Cons. Stato, Sez. VII, 26 marzo 2025, n. 2552

Affinché sussista un vero e proprio obbligo di astensione deve essere dimostrata la sussistenza concreta di un rapporto di lavoro o professionale stabile con la presenza di interessi economici

Data Documento: 2025-03-26
Autorità Emanante: Consiglio di Stato
Area: Giurisprudenza
Massima

Affinché sussista un vero e proprio obbligo di astensione deve essere dimostrata la sussistenza concreta di un rapporto di lavoro o professionale stabile con la presenza di interessi economici ovvero di un rapporto personale di tale intensità da fare sorgere il sospetto che il giudizio non sia stato improntato al rispetto del principio di imparzialità.

Contenuto sentenza

02552/2025REG.PROV.COLL.

06579/2024 REG.RIC.

06582/2024 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Settima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 6579 del 2024, proposto da OMISSIS, rappresentato e difeso dagli avvocati OMISSIS, OMISSIS, OMISSIS, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

OMISSIS, rappresentato e difeso dagli avvocati OMISSIS, OMISSIS, con domicilio eletto presso lo studio Aristide Police in Roma, viale Liegi, 32;

nei confronti

Università degli Studi “Roma Tre”, rappresentata e difesa dall’avvocato OMISSIS, con domicilio eletto presso il suo studio in Roma, viale Bruno Buozzi N 47;

sul ricorso numero di registro generale 6582 del 2024, proposto da Università degli Studi Roma Tre, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’avvocato OMISSIS, con domicilio eletto presso lo studio OMISSIS in Roma, viale Bruno Buozzi N 47;

contro

OMISSIS, rappresentato e difeso dagli avvocati OMISSIS, OMISSIS, con domicilio eletto presso lo studio OMISSIS in Roma, viale Liegi, 32;

nei confronti

OMISSIS, rappresentato e difeso dagli avvocati OMISSIS, OMISSIS, OMISSIS, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

per la riforma della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza) n. 11673/2024

Visti i ricorsi in appello e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di OMISSIS e di Università degli Studi “Roma Tre” e di OMISSIS e di OMISSIS;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell’udienza pubblica del giorno 11 febbraio 2025 il Cons. OMISSIS e uditi per le parti gli avvocati OMISSIS; OMISSIS; OMISSIS; OMISSIS;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO

  1. La sentenza impugnata ha parzialmente accolto il ricorso proposto dalla parte appellata avverso il Decreto n.79356 del 2 agosto del 2022 e i provvedimenti ad esso connessi, conseguenti e presupposti, col quale l’Università degli Studi Roma Tre, approvando gli atti della procedura, ha dichiarato OMISSIS vincitore del concorso indetto per la chiamata di un professore di prima fascia, settore concorsuale 12/D2-SSD IUS 12, per l’insegnamento di diritto tributario, presso il Dipartimento di Giurisprudenza della ridetta Università.

A supporto del gravame l’appellante OMISSIS, (ricorso n. 6579/2024) espone le seguenti circostanze:

– già professore associato di diritto tributario presso il suddetto ateneo, ha partecipato, risultando vincitore, alla procedura selettiva per un posto di professore di ruolo di prima fascia per l’insegnamento del Diritto tributario per il corso di laurea magistrale in Giurisprudenza e per l’insegnamento della materia “International Tax Law” in lingua inglese, nell’ambito del percorso di “Global legal Studies”, concorso indetto dall’Università con decreto dell’11 gennaio 2022 n.1755, ai sensi dell’art.18, comma1 l. 240 del 2010;

– alla procedura hanno partecipato anche i professori OMISSIS, OMISSIS, OMISSIS, OMISSIS (che in seguito rinunciava alla selezione) e OMISSIS;

– con decreto 21 aprile del 2022, n.43637 era nominata la Commissione Giudicatrice composta dai professori OMISSIS, allora ordinario di diritto tributario presso l’Università degli Studi di Roma Tre, OMISSIS, ordinario di diritto tributario presso l’Università degli Studi di Salerno, e OMISSIS, ordinario di diritto tributario presso l’Università telematica Unitelma Sapienza;

– con nota del 4 maggio del 2022, il prof OMISSIS formulava all’università formale richiesta, ai sensi dell’art.52 c.p.c. rappresentando il dovere di astenersi del prof. OMISSIS, in ragione di pregresse relazioni conflittuali con l’instante;

– con decreto del 16 maggio del 2022 n.51275 l’Università rigettava l’istanza, dopo aver accertato che le motivazioni indicate avevano origini in fatti solo ipotetici, risalenti nel tempo e comunque non idonei a dimostrare l’esistenza di motivi di avversione o di rancore in grado di pregiudicare la serenità di giudizio del predetto componente;

– riunitisi il 25 maggio del 2022, i commissari nominavano il prof. OMISSIS Presidente della Commissione e provvedevano ad approvare i criteri per la valutazione dei candidati;

– in quell’occasione la Commissione chiariva che si sarebbe attenuta ai criteri indicati nell’art.4 del Bando di concorso, specificando che la valutazione comparativa avrebbe operato sulla base dei seguenti criteri: a) originalità e innovatività della produzione scientifica e rigore metodologico; b) apporto individuale del candidato, analiticamente determinato nei lavori in collaborazione; c) congruenza dell’attività del candidato con il settore scientifico-disciplinare per il quale è bandita la procedura di valutazione comparativa e con tematiche interdisciplinari; d) valore scientifico della sede editoriale delle pubblicazioni e loro diffusione all’interno della comunità scientifica nazionale ed internazionale; e) continuità temporale della produzione scientifica, e suo grado di aggiornamento rispetto alla ricerca in corso nello specifico settore scientifico-disciplinare, fatti salvi i periodi adeguatamente documentati di allontanamento non volontario dall’attività di ricerca, con particolare riferimento alle funzioni genitoriali;

– l’organo valutativo precisava altresì che: “costituiscono in ogni caso elementi singoli di valutazione: a) l’attività didattica svolta e in particolare, nelle valutazioni comparative relative a posti di professore, l’attività didattica svolta a livello universitario; b) i servizi prestati negli atenei e negli enti di ricerca, italiani e stranieri; c) l’attività di ricerca, comunque svolta, presso soggetti pubblici e privati, italiani e stranieri; d) la fruizione di assegni, contratti e borse di studio finalizzati ad attività di ricerca; e) l’organizzazione, direzione e coordinamento di gruppi di ricerca; f) il coordinamento di iniziative in campo didattico e scientifico svolte in ambito nazionale ed internazionale”;

– il 27 luglio del 2022 la Commissione svolgeva una valutazione comparativa dei candidati, indicando, all’unanimità, il prof. OMISSIS quale vincitore della procedura selettiva, ritenuto prevalente in tutti i parametri valutativi, sia con riguardo alla produzione scientifica, che con riguardo all’attività didattica, di ricerca ed ai connessi titoli;

– il 2 agosto del 2022 l’Università approvava gli atti, dichiarando vincitore il prof. OMISSIS;

– con ricorso notificato il 31 ottobre del 2022 il prof. OMISSIS chiedeva l’annullamento del decreto 2 agosto del 2022 n.79356 con cui era stato dichiarato vincitore della procedura il suddetto prof. OMISSIS, oltre che di tutti gli atti della procedura, con condanna dell’Università alla rivalutazione dei candidati, da parte di una Commissione in diversa composizione, affidando il gravame a due motivi;

– col primo di essi, contestava la mancata astensione del Presidente della Commissione prof. OMISSIS, per la collaborazione professionale avuta da questi col prof. OMISSIS per molti anni, essendo stato quest’ultimo professionista associato presso lo studio del primo;

– col secondo motivo l’allora ricorrente censurava la scelta della Commissione di non aver previsto lo svolgimento di prove in lingua inglese per i candidati, malgrado fosse stata espressamente contemplato nel bando che il vincitore del concorso avrebbe dovuto tenere un corso in lingua inglese sui profili internazionali della tassazione.

A supporto del gravame, la parte appellante Università degli Studi Roma Tre (ricorso n.6582/2024) espone le seguenti circostanze:

– la procedura selettiva aveva ad oggetto un posto di professore di ruolo di prima fascia per l’insegnamento del Diritto tributario per il corso di laurea magistrale in Giurisprudenza e per l’insegnamento della materia “International Tax Law” in lingua inglese, nell’ambito del percorso di “Global legal Studies” concorso indetto dall’Università con decreto dell’11 gennaio 2022 n.1755, ai sensi dell’art.18, comma1 l. 240 del 2010;

– – alla procedura, oltre a OMISSIS, hanno partecipato i professori OMISSIS, OMISSIS, OMISSIS, OMISSIS (che in seguito rinunciava alla selezione) e OMISSIS;

– – con decreto 21 aprile del 2022, n.43637 era nominata la Commissione Giudicatrice composta dai professori OMISSIS, allora ordinario di diritto tributario presso l’Università degli Studi di Roma Tre, OMISSIS, ordinario di diritto tributario presso l’Università degli Studi di Salerno, e OMISSIS, ordinario di diritto tributario presso l’Università telematica Unitelma Sapienza;

– – con nota del 4 maggio del 2022, il prof OMISSIS formulava all’università formale richiesta, ai sensi dell’art.52 c.p.c. con la quale chiedeva al prof. OMISSIS di astenersi, in ragione delle pregresse relazioni conflittuali intrattenute con esso instante;

– – con decreto del 16 maggio del 2022 n.51275 l’Università rigettava l’istanza, dopo aver accertato che le motivazioni indicate avevano origini in fatti solo ipotetici, risalenti nel tempo e comunque non idonei a dimostrare l’esistenza di motivi di avversione o di rancore in grado di pregiudicare la serenità di giudizio del predetto componente;

– – riunitisi il 25 maggio del 2022, i commissari nominavano il prof. OMISSIS Presidente della Commissione e provvedevano ad approvare i criteri per la valutazione dei candidati;

– – in quell’occasione la Commissione chiariva che si sarebbe attenuta ai criteri indicati nell’art.4 del Bando di concorso, specificando che la valutazione comparativa avrebbe operato sulla base dei seguenti criteri: a) originalità e innovatività della produzione scientifica e rigore metodologico; b) apporto individuale del candidato, analiticamente determinato nei lavori in collaborazione; c) congruenza dell’attività del candidato con il settore scientifico-disciplinare per il quale è bandita la procedura di valutazione comparativa e con tematiche interdisciplinari; d) valore scientifico della sede editoriale delle pubblicazioni e loro diffusione all’interno della comunità scientifica nazionale ed internazionale; e) continuità temporale della produzione scientifica, e suo grado di aggiornamento rispetto alla ricerca in corso nello specifico settore scientifico-disciplinare, fatti salvi i periodi adeguatamente documentati di allontanamento non volontario dall’attività di ricerca, con particolare riferimento alle funzioni genitoriali;

– – l’organo valutativo precisava altresì che: “costituiscono in ogni caso elementi singoli di valutazione: a) l’attività didattica svolta e in particolare, nelle valutazioni comparative relative a posti di professore, l’attività didattica svolta a livello universitario; b) i servizi prestati negli atenei e negli enti di ricerca, italiani e stranieri; c) l’attività di ricerca, comunque svolta, presso soggetti pubblici e privati, italiani e stranieri; d) la fruizione di assegni, contratti e borse di studio finalizzati ad attività di ricerca; e) l’organizzazione, direzione e coordinamento di gruppi di ricerca; f) il coordinamento di iniziative in campo didattico e scientifico svolte in ambito nazionale ed internazionale”;

– – il 27 luglio del 2022 la Commissione svolgeva una valutazione comparativa dei candidati, indicando, all’unanimità, il prof. OMISSIS quale vincitore della procedura selettiva, ritenuto prevalente in tutti i parametri valutativi, sia con riguardo alla produzione scientifica che con riguardo all’attività didattica, di ricerca ed ai connessi titoli;

– – il 2 agosto del 2022 l’Università approvava gli atti, dichiarando vincitore il prof. OMISSIS;

– – con ricorso notificato il 31 ottobre del 2022 il prof. OMISSIS chiedeva l’annullamento del decreto 2 agosto del 2022 n.79356 con cui era stato dichiarato vincitore della procedura il suddetto prof. OMISSIS, oltre che di tutti gli atti della procedura, con condanna dell’Università a rivalutare i candidati, previa nomina di una Commissione in diversa composizione, affidando il gravame a due motivi;

– – col primo di essi, contestava la mancata astensione del Presidente della Commissione prof. OMISSIS, per la collaborazione professionale intrattenuta col prof. OMISSIS professionista associato presso lo studio del primo per un considerevole numero di anni;

– – col secondo motivo l’allora ricorrente censurava la scelta della Commissione di non aver previsto lo svolgimento di una prova in lingua inglese, malgrado fosse stata espressamente contemplato nel bando che il vincitore del concorso avrebbe dovuto tenere un corso in questa lingua, avente ad oggetto i profili internazionali della tassazione;

La sentenza impugnata ha parzialmente accolto il ricorso della parte appellata OMISSIS, e, per l’effetto, ha annullato il D.R. del 2 agosto 2022 n.73956 e gli atti presupposti, ossia il bando, nella parte in cui non avevano contemplato delle modalità di accertamento delle competenze in lingua straniera, ordinando altresì la rinnovazione del concorso da parte di una commissione in composizione integralmente diversa.

Quest’ultima misura è stata disposta in quanto il primo giudice ha ritenuto che il Presidente della Commissione fosse incompatibile per l’esistenza di un sodalizio professionale tra questi e il prof. OMISSIS, candidato poi risultato vincitore, attuale parte appellante.

Avverso la decisione la parte appellante OMISSIS, nel ricorso 6579/2024 ha dedotto i seguenti motivi di appello:

a.- Violazione degli artt. 51 cod. proc. civ. e 97 Cost. Travisamento dei fatti e difetto di motivazione.

b.- Violazione dell’art. 18, comma 1, l. n. 240 del 2010.

  1. Nel relativo giudizio si è costituita, ad adiuvandum,l’Università degli Studi Roma tre.
  2. Si è altresì costituito in giudizio il contro-interessato prof. OMISSIS, contestando l’avverso dedotto e chiedendo il rigetto del gravame.

Il predetto contro-interessato ha altresì spiegato appello incidentale avverso la sentenza impugnata, affidandolo ai seguenti motivi:

Error in iudicando – Erroneità della Sentenza stante la nomina della Commissione in assenza di alcuna procedura di sorteggio (§ 2.5 Sentenza) – Violazione e/o falsa applicazione dell’art. 9, co. 2, del D.P.R. 9 maggio 1994, n. 487. – Violazione del principio d’imparzialità ex art. 97 Cost. – Eccesso di potere per difetto d’istruttoria. – Ingiustizia manifesta.

  1. Avverso la suddetta decisione, anche la parte appellante Università degli Studi Roma Tre (ricorso n.6582/2024) è insorta, deducendo i seguenti motivi di appello:
  2. a) Error in iudicando. Sulla insussistenza di rapporti tra il Prof. OMISSIS e il Prof. OMISSIS e sulla conseguente insussistenza di profili di incompatibilità e/o conflitti di interessi che rendano illegittima la composizione della commissione. Violazione degli artt. 51 cod. proc. civ. e 97 Cost. Travisamento dei fatti.
  3. b) Error in iudicando. Sulla legittimità della valutazione della Commissione, in relazione all’insegnamento in lingua inglese del Prof. OMISSIS. Sulla legittimità del regolamento di ateneo e del bando. Violazione dell’art. 18, comma 1, l. n. 240 del 2010. Violazione dell’art. 4 del Regolamento di Ateneo e dell’art. 4 del Bando. Travisamento dei fatti.
  4. Si è costituito in questo giudizio, ad adiuvandum, il prof. OMISSIS, vincitore della predetta procedura.
  5. Si è costituito in giudizio il prof. OMISSIS, contestando l’avverso dedotto e chiedendo il rigetto del gravame.

Nell’occasione, il predetto ha riproposto, ai sensi dell’art.101 c.p.a. il motivo già dedotto col ricorso introduttivo con il quale censura le valutazioni esperite dalla commissione, nella parte in cui, comparando i profili professionali di OMISSIS e OMISSIS, hanno ritenuto prevalente quest’ultimo rispetto al primo.

DIRITTO

  1. In premessa, ai sensi di quanto previsto dal comma 1 dell’art.95 del c.p.a. va disposta la riunione dei due ricorsi in appello indicati in premessa, avendo gli stessi ad oggetto la medesima sentenza.
  2. Il primo motivo d’appello, sostanzialmente comune ad entrambe le impugnazioni, contesta alla sentenza impugnata di aver ritenuto che, in ragione del sodalizio professionale e della vicinanza accademica sussistenti tra il prof. OMISSIS, presidente della Commissione di concorso, ed il prof. OMISSIS, il primo avrebbe dovuto astenersi dallo svolgere la suddetta funzione e che il non averlo fatto abbia irrimediabilmente viziato la procedura.

Le parti appellanti contestano, in fatto, la circostanza, deducendo che OMISSIS non ha mai lavorato nello studio legale del prof. OMISSIS, anche perché, fino al 2014, la parte appellante privata ha svolto solo sporadicamente attività professionale, essendosi dedicata prevalentemente a quella accademica presso l’Università di Lecce, ateneo nel quale era l’unico docente di ruolo di diritto tributario, materia fondamentale al terzo anno del piano di studi; che successivamente, nel 2014, dopo aver vinto il concorso per un posto di professore associato presso l’Università degli Studi Roma Tre, il OMISSIS ha in effetti intensificato l’attività forense, tuttavia l’ha svolta continuativamente in modo autonomo, per il tramite di un proprio studio legale.

8.1. Il motivo è fondato.

Le circostanze che avrebbero dovuto imporre l’astensione del prof. OMISSIS dovrebbero integrare le “altre gravi ragioni” di cui al comma 2 dell’art.51 c.p.c., laddove l’aggettivazione utilizzata dal legislatore impone di escludere che un qualsivoglia pregresso rapporto tra commissario e candidato sia idoneo a configurare detto obbligo e che piuttosto lo stesso debba essere qualificato e presentare caratterizzati aspetti di continuità, stabilità, tali da rivelare una particolare prossimità tra candidato ed esaminatore.

Lettura che trova un riscontro logico nella considerazione che, soprattutto in ambiti professionali ristretti quali sicuramente sono quelli accademici, la detta clausola – se interpretata in modo aperto – permetterebbe iniziative pretestuose da parte di terzi, mossi dall’intento di paralizzare l’azione delle commissioni, piuttosto che dall’esigenza di far valere i propri diritti, con irrimediabile danno per l’efficienza della relativa azione dell’accademia finalizzata alla nomina e all’immissione in ruolo dei suoi docenti più preparati.

8.2. Il primo giudice ha rilevato l’esistenza di un sodalizio professionale tra il prof. OMISSIS ed il prof. OMISSIS, ritenendo che, in ragione di esso, il primo non avrebbe potuto presiedere la commissione che ha scrutinato i titoli del secondo, quale professore di prima fascia, e che ha concluso i suoi lavori dichiarando idoneo quest’ultimo a ricoprire l’incarico oggetto del bando.

La sentenza impugnata ha ritenuto provata la suddetta circostanza in base a tre elementi di fatto, e cioè l’avere il OMISSIS prestato la propria attività professionale presso lo studio OMISSIS, l’avere assunto i due, almeno in quindici occasioni, altrettanti contenziosi quali co-difensori, l’essere stato il OMISSIS, dal 2014 e fino alla data di indizione della procedura, professore nel medesimo dipartimento, e per la medesima disciplina (diritto tributario, appunto), del predetto OMISSIS, ossia quello di giurisprudenza dell’Università Roma Tre.

8.3. Si tratta dunque di sottoporre a verifica i suddetti fatti, onde valutare se effettivamente integrino le gravi ragioni che obbligavano il presidente della commissione ad astenersi dallo svolgimento delle relative funzioni.

Prima di procedere in tal senso converrà precisare che “nelle procedure concorsuali, perché i rapporti personali assumano rilievo, deve trattarsi di rapporti diversi e più saldi di quelli che di regola intercorrono tra maestro ed allievo o tra soggetti che lavorano nello stesso ufficio, essendo rilevante e decisiva la circostanza che il rapporto tra commissario e candidato, trascendendo la dinamica istituzionale delle relazioni docente/allievo, si sia concretato in un autentico sodalizio professionale connotato dai caratteri della stabilità e della reciprocità d’interessi di carattere economico e comunque di tale intensità da fare sorgere il sospetto che il giudizio non sia stato improntato al rispetto del principio di imparzialità.” (Consiglio di Stato sez. III, 28/04/2016, n.1628).

La semplice sussistenza di rapporti accademici o di ufficio tra commissario e candidato non è idonea ad integrare gli estremi delle cause d’incompatibilità normativamente cristallizzate, salva la spontanea astensione di cui al capoverso dell’art. 51 c.p.c.; la conoscenza personale e/o l’instaurazione di rapporti lavorativi ed accademici non sono di per sé motivi di astensione, a meno che i rapporti personali o professionali non siano di rilievo ed intensità tali da far sorgere il sospetto che il candidato sia giudicato non in base al risultato delle prove, bensì in virtù delle conoscenze personali (Cons. Stato, sez. VII, 9 settembre 2022, n. 7867).

Perché i rapporti personali assumano rilievo deve trattarsi di rapporti diversi e più saldi di quelli che di regola intercorrono tra maestro e allievo o tra soggetti che lavorano nello stesso ufficio, essendo “rilevante e decisiva la circostanza che il rapporto tra commissario e candidato, trascendendo la dinamica istituzionale delle relazioni docente/allievo, si sia concretato in un autentico sodalizio professionale connotato dai caratteri della stabilità e della reciprocità d’interessi di carattere economico” (Cons. Stato, sez. VI, n. 4015 del 2013).

In definitiva, affinché sussista un vero e proprio obbligo di astensione deve essere dimostrata la sussistenza concreta di un rapporto di lavoro o professionale stabile con la presenza di interessi economici ovvero di un rapporto personale di tale intensità da fare sorgere il sospetto che il giudizio non sia stato improntato al rispetto del principio di imparzialità.

8.3.1. Il primo fatto – ossia l’avere il OMISSIS prestato la propria attività professionale presso lo studio legale del OMISSIS – non risulta provato, come dimostrano le considerazioni che seguono.

La circostanza ha trovato ingresso nel giudizio grazie al fatto che, di essa, vi era cenno in un Cv riferibile al OMISSIS, reperito on line dalla parte appellata.

Tuttavia l’interessato – che ha contestato la veridicità del dato disconoscendo la paternità del detto documento – nega la circostanza; il titolare dello studio, ossia lo stesso OMISSIS, con dichiarazione sottoscritta e depositata in atti, parimenti nega che il OMISSIS abbia esercitato la professione appoggiandosi alla struttura di cui era titolare.

Al riguardo e fronte della eccezione di controparte relativa alla inammissibilità di nuove produzioni documentali in appello, si rileva che, ai sensi dell’art. 104, comma 2, c.p.a., si tratta di prove qui ritenute indispensabili ai fini del decidere, tenuto conto del contenuto della sentenza impugnata su tale profilo.

Non vi sono ulteriori elementi che corroborano l’informazione.

Aggiungasi che, pur nei limiti logico-giuridici consustanziali alle ridotte possibilità di confutare un fatto storico negativo, l’appellante ha offerto un principio di prova, idoneo a contrastare, sia pure solo indirettamente, la ridetta circostanza.

Infatti, il OMISSIS ha rappresentato di avere svolto, fino al 2014, essendo – quale unico docente di diritto tributario presso la Facoltà di giurisprudenza dell’Università di Lecce, esame fondamentale nel terzo anno – molto impegnato nell’accademia, attività di patrocinio molto limitate, e di aver solo dopo quella data esercitato la professione in modo più assiduo, aprendo un proprio studio, tuttora attivo. E che egli si sia dedicato all’attività universitaria è attestato dalle pubblicazioni prodotte in quel periodo, che assommano numerosi articoli in riviste specializzate, oltre ad una monografia.

Conseguentemente la detta circostanza, ritenuta dal primo giudice sintomo di un’illegittima composizione della commissione di gara, non può dirsi processualmente provata.

8.3.2. Pur se quanto precede sarebbe bastevole ad escludere la ricorrenza delle gravi ragioni che imponevano al OMISSIS di astenersi dal presiedere la commissione di concorso, conviene aggiungere che neppure le quindici cause nelle quali i due professionisti risultano avere svolto un patrocinio in comune, rappresentano un elemento significativo nel senso preteso.

8.3.2.1. L’analisi di questo dato, innanzitutto, va calata in un contesto professionale di dimensioni ridotte, quale è quello, altamente specialistico, degli avvocati esperti di diritto tributario che, essendo in numero ristretto, più frequentemente che altrove, si trovano ad assistere medesimi clienti. Il che, non necessariamente fa presumere l’esistenza di un sodalizio tra gli stessi, rivelando, al più, che vi è un’offerta dimensionata in questo settore, a disposizione dei contribuenti che si rivolgono (o sono convenuti innanzi) alla giurisdizione tributaria.

8.3.2.2. Nel caso di specie risulta un patrocinio comune, con mandato disgiunto, in quindici contenziosi che si riferiscono però a complessivi sei assistiti, dunque i casi di cointeressenza si riducono quasi ad un terzo rispetto a quanto originariamente indicato.

Di questi uno è stato dichiarato fallito nel 2021 e uno è stato cancellato dal registro delle imprese nel 2014.

Tutte le suddette attività co-difensive sono cessate prima dell’inizio della procedura concorsuale, indetta nel 2022.

8.3.2.3. Più in dettaglio, giusta la ricostruzione offerta dalla parte appellante: a) le sentenze n. 8322 – dove era costituito anche l’avvocato Gatti, n. 8338 e n. 8353 del 2022 – erano riferibili al cliente società Distillerie Di Lorenzo S.r.L. che, dal 2013, è stato seguito solo dal prof. OMISSIS, come dimostra la documentazione esibita dalla parte appellante. A tutto concedere, dunque, la connessione professionale, avuto riguardo a questo caso, sarebbe cessata nove anni prima dall’avvio della procedura concorsuale.

Nelle cause riferibili agli altri cinque clienti, il prof. OMISSIS ha solo contribuito a redigere l’atto introduttivo del giudizio, mentre, nel prosieguo, le cause sono state seguite unicamente dal prof. OMISSIS. In particolare: b) le sentenze n. 12502 del 2014, n. 16516 e n. 16517 del 2017; n. 28672 del 2018; n. 4921 del 2019, riguardanti controricorsi del 2007, 2009 e 2011 e un ricorso del 2011, sono riferibili alla società “Api Anonima Petroli Italiana” S.p.A., che ha rilasciato una dichiarazione attestante che, successivamente alla redazione del ricorso o del controricorso, l’attività professionale è stata svolta solo dal prof. OMISSIS e che OMISSIS non ha percepito compensi almeno dal 2011. Anche le memorie depositate in occasione delle udienze risultano redatte solo dal prof. OMISSIS.

c) Le sentenze n. 2399 del 2018 e n. 4171 del 2019 riguardano due ricorsi redatti nel 2011 per il cliente Società “Centro Arredamenti Nomentano” s.r.l. che è stata successivamente cancellata dal Registro delle imprese il 31 gennaio del 2014. Di conseguenza l’unica attività difensiva svolta è rappresentata dalla redazione del ricorso, ossia risale ad undici anni prima dell’indizione della gara.

d) Le sentenze n. 26846 del 2014 e n. 30563 del 2017 riguardano due ricorsi redatti nel 2008 e nel 2010 per il cliente società “Centro Residence” S.r.l. in liquidazione. All’udienza relativa al primo giudizio ha partecipato il solo OMISSIS; a quella relativa al secondo giudizio ha partecipato un altro avvocato dello studio OMISSIS, su delega del titolare. La circostanza trova conferma nella descrizione in fatto delle due sentenze e nella memoria depositata in vista dell’udienza per le conclusioni, dalla quale risulta che il cliente è difeso dal solo prof. OMISSIS, che compare anche come unico autore della nota.

e) Le sentenze n. 33215 e n. 33218 del 2018 riguardano due controricorsi, con ricorso incidentale, redatti nel 2011 e nel 2012 per Banque Populaire du Maroc. Anche questi ultimi due giudizi sono stati seguiti esclusivamente da OMISSIS che vi ha svolto, da solo, attività di patrocinio.

f) La sentenza n.14276 del 2020 conclude un processo che aveva quale parte ricorrente assistita da entrambi, la società “Centro Serena Roma” S.p.a..

Oltre alla redazione e al deposito del ricorso introduttivo non è stata svolta alcuna attività difensiva, tanto che all’udienza pubblica non era presente alcun difensore. Solo nel 2021, l’avv. OMISSIS e l’avv. OMISSIS, dello studio del primo, hanno redatto e notificato l’atto di riassunzione, sicché, nel 2021, è stata emessa sentenza, senza che in alcun modo vi fosse stato il patrocinio del OMISSIS.

Così ricostruite, e, soprattutto, ridimensionate, le suddette quindici cause oggetto di patrocinio in comune non possono ritenersi elemento di conferma, e tanto meno di prova, dell’esistenza di un sodalizio professionale tra i prefati soggetti.

8.3.2.4. In definitiva, tra il Prof. OMISSIS e il Prof. OMISSIS non sussiste né un “sodalizio professionale”, né “una comunanza di interessi anche economici, di intensità tale da porre in dubbio l’imparzialità del giudizio”, facendo riferimento ai principi affermati da codesto Ecc.mo Consiglio di Stato nei sopra citati precedenti.

Detta “comunanza” sussisterebbe infatti qualora i due professori avessero instaurato, è così non è stato, un rapporto duraturo e formalizzato in accordi professionali, se non in veri e propri patti di natura sociale.

8.3.3. Venendo al prospettato sodalizio accademico fra i due, riveniente dall’essere il OMISSIS dal 2014 professore associato presso il Dipartimento dove insegna anche il prof. OMISSIS, si osserva che, alla luce della costante giurisprudenza di questo plesso – che da epoca risalente (per tutte Consiglio di Stato sez. VI, 08/04/2000, n.2045) esclude che sussista un’ipotesi d’incompatibilità in caso di collaborazione nei rapporti accademici tra componente della commissione e candidato – non può attribuirsi significatività alla circostanza.

Anche perché, a maggior ragione, in questo caso, un’interpretazione a maglie larghe dell’incompatibilità – considerato che l’ambito universitario è soggettivamente ristretto, in particolare lo è quello afferente alla disciplina in questione – cagionerebbe l’impossibilità di formare le commissioni con conseguente rischio di paralisi delle attività concorsuali,

  1. Il secondo motivo d’appello – anch’esso sostanzialmente comune alle due parti appellanti – censura la sentenza impugnata nella parte in cui ha ritenuto il bando in contrasto con le previsioni dell’art.18 comma 1 della L. n.240 del 2010 per non aver previsto una prova linguistica, avente ad oggetto la conoscenza della lingua inglese da parte dei candidati, malgrado avesse indicato, tra le esigenze didattiche da perseguire con l’affidamento dell’incarico, l’approntamento di un corso avente ad oggetto la materia relativa a International Tax Law, da svolgere unicamente in lingua inglese.

Le parti appellanti sostengono, in proposito, che l’art.18 comma 1 lett. d) L. 240 del 2010, in conformità ai principi di autonomia dell’università, non impone necessariamente lo svolgimento di una prova di lingua, potendo, il regolamento attuativo dell’Ateneo, liberamente autodeterminarsi in merito e che la prevalenza del profilo curriculare del OMISSIS era emersa, conformemente alle previsioni del Bando, all’esito della valutazione della sua esperienza didattica, avendo questi, in passato, tenuto un corso in lingua inglese proprio sui profili internazionali e comparativi del diritto tributario.

9.1. Il motivo è fondato.

9.1.1. Va specificato che, diversamente da quanto ritenuto dal primo giudice, il dato curriculare derivante dall’avere il OMISSIS tenuto in passato un corso di diritto tributario in lingua inglese non è stato, per la commissione, un elemento decisivo per attribuire prevalenza al suo profilo professionale. Più precisamente esso, insieme agli altri pure valutati, ha fatto ritenere che i titoli didattici in suo possesso fossero di particolare rilievo e per l’appunto è stato sì valorizzato, ma con particolare riferimento alle esperienze didattiche possedute dal predetto candidato.

Il che dequota sensibilmente la stessa rilevanza viziante dell’omissione nella quale sarebbe incorsa la procedura, per non aver previsto una prova orale di inglese, carenza che, a volerla ritenere sussistente, sarebbe, in tesi, tanto maggiore quanto più significativa è la rilevanza attribuita al dato dell’insegnamento in lingua straniera che, viceversa, non è stato tanto valorizzato così come supposto dal primo giudice.

9.1.2. Sotto altro profilo si osserva che la questione, per come essa è stata valutata dal primo giudice, è comunque frutto di un travisamento.

Ed infatti, come appena detto, il dato curriculare rileva non in sé, quale dimostrativo della (supposta) conoscenza della lingua inglese da parte del candidato – requisito quest’ultimo non espressamente richiesto dal bando – ma quale elemento di un più ampio bagaglio culturale (rectius: esperenziale) attestante la capacità di insegnare una specifica materia enucleabile dal più ampio settore tributario, dai tratti marcatamente internazionali, da insegnare nella sua lingua naturale per consuetudine internazionale, ossia quella inglese. Ed è incontestato che il OMISSIS, diversamente dall’altro aspirante, vantasse, nel suo curriculum, questa esperienza specifica proprio con riferimento alla materia oggetto di insegnamento. Laddove la conoscenza della lingua nella quale aveva in passato impartito le lezioni del corso rappresentava sì un ulteriore atout, per così dire, ma certamente non di decisiva rilevanza quale quella che le ha invece attribuito il primo giudice.

9.1.3. Aggiungasi che l’introduzione di una prova orale di inglese sarebbe stata in palese contrasto con la natura di concorso per soli titoli che presenta la procedura in questione, che non prevede prove orali, oltre che con le esigenze di speditezza dell’esame perché avrebbe reso necessaria la celebrazione di un’apposita sessione, con l’integrazione dell’organo collegiale con un membro esterno esperto di lingua.

9.1.4. In definitiva, anche considerando che, sul punto, il bando risultava conforme al regolamento d’ateneo che non prevedeva, necessariamente, la prova di lingua alla quale sottoporre i candidati, alla mancanza della relativa previsione nel caso di specie non può attribuirsi efficacia invalidante.

  1. L’accoglimento di entrambi i motivi degli appelli qui riuniti assorbe il motivo d’appello proposto in via subordinata, col quale la parte appellante privata, nel ricorso n.6579/2024, aveva chiesto di far salva, in caso di rigetto dell’appello principale, la composizione della commissione per i restanti due terzi.
  2. A questo punto è invece d’uopo passare alla delibazione dell’appello incidentale che il prof. OMISSIS, sempre nel ricorso n. 6579/2024, affida ad un primo motivo, col quale contesta alla sentenza impugnata di avere escluso la necessità del sorteggio della commissione di concorso e, dunque, di non aver disapplicato il regolamento d’Ateneo su questo punto specifico, malgrado esso fosse in contrasto anche con la delibera ANAC n.1208 del 22 novembre del 2017 che raccomanda alle università di prevedere detto sorteggio nei propri regolamenti.

A maggior ragione, aggiunge la parte appellante incidentale, nel caso di specie il sorteggio non avrebbe potuto mancare, perché la composizione della commissione poi nominata dal Rettore, era stata proposta dal Consiglio di dipartimento, organo al quale partecipava anche il prof. OMISSIS, ossia uno dei diretti interessati alla selezione.

11.1. Il motivo è infondato.

11.1.1. Il regolamento d’Ateneo dell’Università Roma Tre non impone il sorteggio dei componenti della commissione, ma un diverso procedimento, prevedendo solo che i componenti, da scegliere tra esperti della materia oggetto di concorso, siano proposti dal Consiglio di dipartimento, e siano scelti, in prevalenza, tra professori di altri atenei.

Nel caso di specie il regolamento è stato rispettato, infatti due dei tre componenti, il prof. OMISSIS e il prof. OMISSIS – rispettivamente, professori ordinari di diritto tributario, il primo in servizio presso l’Università di Salerno, il secondo presso l’Università Unitelma Sapienza, entrambi dotati di competenze specialistiche, come attestato dai rispettivi curriculum – provenivano da atenei diversi da quello che ha bandito la procedura.

Sul nome del terzo componente, ossia il Prof. OMISSIS, ordinario invece presso l’Università di Roma Tre, non vi erano possibili alternative – dunque anche a volerlo prevedere, il sorteggio non sarebbe stato materialmente esperibile- essendo questi l’unico professore ordinario di diritto tributario presente in quel momento in ateneo.

Né ricorrevano ragioni – malgrado le obiezioni dalla parte appellante incidentale – per non nominare proprio quest’ultimo quale componente della commissione, ossia configurando una composizione della commissione tutta esterna all’ateneo, perché ciò avrebbe violato, senza che ne ricorresse motivo, una prassi consolidata in materia, secondo la quale almeno uno dei membri è di norma interno all’università che gestisce la chiamata.

11.1.2. La procedura regolamentare è stata dunque rispettata. D’altro canto la legge n.240 del 2010 in nessuna parte impone il sorteggio per la nomina delle commissioni di concorso, riservando all’autonomia statutaria dei singoli atenei la scelta in ordine al se introdurre o meno nel disciplinare la relativa procedura.

Quanto alla delibera ANAC le sue previsioni hanno valore indicativo e non vincolante, limitandosi a rappresentare l’opportunità che, di norma, i commissari siano sorteggiati. Dunque l’ateneo in questo caso poteva legittimamente discostarsi dalle direttive indicate dall’Autorità.

11.1.3. A validare la non necessarietà del sorteggio, quanto meno in questo caso, vale ancora ricordare che la procedura in questione configurava una fattispecie di concorso aperto agli esterni, essendo stata bandita ai sensi dell’art.18 della L. n.240 del 2010, benché l’università avrebbe potuto ricorrere alla diversa modalità di reclutamento di cui all’art.24 della medesima legge, e cioè bandire una procedura riservata ai soli docenti già in servizio presso l’Ateneo.

La circostanza, anche se non decisiva, mitiga l’esigenza del sorteggio, che è evidentemente più avvertita, per una migliore garanzia del rispetto dei principi di imparzialità e di buon andamento, nel caso di procedura ristretta.

11.1.4. Alle considerazioni che precedono in ordine all’opportunità della scelta adottata, va ancora aggiunta la difficoltà, esistente in quel momento sul proscenio accademico italiano, di reperire dei professori di diritto tributario sorteggiabili quali membri della commissione, come peraltro dimostra il fatto che, in occasione della nomina della Commissione per l’Abilitazione Scientifica Nazionale, per l’annualità 2023, lo stesso Ministero dovette ricorrere a professori di diritto amministrativo, ossia ad esperti di un settore scientifico-disciplinare solo affine.

Infatti, in quegli anni, un processo penale – avente ad oggetto irregolarità commesse in occasione di precedenti tornate contrattuali – coinvolse numerosi professori ordinari di diritto tributario, quarantacinque dei quali si ritrovarono imputati, con conseguente incandidabilità quali commissari di concorso, il che ha reso difficile reperire la relativa provvista.

Dunque, a tutto concedere, al momento ricorreva uno di quei casi eccezionali in cui la stessa delibera ANAC ammette potersi prescindere dal sorteggio.

11.1.5. Infine, ma non da ultimo, converrà precisare che il Consiglio di dipartimento – al quale non ha partecipato, diversamente da quanto sostenuto dall’appellante incidentale, il prof. OMISSIS perché all’epoca non era incardinato nel ruolo degli ordinari – ha solo proposto, e non nominato la commissione, atto quest’ultimo di competenza del Rettore.

Quanto al ruolo avuto dal prof. OMISSIS in questa procedura, è stato tutt’altro che preponderante, essendosi costui limitato a prendere atto dei profili curriculari dei professori proposti quali componenti della commissione ed a votare, insieme a tutti gli altri ordinari del dipartimento, la relativa proposta.

Anche sotto quest’ultimo profilo, dunque, non si rilevano vizi invalidanti della procedura.

  1. Il secondo motivo d’appello incidentale – riproposto anche, nel ricorso n. 6582/2024, ex art.101 c.p.a. dalla parte appellata OMISSIS – contesta la valutazione comparativa (e i conseguenti esiti) dei candidati effettuata dalla commissione, ritenendo che da essa non sia dato evincersi per quali ragioni il profilo professionale del OMISSIS sia stato ritenuto prevalente rispetto a quello del OMISSIS, anche perché lo stesso sarebbe stato ritenuto, apparentemente, prevalente solo con riferimento all’attività didattica, mentre risulterebbe obiettivamente recessivo – a stare ai dati emergenti dai due CV- in tutti gli altri profili.

Inoltre, aggiunge la parte appellante incidentale, i lavori della commissione avrebbero avuto una troppo breve durata, ulteriore sintomo di eccesso di potere per difetto di istruttoria e travisamento.

12.1. Il motivo è infondato.

All’esito di un sindacato intrinseco di legittimità, infatti può escludersi che gli esiti valutativi espressi dalla commissione siano affetti da irragionevolezza e/o da arbitrarietà.

12.1.1. Innanzitutto, l’organo valutativo dedica ampio spazio all’analisi dei due profili professionali, sia con riferimento alle pubblicazioni dei due candidati, che risultano essere state singolarmente esaminate, che con riferimento a tutti gli altri elementi rivenienti dai curriculum.

Il profilo del prof. OMISSIS è stato ritenuto prevalente non solo con riferimento all’attività didattica, ma anche per quanto riguarda la fruizione di assegni, contratti e borse di studio finalizzati all’attività di ricerca, all’organizzazione e al coordinamento di gruppi di ricerca ed al coordinamento di iniziative didattiche e scientifiche in ambito nazionale e internazionale.

12.1.2. Più specificamente, poi, i lavori scientifici di OMISSIS sono stati ritenuti prevalenti rispetto a quelli di OMISSIS, sia sotto il profilo dell’originalità e dell’innovatività, che sotto quello del rigore metodologico.

12.1.3. Quanto, più in generale, alla maturità accademica del OMISSIS, che il prof. OMISSIS contesta, è attestata da una notevole mole di pubblicazioni, che non sono quelle, ridotte, che invece il OMISSIS gli ha attribuito, oltre che dalla ulteriore circostanza che, nel dicembre del 2023, egli è stato sorteggiato quale commissario dell’ASN per professori di prima e seconda fascia, nomina che richiede, quale indispensabile requisito, quello di aver pubblicato un significativo numero di articoli, contributi e monografie nei precedenti dieci e/o quindici anni, con produzione che è sottoposta alla successiva approvazione da parte di ANVUR, che ne accerta la relativa scientificità.

12.1.4. Aggiungasi che, nel periodo di tempo in valutazione, il numero di articoli pubblicato dai due contendenti è analogo, ma i dieci articoli del primo risultano tutti pubblicati in riviste di Classe A, mentre tra quelli del secondo solo due compaiono in riviste con identica, rilevante, classificazione.

12.1.5. Quanto alle monografie, mentre il prof. OMISSIS ha pubblicato due monografie, edite in collane di diritto tributario, il prof. OMISSIS ha pubblicato una sola monografia, su di una meno prestigiosa collana del Dipartimento di giurisprudenza dell’Università di Foggia.

12.1.6. Sempre attenendosi ai profili comparativi, la durata delle rispettive esperienze didattiche può ritenersi sostanzialmente equivalente, perché il OMISSIS è professore associato dal 2006, ma ha svolto le ridette funzioni presso diversi atenei, mentre il prof. OMISSIS ha iniziato nel 2001, quindi effettivamente l’ha iniziata cinque anni prima, ma solo nell’Università di Foggia.

12.1.7. Tantomeno si rileva – diversamente da quanto sostenuto dall’appellante incidentale – una significativa dis-continuità nell’attività scientifica, e quindi nelle pubblicazioni, del prof. OMISSIS che, dopo aver ottenuto il dottorato di ricerca, e fino al conseguimento dell’abilitazione di prima fascia, ha prodotto, senza soluzione di continuità, un apprezzabile numero di lavori.

12.1.8. Infine i lavori della commissione – come si desume dai verbali in atti – sono iniziati il 6 giugno del 2022 e terminati il 27 luglio successivo. Si tratta di un tempo adeguato per un’istruttoria completa ed esauriente, anche tenendo conto che il termine massimo di legge per la conclusione dei lavori è quello di mesi sei.

  1. In conclusione, gli appelli riuniti vanno accolti, e, per l’effetto, va rigettato il ricorso di primo grado proposto dalla parte appellata.

Va invece rigettato l’appello incidentale proposto da OMISSIS nel ricorso 6579/2024, come pure vanno dichiarati infondati i motivi riproposti dalla parte appellata ai sensi dell’art.101 c.p.a. nel ricorso in appello n.6582/2024.

La complessità della controversia giustifica la compensazione integrale delle spese di giudizio per il doppio grado.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Settima), definitivamente pronunciando, previa riunione dei ricorsi in appello indicati in epigrafe, li accoglie, rigettando l’appello incidentale proposto nel giudizio n. 6579/2024 da OMISSIS e, per l’effetto, respinge il ricorso introduttivo del giudizio.

Compensa le spese del doppio grado di giudizio.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 11 febbraio 2025 con l’intervento dei magistrati:

OMISSIS, Presidente

OMISSIS, Consigliere

OMISSIS, Consigliere

OMISSIS, Consigliere

OMISSIS, Estensore

Pubblicato il 26 marzo 2025