Il carattere selettivo della E.O.I. (manifestazione pubblica di interesse) risulta innegabile e deve pertanto ritenersi che anche a tale procedura debba trovare applicazione l’obbligo di verbalizzare le operazioni di valutazione dei candidati che la giurisprudenza ha applicato alle procedure concorsuali; pur in un contesto assai variegato ed in cui è stato escluso, in mancanza di una previsione espressa, l’obbligo di verbalizzare ogni passaggio concorsuale.
TAR Toscana, Sez. IV, 3 marzo 2025, n. 326
Procedura selettiva universitaria ed obbligo di verbalizzare le operazioni di valutazione dei candidati
00326/2025 REG.PROV.COLL.
01530/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana
(Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1530 del 2024, proposto da
OMISSIS, rappresentata e difesa dall’avvocato OMISSIS, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Scuola Normale Superiore, Ministero dell’Università e della Ricerca, in persona dei legali rappresentanti pro tempore, rappresentati e difesi dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Firenze, domiciliataria ex lege in Firenze, via degli Arazzieri, 4;
nei confronti
OMISSIS, non costituito in giudizio;
per l’annullamento
– delle deliberazioni in data 19 giugno 2024 del Consiglio di Classe di Scienze n. 3 ad oggetto “Proposta di copertura di posto di professore di prima fascia” e n. 15 ad oggetto “Parere sulla chiamata per la copertura di un posto di professore universitario di prima fascia ai sensi dell’art. 1 comma 9 della legge 230/2005”;
– delle deliberazioni n. 87 e n. 91 del 25 giugno 2024 del Senato Accademico, aventi ad oggetto “Copertura di posti di prima fascia: approvazione” e “Chiamata diretta di professori di prima fascia: approvazione”;
– della deliberazione n. 73 del 25 giugno 2024 del Consiglio di Amministrazione avente ad oggetto: “Chiamata di professore di prima fascia: approvazione”;
nonché
-di ogni altro atto comunque presupposto, connesso o conseguente ancorché incognito ed in particolare degli atti del procedimento di manifestazione di interesse (EOI) bandito dalla Scuola Normale Superiore con avviso pubblicato in data 3 novembre 2022;
nonché per quanto occorrer possa
-della deliberazione del Senato academico in data 23 novembre 2022 n. 160 di approvazione della procedura di manifestazione di interesse (EOI).
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Scuola Normale Superiore e di Ministero dell’Università e della Ricerca;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 27 febbraio 2025 il dott. OMISSIS e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
- La ricorrente è professore associato presso la Classe di Scienze della Scuola Normale Superiore di Pisa, nel gruppo scientifico disciplinare 03/CHEM – 02, settore scientifico disciplinare CHEM – 02/A “Chimica-Fisica”, settore concorsuale 03/A2 – Modelli e metodologie per le scienze chimiche.
Essendo in possesso dei requisiti richiesti, partecipava alla manifestazione pubblica di interesse (Expression Of Interest: cd. E.O.I.) indetta dalla Scuola Normale Superiore di Pisa con avviso 3 novembre 2023 (pubblicato sul sito amministrazione trasparente) e relativamente all’eventuale copertura di un posto di professore ordinario nella “Classe di Scienze” nel campo della “Theoretical and Computational Chemistry”.
In particolare, si tratta di una procedura di selezione che risulta disciplinata dalle modalità previste da apposite deliberazioni del Senato Accademico della Scuola Normale Superiore (da ultimo, modificate dalla delib. 23 novembre 2022, n. 160), da svolgersi in un periodo di cinque mesi dall’apertura della procedura ed articolate, per quello che riguarda la selezione dei candidati, sulle seguenti scansioni:
1) predisposizione, ad opera del Preside della Classe proponente, di concerto con i professori di ruolo di I fascia della stessa Classe, di una lista dei candidati più meritevoli (di norma compresa tra 3 e 7), da sottoporre al giudizio di almeno 5 referee esterni (scelti tra studiosi di riconosciuto prestigio a livello internazionale, da parte dei professori di ruolo di I fascia della Classe);
2) articolazione di un giudizio da parte dei referee in forma anonima su ciascun candidato inserito nella lista dei candidati sottoposti a valutazione e successiva formazione (ad opera dei professori di ruolo di I fascia della Classe proponente in riunione informale) di una short list (di norma formata da 2 a 4 candidati);
3) obbligo dei candidati inseriti nella short list di tenere un seminario cui sono invitati ad assistere tutti i docenti della Scuola;
4) successiva deliberazione dei professori di ruolo di I fascia della Classe proponente in seduta informale in ordine alla volontà di dare seguito alla procedura di reclutamento ed in caso positivo, in ordine alla procedura da seguire (che può variare dal ricorso al concorso “ordinario” di cui all’art. 18, 1° comma della 30 dicembre 2010, n. 240, alla chiamata diretta per mobilità di cui all’art. 7-bis o alla convenzione di cui all’art. 6, 11° comma della stessa legge, oppure ancora alle chiamate dirette o per chiara fama di cui all’art. 1, 9° comma della l. 4 novembre 2005, n. 230);
5) successiva formale deliberazione del Consiglio della Classe proponente sottoposta all’approvazione del Senato Accademico e del Consiglio di Amministrazione della Scuola Normale Superiore di Pisa in ordine alla procedura da seguire (e, deve ritenersi, anche del candidato da assumere).
La ricorrente era inserita nella short list e sosteneva la prova didattica seminariale (come dal doc. n. 14 del deposito della Scuola Normale Superiore).
Su proposta del Preside, il Consiglio della Classe di Scienze, con deliberazione del 19 giugno 2024, deliberava, in composizione aperta anche ai professori di II fascia (e, quindi, anche con la presenza della ricorrente), di ricorrere alla procedura di chiamata diretta di cui all’art. 1, 9° comma della l. 4 novembre 2005, n. 230 e, in composizione ristretta ai soli professori di I fascia, di procedere alla chiamata diretta del prof. OMISSIS, sulla base del richiamo del curriculum allegato alla deliberazione e di una serie di considerazioni in ordine alla perfetta corrispondenza dello stesso “ai requisiti di elevata qualificazione scientifica richiesti dalla Scuola, e alle specifiche esigenze curriculari della Classe di Scienze, per la quale è prioritario reclutare profili di altissimo livello scientifico”.
La proposta di chiamata conseguiva l’approvazione del Senato Accademico, con le deliberazioni 25 giugno 2024, n. 87 (per quello che riguarda il ricorso alla chiamata diretta) e 91 (per quello che riguarda la chiamata del prof. OMISSIS) e del Consiglio di Amministrazione, con la deliberazione 25 giugno 2024, n. 73; con nota 24 ottobre 2024 prot. n. 0039617, la chiamata diretta del prof. OMISSIS conseguiva poi anche il nulla-osta del Ministro dell’Università e Ricerca.
Non avendo avuto comunicazione dell’esito finale della procedura, la ricorrente articolava istanza di accesso ed acquisiva così conoscenza, con la nota 6 settembre 2024 del Segretario Generale della Scuola Normale Superiore di Pisa, delle deliberazioni del Consiglio della Classe di Scienze e degli altri Organi della Scuola non precedentemente conosciute (soprattutto, nella parte riguardante l’individuazione del prof. OMISSIS, come destinatario della chiamata diretta); acquisiva altresì conoscenza del fatto che “ trattandosi di una mera EOI e di attività ricognitiva e di istruttoria preliminare in vista delle determinazioni degli organi deputati a deliberare sull’eventuale attivazione di una posizione di professore nonché sulle modalità di espletamento delle chiamate dei docenti, non esistono verbali delle riunioni proprio perché si tratta di un’attività informale; la short list e i nomi degli esperti del settore sono stati individuati in piena condivisione dai professori ordinari della Classe di Scienze”.
Le deliberazioni sopra richiamate erano impugnate dalla ricorrente, unitamente agli atti presupposti e conseguenti ed alla deliberazione del Senato accademico 23 novembre 2022 n. 160 di approvazione delle modalità della procedura di manifestazione di interesse (in questo caso, in via subordinata e limitatamente alla previsione del carattere “informale” di alcune fasi della procedura di E.O.I.), sulla base di censure di: 1) violazione e falsa applicazione dell’articolo 3 della legge n. 241 del 1990, nonché dei principi generali in materia di trasparenza dell’azione amministrativa., violazione e falsa applicazione del Regolamento della Scuola Normale Superiore in materia di reclutamento dei professori di I e II fascia, violazione e falsa applicazione dell’art. 1 comma 9 della legge 4 novembre 2005, n. 230, eccesso di potere per difetto assoluto dei presupposti e per sviamento; 2) violazione e falsa applicazione, sotto altro profilo, dell’articolo 3 della legge n. 241 del 1990 nonché dei principi generali in materia di trasparenza dell’azione amministrativa, violazione e falsa applicazione di atti adottati dalla stessa Amministrazione, violazione e falsa applicazione dell’art. 1 comma 9 della legge 4 novembre 2005, n. 230, eccesso di potere per errore sui presupposti, per contraddittorietà e per difetto assoluto di motivazione.
Si costituivano in giudizio il Ministero dell’Università e Ricerca (che chiedeva la propria estromissione dal giudizio, trattandosi di procedura rientrante “nell’ambito della autonomia universitaria”) e la Scuola Normale superiore di Pisa (che controdeducava sul merito del ricorso ed articolava eccezione preliminare di irricevibilità del ricorso, avendo la ricorrente presuntamente acquisito cognizione della propria esclusione dalla procedura già con mail del 3 giugno 2024).
Alla pubblica udienza del 27 febbraio 2025 il ricorso era quindi trattenuto in decisione.
- In via preliminare, la Sezione deve rilevare come non possa trovare accoglimento la richiesta del Ministero dell’Università e Ricerca di essere estromesso dal giudizio, alla luce della stessa ricostruzione fattuale operata dall’Avvocatura distrettuale dello Stato, che ha evidenziato come la nomina del prof. OMISSIS abbia conseguito, in applicazione dell’espressa previsione di cui all’art. 1, 9° comma della l. 4 novembre 2005, n. 230, il nulla-osta del Ministro dell’Università e ricerca con la nota 24 ottobre 2024 prot. n. 0039617.
Con tutta evidenza, si tratta pertanto di un atto del complesso procedimento di nomina di cui all’art. 1, 9° comma della l. 4 novembre 2005, n. 230 che rientra nella clausola generale di impugnazione di tutti i provvedimenti conseguenti agli atti espressamente impugnati inserita nell’epigrafe del ricorso e che giustifica la chiamata in giudizio anche del Ministero dell’Università e Ricerca, pur trattandosi di atto che, come tutti gli altri atti posti a valle della scelta del vincitore del concorso universitario (T.A.R. Toscana, sez. I, 3 marzo 2022, n. 251), non necessitava di espressa impugnazione, essendo avvinto da un legame di invalidità caducante con gli atti precedentemente emanati e realmente lesivi dell’interesse della ricorrente.
- Sempre in via preliminare, la Sezione deve poi rilevare come non possa trovare accoglimento l’eccezione di irricevibilità del ricorso articolata dall’Avvocatura distrettuale dello Stato nell’interesse della Scuola Normale superiore di Pisa.
Al centro dell’eccezione è una e-mail del 3 giugno 2024 (regolarmente ricevuta dalla ricorrente, come si desume dalla sua successiva nota 1° agosto 2024, prot. n. 0030943; doc. n. 17 del deposito delle resistenti) con la quale il Preside della Classe di Scienze della Scuola Normale superiore di Pisa ringraziava in lingua inglese la ricorrente per la sua partecipazione alla procedura e le comunicava la decisione di non procedere ulteriormente con la sua candidatura.
A questo proposito, occorre però rilevare come le modalità di svolgimento della Expression Of Interest (cd. E.O.I.) fissate dal Senato Accademico della Scuola Normale Superiore di Pisa (da ultimo, nella versione modificata dalla delib. 23 novembre 2022, n. 160) non prevedano per nulla un qualche potere del Preside della Classe che abbia richiesto la procedura di procedere all’esclusione di candidati od anche solo di comunicare agli stessi, l’esclusione disposta in una qualche fase della procedura.
Al di là di ogni ulteriore considerazione in ordine all’impossibilità di accertare oggi se l’esclusione della ricorrente della ricorrente sia mai stata disposta e da quale organo (non essendo mai state verbalizzate, come si dirà, le operazioni di selezione dei candidati), la e-mail del 3 giugno 2024 del Preside della Classe di Scienze rimane quindi ininfluente ai fini del decidere, trattandosi di atto non previsto dalle modalità di svolgimento della E.O.I. previste dal Senato accademico e non giustificato da una qualche decisione dell’organo di valutazione verbalizzata nel corso della procedura.
L’eccezione di irricevibilità non può pertanto trovare accoglimento.
Per pura completezza, la Sezione non può poi non rilevare come si tratti di eccezione in palese contrasto con quanto successivamente sostenuto nello stesso atto difensivo della Scuola Normale Superiore di Pisa in ordine al carattere non concorsuale e puramente conoscitivo della E.O.I.; ove, infatti, dovesse optarsi per tale qualificazione sistematica, risulterebbe, infatti, assai difficile (se non impossibile) attribuire una qualche valenza preclusiva dell’impugnazione all’anticipata (ed in fondo, inutile) comunicazione dell’esclusione da una procedura che non assume valenza provvedimentale; la conclusione in ordine al valore preclusivo delle comunicazione anticipata dell’esito della procedura, risulta pertanto più in sintonia con la ricostruzione in termini selettivo/concorsuali della E.O.I. che con la tesi contraria poi sostenuta nel prosieguo dell’atto difensivo della Scuola Normale Superiore di Pisa.
Manifestamente irrilevante ai fini della verifica della tardività dell’impugnazione risulta poi la partecipazione della ricorrente alla prima parte della deliberazione del 19 giugno 2024 del Consiglio della Classe di Scienze (ovvero, alla decisione che ha scelto di ricorrere alla procedura di chiamata diretta di cui all’art. 1, 9° comma della l. 4 novembre 2005, n. 230); la prof. OMISSIS ha, infatti, espressamente chiarito in ricorso di essere in possesso anche lei dei requisiti previsti per la chiamata diretta e tale rilevazione non è stata contestata dalle resistenti (con conseguenziale possibilità di utilizzare tale dato fattuale da parte del Giudicante ai sensi dell’art. 64, 2° comma c.p.a.) e pertanto il deliberato non risultava lesivo nei suoi confronti, al contrario della successiva deliberazione, assunta in composizione ristretta ai soli professori di I fascia, che ha poi individuato il vincitore della procedura nel prof. OMISSIS.
- Il primo motivo di ricorso relativo all’omessa verbalizzazione delle operazioni di selezione dei candidati assunte all’interno della E.O.I. risulta poi fondato e deve pertanto essere accolto.
A questo proposito, la principale difesa della Scuola Normale Superiore di Pisa risulta essere fondata su una complessiva ricostruzione sistematica che attribuisce alla E.O.I. natura di “strumento meramente ricognitivo, diffuso anche nella prassi di altri Atenei, utile per acquisire informazioni sulle professionalità esistenti nel mondo accademico e della ricerca al fine di intercettare studiosi potenzialmente interessati a ricoprire un eventuale posto di docente presso la Scuola al fine di valutare quale modalità di reclutamento adottare in concreto tra quelle normativamente previste”; natura ricognitiva della E.O.I. che dovrebbe risultare, in qualche modo, potenziata dalla natura non regolamentare dell’atto ( “nessuna modifica o integrazione al Regolamento è stata disposta dal Senato accademico con l’adozione delle suddette linee di indirizzo”) e dal fatto stesso che si tratti di procedura prodromica alla stessa scelta del modulo concorsuale (come già rilevato, “aperta” all’opzione tra le diverse forme del concorso di cui all’art. 18, 1° comma della 30 dicembre 2010, n. 240, della chiamata diretta per mobilità di cui all’art. 7-bis o della convenzione di cui all’art. 6, 11° comma della stessa legge, oppure ancora delle chiamate dirette o per chiara fama di cui all’art. 1, 9° comma della l. 4 novembre 2005, n. 230) da utilizzarsi per la copertura del posto.
In questa prospettiva, i numerosi riferimenti presenti nelle modalità di svolgimento della E.O.I. deliberate dal Senato Accademico della Scuola al carattere informale di alcune decisioni (come quella finale relativa al candidato ed alla procedura di reclutamento da sottoporre all’approvazione del Consiglio della Classe) sarebbero giustificati dal carattere meramente informativo e non vincolante della procedura che, alla fine, costituirebbe solo “una mera attività ricognitiva delle professionalità esistenti in un certo settore scientifico disciplinare rispetto alle esigenze accademiche e di ricerca della Scuola”.
A questo proposito, non possono sussistere dubbi in ordine al fatto che le modalità di svolgimento della E.O.I. deliberate dal Senato accademico risultino essere caratterizzate (anche nella versione risultante dalle modificazioni disposte dalla delib. 23 novembre 2022, n. 160) da una sostanziale atipicità che, alla fine, determina un sostanzioso “oscillamento” ed una qualche “ibridazione” tra le diverse prospettive delle procedure concorsuali e dell’attività conoscitiva della pubblica amministrazione.
Per quello che riguarda le censure articolate da parte ricorrente, risulta di immediata evidenza come la tesi relativa alla natura puramente conoscitiva della E.O.I. trovi importante ostacolo nelle stesse previsioni dei criteri generali deliberati dal Senato Accademico che prevedono, da una parte, due sbarramenti di “scrematura” delle candidature (basti, al proposito, pensare alla predisposizione, da parte del Preside di concerto con i docenti di ruolo di I fascia della Classe, della lista dei candidati da inviare ai referee esterni o alla formulazione da parte dei docenti di ruolo di I fascia della Classe della short list da ammettere alla fase del seminario) e, dall’altro, una valutazione dei candidati che culmina nella scelta finale del nominativo e del criterio di reclutamento da proporre al Consiglio della Classe.
Almeno con riferimento a questi passaggi della procedura, il carattere selettivo della E.O.I. risulta innegabile e deve pertanto ritenersi che anche a tale procedura debba trovare applicazione l’obbligo di verbalizzare le operazioni di valutazione dei candidati che la giurisprudenza ha applicato alle procedure concorsuali; pur in un contesto assai variegato ed in cui è stato escluso, in mancanza di una previsione espressa, l’obbligo di verbalizzare ogni passaggio concorsuale (Cons. Stato, sez. IV, 12 febbraio 2021, n. 690; T.A.R. Puglia, Lecce, sez. I, 25 luglio 2012, n. 1354), risulta, infatti, necessario rilevare come, nella fattispecie, sia mancata quella verbalizzazione almeno della valutazione finale dei candidati (T.A.R. Lazio, Roma, sez. I, 5 giugno 2017, n. 6532; T.A.R. Puglia, Lecce, sez. I, 25 luglio 2012, n. 1354; Cons. Stato, sez. IV, 6 febbraio 2007, n. 615; T.A.R. Lombardia, Milano, 9 giugno 1987, n. 171) che è comunque richiesta da una giurisprudenza ormai incontroversa e costituisce un principio immanente alla materia concorsuale.
Alla luce del principio sopra richiamato, i numerosi passaggi relativi al carattere “informale” della valutazione presenti nel corpo dei criteri generali delle E.O.I. deliberati dal Senato Accademico, se possono essere certamente ritenute indicativi della possibilità di alcune semplificazioni procedurali, non possono certamente essere spinti fino ad escludere l’obbligo di verbalizzare le operazioni di valutazione dei candidati che deriva dallo stesso carattere selettivo della procedura e che pertanto risulta certamente operativo tutte le volte in cui si debba operare la “scrematura” dei candidati (al momento di selezionare i candidati sottoposti al giudizio dei referee ed al successivo momento di predisposizione della short list) o operare la valutazione finale (valutando quale dei candidati e quale procedura di chiamata proporre al Consiglio della Classe).
Nel caso di specie, la ricorrente non ha certo interesse a sollevare la censura con riferimento alle valutazioni precedenti alla sua inclusione nella short list (che sono state superate), ma ha certamente interesse a contestare l’omessa verbalizzazione della valutazione finale dei candidati, risultando indubbio come al Consiglio della Classe di Scienze del 19 giugno 2024, sia stato proposto un solo candidato (il prof. OMISSIS), senza peraltro neanche menzionare gli altri candidati non ammessi; è quindi completamente mancata, anche dopo la deliberazione 19 giugno 2024 del Consiglio della Classe di Scienze, una qualche verbalizzazione della valutazione dei candidati e delle ragioni che hanno portato alla scelta del prof. OMISSIS.
Quanto sopra rilevato non è poi escluso dal rilievo operato nella memoria conclusionale della Scuola Normale Superiore in ordine al fatto che i criteri generali delle E.O.I. deliberati dal Sentato Accademico non abbiano carattere regolamentare e risultino destinati ad operare parallelamente alle previsioni del regolamento in materia di reclutamento dei docenti della Scuola Normale Superiore di Pisa (doc. n. 3 del deposito della ricorrente).
A ben guardare, si tratta, infatti, di rilievo assolutamente ininfluente ai fini del decidere, alla luce della necessità di attribuire a detti criteri generali almeno la natura di autolimite della p.a. ex art. 12 della l. 7 agosto 1990, n. 241, con conseguenziale obbligo della Scuola Normale Superiore di Pisa di applicare tali criteri nei confronti di tutti i soggetti che dovessero partecipare alle E.O.I.; del resto, non si comprende quale possa essere il valore di tali criteri se non quello di predeterminare a priori i criteri di svolgimento delle E.O.I. a livello di Senato Accademico e non a livello delle singole procedure.
Anche il tentativo della memoria conclusionale della Scuola Normale Superiore di Pisa di attribuire rilevanza, ai fini del adempimento dell’obbligo di verbalizzazione e motivazionale, alla sola previsione di cui all’art. 9, 2° comma del regolamento in materia di reclutamento dei docenti risulta poi sostanzialmente ininfluente ai fini del decidere; nel caso di specie, non manca, infatti, la motivazione in ordine alla rispondenza del profilo scientifico del prof. OMISSIS al posto da coprire (esigenza imposta dalla già citata previsione dell’art. 9, 2° comma del regolamento e che è soddisfatta dalla seconda parte della deliberazione del 19 giugno 2024), ma la stessa motivazione in ordine alle ragioni che hanno portato a preferire il prof. OMISSIS agli altri candidati (che, a questo punto, sono letteralmente spariti dalla procedura, non essendo stati menzionati nei verbali della E.O.I. mai redatti o nella deliberazione del Consiglio della classe).
Con tutta evidenza, si tratta pertanto di prospettazione “a corto raggio” e che si limita a spostare l’obbligo di verbalizzare e motivare il giudizio in ordine a tutti i candidati dagli atti della E.O.I. alla deliberazione del Consiglio della Classe (come già detto ritualmente impugnata dalla ricorrente).
- Alla luce di quanto rilevato, non sussiste pertanto altra alternativa che accogliere il primo motivo di ricorso, con conseguenziale annullamento degli atti della procedura, a partire dalla fase successiva alla formulazione della short list; quanto sopra rilevato in ordine alla necessità di interpretare i criteri generali di svolgimento delle E.O.I. in armonia con il principio di verbalizzazione delle operazioni di selezione dei candidati rende poi superfluo l’esame delle censure a carattere subordinato proposte dalla ricorrente avverso le previsioni dei detti criteri generali deliberate dal Sentato Accademico che operano un generico riferimento alla valutazione “informale” dei candidati.
Le spese di giudizio della ricorrente devono poi essere poste a carico della Scuola Normale Superiore di Pisa e liquidate, come da dispositivo; sussistono ragioni per procedere alla compensazione delle spese di giudizio nei confronti del Ministero dell’Università e Ricerca e del controinteressato.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie, come da motivazione e, per l’effetto, dispone l’annullamento degli atti impugnati, a partire dalla fase successiva alla formulazione della short list.
Condanna la Scuola Normale Superiore di Pisa alla corresponsione alla ricorrente della somma di € 2.000,00 (duemila), oltre ad IVA e CAP, a titolo di spese del giudizio.
Compensa le spese di giudizio nei confronti del Ministero dell’Università e Ricerca e del controinteressato.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Firenze nella camera di consiglio del giorno 27 febbraio 2025 con l’intervento dei magistrati:
OMISSIS, Presidente
OMISSIS, Consigliere, Estensore
OMISSIS, Consigliere
L’ESTENSORE OMISSIS
IL PRESIDENTE OMISSIS
Pubblicato il 3 marzo 2025