Cons. Stato, Sez. VII, 26 marzo 2025, n. 2535

La valutazione della commissione deve tener conto sia dell’attività scientifica e di ricerca, sia dell’attività didattica che deve avere necessariamente contenuti specifici appartenenti al ssd oggetto della procedura

Data Documento: 2025-03-26
Autorità Emanante: Consiglio di Stato
Area: Giurisprudenza
Massima

La valutazione della commissione deve tener conto sia dell’attività scientifica e di ricerca, sia dell’attività didattica che deve avere necessariamente contenuti specifici appartenenti al ssd oggetto della procedura ai fini dello svolgimento delle funzioni didattico – scientifiche per cui è stato bandito il posto.

Contenuto sentenza

02535/2025REG.PROV.COLL.

08599/2024 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Settima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 8599 del 2024, proposto da:
OMISSIS, rappresentata e difesa dall’avvocato OMISSIS, con domicilio digitale pec in registri di giustizia;

contro

Università degli studi di Salerno Fisciano, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso cui è domiciliata ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;

per la riforma

della sentenza del Tribunale amministrativo regionale per la Campania sezione staccata di Salerno, n. 1795 del 2024.

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visto l’atto di costituzione in giudizio dell’Università di Salerno Fisciano;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore il consigliere OMISSIS;

Nessuno presente per le parti nell’udienza pubblica del giorno 18 marzo 2025;

Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

  1. L’appellante ha impugnato la sentenza del Tar Campania, sezione staccata di Salerno n. 1795 del 4 ottobre 2024, con cui è stato respinto il ricorso proposto per l’annullamento degli atti della procedura indetta dall’Università di Salerno per la copertura di un posto di II fascia nel “Settore concorsuale 01/A2 – Geometria e Algebra – Profilo richiesto MAT/02 – Algebra”, nell’ambito della quale, pur essendo unica concorrente in qualità di ricercatrice a tempo indeterminato presso la stessa Università, è stata dichiarata non idonea a svolgere le funzioni didattico scientifiche per le quali è stato bandito il posto.

L’Università appellata si è costituita dapprima solo formalmente e successivamente ha depositato memoria difensiva con cui ha chiesto la reiezione dell’appello.

Con ordinanza n. 4711 dell’11 dicembre 2024 la sezione ha preso atto della rinunzia dell’appellante all’istanza cautelare.

In vista della trattazione le parti hanno depositato memorie conclusive.

Con separate note depositate in data 14 marzo 2025 entrambe le parti hanno chiesto la decisione della causa sugli scritti.

All’udienza pubblica del 18 marzo 2025 la causa è stata trattenuta in decisione.

  1. L’appellante ha presentato domanda di partecipazione alla procedura valutativa ad un posto di professore di II fascia nel “Settore concorsuale 01/A2 – Geometria e Algebra – Profilo richiesto MAT/02 – Algebra”, indetto dall’Università di Salerno ai sensi dell’art. 24, comma 6, della legge 30 dicembre 2010, n. 240: la procedura, conclusasi negativamente per l’appellante già una prima volta, era stata annullata in parte quadallo stesso Tar Salerno, con sentenza n. 1919 del 2023, per l’illegittima composizione della commissione.

La nuova commissione, nominata con decreto rettorale n. 298085 del 5 ottobre 2023, dopo le riunioni preliminari, nella seduta del 21 novembre 2023 (verbale n. 2), ha concluso le operazioni osservando che alla luce delle pubblicazioni e del curriculum presentati e del profilo scientifico e didattico della candidata, il profilo della stessa all’unanimità è stato ritenuto «non idoneo a svolgere le funzioni didattico scientifiche per le quali è stato bandito il posto».

  1. Il Tar Campania, sezione staccata di Salerno, dinanzi al quale gli atti della procedura sono stati nuovamente impugnati, con sentenza n. 1795 del 4 ottobre 2024 ha respinto il ricorso in sintesi osservando che il giudizio della commissione non appare viziato in quanto la ricorrente in primo grado, pur avendo conseguito l’abilitazione scientifica nazionale nel settore concorsuale 01/A2 (Geometria e Algebra), presenta un profilo che non ha attinenza con il settore disciplinare MAT/02 (Algebra) per il quale è stato bandito il concorso.
  2. Non condividendo la sentenza, l’appellante l’ha impugnata affidando il ricorso ai seguenti motivi.
  3. I) Innanzitutto la sentenza sarebbe errata laddove afferma che nella fattispecie in esame viene in rilievo una procedura di chiamata «indetta ai sensi dell’articolo 18 della l. n. 240 del 2010», osservando che invece si tratta di una procedura valutativa, non comparativa, indetta ai sensi dell’art. 24, comma 6, della stessa legge.

Ciò posto, il primo motivo riproduce in sostanza le censure formulate in primo grado con l’omologo motivo.

Premesso di essere ricercatrice universitaria a tempo indeterminato (in possesso: a) dell’abilitazione scientifica nazionale per il settore concorsuale 01/A2 (Geometria e Algebra); b) del parere favorevole, espresso dal Consiglio universitario nazionale (Cun) nell’adunanza del 26 luglio 2022, al passaggio dal settore scientifico disciplinare (ssd) MAT/05 (Analisi matematica) Settore concorsuale (sc) 01/A3 (Analisi matematica, Probabilità e Statistica matematica) al ssd MAT/02 (Algebra) sc 01/A2 (Geometria e Algebra) – parere recepito dal Rettore dell’Università di Salerno in data 5 agosto 2022 di cambio di ssd – lamenta che la commissione di esame, analizzando le 12 pubblicazioni presentate a corredo della domanda, avrebbe illegittimamente messo in discussione e disatteso le valutazioni definitive dalla commissione che le ha rilasciato l’abilitazione scientifica nazionale (asn); richiama, in proposito la sentenza del Consiglio di giustizia amministrativa della regione siciliana n. 505 del 4 giugno 2021, già richiamata in primo grado e ritenuta non pertinente dal Tar.

Evidenzia che i criteri utilizzati dalla commissione nazionale per conferirle l’abilitazione scientifica nazionale, dettati dall’art. 4 del decreto del Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca (Miur) 7 giugno 2016 n. 120 (Regolamento recante criteri e parametri per la valutazione dei candidati ai fini dell’attribuzione dell’abilitazione scientifica nazionale per l’accesso alla prima e alla seconda fascia dei professori universitari), sarebbero sostanzialmente coincidenti con quelli previsti dal bando della procedura valutativa per cui è causa, utilizzati dalla commissione presso l’Università di Salerno.

Quindi, a suo dire, la commissione universitaria non avrebbe potuto disattendere le valutazioni della commissione nazionale e del Cun, non sussistendo alcuno spazio valutativo autonomo in capo alla prima rispetto all’attività di valutazione svolta dai predetti organi collegiali nazionali.

  1. II) Con il secondo motivo riproduce le censure formulate con lo stesso motivo in primo grado.

Lamenta che, fra i criteri fissati dalla commissione universitaria, manchino i criteri di cui all’art. 3, lett. a), b), c) e d) del decreto del Miur 4 agosto 2011 n. 344, recante “Criteri per l’individuazione degli standard qualitativi, riconosciuti a livello internazionale, per la valutazione, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 24, comma 5, della legge 30 dicembre 2010, n. 240, dei ricercatori titolari dei contratti”.

Inoltre:

– il criterio della “congruenza e rilevanza scientifica delle pubblicazioni scientifiche nel settore MAT/02 – Algebra” sarebbe riduttivo e incompleto, atteso che l’art. 4, comma 3, lett. c) del decreto ministeriale prevede la valutazione della “congruenza di ciascuna pubblicazione con il profilo di professore universitario di seconda fascia da ricoprire oppure con tematiche interdisciplinari ad esso strettamente correlate”;

– il criterio del “curriculum idoneo” sarebbe generico, tautologico ed indeterminato;

– il criterio “impegno in attività istituzionali, organizzative e di servizio all’Ateneo (CdS, Dipartimento)” non è contemplato dal decreto ministeriale e sarebbe irrilevante ai fini della valutazione dell’attività di ricerca;

– il criterio della “partecipazione all’organizzazione di convegni nazionali o internazionali” non è previsto e sarebbe difforme da quello contemplato dall’art. 1, comma 1, lett. c), del decreto ministeriale ossia: “partecipazione in qualità di relatore a congressi e convegni nazionali e internazionali”;

– il criterio “partecipazione a comitati editoriali di riviste scientifiche nazionali o internazionali” non è previsto dal citato decreto ministeriale.

Dunque la commissione giudicatrice avrebbe valutato i suoi requisiti e il suo curriculum sulla base di criteri illegittimi e incompleti.

Ne conseguirebbe l’illegittimità del bando di concorso e degli atti presupposti nonché degli atti della commissione giudicatrice del concorso de quo e del decreto finale del Rettore del 1 dicembre 2023.

Quindi l’appellante contesta la sentenza del Tar laddove non ha attribuito rilevo alle suindicate censure.

Infine ha riproposto la domanda risarcitoria già formulata in primo grado e respinta dal Tar.

  1. L’appello è infondato.

5.1. Le censure formulate con il primo motivo, sostanzialmente ripetitive di quelle formulate in primo grado, non tengono conto di un dato oggettivo insuperabile, ossia che i giudizi dei singoli commissari e quello complessivo della commissione sono incentrati essenzialmente sulla non pertinenza delle pubblicazioni e, più in generale, del profilo della candidata allo specifico settore scientifico disciplinare del posto da ricoprire, ossia “MAT/02 – Algebra”.

5.2. L’equivoco in cui incorre l’appellante è quello di sovrapporre la valutazione compiuta in sede di rilascio dell’abilitazione scientifica nazionale e la valutazione compiuta nella sede concorsuale per cui è causa.

In disparte l’evidenza che la prima è operata nell’ambito di una procedura abilitativa, laddove la seconda riguarda una vera e propria procedura per il conferimento di un posto di docente di seconda fascia, va osservato che l’essere in possesso dell’abilitazione scientifica nazionale per il settore concorsuale “01/A2 – Geometria e Algebra” non necessariamente corrisponde all’essere in possesso di un profilo scientifico per lo specifico settore scientifico disciplinare “MAT/02 – Algebra”.

Si tratta di una differenza essenziale che non soltanto risulta evidente nei giudizi dei commissari (riportati testualmente nella sentenza del Tar) ma che è stata puntualmente messa in luce dal primo giudice, laddove ha osservato che «Con particolare riferimento alle pubblicazioni scientifiche, poi, la Commissione aveva specificato una congruenza e rilevanza nel settore MAT/02, invero già imposta in sede di bando, tra i criteri generali di valutazione, mentre in sede di abilitazione scientifica nazionale è stata valutata la congruenza nel più ampio settore concorsuale 01/A2 (Geometria e Algebra), che comprende al suo interno sia il settore disciplinare MAT/02 (Algebra), sia il settore disciplinare MAT/03 (Geometria)».

Peraltro la valutazione di non idoneità della candidata è stata espressa all’unanimità: la piena concordanza di giudizio tra tutti i componenti della commissione dimostra che il punto nodale della non idoneità risiedeva appunto nella non pertinenza del profilo della candidata allo specifico settore scientifico disciplinare.

5.3. La tesi dell’appellante secondo cui la commissione universitaria non avrebbe potuto disattendere le valutazioni della commissione nazionale e del Cun, non sussistendo alcuno spazio valutativo autonomo in capo alla prima rispetto all’attività di valutazione svolta dai predetti organi collegiali nazionali, innanzitutto è manifestamente infondata per le evidenziate differenze esistenti fra le due procedure; in secondo luogo avrebbe come conseguenza paradossale l’inutilità della celebrazione di procedure quale quella per cui è causa laddove vi sia un unico candidato dal momento che, non residuando in tesi alcun margine valutativo in capo alla commissione universitaria, il solo possesso dell’abilitazione scientifica nazionale darebbe de plano diritto all’assegnazione di un posto da docente di seconda fascia.

È tuttavia evidente che così non è.

Per l’accesso ai ruoli della docenza universitaria di II e I fascia, la legge n. 240 del 2010 “legge Gelmini” ha introdotto due tipologie di reclutamento: la prima tipologia (c.d. valutativa) trova la sua disciplina nell’art. 24, comma 6, e prevede una selezione riservata agli strutturati in un determinato settore scientifico-disciplinare che sono già dipendenti dell’Ateneo che indice il concorso; la seconda modalità di reclutamento (c.d. comparativa) è quella disciplinata dall’art. 18 e consiste in un concorso aperto anche agli esterni.

Tanto per i concorsi ex art. 24 quanto per quelli ex art. 18, il requisito fondamentale per essere ammessi alla selezione è il possesso dell’abilitazione scientifica nazionale.

In entrambe le procedure, in caso di partecipazione di più di un candidato, la commissione giudicatrice, sulla base dei criteri di valutazione fissati nella prima riunione in conformità ai criteri generali indicati nel bando, procede ad effettuare una comparazione tra i candidati al fine di individuare il candidato il cui curriculum scientifico e didattico sia maggiormente corrispondente al profilo indicato dal bando e dunque maggiormente qualificato a svolgere le funzioni didattico scientifiche per le quali è stata indetta la procedura.

L’affermazione del Tar, contestata dall’appellante, secondo cui quella in esame era una procedura di chiamata «indetta ai sensi dell’articolo 18 della l. n. 240 del 2010», non è errata atteso che l’art. 24, comma 6, rimanda al precedente comma 5 e quest’ultimo all’art. 18. Dunque l’affermazione del Tar innanzitutto è stata espressa in un contesto riguardante il contenuto che deve avere il bando (in forza degli indicati rinvii normativi), ossia la specificazione del settore concorsuale e dell’eventuale profilo che può avvenire «esclusivamente tramite indicazione di uno o più settori scientifico – disciplinari»; in secondo luogo va osservato che, per entrambe le procedure, mentre il possesso dell’abilitazione scientifica nazionale rappresenta il requisito fondamentale per essere ammessi alla selezione, alla commissione è invece riservata la valutazione tecnico discrezionale dei profili dei candidati, al cui esito viene selezionato il candidato cui conferire il posto.

5.4. La procedura per cui è causa è stata indetta ai sensi dell’art. 24, comma 6, della legge 240/2010 e delle disposizioni contenute nel “Regolamento di Ateneo per il reclutamento di professori di prima e di seconda fascia e di ricercatori a tempo determinato” emanato con Decreto rettorale n. 3434 del 2013 e successive modifiche che, agli articoli da 7 a 12, disciplina le modalità di reclutamento dei professori di prima e seconda fascia dettando specifiche disposizioni in merito alla nomina e ai lavori della commissione.

In particolare, le modalità di svolgimento dei lavori della commissione sono disciplinate dall’art. 11, ai sensi del quale la commissione predetermina i criteri di valutazione dei curricula, delle pubblicazioni scientifiche, dell’attività di didattica e di ricerca e degli incarichi di responsabilità organizzativa e gestionale tenendo conto dei criteri generali fissati dal bando per poi procedere alla valutazione dei candidati con formulazione di giudizi individuali da parte di ciascun commissario e di un giudizio collegiale della commissione.

Nel caso di specie la commissione ha predeterminato i seguenti criteri da considerare con specifico riferimento al settore scientifico disciplinare MAT/02 – Algebra oggetto della procedura: “• Consistenza complessiva della produzione scientifica del candidato, intensità e continuità temporale della stessa. • Congruenza e rilevanza scientifica delle pubblicazioni scientifiche nel settore MAT/02 – Algebra • Curriculum idoneo. • Coerenza con il profilo didattico – scientifico richiesto. • Volume, continuità e qualità delle attività didattiche con particolare riferimento agli insegnamenti ed ai moduli di cui si è assunta la responsabilità. • Supervisione di tesi di Laurea triennale o magistrale e di tesi di Dottorato. • Impegno in attività istituzionali, organizzative e di servizio all’Ateneo (CdS, Dipartimento). • Partecipazione a progetti di ricerca nazionali o internazionali. • Partecipazione come relatore a conferenze nazionali o internazionali. • Partecipazione all’organizzazione di convegni nazionali o internazionali. • Partecipazione a comitati editoriali di riviste scientifiche nazionali o internazionali” (verbale n. 1 e relativo allegato n. 1.1 al verbale del 7 novembre 2023).

Quindi, già nel dettare i criteri, la commissione universitaria ha precisato che gli stessi fossero «da considerare con riferimento al settore scientifico disciplinare MAT/02 – Algebra oggetto della presente procedura».

5.5. È alla luce dei suddetti dati che va valutata la doglianza dell’appellante secondo cui il Tar avrebbe illegittimamente messo in discussione e disatteso le valutazioni rese dalla commissione nazionale presso il Ministero dell’università e della ricerca nell’ambito della procedura per il conseguimento dell’abilitazione scientifica nazionale, sostenendosi che il giudizio collegiale formulato dalla commissione universitaria sarebbe illegittimo perché in contrasto con la valutazione espressa dalla commissione nazionale in sede di abilitazione scientifica nazionale.

Giova ripetere che non assume rilevo che l’appellante sia stata valutata positivamente per il conseguimento dell’abilitazione scientifica nazionale di cui al decreto ministeriale n. 120 del 2016.

Il citato decreto prevede che nelle procedure di abilitazione scientifica nazionale per l’accesso alle funzioni di professore di prima e di seconda fascia, la commissione formula un motivato giudizio di merito sulla maturità scientifica del candidato basato sulla valutazione delle pubblicazioni e dei titoli presentati nella domanda redatta secondo il modello allegato al bando.

Viceversa, nelle procedure valutative quale quella per cui è causa, la valutazione della commissione deve tener conto sia dell’attività scientifica e di ricerca, sia dell’attività didattica che deve avere necessariamente contenuti specifici appartenenti al ssd oggetto della procedura ai fini dello svolgimento delle funzioni didattico – scientifiche per cui è stato bandito il posto.

Risulta palese che la commissione universitaria non ha affatto disatteso i giudizi della commissione nazionale sulle pubblicazioni ma ha rilevato la non pertinenza delle stesse allo specifico ssd del posto messo a concorso.

Si tratta di una situazione completamente diversa da quella esaminata nell’invocata pronuncia del Consiglio di giustizia amministrativa per la regione siciliana con la sentenza n. 505 del 2021 (che non è dunque pertinente), in cui la commissione, dopo aver valutato positivamente la candidata in relazione al curriculum e all’attività didattica, ha ritenuto le pubblicazioni scientifiche della candidata (diversamente dal caso di specie) coerenti con il settore disciplinare di riferimento, ma tuttavia mancanti di originalità e innovatività, rigore metodologico e, per alcune pubblicazioni collettanee, la mancanza di rilevanza scientifica della collocazione editoriale, applicando dei criteri sostanzialmente sovrapponibili a quelli utilizzati in sede di asn e, quindi, sconfessando proprio le valutazioni rese dalla commissione nazionale.

Da quanto precede risulta l’evidente infondatezza del primo motivo.

5.6. Per tutte le riportate argomentazioni è parimenti infondato il secondo motivo, con il quale l’appellante lamenta la genericità di alcuni criteri di valutazione e si duole che altri criteri non sarebbero previsti dal decreto ministeriale 4 agosto 2011 n. 344.

In disparte la genericità della censura, nella quale non è posto in luce in che modo la presenta genericità e assenza di criteri sarebbe stata determinante nella valutazione di non idoneità, va ricordato ancora una volta che quasi tutta l’attività scientifica dell’appellante è incentrata su un ssd diverso da quello cui afferisce il posto messo a concorso.

È sufficiente evidenziare che nei giudizi dei singoli commissari si legge:

– che le «pubblicazioni sono solo marginalmente congruenti con il SSD MAT/02» e che la «maggior parte delle riviste sono di interesse per il SSD MAT/03-Geometria» (prof.ssa OMISSIS);

– che l’attività scientifica della candidata è di buona continuità temporale, «ma solo parzialmente coerente con il SSD MAT/02» (prof. OMISSIS);

– che gli argomenti scientifici della candidata «possono essere ricompresi nel settore concorsuale 01/A2, ma riguardano in maniera molto marginale il settore scientifico disciplinare MAT/02-Algebra» (prof. OMISSIS).

A fronte della ritenuta non attinenza del profilo della candidata al ssd del posto messo a concorso, perde di rilevanza l’ipotizzata mancanza o genericità di altri criteri, essendo quello valorizzato dalla commissione il criterio maggiormente rilevante e, comunque, imprescindibile, non solo ai fini della procedura per cui è causa (art. 24, comma 6) ma per tutte le procedure per il conferimento di posti di professore universitario.

Conclusivamente, per quanto precede, l’appello deve essere respinto, anche relativamente alla domanda risarcitoria che non può trovare ingresso a fronte della acclarata legittimità degli atti impugnati in primo grado.

  1. Le spese del presente grado di giudizio possono essere eccezionalmente compensate tenuto conto della novità delle questioni trattate.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, sezione settima, definitivamente pronunciando sull’appello, come in epigrafe proposto, lo respinge.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del giorno 18 marzo 2025, con l’intervento dei magistrati:

OMISSIS, Presidente FF

OMISSIS, Consigliere

OMISSIS, Consigliere

OMISSIS, Consigliere, Estensore

OMISSIS, Consigliere

Pubblicato il 26 marzo 2025