TAR Sardegna, Sez. I, 11 aprile 2025, n. 308

L'operato di altre Commissioni di valutazione nell’ambito di distinte procedure selettive non può rappresentare parametro di legittimità

Data Documento: 2025-04-11
Autorità Emanante: TAR Sardegna
Area: Giurisprudenza
Massima

L’operato di altre Commissioni di valutazione, nell’ambito di distinte procedure selettive non può rappresentare parametro di legittimità alla stregua del quale vagliare l’operato dell’organo intimato, e ciò sia in ragione dei profili di autonomia che ciascuna procedura reca, e sia del fatto che non è possibile escludere che, in situazioni pregresse, eventuali incongruenze, pur in astratto configurabili, non abbiano assunto concreta rilevanza e dunque non siano state debitamente contestate.

Contenuto sentenza

00308/2025 REG.PROV.COLL.

00871/2024 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 871 del 2024, proposto da -OMISSIS-, rappresentato e difeso dall’avvocato OMISSIS, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Ministero dell’ Università e della Ricerca, Accademia di Belle Arti -OMISSIS-, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, rappresentati e difesi dall’Avvocatura distrettuale dello Stato di Cagliari, domiciliataria “ex lege” in Cagliari, via Dante, 23;

nei confronti

-OMISSIS-, controinteressato e ricorrente in via incidentale, rappresentato e difeso dall’avv. OMISSIS, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

per l’annullamento

per quanto riguarda il ricorso introduttivo:

-del decreto del Direttore dell’Accademia di -OMISSIS- prot. n° -OMISSIS-, recante l’approvazione della graduatoria definitiva dei vincitori del concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a tempo indeterminato di tre posti per il profilo di docente di prima fascia – CCNL “Istruzione e Ricerca” settore AFAM – per il settore artistico disciplinare ABST47 – Stile, Storia dell’Arte e del Costume, nella parte in cui il prof. -OMISSIS- è stato dichiarato idoneo non vincitore del concorso;

– nei limiti di interesse del ricorrente, del decreto del Direttore p. t. dell’Accademia di Belle Arti “-OMISSIS-” di -OMISSIS- prot. n° -OMISSIS-, pubblicato in pari data sull’albo pretorio di riferimento, recante l’approvazione della graduatoria provvisoria dei vincitori del concorso per cui si controverte;

– del verbale n° -OMISSIS- prot. n° -OMISSIS-, con il quale è stato rigettato il reclamo proposto dal prof. -OMISSIS- in merito all’approvazione della graduatoria provvisoria dei vincitori del concorso per cui si controverte;

– nei limiti di interesse del ricorrente, di tutti i verbali redatti dalla Commissione di gara e nella specie del verbale n° -OMISSIS- prot. n° -OMISSIS-, con il quale è stato pubblicato l’elenco alfabetico dei candidati con il punteggio ottenuto e l’elenco dei candidati ammessi alla prima prova;

– di ogni altro atto precedente, conseguente o comunque connesso a quelli impugnati.

Per quanto riguarda il ricorso incidentale presentato da -OMISSIS- il 5.11.2024.:

per l’annullamento, previa sospensione

nei limiti dell’interesse del ricorrente incidentale: del decreto del Direttore p.t. dell’Accademia di Belle Arti “-OMISSIS-” di -OMISSIS- prot. n. -OMISSIS-, pubblicato in pari data sull’albo pretorio di riferimento, recante l’approvazione della graduatoria definitiva dei vincitori del concorso indetto con decreto prot. n. -OMISSIS-, relativo al concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a tempo indeterminato di n. 3 posti per il profilo di docente di prima fascia – CCNL “Istruzione e Ricerca” settore AFAM – per il settore artistico disciplinare ABST47 – Stile, Storia dell’Arte e del Costume, presso la sede dell’Accademia di -OMISSIS-, nella parte in cui al prof. -OMISSIS- sono stati attribuiti 80,9 punti anziché 78,5;

nei limiti di interesse del ricorrente incidentale: del decreto di approvazione della graduatoria provvisoria dei vincitori del concorso per cui si controverte, limitatamente alla parte in cui al prof. -OMISSIS- sono stati attribuiti 80,9 punti anziché 78,5;

nei limiti di interesse del ricorrente incidentale: del verbale n. -OMISSIS- prot. n. -OMISSIS- della Commissione, con il quale è stato rigettato il reclamo proposto dal prof. -OMISSIS- in merito all’approvazione della graduatoria provvisoria dei vincitori del concorso per cui si controverte, limitatamente alla parte in cui riconosce al Prof. -OMISSIS- 2,4 punti per i titoli di servizio di cui alla Tabella A, comma 1, di cui all’art. 8 del Bando di concorso indetto con decreto prot. n. -OMISSIS-;

nei limiti di interesse del ricorrente incidentale: del verbale n. -OMISSIS- prot. n. -OMISSIS-, con il quale è stato pubblicato l’elenco alfabetico dei candidati con il punteggio ottenuto e l’elenco dei candidati ammessi alla prima prova, limitatamente alla parte in cui riconosce al Prof. -OMISSIS- 2,4 punti per i titoli di servizio di cui alla Tabella A, comma 1, di cui all’art. 8 del Bando di concorso indetto con decreto prot. n. -OMISSIS-;

qualora occorrer possa, nei limiti di interesse del ricorrente incidentale: del -OMISSIS–OMISSIS-, limitatamente alla parte in cui, al punto 3), la Commissione ha predeterminato i “Criteri di Valutazione dei titoli di Servizio” con riguardo ai titoli di servizio di cui alla Tabella A, comma 1, di cui all’art. 8 del Bando di concorso indetto con decreto prot. n. -OMISSIS-, nell’ipotesi in cui venisse interpretata nel senso di attribuire un punteggio per attività didattica estranea alla classe di concorso ABST47 o, comunque, alla stessa stregua dell’attività didattica di cui alla classe di concorso ABST47;

qualora occorrer possa, nei limiti di interesse del ricorrente incidentale: del Bando di concorso indetto con decreto prot. n. -OMISSIS-, limitatamente alla parte relativa ai titoli di servizio di cui alla Tabella A, comma 1, di cui all’art. 8 nell’ipotesi in cui venisse interpretata nel senso di attribuire un punteggio per attività didattica estranea alla classe di concorso ABST47 o, comunque, alla stessa stregua dell’attività didattica di cui alla classe di concorso ABST47;

qualora occorrer possa, nei limiti di interesse del ricorrente incidentale: del D.M. del Ministero dell’Università e della Ricerca n. 180 del 29/03/2023, limitatamente all’art. 4, lett. m) e n), qualora interpretato, nella valutazione dei titoli di servizio, nel senso di attribuire un punteggio paritetico all’attività didattica svolta nel settore artistico-disciplinare di cui alla classe di concorso e all’attività didattica svolta in altri settori artistico-disciplinari estranei alla classe di concorso.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero e dell’Accademia di Belle Arti -OMISSIS- – -OMISSIS-;

Visti l’atto di costituzione in giudizio e il ricorso incidentale proposti da OMISSIS;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell’udienza pubblica del giorno 19 marzo 2025 il dott. OMISSIS e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO

  1. Con il ricorso in epigrafe, il prof. -OMISSIS- ha adito l’intestato Tribunale al fine di ottenere l’annullamento del decreto del Direttore p.t. dell’Accademia di Belle Arti “-OMISSIS-” di -OMISSIS- prot. n° -OMISSIS-, con il quale è stata approvata la graduatoria definitiva dei vincitori del concorso indetto per l’assunzione a tempo indeterminato di n° 3 docenti di prima fascia da destinare al settore artistico disciplinare ABST47 – Stile, Storia dell’Arte e del Costume, presso la sede dell’Accademia di -OMISSIS-, oltre agli atti correlati indicati in epigrafe.
  2. Espone il ricorrente che, con decreto del Direttore pro tempore prot. n° -OMISSIS-, l’Accademia di -OMISSIS- indiceva la procedura all’odierno esame del Collegio, il cui bando prevedeva che la graduatoria sarebbe stata redatta attribuendo un punteggio massimo pari a 100, suddiviso in 30 punti per i titoli di servizio, artistici, culturali e professionali e 70 punti per le prove d’esame.
  3. All’esito della valutazione dei titoli di studio, di servizio e artistici/professionali, all’odierno ricorrente venivano assegnati 19,9 punti così suddivisi: 2,40 per titoli di servizio, 4,5 per titoli di studio ulteriori a quello necessario a partecipare alla selezione e 13 quali titoli artistici/professionali.
  4. Il ricorrente conseguiva poi il punteggio di 31 per la prova scritta e 30 per quella orale.
  5. Con decreto prot. n° -OMISSIS- veniva pubblicata la graduatoria provvisoria del concorso e l’odierno ricorrente, preso atto del suo posizionamento al quarto posto della graduatoria (e dunque primo dei non vincitori della selezione), presentava reclamo alla Commissione di gara, contestando l’errata valutazione dei titoli di servizio e la conseguente attribuzione del punteggio.
  6. In particolare, l’esponente si doleva dell’attribuzione di un punteggio di 2,40 per i titoli di servizio, a fronte dei 4 punti che avrebbero dovuto essergli assegnati.
  7. In data 24/09/2024, con prot. n° 3975 del 30/09/2024 veniva pubblicato il verbale n° 11 con il quale la Commissione di gara dava riscontro al reclamo presentato dal ricorrente, negando l’attribuzione del punteggio richiesto con la motivazione che segue: “la commissione ha ritenuto di attribuire punteggio pieno al servizio prestato esclusivamente nella classe di concorso messa a bando – ABST47. Il servizio prestato in classi di concorso differenti è conteggiato con punteggio dimezzato (il ricorrente, nella domanda di partecipazione, aveva indicato, quale titolo di servizio, insegnamento AFAM nei corsi previsti dall’art. 3 DPR n. 212/2005 per “ABST48 – Storia arti applicate” – n. d. est.). La commissione non riscontra quindi errori materiali e pertanto conferma la graduatoria … “ di cui al decreto direttoriale del 17.9.2024.
  8. In data 01/10/2024 veniva approvata la graduatoria definitiva dei vincitori del concorso in questione che vedeva confermata la collocazione dell’odierno ricorrente al quarto posto e, conseguentemente, dichiarato idoneo non vincitore del concorso con il punteggio complessivo di 80,90.
  9. Avverso gli esiti della selezione è insorto l’odierno ricorrente che ha proposto due motivi di gravame.

9.1. Con un primo ordine di doglianze il ricorrente ha censurato la violazione degli artt. 2 e 8 del Decreto prot. n° -OMISSIS-, concernente la selezione in esame, la violazione del verbale n° -OMISSIS- prot. n° -OMISSIS- relativo alla predeterminazione dei criteri di valutazione dei titoli di servizio, nonché eccesso di potere per difetto d’istruttoria, violazione del principio del giusto procedimento, di buona amministrazione e ingiustizia manifesta.

9.1.1. Assume parte ricorrente che la Commissione di gara avrebbe violato il combinato disposto di cui all’art. 8 del bando di gara e del punto 3) del verbale n° -OMISSIS- relativo alla predeterminazione dei criteri di valutazione dei titoli di servizio. In particolare, la Commissione di gara avrebbe calcolato erroneamente il punteggio relativo ai propri titoli di servizio attribuendo a questi solo punti 2,40 a fronte dei punti 4,00 spettantigli.

9.1.2. Il ricorrente, in particolare, evidenzia di aver esibito quale titolo di servizio, spendibile ai fini dell’attribuzione del relativo punteggio, la docenza con contratto a tempo determinato presso l’Accademia di Belle Arti di Roma, effettuata nell’a.a. 2022/2023, precisamente dal 20/02/2023 al 31/10/2023.

9.1.3. Poiché il periodo di servizio relativo al contratto in discussione si è sviluppato lungo 254 giorni di servizio, il ricorrente rivendica il diritto a vedersi attribuiti quattro punti per i titoli di servizio. Ciò in quanto l’articolo 8 del bando di selezione prevedeva l’attribuzione di 4 punti per ogni anno di servizio prestato nell’arco temporale dal 1° novembre 2015 fino 31 ottobre 2023, fino ad un massimo di 12 punti e stabiliva che tali quattro punti dovessero essere assegnati, per il servizio prestato in giorni, ove questi fossero stati pari o superiori a 180 nell’anno.

9.1.4. Precisa il ricorrente che il comma 1 dell’art. 8 del bando vincolava la Commissione ad attribuire il punteggio per i titoli di servizio secondo un criterio “strettamente applicativo”, in ragione del computo dei giorni di servizio e “senza margini di discrezionalità”, evidenziando che l’eventuale attribuzione di soli 2,40 punti per effetto di un calcolo di giorni di servizio che tenesse conto del solo periodo di insegnamento effettivo “escludendo i periodi non coincidenti con le attività didattiche” risulterebbe erronea in quanto la durata del servizio di insegnamento coincide a tutti gli effetti con la durata del relativo contratto stipulato, “incluso quindi l’eventuale periodo estivo e più in generale tutti i periodi di sospensione delle attività didattiche”. Al riguardo viene richiamata “la giurisprudenza amministrativa maggioritaria”.

9.1.5. Conclude sul punto il prof. -OMISSIS- evidenziando che la corretta attribuzione del punteggio secondo le previsioni del bando invocate avrebbe condotto all’attribuzione a suo favore di 82,50 punti (21,50 punti per titoli di servizio + 31 punti per prova scritta + 30 punti per prova orale), con conseguente collocamento al terzo posto in graduatoria, utile per l’immediata assunzione.

9.2. Con un secondo motivo di gravame parte ricorrente deduce la violazione dell’art. 3 della Legge 241/90 e dell’art. 97 Cost., oltre a eccesso di potere per difetto d’istruttoria e violazione del giusto procedimento.

9.2.1. Rappresenta parte ricorrente che, con il verbale n° -OMISSIS- prot. n° -OMISSIS-, la Commissione di gara ha respinto il reclamo da questi proposto sul presupposto che questa “ha ritenuto di attribuire punteggio pieno al servizio prestato esclusivamente nella classe di concorso messa a bando, ABST47. Il servizio prestato in classi di concorso differenti è conteggiato con punteggio dimezzato”.

9.2.2. Parte ricorrente si duole del fatto che tale motivazione sia solo apparente e non renda palese quale sia stato il criterio utilizzato dalla Commissione per dimezzare il punteggio da attribuire al servizio prestato ancorché in una classe di concorso differente.

9.2.3. In particolare, il verbale n° 11 non recherebbe alcun riferimento ai requisiti previsti dal bando e, in ogni caso, a voler seguire il ragionamento della Commissione, questa avrebbe dovuto assegnare 2,00 punti su 4,00 e non 2,40.

9.2.4. Rappresenta, inoltre, parte ricorrente che i criteri di valutazione avrebbero dovuto essere predeterminati al fine di porre dei limiti a potenziali eccessi di discrezionalità da parte della Commissione valutatrice, mentre nel caso specifico nessuna disposizione di riferimento contenuta nel bando di concorso ovvero nel verbale recante i criteri di attribuzione del punteggio, prevederebbe alcun dimezzamento dei punti assegnati per “Il servizio prestato in classi di concorso differenti”.

Né tale decurtazione sarebbe contemplata dal D.M. MUR n° 180/2023 a cui si è conformato il bando di concorso e neanche dalle linee guida applicative di cui alla nota MUR – Direzione generale delle istituzioni della formazione superiore prot. n° 7140 del 09/06/2023.

  1. Si sono costituite in giudizio, a ministero dell’Avvocatura distrettuale, il Ministero dell’Università e della Ricerca, che ha eccepito il proprio difetto di legittimazione passiva, e l’Accademia di Belle Arti “-OMISSIS-”di -OMISSIS-, instando per la reiezione del gravame in ragione della sua inammissibilità e infondatezza.
  2. Con atto depositato il 5 novembre 2024 il controinteressato prof. Alessandro Ponzelletti, costituitosi in giudizio, ha spiegato ricorso incidentale.

11.1. In via preliminare, il controinteressato ha eccepito l’inammissibilità del gravame in ragione della mancata impugnazione del verbale n° 1 redatto dalla Commissione valutatrice nella parte in cui, al punto 3), procedeva alla predeterminazione dei “Criteri di Valutazione dei titoli di servizio”, richiamando a tal fine gli “artt. 8 e 12 del D.P.R. 09.05.1994 n. 487, come esplicitata dalla Direttiva n° 3 del 24.04.2018 del Ministro per la Semplificazione e la Pubblica Amministrazione, con particolare riferimento al Capo II par. 5, in merito ai titoli da valutare che prescrive che “In ogni caso, i titoli devono essere individuati e valutati secondo un criterio di rilevanza e di attinenza con le materie oggetto delle prove d’esame e con le funzioni che si andranno ad esercitare”.

11.2. Nel merito, il controinteressato deduce l’infondatezza del gravame atteso che la corretta interpretazione del bando, in uno con le determinazioni assunte dalla Commissione in fase di fissazione dei criteri di valutazione dei titoli di servizio, non poteva che condurre all’attribuzione di 4 punti per ciascun anno di servizio, sino ad un massimo di 12 punti, solo con riferimento all’attività didattica di cui alla classe di concorso ABST47, ovvero all’incarico di docenza della quale è preordinata la procedura selettiva in discorso.

Mentre per l’attività didattica ulteriore a quella valutata al comma 1 TABELLA A), ossia quella differente dalla classe ABST47, lo stesso art. 8 del bando prevederebbe il riconoscimento di un massimo di tre punti.

11.3. Nell’impugnativa incidentale, il controinteressato deduce che quindi al ricorrente non spettasse alcun punto per i titoli di servizio di cui alla Tabella A, comma 1, di cui all’art. 8 del Bando di concorso, potendo questi al più aspirare ad un punteggio calibrato sull’“Attività didattica ulteriore a quella valutata al comma 1 TABELLA A)”, per la quale i candidati potevano ottenere, al massimo, tre punti.

Il controinteressato deduce che ove il quadro regolatorio dovesse essere interpretato nel senso di consentire l’attribuzione dello stesso punteggio (nel caso di specie 4 punti per ciascun anno di servizio) all’attività didattica svolta nel settore artistico-disciplinare di cui alla classe di concorso (ABST47), e all’attività didattica svolta in altri settori artistico-disciplinari estranei alla classe di concorso (nella specie, ABST48), tali atti si rivelerebbero illegittimi.

11.3.1. Con un primo motivo di gravame deduce la violazione degli artt. 8 e 12 del D.P.R. 09.05.1994 n. 487, come esplicitati dal Capo II par. 5 della Direttiva n° 3 del 24.04.2018 del Ministro per la Semplificazione e la Pubblica Amministrazione; dell’art. 4, lettere m) e n) del D.M. del Ministero dell’Università e della Ricerca n. 180 del 29/03/2023; dell’art. 8 del Bando di concorso indetto con decreto prot. n. -OMISSIS-, oltre a eccesso di potere per contraddittorietà e irragionevolezza, travisamento dei presupposti di fatto e di diritto.

In particolare, assume il controinteressato che la lettera m) dell’art. 4 del D.M. n. 180 del 29/03/2023, il quale prevede l’attribuzione di 4 punti per ogni anno di servizio, sino a un massimo di dodici punti, non può che essere interpretata nel senso di consentire la modulazione del punteggio massimo di 4 punti per anno accademico, in base all’attinenza e rilevanza dell’insegnamento svolto rispetto alla classe di concorso, per cui il punteggio massimo di 4 deve essere attribuito per l’attività didattica afferente al settore artistico-disciplinare di cui alla classe di concorso e, per quelli afferenti a classi differenti, può essere riconosciuto un punteggio inferiore. In alternativa, la valorizzazione dell’attività didattica ulteriore rispetto a quella di cui alla lettera m) e di cui all’art. 8, comma 1 TABELLA A) del Bando dovrebbe essere letta come riferentesi all’attività didattica ulteriore rispetto a quella afferente al settore artistico disciplinare di cui alla classe di concorso, in quanto, per il principio di attinenza e rilevanza, i due tipi di attività didattica non possono essere equiparati mediante attribuzione del medesimo punteggio.

Seguendo tale seconda opzione ermeneutica, il D.M. n. 180/2023, e conseguentemente il Bando di concorso, non potevano che interpretarsi nel senso di consentire l’attribuzione di un punteggio pari a 4 punti per ogni anno di servizio nel solo ambito della classe di insegnamento di cui alla procedura concorsuale, ovvero la classe di concorso ABST47. Pertanto, l’operato della Commissione sarebbe illegittimo, nella parte in cui ha riconosciuto al ricorrente il punteggio di 2,4 per i titoli di servizio di cui alla Tabella A, comma 1, di cui all’art. 8 del Bando di concorso, nonostante il ricorrente potesse vantare soltanto un anno di attività didattica nella classe ABST48.

11.3.2. Con un secondo motivo di gravame parte ricorrente deduce violazione di legge sub specie degli artt. 8 e 12 del D.P.R. 09.05.1994 n. 487, come esplicitati dal Capo II par. 5 della Direttiva n° 3 del 24.04.2018 del Ministro per la Semplificazione e la Pubblica Amministrazione; violazione dell’art. 97 Cost., eccesso di potere per contraddittorietà, irragionevolezza, manifesta illogicità, travisamento dei presupposti di fatto e di diritto.

Rappresenta il controinteressato che ove si ritenesse, come sostiene il ricorrente principale, che l’art. 4, lettere m) e n) del D.M. del Ministero dell’Università e della Ricerca n. 180 del 29/03/2023 e l’art. 8 del Bando di concorso consentissero l’attribuzione del medesimo punteggio all’attività didattica svolta nel settore artistico-disciplinare di cui alla classe di concorso per la quale è stata indetta la procedura, e alla attività di insegnamento prestata in altri settori artistico-disciplinari, estranei alla classe di concorso suindicata, tali atti si rivelerebbero illegittimi, e tale illegittimità colpirebbe i conseguenti atti adottati dalla Commissione. Ciò in quanto, attribuire identici punteggi di servizio a fronte dell’obiettiva diversità del servizio prestato rispetto a quello indicato a base del concorso determinerebbe una palese e lampante violazione del principio di ragionevolezza, nell’ accezione per cui non possono essere trattate in modo identico situazioni differenti.

  1. All’udienza camerale del 6.11.2024, fissata per la discussione della domanda di sospensione dei provvedimenti impugnati, il Collegio, con l’accordo delle parti, rilevata la proposizione della domanda incidentale e l’esigenza di trattare la questione nella pertinente fase di cognizione piena, dichiarava assorbita dal merito l’istanza cautelare proposta.
  2. In vista dell’udienza di merito le parti depositavano documenti, memorie e repliche.
  3. La causa veniva, infine, trattenuta in decisione all’udienza del 19 marzo 2025.

DIRITTO

  1. In via preliminare, e al fini di delimitare correttamente il novero delle parti legittimate ad agire e contraddire nel presente contenzioso, va dichiarato, in adesione all’apposita eccezione formulata dall’Avvocatura distrettuale dello Stato, il difetto di legittimazione passiva del Ministero dell’Università e della Ricerca atteso che questo non ha emanato -né ha concorso ad emanare- alcuno dei provvedimenti impugnati, nemmeno quale atto presupposto, nell’ambito della procedura di formazione della graduatoria gravata, e dunque il Ministero evocato in giudizio risulta completamente estraneo alla proposta impugnativa anche in considerazione della completa autonomia in tale ambito dell’Accademia resistente.
  2. Sempre in via preliminare, va dichiarata l’inammissibilità – e quindi la inutilizzabilità – della memoria di replica depositata in giudizio dall’Avvocatura distrettuale dello Stato atteso che tale deposito è avvenuto oltre le ore 12:00 del 26.2.2025 e quindi tardivamente, rispetto all’obbligo di rispettare il termine dei 20 giorni liberi dall’udienza fissata per il 19 marzo 2025, così da risultare in violazione del combinato disposto degli artt. 73, c. 1, c.p.a. e 4, c. 4, disp. att. c.p.a. (conf. Consiglio di Stato, IV, nn. 8418 e 7977 del 2022; VI, nn. 9750 e 3348 del 2024, III, n. 3136 del 2018).

Il Collegio è consapevole dell’esistenza di un orientamento giurisprudenziale che consente il deposito di memorie in scadenza fino alle ore 24 dell’ultimo giorno consentito (su cui v. Cons. Stato, IV, n. 5849 del 2024; VI, n. 9278 del 2024). Nondimeno, ritiene più aderente a esigenze di garanzia del contraddittorio e di corretta organizzazione del lavoro del collegio giudicante richiamare – e condividere – l’insegnamento giurisprudenziale secondo il quale “i termini ex art. 73, comma 1, c.p.a. sono perentori, in quanto espressione di un precetto di ordine pubblico processuale posto a presidio del contraddittorio e dell’ordinato lavoro del giudice (sicché la loro violazione conduce all’inutilizzabilità processuale delle memorie e dei documenti presentati tardivamente, che vanno considerati “tamquam non essent” (cfr. Cons. Stato, sez. V, 7 aprile 2017, n. 1640; sez. IV, n. 1841 del 2021, p. 9.2., sul tema dell’ “orario limite” dell’ultimo giorno utile).

2.1. Va invece disattesa l’eccezione di tardività formulata da parte ricorrente con riferimento alla produzione dei documenti e delle memorie depositate in vista dell’udienza di merito dalla parte controinteressata.

2.1.1. Con riguardo ai documenti, infatti, il termine ultimo (40 giorni liberi prima dell’udienza) scadeva il 6 febbraio, e la parte controinteressata ha operato il deposito entro le ore 12.00 dello stesso giorno e, dunque, tempestivamente.

2.1.2. Con riguardo alle memorie, il termine del 16 febbraio è stato parimenti rispettato essendo il deposito avvenuto il 14 febbraio mentre l’ultimo giorno utile era quello di sabato 15 febbraio.

Sul punto rammenta il Collegio che, la specifica norma recata dai commi 3, 4 e 5 dell’art. 52 del codice del processo amministrativo, dal cui combinato disposto si evince con chiarezza che, al fine del compimento degli atti processuali svolti fuori dell’udienza che scadono di sabato, quest’ultimo è equiparato ai giorni festivi, vale solo per i termini che si calcolano in avanti, e non anche per i termini che si calcolano a ritroso, atteso che il cit. art. 52, comma 5, estende al sabato solo la proroga di cui al comma 3, ovverosia la proroga dei giorni che scadono di giorno festivo, e dunque non anche il meccanismo di anticipazione di cui al comma 4, con la conseguenza che se un termine a ritroso scade di sabato, esso non va anticipato al venerdì, così come se il termine a ritroso scade di domenica, va anticipato al sabato e non al venerdì (cfr. Consiglio di Stato, sezione V, sentenze 31 gennaio 2023, n. 1069 e 25 luglio 2011, n. 4454). In sostanza, il sabato è equiparato ai giorni festivi soltanto per i termini in avanti e non per quelli a ritroso, tra i quali rientrano anche i termini stabiliti dall’art. 73, comma 1, c.p.a. e in particolare il termine per il deposito della memoria di 30 giorni liberi (cfr, tra le più recenti, Cons. Stato, Sez. VII, Sent., 29/01/2025, n. 712).

  1. Passando al merito del gravame, e prendendo le mosse dallo scrutinio dell’impugnativa principale, osserva il Collegio come questa si riveli infondata e come tale infondatezza nel merito esoneri il Collegio dallo scrutinare i profili in rito (inammissibilità del gravame per omessa impugnativa del verbale n° 1 redatto dalla commissione giudicatrice e del DM n. 180/2023, nella parte in cui attribuisce fino a 4 punti per ciascun anno di servizio nel settore concorsuale) formulati, rispettivamente, dalla parte controinteressata e dall’amministrazione.

E’ oramai consolidato, infatti, il principio in base al quale “ove sussistono cause che impongono di disattendere il ricorso, il giudice è esentato, in applicazione del ‘principio della ragione più liquida’, dall’esaminare le questioni processuali” (cfr, tra le tante, Cons. Stato, V, 27 maggio 2022, n° 4279).

  1. In via di estrema sintesi il prof. -OMISSIS- ha censurato, con il primo motivo, l’attribuzione di soli 2,40 punti per i titoli di servizio esibiti, in luogo dei quattro asseritamente spettantigli, e ciò in virtù del contratto siglato con l’Accademia di Belle Arti di Roma in data 21/02/2023 per il periodo dal 20/02/2023 al 31/10/2023 e, con il secondo motivo di gravame, ha dedotto l’illegittimità dell’operato della Commissione, per come esplicitato nel verbale n° -OMISSIS-, laddove questa ha respinto il reclamo proposto dal ricorrente: ciò, sul presupposto della spettanza del punteggio pieno ai soli candidati che avessero prestato servizio nella classe di concorso messa a bando, ovvero ABST47 (il titolo di servizio del ricorrente riguardava Storia delle arti applicate – ABST48).

4.1. Ragioni di linearità espositiva suggeriscono di procedere al contestuale scrutinio dei due motivi di gravame che si rivelano, come anticipato, entrambi infondati.

4.1.1. Le ragioni poste a base del punteggio assegnato al ricorrente si rinvengono dall’esame contestuale del contenuto del verbale n° 1 redatto dalla Commissione di gara a seguito del suo insediamento e, in particolare, dall’esame del paragrafo afferente alla predeterminazione dei criteri di valutazione dei titoli di servizio, e dal verbale n° 11, in cui la Commissione ha precisato di aver attribuito il punteggio pieno al servizio (purché) prestato esclusivamente nella classe di concorso messa a bando.

4.2. Orbene, osserva il Collegio come, in disparte l’errore meramente formale nel quale è incorsa la Commissione, che ha valorizzato il servizio esibito dal ricorrente nella tabella A in luogo della B, l’operato dell’Organo di Valutazione si palesi legittimo e conforme a diritto.

4.2.1. Occorre prendere le mosse dal fatto che la Commissione, al punto n. 3 del richiamato verbale n° 1 del 13.05.2024 ha dichiarato di procedere “alla predeterminazione dei criteri di valutazione dei titoli di servizio presentati dai candidati in ottemperanza degli artt. 8 e 12 del D.P.R. 09.05.1994 n. 487, come esplicitata dalla Direttiva n° 3 del 24.04.2018 del Ministro per la Semplificazione e la Pubblica Amministrazione, con particolare riferimento al Capo II par. 5, in merito ai titoli da valutare”.

Tale direttiva espressamente prevede che “i titoli devono essere individuati e valutati secondo un criterio di rilevanza e di attinenza con le materie oggetto delle prove d’esame e con le funzioni che si andranno ad esercitare”.

Sulla base di tale assunto, la Commissione ha assegnato, in ossequio a tale predeterminato criterio, ai candidati che avessero esibito delle esperienze di insegnamento in una classe di concorso differente da quella messa a bando, un punteggio per i titoli di servizio decurtato.

4.2.2. Tale modus procedendi, esplicitato nel chiarimento reso nel richiamato verbale n° 11, ha dato, nella sostanza, attuazione a quanto previsto dal bando di concorso che, all’art. 8, concernente “la valutazione dei titoli di servizio e titoli artistici, culturali e professionali”, prevedeva, a proposito dei titoli di servizio associati all’attività didattica, una valorizzazione graduata ritraibile dall’analisi contestuale della tabella A e B.

La tabella A fa riferimento all’attribuzione di 4 punti per ogni anno accademico di insegnamento (fino ad un massimo di 12), mentre la tabella B) attribuisce, per la parte concernente l’”attività didattica ulteriore a quella valutata al comma 1 tabella A), fino ad un massimo di 3 punti e, significativamente, distingue il servizio prestato per discipline afferenti al bando (prima parte della tabella b) e quello prestato per discipline non afferenti al bando (seconda parte della tabella b): nel primo caso vengono attribuiti 2 punti per ciascun anno di servizio (attività erogata per almeno 180 giorni nell’arco dell’anno), nel secondo caso viene attribuito solo un punto per anno.

La disposizione del bando, dunque, appare annoverare tre fattispecie: quella di cui alla tabella A) che considera gli insegnamenti resi nel medesimo settore artistico disciplinare (con un punteggio massimo di 12 punti e 4 per ciascun anno) e quelle di cui alla tabella B) che considera gli insegnamenti resi in settori differenti da quello messo a bando, a loro volta distinti in settori “afferenti” (con un punteggio massimo di 2 punti) e “non afferenti” (con un punteggio massimo di 1 punto).

4.2.3. Traguardato in questi termini, l’operato della Commissione non appare censurabile, in quanto essa ha comunque operato una decurtazione del punteggio massimo attribuibile in base alla tabella A) in ragione della rilevata esibizione di un titolo di servizio concernente un’attività d’insegnamento erogata in un differente (sebbene affine) settore artistico-disciplinare.

4.2.4. Come osservato sopra, al più potrebbe essere imputata all’Organo di valutazione l’errata valorizzazione del punteggio per titoli di servizio del ricorrente nella tabella A), in luogo di quella B), ma tale profilo formale non muterebbe, in alcun modo, la posizione del ricorrente che, al contrario, in quel caso, avrebbe potuto vedersi assegnare solo 2.00 punti per il titolo esibito e non 2,40 (come, invece, è accaduto).

4.3. Dagli atti risulta dunque che la Commissione di gara ha dato applicazione al criterio della rilevanza e attinenza del titolo esibito attribuendo il punteggio massimo, pari a 4 punti per ogni anno di servizio prestato nel settore artistico disciplinare per cui è concorso e cioè ABST47 (Stile, storia dell’arte e del costume), e un punteggio inferiore per chi, come il ricorrente, ha esibito un titolo di servizio maturato in un altro settore, quantunque affine.

4.3.1. D’altronde, la prioritaria valorizzazione dei titoli di servizio delle prestazioni rese nel medesimo settore artistico disciplinare risponde a un criterio di logica e di selezione fondata sul merito, in quanto tende a premiare un profilo curriculare ed esperienziale correlato in maniera specifica al posto messo a bando.

4.3.2. Per converso, la lettura che offre del bando e degli atti della selezione parte ricorrente, che vorrebbe ricondurre a un mero automatismo l’attribuzione dei 4 punti per ciascun anno d’insegnamento a prescindere dal settore artistico in cui la docenza è stata effettuata, finirebbe con il valorizzare in maniera identica attività di servizio rese anche in settori disciplinari particolarmente distanti da quello messo a bando: il tutto con evidenti profili di illogicità e irragionevolezza, in ragione dell’appiattimento delle valutazioni dei titoli.

4.3.3. Va anche evidenziato che l’agire della Commissione si pone in linea con il DM n. 597 del 14 agosto 2018 e con il DM n. 645 del 31 maggio 2021 (cfr. produzioni nn° 1 e 2 del controinteressato), inerenti alla costituzione delle graduatorie per il personale docente delle Istituzioni statali dell’alta formazione artistica, musicale e coreutica, di cui all’articolo 1 della legge 21 dicembre 1999, n. 508, che espressamente prescrivono che nella valutazione dei titoli di servizio il punteggio da attribuire per il servizio di insegnamento svolto in un settore artistico disciplinare diverso da quello per cui è stata presentata la domanda sia dimezzato rispetto a quello dello stesso settore artistico disciplinare.

4.4. In definitiva, l’operato della Commissione non appare censurabile in quanto è stata data corretta applicazione al criterio individuato dal medesimo Organo nel corso della seduta di cui al verbale 1/2024 afferente alla rilevanza e attinenza del titolo di servizio esibito attribuendo per i servizi resi in settori accademici differenti da quello messo a bando un punteggio inferiore a quello massimo riservato alle sole esperienze maturate nel settore cui si riferiva la selezione.

4.4.1. Tale approdo appare, peraltro, in linea con quanto affermato dalla giurisprudenza che ha evidenziato che “un servizio non specifico non potrà mai eguagliare, ai fini valutativi, un servizio specifico di pari durata. L’applicazione della limitazione temporale applicata dalla Amministrazione è pienamente conforme alla ratio della tabella di valutazione dei titoli e rispetta la necessità di dare la giusta proporzione ai servizi differenziati, secondo la stessa volontà del legislatore, desumibile dal previsto dimezzamento del punteggio per il servizio non specifico.” (cfr. Cons. Stato, Sez. VI, Sent., 27/12/2010, n. 9409).

4.5. A fini di completezza espositiva evidenzia, infine, il Collegio come l’operato di altre Commissioni di valutazione, nell’ambito di distinte procedure selettive non possa rappresentare parametro di legittimità alla stregua del quale vagliare l’operato dell’organo intimato nel presente giudizio, e ciò sia in ragione dei profili di autonomia che ciascuna procedura reca, e sia del fatto che non è possibile escludere che, in situazioni pregresse, eventuali incongruenze, pur in astratto configurabili, non abbiano assunto concreta rilevanza e dunque non siano state debitamente contestate.

  1. Conclusivamente e per le sopra rassegnate considerazioni il ricorso introduttivo si rivela infondato e, come tale, meritevole di reiezione.
  2. In ragione del rigetto del ricorso principale ed in applicazione del principio della c.d. ragione più liquida, deve essere dichiarata l’improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse del ricorso incidentale proposto dalla parte controinteressata, ai sensi degli artt. 42, comma 1, e 35, comma 1, lett. c), cod. proc. amm., posto che l’interesse del vincitore della procedura concorsuale (parte controinteressata) a proporre ricorso incidentale viene meno qualora il ricorso proposto dalla parte ricorrente principale sia dichiarato inammissibile o venga respinto, posto che, in entrambi i casi, la parte controinteressata conserva il bene della vita ottenuto.
  3. La natura del giudizio e i peculiari profili della questione inducono, tuttavia, il Collegio all’integrale compensazione delle spese di lite tra le parti.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Sardegna (Sezione Prima), definitivamente pronunciando:

– dichiara il difetto di legittimazione passiva del Ministero intimato;

– respinge il ricorso principale;

– dichiara improcedibile il ricorso incidentale.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all’articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all’oscuramento delle generalità.

Così deciso in Cagliari nelle camere di consiglio dei giorni 19 marzo 2025 e 9 aprile 2025, con l’intervento dei magistrati:

OMISSIS, Presidente

OMISSIS, Consigliere

OMISSIS, Referendario, Estensore

L’ESTENSORE OMISSIS

IL PRESIDENTE OMISSIS

Pubblicato in data 11 aprile 2025