Cons. Stato, Sez. VII, 18 marzo 2025, n. 2236

La grave inimicizia, che impone il dovere di astensione, deve essere necessariamente fondata su obiettive circostanze di conflittualità

Data Documento: 2025-03-18
Autorità Emanante: Consiglio di Stato
Area: Giurisprudenza
Massima

La grave inimicizia, che impone il dovere di astensione, deve essere necessariamente fondata su obiettive circostanze di conflittualità (generate da pregressi rapporti personali) tra il commissario e il candidato ricorrente, cui incombe l’onere di provare, sulla base di dati di fatto concreti e documentati, l’esistenza di comportamenti inequivoci e palesi di ostilità preconcetta.

Contenuto sentenza

02236/2025REG.PROV.COLL.

01332/2024 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Settima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso in appello iscritto al numero di registro generale 1332 del 2024, proposto da OMISSIS, rappresentata e difesa dagli avvocati OMISSIS e OMISSIS, con domicilio digitale come da PEC Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio dell’avvocato Mario Sanino in Roma, viale Parioli, 180;

contro

Università degli Studi di Napoli Federico II, in persona del Rettore pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso cui ope legis domicilia in Roma, via dei Portoghesi, 12;

per la riforma

della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania (Sezione Seconda), 6 novembre 2023, n. 6023, resa tra le parti

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visto l’atto di costituzione in giudizio dell’Università degli Studi di Napoli Federico II;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell’udienza pubblica del giorno 5 novembre 2024 il consigliere OMISSIS e uditi per le parti gli avvocati Mario Sanino e Lorenzo Coraggio;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO

1. Con ricorso al Tribunale amministrativo per la Campania la professoressa OMISSIS ha impugnato il giudizio con cui, all’esito della procedura comparativa indetta dall’Università degli Studi di Napoli Federico II (con d.r. n. 5434 del 13 dicembre 2021) “per la chiamata di n. 1 professore universitario di ruolo di prima fascia per il settore concorsuale 01/A2, Geometria e Algebra, s.s.d. MAT/03per le esigenze del dipartimento di Matematica e Applicazioni”, è stato individuato quale vincitore il professor OMISSIS, nonché il conseguente provvedimento di chiamata dello stesso.

2. Il ricorso è stato affidato a due motivi di impugnazione mediante i quali sono state articolate plurime censure di violazione di legge ed eccesso di potere (per travisamento dei fatti, contraddittorietà, disparità di trattamento e ingiustizia manifesta).

2.1. In particolare, con il primo motivo l’appellante ha dedotto “violazione dei principi di imparzialità e trasparenza, violazione e falsa applicazione dei criteri di valutazione individuati dalla commissione per la valutazione dei candidati, nonché disparità di trattamento e ingiustizia manifesta”, lamentando l’illegittimità e illogicità delle valutazioni comparative espresse dalla Commissione (che aveva, peraltro, deciso di non utilizzare i criteri bibliometrici) per una rappresentata inimicizia tra la medesima e il presidente della Commissione.

Ha sostenuto che anche gli altri Commissari sorteggiabili per la procedura avrebbero avuto motivi di pregiudizio negativo: una componente per aver avuto in passato un alterco con la ricorrente in occasione di un convegno; l’altro perché fortemente legato al candidato poi risultato vincitore; un altro ancora perché proveniente dalla stessa università di provenienza di quel candidato.

2.2. Con il secondo motivo, la ricorrente – lamentando “violazione e falsa applicazione degli artt. 2, 3, 4 del d.m. n. 344/2011, dell’art. 11 del regolamento di Ateneo relativo alla chiamata dei professori di prima e seconda fascia e dei criteri di valutazione individuati dalla commissione per la valutazione dell’attività accademica e della produzione scientifica dei candidati” – ha sostenuto che la valutazione della commissione sia stata irragionevole e illogica, oggettivamente ingiusta, nonché viziata da contraddittorietà, disparità di trattamento, difetto di istruttoria e di motivazione.

Nello specifico, si è dedotta l’irragionevole sottovalutazione, da parte della Commissione, dell’attività didattica svolta dalla ricorrente, alla luce della sua notevole durata (trentennale) e avuto anche riguardo alla mole della didattica integrativa e di servizio agli studenti (la ricorrente segnalava di aver seguito molte più tesi triennali, magistrali e tesi di dottorato, rispetto al vincitore nonché agli altri candidati, e di avere organizzato una lunga serie di seminari per gli studenti e i dottorandi, a differenza del vincitore). Ne sarebbe derivato che l’attività didattica avrebbe meritato una valutazione di “eccellente” e non di “ottimo”, come effettivamente avvenuto.

Si è criticata poi la decisione della commissione di attribuire, ai fini della valutazione analitica delle pubblicazioni scientifiche, una valutazione di “eccellente” al candidato vincitore, nonostante quest’ultimo potesse vantare meno di 10 citazioni da parte della comunità scientifica negli ultimi undici anni per i 15 articoli presentati (a parte le numerosissime autocitazioni). Anche il profilo curriculare della ricorrente sarebbe stato ingiustamente sottovalutato, nella misura in cui la Commissione aveva omesso di valutare gli importanti e numerosi convegni cui la ricorrente aveva partecipato.

2.3. L’Università si è costituita, contestando i motivi di impugnazione e chiedendo il rigetto del ricorso perché infondato.

Il controinteressato, invece, non si è costituito.

2.4. Con ordinanza n. 3116 del 23 maggio 2023, in esito all’udienza pubblica di discussione, il T.a.r. chiedeva chiarimenti all’Università circa la possibilità di procedere all’individuazione di altro candidato come vincitore della procedura concorsuale a seguito della rinuncia dell’originario vincitore.

2.5. L’Università ha adempiuto ai disposti incombenti istruttori, depositando una nota dell’Area Risorse Umane – Ufficio Concorsi del 22 giugno 2023 nella quale, dopo aver richiamato l’art. 11 del “Regolamento per la disciplina della chiamata dei professori di prima e seconda fascia”, ha chiarito che, trattandosi di procedura comparativa per la sola individuazione del candidato maggiormente qualificato, non vi è alcuna graduatoria tra i partecipanti alla procedura, avendo questa dato luogo ad un unico vincitore, determinando perciò la rinuncia il venir meno dell’intera procedura.

2.6. Nel frattempo, con il decreto n. 5149 del 29 dicembre 2022 è stato disposto l’annullamento in autotutela dei decreti di chiamata a professore ordinario del controinteressato rinunciante.

2.7. Con la memoria per l’udienza pubblica, la prof.ssa OMISSIS ha rappresentato che anche a seguito della rinuncia del controinteressato, indicato quale vincitore della procedura comparativa di chiamata, persisteva integralmente il suo interesse al ricorso e alla sua decisione nel merito; ha chiesto, quindi, al Tribunale di pronunciare una sentenza che accertasse l’obbligo dell’Università di adottare il provvedimento conclusivo della procedura attraverso la determinazione e chiamata del soggetto che risulta vincitore per effetto della rinuncia del controinteressato; per il resto, ha insistito per l’accoglimento del ricorso.

3. Con la sentenza indicata in epigrafe, il Tribunale amministrativo ha respinto il ricorso, ritenendo comunque di poter prescindere dalla questione della sua improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse, stante la sua infondatezza nel merito.

4. Di tale sentenza la ricorrente in primo grado domanda la riforma, deducendone l’erroneità e l’ingiustizia. Ha, quindi, riproposto le domande articolate in primo grado, chiedendo che sia accertato il suo diritto ad essere nominata vincitrice del concorso in esame e che in ogni caso venga ordinato all’Università di adottare il provvedimento conclusivo della procedura.

4.1. Si è costituita, con memoria formale, l’Università.

4.2. All’udienza pubblica del 5 novembre 2024, la causa è stata trattenuta in decisione.

DIRITTO

5. I motivi di appello, pur pregevolmente argomentati, non sono fondati, dovendo essere confermata la sentenza impugnata.

6. Con il primo motivo, l’appellante – ribadito che la mancata ricusazione dei commissari entro il termine prescritto non le preclude, comunque, di far valere la causa di incompatibilità in sede giurisdizionale, quale elemento viziante della procedura (questione rimasta assorbita in primo grado) – ha contestato la sentenza per aver respinto le censure sulla incompatibilità del Presidente e dei componenti della Commissione.

6.1. Al riguardo, l’appellante ha ribadito che le valutazioni comparative espresse a suo danno dalla Commissione sarebbero da ricondurre a una grave inimicizia tra la stessa appellante e il Presidente (avendo questi già valutato la candidata – in particolare, in sede di abilitazione scientifica nazionale per professore di II fascia nell’anno 2012 – con giudizi negativi poi annullati in sede giurisdizionale).

6.2. Anche gli altri membri della Commissione avrebbero avuto motivo di pregiudizio negativo nei suoi confronti: una componente a seguito di un alterco avvenuto in pubblico in occasione di un convegno, l’altro perché “fortemente legato al candidato poi risultato vincitore”. Inoltre, uno dei Commissari non sorteggiati per la procedura era docente nella stessa università di provenienza del candidato vincitore.

Alla luce di tali evidenze, non potrebbe ritenersi, ad avviso dell’appellante, che le contestazioni sulla composizione della Commissione non fossero specifiche e circostanziate.

6.3. Il motivo di appello non è fondato.

6.4. In materia di composizione delle commissioni di concorso per il reclutamento di professori e ricercatori universitari l’art. 11, comma 1, del d.P.R. 9 maggio1994, n. 487 («Regolamento recante norme sull’accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalità di svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di assunzione nei pubblici impieghi») dispone: “I componenti [della commissione], presa visione dell’elenco dei partecipanti, sottoscrivono la dichiarazione che non sussistono situazioni di incompatibilità tra essi ed i concorrenti, ai sensi degli articoli 51 e 52 del codice di procedura civile”.

6.5. Inoltre, per costante orientamento giurisprudenziale, l’obbligo di astensione in capo ai componenti di una commissione di concorso sussiste solo nei casi, tassativamente intesi, previsti dall’art. 51 c.p.c., senza possibilità di procedere ad una estensione analogica degli stessi (cfr. Cons. Stato, Sez. VI, 15 giugno 2020, n. 3804).

Infatti, per garantire la continuità all’azione amministrativa e stabilità della composizione delle commissioni giudicatrici, in tale materia il ricorso ad elementi invalidanti deve basarsi su un effettivo conflitto di interessi (Consiglio di Stato, sez. VI, 27 aprile 2015, n. 2119).

In particolare, una causa di incompatibilità, con conseguente obbligo di astensione, per il componente di una commissione giudicatrice di concorso universitario sussiste solo ove risulti dimostrato che fra lo stesso e un candidato vi sia un rapporto di natura professionale con reciproci interessi di carattere economico e una indubbia connotazione fiduciaria, non essendo sufficiente un mero rapporto professionale o di collaborazione scientifica (cfr. Cons. Stato, sez. III, 28 aprile 2016, n. 1628; Cons. Stato, sez. VI, 23 settembre 2014 n. 4789).

Va sul punto rammentato che l’appartenenza allo stesso ufficio, così come i rapporti personali di colleganza o di collaborazione tra i componenti della commissione e determinati candidati non sono sufficienti a configurare un vizio della composizione della commissione stessa, non rientrando tali ipotesi nelle cause di incompatibilità previste dall’art. 51 c.p.c. (che, come detto, non possono essere oggetto di estensione analogica, in assenza di ulteriori e specifici indicatori di una situazione di particolare intensità e sistematicità, tale da dar luogo ad un vero e proprio sodalizio professionale).

Nello specifico, anche l’attività di collaborazione scientifica e intellettuale, la conoscenza personale o l’instaurazione di rapporti accademici, come pure i c.d. “coautoraggi”, nell’ambito dei concorsi universitari, non sono di per sé motivi di astensione, a meno che i rapporti personali o professionali, trascendendo la dinamica istituzionale delle relazioni accademiche, non siano di rilievo ed intensità tali da far sorgere il sospetto o il dubbio che il giudizio sul candidato non sia stato improntato al rispetto del principio di imparzialità.

6.6. Quanto, invece, alla grave inimicizia, che impone il dovere di astensione, essa deve essere necessariamente fondata su obiettive circostanze di conflittualità (generate da pregressi rapporti personali) tra il commissario e il candidato ricorrente, cui incombe l’onere di provare, sulla base di dati di fatto concreti e documentati, l’esistenza di comportamenti inequivoci e palesi di ostilità preconcetta

6.7. Ebbene, nel caso in esame, in primo luogo la presunta incompatibilità per “grave inimicizia” è fondata su mere asserzioni sfornite di qualsiasi concreto supporto probatorio, basate su circostanze inidonee a configurare un’aprioristica prevenzione nei confronti della candidata o da far presumere la sussistenza di un conflitto di interessi tale da comportare l’obbligo di astensione per i commissari.

6.7.1. La sentenza va, dunque, confermata nella parte in cui ha statuito che non è dato comprendere dalla lettura del ricorso quali sarebbero le ragioni di incompatibilità tra la ricorrente e il Presidente della Commissione né in cosa sia consistito l’“aspro alterco” intercorso con un componente della Commissione e come esso possa configurare una grave inimicizia meritevole di astensione, giungendo perciò a dichiarare il motivo, sotto questo profilo, inammissibile per genericità.

6.8. In relazione, invece, alle asserite ragioni di non imparzialità degli altri sorteggiabili tra i componenti della Commissione, la sentenza appellata ha – anche qui correttamente – richiamato i consolidati principi giurisprudenziali – sopra riportati – secondo cui la sussistenza di rapporti di mera collaborazione scientifica ovvero di pubblicazioni comuni tra il commissario e il candidato ad un concorso per la copertura di un posto di professore universitario di ruolo non costituisce ex se ragione di incompatibilità e non comporta l’obbligo di astensione di un componente della Commissione giudicatrice, essendo detto obbligo di astensione ravvisabile solo in presenza di una comunanza di interessi economici o di vita, di intensità tale da porre in dubbio l’imparzialità del giudizio.

6.8.1. Sulla base di tali principi la sentenza di primo grado ha dunque correttamente ritenuto che l’essere provenienti dalla medesima università del vincitore non costituisca motivo di astensione così come non lo sia la produzione scientifica condivisa con un professore dell’università di provenienza del vincitore.

6.9. In conclusione, la sentenza impugnata deve essere integralmente confermata laddove ha dichiarato le censure sull’incompatibilità dei commissari in parte infondate nel merito, in parte inammissibili per genericità.

7. Con il secondo e il terzo motivo, che possono essere trattati congiuntamente stante la loro connessione, l’appellante critica le statuizioni di rigetto della sentenza che hanno ritenuto non manifestamente erroneo né irragionevole il giudizio espresso su di lei e sul controinteressato vincitore, nonché sugli altri candidati che la precedono con il punteggio.

In particolare, con tali mezzi si lamenta che la sentenza avrebbe erroneamente omesso di accertare la prevalenza dell’attività didattica e della produzione scientifica dell’appellante.

7.1. Quanto al primo profilo, l’appellante sostiene che sarebbe stata sottovalutata la sua trentennale esperienza didattica, ben più lunga e articolata di quella del vincitore, posto che quest’ultimo non ha neanche seguito tesi di dottorato, mentre ella, essendo stata relatrice di 7 tesi di Laurea in Matematica e di 6 tesi di Laurea magistrale in Matematica, nonché di 3 tesi di Dottorato di ricerca in Matematica, ed avendo organizzato una lunga serie di seminari per gli studenti e dottorandi, supererebbe tutti gli altri candidati (compreso il vincitore) anche riguardo alla didattica integrativa e di servizio agli studenti (attività per le quali, ai sensi dell’art. 10 del Bando, tra le altre, “sono considerate in particolare le attività di relatore di tesi di laurea e di laurea magistrale”).

Pertanto, per l’attività didattica, già solo considerando l’anzianità accademica, l’appellante avrebbe meritato un giudizio di “eccellente” e non di “ottimo”, come invece è avvenuto.

7.2. Quanto al secondo aspetto sarebbe stata poi anzitutto illegittima – o quantomeno criticabile – la scelta della Commissione di non avvalersi degli indici bibliometrici per valutare l’attività scientifica del candidato (sebbene il settore di interesse sia qualificato come bibliometrico per l’abilitazione scientifica nazionale); così facendo, si sarebbe omesso di considerare i dati statistici (quali il numero di citazioni ottenute, che rappresenta un criterio per soppesare la “diffusione all’interno della comunità scientifica” delle pubblicazioni, misurandone apprezzamento e rilevanza, e la collocazione editoriale); si sarebbe, in particolare, trascurato l’elevato numero di citazioni vantato dall’appellante (38 per un solo articolo), mentre quelle ricevute dal vincitore (meno di 10 citazioni, negli anni dal 2012 ad oggi, per i 15 articoli presentati ai fini della valutazione analitica, escludendo le autocitazioni) non sarebbero state, per numero, sufficienti neanche ai fini del conseguimento dell’abilitazione scientifica per l’insegnamento di prima fascia.

7.3. Alla luce di tale circostanza, sarebbe del tutto irragionevole il giudizio di eccellente attribuito alla produzione scientifica del candidato vincitore.

7.4. Sarebbe stata poi, in generale, sottovalutata l’attività scientifica dell’appellante: in particolare, sarebbe incongrua l’assegnazione del medesimo giudizio (eccellente) alle pubblicazioni dei candidati benché nessuno dei concorrenti abbia ricevuto lo stesso numero di citazioni di quest’ultima e sebbene una specifica pubblicazione dell’appellante abbia raggiunto un tale livello di rilevanza nella comunità scientifica da meritare da sola ben 38 citazioni.

7.5. Il giudizio della Commissione sarebbe, ad ogni modo, carente sotto il profilo motivazionale, in quanto non consentirebbe di ripercorrere l’iter logico che l’organo esaminatore ha seguito nell’affermare che l’attività didattica e l’attività scientifica del vincitore fossero superiori a quelle dell’appellante.

7.6. La sentenza impugnata avrebbe anche omesso di rilevare alcuni macroscopici errori di valutazione nell’operato della Commissione, e cioè che:

– non sono state considerate le “Note di geometria algebrica”, che trattano degli stessi argomenti elaborati da altro studioso nel lavoro edito per una prestigiosa casa editrice;

– gli articoli pubblicati dall’appellante, indicati nel profilo curriculare, sono 30 e non 29: infatti, il preprint n. 2101.07346 di arXiv (banca data dei preprint) rappresenta a tutti gli effetti un articolo, pubblicato (in data 8 febbraio 2022), ben prima dell’apertura dei lavori della Commissione;

– sarebbe illogico l’aver riconosciuto all’appellante solo due, e non tre, partecipazioni in qualità di relatore alle tesi di dottorato, negandole, a differenza di quanto avvenuto per gli altri candidati, il riconoscimento della partecipazione anche se svolta in qualità di supervisore;

– la produzione scientifica dell’odierna appellante, nel complesso, a differenza di quella del candidato vincitore, è assai variegata.

7.7. Inoltre, non sarebbe stato dato adeguato risalto, in termini comparativi, ad un articolo del quale la ricorrente è coautrice (“Singular hypersurfaces characterizing the Lefschetz properties”, R. Di Gennaro, G. OMISSIS, J. Valles, Journal of the London Mathematical Society) che ha ricevuto numerosissime citazioni anche a livello internazionale per la sua straordinaria importanza; non potendosi coniare una categoria superiore all’eccellente, è ovvia l’incongruenza valutativa ricevuta da questa pubblicazione, dato che le altre pubblicazioni concorrenti – che hanno ricevuto identica valutazione – avrebbero dovuto essere, invece, collocate ad un diverso livello (necessariamente più basso).

7.8. Del pari, sarebbe irragionevole l’attribuzione del giudizio di “buono” (e non “eccellente”) all’articolo “Togliatti systems”, G. OMISSIS, Osaka Journal of Mathematics, 2006, considerato che proprio sulla base dei risultati ivi conseguiti è stato redatto un altro articolo (del quale è stata coautrice una commissaria), che ha ricevuto citazioni da tutta la comunità scientifica internazionale e alla fine del quale è richiamata finanche una congettura dell’appellante (“la congettura di OMISSIS”).

7.9. Infine, anche con riguardo alla collocazione editoriale, l’appellante lamenta che i commissari si sarebbero rifatti all’attuale collocazione, senza però premunirsi di controllare la collocazione editoriale nell’anno di pubblicazione, pur sapendo che la rilevanza della rivista varia – talvolta in maniera decisiva – di anno in anno e ancor più può variare in dieci anni, come nel caso di specie.

8. Anche tali censure non fono fondate.

9. Preliminarmente deve rilevarsi che la sentenza appellata non si è arrestata alla mera enunciazione dei noti principi in materia di sindacato sulla discrezionalità tecnica delle commissioni giudicatrici di un concorso per la nomina a professore universitario, ma per ogni singolo profilo di censura dedotto dalla ricorrente ha compiutamente illustrato le specifiche ragioni per le quali il giudizio comparativo di prevalenza del vincitore non presentasse in concreto evidenti profili di erroneità e irragionevolezza.

9.1. Tanto premesso, la sentenza di primo grado deve essere confermata nella parte in cui ha ritenuto il motivo concernente i giudizi espressi dalla Commissioni “in parte infondato e in parte inammissibile, in quanto volto a censurare il merito della valutazione discrezionale compiuta dalla Commissione esaminatrice”.

9.1. In primo luogo, deve evidenziarsi che non si ravvisa il dedotto vizio di eccesso per palese ingiustizia e illogicità manifesta per il fatto che la Commissione non abbia valutato superiore l’attività didattica dell’appellante in ragione della maggiore durata della carriera accademica di quest’ultima: infatti, l’anzianità accademica, se pure è un dato oggettivo, è solo uno degli elementi, insieme agli altri, che concorre alla valutazione comparativa degli aspiranti, inidoneo di per sé ad attribuire “un vantaggio incolmabile sugli altri candidati” (come sostiene parte appellante).

9.2. Nel caso in esame poi la ragionevole spiegazione del criterio seguito nelle valutazioni espresse concernenti l’attività didattica si evince con chiarezza dalla relazione della Commissione del 29 luglio 2022, riportata anche nella sentenza di primo grado.

In particolare, vi si legge: “- Nella valutazione delle attività didattiche, la Commissione si è attenuta ai criteri elencati nell’allegato del Verbale n. 1: volume, intensità, continuità e congruenza. Per le attività di didattica integrativa e di servizio agli studenti sono considerate in particolare le attività di relatore di tesi di laurea e di laurea magistrale, il tutoraggio di dottorandi di ricerca, i seminari, le esercitazioni e il tutoraggio degli studenti di corsi di laurea e di laurea magistrale. La Commissione, dopo aver constatato che tutti i candidati avevano svolto ottimamente le attività didattiche di loro competenza, anche in relazione alla loro età accademica, e che tutti avevano svolto anche corsi nella laurea specialistica o magistrale, la commissione ha dato una valutazione non inferiore a nove a tutti i candidati. La valutazione di 9.50 è stata attribuita solo ai candidati che hanno svolto un’attività didattica e di didattica integrativa più intensa, dove intensità va intesa come rapporto tra volume e arco temporale in cui si è svolta l’attività.

Per quanto concerne la censura circa la mancata valutazione di “Note di Geometria Algebrica”, la Commissione ha ritenuto di non valutare tale attività in quanto trattasi di note di corso per gli studenti e quindi non valutabile in base ai criteri né tra le attività didattiche, né tra le pubblicazioni, atteso che trattasi di un testo non accettato per la pubblicazione, come dichiarato della stessa nel ricorso.”.

9.3. Deve essere, dunque, alla luce delle riportate affermazioni, innanzitutto confermata la sentenza di prime cure laddove ha rilevato che è corretta la decisione della Commissione di non valutare le “Note di geometria algebrica” presentate dalla ricorrente, che, allo stato, rappresentano “la bozza di un libro”: esse pertanto, al di là delle affinità dei contenuti e degli argomenti trattati in analoghe opere edite da altri accademici, non possono essere ricondotte né all’attività di ricerca, non essendo pubblicate, né all’attività didattica.

9.4. Con riferimento al complessivo giudizio ottenuto dall’appellante per l’attività didattica rispetto al vincitore della procedura concorsuale deve, invece, evidenziarsi quanto segue.

9.5. Va, in primo luogo chiarito, che la professoressa OMISSIS ha riportato per tale profilo il punteggio di 9 mentre il vincitore il punteggio di 9,5.

9.6. Ora, effettivamente è vero che l’appellante risulta avere un’esperienza didattica più lunga del candidato vincitore.

Ed infatti risulta che la ricorrente dal 1992 ha tenuto 32 corsi di Geometria per i corsi di laurea in Matematica e in Ingegneria e 3 corsi per la laurea Magistrale in Matematica presso l’Università di Napoli Federico II. Ha poi tenuto un corso di “Algebra e Geometria” per la Facoltà di Ingegneria presso l’Università di Napoli Parthenope.

Ed è vero anche che – come oggettivamente risulta dai dati riportati – l’attività didattica integrativa appare di maggiore consistenza nel caso dell’appellante.

9.7. Tuttavia, anche il vincitore della procedura ha in un tempo inferiore (dal 2007) tenuto 21 corsi di Geometria per le lauree triennali e, dal 2009, 11 corsi di geometria e algebra per la laurea magistrale, oltre a due corsi di dottorato presso l’università di Roma e di Torino. Inoltre, egli ha tenuto dei minicorsi all’estero.

Pertanto, in tale complessivo quadro, la valutazione della Commissione giudicatrice di premiare con 0,5 punti in più il vincitore non è irragionevole e incongrua, proprio in considerazione della maggiore intensità dell’attività didattica svolta – intesa come rapporto tra volume e arco temporale – che risulta, nel caso del candidato vincitore, dal notevole numero di corsi da questi tenuto in un lasso di tempo di gran lunga minore rispetto all’appellante e dalla presenza di esperienze anche internazionali e di due corsi di dottorato.

9.8. Ne consegue che la valutazione discrezionale della Commissione esaminatrice non presenta sul punto profili di irragionevolezza, manifesta erroneità o illogicità che ne consentono il sindacato da parte di questo giudice (cfr. ex multis Consiglio di Stato sez. VII, 7 novembre 2022, n. 9768): non sussistono, infatti, elementi idonei ad evidenziarne uno sviamento logico o un errore di fatto o ancora una contraddittorietà ictu oculi rilevabile.

9.9. Va poi evidenziato – quanto alla lamentata disparità di trattamento derivante dal fatto che l’appellante avrebbe seguito ben 3 tesi di dottorato e non 2, come risulta dal giudizio della Commissione – che anche questo profilo trova una ragionevole spiegazione in quanto relazionato dalla Commissione la quale ha sul punto evidenziato che: “riguardo alla tesi di dottorato di G.C., nel curriculum la candidata OMISSIS dichiara di aver collaborato alla supervisione della tesi medesima e non di esserne stata supervisore. Per tale motivo nel profilo curriculare compilato dalla Commissione risultano conteggiate solo due supervisioni di tesi di dottorato”.

10. La sentenza è corretta e va confermata anche nella parte in cui ha respinto le censure riguardanti le valutazioni sull’attività scientifica (per la quale il vincitore della procedura ha ottenuto il punteggio di 10 mentre l’appellante il punteggio di 9.25).

10.1. In primo luogo, si rivela corretta la statuizione di infondatezza del profilo di censura concernente il mancato ricorso, tra i criteri valutativi, degli indici bibliometrici.

10.2. Infatti, la Commissione, nell’allegato al verbale n. 1 del 16 marzo 2022, ha dato conto delle ragioni per cui ha effettuato tale scelta, richiamando studi internazionali sul punto e rappresentando che essi, nello specifico ambito oggetto della procedura concorsuale in esame, “non sempre misurano accuratamente l’impatto della produzione scientifica nel settore 01/A2 (…). Tant’è che tale decisione risulta essere prassi consolidata per il settore concorsuale in parola, come può evincersi dai verbali di procedure comparative pubblicati sui siti web delle diverse università italiane.”

Si tratta di una decisione che, così come (adeguatamente) motivata, è ragionevole e immune dai vizi dedotti.

Peraltro, come argomentato dalla difesa dell’amministrazione nel giudizio di primo grado, analoga determinazione è stata assunta da altre università nel medesimo settore a causa della riconosciuta non piena affidabilità del criterio dell’indice bibliometrico nel settore concorsuale di riferimento.

Devono pertanto, essere disattese tutte le censure con cui l’appellante ha lamentato l’irragionevolezza del giudizio attribuito alle pubblicazioni degli altri concorrenti facendo leva sulla mancata considerazione degli indici bibliometrici.

10.3. A quanto correttamente osservato dal primo giudice deve, inoltre, rilevarsi che, quand’anche la Commissione nel legittimo esercizio della propria discrezionalità si fosse avvalsa degli indicatori bibliometrici per valutare la produzione scientifica – cosa che come detto, nel fissare i criteri di valutazione (cfr. allegato n. 1 al verbale n. 1 del 16 marzo 2022), ha stabilito di non fare, motivando adeguatamente tale scelta, comunque il numero di citazioni che le pubblicazioni hanno avuto su riviste in un determinato arco temporale (c.d. impact factor) non avrebbe potuto assumere di per sé valenza vincolante. Ed infatti, il semplice fatto statistico delle citazioni non rappresenta un criterio esclusivo per la valutazione delle pubblicazioni, la quale è invece rimessa al diretto apprezzamento della commissione giudicatrice. Pertanto, tale possibile criterio non espropria né condiziona in maniera determinante il giudizio finale sulla maturità scientifica dei candidati, che la commissione, alla luce del livello qualitativo delle pubblicazioni presentate, deve comunque formulare anche sulla base degli altri criteri selettivi, in primis quelli della “originalità ed innovatività della produzione scientifica e rigore metodologico” (cfr. art. 4 d.P.R. n. 117 del 2000), individuati come prioritari per la valutazione delle pubblicazioni anche dalla lex specialis della procedura (cfr. art. 11 lett. a) del Bando)

Lo stesso è a dirsi per la “rilevanza scientifica della collocazione editoriale delle pubblicazioni e loro diffusione all’interno della comunità scientifica” che costituisce altro criterio in base al quale valutare le pubblicazioni scientifiche dei candidati.

10.5. Del resto, non è superfluo rammentare che nei concorsi per la nomina a professore universitario la commissione non è composta per fungere da mero tramite di rilevazione della notorietà scientifica dello scritto del candidato, ma è un collegio tecnico di cattedratici, appositamente costituito per poter congruamente valutare, dal punto di vista scientifico, il pregio intrinseco di tali elementi.

10.6. La sentenza deve essere altresì confermata nella parte in cui ha respinto la doglianza secondo la quale non sarebbe stato dato adeguato risalto, in termini comparativi, ad un articolo del quale la ricorrente è coautrice (“Singular hypersurfaces characterizing the Lefschetz properties”, R. Di Gennaro, G. OMISSIS, J. Valles, Journal of the London Mathematical Society).

Infatti, come la stessa appellante ammette, a tale articolo – che ha avuto grande risonanza nel mondo accademico come testimoniato dalle numerose citazioni – è stato dato il punteggio massimo di eccellente. Tuttavia, sarebbe stato irragionevole, al fine di dare maggiore risalto a questa pubblicazione, sminuire il valore di tutte le altre pubblicazioni, non attribuendo a nessun’altra lo stesso (meritato) giudizio di eccellente.

10.7. Inoltre, al riguardo giova rammentare, con riferimento alle censure con cui l’appellante lamenta l’ingiusta sottovalutazione di alcune specifiche pubblicazioni, che nelle procedure di valutazione comparativa per il reclutamento dei professori e ricercatori universitari non è configurabile un obbligo di valutazione analitica dei singoli titoli scientifici presentati, occorrendo piuttosto un accertamento complessivo volto a verificare il livello di maturità scientifica raggiunto da ogni candidato, basata su una motivazione che consenta una immediata individuazione dei criteri utilizzati e delle ragioni che hanno condotto al giudizio finale.

10.8. La sentenza appellata ha, inoltre, correttamente dichiarato inammissibili i profili di doglianza tesi a sostituire la propria soggettiva e personale valutazione a quella effettuata dalla commissione sulle pubblicazioni e sull’attività scientifica, per un verso valorizzando diversamente il requisito della “collocazione editoriale”, per altro verso censurando sia la mancata adeguata valutazione dei convegni cui l’appellante ha partecipato per il loro asserito prestigio sia il valore della produzione scientifica del vincitore, in quanto avrebbe carattere monocorde e monotematico (rispetto a quella, asseritamente più variegata, dell’appellante).

Si tratta, invero, di profili rimessi alla discrezionalità valutativa della Commissione, che sul punto ha invece affermato i caratteri di originalità e innovatività della produzione scientifica del candidato vincitore, senza incorrere in profili di irragionevolezza o illogicità apprezzabili in questa sede.

10.9. In conclusione, le asserite incongruenze lamentate dall’appellante non dimostrano l’erroneità delle valutazioni comparative espresse dalla commissione giudicatrice rispetto al candidato vincitore.

11. Infine, anche gli ultimi due motivi di appello non possono essere accolti.

11.1. Con tali mezzi, l’appellante ribadisce la persistenza dell’interesse ad una decisione di merito affinché sia dichiarata vincitrice della procedura (o, comunque, sia rinnovata la valutazione dei candidati) e lamenta l’omesso accertamento da parte della sentenza dell’obbligo dell’Università di concludere la procedura con un provvedimento espresso, a seguito della rinuncia del candidato vincitore.

11.2. In particolare si lamenta che sarebbe viziata da eccesso di potere, per perplessità dell’azione amministrativa, manifesta ingiustizia e sviamento, la decisione dell’Università di non coprire il posto di professore di prima fascia, già deliberato per le esigenze didattiche e istituzionali del Dipartimento interessato, a seguito della rinuncia del candidato vincitore e del conseguente annullamento in autotutela dei decreti di chiamata a professore ordinario di quest’ultimo.

11.3. L’appellante ha poi evidenziato – quali ulteriori elementi che denoterebbero l’irragionevolezza della scelta dell’Università di non assegnarle il posto messo a concorso – che tutti gli altri candidati i quali, all’esito della procedura in questione, la precedono nel punteggio, sono stati nel frattempo destinatari di chiamate in ruolo quali vincitori di altre procedure comparative per la nomina a professore universitario.

11.4. Sono, infine, riproposte le censure mediante le quali si sostiene l’irragionevolezza e l’illogicità delle valutazioni comparative espresse dalla Commissione anche con riguardo agli altri candidati, diversi dal controinteressato vincitore, sia con riferimento all’attività didattica svolta dai medesimi che con riguardo alla produzione scientifica.

11.5. Anche tali censure sono in parte infondate, in parte inammissibili.

11.6. In primo luogo, è corretta la decisione della sentenza impugnata di assorbire l’esame della questione di improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse, all’esito dell’annullamento del provvedimento di chiamata a professore ordinario del controinteressato, stante l’infondatezza del ricorso nel merito.

11.7. È ugualmente corretta la decisione del primo giudice di prescindere dalla disamina degli ulteriori profili di doglianza concernenti gli altri candidati non dichiarati vincitori, in quanto l’accertamento della legittimità del giudizio comparativo effettuato dalla Commissione rispetto al candidato vincitore determina il mancato superamento della prova di resistenza.

Le censure qui riproposte, in relazione alle valutazioni comparative che hanno riguardato gli altri candidati diversi dal controinteressato vincitore, sono, pertanto, inammissibili per difetto di interesse (anche alla luce di quanto appresso si dirà sul possibile scorrimento della graduatoria ai fini dell’assegnazione del posto bandito).

11.8. Quanto, infine, alla mancata copertura del posto messo a concorso si rileva quanto segue.

11.9. In adempimento a quanto disposto dal Tar con ordinanza n. 3116 del 23 maggio 2023 l’Università, con nota del 22 giugno 2023 depositata in atti, ha illustrato perché l’Ateneo non possa procedere alla chiamata di alcuno degli ulteriori candidati esaminati a seguito della rinuncia dell’originario vincitore, rilevando che “al termine dei lavori, la Commissione, con deliberazione motivata assunta a maggioranza dei componenti, indica unicamente il candidato maggiormente qualificato” e chiarendo, inoltre, che “La tabella redatta dalla Commissione di valutazione non costituisce una graduatoria di merito, tant’è che anche nel Decreto Rettorale di approvazione degli atti n. 2177 del 24/05/2022 è stato indicato unicamente unicamente il prof. OMISSIS quale candidato maggiormente qualificato, senza indicazione di altri candidati idonei e, dunque, senza formulazione di alcuna graduatoria di merito.

Ne consegue che, come correttamente rilevato dal Tribunale, a seguito della rinuncia alla chiamata da parte del controinteressato, non è possibile procedere ad alcuno scorrimento della graduatoria e, quindi, alla individuazione di altro candidato come vincitore della procedura concorsuale – come auspicato dall’appellante – proprio perché non esiste alcuna graduatoria in senso tecnico nella procedura in esame, che si caratterizza per l’esistenza soltanto di valutazioni comparative tra i candidati e per l’individuazione di un unico soggetto vincitore, quale concorrente maggiormente qualificato.

12. In conclusione, l’appello deve essere respinto.

La peculiarità e la complessità delle questioni oggetto della controversia giustifica, tuttavia, la compensazione delle spese del presente grado di giudizio.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Settima), definitivamente pronunciando sull’appello, come in epigrafe proposto, lo respinge.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 5 novembre 2024 con l’intervento dei magistrati:

OMISSIS, Presidente

OMISSIS, Consigliere

OMISSIS, Consigliere, Estensore

OMISSIS, Consigliere

OMISSIS, Consigliere

Pubblicato il 18 marzo 2025