Cons. Stato, Sez. VII, 7 aprile 2025, n. 2976

Le disposizioni di legge sulla parità di genere nelle commissioni di concorso sono a garanzia della partecipazione dei soggetti di sesso femminile

Data Documento: 2025-04-07
Autorità Emanante: Consiglio di Stato
Area: Giurisprudenza
Massima

Le disposizioni sulla parità di genere nelle Commissioni di concorso sono poste a garanzia non dei candidati, ma della componente femminile in possesso dei requisiti per farne parte.

Contenuto sentenza

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Settima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale OMISSIS del 2024, proposto da ROSSI, rappresentato e difeso dagli avvocati OMISSIS, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Università OMISSIS, in persona del Rettore pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, ivi domiciliata ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;

nei confronti

BIANCHI, rappresentata e difesa dagli avvocati OMISSIS, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

per la riforma

della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale OMISSIS, resa tra le parti;

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio dell’Università OMISSIS e di BIANCHI,;

Visti tutti gli atti della causa;

Vista la nota in data 14 marzo 2025 con la quale l’Università OMISSIS ha chiesto il passaggio in decisione della causa senza preventiva discussione;

Relatore nell’udienza pubblica del giorno 18 marzo 2025 il Cons. OMISSIS e uditi per le parti gli avvocati OMISSIS;

Viste, altresì, le conclusioni della parte appellata come da verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO

Avanti il giudice di prime cure, l’originaria ricorrente, odierna controinteressata, ha chiesto l’annullamento:

-del decreto del Rettore dell”Università OMISSIS, n. OMISSIS del 10 gennaio 2024, con cui si è accertata la regolarità formale degli atti della selezione pubblica a n. 1 posto di ricercatore a tempo determinato di tipo B, presso il Dipartimento di OMISSIS per il settore concorsuale OMISSIS, settore scientifico-disciplinare OMISSIS – Codice procedura OMISSIS, si è approvata la graduatoria di merito (1. ROSSI; 2. BIANCHI,) e si è dichiarato vincitore della selezione pubblica il dott. ROSSI;

– in ogni caso, della suddetta graduatoria e conseguentemente della dichiarazione di vincitore del Dott. ROSSI;

– del decreto del Rettore dell”Università OMISSIS, n. OMISSIS dell’11 ottobre 2023 di nomina della Commissione;

– di tutti i verbali della Commissione comprensivi di allegati, ed in particolare dei tre verbali della Commissione: verbale n. 1 del 7 novembre 2023; verbale n. 2 del 24 novembre 2023; verbale n. 3 del 20 dicembre 2023, con allegati n. 1 e 2;

– della delibera del Consiglio di Dipartimento di OMISSIS del 23 gennaio 2024, recante la chiamata del dott. ROSSI come ricercatore a tempo determinato di tipo B, presso il Dipartimento stesso per il settore concorsuale OMISSIS, settore scientifico-disciplinare OMISSIS;

– della delibera del Consiglio di amministrazione del 30 gennaio 2024, che ha approvato la suddetta chiamata del dott. ROSSI;

– per quanto occorrer possa, dell’atto con il quale i criteri di valutazione individuati dalla Commissione Giudicatrice sono stati pubblicati sul portale dell”Università;

– di ogni altro atto presupposto o consequenziale o comunque connesso a quelli suindicati, ancorché sconosciuto al ricorrente.

Per quanto riguarda il ricorso incidentale presentato dal dott. ROSSI il 30 maggio 2024: per l’annullamento, in via incidentale e nei limiti dell’interesse: i) del decreto del Rettore dell’Università OMISSIS, n. OMISSIS del 10 gennaio 2024; ii) di tutti i verbali della Commissione giudicatrice comprensivi di allegati, ed in particolare dei tre verbali della Commissione n. 1 del 7 novembre 2023, n. 2 del 24 novembre 2023 e n. 3 del 20 dicembre 2023; iii) di ogni ulteriore atto connesso, presupposto e/o consequenziale.

Il primo giudice ha accolto il ricorso e, per l’effetto, annullato il decreto del Rettore dell’Università OMISSIS, n. 4895/2023 dell’11 ottobre 2023 di nomina della Commissione.

In particolare il TAR ha accolto il primo motivo di ricorso, afferente la composizione della Commissione, assorbendo i restanti.

Al riguardo, ha ritenuto fondato il motivo con il quale è stata dedotta la violazione delle disposizioni in materia di parità di genere in quanto nella Commissione non sarebbe stata garantita la presenza di un docente di genere femminile.

Avverso la sentenza impugnata in data 6 settembre 2024 è stato depositato ricorso in appello.

Si sono costituiti in giudizio l’Università OMISSIS e BIANCHI,.

In data 9 settembre 2024 ha depositato ricorso incidentale l’Università OMISSIS.

In data 14 febbraio 2025 ha depositato memoria BIANCHI.

In data 14 febbraio 205 ha depositato memoria l’appellante.

In data 24 febbraio 205 ha depositato memoria di replica BIANCHI.

In data 25 febbraio 2025 ha depositato memoria l’Università OMISSIS.

DIRITTO

In sede di appello, è stato dedotto:

Sull’erroneità della sentenza impugnata nella parte in cui ha ritenuto illegittima la composizione della Commissione giudicatrice per asserita violazione delle disposizioni in materia di parità di genere, nonché dell’art. 7 del Regolamento dell’Università OMISSIS per il reclutamento dei ricercatori a tempo determinato. Error in iudicando. Violazione e falsa applicazione del principio di parità di genere. Violazione e falsa applicazione dell’art. 51 Cost., dell’art. 6, comma 3, del T.U. 267/2000, dell’art. 57, comma 1, lett. a) del D.lgs. n. 165/2001, dell’art. 1, comma 4, del D.lgs. 198/2006, nonché del D.P.R. n. 82/2023 che ha modificato l’art. 9 del D.P.R. n. 487/1994. Erronea valutazione dei presupposti di fatto e di diritto. Difetto di istruttoria. Vizio di motivazione, contraddittorietà e illogicità della motivazione.

Secondo l’appellante, la pronuncia del giudice di primo grado è errata per una pluralità di ragioni.

In particolare, richiamando giurisprudenza di questo Consiglio sul punto, argomenta l’appellante che:

– le disposizioni sulla parità di genere nelle Commissioni di concorso sono poste a garanzia non dei candidati, ma di coloro che aspirano ad essere parti delle suddette commissioni; ne consegue che solo questi ultimi hanno legittimazione a far valere la violazione della parità di genere in sé per sé considerata «poiché solo per essi tale violazione è di per sé lesiva, in quanto li priva della possibilità di accedere all’incarico» (Sez. VII n. 7867/2022 del 9 settembre 2022);

– di contro, il candidato ha legittimazione ad agire esclusivamente laddove lamenti una condotta discriminatoria, che, è, appunto, dotata di lesività. La Dott.ssa BIANCHI ha adombrato un effetto distorsivo degli esiti della procedura concorsuale ingenerato dall’assenza della componente femminile, censura di cui, però, nel giudizio di primo grado è stata dimostrata la piena infondatezza. È stato poi riproposto in appello:

Sul motivo del ricorso incidentale al TAR. Violazione e falsa applicazione della lex specialis della procedura concorsuale. Eccesso di potere per illogicità, travisamento dei fatti e dei presupposti e disparità di trattamento.

L’odierno appellante, inoltre, con il presente atto ripropone in appello, ai sensi dell’art. 101, co. 2, c.p.a., tutte le censure, introdotte con il ricorso incidentale, dichiarate assorbite nella sentenza di primo grado oggetto di gravame.

Il TAR OMISSIS, infatti, ha accolto il primo motivo del ricorso principale proposto dalla Dott.ssa BIANCHI, dichiarando assorbiti gli altri profili di censura non esaminati del ricorso principale, così come il ricorso incidentale proposto dal Dott. ROSSI.

In questa sede, pertanto, si effettua la riproposizione dei motivi dedotti con il ricorso incidentale, nella denegata ipotesi di accoglimento del VI motivo del ricorso di primo grado, ove ritualmente riproposto.

In data 9 settembre 2024 ha depositato ricorso incidentale l’Università appellata, deducendo:

Violazione art. 57, co.1, lett. a) d.lgvo n. 165/2001 e art.7, commi 2 e 4, Regolamento d’Ateneo – Motivazione erronea, insufficiente, illogica, incongrua, contradditoria e irragionevole.

La ricorrente incidentale chiede, in accoglimento dell’appello principale e del proprio appello incidentale, in riforma della gravata sentenza, il rigetto integrale dell’originario ricorso di controparte.

L’appello principale e l’appello incidentale sono fondati.

Preliminarmente, il Collegio respinge l’eccezione sollevata dagli appellanti principale e incidentale di improcedibilità del ricorso di primo grado per sopravvenuta carenza di interesse, posto che il fatto che l’originaria ricorrente abbia vinto un’altra procedura non elide l’interesse a coltivare questa impugnativa.

Osserva poi il Collegio, quanto al primo motivo di appello, che quanto argomentato da parte appellante è fondato.

Come richiamato nell’atto di appello, questo Consiglio si è espresso in più occasioni sul punto dirimente della causa, relativo all’applicazione della normativa sulla parità di genere nelle commissioni di concorso.

In particolare, con la sentenza di questa Sezione n. 4465 del 2024, dal cui orientamento non sussistono ragioni per discostarsi, si è affermato che “la mancanza del componente femminile in seno ad una Commissione esaminatrice è una censura che non esplica ex se effetti vizianti delle operazioni concorsuali, potendo rilevare la violazione della disposizione sulla parità di genere solo in presenza di documentati elementi rivelatori di una condotta discriminatoria serbata in danno di un o una concorrente di un determinato sesso”.

Tanto premesso, risulta dagli atti di causa che il Consiglio di Dipartimento ha designato il componente interno e ha formato la rosa dei nominativi dei docenti esterni sorteggiabili per la formazione della Commissione giudicatrice, nella quale erano ricompresi 4 docenti di sesso maschile ed una sola docente di sesso femminile, motivando la mancata segnalazione di un secondo candidato di genere femminile in luogo di un candidato maschile con la circostanza che, pur dopo attenta ricerca, non sono stati reperiti docenti, per l’appunto donne, che fossero in possesso dei requisiti richiesti e che, in particolare, non risultassero già impegnati in ambiti ASN ovvero in altre procedure concorsuali incompatibili.

Il Consiglio di Dipartimento procedeva ad assegnare un numero ad ogni docente per il sorteggio precisando “Nel caso in cui non sia possibile garantire la rappresentanza di genere, la Commissione viene formata secondo l’ordine del sorteggio con i primi due docenti sorteggiati come componenti effettivi e gli altri tre docenti come supplenti”.

Al riguardo, nel rilevare la regolarità formale della procedura e la sufficienza della motivazione che ha condotto alla composizione della commissione, non può che confermarsi che le disposizioni sulla parità di genere nelle Commissioni di concorso sono poste a garanzia non dei candidati, ma della componente femminile in possesso dei requisiti per farne parte (Consiglio di Stato, Sez. VII, n.7876/2022).

D’altro canto, anche a voler ipotizzare una irregolarità nella composizione della Commissione, nel caso di specie la parte originaria ricorrente non ha fornito alcuna prova idonea a dimostrare che le presunte irregolarità abbiano avuto riverberi negativi sulla complessiva valutazione del suo profilo professionale.

In altre parole manca la cd.” prova di resistenza” che dovrebbe assistere l’eccezione in esame.

Pertanto ritiene il Collegio che l’appello principale e l’appello incidentale vadano accolti.

Sono invece respinti tutti i motivi di ricorso in primo grado assorbiti e riproposti in appello ai sensi dell’art. 101 cod. proc. amm.

Questi possono essere valutati congiuntamente in quanto afferenti nel complesso l’attribuzione dei punteggi e le valutazioni della Commissione, evidenziandone l’asserita contraddittorietà e illogicità (secondo e terzo motivo) sia con riferimento ai giudizi espressi, in particolare per la valutazione delle monografie, sia relativamente ai criteri, avuto particolare riguardo a quelli elaborati dalla Commissione per la valutazione delle pubblicazioni scientifiche (quarto motivo).

Anche il quinto e il sesto motivo impingono sulle valutazioni della Commissione, relative, nel primo caso, alla valutazione complessiva dell’attività, nel secondo, alla valutazione dell’attività didattica.

Osserva il Collegio che le richiamate valutazioni, complessivamente considerate, ricadono nella sfera di discrezionalità tecnica riservata all’amministrazione, sindacabile dal giudice amministrativo solamente in presenza di elementi macroscopici di illogicità o irragionevolezza che ne revochino in dubbio la legittimità.

Nel caso di specie, le censure proposte dalla ricorrente in primo grado e riproposte in appello con la memoria di costituzione, non evidenziano ad avviso del Collegio alcuno di detti profili, restando, nell’alveo della discrezionalità tecnica riservata alla Commissione, esenti da rilievi censurabili in questo grado di appello.

Ciò posto quale principio di carattere generale, il Collegio non ravvisa in particolare alcun profilo di irragionevolezza nella scelta della Commissione di attribuire un punteggio massimo non solo per ciascun prodotto, ma anche complessivamente per ciascuna categoria di prodotti, né alcun profilo di contraddittorietà motivazionale tra il giudizio sintetico e quello attribuito ai singoli lavori, restando piena e legittima la facoltà della Commissione di misurare la rilevanza di ogni singolo contributo alla luce delle proprie facoltà valutative, che appaiono esercitate in modo logico e ragionevole.

Analogamente, l’esame degli atti di causa non evidenzia, diversamente da quanto argomentato nella memoria di costituzione dell’odierna controinteressata, fondate ragioni per sostenere macroscopiche illogicità nella valutazione, da parte della Commissione, delle monografie da questa prodotte, né gli argomenti nello specifico dedotti sono tali, ad avviso del Collegio, a rendere prova della dedotta incongruità e illogicità del giudizio, di volta in volta, per converso, compiutamente motivato.

Non appare poi fondato, e comunque non dirimente ai fini della valutazione dei profili di legittimità dell’operato della Commissione, quanto dedotto circa l’asserito difficilmente raggiungibile valore massimo stabilito dalla Commissione in termini di punteggi da attribuire ai lavori prodotti dai candidati, che appare anche in questo caso esente dai dedotti profili di irragionevolezza.

Anche il quinto e il sesto motivo, non appaiono configurare i dedotti profili di contraddittorietà, illogicità e disparità di trattamento, avuto riguardo sia ai criteri adottati dalla Commissione per valutare la consistenza complessiva della produzione scientifica, l’intensità e la continuità temporale, sia alla valutazione dei titoli prodotti dai candidati.

L’appello principale e l’appello incidentale, pertanto, vanno accolti.

Il ricorso incidentale dell’originario controinteressato è improcedibile per sopravvenuta carenza d’interesse.

Sussistono nondimeno peculiari motivi per la compensazione delle spese del doppio grado di giudizio.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Settima), definitivamente pronunciando sull’appello, come in epigrafe proposto:

a) accoglie l’appello principale e per l’effetto, in riforma della sentenza impugnata, respinge il ricorso di primo grado e dichiara improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse il ricorso incidentale;

b) accoglie l’appello incidentale.

Spese del doppio grado compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 18 marzo 2025 con l’intervento dei magistrati:

OMISSIS, Presidente FF

OMISSIS Consigliere

OMISSIS, Consigliere

OMISSIS, Consigliere

OMISSIS, Consigliere, Estensore