TAR Toscana, Sez. IV, 5 marzo 2025, n. 357

La valutazione dei titoli “a corpo” è pienamente legittima

Data Documento: 2025-03-05
Autorità Emanante: TAR Toscana
Area: Giurisprudenza
Massima

La valutazione dei titoli “a corpo” è pienamente legittima.

Contenuto sentenza

00357/2025 REG.PROV.COLL.

01412/2024 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana

(Sezione Quarta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 1412 del 2024, proposto da
OMISSIS, rappresentata e difesa dagli avvocati OMISSIS e OMISSIS, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio dell’avv. OMISSIS in Milano, via Cadore 36;

contro

Commissione giudicatrice della procedura di selezione per professore ordinario per il settore Concorsuale 04/A1 settore scientifico disciplinare geo/08 presso il Dipartimento di scienze della terra dell’Università degli studi di Firenze, non costituito in giudizio;
Università degli Studi di Firenze, in persona della Rettrice pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati OMISSIS, OMISSIS, con domicilio eletto presso la sede del Rettorato in Firenze, Piazza San Marco n. 4;

nei confronti

OMISSIS, rappresentato e difeso dagli avvocati OMISSIS e OMISSIS, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

per l’annullamento

Per quanto riguarda il ricorso introduttivo:

– dell’esito del concorso per il posto di professore ordinario del sopraindicato settore concorsuale, dell’attribuzione dei punteggi e della graduatoria;

– del decreto n. 798\2024 del 20 giugno 2024 con il quale la Rettrice ha accertato la regolarità degli atti del concorso;

– dei verbali relativi alle sedute della Commissione giudicatrice e, in particolare:

del verbale n.1 del 5 marzo 2024 nella parte in cui espone gli indicatori di cui intende avvalersi per la valutazione delle pubblicazioni scientifiche e nella parte in cui opera una suddivisione dei punteggi da attribuire all’attività didattica;

del verbale n.4 del 16 maggio 2024 avente ad oggetto la valutazione dei titoli dei candidati;

della delibera del Consiglio di Amministrazione dell’Università di Firenze in data 26 luglio 2024 con cui è stata disposta la chiamata del vincitore;

– di ogni altro atto presupposto connesso e consequenziale.

Per quanto riguarda il ricorso incidentale presentato da Cioni Raffaello il 21 novembre 2024:

– del verbale n. 4 del 16 maggio 2024, relativo alla procedura bandita dall’Università di Firenze per la copertura di n. 1 posto di professore ordinario, settore concorsuale 04/A1 (Geochimica, Mineralogia, Petrologia, Vulcanologia, Georisorse ed Applicazioni), settore scientifico disciplinare GEO/08 (Geochimica e Vulcanologia) presso il Dipartimento di Scienze della Terra, nella parte in cui la Commissione articola un giudizio illegittimo, sottostimando il Prof. Cioni e sopravvalutando la ricorrente principale;

– degli altri verbali, ove occorrer possa;

– del decreto rettorale n. 798/2024 del 20 giugno 2024 con il quale la Rettrice ha accertato la regolarità degli atti del concorso, nella parte in cui approva i suddetti verbali;

– della Delibera del Consiglio di Dipartimento di Scienze della Terra n. 126 del 21 giugno 2024 e della delibera del Consiglio di amministrazione dell’Università di Firenze del 26 luglio 2024 (delibere organi 1513/2024 – prot. n. 177865), nelle parti in cui prendono atto del suddetto decreto rettorale n. 798/2024 del 20 giugno 2024.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Raffaello Cioni e dell’Università degli Studi di Firenze;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell’udienza pubblica del giorno 27 febbraio 2025 il dott. Nicola Fenicia e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO

Con decreto del Rettore n. 1140 del 24 ottobre 2023 l’Università ha bandito una selezione pubblica per la copertura di un posto di professore ordinario per il settore concorsuale 04/A1 settore scientifico disciplinare GEO/08 presso il Dipartimento di scienze della terra.

Hanno presentato domanda di partecipazione quattro candidati, tutti in forza, in posizione di associati, presso l’Università di Firenze.

I criteri di valutazione erano costituiti da:

Pubblicazioni scientifiche (punteggio massimo 40);

Attività didattica (punteggio massimo 25);

Titoli e curriculum (punteggio massimo 35).

Al termine della valutazione, la Prof.ssa OMISSIS, odierna ricorrente, ha ottenuto 38,4 per le pubblicazioni, 22,5 punti per l’attività didattica e 22,6 punti per il curriculum (di cui 18,6 per l’attività scientifica ulteriore alle pubblicazioni e 4 per le attività istituzionali) per complessivi 83,5/100 punti.

Il Prof. Cioni, odierno controinteressato, ha ottenuto 37,6 punti per le pubblicazioni, 22 punti per l’attività didattica e 24,9 punti per il curriculum (di cui 20,9 per l’attività scientifica ulteriore alle pubblicazioni e 4 per le attività istituzionali) per complessivi 84,5/100 punti.

Al termine della valutazione, la Commissione ha individuato il Prof. Raffaello Cioni quale vincitore della selezione per il SSD GEO/08 Geochimica e Vulcanologia.

Con D.R. rep. n. 798 (prot. n. 144503) del 20 giugno 2024, la Rettrice dell’Università degli Studi di Firenze ha approvato gli atti della procedura selettiva di cui si discorre dai quali risultava appunto vincitore il Prof. Cioni.

Con delibera del 21 giugno 2024 il Consiglio del Dipartimento ha proposto la chiamata del Prof. Cioni.

Nella seduta del 26 luglio 2024 il Consiglio di Amministrazione dell’Università ha approvato la proposta di chiamata del suddetto candidato.

Con il ricorso ora in decisione la Prof.ssa OMISSIS ha impugnato gli atti del concorso meglio indicati in epigrafe, articolando censure di eccesso di potere e di violazione delle norme del bando e del Regolamento di Ateneo per la chiamata dei professori, e sostenendo che taluni giudizi della Commissione sarebbero incomprensibili e illegittimi e che altri sarebbero caratterizzati da “sistematiche e consistenti omissioni nella valutazione”.

Si sono costituiti in giudizio l’Università degli Studi di Firenze ed il controinteressato Prof. Raffaello Cioni, controdeducendo sul ricorso, eccependo l’inammissibilità delle singole censure in quanto vertenti sul merito dei giudizi espressi dalla Commissione, ed articolando, il controinteressato, eccezione preliminare di inammissibilità del ricorso per omessa impugnazione di alcuni provvedimenti asseritamente lesivi e specificatamente: della delibera del Consiglio del Dipartimento recante la proposta di chiamata nonché degli atti relativi alla presa di servizio.

Il Prof. Cioni ha anche proposto ricorso incidentale al fine di censurare i medesimi atti del concorso “nella parte in cui sopravvalutano la ricorrente e sottostimano il Prof. Cioni, per quanto vincitore del concorso”.

In vista dell’udienza di discussione le parti hanno depositato memorie conclusive e di replica.

Alla pubblica udienza del 27 febbraio 2025, all’esito della discussione, il ricorso è stato trattenuto in decisione.

DIRITTO

L’infondatezza nel merito del ricorso principale permette alla Sezione di prescindere dall’esame delle eccezioni preliminari proposte dalla difesa del controinteressato.

  1. Venendo dunque al merito, con il primo motivo di gravame la ricorrente deduce che la valutazione effettuata dalla Commissione delle proprie pubblicazioni nn. 4, 6, 8, 16 e 17 sarebbe illegittima.

1.1. In particolare, per quanto riguarda le pubblicazioni nn. 6, 8 e 17 – per le quali la Prof.ssa OMISSIS ha ottenuto punti 1,8 su massimo di 2 per ciascuna – la ricorrente sostiene che la Commissione avrebbe violato l’art. 4 del Regolamento per la disciplina della chiamata dei professori ordinari e associati, emanato dall’Università con D.R. n. 343/2023, nonché l’art. 8 del bando.

Ciò in quanto la Commissione avrebbe ridotto il punteggio di 0,2 punti con la motivazione “non incluso in classificazioni codificate” con la precisazione per la pubblicazione n. 6 “Per questo non valutato al massimo livello”.

Secondo la predetta prospettazione, quindi, la Commissione in sede di valutazione avrebbe violato le disposizioni sopra richiamate in quanto, in sostanza, avrebbe applicato un criterio non previsto dalle stesse.

Peraltro, si tratterebbe di un criterio, quello della “pubblicazione codificata” illegittimo in quanto “incomprensibile”.

La censura, in disparte dai profili d’inammissibilità laddove sia tesa a sindacare il merito della valutazione, è comunque infondata. Infatti, la Commissione giudicatrice ha inserito nei criteri per la valutazione delle pubblicazioni scientifiche un chiaro riferimento alla tipologia di pubblicazioni da valutare sulla base di rilevanza e impatto nella valutazione: “c) rilevanza scientifica della collocazione editoriale e diffusione all’interno della comunità scientifica, tenendo conto del tipo di rivista e dell’IF della rivista dedotti dalla banca dati Scopus”. Nella fattispecie, in applicazione dei summenzionati criteri, la Commissione, per le pubblicazioni nn. 6, 8 e 17, ha specificato che – per quanto concerne il parametro di cui alla lett. c) – “si tratta di contributo in volume, di buona diffusione scientifica, ma non incluso in classificazioni codificate” e per la n. 6 ha ulteriormente precisato “Per questo non valutato al massimo livello”. E’ dunque chiaro che la Commissione, nell’esercizio della propria discrezionalità tecnica, ha tenuto conto del fatto che, trattandosi di contributi su libro, essi, pur avendo una collocazione editoriale e pur essendo presenti sulle banche dati, non hanno un proprio impact factor e non seguono un rigoroso processo di peer review al pari dei lavori pubblicati su riviste internazionali, né hanno quella diffusione all’interno della comunità scientifica che possono avere gli articoli su rivista. Pertanto, nei limiti del sindacato di legittimità rimesso a questo Tribunale, in difetto di prova contraria sul particolare grado di diffusione scientifica della pubblicazione o del volume, non appare illogica o irragionevole l’attribuzione a dette pubblicazioni di un punteggio per ciascuna pari a 1,8, peraltro pari a quasi il massimo stabilito nei criteri.

1.2. Per quanto invece riguarda la pubblicazione n. 4, per la quale la ricorrente ha conseguito punti 1,6, la mancata attribuzione del punteggio massimo di 2 punti, è dovuta al fatto che “la candidata non figura in posizione di rilievo nella lista degli autori” come si legge nel verbale della Commissione. La contestazione articolata al riguardo dalla ricorrente è infondata.

Infatti, nel verbale preliminare, con riferimento alla valutazione delle “Pubblicazioni scientifiche” la Commissione aveva stabilito che “Per quanto sopra si terrà anche conto di: i) posizione del candidato nella lista degli autori (attenzione a primo nome, posizione in ordine alfabetico, ultimo nome inteso come posizione di coordinamento della ricerca); ii) numero totale di autori; iii) la posizione di corresponding author; iv) dichiarazioni esplicite dell’apporto, se presenti”.

Ebbene, con riferimento alla pubblicazione in esame, la posizione della ricorrente è terza (né prima né ultima), non in ordine alfabetico (rispetto al punto i), né risulta quale “corresponding author” (rispetto al punto iii). Né le relative dichiarazioni permettono di comprendere, essendo quelle dei vari autori tutte simili, se la Prof.ssa OMISSIS abbia avuto un particolare ruolo tra gli autori.

Pertanto, l’attribuzione del punteggio anche con riguardo alla suddetta pubblicazione non appare illogica o irragionevole.

1.3. Infine, con riferimento alla pubblicazione n. 16, essa è stata valutata con 1,8 punti, e dunque non con il massimo di 2 punti, in quanto – rispetto al sub-criterio sub c) “rilevanza scientifica della collocazione editoriale e diffusione all’interno della comunità scientifica, tenendo conto del tipo di rivista e dell’IF della rivista dedotti dalla banca dati Scopus” – “il lavoro è in una rivista di buon livello (secondo quartile) e diffusione”.

Secondo la ricorrente “La valutazione è illegittima poiché la commissione non ha valutato il numero totale delle citazioni (…). Nel caso in specie, la pubblicazione, a singolo nome, ha ricevuto dal 2013 ben 67 citazioni, quindi 11 citazioni all’anno, quasi una al mese…”.

Anche tale censura non può meritare positivo apprezzamento, in quanto il “numero totale delle citazioni di ogni pubblicazione” è solo uno dei tanti sub-criteri di valutazione delle pubblicazioni scientifiche. Nella fattispecie la Commissione, nell’esercizio della sua discrezionalità, ha ritenuto di non assegnare il massimo punteggio alla pubblicazione in esame, avuto riguardo al grado di diffusione della rivista (non contestato dalla ricorrente), mentre non risulta che non sia stato preso in considerazione il numero totale di citazioni.

  1. Rispetto alla valutazione dell’attività didattica, la ricorrente sostiene l’illegittimità della suddivisione dei punteggi operata dalla Commissione nella seduta preliminare. In particolare, la Commissione aveva stabilito il punteggio massimo per l’attività didattica (ulteriore rispetto a quella utile ai fini dell’esonero dalla prova didattica) di 10, come da Regolamento, introducendo tuttavia una suddivisione del punteggio complessivo: un massimo di 5 punti per la “consistenza, continuità e coerenza con il settore scientifico disciplinare dell’impegno didattico, anche in termini di ore/CFU svolti” e un punteggio di 5 punti per la “attività di relatore di tesi di laurea (triennale, magistrale dottorato)”.

Sulla base di questa suddivisione, la Commissione ha attribuito alla ricorrente 7.5 punti (5 punti per “consistenza, continuità e coerenza con il settore scientifico disciplinare dell’impegno didattico” e 2.5 punti per l’attività di relatore di tesi di laurea; invece al Prof. Cioni ha attribuito 7 punti (3.5 e 3.5 punti).

Secondo la ricorrente tale suddivisione integrerebbe una modificazione non consentita del criterio stabilito per la valutazione dell’attività didattica dall’art. 5 del Regolamento, richiamato dal bando, che ricomprende nell’attività didattica l’attività connessa con l’assistenza per la preparazione delle tesi di laurea.

Tale motivo di ricorso è inammissibile per difetto d’interesse, come eccepito dall’Università di Firenze e dal controinteressato, in quanto la ricorrente non trarrebbe alcuna utilità da un eventuale accoglimento dello stesso, non avendo neppure prospettato che una differente suddivisione del criterio le avrebbe consentito l’attribuzione di un punteggio superiore o avrebbe determinato l’assegnazione di un punteggio inferiore al controinteressato.

In ogni caso il motivo è infondato, in quanto la decisione di tenere separatamente in considerazione l’attività di relatore di tesi non può essere considerata come introduzione di un nuovo criterio, o come modifica di quello individuato dal bando, ma del tutto correttamente come specificazione del criterio dell’attività didattica genericamente inteso.

Né tale suddivisione del punteggio sembra determinare gravi ed evidenti sproporzioni, considerato che rispetto alla complessiva attività didattica (valutata con un massimo di 25 punti) la ricorrente ha ottenuto 15 punti (essendo esonerata dalla prova didattica) in ragione della propria qualifica di professore associato in servizio presso l’Università di Firenze, ai quali si aggiungono i detti 7,5 punti per l’attività didattica ulteriore (5 punti) e per l’attività di relatore di tesi di laurea (2,5 punti). In sostanza a quest’ultima attività, valutata con un massimo di 5 punti, è stato assegnato dalla Commissione un peso pari ad un quinto del punteggio massimo relativo alla complessiva attività didattica, il che non sembra manifestamente illogico o irragionevole.

  1. Con il terzo motivo di ricorso la Prof.ssa OMISSIS censura i punteggi dalla stessa ottenuti nella valutazione dei titoli e del curriculum, per i quali la Commissione aveva previsto un punteggio massimo pari a 35 punti, suddivisi in 25 punti per l’attività scientifica e 10 punti per le “attività istituzionali, organizzative e di servizio svolte presso istituzioni di alta formazione e di ricerca nazionale ed internazionale”.

3.1. Quanto all’attività scientifica, la Commissione, nel fissare i propri criteri di valutazione, ha previsto un punteggio massimo di 25, per tutta l’attività scientifica ulteriore alle pubblicazioni scientifiche, assegnato “a corpo”, ed ha stabilito di tenere in considerazione undici sottovoci (da a a k), senza stabilire un punteggio massimo per ciascuna sottovoce. Alla ricorrente è stato attribuito un punteggio complessivo di 18,6.

Ebbene, secondo la stessa, per cinque sottovoci la valutazione compiuta dalla Commissione sarebbe illegittima per violazione dei criteri per ciascuna di esse stabiliti o per eccesso di potere per errore e\o per travisamento dei fatti.

3.1.1. In particolare, con riferimento alla sottovoce e): “partecipazione al collegio dei docenti, ovvero attribuzione di incarichi di insegnamento, nell’ambito di dottorati di ricerca accreditati dal Ministero”, in relazione alla quale la ricorrente ha conseguito il punteggio di 0,8, la Commissione, secondo la ricorrente, “mentre sembra aver preso in considerazione la partecipazione alle attività del collegio dei docenti (riunioni per attività di tipo amministrativo, esami periodici e finali dei dottorandi, etc.) in qualità di membro dello stesso e le connesse attività di insegnamento (la candidata è stata coinvolta in modo abbastanza rilevante nelle attività di vari collegi di dottorato”), ha omesso di valutare, in violazione del criterio appositamente formulato, i numerosi incarichi di insegnamento svolti nel corso degli anni presso sedi di dottorato dove non era membro del collegio dei docenti, per effetto di inviti da parte dei rispettivi collegi dei docenti”.

Tale censura è infondata. Invero, il riferimento al coinvolgimento nelle attività di “vari collegi di dottorato” suggerisce una visione complessiva delle esperienze acquisite dalla ricorrente. In ogni caso, non si ravvisa nella valutazione alcun difetto d’istruttoria o di motivazione, trattandosi di quella valutazione dei titoli “a corpo” che la giurisprudenza di questo T.A.R. ha dovuto affrontare più volte, rilevandone la piena legittimità in una prospettiva che guarda alla globalità della produzione scientifica e del valore del candidato e che esclude che il “giudizio di sintesi della commissione … (possa essere ritenuto) viziato solo per il fatto di non aver attribuito uno specifico peso ponderale a questo o a quell’elemento del curriculum scientifico del candidato” (T.A.R. Toscana, sez. IV, 14 ottobre 2024, n. 1158). Nella fattispecie, il subcriterio dell’attività scientifica è stato scorporato in ben undici sottovoci, in relazione a ciascuna delle quali è stato attribuito un punteggio motivato anche con una parte discorsiva, con la conseguenza che la valutazione complessiva dell’attività scientifica risulta completa e motivata.

3.1.2. Quanto poi alla sottovoce f): “formale attribuzione di incarichi di insegnamento o di ricerca (fellowship) presso qualifica atenei e istituti di ricerca esteri o sovranazionali”, la Commissione ha attribuito alla ricorrente punti 0,4 con la seguente motivazione: “La candidata riporta l’attribuzione di una NATO Advanced Fellowship svolta presso Politecnica di Catalunya Department de Matematica Aplicada III (1998 – 2000)”.

Secondo la ricorrente, la Commissione avrebbe omesso di valutare gli incarichi di insegnamento svolti dalla ricorrente dal 2012 al 2018 (indicati nel CV a pagg.15\16) nel programma Erasmus Mundus Masters Course Tropical Biodiversity and Ecosystem (www.tropimundo.eu), “un prestigioso corso organizzato da un consorzio di università europee, finanziato dall’Unione europea”.

La censura è palesemente infondata, essendo stato dimostrato in giudizio dall’Università che quest’ultimo corso era stato interamente tenuto presso la medesima Università di Firenze e dunque non poteva essere considerato quale incarico di insegnamento presso qualificati atenei esteri o sovranazionali.

3.1.3. Ancora, quanto alla sottovoce g) “specifiche esperienze professionali caratterizzate da attività di ricerca del candidato e attinenti al settore concorsuale per cui è presentata la domanda”, la ricorrente lamenta la mancata attribuzione di alcun punteggio, pur avendo conseguito una borsa di studio annuale conferita dal CNR dall’1.4.1990 al 31.12.1991, una borsa di studio post-doc biennale ed un assegno di ricerca di durata parimenti biennale affidati dall’Università di Firenze. Anche in tal caso la censura è manifestamente infondata, essendo evidente che i suddetti titoli non possono essere qualificati come “specifiche esperienze professionali” legate all’attività di ricerca.

3.1.4. Ugualmente, la ricorrente, con riferimento alla “attività di terza missione e conseguimento della titolarità di brevetti nei settori in cui è rilevante” di cui alla sottovoce h), come rilevato dalla Commissione, non risulta possa vantare alcuna attività di terza missione, non essendo qualificabili come tali l’attività di formazione svolta per l’ARPAT e nelle scuole di specializzazione per l’insegnamento.

3.1.5. In ordine, infine, alla sottovoce i) “conseguimento di premi e riconoscimenti nazionali e internazionali per attività di ricerca”, la ricorrente contesta la mancata valutazione del “riconoscimento nazionale ottenuto per la ricerca di cui alla pubblicazione n. 4 che ha ottenuto l’onere di rappresentare l’Italia al Planet Prize 2022”. Tuttavia, posto che l’odierna ricorrente non ha vinto il Planet Prize 2022, per sua stessa ammissione implicita, evidentemente la Commissione nella sua ampia discrezionalità tecnica ha ritenuto che la circostanza di essere semplicemente tra i candidati non fosse sufficiente ad una valutazione positiva di tale titolo.

3.2. Relativamente al criterio relativo alla valutazione delle attività istituzionali, organizzative e di servizio svolte presso istituzioni di alta formazione e di ricerca nazionale e internazionale (max 10 punti), la ricorrente ha conseguito 4 punti, con la seguente motivazione: “La candidata riporta lo svolgimento di attività in istituzioni di varia tipologia a livello nazionale e locale (Membro tecnico-scientifico della Commissione Nazionale di Valutazione di Impatto Ambientale (VIA) e Ambientale Strategica (VAS) del Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza, Referente del gruppo Istruttore Idrocarburi onshore ed offshore, Miniere, Geotermia, Stoccaggio Geologico, Nucleare; Membro scientifico della Consulta Tecnica per le aree protette e la biodiversità della Regione Toscana in due sessioni dal 2017)…. Dalla documentazione presentata si desume che la candidata abbia o stia svolgendo altre attività di servizio nell’ambito dell’Ateneo di Firenze e del Dipartimento di Scienze della Terra (Membro dell’osservatorio della ricerca dell’Università di Firenze dal 4/11/2021 ad oggi; Referente del Dipartimento di Scienze della Terra in Ateneo per la Ricerca di area scientifica, dal 06/03/2023 ad oggi; Delegata alla ricerca del Dipartimento di Scienze della Terra di UNIFI; dal 1/10/2020 ad oggi; Membro della Commissione di Indirizzo e Autovalutazione del Dipartimento di Scienze della Terra di UNIFI per il settore GEO08, da 01/11/2012 a 31/10/2016 e da 01/11/2016 a 31/10/2020; Delegata del dipartimento di Scienze della Terra di UNIFI quale esperta di bibliometria e di valutazione della ricerca (VQR), esperta per utilizzo di banche dati bibliometriche (Web of Science, Scopus, Scival); dal 2001 ad oggi”.

A fronte di tali analitiche indicazioni, la ricorrente lamenta che non sia stato considerato il suo ruolo di tutor universitario in 17 tirocini curriculari. Tuttavia, come convincentemente spiegato dalla difesa dell’Università, si tratta di attività relativa alla didattica che è stata valutata dalla Commissione nell’ambito, appunto, dell’impegno didattico della candidata.

3.3. La stessa si duole poi della mancata indicazione, da parte della Commissione, tra i titoli valutati in relazione al sub-criterio “altra attività desunta dal curriculum e/o dalla domanda”, di esperienze di membro di task force di Ateneo (o di dipartimento) per la VQR (valutazione della qualità della ricerca).

Si tratta anche in tal caso di censure inaccoglibili in un sistema di valutazione, come già sopra detto, basato, non su parametri quantitativi, bensì su una valutazione globale del valore del candidato con riferimento ai diversi parametri di valutazione; valutazione che, con riferimento al sub-criterio in questione non risulterebbe certo modificata dalla considerazione di attività aggiuntive inevitabilmente non richiamate in un giudizio che non può che essere sintetico.

  1. Infine, la ricorrente, con l’ultimo motivo, lamenta la mancanza di una valutazione comparativa finale da parte della Commissione.

Il motivo è palesemente infondato, giacché è la procedura nel suo complesso a doversi svolgere comparativamente, in modo cioè da consentire che emerga, nel raffronto tra i vari giudizi espressi sulla base dei medesimi parametri, il candidato maggiormente idoneo.

  1. Il ricorso principale deve dunque essere respinto per le sopra esposte ragioni.
  2. Da ciò ne discende l’improcedibilità per sopravvenuta carenza d’interesse del ricorso incidentale.
  3. Le spese di lite possono essere integralmente compensate fra le parti, tenuto conto della complessità della materia.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto,

rigetta il ricorso principale;

dichiara improcedibile il ricorso incidentale.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Così deciso in Firenze nella camera di consiglio del giorno 27 febbraio 2025 con l’intervento dei magistrati:

OMISSIS, Presidente

OMISSIS, Consigliere

OMISSIS, Consigliere, Estensore

Pubblicato il 5 marzo 2025