TAR Piemonte, Sez. III, 17 marzo 2025, n. 510

La conoscenza personale e l’instaurazione di rapporti lavorativi ed accademici non costituiscono motivi di astensione

Data Documento: 2025-03-17
Autorità Emanante: TAR Piemonte
Area: Giurisprudenza
Massima

La conoscenza personale e l’instaurazione di rapporti lavorativi ed accademici non costituiscono, per ciò solo, motivi di astensione, a meno che i rapporti personali o professionali non siano di rilievo ed intensità tali da far sorgere il sospetto che il candidato sia giudicato non in base al risultato delle prove, bensì in virtù delle conoscenze personali.

Contenuto sentenza

00510/2025 REG.PROV.COLL.

01138/2024 REG.RIC.

01262/2024 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte

(Sezione Terza)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 1138 del 2024, integrato da motivi aggiunti, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dagli avvocati OMISSIS e OMISSIS, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Politecnico di Torino, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati OMISSIS e OMISSIS, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Ministero dell’Istruzione e del Merito, non costituito in giudizio;

nei confronti

-OMISSIS-, non costituito in giudizio;

sul ricorso numero di registro generale 1262 del 2024, proposto da
-OMISSIS-, rappresentata e difesa dagli avvocati OMISSIS, OMISSIS e OMISSIS, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Politecnico di Torino, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati OMISSIS e OMISSIS, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Ministero dell’Istruzione e del Merito, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Torino, domiciliataria ex lege in Torino, via dell’Arsenale, n. 21;

nei confronti

-OMISSIS- e-OMISSIS-, non costituiti in giudizio;

per l’annullamento

quanto al ricorso n. 1138 del 2024:

Per quanto riguarda il ricorso introduttivo:

– del Decreto Rettorale del Politecnico di Torino n. -OMISSIS- di indizione della procedura di selezione pubblica per la chiamata di (per la parte che qui interessa) n. 1 Professore di prima fascia presso il Dipartimento di Ingegneria Strutturale, Edile e Geotecnica, Settore Concorsuale 08/B2 Scienza delle Costruzioni Settore Scientifico Disciplinare lCAR/08 Scienza delle Costruzioni, Codice Interno 08/23/P/O;

– del D.R. del Politecnico di Torino n. -OMISSIS-avente ad oggetto la nomina della Commissione valutatrice della procedura pubblica di selezione per la chiamata di n. 1 posto di Professore di prima fascia presso il Dipartimento di Ingegneria Strutturale, Edile e Geotecnica, Settore Concorsuale 08/B2 Scienza delle Costruzioni Settore Scientifico Disciplinare lCAR/08 Scienza delle Costruzioni, Codice Interno 08/23/P/O;

– del D.R. del Politecnico di Torino n. -OMISSIS-, pubblicato il 3.7.2024 sul sito del Politecnico di Torino, avente ad oggetto l’approvazione degli atti della Commissione valutatrice della procedura di selezione a una posizione di Professore Universitario di ruolo di I fascia presso il Dipartimento di Ingegneria Strutturale, Edile e Geotecnica per il Settore Concorsuale 08/B2 Scienza delle Costruzioni, Settore Scientifico Disciplinare ICAR/08 Scienza delle Costruzioni, codice interno 08/23/P/O.;

– di tutti i giudizi ed i verbali, comprensivi degli allegati, della Commissione esaminatrice, ivi compreso il verbale n. -OMISSIS- di predeterminazione dei criteri e successivi verbali n. -OMISSIS- “Valutazione titoli e pubblicazioni – giudizi collegiali – convocazione seminario pubblico” e n. -OMISSIS- “Seminario pubblico – Giudizi collegiali. Individuazione del candidato/della candidata maggiormente qualificato/qualificata e della correlata graduatoria”;

– qualora già adottati, delle deliberazioni del Consiglio di Dipartimento di Ingegneria Strutturale, Edile e Geotecnica e del Consiglio di amministrazione del Politecnico di Torino contenenti, rispettivamente, la proposta di chiamata del vincitore in data 16.7.2024 e l’approvazione della stessa in data 24.7.2024 (ma di estremi ignoti), nonché del decreto rettorale di nomina in ruolo del vincitore, anch’esso di estremi e contenuto ignoti, nonché di tutti gli atti antecedenti, preordinati, presupposti, conseguenziali e comunque connessi al procedimento de quo;

e per l’annullamento e/o per la declaratoria di inefficacia

del contratto da professore universitario ordinario di ruolo eventualmente stipulato dal Politecnico di Torino con il Prof. -OMISSIS- Mauro, di data, estremi e contenuto ignoti;

con espressa riserva di domandare il risarcimento dei danni tutti patiti e patiendi.

Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da -OMISSIS- il 18/10/2024:

-Delibera del-OMISSIS- – Approvazione chiamata;

-D.R. -OMISSIS- – Nomina del prof. -OMISSIS-;

relazione del prof. -OMISSIS-, Presidente della Commissione giudicatrice e relativi allegati (all.ti A e da A.1. a A.13)

-tutti gli atti antecedenti, preordinati, presupposti, conseguenziali e comunque connessi al procedimento di chiamata in oggetto, ivi compresa, ove occorrer possa, ulteriori relazioni della Commissione laddove depositate in giudizio.

Quanto al ricorso n. 1262 del 2024:

del Decreto Rettorale n.-OMISSIS- di approvazione degli atti della procedura selettiva relativa alla copertura di n. 1 posto di Professore universitario di prima fascia, ai sensi dell’art. 18, comma 1, della Legge n. 240/2010 – S.C. 08/B2 – Scienza delle Costruzioni – S.S.D. 08/23/P/O – Scienza delle Costruzioni – e di dichiarazione del Prof. -OMISSIS- quale vincitore; del verbale di Consiglio di Dipartimento n. -OMISSIS- con cui è stata proposta la chiamata del Prof. -OMISSIS-;

della Delibera del C.d.A. del -OMISSIS-4 con cui è stata approvata la proposta di chiamata del Prof. -OMISSIS-; ove adottati, del Decreto di nomina a Professore Ordinario del Prof. -OMISSIS- e della dichiarazione di presa di servizio del Prof. -OMISSIS-; del verbale n. 2f e allegati contenente la valutazione dei titoli e delle pubblicazioni nonché i giudizi collegiali dati ai candidati; del verbale n. 1 di definizione dei criteri di valutazione, nelle parti contestate nel presente ricorso, e dell’Allegato A al verbale;

per quanto occorrer possa, dei verbali nn. 2, 2a, 2b, 2c, 2d, 2e della Commissione; del verbale n. 3 e allegati contenente la graduatoria finale del concorso e l’individuazione del candidato -OMISSIS- Mauro quale candidato maggiormente qualificato per la copertura della posizione di professore ordinario;

dell’art. 7 del Bando ove interpretato nel senso di legittimare la mancata predeterminazione, da parte della Commissione, dei punteggi massimi da attribuire ai sub-criteri di valutazione per l’ambito 1;

di ogni altro atto presupposto, antecedente e conseguente, compresi il Bando di concorso e il Regolamento per la disciplina della chiamata di professori di I e II fascia, ove interpretati in senso diverso di quanto argomentato nel presente ricorso;

e per l’annullamento e/o declaratoria di inefficacia del contratto da professore universitario di ruolo eventualmente stipulato dal Politecnico di Torino con il Prof. -OMISSIS-, non noto nel suo contenuto testuale, e per la conseguente condanna delle Amministrazioni resistenti, ognuno per sua competenza: in via principale, a rinnovare le operazioni di valutazione delle candidature presentate dalla Prof.ssa -OMISSIS-, dal Prof.-OMISSIS- e dal Prof. -OMISSIS- con riferimento all’ambito 1 e a procedere con la correzione dei punteggi del Prof. -OMISSIS- per l’ambito 2 e della Prof.ssa -OMISSIS- per l’ambito 3, tenendo in considerazione quanto contestato con il presente ricorso; in via di subordine, a rinnovare la fase di valutazione di tutte le candidature (esclusi i rinunciatari) con riferimento all’ambito 1 e a procedere con la correzione dei punteggi del Prof. -OMISSIS- per l’ambito 2 e della Prof.ssa -OMISSIS- per l’ambito 3, tenendo in considerazione quanto contestato con il presente ricorso; in via di ulteriore subordine, a rinnovare la fase di valutazione di tutte le candidature, tenendo in considerazione quanto contestato con il presente ricorso; in via estremo subordine, annullata la procedura, a ribandire il concorso, con espressa riserva di domandare il risarcimento dei danni tutti patiti e patiendi.

Visti i ricorsi i motivi aggiunti e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio del Politecnico di Torino e del Ministero dell’Istruzione e del Merito;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell’udienza pubblica del giorno 12 marzo 2025 il dott. OMISSIS e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO

Con Decreto Rettorale n. -OMISSIS- è stata indetta la procedura di selezione per la copertura di 4 posti tra cui, per quanto qui interessa, una posizione di professore universitario di ruolo di I fascia ai sensi dell’art. 18, comma 1, della Legge n. 240/2010, presso il Dipartimento di Ingegneria Strutturale, Edile e Geotecnica, Settore Concorsuale 08/B2 “Scienza delle Costruzioni” Settore Scientifico Disciplinare ICAR/08, Codice Interno 08/23/P/O.

Alla predetta procedura, entro il termine di scadenza, hanno presentato domanda di partecipazione sette candidati, tra cui gli odierni ricorrenti; due di essi hanno rinunciato prima della conclusione della valutazione.

Con D.R. n. 1278 del 19/12/2023 è stata nominata la Commissione giudicatrice presieduta dal prof. -OMISSIS–OMISSIS-.

In data 31/01/2024 – verbale n. 1 – la Commissione giudicatrice, in attuazione delle prescrizioni del Regolamento del Politecnico di Torino per la disciplina della chiamata di Professori di prima e seconda fascia ai sensi dell’art. 18 della legge n. 240/2010, e del bando di concorso, ha definito i criteri per ciascun ambito di valutazione, indicando i relativi punteggi e criteri applicativi per ogni ambito e sotto-ambito.

In particolare, la Commissione ha stabilito di effettuare la valutazione analitica del curriculum, delle pubblicazioni e dell’attività didattica presentati da ciascun candidato, individuando in tale documentazione gli elementi riferibili a cinque ambiti:

  1. attività scientifica (40 punti), ripartita in: a.1. attività di ricerca (18 punti); a.2. pubblicazioni presentate (12 punti); a.3. produzione scientifica complessiva (10 punti);
  2. coordinamento di gruppi e progetti di ricerca e valorizzazione della ricerca nella Terza Missione (10 punti);
  3. reputazione nazionale ed internazionale e attività di servizio per la comunità scientifica (10 punti);
  4. attività didattica (20 punti);
  5. servizi e incarichi istituzionali presso Atenei italiani ed esteri e/o enti pubblici e privati (10 punti).

In data 14/02/2024 (cfr. verbale n. 2) la Commissione ha preso visione dell’elenco dei candidati.

Nelle successive sedute del 05/03/2024, 15/03/2024, 07/04/2024, 16/04/2024 e del 19/04/2024 è proseguito l’esame dei titoli e delle pubblicazioni (cfr. verbali da n. 2a a n. 2e).

Nella seduta del 22/04/2024 – verbale n. 2f – la Commissione ha proceduto con la valutazione dei titoli e delle pubblicazioni, ammettendo tutti i candidati al seminario.

In particolare, per quanto di interesse in questa sede, sono stati attribuiti i seguenti punteggi:

– al prof. -OMISSIS- in totale 79/90 punti così ripartiti: per l’ambito 1) punti 38,02/40 (valore derivante dalla sommatoria dei punteggi di 17,40/18, 11,29/12 e 9,33/10 assegnati per ciascuno dei tre sub-ambiti); per l’ambito 2) punti 9,10/10; per l’ambito 3) punti 7,47/10; per l’ambito 4) punti 16,81/20; per l’ambito 5) punti 7,60/10;

– al prof. -OMISSIS- in totale 69,65/90 punti così ripartiti: per l’ambito 1) punti 31,74/40 (valore derivante dalla sommatoria di 13,80/18, 9,94/12 e 8/10); per l’ambito 2) punti 6,24/10; per l’ambito 3) punti 9/10; per l’ambito 4) punti 16,07/20; per l’ambito 5) punti 6,60/10;

– alla prof.ssa -OMISSIS- in totale 74,44/90 punti così ripartiti: per l’ambito 1) punti 27,74/40 (valore derivante dalla sommatoria di 11/18, 9,74/12 e 7/10); per l’ambito 2) punti 9,06/10; per l’ambito 3) punti 8,63/10; per l’ambito 4) punti 19,41/20; per l’ambito 5) punti 9,60/10.

Il 07/05/2024 si è svolto il seminario pubblico – verbale n. 3 – al termine del quale la Commissione ha espresso i relativi giudizi che sommati ai precedenti punteggi hanno condotto al seguente risultato: prof. -OMISSIS- 89 punti (primo classificato); prof. -OMISSIS- 78,65 punti (quinto classificato); prof.ssa -OMISSIS- 84,44 punti (terza classificata).

Nella medesima seduta, la Commissione, con deliberazione assunta all’unanimità dei componenti, ha individuato quale candidato maggiormente qualificato il prof. -OMISSIS-.

Con Decreto Rettorale n.-OMISSIS-, il Rettore ha approvato gli atti concorsuali.

Il prof. -OMISSIS-, con ricorso allibrato al n. R.G. 1138/2024, ha censurato gli anzidetti atti amministrativi (di cui chiede l’annullamento), lamentandone l’illegittimità per i seguenti motivi, così testualmente rubricati:

  1. Illegittima composizione della commissione giudicatrice. Violazione e falsa applicazione dell’art. 51 c.p.c.; violazione dei princìpi di buon andamento e imparzialità dell’Amministrazione exart. 97 Cost.;
  2. Il verbale di predeterminazione dei criteri e le operazioni di valutazione: violazione dei principi di trasparenza, pubblicità, imparzialità e buon andamento; violazione dell’art. 97 Cost., dell’art. 18 L. 240/2010, degli artt. 1 e 3 L. 241/90; eccesso di potere, manifesta illogicità e irragionevolezza; disparità di trattamento, difetto di motivazione e di istruttoria, sviamento;

III. Violazione dei principi di trasparenza, pubblicità, imparzialità e buon andamento; violazione dell’art. 97 Cost., dell’art. 18 L. 240/2010, degli artt. 1 e 3 L. 241/90; del Regolamento per le chiamate dell’Ateneo e del verbale di predeterminazione dei criteri; eccesso di potere, manifesta illogicità e irragionevolezza; disparità di trattamento, difetto di motivazione e di istruttoria, sviamento;

  1. La valutazione del curriculum: violazione dei principi di trasparenza, pubblicità, imparzialità e buon andamento; violazione dell’art. 97 Cost., dell’art. 18 L. 240/2010, degli artt. 1 e 3 L. 241/90; violazione del bando e del verbale n. 1 della Commissione; eccesso di potere: manifesta illogicità e irragionevolezza, intrinseca contraddittorietà, disparità di trattamento, difetto di motivazione e di istruttoria, sviamento;
  2. Violazione dei principi di trasparenza, pubblicità, imparzialità e buon andamento; violazione dell’art. 97 Cost., dell’art. 18 L. 240/2010, degli artt. 1 e 3 L. 241/90; violazione del bando e del verbale n. 1 della Commissione; eccesso di potere: manifesta illogicità e irragionevolezza, intrinseca contraddittorietà, disparità di trattamento, difetto di motivazione e di istruttoria, sviamento;
  3. Valutazione attività didattica e servizi e incarichi istituzionali: violazione dei principi di trasparenza, pubblicità, imparzialità e buon andamento; violazione dell’art. 97 Cost., dell’art. 18 L. 240/2010, degli artt. 1 e 3 L. 241/90; violazione del bando e del verbale n. 1 della Commissione; eccesso di potere: manifesta illogicità e irragionevolezza, intrinseca contraddittorietà, disparità di trattamento, difetto di motivazione e di istruttoria, sviamento.

Il Politecnico di Torino si è costituito in giudizio per resistere al ricorso.

Con ordinanza n. 380/2024 pubblicata in data 11/10/2024, la Sezione ha accolto l’istanza cautelare ai fini della fissazione della discussione di merito del ricorso all’udienza del 12/03/2025.

In data 18/10/2024, il prof. -OMISSIS- ha notificato ricorso per motivi aggiunti al fine di avversare anche la Delibera del-OMISSIS- di approvazione della chiamata, il D.R. n. -OMISSIS- di nomina del prof. -OMISSIS- e la relazione del prof. -OMISSIS-, Presidente della Commissione giudicatrice, riproponendo gli stessi motivi di impugnazione già articolati attraverso il ricorso introduttivo.

Anche la prof.ssa -OMISSIS-, con ricorso notificato in data 25/09/2024 e allibrato al n. R.G. 1262/2024, ha censurato gli anzidetti atti amministrativi, lamentandone l’illegittimità per i seguenti motivi, così testualmente rubricati:

Violazione dell’art. 97 Cost., dell’art. 3 L. 241/1990, dell’art. 18 L. 240/2010, del D.M. 120/2016, dell’art. 2 D.M. 589/2018, dell’art. 6 e 7 Bando, dell’art. 3, 4 e 7 del Regolamento di Ateneo D.R. 707 del 22/07/2020. Contrasto con i criteri individuati nel Regolamento di Ateneo, nel Bando e nel verbale n. -OMISSIS-. Violazione dei principi di autovincolo della P.A., della par condicio competitorum, di non discriminazione. Eccesso di potere per difetto di istruttoria e carenza di motivazione. Disparità di trattamento. Ingiustizia, irragionevolezza ed illogicità;

Violazione dell’art. 97 Cost., dell’art. 18 L. 240/2010, dell’art. 7 Bando, dell’art. 7 del Regolamento di Ateneo. Contrasto con i criteri individuati nel Regolamento di Ateneo, nel Bando e nel verbale n. -OMISSIS-. Violazione dei principi di autovincolo della P.A., della par condicio competitorum, di non discriminazione. Eccesso di potere per difetto di istruttoria e carenza di motivazione. Disparità di trattamento. Ingiustizia, irragionevolezza ed illogicità;

III. Violazione dell’art. 97 Cost., dell’art. 18 L. 240/2010, dell’art. 7 Bando, dell’art. 7 del Regolamento di Ateneo. Contrasto con i criteri individuati nel Regolamento di Ateneo, nel Bando e nel verbale n. -OMISSIS-. Violazione dei principi di autovincolo della P.A., della par condicio competitorum, di non discriminazione. Eccesso di potere per difetto di istruttoria e carenza di motivazione. Disparità di trattamento. Ingiustizia, irragionevolezza ed illogicità.

Il Politecnico di Torino si è costituito in giudizio per resistere al ricorso.

Alla odierna udienza pubblica, a fronte di eventuali profili di parziale inammissibilità del ricorso per motivi aggiunti rilevati dal Collegio, la difesa del prof. -OMISSIS- ha dichiarato a verbale che il ricorrente ha inteso proporre tale ricorso anche avverso la relazione del prof. -OMISSIS-, in quanto la stessa rappresenterebbe un’integrazione della valutazione operata dalla Commissione; la difesa della prof.ssa -OMISSIS- ha invece evidenziato che il secondo classificato, prof.-OMISSIS-, è risultato vincitore all’esito di un’ulteriore procedura concorsuale indetta dal Politecnico; quindi le cause sono passate in decisione.

DIRITTO

Preliminarmente, ai sensi dell’art. 70 cod. proc. amm., deve disporsi la riunione dei ricorsi portanti i numeri di R.G. 1138/2024 e 1262/2024, sussistendo evidenti ragioni di connessione oggettiva e, pur parzialmente, soggettiva tra i medesimi; in particolare, i ricorsi sono proposti da diversi concorrenti alla procedura avverso i medesimi atti, coincidendo pertanto anche il soggetto resistente e il controinteressato.

Sempre in via preliminare, il Collegio deve dichiarare parzialmente inammissibile per carenza di interesse il ricorso per motivi aggiunti proposto nell’ambito del giudizio n. R.G. 1138/2024, laddove diretto a ottenere l’annullamento della relazione del prof. -OMISSIS- datata 05/10/2024, in quanto la stessa è priva di carattere provvedimentale e di attitudine lesiva, recando semplici chiarimenti di carattere tecnico in ordine allo svolgimento della procedura selettiva. A tali chiarimenti, che si pongono in linea di continuità con il verbale n. 2f, rinviano gli scritti difensivi del Politecnico, sicché essi ne costituiscono parte integrante.

Tanto premesso in rito, è possibile condurre lo scrutinio dei ricorsi, principiando dal ricorso n. R.G. 1138/2024 proposto dal prof. -OMISSIS-, il quale, a differenza della prof.ssa -OMISSIS-, con il primo motivo di ricorso contesta altresì l’illegittima composizione della commissione giudicatrice, in quanto il Presidente della stessa ha svolto in collaborazione con il candidato -OMISSIS- una pubblicazione (poster su congresso internazionale) e attività accademica di co-relatore di una tesi di laurea.

Il sopra richiamato motivo di gravame deve essere scrutinato prioritariamente, posto che, secondo le coordinate ermeneutiche tracciate dalla sentenza del Consiglio di Stato, Adunanza Plenaria 27 aprile 2015, n. 5, nel giudizio amministrativo, se il provvedimento è affetto dai vizi di incompetenza o di erronea composizione dell’organo collegiale, tali vizi hanno carattere assorbente rispetto alle residue censure, atteso che in tutte le situazioni di incompetenza, nel cui ambito rientra l’illegittima composizione dell’organo, si versa nella fattispecie in cui il potere amministrativo non è stato ancora esercitato, sicché il giudice, anche ai sensi dell’art. 34, comma 2, cod. proc. amm., non può fare altro che rilevare il relativo vizio (non potendo ritenersi vincolato dalla prospettazione del ricorrente e dalla eventuale graduazione dei motivi: cfr. Cons. Stato, Sez. V, 17 aprile 2020, n. 2471; T.A.R. Lombardia, Brescia, Sez. I, 10 giugno 2020, n. 439; T.A.R. Abruzzo, Pescara, Sez. I, 7 settembre 2020, n. 252; T.A.R. Sicilia, Catania, Sez. I, 2 luglio 2021, n. 2164; T.A.R. Piemonte, Sez. III, 22 gennaio 2024, n. 50).

Ciò precisato, il motivo di ricorso è privo di pregio.

Per giurisprudenza consolidata, la conoscenza personale e l’instaurazione di rapporti lavorativi ed accademici non costituiscono, per ciò solo, motivi di astensione, a meno che i rapporti personali o professionali non siano di rilievo ed intensità tali da far sorgere il sospetto che il candidato sia giudicato non in base al risultato delle prove, bensì in virtù delle conoscenze personali (ex multis, Cons. Stato, Sez. VII, 22 dicembre 2022, n. 11196; Cons. Stato, Sez. VII, 9 settembre 2022, n. 7867; Cons. Stato, Sez. VI, 14 marzo 2022, n. 1772). Anche l’ANAC si è pronunciata sulla questione, sostenendo che “la collaborazione professionale tra candidato e commissario o la comunanza di vita, per assurgere a causa di incompatibilità … deve presupporre una comunione di interessi economici o di vita tra gli stessi di particolare intensità e tale situazione può ritenersi esistente solo se detta collaborazione presenti i caratteri della sistematicità, stabilità, continuità tali da dar luogo ad un vero e proprio sodalizio professionale” (delibera ANAC n. 209 del 01/03/2017). In definitiva, affinché i rapporti personali assumano rilievo, devono configurarsi rapporti diversi e più saldi di quelli che di regola intercorrono tra maestro e allievo o tra soggetti che lavorano nello stesso ufficio, dovendo assumere i caratteri di un sodalizio professionale connotato da stabilità e reciprocità d’interessi di carattere economico.

Ciò posto, non è dimostrata la sussistenza di tali caratteri in relazione al caso in esame, atteso che non solo difetta tra il prof. -OMISSIS- e il prof. -OMISSIS- la relazione intercorrente tra maestro e allievo, ma soprattutto non ricorre uno stabile rapporto di collaborazione scientifica, come è dimostrato dal fatto che, pur a fronte di carriere avviate da molti anni, i due professori non hanno in comune alcuna pubblicazione scientifica di rilievo, tali non essendo né il poster su congresso internazionale con la partecipazione di dodici autori, né l’attività di co-relatore con riferimento a una tesi di laurea.

Con il secondo motivo di impugnazione, il prof. -OMISSIS- deduce che la modalità di attribuzione dei punteggi ai diversi elementi di valutazione dei cinque ambiti (attività scientifica, coordinamento di gruppi e progetti di ricerca e valorizzazione della ricerca nella Terza Missione; reputazione nazionale ed internazionale e attività di servizio per la comunità scientifica; attività didattica; servizi e incarichi istituzionali presso Atenei italiani ed esteri e/o enti pubblici e privati) non è stata effettuata dalla Commissione in modo analitico, motivato e tale da garantire la comparazione tra i candidati. I giudizi sarebbero del tutto generici, pressoché uguali per il ricorrente e il controinteressato, tanto da integrare un grave vulnus motivazionale. Tale grave carenza motivazionale renderebbe incomprensibile il percorso logico seguito dalla Commissione nella valutazione dell’attività scientifica, alla quale era attribuibile un punteggio massimo di 40 punti.

Il motivo non merita di essere condiviso.

Invero, il percorso logico delle valutazioni dei candidati emerge da una lettura coordinata e complessiva delle stesse, degli elementi più importanti rilevati dai commissari unitamente ai corposi curricula prodotti, dei criteri e dell’eventuale ordine prioritario attribuito agli stessi, dei giudizi sintetici espressi (eccellente, buono, soddisfacente etc.) unitamente ai punteggi indicati nel verbale n. 2f che consta di oltre cento pagine.

Nel terzo motivo di gravame il prof. -OMISSIS- contesta i giudizi relativi all’attività scientifica dei candidati (ambito 1), sostenendo, in estrema sintesi, che gli stessi sarebbero palesemente illogici. In particolare, con un primo nucleo censorio il ricorrente ritiene che in relazione al sub-ambito 1.1 (“i tre principali prodotti/risultati dell’attività di ricerca”) i lavori del prof. -OMISSIS- sarebbero stati valutati meno del dovuto, in quanto la Commissione non avrebbe erroneamente riconosciuto la spiccata originalità dei contributi che troverebbe riscontro nelle dichiarazioni del prof. -OMISSIS- versate in atti, mentre i contributi scientifici del prof. -OMISSIS- sarebbero stati sopravvalutati. In particolare, il lavoro n. 1 del prof. -OMISSIS- (“-OMISSIS-, A, and -OMISSIS-, M. (2011) Upper and lower bounds for structural design of RC members with ductile response. Engineering Structures, 33(12):3432-3441”), oltre a contare su un ridotto numero di citazioni, sarebbe privo di contenuti originali, trattandosi in tesi di una rielaborazione di un capitolo della tesi di dottorato della dott.ssa -OMISSIS-, pubblicata nel novembre 2010 ed intitolata “Ductility and minimum reinforcement in concrete members”. Con un secondo nucleo censorio, il ricorrente ritiene che in relazione al sub-ambito 1.2 (“le 17 pubblicazioni presentate”) non troverebbe giustificazione il maggior punteggio riconosciuto al prof. -OMISSIS-, tenuto conto dell’impact factor medio delle riviste (ove sono collocate le pubblicazioni) che per il prof. -OMISSIS- è pari a 4,37 mentre per il prof. -OMISSIS- è maggiore (id est 5,72); inoltre, nonostante il controinteressato non abbia prodotto alcun lavoro a nome singolo a differenza del ricorrente, la Commissione ha riconosciuto la capacità del controinteressato di svolgere attività di ricerca autonoma. Con un terzo nucleo censorio, il ricorrente ritiene che in relazione al sub-ambito 1.3 (“Produzione scientifica complessiva”) l’attribuzione dei punteggi sia abnorme e illogica a fronte del maggior numero di pubblicazioni scientifiche prodotte dal ricorrente e del maggior numero di citazioni e di H-index del ricorrente. Da ultimo il ricorrente lamenta l’errata sommatoria dei punteggi attribuiti a sub-ambiti 1.1, 1.2 e 1.3 dell’ambito 1 per il prof. -OMISSIS- che non coinciderebbe con il punteggio indicato nel verbale di 38,02 punti, ma sarebbe pari a 37,63 punti.

Il motivo è privo di pregio per le ragioni appresso indicate.

Occorre premettere che per costante orientamento giurisprudenziale l’apprezzamento delle pubblicazioni e le relative valutazioni, in quanto riservati alla Commissione, sono sindacabili dal giudice amministrativo solo ove si palesino manifestamente incoerenti o irragionevoli; il giudizio della Commissione deve essere coerente e rispondere a un criterio uniforme per tutti gli esaminati, ma non può essere oggetto di un sindacato di merito da parte del giudice, il quale non può sostituire il proprio giudizio a quello della Commissione (cfr. Cons. Stato, Sez. VI, 26 novembre 2021, n. 7917; Cons. Stato, Sez. VI, 14 luglio 2021, n. 5325).

L’operazione che, invece, esegue il ricorrente nel suo ricorso è proprio quella di voler sostituire i suoi personali apprezzamenti alle valutazioni della Commissione. Invero, la Commissione ha correttamente messo in evidenza gli elementi distintivi dei candidati, il che appare in linea con il prevalente orientamento della giurisprudenza amministrativa secondo cui la valutazione comparativa, prevista nei concorsi per la selezione dei docenti universitari, consiste in un confronto tra i giudizi globalmente formulati dalla commissione per ciascun candidato, mentre non occorre una puntuale comparazione del curriculum di ciascun candidato con quello di tutti gli altri (una sorta di “confronto a coppie”) dato che, se così fosse, la procedura diventerebbe farraginosa e ingovernabile” (cfr. T.A.R. Puglia, Bari, Sez. I, 24 aprile 2024 n. 518; Cons. Stato, Sez. VI, 30 giugno 2021, n. 4939).

Tanto premesso, giova osservare innanzi tutto che la dichiarazione del prof. -OMISSIS- prodotta dal ricorrente non può rivestire alcun valore per vari motivi: in primo luogo è una dichiarazione posteriore alla valutazione comparativa, non agli atti del concorso stesso e che in ogni caso la Commissione non avrebbe potuto prendere in considerazione. La stessa, infatti, non è pubblica, poiché non è contenuta all’interno della pubblicazione stessa. Essa, poi, proviene da un solo soggetto, mentre in tutte le pubblicazioni di cui trattasi vi è anche un terzo coautore (-OMISSIS- nella prima, -OMISSIS- nelle altre due). Inoltre essa promana da un docente, in quiescenza dal 2023 ma ancora attivo sul piano scientifico, in potenziale conflitto di interessi, poiché la parte assolutamente prevalente dell’attività di ricerca del ricorrente è stata svolta insieme a lui, tanto che nel CV del prof. -OMISSIS- il cognome -OMISSIS- ricorre 360 volte. In via ulteriore, si può osservare che con riferimento al contributo n. 1 del ricorrente l’intera parte teorica del lavoro è attribuita, nel testo dell’articolo (sezione 6) ai lavori dei proff. -OMISSIS- e -OMISSIS-, mentre il contributo del prof. -OMISSIS- è limitato alla parte sperimentale. Anche con riferimento al contributo n. 2 del ricorrente, il prof. -OMISSIS- avrebbe lavorato con particolare riferimento alla parte sperimentale. L’utilizzo del b-value con riferimento alle emissioni acustiche, lungi dall’essere caratterizzato da tratti di originalità, costituiva un approccio consolidato nell’anno di pubblicazione del lavoro, tanto che sul tema si contano 1660 risultati precedenti alla pubblicazione in questione. Dall’abstract del lavoro emerge che l’approccio utilizzato nell’articolo è riferito a precedenti lavori del coautore -OMISSIS-. Con riferimento al contributo n. 3 del ricorrente dal testo del medesimo si evince che la teoria generale deve ascriversi al solo prof. -OMISSIS-, mentre l’estensione alle sezioni sottili aperte (“open thin-walled cross-sections”) deve essere attribuita fin dal 1981 al prof. -OMISSIS-.

Quanto alla mancanza di contenuti originali in seno al contributo n. 1 del controinteressato pubblicato nel corso del 2011 sulla rivista “Engineering Structures”, giova evidenziare che, pur avendo la dott.ssa -OMISSIS- pubblicato nel novembre del 2010 una tesi di dottorato in cui enunciava la stessa formula innovativa che si ritrova a pag. 3438 della citata rivista, lo studio che ha condotto all’enucleazione di tale formula risulta svolto fin dal 2009 dai proff. -OMISSIS- e -OMISSIS-, come si evince dai seguenti elementi: i) la presentazione plenaria tenuta dal prof. -OMISSIS- -OMISSIS- in apertura del convegno “51° Congresso Brasileiro do Concreto – IBRACON 2009”, tenutosi a Curitiba dal 6 al 10 ottobre 2009 in cui si espongono per la prima volta i risultati cui sono pervenuti i proff. -OMISSIS- e -OMISSIS- (si noti che sulla diapositiva n. 1 compaiono i nomi degli autori del lavoro presentato, ossia, esclusivamente, -OMISSIS- -OMISSIS- e -OMISSIS- e che a pag. 26 è già presente la formula innovativa in questione sotto la quale si leggono i nomi di -OMISSIS-, -OMISSIS- e -OMISSIS-); ii) l’articolo “Nonlinear Fracture Mechanics investigation on the ductility of reinforced concrete beams”, autori A. -OMISSIS-, M. -OMISSIS-, pubblicato il 5 aprile 2010 sulla rivista nazionale brasiliana, “Revista Ibracon de estruturas e materiais”, ove è pure presente la stessa formula matematica a pagina 144; iii) il manoscritto “Upper and lower bounds for structural design of RC members with ductile response, autori A. -OMISSIS-, M. -OMISSIS-”, sottoposto all’attenzione della rivista ASCE Structural Engineering per una possibile pubblicazione già nel mese di luglio del 2010, vale a dire lo stesso articolo che sarebbe stato pubblicato sulla rivista “Engineering Structures” nel luglio 2011.

Inoltre, risulta irrilevante il non elevato numero di citazioni effettuate rispetto a tale contributo, sia perché tale dato statistico non risulta previsto né dal bando né dal verbale n. -OMISSIS-, sia in quanto sono stati valorizzati dalla Commissione, quali elementi tangibili e verificabili (cfr. pag. 10 del bando), i plurimi richiami al contributo operati dalle Linee guida per la progettazione delle autostrade americane nel report NCHRP Research Project 12-94 “LRFD Minimum Flexural Reinforcement Requirements”. Il prodotto n. 1 non viene citato come uno dei tanti lavori che ha contribuito al tema della minima armatura a flessione nel calcestruzzo armato, ma come l’unico che propone una formula molto simile a quella suggerita a conclusione del report stesso per la revisione della normativa AASHTO, sicché nel gennaio 2020 il prof. -OMISSIS-, nel comunicare la notizia al Rettore dell’Ateneo, evidenziava l’eccellente lavoro svolto dal settore dell’ingegneria strutturale operante presso il Politecnico di Torino, sì da risultare certamente meritevole di riconoscimento.

Quanto al sub-ambito 1.2 (“le 17 pubblicazioni presentate”) in relazione al quale il ricorrente invoca il maggiore impact factor medio delle riviste ove sono collocate le sue pubblicazioni, il Collegio osserva che i soli indici bibliometrici non possono stabilire il valore più o meno rilevante dei lavori scientifici. Al contrario, la Commissione deve accertare la maturità scientifica del candidato tramite una valutazione complessiva dei prodotti di ricerca, del percorso scientifico intrapreso e risultante dai lavori stessi. Laddove tale attività, viceversa, fosse limitata ad una mera operazione matematica di attribuzione di punteggi in base a indici contenuti nelle banche dati, la stessa potrebbe – per assurdo – essere svolta da qualunque soggetto senza alcuna competenza tecnico-scientifica nel settore di riferimento. A ciò si aggiunga che, solo con una visione globale del contesto accademico-scientifico del settore di riferimento, unitamente all’esame dei prodotti di ricerca presentati, la Commissione – non limitandosi ad una mera addizione di fattori numerici – ha potuto appurare il livello scientifico dei candidati. Il percorso logico di tale approdo valutativo emerge non da una lettura frazionata dei giudizi, ma da una disamina unitaria e globale di tutto l’ambito 1.

Analoghe considerazioni valgono con riferimento alle censure mosse rispetto al sub-ambito 1.3, fondate sul maggior numero di pubblicazioni scientifiche, sul maggior numero di citazioni e di H-index del ricorrente. Al riguardo è sufficiente aggiungere che vi erano anche altri criteri che la Commissione era chiamata a valorizzare: tra tutti, la coerenza e la rilevanza delle pubblicazioni, ossia parametri correlati alla qualità intrinseca della produzione scientifica e non necessariamente collegati in modo automatico ai predetti indici. Su tali aspetti il prof. -OMISSIS- ha riportato giudizi migliori, peraltro in piena coerenza con l’intero percorso valutativo a partire dal sub-ambito 1.1. Del resto, anche le differenze in termini numerici sulle citazioni, non possono avere carattere dirimente sulla valutazione di un candidato, poiché è noto che all’interno dello stesso settore vi possono essere tematiche di ricerca seguite da un maggior numero di studiosi e i cui lavori, dunque, beneficeranno di un numero superiore di citazioni a prescindere dall’effettiva qualità, rispetto ad altri argomenti seguiti da una cerchia più ristretta di scienziati che, quindi, otterranno un riscontro numericamente inferiore, nonostante un’ottima qualità, senza considerare che il richiamo di un lavoro da parte di altri ricercatori potrebbe essere compiuto anche con intenti critici volti ad evidenziare errori o imprecisioni del lavoro medesimo. Pertanto, risulta imprescindibile che anche i valori numerici ricavabili dalle banche dati non vengano assunti e recepiti in modo meccanico e asettico, bensì ponderati da esperti conoscitori del complessivo contesto.

Quanto, infine, al preteso errore di calcolo a vantaggio del controinteressato con riferimento al punteggio complessivo assegnato in relazione all’ambito 1, si osserva che la somma dei punteggi dei sub-ambiti 1.1, 1.2 e 1.3 corrisponde a 38,02 (= 17,40 + 11,29 + 9,33), sicché la Commissione non è incorsa in alcun errore.

Pertanto le censure attoree svolte con il terzo motivo di ricorso devono essere nel loro complesso disattese, in ragione del fatto che non sono emersi macroscopici vizi di eccesso di potere per irragionevolezza, irrazionalità, illogicità o arbitrarietà né errori nell’apprezzamento di dati di fatto non opinabili (cfr. Cons. Stato, Sez. V, 28 febbraio 2018, n. 1218).

Con il quarto motivo di impugnazione il ricorrente sostiene che il controinteressato sarebbe stato “sistematicamente sopravvalutato: a fronte di un curriculum che non solo è meno consistente, ma non riporta spesso le informazioni minime indispensabili, gli sono stati quasi sempre assegnati punteggi uguali o superiori, senza motivazione”. Inoltre, il ricorrente deduce che con riferimento all’ambito 2, “Coordinamento di gruppi e progetti di ricerca e valorizzazione della ricerca nella Terza Missione”, la Commissione sarebbe incorsa in un grave vizio in quanto nel verbale n. 2f riporta che nel CV del candidato non sono presenti espliciti riferimenti riconducibili al coordinamento di gruppi e progetti di ricerca. Il ricorrente, per contro, evidenzia che nel proprio curriculum aveva indicato le seguenti attività: – n. 10 volte Tutor or Co-tutor al Politecnico di Torino “of the following Doctoral Theses in Structural Engineering” e n. 3 volte Tutor or Co-tutor al Politecnico di Torino “of the following Doctoral Thesis in Civil and Environmental Engineering”; – n. 1 volta “Academic Supervisor in Doctoral Theses carried out at foreign Universities”; – n. 6 volte “Reviewer of PhD Thesis carried out at Italian an foreign Universities”; – n. 3 volte “Postgraduate/Visiting Researchers/Faculty hosted”. Inoltre, la Commissione avrebbe omesso di valutare il seguente progetto: “Supervisor of the project proposal 101103720 — GREENER “Green Energy Enhancement by Extending the Lifespan of Wind Turbine Blades” submitted under the Horizon Europe Marie Skłodowska-Curie Actions call HORIZON-MSCA-2022-PF-01-01 — MSCA Postdoctoral Fellowships 2022 by Léonel Echer and POLITECNICO DI TORINO. Following the evaluation by an international panel of independent experts the project was recognised as a high-quality proposal in a highly competitive evaluation process but could not receive funding due to budgetary constraints and is therefore recommended on 4 April 2023 by the European Commission Horizon Europe for funding by other sources”. La Commissione avrebbe infine omesso di riportare lo studio sulla stabilità della Torre Garisenda di Bologna.

Il motivo di ricorso non è suscettibile di positiva valutazione.

Innanzitutto, la censura in ordine alla sistematica sopravvalutazione del curriculum del controinteressato è del tutto generica, tanto che nel prosieguo del motivo tale allegazione non risulta corroborata e supportata da alcun elemento.

Inoltre, nel curriculum del ricorrente non vi sono elementi per ritenere che egli abbia coordinato e diretto gruppi di ricerca. Benché l’ambito 2 esordisca con la puntuale richiesta di dichiarazione di “coordinamento e direzione di gruppi di ricerca, possibilmente caratterizzati da collaborazioni internazionali, con esplicita menzione del numero e della tipologia di studenti di dottorato e di titolari di borse post-dottorato (ad esempio assegni di ricerca) di cui il/la candidato/a e stato/a tutore/tutrice”, il ricorrente non ha fornito alcun dettaglio, sicché è ragionevole ritenere che i dottorandi in questione abbiano lavorato nel contesto di gruppi di ricerca non coordinati o diretti dal ricorrente, e pertanto non possano essere considerati. In altri termini, i (co)tutorati di tesi di dottorato e gli altri titoli non documentano il predetto coordinamento, spettante ad altri docenti.

In via ulteriore, con riferimento all’ambito 2, Responsabilità scientifica di progetti di ricerca internazionali e nazionali, ammessi al finanziamento sulla base di bandi competitivi che prevedano la revisione tra pari”, il ricorrente vorrebbe che fosse valutato un progetto non finanziato al momento della pubblicazione del bando, come si evince dalla locuzione “but could not receive funding”.

Infine, con riferimento all’ambito 2, “Responsabilità scientifica di progetti di ricerca internazionali e nazionali, che prevedano accordi di partnership con aziende e/o enti pubblici e privati leader nel proprio settore” il ricorrente vorrebbe che fossero valutati i contratti stipulati con il Comune di Bologna per studi sulla stabilità della Torre Garisenda. Il Comune di Bologna, tuttavia, non è un ente di ricerca leader nel proprio settore. La Commissione non poteva quindi valutare tali titoli in quanto difformi dalla esplicita fattispecie descritta dal bando.

Con il quinto motivo il ricorrente, in relazione all’ambito di valutazione 3 “Reputazione nazionale e internazionale e attività di servizio per la comunità scientifica”, per il quale il medesimo ha conseguito un giudizio di “eccellente”, con 9 punti su 10, in misura superiore a quella del controinteressato, il prof. -OMISSIS- elenca una serie di titoli che ritiene meritevoli di maggiore apprezzamento. In particolare, con riferimento alla “Attribuzione ufficiale di incarichi di ricerca e/o di insegnamento e/o fellowship, posizioni di Visiting Scholar/Visiting Professor presso atenei e istituti di ricerca internazionali, di alta qualificazione”, il ricorrente vorrebbe che fosse valutato il seguente titolo: “Associated Researcher to the “Istituto Nazionale di Ricerca Metrologica” (INRìM) (https://www.inrim.it) for the duration of three years, effective from January, 1st, 2010 to December 31, 2012”.

La Commissione non ha valutato il titolo in quanto l’INRIM, come si evince dal nome stesso dell’Istituzione (Istituto Nazionale di Ricerca Metrologica), non è un istituto di ricerca internazionale, e, peraltro, non dispone di sedi estere, che potrebbero comunque qualificarlo come “internazionale”.

Con riferimento all’ambito 3, “Conseguimento di premi e riconoscimenti per l’attività scientifica e per l’attività progettuale nei settori concorsuali ove è appropriato”, il ricorrente lamenta la mancata valutazione del seguente titolo: “World’s Top 2% Scientists della Stanford University”. Tuttavia, la Commissione non ha riconosciuto l’inclusione in liste che non derivino da un esame e riconoscimento specifico della produzione scientifica. In particolare, la Top 2% Most Influential Scientists consiste in una graduatoria internazionale realizzata dall’università di Stanford in collaborazione con la casa editrice Elsevier utilizzando solamente dati bibliometrici estratti da Scopus, un database citazionale. Quindi, tale lista, non è basata su alcun esame dell’attività scientifica, ma solo su un conteggio di pubblicazioni e citazioni e non costituisce premio o riconoscimento per una specifica attività scientifica.

Con riferimento all’ambito 3, “Incarichi negli Organi di Governo/Consigli di indirizzo di Società scientifiche nazionali e internazionali” il ricorrente lamenta la mancata valutazione del titolo “Member of Council on Tall Buildings and Urban Habitat (CTBUH) (2019)”.

Tuttavia, in disparte i dubbi circa la rilevanza per il SSD/SC in esame di tale organizzazione (che si propone il compito di esplorare in quali termini l’aumento della densità urbana e la crescita verticale possano supportare città più sostenibili e sane, soprattutto di fronte all’urbanizzazione di massa e ai crescenti effetti del cambiamento climatico in tutto il mondo), la relativa membership, acquistata con un contributo in denaro, non si configura come conferimento di incarichi.

Con riferimento all’ambito 3, “Partecipazione a congressi internazionali in qualità di oratore invitato o di componente del comitato scientifico” il ricorrente lamenta la mancata valutazione di due attività riportate nel curriculum: i) 15th International Conference on Fracture (ICF15), Atlanta, GA (USA), June 11-16, 2023. Keynote Presentation: “Experimental analysis by acoustic emission on full-scale pc deck beams after 50 years of service”, Authors: G. -OMISSIS-, P. Savino, O. Borla and F. Tondolo. Paper [1] in Papers Proceedings of International Conferences”; ii) Organizer and Chairman of the Webinar “Advances in Acoustic Emission Technique: Tests Interpretation and Numerical Simulations”.

La parte resistente sul punto deduce che la prima attività sarebbe stata valutata dalla Commissione, ma non riportata nel verbale n. 2f a causa di un errore materiale di trascrizione, mentre la seconda non sarebbe stata valutata come congresso internazionale in quanto dichiarata come Webinar.

In ogni caso, a giudizio del Collegio viene in rilievo un’omissione dal peso trascurabile, tenuto conto del punteggio assegnato al ricorrente pari a 9/10 e del divario complessivo, pari a 10,35 punti, che separa i due candidati.

Con il sesto motivo di impugnazione il ricorrente elenca alcuni titoli che non sarebbero stati adeguatamente valutati in relazione agli ambiti 4 (attività didattica) e 5 (servizi e incarichi istituzionali).

Il motivo di ricorso non merita accoglimento.

Il ricorrente ha elencato, con riferimento all’ambito 4, seminari su invito e corsi di breve durata. Non si tratta, come richiesto dal bando, di incarichi di insegnamento, ovvero di copertura formale di incarichi in corsi di laurea. Si osservi, al riguardo, che un “incarico di insegnamento” deve corrispondere ad un corso esplicitamente elencato nell’offerta formativa di una Laurea Triennale, Magistrale o di un Dottorato di Ricerca.

Con riferimento all’ambito 5, risulta indimostrato che la Commissione abbia sottovalutato l’attività del ricorrente come Coordinatore del Corso di Dottorato in Ingegneria delle Strutture presso il Politecnico di Torino tra il 15/04/2016 ed il 31/11/2018. Attesa la discrezionalità tecnica che compete alla Commissione, né i candidati né il giudice possono decidere di accrescere il punteggio dei titoli indicati nel curriculum dei candidati, sostituendo la loro valutazione opinabile a quella espressa dal collegio tecnico di cattedratici. Deve, pertanto, ritenersi infondata una censura che miri unicamente a proporre una diversa valutazione dei titoli, atteso che in tal modo verrebbe a giustapporsi alla valutazione di legittimità dell’operato della Commissione una – preclusa – cognizione del merito della questione (cfr. Cons. Stato, Sez. VI, 30 giugno 2021, n. 4939).

Per quanto precede, ferma la parziale inammissibilità del ricorso per motivi aggiunti, il ricorso introduttivo, come integrato dai motivi aggiunti, allibrato al n. R.G. 1138/2024, deve essere respinto in quanto infondato.

Occorre quindi passare all’esame del ricorso proposto dalla terza classificata, prof.ssa -OMISSIS-, di cui al n. R.G. 1262/2024.

Preliminarmente occorre rilevare che sulla vicenda in esame non incide il fatto che il secondo graduato, prof.-OMISSIS-, sia risultato vincitore all’esito di una distinta procedura concorsuale bandita dal Politecnico di Torino, poiché il Collegio, anche in assenza di questo ulteriore esito, non avrebbe esaminato le doglianze sviluppate dalla ricorrente specificamente volte a censurare, in tesi, l’ingiusto divario di punteggio tra il secondo e il terzo classificato, in quanto prive di portata dirimente nel presente giudizio. Del resto, i motivi di impugnazione formulati dalla ricorrente sono volti a ottenere la condanna dell’Amministrazione a rinnovare le operazioni di valutazione delle candidature presentate.

Ciò premesso, con il primo articolato motivo di impugnazione, la ricorrente censura innanzitutto il mancato rispetto dei criteri di valutazione da parte della Commissione giudicatrice, la quale in relazione ai tre principali prodotti della ricerca (sub-ambito 1.1) non avrebbe esplicitato gli “elementi tangibili e verificabili che mostrino che i risultati presentati: – sono originali, significativi e frutto del contributo determinante, prevalente e chiaramente riconoscibile del/della candidato/a; – hanno avuto ampia diffusione e riconoscimenti presso la comunità scientifica internazionale; – qualificano il/la candidato/a, come un/una esperto/a internazionale nella propria area di competenza”. In secondo luogo, i criteri applicati dalla Commissione sarebbero illegittimi poiché, nell’attività valutativa, sarebbero stati utilizzati criteri che non erano previsti né nel bando né nel verbale n. 1, con particolare riferimento al “rigore metodologico” e alla “capacità di ricerca”. In terzo luogo, la Commissione avrebbe omesso di valutare alcuni criteri individuati dal Regolamento, dal bando, dal verbale n. 1 e dalla normativa di settore, posto che ai sensi dell’art. 7 del Bando: – per il criterio 1.1 doveva essere valutata la “ampia diffusione presso la comunità scientifica internazionale” dei 3 prodotti di punta; – per il criterio 1.2 doveva essere valutata la qualità della produzione scientifica, all’interno del panorama internazionale, “secondo i parametri indicati al punto 1.3”, in cui figura l’impatto della produzione scientifica, valutato secondo gli indicatori previsti per l’ASN, tra cui il numero di citazioni; – sempre per il criterio 1.2, il Bando prevedeva che “si intende per pubblicazione di qualità elevata una pubblicazione che, per il livello di originalità e rigore metodologico e per il contributo che fornisce al progresso della ricerca, abbia conseguito o è presumibile che consegua un impatto significativo nella comunità scientifica di riferimento”; – per il criterio 1.3, ben n. 2 criteri di valutazione prevedevano la valutazione dell’impatto della produzione secondo gli indicatori previsti per l’ASN; in particolare, la Commissione per un verso avrebbe omesso di assegnare rilevanza agli indici citazionali, atti a misurare la diffusione e l’impatto di un prodotto scientifico, limitandosi a considerare solo l’impact factor delle riviste senza indicare alcun giudizio sintetico per l’ambito 1.1, per altro verso la Commissione non avrebbe preso in considerazione gli indici bibliometrici e il numero di citazioni delle pubblicazioni in relazione all’ambito 1.2 e per altro verso ancora la Commissione, pur dando atto del numero di citazioni e dell’H-index, non avrebbe assegnato alcun peso ai predetti indici bibliometrici. In via ulteriore, la ricorrente lamenta la mancata predeterminazione dei punteggi da attribuire a ciascun criterio previsto per i sub-ambiti 1.1, 1.2 e 1.3, impugnando altresì l’art. 7 del bando, ove interpretato nel senso di legittimare la mancata predeterminazione, da parte della Commissione, dei punteggi massimi da attribuire ai criteri di valutazione per l’ambito 1, siccome in contrasto con i principi di trasparenza, obbligo motivazionale e per la violazione della Carta Europea dei Ricercatori. Da ultimo, la ricorrente deduce che la motivazione a supporto dei vari criteri richiamati per i sub-ambiti 1.1, 1.2 e 1.3 sarebbe assente, contraddittoria, illogica o inficiata da carenze istruttorie e pertanto erronea.

Il motivo di ricorso non è suscettibile di favorevole delibazione.

Con riferimento al mancato rispetto dei criteri di valutazione da parte della Commissione giudicatrice in relazione al sub-ambito 1.1, dal verbale n. 2f emerge che la Commissione ha individuato gli elementi tangibili valorizzando, ad esempio, per il candidato vincitore il fatto che i “risultati di questo lavoro sono citati ed assunti a modello nel NCHRP Research Project 12-94 “LRFD Minimum Flexural Reinforcement Requirements” e poi inclusi nella nona edizione delle MSHTO LRFD Bridge Design Specifications” (lavoro n. 1), l’utilizzo di un “approccio multifisico” (lavoro n. 2), nonché il carattere multidisciplinare dello studio “frutto di un progetto di ricerca che vede il candidato come responsabile scientifico” (lavoro n. 3). Analogo approccio è stato utilizzato anche per gli altri candidati.

Quanto al nucleo censorio con il quale la ricorrente lamenta l’utilizzo di criteri non previsti né nel bando né nel verbale n. 1, giova osservare che il rigore metodologico e la capacità di ricerca costituiscono elementi volti a corroborare il giudizio sull’originalità, sulla significatività della produzione scientifica, nonché sulla possibilità di definire il candidato come esperto internazionale nella propria area di competenza. Invero, nell’ambito del settore concorsuale/settore scientifico disciplinare di cui al bando, il rigore metodologico gode di particolare rilievo, configurandosi quale declinazione della significatività della ricerca. Nel documento recante le “modalità di valutazione dei prodotti di ricerca Gruppo di Esperti della Valutazione dell’Area 08b, Scienze Ingegneria Civile (GEV08b)”, versato in atti dalla ricorrente, l’Anvur evidenzia che “Il giudizio di qualità si baserà sulla valutazione del prodotto tenendo conto della sua originalità, del rigore metodologico […]”, considerato che quest’ultimo rappresenta “il livello al quale il prodotto presenta in modo chiaro gli obiettivi della ricerca e lo stato dell’arte nella letteratura, adotta una metodologia appropriata all’oggetto della ricerca e dimostra che gli obiettivi sono stati raggiunti”. Anche il bando all’art. 7 menziona il “rigore metodologico” nel definire la “pubblicazione di elevata qualità”: “si intende per pubblicazione di qualità elevata una pubblicazione che, per il livello di originalità e rigore metodologico e per il contributo che fornisce al progresso della ricerca, abbia conseguito o è presumibile che consegua un impatto significativo nella comunità scientifica di riferimento a livello anche internazionale”. Tale definizione è conforme al disposto di cui all’allegato B del Decreto ministeriale 07/06/2016, n. 120 (“Regolamento recante criteri e parametri per la valutazione dei candidati ai fini dell’attribuzione dell’abilitazione scientifica nazionale per l’accesso alla prima e alla seconda fascia dei professori universitari, nonché le modalità di accertamento della qualificazione dei Commissari, ai sensi dell’articolo 16, comma 3, lettere a), b) e c) della legge 30 dicembre 2010, n. 240, e successive modifiche, e degli articoli 4 e 6, commi 4 e 5, del decreto del Presidente della Repubblica 4 aprile 2016, n. 95”).

Con riferimento alla censura fondata sulla omessa valorizzazione degli indici bibliometrici nei sub-ambiti 1.1, 1.2 e 1.3, in ordine ai quali la ricorrente verserebbe in una posizione prominente rispetto agli altri candidati, giova osservare innanzitutto che né il bando né il verbale n. 1 hanno previsto l’applicazione dei menzionati indici (numero delle citazioni e H-index) con riferimento ai sub-ambiti 1.1 e 1.2. Occorre precisare che, secondo la tesi sostenuta dalla ricorrente, per il sub-ambito 1.2 gli indici bibliometrici sarebbero applicabili in virtù del rinvio operato dalla lettera b) (“qualità della produzione scientifica, valutata all’interno del panorama internazionale della ricerca, sulla base dell’originalità, del rigore metodologico e del carattere innovativo, secondo i parametri indicati al punto 1.3”) al successivo punto 1.3 da ritenersi esteso alla sua lettera b), ove si fa riferimento all’ “impatto della produzione scientifica complessiva, valutato mediante gli indicatori previsti per le abilitazioni scientifiche nazionali per ciascuna fascia e per ciascuna area disciplinare …”. A sua volta l’art. 5 del Decreto ministeriale 07/06/2016, n. 120 prevede che nella valutazione dei titoli presentati dal candidato, la Commissione “accerta l’impatto della produzione scientifica dei candidati, utilizzando obbligatoriamente i parametri e gli indicatori relativi al titolo di cui al numero 1 dell’allegato A”. Quindi il numero 1 dell’allegato A rinvia a quanto indicato nell’Allegato C, il quale da ultimo prevede che “Gli indicatori bibliometrici da utilizzare nelle procedure di abilitazione a professore di prima e seconda fascia sono i seguenti: a) il numero complessivo di articoli riportati nella domanda e pubblicati su riviste scientifiche contenute nelle banche dati internazionali «Scopus» e «Web of Science», rispettivamente nei dieci anni (prima fascia) e cinque anni (seconda fascia) precedenti; b) il numero di citazioni ricevute dalla produzione scientifica contenuta nella domanda, pubblicata e rilevata dalle banche dati internazionali «Scopus» e «Web of Science», rispettivamente nei quindici anni (prima fascia) e dieci anni (seconda fascia) precedenti; c) l’indice h di Hirsch, calcolato sulla base delle citazioni rilevate dalle banche dati internazionali «Scopus» e «Web of Science» con riferimento alle pubblicazioni contenute nella domanda e pubblicate, rispettivamente, nei quindici anni (prima fascia) e dieci anni (seconda fascia) precedenti”. Tale tesi non può essere condivisa poiché, opinando secondo la sequenza logica dianzi tracciata, il criterio di cui alla lettera b) del punto 1.3 coinciderebbe integralmente con il criterio di cui alla successiva lettera c), configurandosi quale suo inutile doppione (“c) la Commissione si avvale anche dei seguenti indicatori bibliometrici di riferimento, calcolati alla data di scadenza dei termini delle candidature: – il numero, totale e negli ultimi dieci anni degli articoli su riviste contenute nelle principali banche dati internazionali; – il numero, totale e negli ultimi quindici anni di citazioni ricevute riferite alla produzione scientifica complessiva; – l’indice di Hirsch complessivo ”).

Quanto al sub-ambito 1.3 che prevede la valutazione di molteplici aspetti (coerenza, rilevanza, impatto, distribuzione temporale, impatto della produzione scientifica complessiva, il numero, totale e negli ultimi dieci anni degli articoli su riviste contenute nelle principali banche dati internazionali, il numero, totale e negli ultimi quindici anni di citazioni ricevute riferite alla produzione scientifica complessiva, l’indice di Hirsch complessivo), occorre premettere che sussistono dubbi in ordine alla piena coerenza delle pubblicazioni presentate dalla ricorrente con il settore concorsuale 08/B2 e con il settore scientifico disciplinare ICAR/08, come già rilevato nel verbale n. 2f dalla Commissione (ove la coerenza è definita soltanto “soddisfacente” anziché “eccellente”), posto che la prof.ssa -OMISSIS- è attiva nel Settore Concorsuale 09/A2 concernente la “Meccanica applicata alle macchine”, in relazione al quale ha conseguito l’abilitazione scientifica nazionale per la docenza di seconda fascia.

In definitiva, la complessiva produzione scientifica della candidata – ancorché in linea generale, sia pertinente con il SSD bandito – attiene, tuttavia, a tematiche in gran parte anche differenti dal suddetto SSD e interessa, dunque, distinte comunità scientifiche, atteso il carattere trasversale e interdisciplinare della biomeccanica, benché il mero indice bibliometrico non possa darne atto. Ad avviso del Collegio, tale aspetto non costituisce una integrazione postuma della motivazione, atteso che l’argomento dedotto in giudizio dalla parte resistente si pone in linea di piena continuità con la valutazione espressa dalla Commissione nel verbale n. 2f, ove la coerenza della produzione scientifica complessiva della ricorrente è stata valutata soltanto con il giudizio di “soddisfacente”.

La diversa consistenza delle comunità scientifiche si riflette sui valori degli indici bibliometrici con la conseguenza che a indici elevati non corrisponde necessariamente un impatto sulla comunità scientifica di riferimento che si presenta più ristretta dell’intera platea scientifica delle riviste. Di conseguenza è evidente che gli indici bibliometrici, nel caso di specie, rappresentino solo in parte l’impatto presso la “comunità scientifica di riferimento” (nozione richiamata dall’art. 7 del bando in tema di definizione di “pubblicazione di qualità elevata”), non potendo assumere alcun rilievo la diffusione delle proprie ricerche presso aree distinte dal SSD in esame.

Tanto premesso, gli indici bibliometrici dichiarati dai candidati sono stati recepiti dalla Commissione nel verbale n. 2f. La Commissione ha tenuto conto degli indici bibliometrici, ma lo ha fatto in modo organico insieme agli altri criteri.

Detti indici non necessitano di un giudizio sintetico, in quanto consistono in valori numerici. La Commissione ha espresso, per contro, giudizi sintetici sui rimanenti aspetti a cui non corrisponde una valutazione predeterminata, dovendo essere assoggettati al suo giudizio tecnico.

In ogni caso, il Consiglio di Stato ha evidenziato che “il semplice fatto statistico della citazione non dimostra il livello qualitativo dell’apprezzamento effettivo da parte del citante (e la dimensione qualitativa è essenziale in queste selezioni); e comunque la commissione non è composta per fungere da mero tramite di rilevazione della notorietà scientifica dello scritto del candidato, ma è un collegio tecnico di cattedratici, appositamente costituito per poter congruamente valutare, dal punto di vista scientifico, il pregio intrinseco di tali elementi” (Cons. Stato, Sez. VI, 25 giugno 2018, n. 3916; Cons. Stato, Sez. VI, 4 marzo 2019, n. 1496; Cons. Stato, Sez. VI, 15 luglio 2019, n. 4979). Del resto, le già menzionate linee guida Anvur sulla valutazione dei prodotti della ricerca evidenziano che “gli indicatori citazionali non determineranno automaticamente la valutazione, ma saranno usati a supporto della valutazione”. La sentenza del T.A.R. Liguria n. 631/2022, citata dalla ricorrente a sostegno della rilevanza degli indici bibliometrici, non risulta conferente, poiché nel caso sottoposto al vaglio del giudice ligure, erano stati giudicati ugualmente originali e innovativi sia i lavori del controinteressato sia quelli del ricorrente, sicché il Tribunale ha ritenuto che potessero assumere una maggiore pregnanza gli indici bibliometrici “a fronte di un pregio scientifico in tesi equivalente”. Viceversa, nella fattispecie in esame il divario nei giudizi relativi ai criteri sulla coerenza, rilevanza scientifica, distribuzione temporale, collocazione editoriale e impatto complessivo tra il prof. -OMISSIS- e la prof.ssa -OMISSIS- è stato reso manifesto dalla Commissione nei propri giudizi.

Con riferimento alla censura con la quale la ricorrente si duole della mancata attribuzione di un punteggio a ciascun criterio dei sotto-ambiti 1.1, 1.2 e 1.3, giova osservare che la lex specialis richiedeva per l’ambito 1 che fosse definito il punteggio per ciascun sotto-ambito (non già in relazione a ciascun criterio) e che venisse indicata l’eventuale priorità tra i criteri e la Commissione nel verbale n. 1 ha adempiuto correttamente a tali indicazioni. Né si può ritenere che l’art. 7 del bando, ove interpretato nel senso di legittimare la mancata predeterminazione, da parte della Commissione, dei punteggi massimi da attribuire ai criteri di valutazione per l’ambito 1, siccome in contrasto con i principi di trasparenza e obbligo motivazionale, si appalesi illegittimo. Per consolidato indirizzo giurisprudenziale, infatti, “si deve in ogni caso considerare che alle Commissioni si chiede di individuare il candidato migliore. Criteri, parametri e indicatori sono fondamentali nel guidare il lavoro valutativo. Ma le loro incidenze ponderali ai fini del giudizio finale non devono diventare delle gabbie meccanicistiche, ancorate addirittura a puntuali pesi specifici di ognuno di essi. (…) Naturalmente questo non significa consegnare il lavoro delle Commissioni all’arbitrio. Ciò che i Commissari devono fare, una volta fissati criteri, parametri e indicatori, e la loro eventuale incidenza ponderale, è giustificare con una congrua motivazione la scelta finale così da far emergere in modo quanto più preciso ed esauriente possibile le ragioni della prevalenza di un candidato sull’altro” (così Cons. Stato, Sez. VII, 7 agosto 2023, n. 7586; cfr. altresì Cons. Stato, Sez. VII, 27 giugno 2024, n. 5685; T.A.R. Campania, Napoli, Sez. II, 8 luglio 2024, n. 4135; T.A.R. Sicilia, Palermo, Sez. I, 17 gennaio 2025, n. 114).

Quanto al nucleo censorio con il quale la ricorrente lamenta che la motivazione a supporto dei vari criteri richiamati per i sub-ambiti 1.1, 1.2 e 1.3 sarebbe assente, contraddittoria, illogica o inficiata da carenze istruttorie e pertanto erronea, lo stesso è privo di pregio per le ragioni appresso indicate.

Occorre premettere che:

– le valutazioni espresse dalla commissione giudicatrice di un concorso universitario sono espressione di un’ampia discrezionalità, sindacabile in sede giurisdizionale di legittimità nei soli casi di esiti abnormi, caratterizzati da illogicità ovvero superficialità manifeste, emergenti dalla stessa documentazione (cfr. Cons. Stato, Sez. VI, 30 settembre 2015, n. 4549; Cons. Stato, Sez. VI, 6 aprile 2022, n. 2552);

– il voto numerico esprime e sintetizza il giudizio tecnico discrezionale della commissione di concorso, contenendo in se stesso la motivazione, senza bisogno di ulteriori spiegazioni; quale principio di economicità amministrativa di valutazione, assicura la necessaria chiarezza e graduazione delle valutazioni compiute dalla commissione nell’ambito del punteggio disponibile e del potere amministrativo da essa esercitato e la significatività delle espressioni numeriche del voto, sotto il profilo della sufficienza motivazionale in relazione alla prefissazione, da parte della stessa commissione esaminatrice, di criteri di massima di valutazione che presiedono all’attribuzione del voto, da cui desumere con evidenza, la graduazione e l’omogeneità delle valutazioni effettuate mediante l’espressione della cifra del voto, con il solo limite della contraddizione manifesta tra specifici elementi di fatto obiettivi, i criteri di massima prestabiliti e la conseguente attribuzione del voto (Cons. Stato, Sez. II, 24 maggio 2021, n. 4018; Cons. Stato, Sez. VI, 6 aprile 2022, n. 2552).

Il Collegio osserva che le valutazioni, laddove espresse sotto forma di giudizio (a titolo esemplificativo “soddisfacente”, “eccellente” etc.), hanno trovato coerente riscontro nella valutazione numerica finale. Del resto, il bando e il verbale n. 1 hanno previsto l’indicazione di elementi tangibili e verificabili con esclusivo riferimento al sub-ambito 1.1.

Ciò posto, l’asserita contraddizione del giudizio “soddisfacente” sulla qualità dei tre prodotti della prof.ssa -OMISSIS- con riferimento al sub-ambito 1.1 rispetto al successivo giudizio di eccellenza relativo al seminario risulta insussistente, atteso che i criteri applicati all’esposizione nel seminario pubblico differiscono da quelli qualitativi della produzione scientifica, attenendo principalmente alle attitudini espositive dei candidati, come si evince dal bando di concorso a mente del quale era prevista per il seminario una valutazione in ordine: “ai contenuti e alla chiarezza della presentazione; alla capacità di replicare adeguatamente alle osservazioni e alle questioni poste durante il seminario pubblico”.

Con riferimento al sub-ambito 1.2, per il quale la Commissione ha definito la priorità dei criteri come previsto dal bando, il prof. -OMISSIS- ha conseguito giudizi migliori rispetto alla prof.ssa -OMISSIS- proprio in relazione ai criteri prioritari a) e b) (nonché per il criterio d), sicché appare coerente il suo punteggio di 11,29, con un divario rispetto alla ricorrente di 1,55 punti.

Quanto alla pretesa contraddittorietà del giudizio di pertinenza (criterio d) delle diciassette pubblicazioni della ricorrente con il settore concorsuale 08/B2 e con il settore scientifico disciplinare ICAR/08 (valutata come “buona”), tenuto conto del fatto che sotto il criterio a) la Commissione ha riconosciuto, tanto per la ricorrente quanto per il controinteressato (che ha ricevuto la valutazione “molto buona”), che “tutte le pubblicazioni presentate sono pertinenti al settore concorsuale 08/B2 e al settore scientifico disciplinare ICAR/08”, il Collegio non ne ravvisa i presupposti, atteso che la Commissione nell’ambito della discrezionalità tecnica di cui dispone ha valutato il diverso grado di pertinenza per l’uno e l’altro candidato.

Quanto al lamentato mancato riconoscimento a favore della ricorrente della capacità di svolgere attività di ricerca autonoma (criterio e), la ricorrente non ha evidenziato alcun profilo di manifesta irragionevolezza; peraltro, come si evince dal CV, dei 47 articoli pubblicati negli ultimi dieci anni (2014-2023) dalla prof.ssa -OMISSIS-, vi è soltanto una pubblicazione a primo nome. Viceversa, nel caso del prof. -OMISSIS- è stata riconosciuta la capacità di svolgere attività di ricerca autonoma, in quanto cinque lavori su diciassette vedono il candidato come primo autore.

Con riferimento al sub-ambito 1.3, non pare illogica la valutazione assegnata alla ricorrente (“soddisfacente”) in ordine alla coerenza della produzione scientifica complessiva con il S.C. e S.S.D. in esame (criterio a), tenuto conto, come già evidenziato, dell’afferenza di una parte rilevante della produzione scientifica della prof.ssa -OMISSIS- a tematiche concernenti la “Meccanica applicata alle macchine” di cui al Settore Concorsuale 09/A2 (si pensi, a titolo esemplificativo, agli studi in materia di sistemi innovativi per la riparazione dei tendini e dei legamenti o di applicazioni biomediche e in generale agli studi di bioingegneria e biomeccanica). L’allegato B del D.M. n. 855 del 20 ottobre 2015 fornisce la seguente declaratoria del settore concorsuale 09/A2: “Il settore si interessa dell’attività scientifica e didattico-formativa nel campo della Meccanica Applicata alle Macchine. Il settore comprende gli aspetti culturali, scientifici e professionali inerenti lo studio dei sistemi meccanici, delle macchine e dei loro componenti e delle strutture: lo studio viene affrontato, con un approccio sistemistico unificante, mediante le metodologie proprie della meccanica teorica, applicata e sperimentale, sfociando nell’applicazione tecnologica e industriale, con attenzione alla sostenibilità ambientale ed energetica. La tipologia dei sistemi meccanici considerati è del tutto generale: macchine motrici ed operatrici, dispositivi meccanici, meccanismi, trasmissioni ed azionamenti, macchine automatiche e robot, veicoli, sistemi di trasporto e sollevamento, sistemi per la produzione di energia, sistemi biomeccanici, componenti e sistemi su scala micro/nano. (…) Forti interrelazioni si attuano con le metodologie e gli algoritmi sviluppati nel settore del disegno, con i metodi dell’ingegneria industriale, della progettazione dimensionale e della costruzione delle macchine, della fluidodinamica, della bioingegneria, delle scienze motorie, della chirurgia ortopedica e protesica, delle metodologie per riabilitazione e assistenza ed infine con la interpretazione e la analisi di macchine di interesse storico”.

Non paiono manifestamente illogiche neppure le valutazioni assegnate alla ricorrente e al controinteressato in ordine al criterio b) del sub-ambito 1.3, tenuto conto dell’assenza di specifiche allegazioni da parte della ricorrente. Peraltro, il D.M. 120/2016 all’art. 4 lett. d) dispone che la Commissione è tenuta a valutare le pubblicazioni scientifiche secondo, tra gli altri, la collocazione editoriale dei prodotti stessi.

Da ultimo, con riferimento al criterio c) del sub-ambito 1.3, la ricorrente lamenta l’erronea indicazione del numero, totale e negli ultimi dieci anni, degli articoli su riviste contenute nelle principali banche dati internazionali. Il prof. -OMISSIS- ha indicato un totale di 62 articoli di cui 36 negli ultimi dieci anni, mentre ad avviso della ricorrente il totale ammonterebbe a 47 articoli, posto che 15 pubblicazioni sarebbero “conference paper”. Il Collegio ritiene che nel caso di specie si configuri al più un’imprecisione nell’indicazione delle pubblicazioni nella parte in cui non è specificata la ripartizione tra articoli e atti di conferenze. Trattandosi di un dato squisitamente quantitativo, al pari degli indici bibliometrici, non si può ascrivere allo stesso carattere determinante per l’esito del giudizio.

Pertanto le censure attoree svolte con il primo motivo di ricorso devono essere nel loro complesso disattese.

Con il secondo motivo di impugnazione, in merito all’ambito di valutazione 2 “Coordinamento di gruppi e progetti di ricerca e valorizzazione della ricerca nella Terza Missione”, la ricorrente deduce che l’incarico svolto dal controinteressato, con riferimento al progetto di ricerca “NEWFRAC- New strategies for multifield fracture problems across scales in heterogeneous systems for Energy, Health and Transport”, non poteva essere valutato poiché il prof. -OMISSIS- non avrebbe rivestito il ruolo di responsabile scientifico, tale essendo il solo prof.-OMISSIS-.

Il motivo di ricorso è privo di pregio.

Dal Grant Agreement del progetto, versato in atti dalla ricorrente, si evince che il ricorrente non si è limitato a supervisionare un dottorando, bensì ha assunto il ruolo di supervisore di una linea di ricerca (Individual research projects), la ESR-13 (cfr. pag. 120 del documento n. 38 di parte ricorrente). La lettera h) accanto al nome sta per “Host Supervisor” e alla pagina immediatamente precedente (§ 1.3 Quality of the supervision) si legge che “[…] The HS (ndr. Host Supervisor) will represent the principal contact point for the ESR and the end responsible for ESR’s career-driven training through research. The HS will meet ESR regularly (at least once a week) and will be always contactable (through different media such as email, phone, internet channels) – particularly if he/she is not physically present at the host institution. The other supervisors in SC (ndr. Supervisory Committee) will complement supervision activities of HS by adding other academic or industrial (as appropriate) points of view, promoting ESR´s intersectoral and interdisciplinary training, and helping to motivate and support the ESR. […]”. Risulta, pertanto, dimostrato il ruolo di responsabilità nell’ambito del progetto de quo in capo al controinteressato.

Con il terzo motivo di impugnazione, la ricorrente censura la propria valutazione per l’ambito 3, “Reputazione nazionale e internazionale e attività di servizio per la comunità scientifica”, in ragione dell’omesso computo di alcuni titoli della medesima. Benché l’ambito 3 prevedesse la valutazione di “conseguimento di premi e riconoscimenti per l’attività scientifica e per l’attività progettuale”, la Commissione avrebbe omesso di valutare tre premi relativi al progetto T-REM3DIE, l’abilitazione scientifica nazionale di II fascia nel settore 09/A2 (Meccanica applicata alle macchine) e un riconoscimento quale “exemplary reviewer” per una rivista.

Il motivo di ricorso non merita di essere condiviso.

Premesso che in relazione all’ambito di valutazione in esame la ricorrente ha conseguito il punteggio di 8,63/10, i titoli in questione legittimamente non sono stati valutati come premi dalla Commissione.

Infatti, con riferimento al progetto T-REM3DIE – acronimo per Tendon REpair MEdical DevIcE – si osserva che lo stesso si occupa dello sviluppo di un sistema innovativo per la riparazione dei tendini e dei legamenti, basato su un dispositivo riassorbile e un applicatore dedicato. A ben vedere anche le tematiche di questo progetto sono orientate al settore 09/A2, in cui la ricorrente ha conseguito l’abilitazione scientifica, piuttosto che al settore 08/B2 – Scienza delle costruzioni. Inoltre, l’abilitazione scientifica nazionale non costituisce un premio, così come il riconoscimento in qualità di revisore, essendo quest’ultimo rilasciato annualmente dalle riviste scientifiche a tutti coloro che offrono la loro collaborazione nel ruolo di revisori.

Per quanto precede, anche il ricorso n. R.G. 1262/2024 deve essere respinto in quanto infondato.

Le spese di lite dei giudizi R.G. nn. 1138/2024 e 1262/2024 possono essere compensate tra le parti, in ragione della particolarità e della complessità delle questioni trattate.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sui ricorsi, come in epigrafe proposti, previa riunione, così dispone:

– respinge il ricorso R.G. n. 1138/2024;

– in parte dichiara inammissibile il ricorso per motivi aggiunti di cui al n. R.G. 1138/2024 e in parte lo respinge;

– respinge il ricorso R.G. n. 1262/2024;

– compensa le spese con riferimento ai giudizi R.G. nn. 1138/2024 e 1262/2024.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all’articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all’oscuramento delle generalità.

Così deciso in Torino nella camera di consiglio del giorno 12 marzo 2025 con l’intervento dei magistrati:

OMISSIS, Presidente

OMISSIS, Referendario, Estensore

OMISSIS, Referendario

Pubblicato il 17 marzo 2025