La commissione deve predeterminare nel corso della prima riunione i criteri ai quali si atterrà in sede di valutazione dei candidati, a pena di illegittimità della procedura.
TAR Friuli Venezia Giulia, Sez. I, 7 marzo 2025, n. 80
La commissione deve predeterminare nel corso della prima riunione i criteri ai quali si atterrà in sede di valutazione dei candidati
N. 00080/2025 REG.PROV.COLL.
N. 00240/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Friuli Venezia Giulia
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 240 del 2024, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dagli avvocati OMISSIS e OMISSIS, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Università degli Studi di Udine, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Trieste, domiciliataria ex lege in Trieste, piazza Dalmazia n. 3;
nei confronti
-OMISSIS-, rappresentata e difesa dagli avvocati Daniele Casciano e Romea Bon, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l’annullamento
– del decreto del Rettore dell’Università di Udine n. 371 del 19.4.2024, prot. n. 0049822, con cui sono stati approvati gli atti della procedura selettiva per la chiamata di un professore di prima fascia nel settore concorsuale 02/D1 “Fisica applicata, didattica e storia della fisica”, dai quali risulta vincitrice la prof.ssa -OMISSIS-;
– del decreto del Rettore dell’Università di Udine n. 1103 del 27.10.2023, prot. n. 0110838, con cui è stata indetta la procedura selettiva per la chiamata di un professore di prima fascia nel settore concorsuale 02/D1 “Fisica applicata, didattica e storia della fisica”;
– dei giudizi e di tutte le determinazioni della Commissione giudicatrice di cui alla “relazione finale” del 12.4.2024 e ai verbali nn. 1 e 2 della medesima Commissione, rispettivamente del 25.3.2024 e del 12.4.2024;
– per quanto occorrer possa, del Regolamento dell’Università di Udine per la disciplina della chiamata dei professori di prima e seconda fascia, emanato con decreto rettorale n. 350 del 26.6.2020;
– di tutti gli atti precedenti e seguenti comunque connessi o presupposti, ivi espressamente compresi la deliberazione del 08.02.2024, prot. 0020249, del Consiglio di Dipartimento di Area Medica che ha individuato i Commissari; il decreto del Rettore dell’Università di Udine n. 126/2024, prot. 00240245, che ha costituito la Commissione e la deliberazione del 6.5.2024, prot. n. 0058953, del Consiglio di Dipartimento di Area Medica che ha proposto la chiamata della prof.ssa -OMISSIS-.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio dell’Università degli Studi di Udine e della prof. -OMISSIS-;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 5 febbraio 2025 la dott.ssa OMISSIS e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
- Il ricorrente, professore di seconda fascia presso l’Università degli Studi di Udine, munito dell’abilitazione scientifica nazionale per le funzioni di prima fascia, impugna gli atti relativi alla procedura selettiva per la chiamata di un professore di prima fascia nel settore concorsuale 02/D1 “Fisica applicata, didattica e storia della fisica” settore scientifico disciplinare FIS/07 Fisica applicata (a beni culturali, ambientali, biologia e medicina) indetta presso il Dipartimento di Area Medica ai sensi dell’art. 18 comma 1 L. 240/2010, all’esito della quale è stata designata vincitrice l’odierna controinteressata.
- Formula i seguenti motivi di ricorso:
“I. Violazione dei principi di imparzialità, di buon andamento e di trasparenza. Eccesso di potere per difetto di motivazione e di istruttoria. Violazione ed errata applicazione dell’art. 4 del DPR 23.3.2000, n. 117”.
Deduce, sotto un primo profilo, che la Commissione giudicatrice, nel corso della prima riunione, finalizzata ad una predeterminazione dei criteri di valutazione dei candidati, si sarebbe limitata a prendere atto di quelli stabiliti dall’art. 7 del bando, senza specificare adeguatamente criteri, pesi e parametri, poi utilizzati in sede di valutazione.
Ad un tanto la stessa risultava tenuta alla luce della prescrizione di cui all’art. 4 DPR 117/2000, con cui contrasterebbero sia il bando che il Regolamento di Ateneo, qualora interpretati nel senso di precludere alla Commissione tale attività di specificazione.
Deduce altresì l’introduzione da parte della Commissione di elementi di valutazione non specificati prima e precisamente: nella valutazione dell’attività didattica, avrebbe preso a riferimento “in particolare gli ultimi 5 anni”; sempre in sede di valutazione dell’attività didattica avrebbe valorizzato: i) l’impegno nell’ambito del dottorato, ii) l’attività istituzionale.
Nella valutazione dell’attività di ricerca, sarebbe stata inoltre riconosciuta rilevanza: i) alle esperienze degli ultimi 5 anni; ii) all’estensione territoriale della partnership; iii) all’entità dei finanziamenti ottenuti dai progetti di ricerca.
“II. Violazione ed errata applicazione dell’art. 4 del DPR n. 117/2000. Violazione dei principi di trasparenza, buon andamento e imparzialità. Eccesso di potere per difetto di motivazione e di istruttoria”.
Viene dedotta l’omessa formulazione di giudizi individuali da parte dei singoli commissari, in violazione dell’art. 4 del DPR n. 117/2000, applicabile in ragione della norma di chiusura di cui all’art. 13 del Regolamento di Ateneo, nonché alla luce dei principi di trasparenza, buon andamento e imparzialità dell’azione amministrativa.
“III. Violazione ed errata applicazione degli artt. 16 e 18 della L. n. 240/2010, nonché del DM 7.6.2016, n. 120. Eccesso di potere per irragionevolezza e illogicità”.
Il bando avrebbe illegittimamente limitato a 12 il numero delle pubblicazioni ammesse a valutazione per ciascun candidato, rispetto al numero massimo di pubblicazioni pari a 16 previsto dall’art. 7 e dall’Allegato B del DM n. 120/2016 in riferimento alle procedure relative all’attribuzione dell’Abilitazione Scientifica Nazionale.
“IV. Eccesso di potere per difetto di motivazione e di istruttoria, nonché per contraddittorietà tra atti. Violazione e falsa applicazione dell’art. 7 del Bando, dell’art. 8 del Regolamento e dell’art. 4 del DM n. 344/2011”.
La Commissione avrebbe formulato per ogni candidato un giudizio globale relativo all’insieme delle pubblicazioni, omettendo di esprimere un giudizio specifico per ciascuna pubblicazione presentata, in violazione della prescrizione dell’art. 7 del bando che prescriveva che la valutazione dovesse avvenire sulla base di predeterminati criteri “per ciascuna pubblicazione” e di un tanto la Commissione avrebbe dato atto nel corso della prima riunione.
La valutazione “per ciascuna pubblicazione” sarebbe prescritta anche dall’art. 4 del DM 4.8.2011, n. 344, richiamato dal combinato disposto degli artt. 2, comma 4 lett. g) e 8 del Regolamento.
Il ricorrente si duole altresì dell’applicazione dell’indice Hirsch alle sole 12 pubblicazioni presentate, anziché all’intera produzione scientifica dei candidati.
“V. Eccesso di potere per difetto di motivazione e di istruttoria. Eccesso di potere per difetto ed errata valutazione dei presupposti. Travisamento di fatto. Disparità di trattamento”.
Deduce parte ricorrente, in sintesi, che i giudizi resi dalla Commissione risulterebbero viziati anche per una istruttoria carente e per una disparità di trattamento, articolando poi nello specifico le censure con riferimento ai tre distinti aspetti che sono stati oggetto di valutazione: l’attività didattica, l’attività di ricerca, le pubblicazioni.
Circa l’attività didattica, evidenzia la inadeguata considerazione da parte della Commissione del dato quantitativo, che avrebbe implicato la valorizzazione: dell’anno di nomina a professore associato di ciascuno dei candidati (la propria nomina ad associato risalirebbe all’anno 2005, mentre quella della controinteressata al 2019); il numero di moduli/corsi universitari tenuti; il numero di Scuole di specializzazione in cui i candidati hanno svolto attività didattica e il numero di annualità; il numero di corsi tenuti nell’ambito della Scuola superiore dell’Università; il numero di Commissioni istituite per gli esami di profitto a cui hanno partecipato i candidati.
La Commissione giudicatrice avrebbe operato “un inaccettabile livellamento delle valutazioni” a seguito della limitazione della valutazione “in particolare agli ultimi 5 anni, così annullando le differenze (notevoli) esistenti tra i candidati”.
Deduce che i due criteri “non previsti dal bando, né predeterminati (e pubblicizzati) a seguito della prima riunione”, quali l’impegno nell’ambito del dottorato e l’attività istituzionale, non sarebbero stati applicati correttamente, non essendo emersa la prevalenza quantitativa e qualitativa delle proprie esperienze, rispetto a quelle della controinteressata.
In relazione all’attività di ricerca, viene ribadita la censura di cui al primo motivo, concernente l’utilizzo di criteri non previamente esplicitati, evidenziando in particolare l’irragionevolezza del criterio relativo all’entità dei finanziamenti dei progetti di ricerca ottenuti negli ultimi 5 anni.
Non sarebbe stato valorizzato, inoltre, il dato quantitativo relativo alla partecipazione in qualità di relatore a congressi e convegni.
In relazione alle 12 pubblicazioni presentate, viene dedotta una netta prevalenza del ricorrente per tutti gli indici bibliometrici, oltre ad una non corretta valutazione dell’apporto individuale dei candidati nelle pubblicazioni collettive.
“VI. Eccesso di potere per manifesta irragionevolezza ed illogicità, nonché per difetto di istruttoria e di motivazione”.
Deduce “l’assoluta irragionevolezza e illogicità dei giudizi della Commissione che, pur a fronte di una attività didattica, di un curriculum e di una produzione scientifica del ricorrente oggettivamente superiori per quantità e qualità a quelli della controinteressata, si è limitata a formule generiche, scarne e stereotipate, per motivare la prevalenza attribuita alla prof. -OMISSIS-”.
Con riferimento all’attività didattica, la Commissione non avrebbe tenuto conto del divario che si ricava dai curricula dei candidati, con una superiorità del ricorrente per numero di: moduli/corsi universitari; corsi presso la Scuola superiore dell’Università; scuole di specializzazione medica in cui sono state svolte attività didattiche e relative annualità; commissioni di esami; corsi di dottorato; seminari su invito presso Università o centri di ricerca italiani e stranieri; percorsi di fisica e matematica per lauree sanitarie, tutoraggi per studenti di medicina; , esercitazione in scuola nazionale; tesina nella scuola superiore dell’Università di Udine; tesi di laurea come relatore o correlatore; tesi di dottorato e supervisioni di studenti, dottorandi e ricercatori italiani e stranieri visitatori.
Circa l’attività di ricerca, deduce la prevalenza in relazione all’indice di Hirsch scopus, al numero di pubblicazioni indicizzate su scopus e alle citazioni su scopus; al numero di pubblicazioni al primo o ultimo nome; al numero di congressi in cui è stato relatore, membro del comitato scientifico o di programma di convegno nazionale, membro di comitato organizzatore locale di convegno internazionale, membro di comitato organizzatore di seminario nazionale per dottorandi, copresidente di convegno nazionale, co-organizzatore di corso Università di Udine – European Molecular Biology, European Bioinformatics Institute e presidente di sessione in due convegni internazionali; citazioni da parte di premi Nobel.
In merito alle 12 pubblicazioni presentate, evidenzia la propria superiorità dal punto di vista quantitativo rispetto alla controinteressata, con riferimento a: numero di citazioni, numero medio di citazioni per singola pubblicazione, impact factor totale, impact factor medio.
Deduce altresì l’insufficienza del tempo dedicato dalla Commissione alla disamina delle pubblicazioni prodotte dai candidati (pari complessivamente a due ore) emergente dal verbale n. 2, tale da comportare una violazione dei canoni di buon andamento e da inficiare l’immagine di imparzialità e di trasparenza che deve connotare le procedure selettive.
- L’Università degli Studi di Udine e la controinteressata si sono costituite in giudizio in resistenza al ricorso, argomentando diffusamente sulla legittimità dell’operato della Commissione di gara e sulla conseguente infondatezza del ricorso.
In vista dell’udienza di merito la controinteressata ha prodotto memoria ai sensi dell’art. 73 cod.proc.amm.
Il ricorrente ha depositato memoria di replica.
- All’udienza pubblica del 5.2.2025 la causa è stata trattenuta in decisione ed ulteriormente approfondita alla camera di consiglio del 19.2.2025.
- Il ricorso non può essere accolto per le ragioni di seguito esposte.
- Rileva il Collegio che il primo motivo di ricorso non risulta fondato.
6.1 Con riferimento alla doglianza concernente una asserita omessa prederminazione di criteri e parametri di valutazione da parte della Commissione giudicatrice, rileva il Collegio come risulti invece per tabulas una corretta applicazione della pertinente disciplina normativa e della lex specialis della procedura selettiva di cui trattasi.
Si deve infatti evidenziare che il Regolamento di Ateneo per la disciplina della chiamata dei professori ordinari e associati – contemplato dall’art. 18 comma 1 L. 240/2010, secondo cui “Le Università con proprio regolamento adottato ai sensi della legge 9 maggio 1989 n. 168, disciplinano, nel rispetto del codice etico, la chiamata dei professori di prima e seconda fascia (…)”, emanato con decreto rettorale n. 350 del 26.6.2020, ha stabilito all’art. 8, rubricato “Modalità di svolgimento delle selezioni” che “1. La commissione seleziona il candidato maggiormente qualificato a svolgere le funzioni didattico-scientifiche per le quali è stato bandito il posto, attraverso una valutazione comparativa effettuata sulla base delle pubblicazioni scientifiche, del curriculum e dell’attività didattica e assistenziale, se prevista, dei candidati, nonché delle competenze linguistiche eventualmente richieste. 2. La valutazione avviene sulla base dei criteri predeterminati nel bando, tali criteri dovranno essere stabiliti nel risetto degli standard nazionali e internazionali e degli ulteriori elementi previsti ai sensi dell’art. 2, comma 4, lettera g) e dell’art. 6, comma 2, lettera l”.
A sua volta, il bando di concorso, approvato con decreto rettorale n. 1003 del 27.10.2023, in attuazione della predetta disposizione regolamentare, ha disposto all’art. 7 “Valutazione” che “La commissione seleziona il candidato maggiormente qualificato a svolgere le funzioni didattico-scientifiche per le quali è stato bandito il posto, attraverso una valutazione comparativa effettuata sulla base delle pubblicazioni scientifiche, del curriculum e dell’attività didattica. La valutazione avviene sulla base di criteri predeterminati nel presente bando”.
I criteri in parola sono stati poi dettagliatamente indicati nel prosieguo del medesimo articolo, nei seguenti termini: “Ai fini della valutazione dell’attività didattica, di didattica integrativa e di servizio agli studenti, i criteri riguardano i seguenti aspetti:
- a) numero dei moduli/corsi tenuti e continuità della tenuta degli stessi;
- b) partecipazione alle commissioni istituite per gli esami di profitto;
- c) quantità e qualità dell’attività di tipo seminariale, di quella mirata alle esercitazioni e al tutoraggio degli studenti, ivi inclusa quella relativa alla predisposizione delle tesi di laurea, di laurea magistrale e delle tesi di dottorato.
Ai fini della valutazione dell’attività di ricerca scientifica, i criteri riguardano i seguenti aspetti:
- a) organizzazione, direzione e coordinamento di gruppi di ricerca nazionali e internazionali, ovvero partecipazione agli stessi;
- b) conseguimento della titolarità di brevetti;
- c) partecipazione in qualità di relatore a congressi e convegni nazionali e internazionali;
- d) conseguimento di premi e riconoscimenti nazionali e internazionali per attività di ricerca.
La commissione valuta la consistenza complessiva della produzione scientifica del candidato, l’intensità e la continuità temporale della stessa, fatti salvi i periodi adeguatamente documentati, di allontanamento non volontario dall’attività di ricerca, con particolare riferimento alle funzioni genitoriali.
La valutazione delle pubblicazioni scientifiche presentate è svolta sulla base degli ulteriori seguenti criteri:
- a) originalità, innovatività, rigore metodologico e rilevanza di ciascuna pubblicazione;
- b) congruenza di ciascuna pubblicazione con il profilo di professore ordinario da ricoprire oppure con tematiche interdisciplinari ad esso strettamente correlate;
- c) rilevanza scientifica della collocazione editoriale di ciascuna pubblicazione e sua diffusione all’interno della comunità scientifica;
- d) determinazione analitica, anche sulla base di criteri riconosciuti nella comunità scientifica internazionale di riferimento, dell’apporto individuale del candidato nel caso di partecipazione del medesimo a lavori in collaborazione;
- e) nell’ambito dei settori in cui ne è consolidato l’uso a livello internazionale la commissione si avvale anche dei seguenti indicatori:
- numero totale delle citazioni;
- numero medio di citazioni per pubblicazione;
- ‘impact factor’ totale;
- ‘impact factor’ medio per pubblicazione;
- combinazioni dei precedenti parametri atte a valorizzare l’impatto della produzione scientifica del candidato (indice di Hirsch o simili)”.
La Commissione di concorso, costituita in base al Decreto rettorale n. 126 del 15.2.2024, nella seduta preliminare del 25.3.2024, convocata prima di avere contezza dei nominativi dei candidati, si è pronunciata nel senso che “presa visione degli atti normativi e regolamentari che disciplinano lo svolgimento della selezione (L. 240/10, Regolamento per la chiamata dei professori ordinari e associati, bando della selezione), prende atto dei criteri in base ai quali si procederà alla valutazione comparativa dei candidati”, riportando nell’allegato 1, quale parte integrante al verbale in parola, i criteri sopra elencati, già stabiliti dal bando.
Nulla di più era tenuta a fare, avendo soddisfatto il principio pacifico secondo cui la commissione deve predeterminare nel corso della prima riunione i criteri ai quali si atterrà in sede di valutazione dei candidati, a pena di illegittimità della procedura e ad un tanto ha provveduto, richiamando e verbalizzando i criteri già stabiliti dal bando, in assenza di qualsivoglia vincolo a dettagliare ulteriormente i suesposti criteri, già in sé precisi.
La legittimità dell’operato della Commissione giudicatrice trova altresì conferma, a contrario, nella decisione del Consiglio di Stato n. 6783 del 29.7.2024 richiamata dal ricorrente, che ha riguardato una fattispecie non sovrapponibile a quella oggetto di giudizio in quanto connotata dal mancato rispetto da parte della Commissione di una precisa disposizione contenuta nella lex specialis di gara, che la vincolava a dettagliare i criteri generali ivi indicati.
Quel Collegio ha infatti evidenziato (in un passaggio che riveste valore chiarificatore e la cui citazione risulta invece omessa nel ricorso) la sussistenza di una previsione nel bando, secondo cui la Commissione “nell’ambito dei criteri generali di valutazione stabiliti dal Dipartimento, predetermina i criteri per la valutazione delle pubblicazioni scientifiche, del curriculum complessivo e dell’attività didattica dei candidati, ispirati a standard internazionalmente riconosciuti, ove applicabili (…)”, precisando, con affermazione che, in relazione a quel preciso contesto, risulta condivisibile, che “Alla luce di tale previsione non può, pertanto, dubitarsi che fosse preciso onere della Commissione quello di predeterminare i criteri, specificando quelli generali stabiliti dal Dipartimento (e recepiti dal bando), al fine di evitare che la valutazione potesse essere disancorata da parametri precostituiti a potenziale detrimento della imparzialità dei giudizi”.
Pertanto, “se in generale non è imposto alle Commissioni l’attività di specificazione” dei criteri che risultino già definiti dai regolamenti approvati dalle singole Università o dai bandi (Cons St 7586/2023), tuttavia in altri casi il Regolamento di Ateneo o la lex specialis della singola procedura selettiva possono affidare direttamente alla Commissione il compito di definire criteri, parametri e indicatori, nel rispetto della normativa vigente e degli standard qualitativi riconosciuti a livello nazionale ed internazionale (come nella fattispecie esaminata dalla precitata decisione del giudice di appello e diversamente da quella oggetto di disamina nel presente giudizio).
Un tanto, alla luce della regola secondo cui le procedure che conducono alla chiamata di un professore vengono disciplinate dalle singole Università sulla base della propria autonomia regolamentare.
Costituisce infatti orientamento giurisprudenziale consolidato, come evidenziato anche dall’Amministrazione intimata, quello secondo cui “L’individuazione dei sub-criteri, diretti alla specificazione dei criteri fissati dal bando della procedura selettiva, non costituisce un obbligo in capo alla Commissione giudicatrice, alla luce del quadro normativo di riferimento; non può infatti rinvenirsi nel dettato legislativo (di cui agli artt. 18 e 24, l. n. 240/2010) in quanto non riconducibile ad alcuno degli aspetti esplicitamente individuati quali criteri direttivi in relazione alle procedure di chiamata dei professori universitari, né tantomeno trova corrispondenza nel regime delineato dall’apposito regolamento universitario, costituente la fonte alla quale la norma di rango legislativo rimette la disciplina delle procedure di chiamata (ai sensi del comma 1 del medesimo art. 18, l. n. 240/2010” (Tar Lazio – Roma, sez. III, 4.11.2022, n. 14394).
Ciò che rileva pertanto è che i criteri di valutazione, che devono risultare fissati prima dell’avvio della procedura di comparazione dei candidati, in cui ne verrà fatta applicazione, risultino chiari, oggettivi e trasparenti, requisiti pienamente rispettati dai criteri stabiliti dal bando e fatti propri dalla Commissione nel caso di specie, che risultano come tali “idonei ad oggettivizzare per quanto possibile l’ampiezza della discrezionalità valutativa tipica di questo genere di selezioni, nonché a consentirne ex post la ricostruzione dell’iter logico seguito”(Cons St sez VI, 14.1.2021, n. 454).
6.2 Anche il secondo profilo di doglianza contenuto nel primo motivo di ricorso non risulta positivamente apprezzabile.
6.2.1 Circa la valorizzazione da parte della Commissione dell’attività didattica e scientifica svolta dai candidati negli ultimi cinque anni, va rilevato come la stessa rappresenti la piana applicazione del criterio – predeterminato dal bando e richiamato nell’ Allegato 1) al verbale 1) relativo alla prima seduta – della continuità dell’attività stessa, al cui interno il rilievo riconosciuto all’ultimo quinquennio risulta immune da contestazioni di irragionevolezza, irrazionalità o arbitrarietà.
Come emerge dalla lettura del verbale n. 2, la Commissione ha valutato il percorso complessivo di ciascun candidato, tenendo conto “in particolare” dell’attività svolta negli anni più recenti, che appare significativa proprio ai fini della garanzia di stabilità, continuità e crescita nell’impegno didattico e scientifico.
In merito alla continuità, la difesa erariale ha evidenziato come dalla disamina del curriculum del ricorrente emerga peraltro che solo due degli insegnamenti elencati risultano attualmente in corso (Chimica Fisica Biologica e Principi di Progettazione dei Farmaci, presso il corso di laurea in biotecnologie), mentre un insegnamento indicato come attuale in una parte del curriculum, in altra pagina dello stesso verrebbe invece indicato come svolto unicamente nell’anno accademico 2022/2023.
Sul punto va comunque rilevato che il ricorrente non ha saputo, se non in via generica, riferire specificamente circa il pregiudizio subito per effetto della valorizzazione dell’attività svolta in particolare nel quinquennio precedente, non avendo chiarito se l’attività svolta oltre il quinquennio precedente rispetto alla data di presentazione della candidatura assumesse profili qualitativi e quantitativi di significativa eccezionalità tali da essere idonei a ribaltare l’unanime giudizio espresso dalla Commissione.
6.2.2 Anche le censure volte ad evidenziare un asserito carattere inedito del criterio volto a valorizzare l’impegno dei candidati nell’ambito del dottorato di ricerca e l’attività istituzionale, non risultano condivisibili, trattandosi di attività che rientrano nell’ambito delle attività didattiche ed in particolare di tutoraggio degli studenti.
A tale proposito, l’Allegato 1) al verbale 1) prevede espressamente la valutazione da parte della Commissione della “quantità e qualità dell’attività di tipo seminariale, di quella mirata alle esercitazioni e al tutoraggio degli studenti, ivi inclusa quella relativa alla predisposizione delle tesi di laurea, di laurea magistrale e delle tesi di dottorato”.
Risulta pertanto pienamente coerente con il predetto criterio la valorizzazione dell’impegno nell’ambito dei corsi di dottorato, che anche in base al relativo regolamento dell’Università di Udine, “costituiscono parte integrante dell’offerta didattica di terzo livello dell’Università”.
In tale ambito, la Commissione ha ritenuto di riconoscere idoneo rilievo oltre che all’impegno della controinteressata come componente del Collegio, soprattutto al ruolo di Coordinatore del dottorato stesso svolto a partire dal 2021 ad oggi. Detto ruolo, come evidenziato dalla difesa erariale, è infatti oggetto di un formale riconoscimento da parte della normativa interna di Ateneo e della comunità accademica come maggiormente rilevante rispetto al ruolo di Vice Coordinatore del dottorato (rivestito dal ricorrente) e comunque rispetto alla figura di componente del collegio dei docenti
Analoghe considerazioni possono essere formulate in merito alla valorizzazione, in sede di valutazione, dell’attività istituzionale svolta dai candidati, concernente la partecipazione a commissioni interne ai corsi di laurea o alla commissione per la proprietà industriale, quale indice di impegno costante nella vita accademica.
La Commissione giudicatrice ha tenuto conto, come emerge dal giudizio riportato nel verbale n. 2, delle attività istituzionali svolte dai candidati nell’intera vita accademica, concentrandosi in particolare, come già visto per altri aspetti sopra esaminati, sul periodo più recente e sulle esperienze ritenute – nell’esercizio della propria discrezionalità – maggiormente significative.
6.2.3. Le doglianze volte ad evidenziare l’illegittima valorizzazione, in sede di valutazione dell’attività di ricerca svolta dai candidati, delle esperienze degli ultimi cinque anni, dell’estensione territoriale della partnership e dell’entità dei finanziamenti ottenuti dai progetti di ricerca, in quanto criteri innovativi e nel contempo illogici, non risultano accoglibili.
Circa il rilievo riconosciuto in particolare all’attività dell’ultimo quinquennio, valgono le superiori considerazioni circa la riconducibilità al criterio della continuità temporale dell’attività, espressamente previsto dal bando e fatto proprio dalla Commissione.
Dalla disamina del giudizio espresso nell’allegato al verbale n. 2 trova conferma la circostanza che è stata tenuta in considerazione, anche in questo caso, l’attività di ricerca non limitatamente agli ultimi cinque anni ed infatti viene espressamente menzionata l’attività che il ricorrente ha svolto quale Coordinatore di un progetto Nato nell’anno 1999.
Come condivisibilmente evidenziato dalla difesa erariale, il bando della selezione all’art. 7 comma 4 lett. a) ha indicato, ai fini della valutazione dell’attività di ricerca, il criterio, che la Commissione ha fatto proprio, dell’”organizzazione, direzione e coordinamento di gruppi di ricerca nazionali e internazionali, ovvero partecipazione agli stessi”, da cui discende che “maggiore è l’estensione territoriale e, in particolare, tanto più tale estensione assume una portata internazionale, maggiori saranno le capacità di direzione e di coordinamento richieste per un’efficace gestione della partnership stessa”.
In merito alla valorizzazione dell’entità dei finanziamenti ottenuti, va rilevato come tale criterio non risulti connotato da novità, essendo con evidenza riconducibile all’espressa previsione contenuta nel bando, da cui si evince che la capacità di ottenere finanziamenti significativi costituisce criterio per la valutazione del candidato.
Si legge infatti all’art. 1 “Specifiche funzioni che il chiamato dovrà svolgere e tipologia di impegno didattico e scientifico” che “Il docente sarà chiamato a guidare il laboratorio di Biofisica e Risonanza magnetica nucleare, sviluppando progetti relativi allo studio della struttura e dinamica di biopolimeri, dell’interazione di biomolecole, ligandi e farmaci utilizzando la spettroscopia di risonanza magnetica nucleare insieme ad altri metodi biofisici e biochimici. Al docente sarà richiesto anche di essere promotore di progetti di ricerca, nazionali e internazionali, finalizzati ad ottenere finanziamenti sulla base di bandi competitivi che prevedano la revisione tra pari”.
- Con il secondo motivo il ricorrente si duole della circostanza che gli atti concorsuali difetterebbero dell’esternazione dei giudizi individuali espressi dai singoli commissari.
Rileva il Collegio che tale censura risulta infondata, se non addirittura inammissibile, in presenza di un giudizio collegiale sulla valutazione dei candidati che è stato espresso all’unanimità.
E’ stato infatti condivisibilmente affermato, con riferimento ad una selezione comparativa ex art. 18 L. n. 240/2010 per la copertura di un posto di professore universitario, ove il giudizio era stato – come nel presente caso – espresso dai commissari in modo unanime, che “La censura appare al Collegio inammissibile per carenza di interesse, poiché la ricorrente non fornisce elementi di prova atti ad inferire che la formulazione dei giudizi individuali avrebbe potuto influire sull’esito del giudizio formulato nei suoi confronti. Difetta in sostanza la prova di resistenza, arrestandosi la censura ad un livello prettamente formale ed astratto. Ulteriore profilo di inammissibilità, che si riannoda alla divisata considerazione, risiede nel dato che il giudizio impugnato, formulato nei confronti della ricorrente, è stato espresso dalla commissione all’unanimità. Ragion per cui alcuna verosimile rilevanza va annessa alla omessa formulazione di giudizi individuali da parte del singolo commissario. Invero, l’interesse al vaglio di legittimità del singolo giudizio individuale affiora solo nell’ipotesi in cui la valutazione finale e collegiale negativa sia stata espressa a maggioranza, atteso che solo in tal caso l’interessato può ritrarre una qualche apprezzabile utilità processuale dal sottoporre allo scrutinio del giudice i giudizi individuali dei commissari che si sono espressi in senso a lui sfavorevole” (Tar Lazio sez III – Roma, 2.11.2021, n. 11176).
Rileva il Collegio come l’orientamento appena esposto, espresso in relazione ad una procedura selettiva universitaria sovrapponibile a quella in esame, risulti in realtà espressione di un principio generale che, come comprovato dalle decisioni richiamate dalla difesa erariale e dalla controinteressata, trova applicazione in ambito sia di procedure concorsuali relative al pubblico impiego, sia nelle gare per l’aggiudicazione di contratti pubblici.
La giurisprudenza infatti sottolinea, riguardo alle prime, che “il giudizio individuale dei singoli commissari costituisce una fase propedeutica alla formulazione del giudizio collegiale e conclusivo della Commissione nella sua completa composizione, con la conseguenza che non occorre riportare il voto assegnato da ciascun membro della Commissione d’esame, risultando il voto singolo irrilevante ai fini della possibilità di ricostruire l’iter logico del giudizio complessivo e unanime della Commissione” (Tar Lazio sez I quater, 5.11.2020 n. 11435).
Analogamente, riguardo alle seconde, costituisce orientamento pacifico quello che afferma la sussistenza di un “principio generale” che opera in assenza di una diversa previsione della lex specialis, “secondo il quale gli apprezzamenti dei commissari sono destinati ad essere assorbiti nella decisione collegiale finale, costituente momento di sintesi della comparazione e composizione dei giudizi individuali” (Cons St sez III, 9.12.2020 n. 7787).
A sua volta, la decisione del Tar Lombardia – Brescia, sez I n. 1369 del 27.12.2022, richiamata dal ricorrente, lungi dal rappresentare un supporto alla accoglibilità del motivo, offre un argomento a contrario per evidenziarne l’infondatezza.
Anche nella fattispecie esaminata da quel Collegio, non sovrapponibile alla presente, assumono rilievo i “criteri procedimentali autovincolanti predeterminati dalla stessa Commissione” e verbalizzati in occasione della prima seduta, “laddove il presidente aveva ricordato in apertura ‘gli adempimenti previsti’ per la procedura in questione, richiamando ‘le fasi in cui si articola’, tra cui – per ciò che rileva – la ‘formulazione di un motivato giudizio individuale da parte dei singoli commissari e di uno collegiale espresso dall’intera Commissione attraverso la comparazione dei giudizi individuali’”.
- Anche il terzo motivo di gravame non risulta fondato.
Il ricorrente deduce l’illegittimità della previsione del bando che ha limitato a 12 il numero delle pubblicazioni presentabili dai candidati per la valutazione, in quanto asseritamente contrastante con il disposto degli articoli 16 e 18 della L. 240/2010 e il DM 7.6.2016 n. 120.
La disciplina normativa richiamata da parte ricorrente concerne la differente procedura relativa all’attribuzione dell’Abilitazione Scientifica Nazionale, i cui criteri di valutazione vengono definiti da decreti ministeriali.
Diversamente, invece, le procedure di chiamata ai sensi dell’art. 18 comma 1 L. 240/2010 quale quella di cui trattasi, risultano disciplinate dai Regolamenti di Ateneo, in applicazione del principio di autonomia universitaria.
Il citato articolo dispone infatti che “Le Università con proprio Regolamento adottato ai sensi della legge 9 maggio 1989 n. 168, disciplinano, nel rispetto del codice etico, la chiamata di professori di prima e seconda fascia nel rispetto dei principi enunciati dalla Carta europea dei ricercatori, di cui alla Raccomandazione della Commissione delle Comunità europee n. 251 dell’11 marzo 2005 e specificamente dei seguenti criteri: (…) d) valutazione delle pubblicazioni scientifiche, del curriculum e dell’attività didattica degli studiosi di cui alla lettera b)”.
Nel caso di specie, il Regolamento per la disciplina della chiamata dei professori ordinari e associati dell’Università degli Studi di Udine prevede all’art. 2 comma 4 che “Nel caso di svolgimento della procedura di cui al comma 3 lett. b), c) e d) del presente articolo: j) l’eventuale indicazione di un numero massimo di pubblicazioni in conformità a quanto prescritto dal decreto di cui all’art. 16 comma 3 lettera b) della legge 240/2010 e comunque non inferiore a dodici”.
La previsione del bando risulta pertanto legittima, in quanto pienamente coerente con il dettato della precitata disposizione regolamentare.
- Il quarto motivo risulta del pari sfornito di fondatezza.
Non sussiste infatti la dedotta violazione di legge, perché le disposizioni richiamate dal ricorrente prevedono la valutazione da parte della Commissione di tutte le pubblicazioni prodotte dai candidati, ma non stabiliscono l’obbligo da parte della stessa di esternare un giudizio relativo ad ognuna di esse.
Il bando ha stabilito all’art. 7 che “La Commissione seleziona il candidato maggiormente qualificato a svolgere le funzioni didattico-scientifiche per le quali è stato bandito il posto, attraverso una valutazione comparativa effettuata sulla base delle pubblicazioni scientifiche, del curriculum e dell’attività didattica”.
Prosegue disponendo che “La Commissione valuta la consistenza complessiva della produzione scientifica del candidato, l’intensità e la continuità temporale della stessa (…). La valutazione delle pubblicazioni scientifiche presentate è svolta sulla base degli ulteriori seguenti criteri: a) originalità, innovatività, rigore metodologico e rilevanza di ciascuna pubblicazione; b) congruenza di ciascuna pubblicazione con il profilo di professore ordinario da ricoprire oppure con tematiche interdisciplinari ad esse strettamente correlate; c) rilevanza scientifica della collocazione editoriale di ciascuna pubblicazione e sua diffusione all’interno della comunità scientifica; d) determinazione analitica, anche sulla base di criteri riconosciuti nella comunità scientifica internazionale di riferimento, dell’apporto individuale del candidato nel caso di partecipazione del medesimo a lavori in collaborazione”.
I criteri in parola sono stati fatti propri dalla Commissione, come risulta dall’Allegato 1) al Verbale 1) “Criteri di valutazione”.
Risulta pertanto evidente dal riportato dato testuale che tutte le pubblicazioni prodotte andavano esaminate, essendo la Commissione tenuta ad effettuare una valutazione di tutti i lavori, per poi giungere alla formulazione di un giudizio complessivo su ciascun candidato.
Diversamente invece, qualora la scelta dell’Università, nell’esercizio della propria autonomia, fosse stata nel senso di assegnare alla Commissione il compito di formulare un giudizio per ciascuna singola pubblicazione, il meccanismo previsto nel bando per lo svolgimento della selezione avrebbe dovuto essere diverso, comportando la inequivocabile previsione dell’attribuzione di un punteggio ad ogni singola pubblicazione, così che il punteggio complessivo sarebbe stato la risultante dei punteggi ad ognuna assegnati.
Sulla base del meccanismo prescelto invece dall’Università di Udine per la selezione di cui trattasi, risultante chiaramente delineato dal bando e dal richiamato verbale, l’obbligo previsto dalla lex specialis in capo alla Commissione deve ritenersi correttamente assolto attraverso la formulazione di un giudizio complessivo, senza necessità di verbalizzazione separata e specifica dell’esito della valutazione di ciascuna pubblicazione, in quanto è necessario e sufficiente che tutte le pubblicazioni prodotte siano state acquisite al procedimento e vi risultino considerate.
Un tanto alla luce del consolidato orientamento secondo cui non sono le pubblicazioni ed i titoli a dover essere comparati uno per uno, ma il valore scientifico complessivo dei concorrenti, alla luce e attraverso la considerazione dei titoli e delle pubblicazioni presentati.
La conformità dell’operato della Commissione rispetto alle disposizioni stabilite nel bando trova testuale conferma nella formulazione dei giudizi per ciascun candidato.
In merito alla controinteressata si legge che: ”Per quanto riguarda la valutazione delle 12 pubblicazioni scientifiche presentate, tutte risultano congruenti con il profilo di professore universitario di prima fascia da ricoprire con le tematiche interdisciplinari ad esso strettamente correlate. Il giudizio è eccellente per quanto riguarda originalità, innovatività, rigore metodologico e rilevanza di ciascuna pubblicazione; il giudizio è eccellente per quello che riguarda la rilevanza scientifica della collocazione editoriale di ciascuna pubblicazione e della sua diffusione all’interno della comunità scientifica; il giudizio è eccellente per l’apporto individuale del candidato nel caso di partecipazione del medesimo a lavori in collaborazione (in tutte le 12 pubblicazioni la candidata è primo, ultimo o corresponding author). Per quanto riguarda gli indicatori bibliometrici, il giudizio è molto buono; l’indice Hirsch è 9. Il giudizio complessivo sulle 12 pubblicazioni presentate, espresso in forma comparativa, è eccellente”.
In merito al ricorrente è affermato che: “Per quanto riguarda la valutazione delle 12 pubblicazioni scientifiche presentate, tutte risultano congruenti con il profilo di professore universitario di prima fascia da ricoprire con le tematiche interdisciplinari ad esso strettamente correlate. Il giudizio è molto buono per quanto riguarda originalità, innovatività, rigore metodologico e rilevanza di ciascuna pubblicazione (2 pubblicazioni pur molto citate sono Review); il giudizio è molto buono per quello che riguarda la rilevanza scientifica della collocazione editoriale di ciascuna pubblicazione e della sua diffusione all’interno della comunità scientifica; il giudizio è eccellente per l’apporto individuale del candidato nel caso di partecipazione del medesimo a lavori in collaborazione (in tutte le 12 pubblicazioni il candidato è primo, ultimo o corresponding author). Per quanto riguarda gli indicatori bibliometrici, il giudizio è molto buono; l’indice di Hirsch è 9. Il giudizio sulle 12 pubblicazioni scientifiche presentate, espresso in forma comparativa, è molto buono”.
Risulta quindi evidente che la Commissione ha proceduto alla disamina di ciascuna pubblicazione prodotta dai candidati e, nel caso del ricorrente, ha evidenziato come due di esse fossero da classificare quali Review, con conseguente formulazione di un giudizio complessivo meno favorevole, in applicazione del criterio di valutazione dell’originalità previsto dal bando, rispetto a quello relativo alla controinteressata.
Come evidenziato in proposito dalla difesa erariale “Nel confronto tra le 12 pubblicazioni, a parità di H-index e omogeneità nelle posizioni di primo/ultimo nome come autore, la prevalenza della prof.ssa -OMISSIS- rispetto al prof. -OMISSIS-(giudicata ‘eccellente’, rispetto a ‘molto buono’ assegnato al prof. Fogolari) è dovuta proprio all’utilizzo (e preminenza) del criterio predeterminato dell’originalità (criterio sub lett. a): a parità di indice bibliometrico (criterio sub lett. e) e apporto dei candidati (criterio sub lett. d), è stata favorita la prof.ssa -OMISSIS- in quanto tutte le 12 pubblicazioni presentate risultavano eccellenti sotto il profilo dell’originalità (criterio sub lett. a)”
L’indice Hirsch è stato correttamente applicato alle sole 12 pubblicazioni presentate, in attuazione dell’art. 7 del bando, secondo cui “La valutazione delle pubblicazioni scientifiche presentate è svolta sulla base degli ulteriori seguenti criteri: (…) e) nell’ambito dei settori in cui ne è consolidato l’uso a livello internazionale, la Commissione si avvale anche dei seguenti indicatori: 1. Numero totale delle citazioni; 2. Numero medio di citazioni per pubblicazione; 3. Impact factor totale; 4. Impact factor medio per pubblicazione; 5. Combinazioni dei precedenti parametri atte a valorizzare l’impatto della produzione scientifica del candidato (indice di Hirsch o simili)”.
Alla luce delle evidenziate circostanze, risulta pertanto evidente che l’operato della Commissione è risultato conforme a quanto stabilito dalla pacifica giurisprudenza, in base alla quale “… la finalità assegnata dalla normativa alla valutazione comparativa, consiste in un raffronto, attraverso la valutazione dei titoli e delle pubblicazioni, della personalità scientifica dei vari candidati, dei quali va ricostruito il profilo complessivo risultante dalla confluenza degli elementi che lo compongono, da apprezzare in tale quadro non isolatamente, ma in quanto correlati nell’insieme secondo il peso che assumono in una interazione di sintesi oggetto di un motivato giudizio unitario; la suddetta valutazione specifica dei titoli deve, dunque, essere svolta, ma non con dettaglio tale da instaurare una valutazione comparativa puntuale di ciascun candidato rispetto agli altri per ciascuno dei titoli, poiché, diversamente, si perderebbe la contestualità sintetica della valutazione globale, risultando perciò necessario e sufficiente che i detti titoli siano stati acquisiti al procedimento e vi risultino considerati nel quadro della detta valutazione” (Cons. St., sez. VI, 13 dicembre 2017, n. 5865).
Ed inoltre “… non sono quindi le pubblicazioni e i titoli a dover essere comparati uno per uno, ma il valore scientifico complessivo del concorrente, alla luce e attraverso la considerazione dei titoli e delle pubblicazioni presentati”, per l’effetto evidenziando che “poiché, quindi, non può essere predicato l’obbligo, per la commissione, di valutare analiticamente ciascun titolo e ciascuna pubblicazione per tutti i concorrenti e di procedere alla specifica comparazione di ogni elemento con i titoli e le pubblicazioni presentati dagli altri candidati, tanto meno può farsi derivare l’illegittimità del procedimento e del provvedimento finale dalla mancata verbalizzazione di ciascun giudizio su ogni titolo e su ogni pubblicazione” (in tal senso, Cons. St. sez. VI, 26 gennaio 2015, n. 317).
Ed ancora “è consolidata l’opinione che, nei concorsi universitari, non possa pretendersi la formulazione di una motivazione analitica, titolo per titolo e pubblicazione per pubblicazione (che sarebbe peraltro d difficile attuazione pratica di fronte a curricula che sono in genere corposi e articolati), essendo all’uopo sufficienti dei giudizi sintetici sui vari candidati che siano in grado di descrivere il complessivo profilo dello studioso, il suo grado di maturità, le sue principali o più ricorrenti tematiche di ricerca, la sua aderenza al profilo oggetto del bando, anche attraverso riferimenti esemplificativi alle pubblicazioni e ai titoli ritenuti di maggiore interesse o il sommario richiamo alla produzione scientifica ritenuta più qualificante” (Tar Lazio – Roma, sez. III, 16.4.2020, n. 3977).
Diversamente invece la giurisprudenza richiamata dal ricorrente non riveste utilità ai fini del decidere, concernendo fattispecie non sovrapponibili alla presente.
La sentenza Tar MI sez III, 18.7.2012 n. 2033 riguarda infatti un caso di accoglimento dei motivi volti ad evidenziare il vizio di eccesso di potere, per “contraddittorietà ed illogicità della valutazione delle singole pubblicazioni, in relazione al numero (22 del ricorrente e 4, delle quali alcune neanche valutabili, del controinteressato) e al valore scientifico delle stesse, per le quali il ricorrente avrebbe ricevuto 8 punti contro i 4 (la metà) del controinteressato ”, che nulla ha a che vedere con la procedura selettiva di cui trattasi e con il motivo di gravame formulato dall’odierno ricorrente.
- Circa il quinto e sesto motivo di ricorso, contenenti censure sul merito delle valutazioni espresse dalla Commissione, il Collegio ritiene di dover richiamare, in via preliminare, l’orientamento consolidato della giurisprudenza sui limiti che incontra il sindacato del giudice amministrativo qualora abbia ad oggetto valutazioni compiute dalle Commissioni giudicatrici di procedure selettive pubbliche, costituenti espressione della discrezionalità tecnica propria dell’Amministrazione, che attengono quindi alla sfera del merito e dell’opinabile, da ritenere riservata agli organi amministrativi dotati della necessaria competenza sul piano tecnico-disciplinare e scientifico.
In proposito, è stato affermato come “Ipotizzare che, con riguardo a simili valutazioni tecniche aventi un significativo margine di opinabilità, il sindacato giurisdizionale possa spingersi sino a negare nel merito il giudizio reso dalla Commissione e preferirvi una soluzione diversa da quella plausibilmente prescelta dall’Amministrazione stessa, significherebbe, in lesione del principio della separazione dei poteri, negare la ragion d’essere della funzione amministrativa della Commissione” (in tal senso, Cons. Stato, sez. VI, 16 luglio 2015, n. 3561).
Di conseguenza, il giudizio amministrativo non può rappresentare la sede per contrapporre giudizi di merito a quelli effettuati dalla Commissione, salvo il caso in cui questi ultimi siano chiaramente irragionevoli e arbitrari, ovvero tali da integrare un errore o travisamento di fatto (cfr., ex multis, Consiglio di Stato, sez. V, 6 maggio 2015, n. 2269 e TAR Lazio, Roma, sez. III, 11 ottobre 2018, n. 9921, confermata in appello).
Con specifico riferimento ad una procedura comparativa per un posto di professore universitario di ruolo di prima fascia, il Consiglio di Stato ha precisato trattarsi di ipotesi “in cui l’oggetto del potere di accertamento della Commissione – la caratura scientifica e professionale dei candidati – viene preso in considerazione dalla norma attributiva del potere, non nella dimensione oggettiva di ‘fatto storico’ (accertabile in via diretta dal giudice), bensì di fatto ‘mediato’ e ‘valutato’ dalla pubblica amministrazione. In questi casi, tenuto peraltro conto dello specifico contesto dell’autonomia universitaria, il giudice non è chiamato, sempre e comunque, a sostituire la sua decisione a quella dell’amministrazione, dovendo invece verificare se l’opzione prescelta da quest’ultima rientri o meno nella ristretta gamma di risposte plausibili che possono essere date alla luce delle scienze rilevanti e di tutti gli elementi di fatto. L’intangibilità del nucleo ‘intimo’ della decisione discrezionale consegue alla stessa mancanza di un parametro giuridico di valutazione, essendosi al cospetto di attività si giuridicamente rilevante, ma non disciplinata da norme di diritto oggettivo (in tal senso, va letto l’art. 31, comma 3, c.p.a.). E’ ben possibile per l’interessato – oltre a far valere il rispetto delle garanzie formali e procedimentali ‘strumentali’ e gli indici di eccesso di potere – contestare il contenuto della decisione pubblica, ma in tal caso deve accollarsi l’onere di dimostrare che il giudizio di valore espresso dall’Amministrazione sia scientificamente del tutto inaccettabile. Fino a quando, invece, si fronteggiano soltanto ‘opinioni’ divergenti, il giudice, per le ragioni anzidette, deve dare prevalenza alla posizione espressa dall’organo statale appositamente investito (dalle fonti del diritto e, quindi, nelle forme democratiche) della competenza ad adottare decisioni collettive, rispetto alla posizione ‘individuale’ dell’interessato” (Cons St sez VI, 14.1.2021 n. 454).
Ciò posto, il Collegio ritiene che le deduzioni sul punto articolate dal ricorrente non evidenzino profili di manifesta irragionevolezza e/o illogicità inficianti la valutazione della Commissione, che risulta pertanto immune dai vizi censurati.
Da una disamina analitica delle censure, emerge che il ricorrente ha formulato, in sostanza, una serie di obiezioni miranti a privilegiare il dato quantitativo sul dato qualitativo, in difformità dalla lex specialis che tendeva invece a privilegiare il profilo qualitativo in merito all’attività svolta ed ai lavori prodotti, per i quali rilevava in particolare l’originalità, l’innovatività, la congruenza con il profilo di professore di prima fascia e con le discipline del settore concorsuale, la rilevanza scientifica, gli indicatori bibliometrici, l’apporto individuale, la continuità temporale.
Ha basato, inoltre, le proprie doglianze su un’analisi dei singoli criteri, piuttosto che comprovare una evidente insostenibilità ed illogicità del giudizio complessivo svolto dalla Commissione, mirando in tal modo inammissibilmente a rinnovare in sede giurisdizionale quell’attività di valutazione comparativa ampiamente discrezionale, già svolta in sede amministrativa.
10.1 Nel sesto motivo di ricorso, viene dedotta altresì l’insussistenza di una effettiva attività di valutazione delle pubblicazioni prodotte dai candidati, che si desumerebbe dall’insufficienza del tempo dedicato dalla Commissione allo svolgimento della predetta attività, emergente dalla lettura del verbale n. 2.
Rileva il Collegio che tale censura è destituita di fondamento.
Secondo la consolidata giurisprudenza del Consiglio di Stato “non è sindacabile in sede di legittimità la congruità del tempo dedicato dalla Commissione giudicatrice alla valutazione delle prove d’esame dei candidati, in primo luogo, infatti, manca una predeterminazione, sia pure di massima, ad opera di legge o di regolamenti, dei tempi da dedicare alla correzione degli scritti; in secondo luogo, non è possibile, di norma, stabilire quali concorrenti abbiano fruito di maggiore o minore considerazione e se, quindi, il vizio dedotto infici in concreto il giudizio contestato”, soggiungendo che “nel settore concorsuale accademico, le pubblicazioni dei candidati stessi sono solitamente già conosciute nella ristretta comunità di studiosi di cui fanno parte sia i candidati che i componenti della Commissione (non a caso, la diffusione all’interno della comunità scientifica delle pubblicazioni è uno dei criteri di valutazione), cosicché è ben possibile che questi ultimi abbiano maturato il proprio convincimento, anche prima e al di fuori delle riunioni collegiali della Commissione” (Cons St n. 454/2021, cit.).
Va inoltre rilevato che, in considerazione di quanto sopra esposto in merito all’infondatezza dei motivi di ricorso, non è emersa nel presente giudizio alcuna prova che l’ipotetica contrazione temporale abbia condotto ad esiti valutativi irragionevoli.
- Alla luce delle superiori considerazioni, il ricorso risulta pertanto infondato e va integralmente respinto.
- Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Friuli Venezia Giulia (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo rigetta.
Condanna il ricorrente al pagamento delle spese di causa a favore dell’Università degli Studi di Udine e della controinteressata prof. -OMISSIS-, che liquida in complessivi € 4.000,00 (€ 2.000,00 a favore di ciascuna parte), oltre oneri di legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all’articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all’oscuramento delle generalità.
Così deciso in Trieste nelle camere di consiglio dei giorni 5 febbraio 2025, 19 febbraio 2025, con l’intervento dei magistrati:
OMISSIS, Presidente
OMISSIS, Consigliere
OMISSIS, Referendario, Estensore
Pubblicato il 7 marzo 2025