TAR Campania, Sez. I, 13 marzo 2025, n. 2111

Illegittima la richiesta di restituzione dello stipendio già percepito dall'assegnista che non ha completato il periodo di ricerca

Data Documento: 2025-03-13
Autorità Emanante: TAR Campania
Area: Giurisprudenza
Massima

Essendo il contratto di ricerca fonte di un rapporto ad esecuzione continuata, trova applicazione la previsione generale contenuta nell’art. 1373 c.c., secondo cui è sempre possibile, per la parte tenuta ad eseguire la prestazione, sciogliersi dal vincolo contrattuale, ma in tal caso il recesso non può produrre effetto per le prestazioni già eseguite.

Contenuto sentenza

02111/2025 REG.PROV.COLL.

01931/2022 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 1931 del 2022, proposto da OMISSIS, rappresentata e difesa dall’avvocato OMISSIS, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Università degli Studi della Campania Luigi Vanvitelli – Napoli, Ministero dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca, con il patrocinio dell’Avvocatura Distrettuale Napoli, domiciliataria ex lege in Napoli, via Diaz 11;

per l’annullamento:

– del provvedimento di cui alla nota inviata via pec il 18.03.2022, con il quale l’Università degli Studi della Campania “Luigi Vanvitelli” ha disposto che:

La S.V. in data 05.01.2021 rassegnava le proprie dimissioni volontarie con decorrenza dal 01.02.2021, data anteriore al superamento della soglia dell’80% della durata del contratto;

  • con nota rettorale del 25.01.2021 l’Ateneo scrivente, nel prendere atto delle Sue dimissioni volontarie comunicava l’intento di provvedere ad intraprendere ogni eventuale azione di recupero delle somme percepite dalla S.V. per la suddetta causale;
  • con decreto rettorale n. 112 del 29.01.2021 l’Ateneo dichiarava risolto il contratto di lavoro della S.V. per volontarie dimissioni, a decorrere dal 01.02.2021 e, contestualmente, disponeva di porre in essere ogni eventuale azione, anche risarcitoria, nei confronti della S.V. medesima;
  • con nota rettorale del 01.02.2021 l’Ateneo scrivente trasmetteva alla S.V. copia del suddetto decreto rettorale n. 112/21 e comunicava che l’Ateneo, a seguito della revoca del finanziamento da parte del Miur “porrà in essere eventuali azioni risarcitorie nei confronti della dott.ssa OMISSIS”;
  • Il Mur con decreto direttoriale n. 2792 del 25.11.2021 disponeva di “revocare la proposta attività A/M per la parte relativa alla ricercatrice OMISSIS e, contestualmente, chiedeva all’Ateneo scrivente la restituzione delle somme a valere sul suddetto Avviso relative al pagamento del 1 anticipo pari ad euro 65.952,60;
  • L’Ateneo scrivente, in ottemperanza a quanto richiesto dal Mur, sta provvedendo alla ripetizione della suddetta somma di euro 65.952,60;
  • La S.V. nel periodo di riferimento ha percepito un totale complessivo (al netto delle ritenute previdenziali e assistenziali e fiscali) di euro 42.867,82 come da prospetto allegato;

TUTTO CIO’ PREMESSO Si invita la S.V. nel termine di giorni 45 dalla ricezione della presente, al versamento della somma complessiva di euro 42.867,82 per la causale in narrativa, avvertendo che in caso di inottemperanza, si provvederà ad adire le vie legali, con ulteriore aggravio di spese e interessi”.

– del Decreto direttoriale n, 2792 del 25.11.2021 emesso dal MUR;

– di ogni altro atto antecedente, presupposto, connesso e conseguenziale, ivi compresi, in partibus quibus il D.D. n. 407/2018 del 27 febbraio 2018, con il quale è stato emanato l’avviso “A.I.M. Attrazione e Mobilità Internazionale” in attuazione dell’azione 1.2 “Mobilità dei Ricercatori” dell’Asse I “investimenti in capitale umano” del PON (Programma Operativo Nazionale) “Ricerca e Innovazione” 2014-2020; il disciplinare di attuazione per l’avviso “AIM: Attraction and International Mobility”, e successive modificazioni integrazioni, per quanto di ragione e di necessità;

– del bando di selezione per l’assunzione di un ricercatore a tempo determinato di tipo A se lesivo degli interessi della dott.ssa OMISSIS;

– per l’accertamento la declaratoria della irripetibilità delle somme corrisposte alla dott.ssa OMISSIS e, per l’effetto, per l’accertamento e la declaratoria del diritto della ricorrente a ritenere tali somme, in quanto corrispettive dal lavoro svolto.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio dell’Università degli Studi della Campania Luigi Vanvitelli – Napoli e di Ministero dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell’udienza pubblica del giorno 12 marzo 2025 il dott. OMISSIS e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

  1. Con ricorso ritualmente notificato e depositato OMISSIS ha impugnato, unitamente agli atti connessi e presupposti, il provvedimento di cui alla nota inviata via pec il 18.03.2022, con il quale l’Università degli Studi della Campania “Luigi Vanvitelli” ha disposto che:

«La S.V. in data 05.01.2021 rassegnava le proprie dimissioni volontarie con decorrenza dal 01.02.2021, data anteriore al superamento della soglia dell’80% della durata del contratto;

– con nota rettorale del 25.01.2021 l’Ateneo scrivente, nel prendere atto delle Sue dimissioni volontarie comunicava l’intento di provvedere ad intraprendere ogni eventuale azione di recupero delle somme percepite dalla S.V. per la suddetta causale;

– con decreto rettorale n. 112 del 29.01.2021 l’Ateneo dichiarava risolto il contratto di lavoro della S.V. per volontarie dimissioni, a decorrere dal 01.02.2021 e, contestualmente, disponeva di porre in essere ogni eventuale azione, anche risarcitoria, nei confronti della S.V. medesima;

– con nota rettorale del 01.02.2021 l’Ateneo scrivente trasmetteva alla S.V. copia del suddetto decreto rettorale n. 112/21 e comunicava che l’Ateneo, a seguito della revoca del finanziamento da parte del Miur “porrà in essere eventuali azioni risarcitorie nei confronti della dott.ssa OMISSIS”;

– il Mur con decreto direttoriale n. 2792 del 25.11.2021 disponeva di “revocare la proposta attività A/M per la parte relativa alla ricercatrice OMISSIS e, contestualmente, chiedeva all’Ateneo scrivente la restituzione delle somme a valere sul suddetto Avviso relative al pagamento del 1 anticipo pari ad euro 65.952,60;

– L’Ateneo scrivente, in ottemperanza a quanto richiesto dal Mur, sta provvedendo alla ripetizione della suddetta somma di euro 65.952,60;

– La S.V. nel periodo di riferimento ha percepito un totale complessivo (al netto delle ritenute previdenziali e assistenziali e fiscali) di euro 42.867,82 come da prospetto allegato;

Tutto ciò premesso Si invita la S.V. nel termine di giorni 45 dalla ricezione della presente, al versamento della somma complessiva di euro 42.867,82 per la causale in narrativa, avvertendo che in caso di inottemperanza, si provvederà ad adire le vie legali, con ulteriore aggravio di spese e interessi”.

La ricorrente ha impugnato altresì gli atti connessi, tra cui il Decreto direttoriale n, 2792 del 25.11.2021 emesso dal MUR, nonché, in parte qua, il D.D. n. 407/2018 del 27 febbraio 2018, con il quale è stato emanato l’avviso “A.I.M. Attrazione e Mobilità Internazionale” in attuazione dell’azione 1.2 “Mobilità dei Ricercatori” dell’Asse I “investimenti in capitale umano” del PON (Programma Operativo Nazionale) “Ricerca e Innovazione” 2014-2020, nonché il disciplinare di attuazione per l’avviso “AIM: Attraction and International Mobility”, nonché il bando di selezione per l’assunzione di un ricercatore a tempo determinato di tipo A se lesivo degli interessi della dott.ssa OMISSIS.

Si sono costituiti l’Università degli Studi della Campania “Luigi Vanvitelli” e il Ministero dell’Università e Ricerca per resistere al ricorso.

Dopo lo scambio di memorie, all’esito dell’udienza pubblica del giorno 12 marzo 2025 il Collegio ha deliberato la decisione.

  1. Il Collegio ritiene opportuno ricostruire i fatti essenziali per cui è causa:

– in data 25/07/2019, la dott.ssa OMISSIS, all’esito di apposita procedura selettiva, stipulava con l’Ateneo un contratto individuale di lavoro subordinato, a tempo determinato, ai sensi dell’art. 24 comma 3 lettera A) della L. n. 240/2010, in qualità di Ricercatrice, presso il Dipartimento di scienze Politiche;

– il finanziamento del suddetto contratto gravava sul PON “Ricerca e Innovazione 2014/2020” Avviso A.I.M. “Attrazione e Mobilita Internazionale”, nell’ambito del Fondo Sociale Europeo;

– l’art. 3 del Disciplinare di Attuazione del suddetto avviso AIM, stabilisce che, nel caso di interruzione dei rapporti contrattuali con il Ricercatore (per volontarie dimissioni o licenziamento) prima del superamento dell’80% della durata del contratto, il relativo finanziamento sarebbe stato revocato, e l’Ateneo beneficiario avrebbe dovuto provvedere al recupero delle somme anticipate nei confronti del ricercatore;

– l’art. 6.2 della Guida Operativa per i beneficiari Azione 1.2 AIM, prevede che i ricercatori all’atto dell’assunzione debbano dichiarare di essere a conoscenza che il mancato rispetto delle prescrizioni del suddetto Avviso, comporta la restituzione integrale degli importi percepiti;

– le disposizioni di cui sopra, sono altresì riportate nelle premesse del suddetto contratto di lavoro subordinato, sottoscritto dalla ricorrente;

– la dott.ssa OMISSIS, in data 25/07/2019, ha sottoscritto apposita dichiarazione, ai sensi della su citata normativa, con la quale rendeva noto di essere a conoscenza che il mancato rispetto delle prescrizioni del suddetto Avviso, avrebbe comportato la restituzione integrale degli importi percepiti;

– in data 05/01/2021 la dott.ssa OMISSIS rassegnava le proprie dimissioni volontarie con decorrenza dal 01/02/2021, data anteriore al superamento della suddetta soglia dell’80% della durata del contratto;

– con nota rettorale del 25/01/2021 l’Ateneo, nel prendere atto delle dimissioni volontarie della ricorrente, comunicava l’intento di provvedere ad intraprendere ogni eventuale azione di recupero delle somme percepite dalla medesima per la suddetta causale;

– con Decreto Rettorale n. 112 del 29/01/2021, l’Ateneo dichiarava risolto il contratto di lavoro della dott.ssa OMISSIS, per volontarie dimissioni, a decorrere dal 01/02/21 e, contestualmente, disponeva di porre in essere ogni azione, anche risarcitoria, nei confronti della medesima;

– con nota rettorale del 01/02/2021, si trasmetteva alla dott.ssa OMISSIS, copia del suddetto Decreto Rettorale n. 112/21 e si comunicava che l’Ateneo, a seguito della revoca del finanziamento da parte del MIUR, “porrà in essere eventuali azioni risarcitorie nei confronti della dott.ssa OMISSIS“;

– il MUR con Decreto Direttoriale n. 2792 del 25/11/2021, disponeva di “Revocare la proposta attività AIM … per la parte relativa al/a Ricercatrice OMISSIS” e, contestualmente, chiedeva all’Ateneo scrivente la restituzione delle somme a valere sul suddetto Avviso relative al pagamento del primo anticipo pari ad € 65.952,60;

– l’Ateneo, a fronte di quanto richiesto dal MUR, ha provveduto a chiedere la ripetizione della suddetta somma di € 65.952,60;

– la dott.ssa OMISSIS, nel periodo di riferimento ha percepito un totale complessivo (al netto delle ritenute previdenziali, assistenziali e fiscali) di € 42.867,82, come da prospetto in atti;

– con atto stragiudiziale di diffida e messa in mora, trasmesso alla ricorrente con nota n. 51519 del 18/03/2022, l’Ateneo scrivente chiedeva la ripetizione della suddetta somma di € 42.867,82;

– con il ricorso introduttivo del presente giudizio la dott.ssa OMISSIS ha chiesto l’annullamento di tale nota, nonché del citato Decreto Direttoriale del MUR, n. 2792 del 25/11/2021.

  1. Nel ricorso OMISSIS ha lamentato:

– con il primo motivo, la «Violazione, errata e falsa applicazione D.M. 3395/2018 del 21.12.2018, violazione, errata e falsa applicazione d.P.R. 15 dicembre 2011, n. 232; violazione del contratto di lavoro subordinato a tempo determinato del 29 Luglio 2019; violazione dei principi in materia di contratti a prestazioni corrispettive e segnatamente, del principio irripetibilità della somme erogate per prestazioni effettivamente rese in costanza di un rapporto di lavoro, violazione, errata e falsa applicazione dei principi in materia di ripetizione di indebito; violazione art. 36 Cost.; eccesso di potere, difetto assoluto di presupposti, ingiustizia manifesta, violazione art. 97 Cost. e principi generali»;

– con il secondo motivo, la «Violazione, errata e falsa applicazione del disciplinare di attuazione per l’avviso “AIM Attraction and International Mobility” del 28 febbraio 2018; violazione, errata e falsa applicazione articolo 11 del decreto rettorale 301 del 27 marzo 2019 (bando di concorso) eccesso di potere, difetto assoluto di presupposti errata od omessa valutazione di circostanze rilevanti; violazione del principio di esecuzione secondo buona fede del contratto (art. 1375 Cod. civ.) violazione articolo 97 Cost. e principi generali; violazione, articolo 2041 Cod, civ»;

– con il terzo motivo, l’«Eccesso di potere per sviamento, illegittimità ed irragionevolezza. Violazione della par condicio, ingiustizia manifesta; violazione, errata e falsa applicazione art. 4 Cost. e, segnatamente, del diritto alla scelta di una occupazione conforme alle proprie capacità ed aspirazioni professionali».

Con tali tre motivi, che possono essere esaminati congiuntamente in quanto strettamente connessi, la ricorrente ha sostenuto l’illegittima pretesa restitutoria, la quale si tradurrebbe nella ripetizione di corrispettivi per prestazioni da ella regolarmente rese, così che ne deriverebbe un ingiustificato arricchimento dell’Amministrazione che tali prestazioni ha ricevuto, derivandone altresì la violazione del principio di giusta retribuzione di cui all’art. 36 Cost.

Ciò premesso, in fatto, i contorni della vicenda sono chiari e sono stati ben evidenziati in atti. In particolare, la circostanza che la ricercatrice abbia effettivamente svolto la prevista attività di ricerca presso l’Ateneo per il periodo in cui ha prestato servizio è stata affermata dalla parte ricorrente e non è stata oggetto di contestazione da parte delle Amministrazioni resistenti, e in particolare dall’Ateneo universitario.

L’elemento di fatto sul quale si appunta, infatti, il provvedimento impugnato, è che, non avendo la ricercatrice completato il progetto di ricerca, la medesima non abbia diritto a vedersi corrispondere alcun compenso, nemmeno per l’attività svolta fino al momento dell’interruzione del rapporto, in quanto il contratto di lavoro sottoscritto richiama sia l’art. 3 del Disciplinare di Attuazione del suddetto avviso AIM, il quale stabilisce che, nel caso di interruzione dei rapporti contrattuali con il Ricercatore (per volontarie dimissioni o licenziamento) prima del superamento dell’80% della durata del contratto, il relativo finanziamento sarebbe stato revocato, e l’Ateneo beneficiario avrebbe dovuto provvedere al recupero delle somme anticipate nei confronti del ricercatore, sia l’art. 6.2 della Guida Operativa per i beneficiari Azione 1.2 AIM, il quale prevede che i ricercatori all’atto dell’assunzione debbano dichiarare di essere a conoscenza che il mancato rispetto delle prescrizioni del suddetto Avviso, avrebbe comportato la restituzione integrale degli importi percepiti.

In diritto, la questione giuridica concerne sia la qualificazione della suddetta clausola come multa penitenziale ai sensi dell’art. 1373, comma 2, c.c., sia la sua applicabilità alla fattispecie all’esame.

Ad avviso del Collegio, le citate previsioni non possono qualificarsi come multa penitenziale.

Ai sensi dell’art. 1373 c.c., la multa penitenziale ricorre quando, nei contratti a esecuzione continuata o periodica, le parti pattuiscono la prestazione di un corrispettivo per il recesso.

In questo caso, il recesso ha effetto quando la prestazione è eseguita.

Nel caso all’esame, l’Ateneo e l’assegnista non hanno pattuito alcun corrispettivo per il recesso, limitandosi il contratto di ricerca a richiamare il Disciplinare di Attuazione del suddetto avviso AIM e la Guida Operativa per i beneficiari Azione 1.2 AIM, nel punto in cui disciplinano specificatamente la fattispecie della mancata conclusione del progetto di ricerca per causa imputabile ad una delle parti.

Ciò significa che, essendo il contratto di ricerca fonte di un rapporto ad esecuzione continuata, trova applicazione la previsione generale contenuta nell’art. 1373 c.c., secondo cui è sempre possibile, per la parte tenuta ad eseguire la prestazione, sciogliersi dal vincolo contrattuale, ma in tal caso il recesso non può produrre effetto per le prestazioni già eseguite.

La conferma della correttezza di questa impostazione risulta, peraltro, dallo stesso tenore letterale dell’atto impugnato con cui l’Università ha giustificato la pretesa restitutoria: “Con nota rettorale del 25/01/2021 l’Ateneo scrivente, nel prendere atto delle Sue dimissioni volontarie, comunicava l’intento di provvedere ad intraprendere ogni eventuale azione di recupero delle somme percepite dalla S.V. per la suddetta causale”.

Il riferimento, nel provvedimento impugnato contenente la richiesta restitutoria, al periodo di vigenza del contratto è significativo del fatto che la richiesta dell’Amministrazione ha ad oggetto, in effetti, le somme percepite a titolo di retribuzione dalla ricorrente, e non rappresenta dunque la liquidazione anticipata, forfettaria e penitenziale dell’indennizzo dovuto dalla medesima all’Ateneo per la prematura interruzione del rapporto di lavoro.

Del resto, non avendo le parti mai pattuito alcuna prestazione (dazione di somma di denaro o altro) quale corrispettivo per l’esercizio del diritto di recesso, è plausibile ritenere che l’Ateneo non avesse altro strumento che quello di parametrare la misura del ristoro al quale lo stesso riteneva di avere diritto, alle somme corrisposte all’assegnista a titolo retributivo per l’attività svolta.

Occorre concludere, quindi, che non è in discussione, in generale, la possibilità per l’Amministrazione, nell’esercizio della sua discrezionalità, di condizionare la remunerazione del progetto alla completa esecuzione dello stesso, ben potendo tale parametro esprimere l’utilità che la medesima Amministrazione intende ritrarre dal progetto di ricerca commissionato.

Piuttosto, la questione giuridica che il caso all’esame pone è se, in mancanza di specifica pattuizione della multa penitenziale, il prestatore di lavoro può essere privato in tutto e retroattivamente della retribuzione corrispostagli proprio per l’attività lavorativa già svolta.

Ad avviso del Collegio, al suddetto quesito non può che rispondersi in senso negativo, in quanto la pattuizione del corrispettivo del recesso, seppure non esige l’utilizzo di formule sacramentali, presuppone comunque uno specifico riferimento al quantum prestabilito dalle parti o da determinarsi al limite ex post, ma sulla base di criteri e parametri certi, non modificabili e non casuali (in questi termini, con riferimento a una fattispecie concreta analoga a quella per cui è causa, cfr. Cons. Stato, 08/09/2023, n. 8241).

Nel caso all’esame, invece, in assenza di altri parametri, l’Università non ha fatto altro che equiparare l’an dell’indennizzo economico al quale riteneva di avere diritto per l’interruzione del rapporto lavorativo, al quantum delle retribuzioni già corrisposte al prestatore per lo specifico periodo di vigenza del contratto, così illegittimamente compensando ragioni di credito/debito che nascono da distinti rapporti giuridici e che sono caratterizzate da cause autonome.

Inoltre, non vanno sottaciute la genericità del parametro utilizzato e la sua assoluta imprevedibilità e casualità, in quanto il periodo di vigenza del contratto sarebbe potuto anche essere diverso, in eccesso o in difetto, e così mutare di conseguenza l’entità della multa penitenziale.

Tale essendo, dunque, l’unica interpretazione compatibile con l’art. 36 della Costituzione, deve concludersi per l’accoglimento del ricorso, con conseguente annullamento della richiesta di restituzione delle somme.

Resta fermo che non è precluso all’Università di tutelare le proprie ragioni nei confronti dell’assegnista nei modi che l’ordinamento consente, se davvero ritiene che dal comportamento di essa le sia derivato un danno. Ciò tuttavia, non potrà fare, sic et simpliciter, chiedendo la restituzione di somme che spettano alla ricorrente a titolo retributivo e che ricadono sotto la protezione dell’art. 36 Cost.

  1. In ragione della particolarità e controvertibilità delle questioni esaminate, sussistono giusti motivi per compensare le spese di lite.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania, sede Napoli (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e annulla gli atti impugnati.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 12 marzo 2025 con l’intervento dei magistrati:

OMISSIS, Presidente

OMISSIS, Consigliere

OMISSIS, Primo Referendario, Estensore

Pubblicato il 13 marzo 2025