Il FFABR non ha carattere premiale in quanto viene conferito sulla base di criteri che non fanno riferimento all’eccellenza della qualità della ricerca.
TAR Piemonte, Sez. III, 5 aprile 2025, n. 595
Il FFABR non ha carattere premiale
00595/2025 REG.PROV.COLL.
01027/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1027 del 2024, proposto da
-OMISSIS-, rappresentata e difesa dagli avvocati OMISSIS e OMISSIS, con domicilio eletto presso lo studio OMISSIS in Torino, corso Galileo Ferraris, n. 71;
contro
Università degli Studi di Torino, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati OMISSIS e OMISSIS, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Ministero dell’Università e della Ricerca, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Torino, domiciliataria ex lege in Torino, via dell’Arsenale, n. 21;
nei confronti
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dagli avvocati OMISSIS e OMISSIS, con domicilio eletto presso lo studio OMISSIS in Genova, via Carducci n. 3/6;
-OMISSIS-, non costituiti in giudizio;
per l’annullamento
del decreto n. -OMISSIS- con il quale il Rettore dell’Università di Torino ha approvato gli atti della procedura selettiva a n. 1 posto di professore universitario di prima fascia ai sensi dell’art. 18, c. 1 della l. 240/2010, sett. concorsuale 10/E1 (filologie e letterature medio-latina e romanze) s.s.d. L-FIL-LET/09 (filologia e linguistica romanza) presso il dipartimento di studi umanistici dell’università di Torino e ha individuato il prof. -OMISSIS- quale candidato qualificato a ricoprire il ruolo di professore universitario di ruolo di I fascia della procedura di cui sopra, nonché di ogni altro atto presupposto, consequenziale e, comunque, connesso
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio dell’Università degli Studi di Torino, del Ministero dell’Università e della Ricerca e di -OMISSIS-;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 2 aprile 2025 il dott. OMISSIS e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
Con Decreto Rettorale n. 6476 del 01.12.2023, pubblicato all’Albo di Ateneo il 12.12.2023 e nella G.U. n. 94 del 12.12.2023 – IV Serie Speciale – “Concorsi ed Esami”, l’Università degli Studi di Torino bandiva tra le altre la procedura selettiva per n. 1 posto di professore universitario di prima fascia da coprire mediante chiamata ai sensi dell’art. 18, comma 1 della legge n. 240/2010 – settore concorsuale 10/E1 (Filologie e letterature medio-latina e romanze) – settore scientifico-disciplinare L-FIL-LET-09 (Filologia e linguistica romanza) presso il Dipartimento di Studi Umanistici (di seguito “bando”).
L’art. 8 del citato bando – richiamato il comma 1 dell’articolo 8 del D.R. n. 4289/2020 “Regolamento per la disciplina delle chiamate di professori di prima e seconda fascia e di ricercatori a tempo determinato ai sensi della legge 30 dicembre 2010, n. 240” – prevedeva, tra l’altro che: “Gli elementi oggetto di valutazione da parte della commissione e i punteggi minimi e massimi che possono essere attribuiti, sono i seguenti: a) Attività di ricerca e pubblicazioni scientifiche: punteggio tra 40 e 60; b) attività di didattica, di didattica integrativa e di servizio agli studenti: punteggio tra 30 e 50; (…)”.
A detta procedura presentavano domanda di partecipazione attraverso l’applicazione telematica dedicata e venivano sottoposti a valutazione i seguenti candidati: la ricorrente prof.ssa -OMISSIS-, quarta classificata, il vincitore prof. -OMISSIS-, il prof. -OMISSIS-, secondo classificato, il prof.-OMISSIS-, terzo classificato e la professoressa -OMISSIS- quinta classificata.
Con Decreto Rettorale n. 1060 del 16.02.2024, pubblicato all’Albo di Ateneo nella medesima data, veniva nominata la Commissione giudicatrice della suddetta procedura selettiva.
La Commissione giudicatrice in data -OMISSIS-, con verbale n. 1, procedeva alla definizione dei criteri di valutazione e di attribuzione dei punteggi.
Nel citato verbale n. 1 la Commissione giudicatrice prendeva atto dei criteri di valutazione di cui all’art. 8 del bando e, richiamata la normativa in materia, disponeva, in sintesi, come segue: 1) attività di ricerca e pubblicazioni scientifiche – punti 60: 1.a attività di ricerca – punti 10, 1.b pubblicazioni scientifiche (numero max 12) – punti 45, 1.c consistenza complessiva produzione scientifica – max punti 5; 2) attività di didattica, didattica integrativa e di servizio agli studenti – punti 40: 2.1.1 attività didattica frontale – max punti 30, 2.1.2 attività didattica integrativa e di servizio agli studenti – max punti 10.
La Commissione giudicatrice dettagliava ulteriormente ciascun criterio di valutazione e relativo punteggio, precisando per ciascun criterio/titolo che, nel caso in cui un candidato assommi un punteggio maggiore, il punteggio si intende pari al punteggio massimo.
La Commissione giudicatrice, nella seduta telematica del giorno 24.05.2024, si riuniva per la valutazione dei candidati sulla base della documentazione dai medesimi trasmessa attraverso l’applicazione informatica dedicata, come si evince dal verbale n. 2.
All’esito della valutazione, risultava – per quanto di interesse nella presente sede – la seguente situazione: – prof. -OMISSIS- punti 94,1 su 100, di cui 55,5 per attività di ricerca e pubblicazioni scientifiche, punti 38,6 per attività didattica, didattica integrativa e di servizio agli studenti; – prof.ssa -OMISSIS- punti 86,4 su 100, di cui 47,5 per attività di ricerca e pubblicazioni scientifiche, punti 38,9 per attività didattica, didattica integrativa e di servizio agli studenti.
La Commissione giudicatrice, nella relazione finale, individuava all’unanimità quale candidato maggiormente qualificato a ricoprire il ruolo di professore di prima fascia il prof. -OMISSIS-.
Con Decreto Rettorale n. 3655/2024, prot. 0301097 del 10.06.2024, pubblicato all’Albo di Ateneo nella medesima data, venivano approvati gli atti della procedura selettiva.
In data 19.06.2024 il Consiglio del Dipartimento di Studi Umanistici approvava la proposta di chiamata del prof. -OMISSIS-.
La proposta di chiamata del prof. -OMISSIS- veniva approvata con il Decreto Rettorale di urgenza n. 4128 del 26.06.2024, successivamente ratificato con delibera del Consiglio di Amministrazione dell’Ateneo n. 7/2024/X/4 del 19.07.2024.
Il prof. -OMISSIS- veniva nominato professore di prima fascia per il settore scientifico-disciplinare L-FIL-LET/09 (Filologie e letterature medio-latina e romanze) presso il Dipartimento di Studi Umanistici, a decorrere dal 1° luglio 2024 con Decreto Rettorale n. 4158 del 26.06.2024.
Con il ricorso R.G. n. 1027/2024 la prof.ssa -OMISSIS- ha impugnato gli esiti della procedura di selezione, lamentandone l’illegittimità per i seguenti motivi, così testualmente rubricati:
- Violazione ed erronea applicazione dell’art. 4, comma 2, del DPR 117/2000. Violazione ed erronea applicazione dell’art. 8 del bando. Eccesso di potere per illogicità e difetto di coerenza. Difetto di istruttoria e di motivazione. Sviamento. Eccesso di potere per difetto di imparzialità e disparità di trattamento. Sviamento. Impropria, illogica, erronea e contraddittoria applicazione dei criteri di valutazione. Violazione del principio di proporzionalità. Difetto di attenzione e conseguenti errori di calcolo; in particolare la ricorrente deduce: i) la mancata attribuzione di 1 punto quanto alla propria attività di ricerca, in particolare con riferimento al sotto-elemento “premi e riconoscimenti nazionali ed internazionali per attività di ricerca”; ii) da un lato l’attribuzione di un punteggio troppo alto a due monografie del prof. -OMISSIS- per non aver applicato la Commissione la diminuzione proporzionale prevista in relazione all’apporto individuale del candidato a opere in collaborazione e dall’altro l’assegnazione di un punteggio non rispondente all’effettiva qualità delle pubblicazioni della ricorrente, tenuto conto dell’apprezzamento riconosciuto alle stesse in sede di Abilitazione Scientifica Nazionale; iii) l’erronea classificazione alla quale è stata assoggettata la pubblicazione n. 11 della ricorrente con conseguente relativo erroneo punteggio detrattivo, tenuto conto che si tratta di “Articolo su rivista nazionale o internazionale” di classe A e non di “Articolo su libro o saggio in volume”; iv) la sproporzione tra i 45 punti massimi previsti per le “pubblicazioni scientifiche” e i 5 punti previsti per la “consistenza complessiva della produzione scientifica” e, comunque, l’irragionevole attribuzione a tale voce di soli 4,5 punti su 5, atteso il numero altissimo delle proprie pubblicazioni.
- Eccesso di potere per illogicità, incoerenza e manifesta irragionevolezza. Eccesso di potere per difetto di imparzialità. Sviamento. Violazione dei principi che regolano le procedure comparative. Mancata congruenza delle valutazioni con le risultanze di fatto. Difetto di istruttoria. Erroneità dei punteggi; segnatamente, la ricorrente deduce: i) l’attribuzione a tutti i candidati del massimo punteggio (30 punti) al fattore “Attività didattica e frontale”, con conseguente penalizzazione della ricorrente che vanterebbe il numero più alto di corsi o moduli svolti presso l’Università (la Commissione avrebbe dovuto in tesi assegnare il massimo punteggio al candidato con il maggior numero di corsi e poi riparametrare il punteggio da attribuire agli altri candidati); ii) la mancata valutazione delle attività di tutorato Erasmus svolte dalla ricorrente e l’attribuzione al prof. -OMISSIS- della partecipazione a commissioni Erasmus che da curriculumnon risultano;
- Sul bando. Illegittimità per mancata applicazione dei principi dettati dall’ANVUR in tema di attività di Terza Missione; in sintesi, la ricorrente lamenta l’illegittimità del bando, laddove non prevede la valutazione delle attività relative alla Terza Missione, in violazione dei principi dettati dal CUN e dall’ANVUR in materia.
Si sono costituiti in giudizio per resistere al ricorso sia l’Università degli Studi di Torino sia il controinteressato, prof. -OMISSIS-; in particolare, ad avviso dell’Università, tutte le censure di parte ricorrente mirerebbero essenzialmente a sovrapporre una propria diversa valutazione tecnica opinabile o il proprio iter logico valutativo a quelli della Commissione giudicatrice, entrando nel merito del giudizio, e come tali risulterebbero inammissibili ancora prima che infondate.
Il Ministero dell’Università e della Ricerca si è costituito in giudizio con memoria di stile.
All’udienza svoltasi in data 11.09.2024 la ricorrente ha rinunciato alla domanda cautelare.
Le parti costituite hanno successivamente svolto e ribadito le rispettive difese.
Alla odierna udienza pubblica la causa è passata in decisione.
DIRITTO
Preliminarmente il Collegio evidenzia che costituisce ius receptum il principio in base al quale “le valutazioni della Commissione nell’ambito di una procedura concorsuale per posti di professore universitario costituiscono espressione dell’esercizio della c.d. discrezionalità tecnica, o meglio costituiscono valutazioni tecniche. Si tratta di valutazioni pienamente sindacabili dal giudice amministrativo, sia sotto il profilo della ragionevolezza, adeguatezza e proporzionalità che sotto l’aspetto più̀ strettamente tecnico. Ciò significa che il sindacato giurisdizionale sugli apprezzamenti tecnici della p.a. può oggi svolgersi in base non al mero controllo formale ed estrinseco dell’iter logico seguito dall’Autorità amministrativa, bensì alla verifica diretta dell’attendibilità delle operazioni tecniche sotto il profilo della loro correttezza quanto a criterio tecnico e a procedimento applicativo. Siffatto sindacato è a maggior ragione ammissibile quando, nell’ambito delle valutazioni dei candidati che hanno partecipato a concorsi universitari, vi siano elementi idonei ad evidenziarne uno sviamento logico o un errore di fatto o, ancora, una contraddittorietà ictu oculi rilevabile. Ma tutte le volte in cui non viene violata la soglia della logicità e della ragionevolezza, la motivazione espressa dalla Commissione, costituendo il frutto di discrezionalità tecnica, non può essere sostituita con il diverso avviso del giudice (Consiglio di Stato, Sez. VI, 8 aprile 2022, n. 2598)” (Cons. Stato, Sez. VI, 3 maggio 2022, n. 3445; Cons. Stato, Sez. VI, 17 maggio 2022 n. 3856; Cons. Stato, Sez. VI, 5 ottobre 2022, n. 8533; Cons. Stato, Sez. VII, 7 agosto 2023, n. 7586; Cons. Stato, Sez. VII, 24 ottobre 2024, n. 8515; Cons. Stato, Sez. VII, 25 febbraio 2025, n. 1656).
Entro i limiti che precedono, essendo stati dedotti vizi riconducibili all’eccesso di potere per illogicità, difetto di coerenza, difetto di imparzialità, disparità di trattamento e manifesta irragionevolezza, i motivi di ricorso sono, in linea di massima, ammissibili.
Con il primo nucleo censorio recato dal primo motivo di impugnazione, la ricorrente deduce la mancata attribuzione di un punto quanto alla propria attività di ricerca, in particolare con riferimento al sotto-elemento “premi e riconoscimenti nazionali ed internazionali per attività di ricerca”, atteso che la stessa risulta vincitrice e beneficiaria del “Fondo per il finanziamento delle attività base di ricerca” di cui all’avviso pubblico ex art. 1, commi 295 e ss. della Legge n. 232/2016, nonché Membre Associé Correspondant Étranger del la Société Nationale des Antiquaires de France – Palais du Louvre, Paris, riconoscimenti che sarebbero stati trascurati dall’Università.
La doglianza è in parte suscettibile di favorevole apprezzamento per le ragioni appresso indicate.
Quanto al fondo di finanziamento per le attività base di ricerca (FFABR), il Collegio osserva che tale fondo è stato istituito con la Legge n. 232/2016 ed è destinato a contribuire alla ricerca di base di ricercatori e professori di seconda fascia in servizio a tempo pieno presso le Università statali. L’art. 1, commi 295-296 della succitata Legge di bilancio 2016 istituiva il FFABR con la seguente finalità: “295. Al fine di incentivare l’attività base di ricerca dei docenti delle università statali, nel Fondo per il finanziamento ordinario delle università, di cui all’articolo 5 della legge 24 dicembre 1993, n. 537, iscritto nello stato di previsione del Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca, è istituita una apposita sezione denominata «Fondo per il finanziamento delle attività base di ricerca», con uno stanziamento di 45 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2017. 296. Il Fondo di cui al comma 295 è destinato al finanziamento annuale delle attività base di ricerca dei ricercatori e dei professori di seconda fascia in servizio nelle università statali”. Il finanziamento non è presentato come un premio o un riconoscimento per la particolare rilevanza dell’attività di ricerca o della produzione scientifica: si tratta infatti di finanziamento annuale per le attività di ricerca conferito sulla base di criteri (esposti al comma 300 dell’art. 1) che non fanno riferimento all’eccellenza della qualità della ricerca: “300. Nel limite delle disponibilità finanziarie di cui al comma 295 e fermo restando l’importo del finanziamento individuale di cui al comma 298, l’ANVUR predispone gli elenchi di cui al comma 299 sulla base dei seguenti criteri: a) la verifica della sussistenza, per ognuno dei ricercatori e dei professori di seconda fascia, delle condizioni di cui al comma 297; b) l’inclusione, nell’elenco dei ricercatori appartenenti a ciascun settore scientifico-disciplinare, di tutti i ricercatori la cui produzione scientifica individuale, relativa agli ultimi cinque anni, è pari o superiore a un apposito indicatore della produzione scientifica dei ricercatori appartenenti a ciascun settore scientifico-disciplinare, calcolato dall’ANVUR sulla base dei dati disponibili per l’ultimo triennio; c) l’inclusione, nell’elenco dei professori di seconda fascia appartenenti a ciascun settore scientifico-disciplinare, di tutti i professori di seconda fascia la cui produzione scientifica individuale, relativa agli ultimi cinque anni, è pari o superiore a un apposito indicatore della produzione scientifica dei professori di seconda fascia appartenenti a ciascun settore scientifico-disciplinare, calcolato dall’ANVUR sulla base dei dati disponibili per l’ultimo triennio”. Dall’avviso pubblico per il finanziamento delle attività base di ricerca, di cui all’art. 1, commi 295 e seguenti, della legge 11 dicembre 2016 n. 232, si evince che il finanziamento è ricondotto al Fondo di Finanziamento Ordinario delle Università statali (FFO), ovvero al finanziamento che è attribuito ogni anno alle Università statali da parte del MUR (art. 1), secondo criteri meramente quantitativi che non prendono in considerazione la qualità della produzione scientifica dei candidati (cfr. doc. 21 di parte ricorrente, all. A punti 1 – 2). Ne consegue che la pretesa della ricorrente di vedersi riconosciuto come premio il titolo riconducibile al Fondo premiale per il finanziamento delle attività base di ricerca (FFABR) erogato dal Ministero, non è fondata, in quanto viene in rilievo la sfera del finanziamento e del supporto alla ricerca, in luogo della sfera della premialità (cfr. T.A.R. Veneto, Sez. IV, 18 marzo 2024, n. 525). In ogni caso, la mancata valutazione della Commissione non risulta viziata per macroscopica irragionevolezza.
La ricorrente, con la memoria depositata in data 28 febbraio 2025, ha precisato che qualora si disconosca il carattere premiale del FFABR, in ogni caso tale finanziamento avrebbe dovuto essere riconosciuto nella categoria “Coordinatore di progetto su bando competitivo nazionale o internazionale”, come previsto dall’Università di Milano in occasione di una recente procedura di reclutamento. Tale argomentazione è inammissibile, traducendosi in un nuovo tardivo motivo di ricorso.
Pare invece che la Commissione sia incorsa in errore per aver trascurato nella sezione “premi e riconoscimenti nazionali ed internazionali per attività di ricerca” l’elezione della ricorrente a Membre Associé Correspondant Étranger de la Société Nationale des Antiquaires de France – Palais du Louvre. L’elezione è avvenuta al termine del vaglio dei lavori scientifici del candidato, con il patrocinio di due membri residenti e sulla base del rapporto di un altro membro residente. Per le sue caratteristiche la Société Nationale des Antiquaires de France non pare sovrapponibile alla Società Italiana di Filologia romanza, della quale fanno parte tutti i candidati alla procedura concorsuale in oggetto. Occorre peraltro rammentare che in base al verbale n. 1 della Commissione al sotto-elemento “premi e riconoscimenti nazionali ed internazionali per attività di ricerca” poteva essere riconosciuto al massimo un punto; poiché il divario di punteggio tra il controinteressato e la ricorrente è pari a 7,7 punti, allo stato – anche laddove la Commissione in sede di rivalutazione dovesse attribuire il punteggio massimo alla ricorrente – non risulta superata la prova di resistenza.
Con il secondo nucleo censorio recato dal primo motivo di impugnazione, la ricorrente deduce, con riferimento all’ambito “Pubblicazioni scientifiche”, da un lato l’attribuzione di un punteggio troppo alto a due monografie del prof. -OMISSIS- per non aver applicato la Commissione la diminuzione proporzionale prevista in relazione all’apporto individuale del candidato e, dall’altro, l’assegnazione di un punteggio non rispondente all’effettiva qualità delle pubblicazioni della ricorrente, tenuto conto dell’apprezzamento riconosciuto alle stesse in sede di Abilitazione Scientifica Nazionale.
La censura è priva di pregio.
L’art. 7 del bando ha previsto che la valutazione delle pubblicazioni scientifiche è svolta, tra l’altro, in ragione del criterio della “determinazione analitica, anche sulla base di criteri riconosciuti nella comunità scientifica internazionale di riferimento, dell’apporto individuale della persona candidata nel caso di partecipazione del medesimo a lavori in collaborazione”.
Nel verbale n. 1 del 5 aprile 2024, la Commissione ha declinato il criterio dell’apporto individuale nei seguenti termini: “i punteggi risultanti dal calcolo dei criteri (a) (b) (c) verranno confermati in caso di apporto completo del candidato e diminuiti proporzionalmente a seconda dell’apporto del candidato, per come attestato nella pubblicazione”.
Complessivamente i candidati hanno presentato sei monografie scritte in collaborazione con altri autori; di queste, due sono state presentate dal controinteressato e due dalla ricorrente. In tutti i casi la Commissione non ha applicato alcuna decurtazione del punteggio, avendo riconosciuto la completezza dell’apporto fornito dai candidati.
In disparte il fatto che le argomentazioni della ricorrente appaiono inammissibili, poiché il loro accoglimento non apporterebbe alcun vantaggio significativo alla medesima, avendo quest’ultima presentato lo stesso numero di monografie in collaborazione rispetto al controinteressato – ma semmai potrebbe recare utilità agli altri candidati –, le stesse sono comunque infondate.
La Commissione infatti non ha proceduto alla diminuzione pretesa dalla ricorrente, essendo stato l’apporto del prof. -OMISSIS- alle due monografie de quibus completo, vale a dire relativo a tutta la pubblicazione (trattandosi di apporto trasversale, consistente nella preparazione e ricerca dei materiali confluiti nelle parti scritte da altri, nella lettura e nelle correzioni apportate al lavoro degli altri, essendo il controinteressato referente per le questioni di merito nello studio dei manoscritti e nell’edizione dei testi medioevali) come attestato nelle pubblicazioni stesse. Questi aspetti sono esplicitamente menzionati in entrambi i lavori del prof. -OMISSIS-: quanto alla monografia “Ovide moralisé” si legge nell’opera che “Le diverse parti della presente introduzione sono firmate dagli autori responsabili; l’edizione, le note e il glossario – quest’ultimo accresciuto e supervisionato da -OMISSIS- – sono frutto di un lavoro comune e veramente collettivo che implica -OMISSIS-, -OMISSIS-, -OMISSIS-” (cfr. documento n. 3 della parte controinteressata, pag. 9); quanto alla monografia “The Chronique d’Ernoul” nella pubblicazione si legge che “Benché il progetto sia cominciato con -OMISSIS- nel ruolo di Principal Investigator e -OMISSIS- come Research Assistant, la nostra relazione si è rapidamente trasformata in una collaborazione amichevole e coronata da successo, nella quale abbiamo lavorato come colleghi che collaborano insieme in tutti gli aspetti. Entrambi gli autori hanno discusso e concordato le linee-guida dell’edizione, della presentazione finale del testo critico, dell’apparato, delle introduzioni e dei glossari di entrambi i volumi. Entrambi abbiamo lavorato alla trascrizione dei manoscritti”. Inoltre, nell’introduzione all’edizione della “Chronique d’Ernoul” (cfr. documento n. 4 della parte controinteressata, pag. 7), è esplicitamente attribuito al prof. -OMISSIS- il lavoro preparatorio per alcune parti che sono poi state materialmente scritte dal prof. -OMISSIS-: “-OMISSIS- ha svolto il lavoro preliminare sullo stemma di entrambi i testi e sulla codicologia dei manoscritti utilizzati” (cfr. documento n. 8 della parte controinteressata, pag. 10). Entrambe le opere hanno richiesto un lavoro di équipe che ha riunito, oltre alle competenze filologiche, anche competenze di tipo diverso: storico-artistiche, codicologiche, paleografiche, storiche, linguistiche.
In definitiva, la Commissione ha operato nel rispetto dei criteri a cui si è autovincolata con il verbale n. 1, ritenendo, nell’ambito della discrezionalità tecnica di cui dispone, “completo” l’apporto di un autore, ove trasversale all’opera e dotato di propria autonomia, con valutazione esente da profili di manifesta irragionevolezza.
Inoltre, anche laddove si opinasse in senso contrario, non appare condivisibile la tesi della ricorrente volta a ridurre il contributo dei candidati al mero numero di pagine attribuito sul piano della stesura materiale rispetto al totale oppure finalizzata a ripartire l’apporto in parti uguali tra gli autori. Manca nella disciplina concorsuale una regola espressa che imponga, nel caso di una pubblicazione redatta in collaborazione con più autori, di suddividere il punteggio assegnato alla stessa per il numero dei coautori o in proporzione al numero delle pagine scritte. Come statuito da questo Tribunale (T.A.R. Piemonte, Sez. III, 22 febbraio 2024, n. 182; cfr. altresì T.A.R. Veneto, Sez. I, 18 febbraio 2019, n. 212), il mancato frazionamento tra i vari coautori del punteggio per le opere in collaborazione non comporta ex se esiti irragionevoli, in quanto il frazionamento aritmetico, se sviluppato in tutte le sue ricadute, condurrebbe ad approdi non condivisibili, essendo ben possibile che una pubblicazione collettiva abbia maggiore rilevanza di una individuale. L’automatica e aritmetica riduzione del punteggio assegnato a una pubblicazione, come pretenderebbe parte ricorrente, per il solo fatto di essere firmata da più autori finirebbe per porsi in contrasto sia con il principio di parità di trattamento, penalizzando un candidato che vi abbia dato un apporto del tutto paragonabile a quello di una pubblicazione individuale, sia con il principio di buon andamento della pubblica amministrazione, impedendo di valorizzare elementi rilevanti ai fini della selezione del candidato migliore.
Quanto all’assegnazione di un punteggio non rispondente all’effettiva qualità delle pubblicazioni della ricorrente, tenuto conto dell’apprezzamento riconosciuto alle stesse in sede di Abilitazione Scientifica Nazionale, il Collegio osserva che la Commissione ASN concede un’idoneità che costituisce condizione per l’accesso alle procedure selettive per l’ottenimento di una posizione (I/II fascia); esprime una valutazione sul grado di preparazione e di maturità scientifica di un candidato in relazione a un ruolo (prima o seconda fascia); non esprime però una valutazione comparativa, perché ogni verbale è relativo ad un solo candidato. Al contrario, in sede concorsuale si attua una valutazione comparativa, che mira a selezionare un candidato e ad attribuire una posizione. Occorre pertanto evidenziare l’assenza di omogeneità tra la procedura di conseguimento dell’Abilitazione Scientifica Nazionale e le procedure concorsuali di chiamata a posti di professore universitario: “come osservato dalla giurisprudenza, le due procedure hanno parametri di valutazione differenti e solo quella di selezione di docenti o ricercatori comporta una valutazione comparativa dei candidati (C.d.S., Sez. VII, 22 dicembre 2022, n. 11196), dovendosi, inoltre, ancora una volta richiamare il già ricordato principio dell’autonomia di giudizio delle singole Commissioni esaminatrici” (Cons. Stato, Sez. VII, 14 luglio 2023, n. 6892; cfr. altresì T.A.R. Piemonte, Sez. I, 14 marzo 2022, n. 198).
Con il terzo nucleo censorio recato dal primo motivo di impugnazione, la ricorrente deduce l’erronea classificazione alla quale è stata assoggettata la pubblicazione n. 11 con conseguente relativo erroneo punteggio detrattivo, tenuto conto che si tratta di “Articolo su rivista nazionale o internazionale” di classe A e non di “Articolo su libro o saggio in volume”.
La censura merita di essere condivisa.
Le parti convenute non hanno mosso alcuna contestazione sul punto.
Tuttavia, tenuto conto del punteggio assegnato alla pubblicazione (2 punti), la ricorrente potrebbe ottenere in sede di rivalutazione al massimo un punto ulteriore, sicché anche in questo caso non risulta superata la prova di resistenza.
Con il quarto nucleo censorio recato dal primo motivo di impugnazione, la ricorrente deduce la sproporzione tra i 45 punti massimi previsti per le “pubblicazioni scientifiche” e i 5 punti previsti per la “consistenza complessiva della produzione scientifica” e, comunque, l’irragionevole attribuzione a tale voce di soli 4,5 punti su 5, atteso il numero altissimo delle proprie pubblicazioni.
La censura non merita di essere condivisa.
La definizione dei criteri di valutazione dei titoli e delle pubblicazioni operata dalla Commissione, come pure l’articolazione del sistema dei punteggi per singoli fattori ponderali di valutazione, risultante dal verbale n. 1 del 5 aprile 2024, è rispettosa delle previsioni contenute nel bando e nel regolamento d’Ateneo, e “costituisce legittima manifestazione della discrezionalità tecnica dell’Organo, la quale non si esplica solo sul versante propriamente “valutativo”, ma anche, evidentemente, in sede di definizione preventiva dei criteri che tale valutazione informano e regolano; la predeterminazione dei criteri e l’attribuzione dei relativi punteggi rientrano, infatti, nell’ambito della discrezionalità amministrativa riservata alla Commissione, sottratta al controllo di legittimità del Giudice Amministrativo, salvo che tale discrezionalità sia stata resa in modo irrazionale (T.A.R. Roma, sez. III, 03/07/2019, n. 8667)” (T.A.R. Campania, Salerno, Sez. I, 17 marzo 2023, n. 618).
Nel caso in esame non emerge alcuna irragionevolezza manifesta nella fissazione dei criteri e dei parametri di valutazione de quibus; sia sufficiente osservare che la “consistenza complessiva della produzione” è prevista dall’art. 8 del bando come mera voce “da tenere in considerazione”, mentre il principale “elemento oggetto di valutazione” è costituito dalle “pubblicazioni scientifiche”.
Quanto poi all’illegittima attribuzione di 4,5 punti in luogo di 5 punti alla “consistenza complessiva della produzione scientifica” della ricorrente, il Collegio osserva come in ricorso si proponga una valutazione comparativa dei meri profili quantitativi della produzione scientifica della ricorrente (128 prodotti) con quelli della produzione degli altri candidati e, in particolare, con i numeri della produzione scientifica del prof. -OMISSIS- (56 prodotti). Tralasciando la considerazione in base alla quale la censura invade propriamente il merito del giudizio che solo appartiene alla Commissione ed è sotto questo profilo inammissibile, occorre in ogni caso osservare come la ricorrente propugni un criterio puramente quantitativo, che prescinde dalla tipologia dei prodotti, dalla loro qualità, dalla sede e dal tempo in cui sono stati pubblicati (cfr. Cons. Stato, Sez. VII, 30 giugno 2023, n. 6414).
Con il primo nucleo censorio recato dal secondo motivo di impugnazione, la ricorrente lamenta l’attribuzione a tutti i candidati del massimo punteggio (30 punti) al fattore “Attività didattica e frontale”, con conseguente penalizzazione della stessa che vanterebbe il numero più alto di corsi o moduli svolti presso l’Università; la Commissione avrebbe dovuto, in tesi, assegnare il massimo punteggio al candidato con il maggior numero di corsi e poi riparametrare il punteggio da attribuire agli altri candidati.
La censura è priva di pregio.
Con riferimento all’attività didattica frontale, il verbale n. 1 del 5 aprile 2024 ha previsto i seguenti criteri: “a) nei corsi di laurea triennali, a ciclo unico e specialistico e nelle scuole di specializzazione per almeno n. 30 ore per anno, punti 4 per ogni corso o modulo di corso b) nei percorsi formativi post-laurea (scuole di dottorato, master, perfezionamento) per almeno n. 10 ore per anno, punti 4 per ogni corso o modulo di corso c) svolta presso università straniere per almeno n. 12 ore per anno, punti 4”.
Con il verbale n. 2 del 24 maggio 2024 la Commissione ha applicato tali criteri.
Giova osservare che la Commissione giudicatrice di una procedura concorsuale, nel rispetto delle norme volte a garantire trasparenza e legittimità, fissa i punteggi da attribuire ai criteri prima di conoscere il curriculum dei candidati e pertanto può accadere che un candidato, che abbia un numero elevato di titoli ed esperienze in un dato settore, ottenga un punteggio superiore a quello massimo consentito per quel profilo e vada quindi a saturazione.
Le difese della ricorrente paiono trascurare che “l’assegnazione dei punti da parte della Commissione esaminatrice è svolta singolarmente e diacronicamente per ogni curriculum al momento dell’esame della candidatura, e che la valutazione comparativa tra i candidati avviene – e non può che avvenire – all’esito dell’operazione di attribuzione dei punteggi. È dunque ben possibile che più candidati possano esaurire i punti a disposizione per la valutazione di uno o più criteri, prendendo cioè il punteggio massimo, ancorché sul piano astratto residuino differenze nei rispettivi curricula. Questo perché i punteggi sono attribuiti in conformità alla griglia di valutazione predisposta ex ante dalla Commissione esaminatrice, non già in proporzione al punteggio ottenuto dal candidato migliore, che non può fungere da parametro della valutazione” (T.A.R. Piemonte, Sez. III, 24 ottobre 2023, n. 827).
Con il secondo nucleo censorio recato dal secondo motivo di impugnazione, la ricorrente lamenta la mancata valutazione delle attività di tutorato Erasmus svolte dalla ricorrente e l’attribuzione al prof. -OMISSIS- della partecipazione a commissioni Erasmus che da curriculum non risultano.
La censura è infondata, derivando da una errata lettura del verbale n. 2 della Commissione e della tabella allegata relativa alla “didattica integrativa e di servizio agli studenti”. Gli anni di tutorato Erasmus svolti dalla ricorrente sono infatti indicati nella casella di sinistra della tabella de qua (alla lett. f “Attività di tutorato degli studenti di corsi di laurea e di laurea magistrale punti 0,5 per ogni annualità di tutorato di dottorandi di ricerca punti 1 partecipazioni a commissioni Erasmus e attività di orientamento e placement”) e sono stati valutati con l’attribuzione del punteggio massimo di un punto. Diversamente, al prof. -OMISSIS- non è stato attribuito lo svolgimento di alcuna attività di commissione Erasmus, tanto che nella colonna di sinistra della tabella (lett. f), non figura alcun richiamo a tale attività. Viceversa sono state valorizzate dalla Commissione ulteriori attività svolte dal controinteressato con l’attribuzione di un punto.
Con il terzo motivo di impugnazione, la ricorrente deduce l’illegittimità del bando, laddove non prevede la valutazione delle attività relative alla Terza Missione, in violazione dei principi dettati dal CUN e dall’ANVUR in materia.
Il motivo di ricorso è privo di pregio.
Il Consiglio Universitario Nazionale (CUN) è organo consultivo e propositivo del Ministero dell’Università e della Ricerca. Nell’esercizio delle attribuzioni che gli competono, quale organo elettivo di rappresentanza del sistema universitario, esprime pareri, formula proposte, adotta mozioni, raccomandazioni, svolge attività di studio e analisi su ogni materia di interesse per il sistema universitario. Le sue proposte non hanno alcun valore vincolante, cosicché la decisione dei singoli Atenei di includere o meno la Terza Missione tra le attività da valutare nelle procedure selettive di reclutamento rientra tra le scelte discrezionali della singola Università in ragione dell’autonomia ad essa riconosciuta.
Peraltro si osserva che la proposta del CUN richiamata in ricorso è stata pubblicata in data 8 maggio 2024, quando cioè il concorso in oggetto volgeva ormai alle sue fasi conclusive: per cui comunque non può essere assunta quale parametro di legittimità della procedura in oggetto, perché è un documento che in ogni caso non può incidere su situazioni pregresse.
Con riferimento al bando Valutazione della Qualità della Ricerca (VQR 2020/2024), il richiamo non risulta pertinente, in quanto l’ANVUR (Agenzia Nazionale di Valutazione del Sistema Universitario e della Ricerca) non ha competenze relativamente alla valutazione dei candidati nelle procedure concorsuali. Infatti, l’ANVUR sovraintende al sistema pubblico nazionale di valutazione della qualità delle Università e degli Enti di ricerca. Essa cura la valutazione esterna della qualità delle attività delle Università e degli Enti di Ricerca destinatari di finanziamenti pubblici e indirizza le attività dei Nuclei di valutazione. Infine, valuta l’efficacia e l’efficienza dei programmi pubblici di finanziamento e di incentivazione alle attività di ricerca e innovazione.
Le Università, ai sensi della legge 30 dicembre 2010, n. 240, rimangono libere di adottare misure anche diverse rispetto agli atti di indirizzo e raccomandazioni dell’ANVUR del CUN, purché nel rispetto della legge stessa, il cui art. 18 demanda ai regolamenti universitari la disciplina della procedura di chiamata per il reclutamento dei professori, affidando all’autonomia regolamentare dell’Università la gestione del reclutamento.
Alla luce di tutto quanto sopra esposto, occorre evidenziare che le censure di parte ricorrente non riescono a superare la prova di resistenza; infatti, la ricorrente in base al primo e al terzo nucleo censorio, di cui al primo motivo di ricorso, potrebbe ambire al massimo al conseguimento di ulteriori due punti che tuttavia colmerebbero solo in parte il divario di punteggio, pari a 7,7 punti, che la separa dal vincitore della procedura selettiva.
Per quanto precede, il ricorso deve essere respinto.
Le spese di lite possono essere compensate tra le parti, in ragione della particolarità delle questioni trattate.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all’articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all’oscuramento delle generalità.
Così deciso in Torino nella camera di consiglio del giorno 2 aprile 2025 con l’intervento dei magistrati:
OMISSIS, Presidente
OMISSIS, Referendario, Estensore
OMISSIS, Referendario
IL PRESIDENTE OMISSIS
L’ESTENSORE OMISSIS
Pubblicato il 5 aprile 2025