Non può costituire oggetto di sindacato in sede di legittimità, la presunta ristrettezza dei tempi utilizzati per la valutazione dei candidati, che non può essere automaticamente considerata indice di superficiale considerazione “dei curricula e della produzione scientifica di pregevoli candidati”, soprattutto in un contesto in cui non si trattava di valutare prove d’esame, ma solo pubblicazioni ed attività di insegnamento e ricerca di tre soli candidati che svolgono peraltro la propria attività di ricerca in ambito relativamente ristretto e ben noto ai Commissari.
TAR Toscana, Sez. IV, 29 marzo 2025, n. 567
Non può costituire oggetto di sindacato in sede di legittimità la presunta ristrettezza dei tempi utilizzati per la valutazione dei candidati
00567/2025 REG.PROV.COLL.
00011/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana
(Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 11 del 2023, integrato da motivi aggiunti, proposto da OMISSIS, rappresentato e difeso dall’avvocato OMISSIS, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Università degli Studi di Siena, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati OMISSIS, OMISSIS, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
nei confronti
OMISSIS, rappresentato e difeso dall’avvocato OMISSIS, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
OMISSIS, non costituito in giudizio;
per l’annullamento
per quanto riguarda il ricorso introduttivo:
– del decreto del Rettore dell’Università degli Studi di Siena del 19 ottobre 2022, n. 0214968, avente ad oggetto “Approvazione atti procedura di selezione per la copertura di un posto di professore universitario di ruolo di prima fascia ai sensi dell’art. 18 comma 1 legge 240/2010”, con il quale sono stati approvati gli atti della Commissione relativi al Settore concorsuale 12/G1 Diritto penale, Settore Scientifico disciplinare IUS/17 Diritto penale ed è stato dichiarato vincitore il Prof. OMISSIS;
– del verbale n. 1 della procedura di selezione relativo alla seduta del 24 agosto 2022;
– del verbale n. 2 della procedura di selezione relativo alla seduta del 12 ottobre 2022;
– di ogni altro atto ai predetti antecedente, successivo, connesso e/o conseguenziale, anche di estremi e contenuto non conosciuti, ivi compresi, laddove adottati, la proposta di chiamata del Prof. OMISSIS a Professore universitario di ruolo di prima fascia e il decreto rettorale di nomina in ruolo del medesimo a Professore per il Settore concorsuale 12/G1 Diritto penale, Settore Scientifico disciplinare IUS/17 Diritto penale”;
per quanto riguarda i motivi aggiunti depositati il 19/5/2023:
degli atti già impugnati con il ricorso oltre al decreto del Rettore dell’Università degli Studi di Siena del 1° dicembre 2022, prot. n. 0242642, avente ad oggetto “Nomina in ruolo professori/esse di I Fascia – Articolo 18, legge 240/2010”, conosciuto dal ricorrente in data 14 marzo 2023.
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Università degli Studi di Siena e di OMISSIS;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 27 marzo 2025 il dott. OMISSIS e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
- Il ricorrente (professore associato di diritto penale presso l’Università del Piemonte Orientale), partecipava, relativamente ad un posto di professore di prima fascia nel settore concorsuale 12/G1 Diritto penale, settore scientifico disciplinare IUS/17 Diritto penale da assegnare al Dipartimento di Giurisprudenza, alla procedura selettiva indetta, ai sensi dell’art. 18, 1° comma della l. 30 dicembre 2010, n. 240, dal decreto 7 aprile 2022 prot. n. 0086659 del Rettore dell’Università degli Studi di Siena.
All’esito delle operazioni di valutazione ad opera della Commissione nominata con decreto Rettorale 21 giugno 2022 prot. n. 0128339, si classificava in terza posizione con un giudizio di “quasi buono”, mentre in seconda posizione si classificava la prof.ssa OMISSIS (con un giudizio finale di “buono”) ed al primo posto il prof. OMISSIS (con un giudizio finale di ottimo); tutti i giudizi relativi ai singoli candidati articolati nella seduta del 12 ottobre 2022 della Commissione di valutazione (verbale n. 2) contenevano un giudizio analitico dell’attività didattica e dell’attività di ricerca scientifica (in questo caso, anche con riferimento alle pubblicazioni dei candidati) ed un giudizio finale articolato nei termini già richiamati che andavano da “ottimo” a “quasi buono”.
Con decreto 9 ottobre 2022 prot. n. 0214968, il Rettore dell’Università degli Studi di Siena approvava pertanto gli atti della procedura valutativa, prendendo atto della graduatoria articolata dalla Commissione e dell’individuazione del prof. OMISSIS come vincitore.
Gli atti meglio specificati in epigrafe erano impugnati dal ricorrente che articolava censure di: 1) violazione e falsa applicazione dell’articolo 18, comma 1, della legge del 30 dicembre 2010, n. 240, del regolamento dell’Università degli Studi di Siena per la chiamata dei professori di prima e seconda fascia, aggiornato con d.R. n. 1030 del 2021 e modificato con D.R. 1648 del 2022, violazione e falsa applicazione del bando afferente alla “procedura di selezione per la copertura di sei posti di professore universitario di ruolo di prima fascia ai sensi dell’art. 18 comma 1 legge 240/2010 e del regolamento per la chiamata dei professori di prima e seconda fascia, emanato con d.R. n. 1030 del 03.06.2021”, violazione e falsa applicazione della deliberazione del Senato accademico del 27 gennaio 2015, delle deliberazioni del Consiglio di Dipartimento di Giurisprudenza del 7 gennaio 2022, prot. nn. 24327 e 24328, eccesso di potere per travisamento dei presupposti di diritto; 2) violazione e falsa applicazione dell’articolo 3 della legge 7 agosto 1990, n. 241, violazione e falsa applicazione del Regolamento dell’Università degli Studi di Siena per la chiamata dei Professori di prima e seconda fascia, aggiornato con d.R. n. 1030 del 2021 e modificato con d.R. 1648 del 2022, violazione e falsa applicazione dei criteri e dei parametri di valutazione di cui al verbale n. 1 della procedura del 24 agosto 2022, eccesso di potere per difetto d’istruttoria, difetto di motivazione, sproporzionalità, illogicità manifesta; 3) violazione e falsa applicazione dell’articolo 3 della legge 7 agosto 1990, n. 241, violazione e falsa applicazione del Regolamento dell’Università degli Studi di Siena per la chiamata dei Professori di prima e seconda fascia, aggiornato con d.R. n. 1030 del 2021 e modificato con d.R. 1648 del 2022, violazione e falsa applicazione dei criteri e dei parametri di valutazione di cui al verbale n. 1 della procedura del 24 agosto 2022, eccesso di potere per difetto di motivazione, sproporzionalità, irragionevolezza, travisamento dei presupposti di fatto, perplessità.
- Con i successivi aggiunti depositati in data 19 maggio 2023, il ricorrente articolava altresì, dopo aver preso cognizione delle domande di partecipazione alla procedura degli altri candidati, una quarta censura di violazione e falsa applicazione del bando afferente alla “procedura di selezione per la copertura di sei posti di professore universitario di ruolo di prima fascia ai sensi dell’art. 18 comma 1 legge 240/2010 e del regolamento per la chiamata dei professori di prima e seconda fascia, emanato con d.R. n. 1030 del 03.06.2021”, eccesso di potere per difetto di istruttoria, travisamento dei presupposti di fatto e di diritto; impugnava altresì, per illegittimità derivata, il decreto Rettorale 1° dicembre 2022, prot. n. 0242642, avente ad oggetto la nomina in ruolo del prof. OMISSIS, vincitore del concorso.
- Si costituivano in giudizio l’Università degli Studi di Siena ed il controinteressato prof. OMISSIS che controdeducevano sul ricorso; la difesa dell’Università degli Studi di Siena sollevava altresì eccezione preliminare di inammissibilità dei motivi di ricorso attinenti al merito della valutazione dei candidati ad opera della Commissione.
Alla pubblica udienza del 27 marzo 2025, la Sezione sollecitava il contraddittorio delle parti ex art. 73, 3° comma c.p.a. in ordine ad una possibile inammissibilità delle censure non rispettose del principio della cd. prova di resistenza (in considerazione della posizione di terzo classificato assunta dal ricorrente nella graduatoria finale e della conseguenziale necessità di contestare validamente le posizioni di ambedue i candidati meglio graduati) e tratteneva in decisione il gravame.
DIRITTO
- Il ricorso ed i motivi aggiunti depositati in data 19 maggio 2023, devono, in parte, essere respinti nel merito ed in parte, essere dichiarati inammissibili per difetto di interesse.
Con il primo motivo di ricorso, il ricorrente contesta la predeterminazione dei criteri di massima della valutazione dei candidati operata dalla Commissione di valutazione nella seduta del 24 agosto 2022 (verbale n. 1; doc. n. 2 del deposito di parte ricorrente) che non avrebbe adeguatamente rispettato l’obbligo, previsto dall’art. 5, 1° comma del bando di gara (sostanzialmente riproduttivo della previsione generale di cui all’art. 16, 1° comma del regolamento per la chiamata dei professori di prima e seconda fascia dell’Università degli Studi di Siena), di rispettare i criteri generali di valutazione fissati dal Senato accademico e dal Dipartimento di Giurisprudenza con riferimento a due diversi profili, costituiti dall’aver “attribuito maggiore rilevanza alla valutazione dell’attività scientifica del candidato rispetto a quella didattica” (così violando un principio di “equi-ordinazione, a fini valutativi, dell’attività didattica e dell’attività scientifica” che sarebbe, a suo dire, desumibile dai criteri di valutazione fissati dal Senato Accademico) e dall’inadeguata considerazione del requisito dell’”internazionalizzazione dell’insegnamento, come previsto dal Senato accademico, ovvero …(della) idoneità ed esperienza di docenza “in tutte le missioni che fanno capo al dipartimento”, anche in corsi specifici di diritto penale economico ovvero di diritto penale amministrativo”.
Con riferimento alla (presunta) violazione del principio di “equi-ordinazione, a fini valutativi, dell’attività didattica e dell’attività scientifica”, la Sezione non può non rilevare come l’intera formulazione della censura risenta ed in sostanza, derivi da un manifesto equivoco ricostruttivo; la violazione del detto principio viene, infatti, desunta da parte ricorrente dal fatto stesso che, per la valutazione dell’attività didattica, siano stati individuati tre sotto-criteri (numero dei moduli/corsi tenuti e continuità dello svolgimento degli stessi; partecipazione alle commissioni istituite per gli esami di profitto; quantità e qualità dell’attività di tipo seminariale, di quella mirata alle esercitazioni e al tutoraggio degli studenti, ivi inclusa quella relativa alla predisposizione delle tesi di laurea, di laurea magistrale e delle tesi di dottorato), mentre, per la valutazione della produzione scientifica, ne sarebbero stati fissati complessivamente sette che, in realtà, risulterebbero dall’unione dei tre sotto-criteri previsti per la valutazione dell’attività di ricerca scientifica (organizzazione, direzione e coordinamento di gruppi di ricerca nazionali e internazionali, ovvero partecipazione agli stessi; partecipazione in qualità di relatore a congressi e convegni nazionali e internazionali; conseguimento di premi e riconoscimenti nazionali e internazionali per attività di ricerca) ed i “classici” quatto sotto-criteri fissati per la valutazione delle pubblicazioni scientifiche (originalità, innovatività, rigore metodologico e rilevanza di ciascuna pubblicazione; congruenza di ciascuna pubblicazione con il profilo di professore universitario di prima fascia da ricoprire oppure con tematiche interdisciplinari ad esso strettamente correlate; rilevanza scientifica della collocazione editoriale di ciascuna pubblicazione e sua diffusione all’interno della comunità scientifica; determinazione analitica, anche sulla base di criteri riconosciuti nella comunità scientifica internazionale di riferimento, dell’apporto individuale del candidato nel caso di partecipazione del medesimo a lavori in collaborazione).
Con riferimento a tale censura, la Sezione non può però mancare di rilevare come, da un lato, risulti perfettamente legittimo e razionale prevedere criteri separati di valutazione per l’attività scientifica e le pubblicazioni (trattandosi di diverse “aree di valutazione” caratterizzate da criteri applicativi tradizionalmente differenziati) e come, dall’altro, l’intera contestazione di parte ricorrente si basi sull’equivoco concettuale tra il numero dei criteri di valutazione utilizzati (che possono benissimo essere differenziati per ciascun ambito di valutazione) ed il peso rispettivo della valutazione di ciascuna area (didattica e scientifica) ai fini della considerazione globale del candidato (che deve essere complessivamente improntata a quel principio di equiordinazione prospettato da parte ricorrente e non evidenziare squilibri tra le aree di valutazione).
Al di là dei criteri di valutazione utilizzati, non risulta per nulla che i criteri generali di valutazione fissati dalla Commissione ed in generale, la valutazione dei candidati siano caratterizzati da quella predominanza del peso di valutazione dell’attività didattica sulla ricerca scientifica denunciata con il primo motivo di ricorso, sulla base di una prospettazione che non può che essere considerata manifestamente formalistica, oltre che improntata all’equivoco concettuale sopra richiamato.
Del tutto irrilevante risulta poi il fatto che alcuni dei detti criteri siano a base quantitativa (come il numero dei corsi tenuti) ed altri a base qualitativa, risultando evidente come il sistema di valutazione fissato dalla Commissione non fosse a base numerica (nella fattispecie, manca, infatti, del tutto un qualche riferimento a sistemi di valutazione a base numerica, a partire dalla stessa predeterminazione della rilevanza rispettiva dell’attività didattica e di ricerca) ma guardasse alla valutazione globale dei candidati (peraltro sulla base proprio di quella logica di sostanziale equiordinazione rivendicata da parte ricorrente).
Del tutto generica risulta poi la censura relativa all’omessa considerazione della cd. “internazionalizzazione dell’insegnamento” che, in verità, non risulta essere stata mai specificata in ricorso, se non con un criptico riferimento all’”idoneità ed esperienza di docenza “in tutte le missioni che fanno capo al dipartimento”, anche in corsi specifici di diritto penale economico ovvero di diritto penale amministrativo” che, in realtà, non ha molto a che fare con l’insegnamento a livello estero o internazionale.
Risulta pertanto impossibile capire in quale parte i criteri di valutazione dell’attività didattica (in realtà, talmente ampi da ricomprendere anche la valutazione dell’attività di insegnamento svolta all’estero o l’insegnamento del diritto penale economico o amministrativo) divergano dai criteri fissati dal Senato accademico che, in realtà, richiedevano solo la considerazione del “grado di internazionalizzazione delle attività didattiche e di ricerca” che è cosa ben diversa dall’attribuzione di valore prioritario all’attività di insegnamento o ricerca svolta all’estero che è sostanzialmente prospettata da parte ricorrente.
- I due successivi motivi di ricorso virano poi di prospettiva, passando a contestare la valutazione dei candidati operata dalla Commissione nella seduta del 12 ottobre 2022, secondo una prospettazione sostanzialmente unitaria che ne permette la trattazione congiunta.
In applicazione di ormai stabilizzato orientamento giurisprudenziale (T.A.R. Sicilia, Catania,sez. II, 3 luglio 2024, n. 2410; Cons. Stato, sez. III, 21 dicembre 2022, n. 11160; T.A.R. Lazio, Roma, sez. I, 3 novembre 2022, n. 14361) deve innanzitutto escludersi che possa costituire oggetto di sindacato in sede di legittimità, la (presunta) ristrettezza dei tempi (nel caso che ci occupa due ore, decorrenti dalle 15:08 alle 17:08 del 12 ottobre 2022) utilizzati per la valutazione dei candidati, che non può essere automaticamente considerata indice di superficiale considerazione “dei curricula e della produzione scientifica di pregevoli candidati”, soprattutto in un contesto in cui non si trattava di valutare prove d’esame, ma solo pubblicazioni ed attività di insegnamento e ricerca di tre soli candidati che svolgono peraltro la propria attività di ricerca in ambito relativamente ristretto e ben noto ai Commissari.
Del tutto generica ed inaccoglibile risulta poi la censura generale relativa al (presunto) difetto di motivazione dei giudizi dei singoli candidati, in presenza peraltro di un verbale che ben evidenzia, con riferimento a ciascun candidato e sia pure con formulazione sintetica, il percorso di ricerca seguito (anche con riferimento all’internazionalizzazione delle esperienze), i principali risultati nel campo delle pubblicazioni ed i punti di forza (e di debolezza, nel caso del ricorrente) delle monografie presentate alla valutazione della Commissione.
Del pari inaccoglibile, risulta poi il riferimento ad un (presunto) difetto di motivazione in ordine alla sussistenza del requisito dell’“idoneità all’insegnamento di Diritto penale presso il Dipartimento di Giurisprudenza dell’Università sulla base dell’esperienza didattica maturata” che, in realtà, era manifestamente in possesso di tutti i candidati (che già svolgono la propria attività di insegnamento nel campo del diritto penale in qualità di professori associati) e che non può neanche essere desunto dal fatto che il bando di concorso individuasse tra le “specifiche funzioni didattiche” da ricoprire la copertura degli insegnamenti di “diritto penale economico …(e di) diritto penale amministrativo”; con tutta evidenza, si tratta, infatti, della mera descrizione delle funzioni didattiche proprie del posto mandato a concorso e non della richiesta di una qualche “speciale” idoneità alla copertura di insegnamenti che rientrano nel contenuto più generale dell’insegnamento del diritto penale.
2.1. Con riferimento alle censure più propriamente attinenti alla valutazione comparativa dei candidati, deve poi essere preliminarmente richiamata la giurisprudenza di questo T.A.R. (in verità, pienamente in linea con la tradizionale ricostruzione giurisprudenziale della materia) e di questa Sezione (da ultimo, si veda sez. IV, 14 ottobre 2024, n. 1158) che ha rilevato come “nei concorsi universitari, la valutazione dei candidati comport(i) un’ampia area di insindacabilità del giudizio da parte del giudice amministrativo. Il giudizio della Commissione, infatti, è inteso a verificare il livello di maturità scientifica raggiunto dai singoli candidati e costituisce espressione di un’ampia discrezionalità tecnica riservata dalla legge al suddetto organo collegiale, le cui valutazioni, riflettendo specifiche competenze proprie dello stesso e richiedendo conoscenze di alto livello in complesse discipline cognitive, non possono essere sindacate nel merito dal giudice della legittimità, ma solo sotto l’eventuale profilo della ragionevolezza, adeguatezza, proporzionalità, illogicità, difetto di istruttoria e travisamento dei fatti” (T.A.R. Marche, 30 ottobre 2020, n. 634; T.A.R. Lazio, Roma, sez. III, 3 dicembre 2019, n. 13813; 5 aprile 2019, n 4500).
Come poi già rilevato al punto 1 della sentenza, deve ulteriormente ribadirsi come il criterio di valutazione dei candidati prescelto dalla Commissione non sia per nulla quello quantitativo prospettato in più parti del ricorso (e che, in verità, mancherebbe dell’individuazione dei necessari parametri numerici per la valutazione di ogni singolo elemento), ma il ben diverso criterio che guarda alla valutazione globale dei candidati e che esclude che sussista una qualche necessità di utilizzare parametri quantitativi, numerici o “griglie” di valutazione che si risolverebbero in quel sistema di “gabbie meccanicistiche, ancorate addirittura a puntuali pesi specifici di ognuno di essi” che la Sezione ha già ritenuto inapplicabile all’elevata complessità di valutazione dei concorsi universitari, con varie sentenze recenti a partire da T.A.R. Toscana, sez. IV, 16 aprile 2024, n. 459.
Siamo pertanto in presenza di quel sistema di valutazione dei titoli “a corpo” che la giurisprudenza di questo T.A.R. ha dovuto affrontare più volte, rilevandone la piena legittimità in una prospettiva che guarda alla globalità della produzione scientifica e del valore del candidato e che esclude che il “giudizio di sintesi della commissione …(possa essere ritenuto) viziato solo per il fato di non aver attribuito uno specifico peso ponderale a questo o a quell’elemento del curriculum scientifico del candidato, ma solo qualora non sia possibile comprendere a quali profili lo stesso si riallacci o vi sia una manifesta incongruità fra i profili considerati ed il loro apprezzamento” (T.A.R. Toscana, sez. I, 14 dicembre 2020, n. 1637).
Sempre in via preliminare, deve poi ribadirsi la necessità (già posta a base della specifica contestazione ex art. 73, 3° comma c.p.a. operata all’udienza del 27 marzo 2025) di scrutinare le censure proposte dal ricorrente, secondo i principi della cd. prova di resistenza che, nella fattispecie, importano l’onere, per il ricorrente, di contestare validamente la valutazione più lusinghiera riservata a tutti e due gli altri candidati; con tutta evidenza, la posizione di terzo in graduatoria (con la valutazione finale di “quasi buono”) impone, infatti, la necessità, per poter conseguire il bene della vita del superamento del concorso, di contestare validamente la posizione della seconda classificata (che ha conseguito la valutazione di “buono”) e del vincitore del concorso (cui è stata riservata la valutazione di “ottimo”).
2.2. In questa prospettiva, la Sezione ritiene che risulti assolutamente assorbente la rilevazione relativa alla sostanziale infondatezza delle censure articolate dal ricorrente con riferimento alla migliore posizione della seconda classificata prof.ssa OMISSIS.
A questo proposito, del tutto irrilevanti risultano le contestazioni relative all’omessa menzione nella motivazione del giudizio sintetico relativo alla prof.ssa OMISSIS di “pubblicazioni in lingua straniera, …(di) una presenza nella comunità scientifica internazionale, come invece è dato rinvenire in capo al Prof. OMISSIS e come richiesto dal Bando …. (oppure ancora della) durata dell’esperienza didattica .. (o del fatto che la stessa non) abbia ricoperto il ruolo di ricercatore universitario, avendo fruito di un assegno di ricerca”; la semplice lettura dei criteri di massima fissati dalla Commissione di valutazione nella seduta del 24 agosto 2022 evidenzia, infatti, come si tratti di titoli ed esperienze lavorative che non assumono per nulla quel valore decisivo prospettato da parte ricorrente, costituendo solo una componente della complessiva attività didattica e di ricerca valutata dalla Commissione in un giudizio globale assistito da una motivazione che non evidenzia per nulla quella grave lacunosità prospettata dal ricorrente.
Quanto sopra rilevato risulta poi ancora più evidente con riferimento alla rilevata mancanza, in capo alla controinteressata, di “pubblicazioni in lingua straniera, …(e di) una presenza nella comunità scientifica internazionale” che, in realtà, non sono per nulla richieste dai criteri di massima che, come già rilevato, richiedono soltanto la considerazione del “grado di internazionalizzazione delle attività didattiche e di ricerca” e quindi di un requisito più generale che non può essere letto (come preteso dal ricorrente) nei forzati termini prospettati in ricorso, ovvero nel senso della necessaria presenza di pubblicazioni in lingua straniera e di riconoscimenti da parte della comunità internazionale.
Di difficile comprensione risulta poi il rilievo operato in ricorso al fatto che due pubblicazioni della prof.ssa OMISSIS, dal titolo analogo e pubblicate a poca distanza di tempo (nel 2019 e nel 2020), siano state valutate una sola volta e come lavoro unico, trattandosi di “due distinti stadi di sviluppo di un’unica tematica”; con tutta evidenza, il ricorrente avrebbe, infatti, potuto lamentarsi del contrario (ovvero che un lavoro di ricerca sostanzialmente unitario fosse stato, in ipotesi, valutato due volte) e non della corretta decisione della Commissione di valutare le due monografie come diversi stadi di un lavoro unitario, da valutarsi solo con riferimento all’esito finale (ovvero, alla monografia del 2020).
Per quello che riguarda le posizioni rispettive della prof.ssa OMISSIS e del ricorrente la contestazioni di parte ricorrente si fermano sostanzialmente a questo punto, non potendo ovviamente attribuirsi alcuna considerazione, in sede di sindacato di legittimità, alle insistite considerazioni del ricorrente in ordine all’erroneità del giudizio critico riservato ai suoi lavori ed alla propria superiorità complessiva; il giudizio amministrativo non è, infatti, e non potrà mai essere un “giudizio di secondo grado” delle valutazioni tecniche della Commissione, dovendo il Giudice amministrativo limitare la propria cognizione ad evidenti illogicità di valutazione o errori di fatto che, nella fattispecie, non risultano certo evidenziati da parte ricorrente che, in buona sostanza, si limita a prospettare una diversa valutazione delle proprie opere (anche in riferimento alla “scuola di appartenenza”) che è certo possibile in ambito scientifico o in altre procedure concorsuali improntate a diversi criteri valutativi, ma che non ha niente a che fare con le evidenti illogicità o gli errori di fatto suscettibili di considerazione in sede giurisdizionale.
In definitiva, deve pertanto concludersi per la sostanziale infondatezza delle censure proposte da parte ricorrente avverso la più favorevole considerazione della candidata seconda classificata e per la necessità di respingere ogni contestazione in proposito proposta con il ricorso.
2.3. Quanto sopra rilevato in ordine all’infondatezza delle censure proposte da parte ricorrente avverso la posizione della prof.ssa OMISSIS porta poi a concludere che il ricorrente non abbia più interesse a contestare la posizione del primo classificato, prof. OMISSIS; l’eventuale accoglimento delle censure proposte avverso la valutazione del primo classificato non porterebbe, infatti, un qualche beneficio concreto al ricorrente, rimanendo comunque incontestata la posizione poziore della seconda classificata in graduatoria.
Pur trattandosi di contestazioni non destituite di un qualche fondamento (dalla documentazione ricevuta dal ricorrente in sede di accesso risulta infatti, con immediata evidenza, come la pubblicazione “Tempori cedere. Prescrizione del reato e funzioni del reato nello scenario della ragionevole durata del processo” non rientrasse neanche tra le 15 pubblicazioni sottoposte alla valutazione della Commissione e non fosse corredata della specifica indicazione delle parti imputabili al candidato, trattandosi di un lavoro a più mani), deve pertanto escludersi la sussistenza di un qualche interesse del ricorrente alla decisione di censure il cui accoglimento non apporterebbe, per effetto della posizione di terzo classificato in graduatoria, un qualche beneficio concreto.
Deve pertanto essere dichiarata l’inammissibilità per difetto di interesse delle contestazioni di cui al secondo e terzo motivo di ricorso relative alla posizione del prof. OMISSIS, oltre che dell’intera quarta censura proposta con i motivi aggiunti.
- In definitiva, il ricorso ed i motivi aggiunti depositati in data 19 maggio 2023, devono pertanto, in parte, essere respinti ed in parte, deve essere dichiarati inammissibili per difetto di interesse all’impugnazione; la particolare complessità della materia trattata permette di procedere alla compensazione delle spese di giudizio tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto e sui motivi aggiunti depositati in data 19 maggio 2023, in parte li respinge ed in parte, li dichiara inammissibili per difetto di interesse, come da motivazione.
Compensa le spese di giudizio tra le parti.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Firenze nella camera di consiglio del giorno 27 marzo 2025 con l’intervento dei magistrati:
OMISSIS, Presidente
OMISSIS, Consigliere, Estensore
OMISSIS, Consigliere
L’ESTENSORE OMISSIS
IL PRESIDENTE OMISSIS
Pubblicato il 29 marzo 2025