Nelle procedure di reclutamento dei professori universitari non occorre la preventiva creazione di griglie di punteggi numerici, mediante la previsione di descrittori e indici di incidenza ponderale da attribuire ai criteri ed ai sub criteri individuati.
TAR Campania (Salerno), Sez. I, 18 marzo 2025, n. 531
Nelle procedure di reclutamento dei professori universitari non occorre la preventiva creazione di griglie di punteggi numerici
00531/2025 REG.PROV.COLL.
01110/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
sezione staccata di Salerno (Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1110 del 2024, integrato da motivi aggiunti, proposto da
-OMISSIS-, rappresentata e difesa dall’avvocato OMISSIS, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Università degli Studi di Salerno, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Distrettuale Salerno, domiciliataria ex lege in Salerno, c.so Vittorio Emanuele, 58;
per l’annullamento
per quanto riguarda il ricorso introduttivo:
a – del decreto del Rettore dell’Università degli Studi di Salerno n. 1323/2024 prot. n. 168878 del 24.05.2024, di indizione di procedura valutativa per la copertura di n. 1 posto di professore di prima fascia (Codice Concorso VAL/PO/88) presso il Dipartimento di Scienze Umane, Filosofiche e della Formazione per il settore concorsuale 11/D2 – profilo settore scientifico disciplinare M-EDF/01, mediante chiamata ai sensi dell’art. 24, co. VI, L. 240/2010;
b – del bando di selezione emanato con il decreto di cui sub a) e pubblicato sull’Albo di Ateneo in data 24.05.2024, nelle parti e per i vizi che saranno di seguito esposti;
c – di tutti gli atti presupposti, ivi comprese, se ed in quanto lesive, le delibere del Dipartimento di Scienze Umane, Filosofiche e della Formazione, del Senato Accademico e del Consiglio di Amministrazione che hanno autorizzato l’avvio della procedura valutativa;
d – ove occorra, se ed in quanto lesivo, del Regolamento per il reclutamento di professori di prima e di seconda fascia emanato con D.R. n. 837 del 25.03.2024;
e – di ogni altro atto collegato, connesso e conseguenziale.
Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da -OMISSIS- il 26.7.2024:
a – del decreto del Rettore dell’Università degli Studi di Salerno n. 1738/2024 prot. n. 237964 del 08.07.2024, recante esclusione della ricorrente dal concorso VAL/PO/88 “per mancanza del requisito di ammissione relativo al possesso della abilitazione nel settore concorsuale oggetto della procedura”;
b – ove occorra e per quanto di ragione, della nota prot. n. 206397 del 20.06.2024, di avvio del procedimento di esclusione;
c – ove occorra e per quanto di ragione, della nota dell’Ufficio Reclutamento dell’Università ricevuta in data 10.06.2024;
d – ove occorra e per quanto di ragione, delle delibere del Senato Accademico n. 101/2024 del 22.05.2024 e del Consiglio di Amministrazione dell’Università n. 166/2024 del 23.05.2024, nelle parti e per i vizi di seguito esposti;
e – del decreto del Rettore dell’Università degli Studi di Salerno n. 1859/2024 prot. n. 257046 del 19.07.2024 di nomina della Commissione valutatrice del concorso, in uno agli atti recanti le proposte e le designazioni dei commissari;
f – di ogni altro atto presupposto, collegato, connesso e conseguenziale.
Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da -OMISSIS- il 10/10/2024:
avverso e per l’annullamento – previa sospensione
a – del decreto del Rettore dell’Università degli Studi di Salerno rep. n. 2123 prot. n. -OMISSIS-del 30.08.2024, di approvazione degli atti della procedura di selezione per la copertura di n. 1 posto di professore di prima fascia presso il Dipartimento di Scienze Umane, Filosofiche e della Formazione per il settore concorsuale 11/D2 – profilo settore scientifico disciplinare M-EDF/01 e dichiarato vincitore la prof.ssa -OMISSIS-;
b – di tutti gli atti della Commissione giudicatrice della procedura di reclutamento in esame ed in specie:
– della “relazione riassuntiva” della Commissione recante prot. n. 0282290 del 30.08.2024, in uno alle schede redatte con i punteggi ed i giudizi attribuiti ai candidati partecipanti ed ammessi;
– dei verbali n. 1 del 24.07.2024 di adozione dei criteri di valutazione preliminare e n. 2 del 02.08.2024 di esame dei curricula dei candidati, dei titoli dichiarati e delle pubblicazioni esibite;
c – del decreto del Rettore dell’Università degli Studi di Salerno n. 1859/2024 prot. n. 257046 del 19.07.2024 e successiva rettifica di cui al D.R. 1873/2024 del 23.07.2024 di nomina della Commissione valutatrice del concorso, unitamente alla delibera del Consiglio di Dipartimento dell’11.07.2024 di proposta del componente designato e dei componenti della Commissione ed al verbale delle operazioni di sorteggio del 17.07.2024;
d – ove esistano, dei provvedimenti di approvazione della proposta di chiamata in ruolo e di nomina della prof.ssa -OMISSIS-;
e – di ogni altro atto presupposto, collegato, connesso e conseguenziale;
nonché per il risarcimento
del danno ingiusto ex art. 30 del C.P.A., oltre interessi e rivalutazione monetaria, come per legge, fino alla data di effettivo soddisfo;
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio dell’Università degli Studi di Salerno Fisciano;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 19 febbraio 2025 la dott.ssa OMISSIS e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
- Con atto notificato l’8 giugno 2024 e depositato il successivo 5 luglio, la ricorrente, professore associato dal 2015 nel SSD M-EDF/01 (“Metodi e didattiche delle attività motorie”) e abilitata dal 2023 in prima fascia nel settore concorsuale 06/N2 (“Scienze dell’Esercizio Fisico e dello Sport”), ha impugnato, chiedendone l’annullamento, il decreto del Rettore dell’Università degli Studi di Salerno n. 1323/2024 (prot. n. 168878 del 24 maggio 2024) con cui è stata indetta procedura valutativa per la copertura di n. 1 posto di professore di prima fascia mediante chiamata ai sensi dell’art. 24, comma 6, l. n. 240/2010 (Codice Concorso VAL/PO/88) presso il Dipartimento di Scienze Umane, Filosofiche e della Formazione per il settore concorsuale 11/D2, settore scientifico disciplinare M-EDF/01, unitamente al bando e agli ulteriori atti indicati in epigrafe.
- A sostegno del gravame sono state formulate, a mezzo di tre motivi, censure di violazione di legge (artt. 15, 16 e 24 l. 240/2010 e ss.mm.ii.; D.M. n. 639/2024 del 02.05.2024; Regolamento universitario per il reclutamento di professori di prima e di seconda fascia emanato con D.R. rep. n. 837 del 25.03.2024) e di eccesso di potere (difetto del presupposto, arbitrarietà, sviamento).
- Con atto di motivi aggiunti, notificati e depositati il 26 luglio 2024, la ricorrente ha impugnato, chiedendone l’annullamento previa sospensiva, il decreto rettorale n. 1738/2024, recante la propria esclusione “per mancanza del requisito di ammissione relativo al possesso della abilitazione nel settore concorsuale oggetto della procedura”, articolando, a mezzo di sei motivi, censure di violazione di legge (artt. 15, 16 e 24 l. 240/2010 e ss.mm.ii.; Regolamento per il reclutamento di professori di prima e di seconda fascia approvato con Decreto Rettorale rep. n. 837 del 25.03.2024; D.M. n. 639/2024 del 02.05.2024; art. 35 d. lgs. 165/2001; artt. 97, 3 e 51 Cost.; art. 7 del bando) e di eccesso di potere (difetto del presupposto, arbitrarietà, sviamento).
- Con decreto n. 284 del 27 luglio 2024 è stata accolta l’istanza di misure cautelari monocratiche “nei limiti della sola ristretta ammissione con riserva della ricorrente”.
- Si è costituita in resistenza l’Università degli Studi di Salerno, che ha eccepito l’inammissibilità del gravame per omessa notifica ad almeno un controinteressato, deducendone in ogni caso l’infondatezza nel merito.
- Con ulteriore atto di motivi aggiunti, notificati il 1° ottobre 2024 e depositati il successivo 10 ottobre, parte ricorrente ha impugnato, chiedendone l’annullamento previa sospensiva, il decreto del Rettore dell’Università degli Studi di Salerno prot. n. -OMISSIS-del 30.08.2024 che ha dichiarato vincitrice la prof.ssa -OMISSIS-, articolando, a mezzo di quattro motivi, censure di violazione di legge (artt. 16 e 24 l. n. 240/2010; art. 35 d. lgs. 165/2001 in relazione agli artt. 97, 3 e 51 Cost.; D.M. 639 del 02.05.2024; art. 14, comma 6-ter d.l. 36/2022; artt. 1, 7, 8 e 9 del bando di selezione; art. 6 e 24 del vigente “Regolamento per il reclutamento dei professori di prima e seconda fascia ” dell’Università degli studi di Salerno” emanato con D.R. rep. n. 837 del 25.03.2024; incompetenza) e di eccesso di potere (difetto del presupposto e di motivazione, arbitrarietà, iniquità sviamento).
- La ricorrente ha altresì formulato domanda di risarcimento del danno.
- L’amministrazione ha eccepito l’improcedibilità del ricorso introduttivo e dei primi motivi aggiunti, attesa l’ammissione (e la conseguente valutazione) della ricorrente alla procedura per effetto del decreto cautelare monocratico. Ha in ogni caso dedotto l’infondatezza dei secondi motivi aggiunti.
- Previo deposito di ulteriori memorie e memorie di replica la causa è stata spedita in decisione all’udienza pubblica del 19 febbraio 2025.
- Preliminarmente deve essere respinta l’eccezione di improcedibilità del ricorso introduttivo e del primo atto di motivi aggiunti. Deve infatti ritenersi che permanga l’interesse di parte ricorrente all’esame delle censure formulate avverso il bando, considerato che, secondo la prospettazione patrocinata dalla deducente, l’asserita illegittima strutturazione del concorso sull’abrogato sistema dei settori concorsuali di cui al D.M. 855/2015 inciderebbe anche sulla composizione della commissione, specificamente contestata nel secondo atto di motivi aggiunti (oltre che con l’ultimo motivo del primo atto di motivi aggiunti).
- Sempre in via preliminare va disattesa anche l’eccezione di inammissibilità del ricorso introduttivo e del primo atto di motivi aggiunti per omessa notifica ad almeno un controinteressato, sulla base della consolidata giurisprudenza secondo la quale, fino all’approvazione della graduatoria definitiva, non si ravvisano controinteressati in senso tecnico, ovvero soggetti che possano ricavare (dal bando o dalla altrui esclusione) un beneficio diretto ed immediato, ed ai quali il ricorso debba essere necessariamente notificato (cfr., ex multis, Cons. Stato, sez. V, 8 novembre 2012, n. 5694; TAR Campania – Napoli, sez. IV, 16 gennaio 2017, n. 366; TAR Lazio – Roma, sez. II, 7 novembre 2016, n. 11004; TAR Umbria, 10 giugno 2016, n. 494; TAR Trentino Alto Adige, 17 febbraio 2014, n. 56 e 1° agosto 2011, n. 224).
- Può dunque procedersi allo scrutinio del ricorso introduttivo e delle censure rubricate come prima, seconda, terza e quinta del primo atto di motivi aggiunti, che pongono questioni strettamente connesse e risultano pertanto suscettibili di esame congiunto.
12.1. La ricorrente (abilitata nel SC 06/N2), premette che:
– nel D.M. 855/2015 il settore concorsuale 06/N2 è articolato nei SSD MEDF/01 e M-EDF/02, ricompresi anche nel settore concorsuale 11/D2 (insieme agli SSD M-PED/03 e M-PED/04);
– l’art. 14 d.l. n. 36/2022 ha previsto che ai settori concorsuali subentrano “i gruppi scientifico-disciplinari” (GSD), da utilizzare per le “procedure di cui agli articoli 18 e 24”, precisando che dalla data di adozione del relativo decreto attuativo “i riferimenti ai settori concorsuali si intendono operati ai gruppi scientifico disciplinari”;
– il decreto attuativo (D.M. n. 639 del 2 maggio 2024, entrato in vigore il successivo 9 maggio) ha: i) ricondotto gli SSD M-EDF/01 e M-EDF/02 ad un unico GSD 06/MEDF-01, collocato nella stessa area del pregresso SC 06/N2; ii) ricondotto il settore concorsuale 11/D2 al GSD 11/PAED-02, che viene composto con i soli SSD PAED-02/A e PAED-02/B (già M-PED/03 e M-PED/04) e quindi diviene contenitore dei soli SSD della pedagogia; iii) previsto che i docenti afferenti al SSD M-EDF/01 (sia del SC 06/N2 e che del SC 11/D2) afferiscono tutti al nuovo SSD “MEDF-01/A Metodi e didattiche delle attività motorie” e sono inquadrati univocamente nel GSD “06/MEDF-01”.
12.3. Tanto premesso, la deducente lamenta l’illegittimità del bando in quanto, nonostante sia stato adottato il 24 maggio 2024 (posteriormente all’entrata in vigore del D.M. n. 639/2024) e il profilo richiesto sia relativo al SSD MEDF/01, ora incluso nel GSD 06/MEDF-01, la selezione è stata indetta con riferimento al pregresso settore concorsuale 11/D2 e con specifica fissazione, all’art. 2, quale requisito di ammissione, “dell’abilitazione di prima fascia conseguita … per il medesimo settore concorsuale” laddove invece, una volta cessata la fase transitoria a seguito dell’adozione del decreto attuativo, non può più farsi riferimento ai settori concorsuali, sostituiti dai gruppi scientifico-disciplinari.
Osserva inoltre come risulti paradossale consentire l’accesso alla selezione agli abilitati nel SC 11/D2 (oggi ricondotto nel GSD 11/PAED-02, che contiene i soli SSD della pedagogia) ed escludere gli abilitati nel SC 06/N2, collocati nella stessa area presso cui è stato incardinato il nuovo GSD 06/MEDF-01, anche stante l’assoluta collimanza tra gli elementi caratterizzanti il SC 06/N2 (come evincibili dalla declaratoria contenuta nell’all. B al D.M. 855/2015) e la declaratoria del profilo richiesto.
Lamenta altresì il contrasto della procedura con il “Regolamento di Ateneo per il reclutamento di professori di prima e seconda fascia” (Decreto Rettorale rep. n. 837 del 25.03.2024) che, seppur emanato prima dell’adozione del D.M. 639/2024, contiene già il riferimento ai gruppi scientifico disciplinari, prevedendo che il bando deve indicare “il settore concorsuale… o il gruppo scientifico disciplinare”; in subordine, deduce l’illegittimità del citato Regolamento laddove debba interpretarsi nel senso dell’introduzione di un regime transitorio difforme dalla disciplina legislativa di cui al d.l. n. 36/2022, procrastinando il riferimento ai settori concorsuali oltre i limiti temporali ivi fissati.
12.3. Le argomentazioni di parte ricorrente, pur se suggestive, non colgono nel segno, in quanto basate su un presupposto – ovvero che l’entrata in vigore del D.M. n. 639/2024 avrebbe imposto l’immediato recepimento all’interno del bando dei gruppi scientifico disciplinari in luogo dei settori concorsuali, a prescindere dal completamento della procedura di inquadramento ivi prevista – che il Collegio ritiene non condivisibile.
12.4. È d’obbligo una premessa ricostruttiva del contesto normativo all’interno del quale il decreto attuativo si inscrive.
L’art. 14, commi 6-bis e 6-ter del d.l. 30 aprile 2022, n. 36, convertito con modificazioni dalla legge 29 giugno 2022, n. 79, recante “Ulteriori misure urgenti per l’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)” ha modificato l’art. 15 della l. n. 240/2010 (ora rubricato “Gruppi e settori scientifico-disciplinari”).
La citata disposizione, nella sua attuale formulazione, prevede, per quanto di interesse, che:
– entro novanta giorni dalla sua entrata in vigore il Ministro definisce, con proprio decreto di natura non regolamentare e su proposta del Consiglio universitario nazionale (CUN) “secondo criteri di affinità e attinenza scientifica, formativa e culturale, i gruppi scientifico-disciplinari e le relative declaratorie” (comma 1);
– i gruppi scientifico-disciplinari: a) sono utilizzati ai fini delle procedure per il conseguimento dell’abilitazione di cui all’articolo 16 e delle procedure di cui agli articoli 18 e 24; b) sono il riferimento per l’inquadramento dei professori di prima e seconda fascia e dei ricercatori; c) possono essere articolati in settori scientifico-disciplinari che concorrono alla definizione degli ordinamenti didattici di cui all’articolo 17, commi 95 e seguenti, della legge 15 maggio 1997, n. 127, e all’indicazione della relativa afferenza dei professori di prima e seconda fascia e dei ricercatori; d) sono il riferimento per l’adempimento degli obblighi didattici da parte del docente (comma 2):
– con il decreto di cui al comma 1 si provvede anche alla riconduzione dei settori scientifico-disciplinari ai gruppi scientifico-disciplinari, nonché alla razionalizzazione e all’aggiornamento dei settori scientifico-disciplinari (comma 4);
– “…Fino all’adozione del decreto … le procedure di cui agli articoli 18 e 24 della legge 30 dicembre 2010, n. 240, nonché l’inquadramento dei professori di prima e seconda fascia e dei ricercatori restano riferiti ai macrosettori e ai settori concorsuali secondo le norme vigenti prima della data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Fatto salvo quanto stabilito al primo periodo, a decorrere dalla data di adozione del decreto di cui al comma 1 dell’articolo 15 della legge 30 dicembre 2010, n. 240, come modificato dal comma 6-bis del presente articolo, i riferimenti ai settori concorsuali ed ai macrosettori concorsuali contenuti in disposizioni legislative e regolamentari si intendono riferiti ai gruppi scientifico-disciplinari” (comma 6 ter).
A sua volta il decreto attuativo (D.M. n. 639/2024), per quanto di interesse:
– reca nell’Allegato A la determinazione dei gruppi scientifico-disciplinari e dei settori scientifico-disciplinari e nell’Allegato B le regole di corrispondenza tra i gruppi scientifico-disciplinari e i macrosettori e i settori concorsuali di cui al D.M. 30 ottobre 2015, n. 855;
– precisa che i gruppi scientifico-disciplinari “sono utilizzati ai fini delle procedure di cui agli articoli 16, 18 e 24 della legge 30 dicembre 2010, n. 240, dell’inquadramento dei professori di prima e seconda fascia e dei ricercatori e sono il riferimento per l’adempimento degli obblighi didattici da parte del docente e del ricercatore. I gruppi scientifico-disciplinari sono, altresì, utilizzati per le ulteriori finalità previste dalla legge” (art. 1, comma 5) e che essi “ai sensi dell’art. 15, comma 2, lett. c), della legge 30 dicembre 2010, n. 240….sono articolati nei settori scientifico-disciplinari indicati nel medesimo Allegato A” (art. 1, comma 6);
– disciplina, all’art. 2, l’inquadramento dei professori universitari, prevedendo che: i) per i “gruppi scientifico-disciplinari per i quali è prevista, ai sensi dell’Allegato B del presente decreto, la corrispondenza univoca con uno dei settori scientifico-disciplinari” il Rettore provvede all’inquadramento dei professori di I fascia e di II fascia e dei ricercatori nei gruppi scientifico-disciplinari “con appositi decreti ricognitivi” (comma 1); ii) per i casi, ivi elencati “in prima applicazione”, in cui gruppi scientifico-disciplinari, ai sensi dell’Allegato B del presente decreto, non hanno una corrispondenza univoca con uno dei settori scientifico-disciplinari, l’inquadramento “è disposto a domanda dell’interessato da presentare al Rettore, tramite apposita procedura informatizzata messa a disposizione dal Ministero, entro 20 giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale” (comma 2); iii) professori di I fascia e di II fascia ed i ricercatori che, anteriormente alla determinazione dei gruppi-scientifico disciplinari di cui all’art. 1, comma 1, del decreto, risultavano inquadrati in settori scientifico-disciplinari afferenti a più di un settore concorsuale di cui al decreto ministeriale 30 ottobre 2015, n. 855 e che, per effetto di tale determinazione e per come emerge dall’Allegato B del decreto, risultano reinquadrati in un gruppo scientifico-disciplinare non corrispondente al settore concorsuale di provenienza (fra i quali “in prima applicazione” rientrano i docenti afferenti al <<settore scientifico-disciplinare “M-EDF/01-METODI E DIDATTICHE DELLE ATTIVITÀ MOTORIE” del settore concorsuale “11/D2-DIDATTICA, PEDAGOGIA SPECIALE E RICERCA EDUCATIVA”, ora reinquadrati nel settore scientifico-disciplinare “MEDF-01/A-METODI E DIDATTICHE DELLE ATTIVITÀ MOTORIE” rientrante nel gruppo scientifico-disciplinare “06/MEDF-01-SCIENZE DELL’ESERCIZIO FISICO E DELLO SPORT>>) “possono richiedere, entro 20 giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto, il passaggio ad un altro settore scientifico-disciplinare ricompreso nel gruppo scientifico-disciplinare corrispondente al settore concorsuale di provenienza” (comma 3).
12.4. Tanto premesso, il Collegio precisa di non ritenere dirimente, ai fini della soluzione della controversia, la circostanza che la procedura avesse preso abbrivio con delibere (cfr. delibere del Dipartimento di Scienze Umane, Filosofiche e della Formazione n. 33 del 12.02.2024 e n. 69 del 13.03.2024) antecedenti all’entrata in vigore del citato D.M. n. 639/2024, stante il consolidato principio secondo il quale l’azione amministrativa è retta dal principio tempus regit actum, a mente del quale ogni atto, ivi incluso il bando di concorso, deve conformarsi alla disciplina normativa vigente al momento della sua adozione.
12.5. Tuttavia, come condivisibilmente evidenziato nelle difese dell’amministrazione resistente, il decreto – pur entrato in vigore – ha delineato una complessa procedura di inquadramento dei professori universitari all’interno dei nuovi gruppi scientifici disciplinari (da realizzarsi tramite apposita piattaforma informatica, mediante il coinvolgimento non solo dei docenti interessati ma anche del Ministero, dei Rettori degli Atenei e, in determinati casi, del CUN) al cui esperimento deve ritenersi subordinata la concreta operatività delle previsioni da esso recate.
La statuizione, contenuta nel precetto legislativo a monte, secondo cui “a decorrere dalla data di adozione del decreto di cui al comma 1 dell’articolo 15 della legge 30 dicembre 2010, n. 240… i riferimenti ai settori concorsuali ed ai macrosettori concorsuali contenuti in disposizioni legislative e regolamentari si intendono riferiti ai gruppi scientifico-disciplinari” non può infatti essere interpretata in senso meccanicistico, senza tener conto della disciplina concretamente recata dalla regolamentazione a valle, considerato che il completamento delle procedure di inquadramento dei docenti nei gruppi scientifico disciplinari assume evidentemente natura propedeutica all’utilizzo dei citati gruppi per le finalità indicate nell’art. 1, comma 6 del decreto stesso, i.e., per quanto di interesse, alla possibilità di richiedere, quale requisito di partecipazione nella lex specialis, l’abilitazione e l’inquadramento nel (nuovo) gruppo scientifico-disciplinare, quantomeno in una procedura (quale quella per cui è causa) riservata a professori già inquadrati all’interno dell’Ateneo, ex art. 24, comma 6, l. 30 dicembre 2010, n. 240 (a mente del quale “….la procedura di cui al comma 5 può essere utilizzata per la chiamata nel ruolo di professore di prima e seconda fascia di professori di seconda fascia e ricercatori a tempo indeterminato in servizio nell’università medesima, che abbiano conseguito l’abilitazione scientifica di cui all’articolo 16”).
12.5. Non induce a considerazioni differenti il rilievo secondo il quale – con riguardo alla specifica posizione della docente, che ricade nella casistica prevista dal comma 1 dell’art. 2 del decreto – l’inquadramento rappresenta adempimento espressamente qualificato come meramente “ricognitivo”.
Osserva infatti il Collegio che la natura “ricognitiva” si ricollega all’assenza, proprio sulla base della tabella di raccordo, di margini di discrezionalità in capo all’amministrazione universitaria nell’operazione di inquadramento, non traducendosi tuttavia nell’irrilevanza del relativo decreto rettorale, espressamente previsto dalla normativa richiamata, che si premura anche di precisare (cfr. art. 2) che “Tutti i decreti di inquadramento devono, in ogni caso, essere adottati entro 45 giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale”.
12.6. Né rileva che tale adempimento sia stato posto in essere dall’Università con D.R. n. 1562 del 21.06.2024, antecedente il decreto di esclusione della ricorrente del 08.07.2024, stante il consolidato principio, vigente in tema di pubblici concorsi, secondo cui le disposizioni normative sopravvenute in materia di ammissione non trovano applicazione per le procedure in itinere alla data della loro entrata in vigore (in quanto il principio tempus regit actum attiene alle sequenze procedimentali composte di atti dotati di propria autonomia funzionale, e non anche ad attività, quale è quella di espletamento di un concorso, interamente disciplinate dalle norme vigenti al momento in cui essa ha inizio).
12.7. La formulazione del bando non si pone, poi, neppure in contrasto con il Regolamento di Ateneo, emanato con D.R. Rep. n. 837 del 25.03.2024, atteso, anche il tal caso, l’applicazione concreta del richiamo ivi operato al gruppo scientifico-disciplinare (funzionale a tener conto della novella legislativa introdotta con il d.l. 36/2022, e con essa non dissonante) deve ritenersi subordinata alla piena operatività di quanto previsto dal D.M. 639/2024 e dunque, per quanto supra indicato, al completamento dell’iter di inquadramento dei docenti universitari ivi previsto.
12.8. Il bando di indizione della procedura in argomento risulta, quindi, coerente con la disciplina ratione temporis applicabile, nella parte in cui ha fatto riferimento al settore concorsuale anziché al gruppo scientifico disciplinare.
12.9. Per quanto poi concerne lo specifico settore concorsuale di indizione della selezione (in disparte quanto affermato dall’Università in ordine all’impossibilità di bandire la procedura de qua per il differente SC 06/N2 non risultando presenti potenziali candidati ivi inquadrati dotati del requisito di corrispondenza tra settore concorsuale di inquadramento e settore concorsuale di abilitazione scientifico nazionale) la scelta di indicare il SC 11/D2 “Didattica, pedagogia speciale e ricerca educativa” non risulta illogica, in quanto rispondente ad una specifica esigenza didattica e scientifica del Dipartimento di Scienze Umane, Filosofiche e della Formazione, come chiarito nella nota indirizzata alla ricorrente dalla Direttrice pro tempore, che ha all’uopo evidenziato la vocazione pedagogica del Dipartimento in quanto “da sempre impegnato nel campo delle scienze umane, filosofiche e della formazione con riferimento alle origini pedagogiche, filosofiche, storiche, psicologiche e socio antropologiche” (nota prot. n. 108277 del 12 aprile 2024, il cui contenuto è stato semplicemente richiamato dalla difesa dell’Università resistente senza che ciò possa in alcun modo configurare un’inammissibile integrazione postuma della motivazione, non trattandosi di atti processuali o scritti difensivi e considerato che “l’integrazione della motivazione in sede giudiziale nel processo amministrativo è ammissibile ..se avviene attraverso gli atti del procedimento … utilizzando elementi univoci e sufficienti presenti negli atti istruttori” Consiglio di Stato, sez. VII, 6 giugno 2024, n. 5069).
- Proseguendo nell’esame del primo atto di motivi aggiunti, con la quarta censura la ricorrente lamenta la contraddittorietà dell’azione amministrativa considerato che, a differenza di quanto accaduto nel caso di specie, bandi per procedure valutative originati da deliberazioni di Senato Accademico e di Consiglio di Amministrazione coeve a quelle autorizzative della procedura per cui è causa, che pure facevano riferimento ai settori concorsuali, sono stati convertiti ed allineati sui gruppi scientifico – disciplinari con automatico recepimento, quindi, della disciplina del D.M. 639/2024 (come avvenuto peraltro anche presso altri Atenei).
13.1. La censura non può essere accolta.
13.2. La circostanza che il D.R. depositato in atti (prot. n. 244718 del 17 luglio 2024), recante il bando relativo a talune “Procedure valutative per la copertura di 21 posti di professore di prima fascia mediante chiamata ai sensi dell’art. 24, comma 6, della Legge 240/2010 a valere sul contingente assunzionale ordinario di Ateneo”, faccia riferimento ai gruppi scientifico-disciplinari di cui al D.M. 639/2024 non evidenzia alcuna contraddittorietà nell’operato dell’amministrazione, stante la evidente differenza fra le due situazioni: infatti, pur a fronte di coeve deliberazioni di Senato Accademico e di Consiglio di Amministrazione, per tali procedure di reclutamento il bando è stato emanato a luglio 2024, a procedura di inquadramento ormai ultimata (cfr. decreto rettorale di inquadramento del 21.06.2024).
- Con il sesto motivo (che verrà esaminato per ragioni di connessione unitamente alla prima censura del secondo atto di motivi aggiunti) si deduce l’illegittima composizione della commissione sotto svariati profili, in quanto:
– in violazione dell’art. 7 del bando, che richiede che la Commissione sia costituita da docenti appartenenti “al settore scientifico-disciplinare se espressamente indicato nel bando”, al suo interno non è presente alcun componente del profilo SSD M-EDF/01, risultando nominati due docenti appartenenti al SSD M-PED/03 (prof. -OMISSIS- e prof. -OMISSIS-) e un docente del SSD M-EDF/02 (prof. -OMISSIS-);
– la nomina dei due docenti del SSD M-PED/03 si pone anche in contrasto con l’art. 6 del vigente “Regolamento per il reclutamento di professori di prima e di seconda fascia”, considerato che, per effetto dell’entrata in vigore del più volte citato D.M. 639/2024, il riferimento ai settori concorsuali ivi contenuto deve ritenersi sostituito da quello ai gruppi scientifici disciplinari; pertanto, considerato che i docenti del SSD M-EDF/01 (profilo indicato nel bando), sono inquadrati univocamente nel GSD 06/MEDF-01, a tale gruppo occorreva riferirsi (anche) per la scelta dei Commissari, con conseguente illegittimità della nomina di docenti del SSD M-PED/03, ricompreso nel GSD 11/PAED-02;
– pur essendo stati complessivamente nominati tre docenti estranei al profilo di concorso, difetta nel decreto di nomina ogni motivazione in ordine all’eventuale sussistenza di ragioni di impedimento nell’individuazione di componenti di diretta afferenza al campo del sapere dei candidati;
– l’assenza di membri commissariali di qualificata competenza viola sia l’art. 35, comma 3, lett. e) d. lgs. n. 165/2001 (che sancisce un principio immanente a tutte le procedure selettive e concorsuali stabilendo che le commissioni giudicatrici devono essere composte “esclusivamente con esperti di provata competenza nelle materie di concorso”) sia l’art. 16, comma 3, lett. i), l. n. 240/2010 (che prevede la “partecipazione di almeno un commissario per ciascun settore scientifico-disciplinare compreso nel settore concorsuale”).
14.1. La doglianza non è suscettibile di positiva valutazione.
14.2. Giova riportare le disposizioni invocate.
L’art. 6, comma 3, del vigente “Regolamento per il reclutamento di professori di prima e di seconda fascia” prevede che “i componenti della Commissione devono essere individuati tra professori di prima fascia o, nel caso di procedure indirizzate al reclutamento di professori di seconda fascia, anche tra docenti di seconda fascia che appartengano al settore concorsuale o gruppo scientifico-disciplinare oggetto della selezione; equivalentemente da docenti stranieri di posizione accademica corrispondente ai professori di prima fascia e di comprovato prestigio scientifico nell’ambito di competenze oggetto del bando. In subordine, su proposta motivata del Consiglio di Dipartimento, i Commissari potranno essere individuati tra i settori concorsuali ricompresi nel medesimo macrosettore”;
L’ art. 7 del bando, rubricato “Composizione Commissione giudicatrice”, a sua volta prevede che “la Commissione, nominata ai sensi delle disposizioni di cui Titolo II, art. 6 del Regolamento per il reclutamento di professori di prima e di seconda fascia, è costituita da tre membri individuati tra i professori di I fascia, o docenti stranieri di posizione accademica corrispondente e di comprovato prestigio scientifico, in maggioranza esterni all’Ateneo appartenenti al settore concorsuale oggetto della selezione o al settore scientifico-disciplinare se espressamente indicato nel bando o, in mancanza, a uno dei settori concorsuali ricompresi nel medesimo macrosettore”.
14.3. Orbene, secondo la ricostruzione di parte ricorrente, la previsione di cui all’art. 7 del bando deve essere intesa nel senso per cui, laddove, come nel caso di specie, sia indicato il settore scientifico disciplinare, la nomina dei commissari deve necessariamente ricadere su docenti appartenenti al citato SSD, non potendosi far riferimento al solo settore concorsuale, anche considerato che il settore scientifico disciplinare individua lo specifico campo del sapere ed il profilo richiesto e la Commissione non può non avere la stessa curvatura competenziale dei candidati onde valutarne adeguatamente e comparativamente la qualificazione a ricoprire il posto oggetto di selezione.
14.4. Ad avviso del Collegio tali argomentazioni non possono essere condivise.
14.5. Il dato letterale conduce a escludere che le due opzioni siano poste in rapporto di subordinazione l’una all’altra, con priorità da accordare all’appartenenza al SDD (nel senso di stabilire che, solo in mancanza di appartenenti al medesimo SSD, e previa congrua motivazione, possa farsi riferimento al settore concorsuale). Piuttosto, l’utilizzo nella disposizione del bando della disgiuntiva “o” (<<al settore concorsuale oggetto della selezione o al settore scientifico-disciplinare se espressamente indicato nel bando>>) depone per la posizione pariordinata delle due opzioni, tra le quali l’Università può liberamente scegliere.
Tanto anche valorizzando la differente formulazione riservata all’ipotesi di scelta di un commissario appartenente “a uno dei settori concorsuali ricompresi nel medesimo macrosettore”, espressamente preceduta dalla locuzione “in mancanza”, con ciò evidenziando la natura subordinata dell’ipotesi, tale da richiedere un’apposita motivazione (non necessaria invece nel caso di specie, con conseguente infondatezza anche delle censure di carenza di istruttoria e di motivazione).
14.6. Ne discende che nessuna illegittimità è ravvisabile con riferimento alla composizione della commissione con docenti afferenti al Settore Concorsuale 11/D2, oggetto della selezione in argomento (e da ritenersi dunque di “provata competenza” nelle materie di concorso).
Sono poi infondate, per le medesime ragioni indicate nel § 12 e ss., le censure concernenti gli impatti sulla nomina dei commissari dell’omesso riferimento nel bando ai gruppi scientifico disciplinari, mentre risultano inconferenti i richiami operati all’art. 16, comma 3, lett. i), l. n. 240/2010, stante la riconosciuta assenza di omogeneità tra la procedura di conseguimento dell’Abilitazione Scientifica Nazionale e le procedure di chiamata a posti di professore universitario (C.d.S., Sez. VII, 22 dicembre 2022, n. 11196) e alla giurisprudenza del TAR Lazio citata in gravame, pure riferita a procedure di abilitazione scientifica nazionale.
- Può dunque procedersi allo scrutinio delle ulteriori censure formulate nel secondo atto di motivi aggiunti.
- Con il secondo motivo si lamenta l’arbitrarietà dell’operato della commissione, che nell’adottare i criteri di valutazione (in un momento antecedente alla riammissione della ricorrente alla selezione, in cui risultava presente una sola candidata) si è limitata ad elencare tre criteri, senza definire descrittori e pesi per ciascun indicatore preso in considerazione, in una logica meramente “valutativa” non confacente ad una procedura di “valutazione comparativa” quale quella per cui è causa.
16.1. La censura non ha pregio.
16.2. Come si evince dalla lettura del verbale n. 1 e del relativo allegato, la Commissione, nella predeterminazione dei criteri di valutazione, non li ha in alcun modo parametrati sulla partecipazione di un solo candidato, avendo anzi previsto di “selezionare il o i candidati, ovvero una rosa di idonei fino a un massimo di n. 3 senza stilare una graduatori a, maggiormente qualificati a svolgere le funzioni didattico scientifiche per le quali è stato bandito il posto, all’esito di una valutazione comparativa effettuata sulla base delle pubblicazioni scientifiche, del curriculum e dell’attività didattica dei candidati. Nel caso di un’unica candidatura la Commissione non procederà a valutazione comparativa, ma esprimerà solo un giudizio di qualificazione del candidato a svolgere le funzioni didattico scientifiche per le quali è stato bandito il posto”.
16.3. Inoltre, ferma la rilevanza dell’individuazione, nelle procedure di reclutamento dei professori universitari, di criteri di valutazione il più possibile chiari, oggettivi e trasparenti (idonei ad oggettivizzare per quanto possibile l’ampiezza della discrezionalità valutativa tipica di questo genere di selezioni, nonché a consentire ex post la ricostruzione dell’iter logico seguito: Consiglio di Stato, sez. VI, 14 gennaio 2021, n. 454), deve ribadirsi che tali procedure non richiedono, come invece postulato dalla ricorrente, la preventiva creazione di griglie di punteggi numerici, mediante la previsione di descrittori e indici di incidenza ponderale da attribuire ai criteri ed ai sub criteri individuati.
Come osservato da condivisibile giurisprudenza, una volta definiti (come avvenuto nel caso di specie nella seduta del 24 luglio 2024, cfr. allegato n.1.1 al relativo verbale) i criteri di valutazione, in linea con le previsioni del bando di concorso, non esiste un obbligo cogente di prevedere uno specifico “peso” (in termini numerici) di ogni singolo criterio o parametro preso in considerazione, atteso che anzi “la previsione di un “peso” specifico per ogni criterio/parametro/indicatore (ammesso che sia possibile fare in concreto questa operazione) porterebbe ad un automatismo assorbente e insuperabile che non necessariamente propizierebbe l’esito auspicato, ovvero l’individuazione del candidato migliore (Consiglio di Stato, sez. VI, 17 maggio 2022, n. 3856; sez. VII, 13 giugno 2024, n. 5330).
Resta ovviamente ferma la necessità di giustificare con una congrua motivazione la scelta finale così da far emergere in modo quanto più preciso ed esauriente possibile le ragioni della prevalenza di un candidato sull’altro, in modo sufficiente a delineare il percorso logico seguito, così come peraltro avvenuto nel caso di specie, avendo la commissione dato conto (cfr. allegati alla relazione riassuntiva) della valutazione, per ogni candidato, dei criteri prefissati, con la formulazione di un articolato e motivato giudizio (individuale e collegiale) sulle pubblicazioni scientifiche, sul curriculum, sull’attività didattica, di ricerca e sugli incarichi di responsabilità organizzativa e gestionale, rendendo pertanto pienamente intellegibili le ragioni del giudizio di non idoneità della ricorrente a ricoprire il ruolo oggetto del bando (che si correla a valutazioni insufficienti rispetto a tutti i parametri individuati, in termini di parziale congruenza del curriculum con il settore M- EDF/01, di “difficile individuazione di un focus tematico coerente e specifico” relativamente alle pubblicazioni, di “appena sufficienza” in relazione al rigore metodologico, il livello di originalità, innovatività e profondità argomentativa della ricerca, di “modesta” esperienza maturata nelle attività istituzionali, organizzative e di servizio all’Ateneo; laddove, al contrario, il giudizio collegiale espresso in merito ai titoli della candidata vincitrice è di è di “ottima congruenza” con il SSD M-EDF/01 quanto al curriculum, di “buona intensità e continuità nel tempo” quanto alle pubblicazioni, di “buoni il rigore metodologico, il livello di originalità, l’innovatività e la profondità argomentativa della ricerca”).
- Con il terzo motivo la ricorrente si duole dei gravi vizi procedurali che inficiano la procedura, considerato che:
- a) non risultano da alcun atto le date di insediamento della Commissione, di individuazione del presidente e del segretario verbalizzante e delle dichiarazioni di insussistenza di ragioni di incompatibilità con i candidati (nonché le relative modalità);
- b) posteriormente alla redazione dei criteri (in data 24 luglio 2024), la prosecuzione dei lavori è avvenuta in data 2 agosto 2024, senza aver concesso alla ricorrente, riammessa in concorso solo il 27 luglio 2024, le garanzie partecipative (7 giorni per le ricusazioni) ed informative (7 giorni di pubblicazione dei criteri) previste dal bando;
- c) la relazione riassuntiva reca prot. n. 0282290 del 30 agosto 2024, posteriore al protocollo (n. 0282283) del decreto rettorale di approvazione degli atti; le schede dei candidati sono indicate come Allegato 1 e Allegato 2 “alla Relazione Riassuntiva del 02/08/2024”, che, dunque, sarebbe stata formata un mese prima della relativa pubblicazione.
17.1. Le doglianze non hanno pregio per i motivi che di seguiti si vanno ad illustrare.
17.2. Gli elementi asseritamente mancanti risultano riportati nel verbale n. 1 (quanto a data di insediamento della Commissione e data e modalità di individuazione del presidente e del segretario verbalizzante) o nel verbale n. 2 (per quanto attiene alle dichiarazioni di insussistenza di ragioni di incompatibilità con i candidati, riportate nell’allegato 2.2).
Quanto ai termini per l’avvio dei lavori, non può non tenersi conto della peculiarità della vicenda, che ha visto la ricorrente riammessa in concorso a procedura già avviata, in un momento in cui la commissione si era già insediata, i criteri di valutazione erano già stati pubblicati e si era già disposta la prosecuzione dei lavori al 2 agosto 2024 (cfr. verbale n. 1); mentre, relativamente alla ricusazione, la censura si appalesa meramente strumentale, atteso che – pur non essendo stata disposta la formale riassegnazione dei termini – la ricorrente (che già aveva contestato, con i primi motivi aggiunti notificati in data 26.07.2024, la composizione della commissione), in quanto riammessa con decreto cautelare monocratico n. 284 del 27.07.2024, era ancora in tempo utile a proporre istanza di ricusazione, considerato che il decreto di nomina della Commissione è stato pubblicato all’Albo di Ateneo in data 22.07.2024.
Infine, la “relazione riassuntiva” (cui risultano acclusi gli allegati 1 e 2, recanti le schede dei candidati) risulta firmata digitalmente il 2 agosto 2024 ed è stata in pari data trasmessa dalla commissione (cfr. nota di conclusione lavori e consegna atti); mentre la posteriorità del protocollo rispetto a quello del decreto di approvazione degli atti è stata adeguatamente giustificata dall’amministrazione resistente, che ha fatto riferimento all’automatica apposizione del protocollo, al momento della richiesta di pubblicazione degli atti del concorso all’Albo di Ateneo, dal sistema informatico dell’Università.
- Con il quarto motivo si lamenta l’illogicità del giudizio espresso sulla ricorrente, come compendiato nell’ “Allegato n. 1 alla Relazione Riassuntiva del 02/08/2024”, considerato che: con riferimento alla produzione complessiva della candidata non è dato comprendere, in assenza di indicatori specifici, su quali basi si fondi l’asserita difficoltà di “individuazione di un focus tematico coerente e specifico”; l’affermazione secondo la quale “il rigore metodologico, il livello di originalità, innovatività e profondità argomentativa della ricerca, risultano appena sufficienti considerando la specificità del settore scientifico disciplinare oggetto del bando” è arbitraria ed infondata, considerato che la ricorrente è professore associato da oltre dieci anni nel SSD M-EDF/01, nell’ambito del quale non risulta inquadrato nessuno dei commissari; l’affermazione secondo cui “la candidata dichiara la propriaresponsabilità e partecipazione in progetti di ricerca condotti esclusivamente sul piano locale” è contraddetta dai giudizi individuali, nell’ambito dei quali tutti e tre i commissari hanno valutato le attività di ricerca della ricorrente collocandole sul piano “nazionale”; la ritenuta carenza di “responsabilità scientifica, di coordinamento o partecipazione in progetti di ricerca in ambito internazionale” è smentita per tabulasdall’attività di ricerca correlata alla collaborazione scientifica (svolta dal 12.12.2007 al 09.02.2010) tra l’Università degli Studi di Salerno e il polo universitario Savaria dell’Ungheria Occidentale; la commissione, in contrasto con i criteri di valutazione definiti per l’impegno profuso in attività istituzionali, organizzative e di servizio all’Ateneo (nei quali si fa riferimento ad attività svolte nell’ambito dei corsi di studio, del Dipartimento, dell’assicurazione di qualità e del dottorato) ha valorizzato soltanto alcune attività dichiarate dalla ricorrente (in ordine alla partecipazione a comitati di gestione nei corsi di specializzazione per le attività di sostegno e alla direzione e coordinamento di un master di primo livello), omettendo di rilevare e valutare le attività dichiarate e svolte nell’ambito dei Corsi di Studio dal 2011 al 2022.
18.1. La censura non può essere accolta.
18.2. Per giurisprudenza costante, nei concorsi per professore universitario l’elevato tasso di discrezionalità della valutazione dell’attività scientifica dei candidati comporta un’ampia area di insindacabilità del giudizio da parte del giudice amministrativo. In tali selezioni il giudizio della Commissione giudicatrice, essendo essenzialmente un giudizio complessivo sulle esperienze e sulla preparazione scientifica dei candidati espressione di ampia discrezionalità tecnica, è censurabile, senza entrare nel merito della valutazione, unicamente sul piano della legittimità, ove emergano vizi di illogicità, irragionevolezza, arbitrarietà o travisamento, nel caso di specie non ravvisabili.
18.3. Scendendo poi nel dettaglio delle singole doglianze si osserva quanto segue:
– a differenza di quanto argomentato dalla ricorrente, dai giudizi resi sono evincibili le ragioni della difficoltà di “individuazione di un focus tematico coerente e specifico”, correlate alla ampia varietà dei temi trattati (cfr. giudizio collegiale e giudizio individuale del Prof. -OMISSIS-);
– la valutazione, eminentemente discrezionale, in merito al livello “appena sufficiente” della ricerca non viene efficacemente contrastata dalla ricorrente, che incentra le proprie critiche sulla mancata appartenza dei commissari al SSD M-EDF/01, senza fornire elementi specifici in grado di contraddire gli esiti valutativi cui è pervenuto l’organo collegiale, con ciò pretendendo di sostituire il proprio personale giudizio a quello della commissione;
– il riferimento, contenuto nel giudizio collegiale, ai “progetti di ricerca condotti esclusivamente sul piano locale” va letto – come emerge dalla prosecuzione della frase, di cui la ricorrente riporta solo uno stralcio – in contrapposizione all’assenza di progetti di rilievo “internazionale” (<<Non risulta, invece, la responsabilità scientifica, di coordinamento o partecipazione in progetti di ricerca in ambito internazionale>>), non sussistendo pertanto alcuna contraddizione con i giudizi individuali che collocano le attività di ricerca della candidata sul piano “nazionale”;
– la mancata menzione della collaborazione con il polo universitario dell’Ungheria Occidentale non vale ex se ad inficiare il giudizio complessivo espresso, considerato che per costante giurisprudenza la commissione di un concorso universitario non è tenuta a motivare analiticamente i giudizi con riferimento a tutti i titoli dei candidati, essendo sufficiente che i criteri di valutazione siano espressamente indicati e che la loro applicazione sia resa esplicita da una motivazione intellegibile e articolata;
– diversamente da quanto dedotto, l’attività didattica svolta dalla candidata nei Corsi di laurea è stata espressamente menzionata nei giudizi, sia individuali (cfr. Prof. -OMISSIS-, che fa riferimento alle “esperienze didattiche condotte nell’ambito dei CdL”) che collegiali (ove si menzionano “le esperienze didattiche nell’ambito dei Corsi di Laurea”).
- Dalla riconosciuta legittimità degli atti gravati discende altresì il rigetto della domanda risarcitoria, peraltro non coltivata e sfornita di prova.
- In conclusione, il ricorso e i motivi aggiunti sono infondati e devono essere respinti.
20.1. La complessità e la peculiarità delle questioni trattate giustifica l’integrale compensazione delle spese di lite fra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania sezione staccata di Salerno (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso e sui motivi aggiunti, come in epigrafe proposti, li respinge.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all’articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all’oscuramento delle generalità.
Così deciso in Salerno nella camera di consiglio del giorno 19 febbraio 2025 con l’intervento dei magistrati:
OMISSIS, Presidente
OMISSIS, Primo Referendario, Estensore
OMISSIS, Primo Referendario
Pubblicato il 18 marzo 2025