favore dei titolari di un contratto di lavoro flessibile, con almeno 3 anni di contratto anche non continuativi negli ultimi 8 anni.

La pretesa della ricorrente ad essere stabilizzata non può trovare ingresso, occorrendo distinguere tra l’assunzione diretta ex co. 1 dell’art. 20 cit. (rivolta ai titolari di contratti che abbiano determinato l’instaurazione di un rapporto di impiego di durata almeno triennale) e la previsione di procedure riservate, ai sensi del co. 2, in tal caso comprendenti anche i titolari di un contratto di lavoro “flessibile”.

Gli assegnisti di ricerca sono annoverati in quest’ultima categoria e, conseguentemente, è infondata la pretesa della ricorrente a ottenere l’assunzione diretta, mediante una procedura di stabilizzazione che non può concernere la sua posizione, come chiarito in giurisprudenza (cfr. TAR Sardegna – sez. I, 3/3/2023 n. 154, p. 4.3: “Secondo quieti principi giurisprudenziali del tutto condivisibili «la volontà del legislatore di “valorizzare la professionalità acquisita con rapporto di lavoro a tempo determinato” non permette di comprendere nella procedura di stabilizzazione mediante accesso diretto di cui all’art. 20, comma 1, del d.Lgs. n. 75/2017 attività svolta sulla base di contratti per assegni di ricerca o meri contratti d’opera, essendo l’applicazione della disposizione limitata ai soli titolari di contratti di lavoro che determinano l’instaurazione di un rapporto di servizio, con almeno tre anni di servizio»; «l’attività di ricerca svolta sulla base di contratti per assegno di ricerca assume, invece, rilevanza nella stabilizzazione mediante partecipazione a procedure riservate disciplinate dall’art. 20, comma 2, per la quale il legislatore non manifesta la volontà di valorizzare la professionalità acquisita con una specifica tipologia di contratto, come nel comma precedente, ed utilizza una terminologia più ampia e generica rispetto la fattispecie disciplinata nel primo comma» (Cons. Stato, Sez. VI, 16 luglio 2019, n. 4973 e n. 4975). La norma, pertanto, attribuisce rilevanza, ai fini dell’anzianità triennale, al solo servizio prestato alle “dipendenze” dell’amministrazione tramite tutte quelle forme contrattuali (a tempo determinato, indeterminato ecc.) che si attuano attraverso un rapporto di lavoro subordinato con la pubblica Amministrazione”).

Alla stregua delle considerazioni che precedono, il ricorso va dunque respinto.

Per la natura della controversia sussistono giusti motivi per disporre la compensazione per intero delle spese di giudizio.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.

Compensa per intero le spese di giudizio.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 29 gennaio 2025 con l’intervento dei magistrati:

OMISSIS, Presidente

OMISSIS, Consigliere, Estensore

OMISSIS, Primo Referendario

Pubblicato il 18 marzo 2025