E’ illegittima la previsione del regolamento e quella del bando che la presuppone, laddove consegna la decisiva funzione di designare il vincitore di un concorso al Consiglio di Dipartimento, organo diverso dalla Commissione giudicatrice deputata – come noto – alla valutazione dei candidati “in conformità agli standard qualitativi riconosciuti a livello internazionale, individuati con apposito regolamento di ateneo nell’ambito dei criteri fissati con decreto del Ministro” (art. 24, comma 5, l. 240/2010, cui rinvia il comma 6 che regola la selezione che qui interessa). Tale organo, infatti, non è in possesso di analoghi requisiti di competenza ed imparzialità ed è , inoltre, investito di altre funzioni.
TAR Friuli Venezia-Giulia, Sez. I, 4 marzo 2025, n. 74
La previsione del bando e del regolamento di ateneo che rimettono al Consiglio di Dipartimento la funzione di designare il vincitore di un concorso
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Friuli Venezia Giulia
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 454 del 2024, proposto dal
prof. ROSSI, rappresentato e difeso dagli avvocati professori OMISSIS e dall’avv. OMISSIS, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Università OMISSIS, in persona Rettore e legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Trieste, domiciliataria ex lege in Trieste, piazza Dalmazia, 3;
nei confronti
prof. BIANCHI, rappresentato e difeso dall’avvocato OMISSIS, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l’annullamento
– del “Regolamento per la disciplina della chiamata dei professori ordinari e associati” approvato con d.r. 350 del 26/06/2020, in parte qua -art. 10, comma 3, secondo periodo- e nei limiti dell’interesse del ricorrente;
– del d.r. n. OMISSIS prot. OMISSIS recante il bando della procedura valutativa;
– di tutti gli atti della procedura valutativa, a partire dai verbali della Commissione, ivi inclusi quelli di insediamento, di determinazione dei criteri e quelli recanti la valutazione comparativa comprensiva dei giudizi di cui alla Relazione finale;
– dell’approvazione rettorale degli atti della procedura valutativa avvenuta con d.r. OMISSIS;
– della delibera finale assunta dal Dipartimento OMISSIS dell’Università OMISSIS recante la designazione e la proposta di chiamata del prof. BIANCHI, verbale n. OMISSIS;
– di tutte le delibere presupposte, in particolare quella di indizione di cui al verbale n. OMISSIS, la delibera rettorale n. OMISSIS, le delibere conseguenti assunte dal Dipartimento OMISSIS dell’Università OMISSIS, ivi espressamente comprese quelle relative alla scelta della commissione, nonché l’atto di immissione in ruolo e la presa di servizio del BIANCHI;
– di qualunque altro atto, anche non noto, precedente, contestuale e successivo, connesso, alla procedura de qua;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio dell’Università OMISSIS e del prof. BIANCHI;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 9 gennaio 2025 la dott.ssa OMISSIS e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell’art. 60 cod. proc. amm.;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Questo Tribunale è ancora una volta investito del vaglio di legittimità della procedura valutativa di chiamata per un posto di professore ordinario ai sensi dell’art. 24, comma 6, della l. 30 dicembre 2010, n. 240 presso l’Università OMISSIS, Dipartimento OMISSIS, settore concorsuale OMISSIS
1.1. Segnatamente, di quella, da ultimo, bandita con decreto rettorale n. OMISSIS in data OMISSIS sulla scorta di una nuova richiesta del Dipartimento (deliberazione in data 21/12/2023), dopo che le due analoghe precedenti sono state annullate in sede giurisdizionale (TAR FVG, OMISSIS, non appellata, e OMISSIS, confermata da Cons. Stato, sez. VII, OMISSIS) in accoglimento di altrettanti ricorsi proposti dal prof. ROSSI.
1.2. La legittimità degli atti e provvedimenti della procedura in questione – che ha visto ancora una volta vincitore il controinteressato prof. BIANCHI, tale designato dal competente Dipartimento in asserita applicazione dei criteri di valutazione stabiliti dall’art. 7 del Bando, essendosi, di nuovo, inverata la condizione di assoluta parità tra candidati all’esito della valutazione di competenza della Commissione giudicatrice – è contestata dal prof. ROSSI unitamente a quella della fonte normativa legittimante la decisiva appendice dipartimentale (art. 10, comma 3, del Regolamento per la disciplina della chiamata dei professori ordinari e associati dell’Università OMISSIS), in via diretta o derivata, sulla scorta dei seguenti motivi di diritto:
1) “Violazione/falsa applicazione art. 24, commi 5 e 6, l. n. 240/2010. Violazione del principio di legalità dell’azione amministrativa e dell’art. 97 Cost. Violazione del principio di buon andamento della p.a. (art. 97 Cost.). Eccesso di potere per sviamento ed ingiustizia manifesta”;
2) “Violazione di legge: artt. 51 c.p.c. nonché art. 6 bis della L. 241/90. Conflitto interessi. Violazione art. 97 Cost. Disparità di trattamento”;
3) “Violazione dei principi di trasparenza, imparzialità e buon andamento (artt. 1 e 3, 97 Cost. e art. 1 l. 07.08.1990, n. 241). Eccesso di potere. Eccesso di potere per carenza di istruttoria e motivazione insufficiente, contraddittoria o perplessa. Ingiustizia manifesta. Travisamento”;
4) “Violazione art. 97 Cost e principi generali in tema di concorso pubblico e procedimento amministrativo. Violazione del divieto di integrazione postuma dei criteri di concorso. Carenza della motivazione. Motivazione contraddittoria e perplessa (art. 3 l. n. 241/1990). Disparità di trattamento e sviamento. Illegittima introduzione postuma di una sub-ponderazione”.
2. L’Università OMISSIS si è costituita in giudizio con il patrocinio della difesa erariale in resistenza al ricorso e all’istanza incidentale di sospensione degli atti e provvedimenti gravati, invocandone la reiezione sulla scorta di diffuse controdeduzioni.
3. Il controinteressato prof. BIANCHI si è parimenti costituito in giudizio per contestare la fondatezza se non anche la stessa ammissibilità delle avverse censure, concludendo analogamente all’intimata Università.
4. L’affare è stato, quindi, chiamato e discusso come da sintesi a verbale all’udienza camerale del 9 gennaio 2025. Indi, è stato introitato per essere deciso con sentenza in forma semplificata ai sensi dell’art. 60 c.p.a., come da avviso del Presidente alle parti stesse, sussistendone i presupposti di legge.
5. Il ricorso è fondato.
6. Valgono, invero, le seguenti dirimenti considerazioni.
7. E’, innanzitutto, viziata la fase dell’iter selettivo svoltasi davanti alla Commissione giudicatrice (terzo motivo di impugnazione). Segnatamente, s’appalesano afflitte dai vizi denunciati dal ricorrente le valutazioni operate dalla Commissione stessa con riguardo alla “attività didattica” e alle “pubblicazioni”.
7.1. Nell’un caso la Commissione, pur dando contezza di apprezzabili differenze quanti/qualitative tra le attività svolte dai due candidati, ha, poi, immotivatamente, contraddittoriamente ed irragionevolmente espresso il giudizio complessivo di “ottimo” nei confronti di entrambi. E’, pur tuttavia, evidente che, per come formulati specificamente i criteri a) (numero dei moduli/corsi tenuti e continuità della tenuta degli stessi) e d) (quantità e qualità dell’attività di tipo seminariale, di quella mirata alle esercitazioni e al tutoraggio degli studenti, ivi inclusa quella relativa alla predisposizione delle tesi di laurea, di laurea magistrale e delle tesi di dottorato), sulla scorta dei quali (e degli altri due previsti), ai sensi dell’art. 7 del Bando, andava apprezzata e valutata l’attività didattica dei candidati, la competente Commissione, pur avendo correttamente e puntualmente registrato che il prof. ROSSI ha svolto un’attività significativamente più intensa e consistente rispetto al prof. BIANCHI e dato atto della sostanziale parità tra i candidati in relazione ai restanti criteri b) e c), ha, poi, – come già evidenziato – irragionevolmente ed incongruamente appiattito il giudizio conclusivo espresso.
7.1.1. Con specifico riguardo alla lett. a), consta, infatti, che il primo “dal 1999 ad oggi ha tenuto insegnamenti presso l’Università OMISSIS per un totale di oltre 3.000 ore. Tali insegnamenti per circa un terzo fanno riferimento al OMISSIS”, nel mentre il secondo “dal 2008 oggi ha tenuto insegnamenti presso l’Università di Udine per un totale di oltre 2.000 ore. Tali insegnamenti fanno riferimento prevalentemente al OMISSIS e solo limitatamente al OMISSIS”. Sicché, pur a fronte della ritenuta analoga “continuità” dell’attività svolta, è evidente che il prof. ROSSI prevale, con riguardo a tale criterio, complessivamente inteso, rispetto al prof. BIANCHI, non potendo, in alcun modo, trovare ingresso nella valutazione i distinguo su cui il controinteressato ha basato le proprie difese (in particolare la parametrazione all’attività accademica e la ritenuta prevalenza da accordarsi al parametro della continuità – pagg. 20-21 memoria costitutiva, alla cui lettura si rinvia), in quanto non trovano alcun riscontro nella chiara ed inequivoca lettera tanto dell’art. 3 del d.m. 4 agosto 2011 (cui rinvia, per norma interposta, l’art. 24, comma 6, della l. 30 dicembre 2010, n. 240) che dell’art. 7 della lex specialis di selezione, che, sostanzialmente, lo riproduce.
7.1.2. Analogamente, con riguardo al criterio di cui alla lett. d), ove il prof. ROSSI è stato apprezzato per avere “svolto una intensa attività seminariale, partecipato regolarmente alle commissioni di laurea, e svolto una intensa attività di supervisione di tesi di laurea, pari a 266 tesi triennali o magistrali dal 1999 e una tesi di tesi di dottorato presso l’Università di Udine” e il prof. BIANCHI per avere “svolto una intensa attività seminariale, partecipato regolarmente alle commissioni di laurea, e svolto una intensa attività di supervisione di tesi di laurea, pari a circa 70 tesi triennali o magistrali dal 2008 e tre tesi di dottorato presso l’Università OMISSIS”. E’ evidente, infatti, il divario quantitativo che connota l’attività di tutoraggio degli studenti espletata dal primo. Anche in tal caso, non trovano, peraltro, riscontro né nel criterio valutativo, per come formulato, né, ovviamente, negli apprezzamenti della Commissione giudicatrice gli elementi di valutazione attraverso i quali il controinteressato pretenderebbe di offrire una plausibile giustificazione del giudizio conclusivo espresso dalla Commissione stessa (segnatamente, la maggior importanza che assumerebbero le tesi di dottorato e/o tutte le ulteriori sottili precisazioni sui diversi settori economici di insegnamento – pagg. 21-22 memoria di costituzione).
7.1.3. Il giudizio finale espresso con riguardo all’attività didattica non tiene, in definitiva, conto, appalesandosi, anzi, incongruo/irragionevole e contraddittorio rispetto agli apprezzamenti effettuati, che il prof. ROSSI si assesta su un livello di soddisfazione dei criteri a) e d) decisamente superiore rispetto al prof. BIANCHI.
7.2. Nell’altro ovvero con riguardo alla valutazione delle “pubblicazioni”, la Commissione giudicatrice ha, invece, altrettanto immotivatamente ed irragionevolmente portato alle estreme (positive) conseguenze (a favore del prof. BIANCHI) la ritenuta ottima rilevanza internazionale di una sola delle 12 (dodici) pubblicazioni esibite dallo stesso (n.d.r. in tal senso pacificamente il verbale, ove la rilevanza internazionale è ritenuta ottima nel solo caso “della pubblicazione n. 11 su Research Policy”) e tale apprezzata nell’ambito di uno dei quattro criteri previsti per la valutazione delle pubblicazioni scientifiche e, segnatamente, di quello della “rilevanza scientifica della collocazione editoriale di ciascuna pubblicazione e sua diffusione all’interno della comunità scientifica” (lett. c), facendone derivare una consistente differenza di giudizio complessivo tra i due candidati. Segnatamente, molto buono per il prof. BIANCHI e buono per il prof. ROSSI, sebbene, come agevolmente ritraibile dalle risultanze del verbale, i profili dei candidati siano stati, per il resto (ovvero per i restanti tre criteri e per le 11 restanti pubblicazioni valutate nell’ambito del criterio in questione), ritenuti in tutto e per tutto equivalenti.
7.3. Ne deriva, che in parte qua l’attività valutativa va rieditata a cura della designata Commissione, al solo fine di esprimere un giudizio effettivamente congruo con le risultanze degli apprezzamenti già effettuati e riportati a verbale.
8. E’, inoltre, afflitta dai vizi denunciati dal ricorrente con il primo motivo di impugnazione la norma regolamentare impugnata e quella del bando che la presuppone, laddove “consegna” la decisiva funzione di designare il vincitore ad un organo diverso dalla Commissione giudicatrice deputata – come noto – alla valutazione dei candidati “in conformità agli standard qualitativi riconosciuti a livello internazionale, individuati con apposito regolamento di ateneo nell’ambito dei criteri fissati con decreto del Ministro” (art. 24, comma 5, l. 240/2010, cui rinvia il comma 6 che regola la selezione che qui interessa). Organo, peraltro, non in possesso di analoghi requisiti di competenza ed imparzialità e, inoltre, investito di altre funzioni.
8.1. Il Tribunale già nella precedente sentenza n. OMISSIS aveva posto l’accento sul fatto che «l’attribuzione al Consiglio di Dipartimento del potere (amplissimamente discrezionale) di designare il vincitore, laddove la Commissione deputata ad effettuare la valutazione sulla base di quanto disposto dal d.m. 4 agosto 2011, n. 244 abbia individuato, (…), fino a due candidati, fuoriesce, (…), da quegli “standard qualitativi, riconosciuti a livello internazionale, per la valutazione”, la cui (sola) individuazione – peraltro da esercitarsi nell’ambito dei “criteri fissati con decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca” ovvero del d.m. poc’anzi indicato – è demandata all’autonomia regolamentare delle Università» (par. 7.1) e che «(…) la procedura che qui viene in rilievo – che consente di valorizzare, sostanzialmente stabilizzandole, le professionalità interne (ovvero professori di seconda fascia e ricercatori a tempo indeterminato in servizio nell’università medesima, che abbiano conseguito l’abilitazione scientifica nazionale), consentendo, per l’appunto, di derogare alla procedura prevista dall’art. 18 della legge n. 240/2010 per la chiamata dei professori di prima e di seconda fascia – non è assolutamente una procedura a geometria variabile, ma pur sempre una procedura, che, ancorché “valutativa” e non propriamente concorsuale, è e va, necessariamente, vincolata al rispetto di criteri pre-fissati, che vanno resi previamente noti ai candidati partecipanti.
In tal senso, depone, infatti, la chiara lettera della legge, laddove testualmente stabilisce che “la procedura di cui al comma 5 può essere utilizzata per la chiamata nel ruolo di professore di prima e seconda fascia di professori di seconda fascia e ricercatori a tempo indeterminato in servizio nell’università medesima, che abbiano conseguito l’abilitazione scientifica di cui all’articolo 16” (art. 24, comma 6, l. 240/2010) ovvero, per quanto qui specificamente rileva, che “(…) l’università valuta, su istanza dell’interessato, il titolare del contratto stesso, che abbia conseguito l’abilitazione scientifica nazionale di cui all’articolo 16, ai fini della chiamata (…). La valutazione si svolge in conformità agli standard qualitativi riconosciuti a livello internazionale, individuati con apposito regolamento di ateneo nell’ambito dei criteri fissati con decreto del Ministro. Alla procedura è data pubblicità nel sito internet dell’ateneo (…)” (art. 24, comma 5, l. cit.)» (par. 8 e 8.1).
8.2. Aveva, poi, osservato che «sono gli “standard qualitativi riconosciuti a livello internazionale, individuati con apposito regolamento di ateneo nell’ambito dei criteri fissati con decreto del Ministro” a “regolare” la procedura e non, (…), un’asserita attività non valutativa che – non è chiaro in virtù di quale norma di legge – competerebbe al Dipartimento» (par. 8.1.1.), nonché sottolineato l’eloquenza dell’art. 1 del d.m. 4 agosto 2011 recante i “Criteri per l’individuazione degli standard qualitativi, riconosciuti a livello internazionale, per la valutazione, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 24, comma 5, della legge 30 dicembre 2010, n. 240, dei ricercatori titolari dei contratti”, «laddove, nel delimitare il proprio ambito di applicazione, prevede, (…), che il decreto stesso “(…) stabilisce i criteri nell’ambito dei quali le università, con appositi regolamenti, individuano gli standard qualitativi, riconosciuti a livello internazionale, per la valutazione, ai sensi e per gli effetti dell’art. 24, comma 5, della legge 30 dicembre 2010, n. 240, dei ricercatori titolari dei contratti di cui all’art. 24, comma 3, lettera b), della stessa legge”.
L’art. 2 precisa, poi, che “La valutazione di cui all’art. 1 riguarda l’attività di didattica, di didattica integrativa e di servizio agli studenti nonché le attività di ricerca svolte dal ricercatore nell’ambito del contratto di cui all’art. 24, comma 3, lettera b), della legge n. 240 del 2010. È altresì oggetto di valutazione l’attività che il ricercatore ha svolto nel corso dei rapporti in base ai quali, ai sensi della predetta disposizione o dell’art. 29, comma 5, della legge n. 240 del 2010, il ricercatore ha avuto accesso al contratto. (…)”» (par. 8.2.1).
8.3. E, poi, a chiare lettere affermato che «la circostanza che sia una norma regolamentare a demandare al Dipartimento la designazione del vincitore non basta per ciò solo ad ammantare di legittimità l’attribuzione del potere e la designazione effettuata sulla sua scorta» (par. 9).
8.4. Orbene, tali considerazioni – rilette alla luce dei principi recentemente espressi dal Consiglio di Stato nella sentenza n. 8516/2024, che s’appalesano mutuabili nella loro essenza, ancorché formulati con riguardo ad una fattispecie giuridico/fattuale non propriamente sovrapponibile a quella che qui viene in rilievo – portano il Collegio a ritenere che la previsione di una fase valutativa demandata al Consiglio di Dipartimento volta alla designazione del vincitore (tale è sostanzialmente quella in caso di parità dei candidati) è inficiata dal fatto che il Consiglio stesso «è un organo che non offre idonee garanzie di imparzialità e competenza tecnica, cosicché (…) il ruolo attribuitogli comporta la violazione dei principi fondamentali di trasparenza, merito e par condicio posti in materia dalla legge statale. (…) Il vulnus all’imparzialità emerge con palmare evidenza ove si consideri il ruolo fondamentale che i Consigli delle strutture accademiche (…) rivestono nelle procedure di reclutamento dei ricercatori, a tali organi spettando, (…), di deliberare la proposta di attivazione della procedura di valutazione comparativa. (…) Ancora più evidente è poi il vulnus al principio di competenza tecnica, attesa la presenza, nel Consiglio, anche di componenti non esperti della materia per cui è stata indetta la procedura valutativa (…)».
8.4.1. Il vulnus ai principi ora rammentati è tanto più grave, in considerazione del ruolo di attore esclusivo svolto dal Consiglio della struttura dipartimentale, in base all’art. 5 del Regolamento, nel processo decisionale sulla chiamata del vincitore.
8.4.2. Il Regolamento in questione, travalicando in parte qua dai limiti di autonomia comunque riconosciuti dalla l. n. 240/2010, ha di fatto svilito il ruolo della Commissione giudicatrice ovvero, sostanzialmente, vanificato la funzione degli “standard qualitativi riconosciuti a livello internazionale, individuati con apposito regolamento di ateneo nell’ambito dei criteri fissati con decreto del Ministro”, in conformità dei quali deve svolgersi, per espresso disposto di legge, la valutazione ai fini della chiamata nel ruolo di professore di prima e seconda fascia di professori di seconda fascia e ricercatori a tempo indeterminato in servizio nell’Università medesima ai sensi dell’art. 24, comma 6, della legge poc’anzi citata.
9. Da ultimo, emerge, in ogni caso, anche l’incongruità/irragionevolezza che affligge la inclusione, tra i criteri cui, a mente dell’art. 7 del Bando di selezione, il Consiglio di Dipartimento era tenuto ad àncorare la designazione del vincitore, del “peso delle attività organizzative e ruoli rivestiti a favore del Dipartimento e dell’Ateneo”(censura contenuta nel quarto motivo di ricorso), essendo, in effetti, evidente che alcuna pertinenza è riscontrabile tra tale criterio e le “Specifiche funzioni che il chiamato dovrà svolgere e tipologia di impegno didattico scientifico”, come puntualmente descritte nello stesso bando e alla cui lettura si rinvia. Ne deriva che l’espunzione di tale criterio (tale essendo l’effetto della sua caducazione giurisdizionale) sarebbe, comunque, di per sé sufficiente a sovvertire l’esito della procedura svolta e a portare alla designazione del prof. ROSSI quale vincitore, atteso che, come si evince dalla piana lettura della delibera del Dipartimento n. 16 del 30 settembre 2024 e, in particolare, dall’utile sintesi conclusiva offerta dalla professoressa Compagno “il prof. ROSSI sembra meglio rispondere al criterio n. 1, mentre il prof. BIANCHI meglio risponde al criterio n. 2, riscontrandosi infine una sostanziale parità sulla base del criterio n. 3”. E’ ictu oculi evidente, infatti, che, annullato il criterio n. 2, la designazione del vincitore dovrebbe basarsi sui soli criteri 1 e 3, che registrano, nel loro complesso, una seppur minimale (in relazione al sotto-criterio 1.4) maggior rispondenza del profilo dell’odierno ricorrente alle esigenze dell’Università OMISSIS, per come consacrate, per l’appunto, nell’ultima parte dell’art. 7 del Bando, concernente la fase demandata al Consiglio di Dipartimento.
10. In definitiva, sulla scorta delle considerazioni sin qui svolte e per le ragioni esplicitate il ricorso va accolto e, per l’effetto, annullati gli atti e provvedimenti impugnati laddove e a partire dal punto in cui risultano afflitti dalle illegittimità accertate.
10.1. Segnatamente:
– la valutazione operata dalla competente Commissione giudicatrice dell’attività didattica e delle pubblicazioni dei candidati nei sensi, per le ragioni e limiti in precedenza stabiliti, con conseguente riedizione in parte qua dell’attività valutativa al solo fine di esprimere un giudizio effettivamente congruo con le risultanze degli apprezzamenti già effettuati e riportati a verbale e conforme riformulazione/riadozione degli atti e provvedimenti successivi;
– l’art. 10, comma 3, del Regolamento di Ateneo e 7 del Bando di concorso laddove demandano al Consiglio di Dipartimento la designazione del vincitore e gli atti e provvedimenti in seguito formati e/o adottati.
11. Le spese di lite seguono la soccombenza nei rapporti tra l’Università OMISSIS e il ricorrente e, poste a carico della prima, liquidate a favore del secondo nella misura indicata in dispositivo. Possono essere, invece, compensate con il controinteressato.
11.1. L’Università sarà, inoltre, tenuta a rimborsare al ricorrente (all’atto del passaggio in giudicato della sentenza), ai sensi dell’art. 13, comma 6 bis.1, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, come modificato dall’art. 21 della L. 4 agosto 2006, n. 248, il contributo unificato nella misura complessivamente versata.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Friuli Venezia Giulia, Sezione I, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie per le ragioni e nei sensi di cui in motivazione e, per l’effetto, annulla gli atti e provvedimenti gravati.
Condanna l’Università OMISSIS al pagamento a favore del ricorrente delle spese di lite, che liquida in complessivi € 2.000,00 (duemila/00), oltre oneri di legge. Le compensa per il resto.
Dà atto che l’Università intimata sarà tenuta a rimborsare al ricorrente (all’atto del passaggio in giudicato della sentenza), ai sensi dell’art. 13, comma 6 bis.1, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, come modificato dall’art. 21 della L. 4 agosto 2006, n. 248, il contributo unificato nella misura complessivamente versata.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.
Così deciso in Trieste nella camera di consiglio del giorno 9 gennaio 2025 con l’intervento dei magistrati:
OMISSIS, Presidente
OMISSIS, Consigliere, Estensore
OMISSIS, Primo Referendario