REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Settima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 8114 del 2024, proposto da ROSSI, rappresentata e difesa dall’avvocato OMISSIS, con domicilio eletto presso il suo studio in OMISSIS
contro
Università OMISSIS, in persona del Rettore pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura generale dello Stato, domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, n. 12
nei confronti
BIANCHI, rappresentato e difeso dall’avvocato Alessandro Lipani, con domicilio eletto presso il suo studio e domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia
per la riforma
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania (Sezione Seconda) n. OMISSIS
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio dell’Università OMISSIS;
Visti l’atto di costituzione in giudizio e il ricorso incidentale proposto dal ricorrente incidentale BIANCHI;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 4 febbraio 2025 il Cons. OMISSIS e uditi per le parti gli avvocati OMISSIS;
Viste le conclusioni come da verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1.- Il giudizio ha ad oggetto l’impugnativa degli atti della serie procedimentale relativa alla procedura comparativa indetta dall’Università OMISSIS, con decreto rettorale n. OMISSIS, per la copertura, ai sensi dell’art. 18, comma 1, legge n. 240/2010, di 1 posto di professore di I fascia nel Settore concorsuale OMISSIS – settore scientifico disciplinare OMISSIS – per le esigenze del Dipartimento OMISSIS.
2.- La sentenza impugnata ha in parte accolto e in parte respinto il ricorso proposto dall’originario ricorrente prof. BIANCHI, attualmente appellato e appellante incidentale, nonché, correlativamente, ha in parte accolto e in parte respinto il ricorso incidentale proposto dalla prof.ssa ROSSI, originaria controinteressata e attuale appellante principale, così in particolare statuendo “il ricorso principale e il ricorso incidentale sono fondati rispettivamente quanto al secondo e al terzo motivo del ricorso introduttivo (limitatamente al criterio “d) capacità di attrarre finanziamenti competitivi in qualità di responsabile di progetto”, al criterio “e) (conseguimento di premi e riconoscimenti nazionali e internazionali per attività di ricerca)” e alla valutazione delle attività gestionali, organizzative e di servizio), nei limiti del difetto di motivazione, e quanto al terzo e al quinto motivo, limitatamente al “Criterio a) autonomia scientifica dei candidati” ed al criterio – per quanto rilevato – “b) Capacità di attrarre finanziamenti competitivi in qualità di responsabile di progetto”, del ricorso incidentale.”.
3.- L’appello principale censura la correttezza della sentenza nella parte in cui (i) ha ordinato la nomina di un “nuova” Commissione per la rivalutazione parziale dei profili dei concorrenti, in quanto nessuna delle censure articolate dalle parti riguardava la composizione della Commissione; (ii) ha accolto i motivi di ricorso proposti dal prof. BIANCHI; (iii) ha respinto i motivi contenuti nel proprio ricorso incidentale, qui riproposti.
4.- L’appello incidentale ha invece lamentato la correttezza della sentenza (i) nella parte in cui, in parziale accoglimento del terzo motivo (pagine da 18 a 26) del ricorso incidentale, ha statuito che “il motivo è fondato per le medesime ragioni esposte con riguardo al secondo motivo del ricorso introduttivo, non risultando chiaramente indicati i criteri utilizzati dalla Commissione per attribuire i voti espressi, dovendo, certamente, la Commissione tener conto dell’età accademica e dei periodi di sospensione dell’attività per maternità e congedo per malattia”. Inoltre, delle parti concernenti (ii) il parziale rigetto del secondo motivo del ricorso principale con riferimento alle doglianze (par. 2.5, lettera b.1) concernenti “il criterio b) (capacità di attrarre finanziamenti competitivi in qualità di responsabile di progetto)” (pagine da 14 a 17); (iii) il parziale accoglimento, e precisamente “con riguardo al ruolo di corresponsabile scientifico dei progetti MICCA” del quinto motivo (pagine da 30 a 34) del ricorso incidentale; (iv) il capo di cui al par. 4.2.3 con il quale è stato respinto in parte il secondo motivo del ricorso principale con riferimento alle doglianze (par. 2.5, lettera c) concernenti “il criterio c) (organizzazione, direzione e coordinamento di centri o gruppi di ricerca nazionali e internazionali o partecipazione agli stessi e altre attività quali la direzione o la partecipazione a comitati editoriali di riviste scientifiche)” (pagine da 17 a 20 del gravame).
Infine, si è chiesta la correzione dell’errore materiale contenuto nel paragrafo 16, non essendo stato riportato l’accoglimento (contenuto nel par. 2.2) del secondo motivo del ricorso principale per quanto concerne la “valutazione del volume e dell’intensità dell’attività didattica del ricorrente in comparazione con quella svolta dalla controinteressata”, e quindi con riferimento alla “valutazione dell’attività didattica, didattica integrativa e di servizio agli studenti” (contenuto nel ricorso principale al par. 2.3 del secondo motivo alle p. da 10 a 13).
5.- L’Università OMISSIS ha rappresentato di avere prestato acquiescenza alla sentenza, dandole tempestiva esecuzione, attraverso l’avvio, con D.R. n.OMISSIS, del procedimento di costituzione di nuova Commissione. All’esito, con D.R. n.OMISSIS, è stato annullato l’impugnato D.R. n.OMISSIS di chiamata della controinteressata sul posto di prima fascia. Ha quindi chiesto che questo Consiglio di Stato dichiari improcedibili gli appelli, con ogni conseguenza di legge, anche per le spese.
6.- Con ordinanza collegiale n. OMISSIS, il Collegio ha respinto l’istanza cautelare, compensando le spese di fase.
7.- Le parti hanno ulteriormente insistito sulle rispettive tesi difensive.
8.- Alla udienza pubblica del 4 febbraio 2025, la causa è passata in decisione.
9.- Va anzitutto respinta l’eccezione di improcedibilità degli appelli sollevata dall’Università OMISSIS, non rappresentando, la spontanea e doverosa attività di esecuzione della sentenza, non sospesa nella sua efficacia esecutiva, una legittima causa di sopravvenuta carenza di interesse dei candidati rispetto al posto messo a bando.
Peraltro, sulla base degli atti processuali, è anche emerso che tale attività di esecuzione si è rivelata alquanto limitata e circoscritta e, soprattutto, non ha portato ad una rinnovata valutazione fra i candidati, che dunque si trovano, sul piano del diritto sostanziale, a rivendicare le loro originarie, contrapposte, posizioni.
10. Nel merito dei contrapposti appelli, si evidenzia quanto segue.
La procedura selettiva è stata indetta per la copertura, ai sensi dell’art. 18 L. n. 240/2010, di 1 posto di Professore di Prima fascia nel Settore concorsuale OMISSIS – Settore Scientifico Disciplinare OMISSIS, da assegnare al Dipartimento OMISSIS.
Lo scarto tra i due candidati è stato davvero minimo: all’esito della valutazione comparativa, infatti, la Commissione giudicatrice ha dichiarato all’unanimità dei componenti la prof.ssa ROSSI idonea vincitrice della selezione con punteggio di 8,55 rispetto alla valutazione del prof. BIANCHI con punteggio 8,45.
Il TAR Campania, con riferimento al ricorso introduttivo:
1) ha respinto il primo motivo di ricorso con cui il Prof. BIANCHI lamentava la illegittimità della proroga del termine per la conclusione dei lavori della Commissione disposta dal Rettore con decreto n. OMISSIS;
2) ha accolto il secondo motivo (prima parte pagg. 15-16 del ricorso) con il quale il ricorrente censurava l’operato della Commissione, rilevando il difetto di motivazione nella valutazione dei curricula del Prof. BIANCHI e della Prof.ssa ROSSI, ritenendo che la stessa fosse affetta da macroscopiche illogicità e difetto di istruttoria, relativamente alla valutazione dell’attività didattica, didattica integrativa e di servizio agli studenti; alla valutazione dell’attività di ricerca scientifica;
3) ha respinto il secondo motivo (seconda parte pagg. 17- 18 del ricorso) relativo alla valutazione dei titoli propri e della Prof.ssa ROSSI con riferimento al criterio “c) (organizzazione, direzione e coordinamento di centri o gruppi di ricerca nazionali e internazionali o partecipazione agli stessi e altre attività quali la direzione o la partecipazione a comitati editoriali di riviste scientifiche)”;
4) ha accolto il profilo di censura relativo alla mancata valutazione del titolo di “Senior IEEE” Institute of Electrical and Electronic Engineers (Istituto degli ingegneri elettrici ed elettronici), valutato in favore della prof.ssa ROSSI e non del ricorrente;
5) ha respinto il motivo di ricorso relativo alla mancata valutazione della “rilevanza” editoriale delle pubblicazioni;
6) ha accolto il motivo di ricorso con cui il Prof. BIANCHI ha contestato la valutazione operata dalla Commissione sulle attività gestionali svolte dalla Prof.ssa ROSSI per carenza di motivazione: in particolare, l’omessa motivazione in punto di “volume” e “intensità” delle attività curriculari non spiegherebbe un divario che è sfavorevole per il ricorrente, il quale, tuttavia, vanta un numero maggiore di attività.
Con riferimento, invece, al ricorso incidentale, il TAR Campania:
1) ha respinto la preliminare eccezione di inammissibilità articolata dal Prof. BIANCHI;
2) ha respinto il primo motivo e il secondo motivo di ricorso incidentale con cui la Prof.ssa ROSSI ha lamentato l’illegittimità dell’ammissione del Prof. BIANCHI che avrebbe reso una falsa dichiarazione relativamente al ruolo ricoperto nei Progetti OMISSIS e OMISSIS;
3) ha accolto il terzo motivo del ricorso incidentale relativo all’erronea valutazione dell’attività didattica della ricorrente nella parte in cui la Commissione non ha tenuto conto del congedo di maternità e del congedo per malattia di cui ha usufruito la ricorrente nel corso della carriera accademica;
4) ha respinto il motivo con cui la Prof.ssa ROSSI ha eccepito l’erroneità della valutazione della Commissione con riferimento alla produzione scientifica dei candidati;
5) ha accolto il quinto motivo del ricorso incidentale sulla valutazione dell’attività scientifica, con riguardo al criterio a) autonomia scientifica dei candidati, con riferimento ad entrambi i candidati per difetto di motivazione;
6) ha respinto il quinto motivo seconda parte con riferimento relativo al profilo del Prof. BIANCHI sul criterio “b) Capacità di attrarre finanziamenti competitivi in qualità di responsabile di 10 progetto”, nel progetto OMISSIS e OMISSIS ed ha accolto il motivo con riferimento al progetto OMISSIS;
7) da ultimo, ha respinto il motivo con cui la ricorrente incidentale lamentava l’erronea valutazione del profilo del BIANCHI con riferimento al criterio “c) organizzazione, direzione e coordinamento di centri o gruppi di ricerca nazionali e internazionali o partecipazione agli stessi e altre attività quali la direzione o la partecipazione a comitati editoriali di riviste scientifiche”.
11.- La sentenza impugnata va esente dai vizi e dalle critiche che rispettivamente le ascrivono l’appellante principale e quello incidentale, dovendo quindi essere pienamente confermata.
L’indicazione di procedere al rinnovo della valutazione dei candidati con una Commissione in diversa composizione rappresenta un principio conformativo rientrante nel potere di disposizione del giudice, tanto più opportuno avuto riguardo, nel caso all’esame, al contenuto dei motivi di ricorso, principale e incidentale, e del leggero scarto riportato nei giudizi dai candidati, e non rappresenta invece un aggravio procedimentale, tanto che l’Amministrazione vi si è fin da subito adeguata, dichiarando di volere prestare immediata acquiescenza, probabilmente per maggiori garanzie di imparzialità e buon andamento.
Pure corretta è la parte della sentenza che ha ritenuto illegittimo il giudizio della Commissione sulla “attività didattica, didattica integrativa e servizio agli studenti” svolta dai candidati, essendovi anche un difetto di motivazione in ordine alla valutazione del volume e dell’intensità dell’attività didattica del ricorrente in comparazione con quella svolta dalla controinteressata.
Trattasi, in particolare, di criteri di giudizio ai quali la Commissione si era autovincolata (allegato 1 del verbale n. OMISSIS), e pertanto è legittimo che la nuova Commissione ripeta la valutazione, tanto più considerato l’esiguo divario nelle valutazioni complessive dei candidati, la rilevante differenza di ore di insegnamento svolte dai candidati e la differente anzianità accademica.
(motiva infatti correttamente il TAR: a fronte di 2610 ore svolte dal ricorrente in 20 anni di attività (con un’intensità di 130 ore annue), la controinteressata ha svolto 969 ore in dodici anni (per un’intensità di 80 ore annue). Se è vero, che il ricorrente ha conseguito un punteggio maggiore della controinteressata – avendo ottenuto il primo il giudizio di ottimo e la seconda di buono – tuttavia, non emerge dalla motivazione il percorso logico attraverso il quale la Commissione è pervenuta ad attribuire soltanto un punto di differenza tra le due esperienze curriculari tra cui sul piano quantitativo v’è un rilevantissimo divario, posto che i curricula dei candidati quanto agli altri parametri (continuità e congruenza) sono sostanzialmente equiparabili).
Anche corretta è la parte della sentenza secondo cui la Commissione non avrebbe dovuto valutare tra i titoli della Prof.ssa ROSSI nella categoria “criteri b) capacità di attrarre finanziamenti competitivi in qualità di responsabile di progetto”, le attività svolte nell’ambito della convezione Dipartimento/ Hitachi Rail e Italcertifer.
Se per un verso è infatti vero che il bando consentiva di indicare “ogni elemento utile”, è pur vero che il perimetro oggettivo resta pur sempre quello del finanziamento competitivo, essendo la ratio del punteggio specifico quella di premiare non qualsivoglia convenzione di ricerca di cui si è responsabili.
Con riferimento al titolo di Senior Member IEEE, la sentenza impugnata ha legittimamente riconosciuto che lo stesso dovesse essere valutato anche per il Prof. BIANCHI, posto che il possesso del requisito è stato dichiarato nella domanda di partecipazione quale attività in corso di riconoscimento.
Pertanto, in ossequio ai principi di continuità e salvezza dell’attività amministrativa, ove il requisito, tempestivamente dichiarato, si perfezioni in corso di procedimento valutativo, l’Amministrazione non può non tenerne conto.
Pure legittimo è il giudizio del TAR nella parte in cui, ravvisando un difetto di motivazione, ritiene necessaria la riedizione del potere con riferimento alle attività curriculari, posto che il quadro fattuale di riferimento non è affatto chiaro, dovendo sia il volume sia l’intensità essere ragguagliati al numero di anni di servizio prestato e tenuto conto dei periodi di astensione per maternità e per malattia, che non possono andare a detrimento del soggetto che ne beneficia.
Ancora corretta è la decisione del TAR nella parte in cui esclude che il prof. BIANCHI abbia commesso mendacio, riferendosi la sua dichiarazione al contenuto dell’attività prestata, suscettibile di essere qualificata, come pure no, dalla Commissione, come attività di co-responsabile, mentre lo stesso non ha mai vantato il possesso formale della qualifica.
Pure da condividere è la decisione del TAR nella parte in cui esclude che l’attività di ricerca scientifica dei candidati debba valutarsi con esclusivo riferimento agli indici bibliometrici, essendo consolidato l’indirizzo esegetico nella giurisprudenza amministrativa secondo cui tali indici rappresentano solo uno dei criteri di valutazione della produzione scientifica, che non assumono quindi valenza vincolante, e che devono operare in sinergia con altri indici rilevanti quali la consistenza complessiva della produzione scientifica del candidato, l’intensità e la continuità temporale.
Ancora corretta è la parte della sentenza che ha ritenuto infondato il motivo con riferimento ai progetti OMISSIS e OMISSIS, impingendo, il motivo, nel puro merito di opportunità della valutazione effettuata in relazione alla “capacità di attrarre finanziamenti”.
Infine, la sentenza impugnata è corretta anche nella parte in cui richiama la necessità di considerare l’anzianità accademica e i periodi di astensione dal lavoro per malattia e congedo di maternità.
In particolare, il TAR non ha affatto imposto alla Commissione l’applicazione della “normalizzazione” di cui al D.M. n. 76/2012 (“Regolamento recante criteri e parametri per la valutazione dei candidati ai fini dell’attribuzione dell’abilitazione scientifica nazionale per l’accesso alla prima e alla seconda fascia dei professori universitari”), ma ha fatto riferimento alla anzianità accademica al fine di dare un contenuto più preciso ai criteri del bando concernenti la consistenza complessiva della produzione scientifica del candidato, l’intensità e la continuità temporale, solo per meglio valutare l’impegno nel tempo.
Con riferimento alle restanti censure, ravvisa anche qui il Collegio il tentativo di sollecitare un giudizio che si sovrappone al merito amministrativo in assenza di dimostrate illogicità manifeste, sia con riferimento ai giudizi dati dalla Commissione, sia in relazione ai titoli da includere nella valutazione.
12.- In definitiva, entrambi gli appelli vanno respinti, con piena conferma della sentenza impugnata, alla quale dunque l’Università potrà continuare a dare esecuzione senza soluzione di continuità rispetto all’attività amministrativa già iniziata con la nomina della nuova Commissione.
13.- Le spese del giudizio possono compensarsi, stante la reciproca soccombenza.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Settima), definitivamente pronunciando sull’appello, come in epigrafe proposto, respinge sia l’appello principale sia quello incidentale e compensa le spese del giudizio.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 4 febbraio 2025 con l’intervento dei magistrati:
OMISSIS, Presidente
OMISSIS, Consigliere, Estensore
OMISSIS, Consigliere
OMISSIS, Consigliere
OMISSIS, Consigliere