TAR Veneto, Sez. IV, 14 marzo 2025, n. 350

Se la Commissione non termina le operazioni di valutazione entro il termine stabilito nel bando, è legittima la sua sostituzioe laddove prevista

Data Documento: 2025-03-14
Autorità Emanante: TAR Veneto
Area: Giurisprudenza
Massima

Se la Commissione non termina le operazioni di valutazione entro il termine stabilito nel bando, è legittima la sua sostituzioe laddove prevista.

Contenuto sentenza

00350/2025 REG.PROV.COLL.

01238/2024 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto

(Sezione Quarta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 1238 del 2024, proposto dalla prof.ssa -OMISSIS- rappresentata e difesa dagli avvocati OMISSIS e OMISSIS, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

l’Università degli Studi Verona, in persona del magnifico Rettore pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Venezia, domiciliataria ex lege in Venezia, S. Marco n. 63;

nei confronti

della prof.ssa -OMISSIS-, rappresentata e difesa dagli avvocati OMISSIS e OMISSIS, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

per l’annullamento

-del decreto rettorale dell’Università degli studi di Verona assunto al n. 964/2017 del 5.6.2017, con il quale sono state indette le procedure selettive per la copertura di n. 7 posti di professore ordinario (I Fascia) da coprire mediante chiamata ai sensi dell’art. 18, comma 1°, della L. n. 240/2010, nella parte di interesse della ricorrente;

-del correlato avviso di pubblicazione del detto decreto comparso sulla G.U.R.I., IV serie speciale, n. 45 del 16 giugno 2017;

-del verbale e della delibera del Consiglio di Dipartimento di Lingue e Letterature straniere del 13.12.2023, assunta al prot. n. 0502092 del 20.12.2023, di nomina di una nuova Commissione giudicatrice;

-di tutti i verbali e della relazione conclusiva della suddetta Commissione giudicatrice, ivi compresi tutti i giudizi espressi;

-del verbale del Consiglio di dipartimento di Lingue e letterature Straniere dell’Università di Verona del 26.6.2024 e della correlata delibera avente ad oggetto la formulazione e l’approvazione della proposta di chiamata della prof. -OMISSIS-;

-del decreto rettorale n. 7658/2024 dell’8.07.2024, di approvazione degli atti relativi alla procedura selettiva per la copertura di n. 1 posto di professore ordinario, area concorsuale 10/L1 Lingue, Letterature e Culture Inglese e Anglo-Americana, settore scientifico-disciplinare L-LIN/10 Letteratura Inglese dell’Università degli Studi di Verona;

-del regolamento per la disciplina delle chiamate dei professori universitari, redatto ai sensi dell’art. 18 della L. 240/2010, nella versione in vigore al momento della procedura;

-di ogni atto connesso, presupposto, precedente e consequenziale, ivi compresi, ove occorrer possa, i non conosciuti provvedimenti di approvazione, da parte del C.d.A. dell’Università degli Studi di Verona, della chiamata della Prof.ssa -OMISSIS-, ivi compreso l’atto di nomina in ruolo e l’immissione in servizio.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio dell’Università degli Studi Verona e della prof.ssa -OMISSIS-;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell’udienza pubblica del giorno 6 marzo 2025 il dott. OMISSIS e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

  1. Con decreto rettorale n. 964 del 5.6.2017 l’Università degli Studi di Verona ha indetto le procedure selettive per la copertura di n. 7 posti di professore ordinario di I fascia ai sensi dell’art. 18, comma 1°, della L. n. 240/2010. La prof.ssa -OMISSIS- concorreva, assieme alla prof.ssa -OMISSIS-, per ottenere un posto nell’area concorsuale 10/L1, Lingue, Letterature e Culture Inglese e Anglo-Americana, settore scientifico-disciplinare L-LIN/10 Letteratura Inglese. E all’esito delle operazioni valutative la Commissione preferiva la prof.ssa -OMISSIS-.

È seguito un contezioso avanti a questo Tribunale, che con sentenza n. 748/2018, confermata in sede d’appello dalla pronuncia del C.d.S. n. 2118/2020, ha annullato gli atti della procedura per difetto di motivazione, disponendo il riesame della posizione dei candidati da parte di una Commissione in diversa composizione.

  1. Quest’ultima ha in seguito rivalutato le candidate confermando la proposta di chiamata della prof.ssa -OMISSIS-. Ma anche i nuovi giudizi sono stati contestati e annullati dal Giudice Amministrativo, sul principale rilievo dell’illegittima modifica, da parte della nuova Commissione, dei criteri di valutazione dei candidati dopo che ne era stata conosciuta l’identità (vd. amplius la pronuncia del C.d.S. n. 9006/2023).
  2. Per l’effetto, il Consiglio del dipartimento di Lingue e Letterature Straniere dell’Università di Verona si è riunito il 13.12.2023 approvando la nomina di una nuova commissione valutativa, alla quale sono stati concessi sei mesi di tempo per la conclusione della procedura. La Commissione si è in seguito riunita il 29.1.2024 e, preso atto della partecipazione delle due candidate alla procedura regolata dalla normativa vigente al momento della procedura, si è auto assegnata 90 gg. di tempo per la conclusione dei lavori. Nelle successive sedute del 7 e 8 marzo 2024 la Commissione ha proceduto all’esame della documentazione prodotta dalle due concorrenti e l’8 aprile 2024 ha provveduto alla stesura dei giudizi singoli e di quello all’esito della valutazione comparativa delle candidate, che ha nuovamente visto prevalere la prof.ssa -OMISSIS-. La proposta di chiamata di quest’ultima è stata poi approvata a maggioranza assoluta dal Consiglio di Dipartimento nella seduta del 26.6.2024, cui ha fatto seguito la chiamata con decreto rettorale n. 7658 dell’8.7.2024.
  3. Con il ricorso in epigrafe la prof.ssa -OMISSIS- ha contestato anche questi ultimi atti e provvedimenti articolando plurimi vizi di illegittimità alla luce dei motivi così rubricati “I. Premesse; II. La manifesta illegittimità dei giudizi della Commissione e di tutti gli atti indicati in epigrafe, in via autonoma e/o derivata. Violazione dell’art. 18 L. 240/2010 e del Decreto rettorale n. 964/2017 del 5.6.2017. Erronea applicazione e/o modifica dei criteri di valutazione. Violazione del principio di imparzialità e buon andamento; violazione del principio di correttezza e buona fede. Macroscopici vizi di eccesso di potere per difetto di istruttoria, Palese travisamento dei fatti, Carenza assoluta di motivazione e di istruttoria, Illogicità, contraddittorietà ed ingiustizia manifeste, Erroneità dei presupposti, Sviamento di potere. Disparità di trattamento;III. La manifesta illegittimità del procedimento e dell’atto di nomina della Commissione giudicatrice: violazione del Bando e del Regolamento di Ateneo; violazione dei principi di trasparenza, buon andamento e imparzialità; violazione circolare MIUR e anticorruzione”.

In sintesi la ricorrente, premesso che si discute del terzo giudizio reso a seguito delle precedenti pronunce di annullamento, ha messo in dubbio le valutazioni di merito dalla nuova Commissione agli elementi del curriculum vitae, delle pubblicazioni, della didattica, dell’attività istituzionale svolta da entrambi i concorrenti, deducendo pure la mancanza di una effettiva comparazione tra le posizioni e i profili di questi ultimi e altresì contestando la composizione della nuova Commissione. Questo sotto i profili dell’imparzialità e trasparenza e finanche per aver sforato il termine massimo di 60 gg., previsto dal regolamento di Ateneo al fine di concludere le valutazioni dei candidati.

  1. L’Università di Verona si è costituita in giudizio per resistere al ricorso deducendone l’inammissibilità, nella parte asseritamente contenente censure di ottemperanza, e l’infondatezza avuto riguardo ad entrambi i motivi di ricorso.
  2. All’udienza camerale del 31.10.2024 il Tribunale ha fissato la trattazione della causa nel merito alla pubblica udienza del 6.3.2025.
  3. Si è poi costituita in giudizio la controinteressata prof.ssa -OMISSIS- insistendo per il rigetto del ricorso.
  4. Nell’approssimarsi dell’udienza pubblica di trattazione le parti si sono scambiate le memorie conclusive a migliore evidenza della fondatezza delle rispettive conclusioni.
  5. E all’esito della trattazione la causa è stata assunta in decisione.
  6. Preliminarmente il Collegio, nell’esercizio del potere di qualificazione dell’azione proposta in base ai suoi elementi sostanziali, osserva che con il presente giudizio la ricorrente ha proposto un’ordinaria azione di annullamento facendo valere, sotto diversi profili di violazione di legge ed eccesso di potere, l’illegittimità degli atti e provvedimenti in epigrafe, dei quali è stato chiesto l’annullamento.

Non risulta cioè proposta un’azione tesa all’esecuzione delle precedenti pronunce, in relazione alle quali non sono stati sollevati specifici vizi di elusione o violazione del giudicato.

Le deduzioni contenute nel paragrafo n. I assumono la valenza nominalistica (vedasi la relativa intitolazione) e contenutistica di “premesse” introduttive alla trattazione dei seguenti due motivi di gravame, atteso che in esse è stato semplicemente decritto l’esito dei precedenti giudizi attraverso la lettura combinata delle sentenze che li hanno definiti. E come affermato dalla stessa ricorrente nella memoria conclusiva, tali rilievi non involgono specificatamente l’effetto conformativo della sentenza da ottemperare ma il procedimento seguito dall’Ateneo e confluito nel giudizio oggetto di contestazione, nonché il rapporto con le valutazioni nelle more intervenute, che secondo la prospettazione della ricorrente non potrebbero essere considerate tamquam non essent per legittimare una qualsivoglia, immotivata, nuova e/o contrastante valutazione confermativa della preferenza della prof. -OMISSIS-.

Da qui il rigetto della censura con cui l’Università ha dedotto l’inammissibilità dell’azione di ottemperanza, solo in tesi cumulata a quella di annullamento ma in concreto non proposta dalla ricorrente.

  1. Ciò statuito, l’azione annullatoria va accolta nella fondatezza del motivo contrassegnato con il n. III, nella parte in cui è stata contestata la procedura seguita dall’Ateneo per la rivalutazione delle candidate e, in particolare, il termine entro il quale si sono conclusi i lavori della Commissione di valutazione.
  2. Come accennato in fatto si discute di una procedura indetta nel giugno del 2017.

Al tempo era in vigore il regolamento per la disciplina delle chiamate dei professori universitari emanato con decreto rettorale assunto al prot. n. 179235 del 6.7.2016, che all’art. 9 fissava il termine del procedimento affermando che “1. La Commissione deve concludere i propri lavori entro sessanta giorni dalla designazione da parte del Dipartimento.

  1. Decorso inutilmente il termine per la conclusione dei lavori, il Consiglio di Dipartimento designerà una nuova Commissione in sostituzione della precedente”.

In attuazione della superiore previsione regolamentare anche il bando di concorso recava, all’art. 7, una clausola del tutto identica a quella poc’anzi citata.

Contravvenendo alle previsioni e del regolamento di disciplina e della lex concorsualis, il Consiglio del dipartimento di Lingue e Letterature Straniere si è riunito il 13.12.2023 ed ha approvato la nomina della nuova Commissione di valutazione assegnandole sei mesi di tempo per la conclusione della procedura. E in seguito la neo nominata Commissione, pur avendo ristretto a 90 gg. il termine di conclusione dei propri lavori (vedasi sul punto il verbale n. 1 del 29.1.2024), ha anch’essa violato, sia formalmente che sostanzialmente, le citate previsioni regolamentari e concorsuali, atteso che i lavori si sono effettivamente conclusi l’8.4.2024 con la proposta di nomina della prof.ssa -OMISSIS- (vedasi il verbale n. 4 dell’8.4.2024 e il suo allegato).

Ne consegue l’illegittimità del provvedimento con cui l’odierna controinteressata è stata chiamata a professore ordinario dell’Università resistente e, più in generale, degli atti impugnati, per la sussistenza del vizio procedurale sollevato dalla ricorrente. Ciò perché, in applicazione delle previsioni regolamentari, replicate nel bando di concorso e pure richiamate sia dal Consiglio di dipartimento che dalla stessa Commissione, all’infruttuosa scadenza del 60° giorno dalla sua designazione, la Commissione avrebbe dovuto essere sostituita da altro seggio valutativo nell’effettuazione e compimento dei lavori.

Non può essere condivisa la tesi dell’Università per cui l’assegnazione ed utilizzazione, da parte della Commissione, di termini più lunghi per procedere alle proprie operazioni di valutazione, non sarebbe di pregiudizio all’interesse di alcuno dei candidati, né elemento tale da portare all’annullamento di tutta la procedura.

In realtà le valutazioni degli interessi in gioco e il corretto bilanciamento degli stessi è stato effettuato a monte, in sede regolamentare, con la previsione della necessità di sostituire le Commissioni che non procedano ad ultimare i lavori entro la scadenza di 60 gg. dalla loro nomina. E sono proprio le previsioni del regolamento vigente all’epoca dell’emanazione del bando, oltreché quelle del decreto di indizione della procedura di selezione, mai annullati a detta della stessa difesa erariale e dunque da applicare al caso in esame, a prevedere la necessità di sostituire la Commissione per la valutazione dei candidati.

Priva di pregio è altresì l’eccezione della prof.ssa -OMISSIS-, per cui la ricorrente non avrebbe interesse a dedurre la violazione dei termini della procedura atteso che l’ipotetico accoglimento del motivo comporterebbe non già la nomina di una nuova Commissione, che non sarebbe incorsa in alcuna decadenza rispetto al termine assegnatole dal Consiglio di dipartimento, ma soltanto la ripetizione del giudizio in sessanta giorni.

La controinteressata, così, non considera che la ricorrente ha censurato anche la delibera con cui il Consiglio di dipartimento ha assegnato alla neo costituita Commissione il termine di 6 mesi per concludere i lavori. E tanto appalesando il contrasto di essa rispetto alla superiore disciplina contenuta nel regolamento, come replicata dallo stesso bando di concorso. Sicché il termine di 6 mesi era ab origine contrario alle previsioni normative applicabili al caso di specie, e dunque la sua applicazione, anche se ristretta nel termine di 90 gg., stride comunque rispetto alla previsione del termine di 60 gg., al cui sforamento doveva conseguire la sostituzione della Commissione.

Da qui la fondatezza del III motivo di ricorso nei termini sin qui esplicitati.

  1. Il profilo di illegittimità accolto dal Tribunale ha valore assorbente, inficiando la legittimità del provvedimento di nomina della Commissione di valutazione ed anche gli atti da quest’ultima assunti, e comportando la necessità della nomina di una nuova Commissione la quale, nel rispetto delle tempistiche previste dalla normativa applicabile ratione temporisal concorso, proceda alla valutazione delle candidature delle due parti private in causa.
  2. La natura della controversia giustifica l’integrale compensazione tra le parti delle spese del giudizio.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie nei termini di cui in motivazione, e per l’effetto annulla il provvedimento di nomina della Commissione di valutazione e gli atti e provvedimenti da questa assunti, come in epigrafe meglio indicati.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.

Così deciso in Venezia nella camera di consiglio del giorno 6 marzo 2025 con l’intervento dei magistrati:

OMISSIS, Presidente

OMISSIS, Referendario

OMISSIS, Referendario, Estensore

Pubblicato il 14 marzo 2025