L’art. 3 DM 120/2016 prevede una diversificazione per le valutazioni, sia dei titoli che delle pubblicazioni, da riferire alla prima e alla seconda fascia di docenza.
Cons. Stato, Sez. VII, 26 marzo 2025, n. 2505
L'art. 3 DM 120/2016 prevede una diversificazione per le valutazioni, sia dei titoli che delle pubblicazioni, da riferire alla prima e alla seconda fascia di docenza
02505/2025REG.PROV.COLL.
04358/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Settima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 4358 del 2024, proposto dal dott. OMISSIS, rappresentato e difeso dagli avvocati OMISSIS e OMISSIS, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
il Ministero dell’università e della ricerca, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, n. 12;
nei confronti
del dott. OMISSIS, non costituito in giudizio;
per la riforma
della sentenza del Tribunale amministrativo regionale per il Lazio (sezione terza bis) n. 18095/2023, pubblicata in data 2 dicembre 2023.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio di Ministero dell’università e della ricerca;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 11 febbraio 2025 il Cons. OMISSIS e udito per la parte appellante l’avvocato OMISSIS;
Viste le conclusioni del Ministero appellato, come da verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
- L’appellante ha partecipato alla procedura di abilitazione scientifica nazionale, indetta con DR n. 553 del 26 febbraio 2021, relativamente alle funzioni di professore di prima fascia per il settore concorsuale 12/B1 “diritto commerciale”, riportando la valutazione di non idoneità.
- Avverso gli esiti della suddetta procedura e i relativi atti, il dott. OMISSIS ha proposto ricorso innanzi al competente TAR, formulando censure relative alla omessa preventiva individuazione dei criteri di giudizio differenziati per funzioni e settore concorsuale, in violazione della normativa di riferimento, alla mancata formulazione dei sub-criteri specifici incidenti sulle modalità di valutazione, nonché alla carenza di una adeguata istruttoria e di motivazione.
- Con la sentenza indicata in epigrafe, il Tribunale ha respinto il ricorso, evidenziando, in sintesi, la discrezionalità tecnica di cui i giudizi della commissione costituiscono espressione ed escludendo, in esito alla disamina della disciplina normativa in materia, la fondatezza delle deduzioni formulate in ricorso, avuto riguardo alle risultanze documentali dalle quale consta che la valutazione negativa, espressa con la maggioranza di quattro su cinque componenti dell’organo valutativo tecnico, è segnatamente riferita alla produzione scientifica del candidato, ritenuta di livello non sufficiente ai fini del conseguimento dell’abilitazione per la prima fascia. Sulla base, inoltre, del contenuto del giudizio collegiale e dei giudizi individuali, il primo giudice ha accertato l’espletamento di un’analisi adeguatamente dettagliata dei lavori scientifici presentati dal candidato, escludendo carenze sul piano istruttorio e motivazionale.
- L’appellante contesta la sentenza impugnata, riproponendo le censure disattese, articolandole in chiave critica avverso il ragionamento logico-giuridico seguito dal primo giudice, così in sostanza devolvendo tutta l’originaria materia del contendere.
- Il Ministero appellato si è costituito solo formalmente in giudizio, producendo documentazione.
- Successivamente l’appellante ha prodotto memoria, insistendo per l’accoglimento delle censure formulate.
- Con atto depositato in data 17 gennaio 2025, il Ministero appellato ha richiesto il passaggio in decisione della causa, senza discussione orale in udienza.
- All’udienza pubblica dell’11 febbraio 2025, fissata in esito al rinvio disposto d’ufficio con DP n. 3 del 2025, la causa è stata trattenuta in decisione.
- L’appello è infondato, per le ragioni di seguito esposte.
- La disciplina normativa sulle procedure di abilitazione per l’accesso alle funzioni di professore di prima e di seconda fascia prevede un’attività di verifica in ordine al possesso dei requisiti, il cui accertamento è svolto sulla base di parametri, indicatori e fasi di valutazione della maturità scientifica del candidato affidata alla discrezionalità tecnica della commissione, nella peculiare forma di giudizi di valore, implicanti competenze specialistiche di elevato profilo.
10.1. In particolare, il DM n. 120 del 2016 stabilisce, all’art. 3, rubricato “Valutazione della qualificazione scientifica per l’abilitazione alle funzioni di professore di prima e di seconda fascia”, che: «1. Nelle procedure di abilitazione per l’accesso alle funzioni di professore di prima e di seconda fascia, la Commissione formula un motivato giudizio di merito sulla qualificazione scientifica del candidato basato sulla valutazione delle pubblicazioni e dei titoli presentati, prendendo a riferimento esclusivamente le informazioni contenute nella domanda redatta secondo il modello allegato al bando dai candidati. Nella valutazione la Commissione si attiene al principio in base al quale l’abilitazione viene attribuita esclusivamente ai candidati che hanno ottenuto risultati scientifici significativi riconosciuti come tali dalla comunità scientifica di riferimento, tenendo anche in considerazione, secondo le caratteristiche di ciascun settore concorsuale e in diversa misura per la prima e per la seconda fascia, la rilevanza nazionale e internazionale degli stessi.». La medesima disposizione prevede, al comma immediatamente successivo, che: «La valutazione delle pubblicazioni scientifiche e dei titoli è volta ad accertare: a) per le funzioni di professore di prima fascia, la piena maturità scientifica del candidato, attestata dall’importanza delle tematiche scientifiche affrontate e dal raggiungimento di risultati di rilevante qualità e originalità, tali da conferire una posizione riconosciuta nel panorama anche internazionale della ricerca».
È, dunque, la stessa disposizione sopra richiamata a prevedere una diversificazione per le valutazioni, sia dei titoli che delle pubblicazioni, da riferire alla prima e alla seconda fascia di docenza, fissando già i criteri per l’accertamento della “piena maturità scientifica” (per la prima fascia), la quale deve essere attestata dalla “importanza delle tematiche scientifiche affrontate e dal raggiungimento di risultati di rilevante qualità e originalità, tali da conferire una posizione riconosciuta nel panorama anche internazionale della ricerca”, e quelli per l’accertamento della “maturità scientifica” (per la seconda fascia), la quale è data dal “riconoscimento di un positivo livello della qualità e originalità dei risultati raggiunti nelle ricerche affrontate e tale da conferire una posizione riconosciuta nel panorama almeno nazionale della ricerca”.
10.2. La discrezionalità della commissione viene ad essere delimitata dal legislatore con riferimento all’oggetto dell’accertamento (piena maturità nel caso in cui, come nella fattispecie, il candidato partecipi alla procedura in relazione alle funzioni di professore di prima fascia) e ai criteri che consentono di ritenerne la sussistenza.
10.3. In tale quadro di disciplina, non si valutano suscettibili di favorevole apprezzamento le deduzioni dell’appellante dirette a sostenere la necessità di una autonoma e dettagliata specificazione da parte delle singole commissioni delle modalità di valutazione delle pubblicazioni, dovendosi evidenziare che il DM n. 120 del 2016 è stato adottato proprio in attuazione dell’art. 4 del d.P.R. n. 95 del 2016, recante il regolamento concernente il conferimento dell’abilitazione scientifica nazionale e che l’impianto di disciplina presenta una completa ed esaustiva definizione dei criteri, parametri e indicatori che devono essere tenuti in considerazione, differenziati per funzioni e settore concorsuale.
- Nel caso che ne occupa, la commissione, pur valutando positivamente i titoli relativi all’impatto della produzione scientifica (stante il raggiungimento da parte del candidato del valore soglia sui tre indicatori) e il possesso di almeno tre dei titoli tra quelli indicati allo stesso organo valutativo tecnico, si è espressa, a maggioranza di quattro su cinque dei componenti, nel senso della non idoneità, in relazione alla valutazione della produzione scientifica dell’odierno appellante.
- I criteri di valutazione delle pubblicazioni sono specificamente stabiliti dalla normativa di riferimento, disponendo l’art. 4 del DM n. 120 del 2016 che: «La Commissione valuta le pubblicazioni scientifiche presentate dai candidati ai sensi dell’articolo 7, secondo i seguenti criteri:
- a) la coerenza con le tematiche del settore concorsuale o con tematiche interdisciplinari adesso pertinenti;
- b) l’apporto individuale nei lavori in collaborazione;
- c) la qualità della produzione scientifica, valutata all’interno del panorama nazionale e internazionale della ricerca, sulla base dell’originalità, del rigore metodologico e del carattere innovativo;
- d) la collocazione editoriale dei prodotti scientifici presso editori, collane o riviste di rilievo nazionale o internazionale che utilizzino procedure trasparenti di valutazione della qualità del prodotto da pubblicare;
- e) il numero e il tipo delle pubblicazioni presentate nonché la continuità della produzione scientifica sotto il profilo temporale;
- f) la rilevanza delle pubblicazioni all’interno del settore concorsuale, tenuto conto delle specifiche caratteristiche dello stesso e dei settori scientifico-disciplinari ricompresi».
- È l’art. 6 del sopra indicato decreto ministeriale a stabilire che “La Commissione attribuisce l’abilitazione esclusivamente ai candidati che soddisfano entrambe le seguenti condizioni: a) ottengono una valutazione positiva del titolo di cui al numero 1 dell’allegato A (impatto della produzione scientifica) e sono in possesso di almeno tre titoli tra quelli scelti dalla Commissione, secondo quanto previsto al comma 2 dell’articolo 5; b) presentano, ai sensi dell’articolo 7, pubblicazioni valutate in base ai criteri di cui all’articolo 4 e giudicate complessivamente di qualità «elevata» secondo la definizione di cui all’allegato B”, secondo il quale “siintende per pubblicazione di qualità elevata una pubblicazione che, per il livello di originalità e rigore metodologico e per il contributo che fornisce al progresso della ricerca, abbia conseguito o è presumibile che consegua un impatto significativo nella comunità scientifica di riferimento, a livello anche internazionale”.
13.1. Ne deriva, dunque, che il superamento dei valori soglia degli indicatori costituisce condizione necessaria ma non sufficiente al conseguimento dell’abilitazione scientifica nazionale, essendo imprescindibile, come sopra esposto, una valutazione positiva in relazione alla qualità della produzione scientifica.
- Come rilevato dal primo giudice, con valutazioni che restano immuni dai contestati vizi, nessuna carenza è riscontrabile nei criteri di valutazione determinati, come sopra esposto, dal legislatore, ferma la facoltà per la commissione di introdurre precisazioni al fine di tener conto delle specificità del settore concorsuale oggetto della procedura, come avvenuto nella fattispecie, in cui l’organo valutativo tecnico si è doverosamente attenuto ai criteri come previsti dal sopra indicato DM n. 120 del 2016, stabilendo, nella prima seduta, l’attribuzione di “particolare rilevanza alla presenza di lavori monografici”, nonché alle “pubblicazioni di respiro internazionale”.
14.1. Nella fattispecie, la commissione, nel giudizio collegiale ha ritenuto – come sopra evidenziato, a maggioranza di quattro componenti su cinque -, che: «La produzione scientifica, valutata all’interno del panorama nazionale e internazionale, pur dimostrando serietà e completezza nella ricerca, dal punto di vista qualitativo e per le osservazioni sopra esposte, evidenzia un livello di non sufficienza ai fini dell’abilitazione scientifica nazionale di prima fascia per mancanza di adeguata originalità e carattere innovativo”; pertanto, non “non ne risulta accertata la piena maturità scientifica attestata dal raggiungimento di risultati di rilevante qualità e originalità, tale da conferire una posizione riconosciuta nel panorama anche internazionale della ricerca ai sensi art. 3, co. 2, lett. a), D.M. n. 120/2016».
14.2. Il percorso motivazionale seguito dalla commissione emerge con adeguata chiarezza e completezza dall’esame congiunto del giudizio collegiale e dei prodromici giudizi individuali dei commissari, recanti una formulazione tale da consentire di assolvere alla funzione agli stessi propria.
14.3. E, invero, detti giudizi evidenziano la carenza di “profili di originalità”, la mancanza di una “tesi di fondo che si intenderebbe proporre” in relazione a specifiche produzioni scientifiche, la presenza di contenuti di carattere compilativo o ricognitivo, con una convergenza piena dei giudizi individuali di quattro dei cinque componenti della commissione nel senso del mancato raggiungimento della maturità scientifica richiesta in relazione alla prima fascia.
14.4. Si osserva, altresì, che il riconoscimento di alcuni elementi positivi del profilo dell’appellante, non esclude una valutazione finale negativa tenuto conto dell’autonomia dei criteri previsti dalla disciplina di riferimento, i quali devono essere tutti soddisfatti senza che possano ammettersi forme di compensazione tra gli stessi.
14.5. Il giudizio collegiale risulta pienamente coerente con le risultanze delle valutazioni individuali, costituendo logica espressione della sintesi raggiunta nella dialettica che connota l’operato della commissione di valutazione.
- Come pure rilevato nella sentenza appellata, le valutazioni della commissione esaminatrice costituiscono espressione di ampia e qualificata discrezionalità tecnica, il cui concreto esercizio può essere soggetto al sindacato di legittimità del giudice amministrativo solo se viziato da travisamento dei fatti, violazione delle regole di procedura, illogicità manifesta con riferimento ad ipotesi di erroneità o irragionevolezza, non ravvisabili nella fattispecie, restando precluse deduzioni afferenti al merito delle determinazioni rimesse alla discrezionalità dell’organo collegiale valutativo tecnico.
Conseguentemente, il giudizio amministrativo non è la sede per contrapporre giudizi di merito a quelli effettuati dalla commissione d’esame, salvo il caso in cui questi ultimi siano chiaramente irragionevoli e arbitrari (cfr. Cons. Stato, Sez. VII, 8 aprile 2022, n. 2602): ipotesi che – come sopra evidenziato – non ricorre nel caso di specie.
15.1. Come chiarito, inoltre, dall’univoca giurisprudenza, integralmente condivisa dal Collegio, “nella valutazione dei titoli e delle pubblicazioni occorre la valutazione non di ogni singolo titolo o pubblicazione, ma solo di quelli costituenti espressione di una significatività scientifica rilevante ai fini del giudizio di piena maturità scientifica del candidato. Infatti, il senso della previsione sul carattere analitico della valutazione da compiere dalla commissione non può che essere quello di imporre alla stessa di tenere, bensì, conto di tutti i dati curriculari indicati dai candidati (titoli e pubblicazioni), ma di sceverare – ovviamente, secondo percorsi logici coerenti e di congruo apprezzamento scientifico – i dati rilevanti al fine della compiuta valutazione della maturità scientifica dei candidati … da quelli non significativi … e di esprimere il giudizio sui dati così (motivatamente) enucleati” (Consiglio di Stato, sez. VI, n. 786 del 2020; n. 2423 del 2016; n. 4219 del 2015, in cui si sottolinea il rilievo del “metodo della analiticità tipologica e non dell’analiticità oggettuale”).
- Doverosamente la commissione ha tenuto conto del complesso della produzione scientifica del candidato, dovendosi ulteriormente ribadire che nel caso del professore ordinario il requisito da accertare è la “piena maturità scientifica” raggiunta nel percorso di studi e ricerche espletato sino alla partecipazione alla procedura, attestata dall’importanza delle tematiche scientifiche affrontate e dal raggiungimento di risultati di rilevante qualità e originalità, tali da conferire una posizione riconosciuta nel panorama anche internazionale della ricerca.
- In conclusione, per le ragioni sopra esposte, i motivi di appello che sono stati congiuntamente esaminati vanno respinti in quanto sulla base dei criteri predeterminati normativamente la valutazione del candidato è avvenuta in modo puntuale e non con giudizi apodittici e con idonea, e non apparente, motivazione al contrario di quanto sostenuto dall’appellante.
- In considerazione delle peculiarità della fattispecie, come emergenti dalla documentazione in atti, e della costituzione solo formale del Ministero appellato, si valutano sussistenti i presupposti di cui all’art. 92 c.p.c., per come richiamato espressamente dall’art. 26, comma 1, c.p.a., per compensare integralmente tra le parti le spese del presente grado di giudizio.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Settima), definitivamente pronunciando sull’appello (4358 del 2024), come in epigrafe proposto, lo respinge.
Compensa integralmente tra le parti le spese del presente grado di giudizio.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 11 febbraio 2025 con l’intervento dei magistrati:
OMISSIS, Presidente
OMISSIS, Consigliere
OMISSIS, Consigliere
OMISSIS, Consigliere
OMISSIS, Consigliere, Estensore
Pubblicato il 26 marzo 2025