Il Legislazione ha sì concepito una sorta di riserva di regolamento universitario per quanto concerne la disciplina delle procedure pubbliche di selezione, ma al contempo ha fissato dei criteri minimi non derogabili dalla fonte subordinata. Tra questi, in tema di titoli di accesso alle selezioni, il Legislatore statale (art. 24, comma 2°, lett. b) indica la necessità del possesso del titolo di dottore di ricerca o di un titolo equivalente al dottorato, demandando all’Università la possibilità di definire altri eventuali requisiti che, in tanto sono davvero “ulteriori” rispetto al dottorato o al diploma di specializzazione medica, in quanto ne presuppongano la sussistenza.
TAR Veneto, Sez. IV, 10 aprile 2025, n. 526
Il dottorato di ricerca è un requisito imprescindibile per partecipare ai concorsi per ricercatore
00526/2025 REG.PROV.COLL.
00515/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto
(Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 515 del 2024, integrato da ricorso incidentale, proposti dal dott. -OMISSIS-, rappresentato e difeso dall’avvocato OMISSIS, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Padova, via Morgagni n. 44;
contro
l’Università degli Studi di Padova, in persona del Magnifico Rettore pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati OMISSIS, OMISSIS e OMISSIS, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
nei confronti
del dott. -OMISSIS-, anche nella qualità di ricorrente incidentale, rappresentato e difeso dall’avv. OMISSIS, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
del dott. -OMISSIS-, non costituito in giudizio;
per l’annullamento
per quanto riguarda il ricorso introduttivo presentato dal dott. -OMISSIS-:
-del decreto dell’Università di Padova assunto al prot. n. -OMISSIS- dell’8.04.2024, di esclusione del ricorrente principale dalla procedura selettiva indetta con decreto rettorale n. -OMISSIS- del 9.5.2023 per l’assunzione di n. 18 ricercatori a tempo determinato ai sensi dell’art. 24, comma 2°, lett. b), della L. n. 240/2010;
-della clausola contenuta nell’art. 2 del bando della procedura selettiva indetta con il decreto rettorale menzionato nel punto che precede, nella parte in cui richiede, quali requisiti di ammissione, in via cumulativa invece che alternativa al titolo di dottorato di ricerca o altro titolo equivalente, l’abilitazione scientifica nazionale alle funzioni di professore di seconda fascia;
per quanto riguarda il ricorso incidentale condizionato presentato dal dott. -OMISSIS- il 22.9.2024:
-dei verbali di valutazione dei titoli dei candidati della procedura selettiva di cui ai punti che precedono e, in particolare, dei verbali n. 1 del 1°.12.2023; n. 3 (e relativi allegati) del 18.4.2024; n. 3-bis (e relativi allegati) dell’8.5.2024; n. 4 (e relativi allegati) del 13.5.2024;
-di ogni altro atto strettamente presupposto, connesso e/o conseguente anche non conosciuto, ivi compreso, laddove occorra, il provvedimento rettorale di sospensione di approvazione degli atti della procedura assunto al rep. n. -OMISSIS-/2024 e al prot. n. -OMISSIS- del 18.6.2024;
per quanto riguarda il ricorso incidentale presentato dal dott. -OMISSIS- il 20.11.2024:
-dei giudizi e delle determinazioni della Commissione giudicatrice di cui ai verbali dal n. 1 al n. 4;
-di tutti gli atti precedenti e seguenti comunque connessi o presupposti, ivi compreso il provvedimento rettorale di sospensione di approvazione degli atti della procedura assunto al rep. n. -OMISSIS-/2024 e al prot. n. -OMISSIS- del 18.6.2024.
Visti il ricorso principale, quello incidentale e i relativi allegati presentati dal dott. -OMISSIS-;
Visto l’atto di costituzione in giudizio dell’Università degli Studi di Padova;
Visto l’atto di costituzione in giudizio e il ricorso incidentale condizionato proposto dal dott. -OMISSIS-;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 20 marzo 2025 il dott. OMISSIS e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
- Con decreto rettorale n. -OMISSIS- del 09.05.2023 l’Università degli Studi di Padova ha indetto una procedura selettiva per l’assunzione di n. 18 ricercatori a tempo determinato in regime di impegno a tempo pieno, ai sensi dell’art. 24, comma 3°, lettera b), della L. n. n. 240/2010. Il dott. -OMISSIS- ha presentato la sua candidatura per la copertura di n. 1 posto di ricercatore presso il dipartimento di Diritto Pubblico, Internazionale e Comunitario – Di.P.I.C., settore concorsuale 12/D2 – Diritto Tributario. Nella domanda di ammissione, alla voce “titoli di ammissione”, il dott. -OMISSIS- ha dichiarato di essere in possesso di un titolo equivalente al titolo di dottore di ricerca, di aver conseguito l’abilitazione scientifica nazionale alle funzioni di professore di seconda fascia in data 6.6.2023, e altresì di aver usufruito dei contratti stipulati ai sensi dell’art. 24, comma 3°, lett. a), della L. n. 240/2010, presso l’Università degli Studi di Padova, dal 1°.9.2008 al 30.09.2023 (insegnamento di diritto tributario).
All’esito delle verifiche di rito sui candidati ammessi con riserva alla procedura l’Università, accertato che il dott. -OMISSIS- non era in possesso del titolo di dottore di ricerca richiesto dall’art. 2 del bando, e altresì ritenendo che il Master of Laws (Advanced Studies in International Tax Law), sostenuto presso l’Università degli Studi di Leiden durante l’anno accademico 2003-2004, non fosse equiparabile al percorso dottorale, ha provveduto ad escluderlo dalla procedura.
- Avverso l’atto di esclusione e la clausola del bando che l’ha resa possibile il dott. -OMISSIS- ha proposto il ricorso introduttivo dell’odierno giudizio, affidato ai motivi così rubricati: “Sulla illegittimità, irrazionalità ed ingiustizia del decreto di esclusione. 1. Violazione e falsa applicazione della lex specialis, del Regolamento di Ateneo, della Racc. UE 2008/c 111/01/ CE del Parlamento Europeo e del Consiglio e della Racc. Commissione delle Comunità europee n. 251 dell’11.03.2005, del Decreto Ministeriale n. 270 del 22.10.2004, dell’art. 24 della L. n. 240/2010, della L. n. 241/1990 sotto plurimi profili, eccesso di potere per difetto di istruttoria e di motivazione, erronea valutazione dei fatti, illogicità, irragionevolezza ed ingiustizia manifesta nonché disparità di trattamento; violazione dei principi generali dell’azione amministrativa nonché dei principi ispiratori dell’UE di mutuo riconoscimento dei titoli di studio, della libera circolazione dei lavoratori e del favor partecipationis; 2. Violazione e falsa applicazione del Regolamento di Ateneo, della Racc. UE 2008/c 111/01/ CE del Parlamento Europeo e del Consiglio e della Racc. Commissione delle Comunità europee n. 251 dell’11.03.2005, dell’art. 24, secondo comma, lett. b) della L. n. 240/2010, della L. n. 241/1990 sotto plurimi profili, eccesso di potere per difetto di istruttoria e di motivazione, erronea valutazione dei fatti, illogicità, irragionevolezza ed ingiustizia manifesta nonché disparità di trattamento; violazione dei principi generali dell’azione amministrativa; Sulla illegittimità, irrazionalità ed ingiustizia della clausola del bando. 3. Violazione e falsa applicazione degli artt. 1, 2, 6 e 28 del Regolamento di Ateneo per l’assunzione dei ricercatori a tempo determinato, violazione e falsa applicazione dell’art. 24, secondo comma, lett. b) della L. 240/2010, violazione e falsa applicazione della Carta Europea dei ricercatori, eccesso di potere per disparità di trattamento, illogicità, irrazionalità, difetto di istruttoria, violazione del principio di massima partecipazione alle procedure pubbliche selettive e della L. 241/1990 sotto plurimi profili, eccesso di potere per difetto di trasparenza, logicità e razionalità; 4. Violazione e falsa applicazione degli artt. 1, 2, 6 e 28 del Regolamento di Ateneo per l’assunzione dei ricercatori a tempo determinato, violazione e falsa applicazione dell’art. 24, secondo comma, lett. b) della L. 240/2010, violazione e falsa applicazione della Carta Europea dei ricercatori, eccesso di potere per disparità di trattamento (violazione dell’art. 3 Cost.), illogicità, irrazionalità, difetto di istruttoria, violazione del principio di massima partecipazione alle procedure pubbliche selettive e della L. 241/1990 sotto plurimi profili, eccesso di potere per difetto di trasparenza, logicità e razionalità”.
Anzitutto il ricorrente si è opposto al decreto di esclusione. Ne lamenta l’illegittimità sia nella parte in cui avrebbe immotivatamente escluso l’equipollenza tra il master frequentato presso l’Università straniera e il percorso dottorale, e sia laddove esso avrebbe mancato di considerare l’abilitazione scientifica nazionale alle funzioni di professore di seconda fascia quale requisito comunque da solo sufficiente all’ammissione alla procedura. In questo senso sono state invocate le previsioni del Regolamento dell’Ateneo per l’assunzione di ricercatori a tempo determinato (art. 6).
Viene altresì contestato il bando di selezione (art. 2) che, in asserita violazione del detto regolamento e della L. n. 240/2010 (art. 24), avrebbe concepito l’abilitazione scientifica nazionale come requisito aggiuntivo e non alternativo rispetto al dottorato, così di fatto restringendo la platea dei candidati a fronte di una qualifica (l’abilitazione scientifica) da ritenersi superiore rispetto a quella conseguita all’esito del percorso di dottorato di ricerca. Infine il ricorrente non ha mancato di evidenziare gli effetti disparitari riconducibili alla sua esclusione, in ragione del possesso dei titoli che egli comunque deterrebbe.
- Con decreto presidenziale n. -OMISSIS- del 29.4.2024 il Tribunale ha accolto la domanda di misure cautelari monocratiche, e per l’effetto il ricorrente è stato ammesso con riserva allo svolgimento del colloquio orale fissato per il 13.5.2024, ossia in data antecedente a quella della prima camera di consiglio utile per la trattazione collegiale dell’affare cautelare.
- In seguito il ricorrente ha partecipato al colloquio orale, svoltosi tra due soli candidati per effetto della rinuncia degli altri concorrenti, e all’esito dell’udienza camerale del 23.5.2024, nella quale veniva evidenziato che il concorso non era ancora ultimato e non ne era noto l’esito, il Collegio, ai soli fini cautelari, ha confermato le misure presidenziali precedentemente disposte. In pari tempo è stata fissata l’udienza camerale del 20.06.2024 onde verificare l’esito della procedura in esame e disporre gli adempimenti eventualmente necessari all’integrazione del contraddittorio.
- All’uopo, con ordinanza collegiale n. -OMISSIS- del 21.6.2024 il Tribunale ha poi effettivamente disposto l’integrazione del contraddittorio nei confronti del dott. -OMISSIS-, nel frattempo collocatosi dopo il ricorrente, al secondo posto della graduatoria concorsuale, i cui atti non venivano tuttavia approvati, in via definitiva, in attesa del pronunciamento del Tribunale sul ricorso in esame, all’esito dell’udienza pubblica in pari tempo fissata per il giorno 28.11.2024.
- Con ricorso incidentale notificato il 20.9.2024 il dott. -OMISSIS- ha a sua volta contestato, in via condizionata all’eventuale accoglimento del gravame principale, i verbali di valutazione dei titoli dei candidati, unitamente al decreto rettorale n. -OMISSIS-/2024 di sospensione dell’iterdi approvazione degli atti della selezione. L’impugnativa, che in principalità mette in luce come il titolo di dottore di ricerca -non posseduto dal dott. -OMISSIS– sia requisito essenziale di partecipazione, al contempo contesta i criteri di valutazione, le valutazioni e i punteggi attribuiti dalla Commissione al ricorrente principale, articolando due motivi così epigrafati “1) Eccesso di potere per travisamento, disparità di trattamento, ingiustizia ed illogicità manifesta, difettosa e incongrua motivazione. Sviamento. Violazione art. 3, L. 241/90; 2) Violazione di legge (violazione art. 24, comma 3°, D.Lgs. n. 210/2010; violazione del regolamento dell’Ateneo, art. 16). Eccesso di potere per disparità di trattamento”.
Secondo il dott. -OMISSIS- i criteri di valutazione dei titoli sarebbero illogici perché svilirebbero il significato scientifico del prodotto da valutare, e questo al fine di favorire il ricorrente principale, che sotto il profilo scientifico risulterebbe assai meno titolato di quello incidentale. Si aggiungerebbe il fatto che, nella valutazione del profilo della didattica relativa al ricorrente incidentale, la Commissione non avrebbe tenuto conto di tutte le attività seminariali da questi documentate, omettendo di considerare buona parte dell’attività didattica in senso stretto. Infine non sarebbe stata valutata la tesi di dottorato del ricorrente incidentale.
- Nell’approssimarsi dell’udienza pubblica del 28.11.2024 anche il dott. -OMISSIS- ha notificato un gravame incidentale, contestando a sua volta i giudizi e le determinazioni della Commissione giudicatrice, ritenute illegittime alla luce di un unico motivo rubricato “Violazione ed errata applicazione degli artt. 8, 11 e 16 del Regolamento per l’assunzione di ricercatori a tempo determinato dell’Università di Padova, nonché dei criteri adottati dalla Commissione giudicatrice, di cui al verbale n. 1 del 1.12.2023. Eccesso di potere per travisamento dei presupposti, difetto di istruttoria e di motivazione, irragionevolezza ed illogicità”.
In pratica, è stata contestata la valutazione finale della Commissione nella parte in cui non ha riconosciuto alcuni punti che avrebbero consentito al dott. -OMISSIS- di superare il punteggio del dott. -OMISSIS- anche nell’ipotesi di fondatezza delle doglianze da quest’ultimo sollevate.
- Al fine di garantire il diritto di difesa sulle ragioni di impugnativa incidentale promossa dal dott. -OMISSIS- il Tribunale ha rinviato la trattazione della controversia all’udienza pubblica del 20.3.2025.
- Tutte le parti hanno poi depositato le memorie conclusive e di replica insistendo per l’accoglimento delle rispettive conclusioni di rito e nel merito.
- All’udienza pubblica del 20.3.2025 la causa è passata in decisione.
- Il ricorso principale del dott. -OMISSIS- è infondato, e tanto esime il Collegio dal pronunciarsi sulle eccezioni di rito sollevate dalle parti resistente e controinteressata, mentre i ricorsi incidentali sono improcedibili per sopravvenuta carenza di interesse.
- Sul ricorso principale del dott. -OMISSIS-.
12.1. Assume priorità logica l’esame del secondo e terzo mezzo, che sottoponendo al Collegio la comune questione della sufficienza del titolo di abilitazione scientifica nazionale al fine di accedere al concorso in esame, viene ad interessare una qualifica pacificamente posseduta dal ricorrente principale, il quale dunque, se potesse contare solo su di essa, potrebbe accedere al concorso senza l’onere di contestare anche il giudizio di non equivalenza espresso dall’Università con riferimento all’altro titolo (il master) esibito e fatto oggetto delle contestazioni contenute nei residui motivi di ricorso.
Secondo la tesi del ricorrente principale l’Università, per i ricercatori da assumere con i contratti di cui all’art. 24, comma 3°, lett. b), della L. n. 240/2010, applicabile alla fattispecie in esame nella versione vigente ratione temporis, non si sarebbe accontenta del requisito di accesso dell’abilitazione scientifica nazionale, previsto dal regolamento di Ateneo, pretendendo, in aggiunta, anche il titolo di dottorato di ricerca. L’esclusione del dott. -OMISSIS- dal concorso, motivata in ragione del mancato possesso del titolo di dottore di ricerca, si porrebbe perciò irragionevolmente in contrasto con la fonte regolamentare e con le stesse esigenze di massima apertura della procedura selettiva. In questo stesso senso anche l’art. 2 del bando sarebbe illegittimo ed andrebbe annullato, nella parte che prevede l’ammissione alla competizione dei soli candidati in possesso del titolo di dottore di ricerca o di titolo equivalente, impedendo la partecipazione a candidati in possesso di una qualifica più elevata (ossia l’a.s.n.).
Le, pur suggestive, argomentazioni del ricorrente principale non possono essere condivise.
Si discute dei requisiti di ammissione alle procedure selettive dirette all’assunzione di ricercatori a tempo determinato ex art. 24, commi 2°, lett. b), in relazione ai contratti di cui al comma 3°, lett. b) della L. n. 240/2010 (c.d. “legge Gelmini”), secondo il testo vigente antecedentemente alla data di entrata in vigore della L. n. 79/2022, di conversione del D.L. n. 36/2022.
Il citato art. 24 della legge Gelmini dispone(va) che “1. Nell’ambito delle risorse disponibili per la programmazione, al fine di svolgere attività di ricerca, di didattica, di didattica integrativa e di servizio agli studenti, le Università possono stipulare contratti di lavoro subordinato a tempo determinato. Il contratto stabilisce, sulla base dei regolamenti di ateneo, le modalità di svolgimento delle attività di didattica, di didattica integrativa e di servizio agli studenti nonché delle attività di ricerca.
- I destinatari sono scelti mediante procedure pubbliche di selezione disciplinate dalle università con regolamento ai sensi della legge 9 maggio 1989, n. 168, nel rispetto dei principi enunciati dalla Carta europea dei ricercatori, di cui alla raccomandazione della Commissione delle Comunità europee n. 251 dell’11 marzo 2005, e specificamente dei seguenti criteri:
- a) pubblicità dei bandi sulla Gazzetta Ufficiale, sul sito dell’ateneo e su quelli del Ministero e dell’Unione europea; specificazione del settore concorsuale e di un eventuale profilo esclusivamente tramite indicazione di uno o più settori scientifico-disciplinari; informazioni dettagliate sulle specifiche funzioni, sui diritti e i doveri e sul relativo trattamento economico e previdenziale; previsione di modalità di trasmissione telematica delle candidature nonché, per quanto possibile, dei titoli e delle pubblicazioni;
- b) ammissione alle procedure dei possessori del titolo di dottore di ricerca o titolo equivalente, ovvero, per i settori interessati, del diploma di specializzazione medica, nonché di eventuali ulteriori requisiti definiti nel regolamento di ateneo, con esclusione dei soggetti già assunti a tempo indeterminato come professori universitari di prima o di seconda fascia o come ricercatori, ancorché cessati dal servizio;
-omissis-
- I contratti hanno le seguenti tipologie:
- a) contratti di durata triennale prorogabili per soli due anni, per una sola volta, previa positiva valutazione delle attività didattiche e di ricerca svolte, effettuata sulla base di modalità, criteri e parametri definiti con decreto del Ministro; i predetti contratti possono essere stipulati con il medesimo soggetto anche in sedi diverse;
- b) contratti triennali, riservati a candidati che hanno usufruito dei contratti di cui alla lettera a), ovvero che hanno conseguito l’abilitazione scientifica nazionale alle funzioni di professore di prima o di seconda fascia di cui all’articolo 16 della presente legge, ovvero che sono in possesso del titolo di specializzazione medica, ovvero che, per almeno tre anni anche non consecutivi, hanno usufruito di assegni di ricerca ai sensi dell’articolo 51, comma 6, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, o di assegni di ricerca di cui all’articolo 22 della presente legge, o di borse post-dottorato ai sensi dell’articolo 4 della legge 30 novembre 1989, n. 398, ovvero di analoghi contratti, assegni o borse in atenei stranieri.
-omissis-
- Nell’ambito delle risorse disponibili per la programmazione, nel terzo anno di contratto di cui al comma 3, lettera b), l’università valuta il titolare del contratto stesso, che abbia conseguito l’abilitazione scientifica di cui all’articolo 16, ai fini della chiamata nel ruolo di professore associato, ai sensi dell’articolo 18, comma 1, lettera e). In caso di esito positivo della valutazione, il titolare del contratto, alla scadenza dello stesso, è inquadrato nel ruolo dei professori associati. La valutazione si svolge in conformità agli standard qualitativi riconosciuti a livello internazionale individuati con apposito regolamento di ateneo nell’ambito dei criteri fissati con decreto del Ministro. La programmazione di cui all’articolo 18, comma 2, assicura la disponibilità delle risorse necessarie in caso di esito positivo della procedura di valutazione. Alla procedura è data pubblicità sul sito dell’ateneo”.
La fonte legislativa, nel demandare ai regolamenti universitari la disciplina delle procedure pubbliche di selezione, anzitutto impone il rispetto di criteri e requisiti minimi relativamente al contenuto e alla pubblicità dei bandi di selezione e in merito ai titoli di ammissione alle procedure, come pure in riferimento alle valutazioni dei candidati (commi 1° e 2°). Specificando anche la diversa tipologia di contratti stipulabili (comma 3°). E altresì introducendo una sorta di meccanismo semplificato di accesso al ruolo accademico di professore associato (c.d. di tenure track), per il ricercatore in possesso dell’a.s.n. che sia valutato positivamente all’esito del percorso di attività scientifica e didattica con rapporto di lavoro subordinato a tempo determinato.
Il regolamento dell’Università di Padova, in dichiarata applicazione del citato art. 24, tra i requisiti di ammissione alle selezioni di cui all’art. 6 ha previsto che “1. Sono ammessi a partecipare alle selezioni i soggetti in possesso del titolo di dottore di ricerca o titolo equivalente, ovvero per i settori interessati, del diploma di specializzazione medica.
- Fermi restando i requisiti di cui al comma precedente, le selezioni volte alla stipula dei contratti di cui all’articolo 2, comma 1, lettera b) del presente regolamento sono riservate a candidati che hanno usufruito per almeno tre anni, anche non consecutivi di:
– contratti di cui al precedente articolo 2, comma 1, lettera a);
– assegni di ricerca ai sensi dell’articolo 51, comma 6, della Legge 449/1997 e successive modificazioni, o assegni di ricerca di cui all’articolo 22 della Legge 240/2010, o borse post-dottorato ai sensi dell’articolo 4 della Legge 398/1989 e altre borse post- dottorato in Università, centri di ricerca o enti assistenziali italiani;
– analoghi contratti, assegni o borse in atenei o centri di ricerca o enti assistenziali stranieri;
– contratti stipulati ai sensi dell’articolo 1, comma 14, della Legge 230/2005.
Ai fini della maturazione del periodo minimo triennale le attività svolte nelle tipologie di cui sopra sono cumulabili.
Alle selezioni volte alla stipula dei contratti di cui all’articolo 2, comma 1, lettera b) del presente regolamento possono partecipare altresì i candidati in possesso dell’Abilitazione Scientifica Nazionale alle funzioni di professore di prima o seconda fascia o coloro che sono in possesso del titolo di specializzazione medica”.
Il dott. -OMISSIS- si fa forte della previsione dell’ultimo alinea del citato art. 6 al fine di contestare la legittimità della sua esclusione, in tesi disposta in presenza di un requisito (l’a.s.n.) da ritenersi alternativo al dottorato di ricerca, pertanto da solo sufficiente a consentire la partecipazione alla selezione. E in effetti, mediante l’utilizzo dell’avverbio “altresì”, riferito ai candidati in possesso dell’abilitazione scientifica nazionale alle funzioni di professore di prima o seconda fascia, l’Università ha inteso ampliare la platea dei concorrenti, ammettendo anche coloro che siano in possesso della sola a.s.n.. Non vale in contrario invocare la clausola di riserva dell’incipit del secondo comma dell’art. 6 del regolamento (“Fermi restando i requisiti di cui al comma precedente”), perché essa non prende in considerazione anche il possesso dell’a.s.n., riferendosi invece ai profili dei candidati beneficiari di contratti o assegni/borse di ricerca: solo queste categorie sono dunque da ritenersi aggiuntive rispetto al dottorato (o titolo equivalente). E del resto, se, effettivamente, nella logica del 1° e 2° comma del citato art. 6 l’a.s.n. fosse davvero cumulativa, non avrebbe alcun senso il successivo comma 5°, che invece chiaramente concepisce l’abilitazione scientifica come titolo da solo sufficiente ad accedere al concorso.
Tuttavia tale previsione regolamentare, nell’unica interpretazione allo stato possibile, contrasta con la superiore disciplina legislativa e perciò va disapplicata in nome del principio di gerarchia tra le fonti normative, con salvezza tanto dell’art. 2 del bando di selezione quanto, sul punto, del provvedimento di esclusione parimenti oggetto di contestazione (sul principio per cui il Giudice, in virtù del principio di gerarchia delle fonti, è tenuto ad assicurare l’applicazione diretta della norma primaria sovraordinata cfr. T.A.R. Veneto, I sez., sent. n. 2292/2024, che richiama: C.G.A. Sicilia, Sez. Giurisdiz., 17 giugno 2021, n. 553; Cons. Stato, Sez. V, 11 settembre 2013, n. 4507; Cons. Stato, Sez. IV, 8 febbraio 2016, n. 475).
Come s’è detto citando l’art. 24 della c.d. legge Gelmini, il Legislazione nazionale ha sì concepito una sorta di riserva di regolamento universitario per quanto concerne la disciplina delle procedure pubbliche di selezione, ma al contempo ha fissato dei criteri minimi non derogabili dalla fonte subordinata. Tra questi, in tema di titoli di accesso alle selezioni, il Legislatore statale (art. 24, comma 2°, lett. b) indica la necessità del possesso del titolo di dottore di ricerca o di un titolo equivalente al dottorato, demandando all’Università la possibilità di definire altri eventuali requisiti che, in tanto sono davvero “ulteriori” rispetto al dottorato o al diploma di specializzazione medica, in quanto ne presuppongano la sussistenza.
In altri termini l’Ateneo, nell’esercizio della funzione normativa regolamentare concessa dalla fonte primaria, avrebbe potuto solo aggiungere ulteriori requisiti rispetto al dottorato o titolo equivalente, non già derogare a questi presupposti “di base” previsti come necessari dalla fonte primaria.
La “carta europea dei ricercatori”, di cui alla sezione I della raccomandazione della Commissione delle Comunità europee n. 251 dell’11.3.2005, non si pone in contrasto con la legge Gelmini, che peraltro richiama la detta fonte europea proprio nel prevedere i requisiti ed i criteri di scelta dei destinatari dei predetti contratti di lavoro subordinato a tempo determinato (vd. il comma 2° dell’art. 24). Difatti, disporre che possa accedere al concorso per ricercatore chi sia in possesso del titolo di studi di dottore di ricerca non restringe irragionevolmente l’accesso al concorso o la mobilità dei ricercatori, tant’è che si ammette la partecipazione alla selezione per ricercatore anche di chi sia in grado di esibire un titolo equivalente al dottorato. Si tratta infatti di dimostrare il possesso di un titolo attestante l’effettuazione, negli aspiranti ricercatori, di un precedente percorso qualitativo di formazione, ricerca e approfondimento post lauream che, anche in ragione della sua durata, appare in tutto coerente con la scelta di fondo di intraprendere la carriera universitaria.
Mentre, invece, l’a.s.n. cui fa riferimento l’art. 24 della legge Gelmini non tiene luogo del dottorato, essendo di contro valorizzata, nella disposizione di cui al citato comma 5°, a proposito della particolare modalità di c.d. tenure track riservata ai ricercatori titolari del contratto triennale di cui al comma 3°, lettera b), al fine cioè di una loro chiamata automatica in ruolo come professori di seconda fascia. L’intento del Legislatore è infatti quello di trattenere nell’organico dell’Università, offrendo loro una prospettiva di carriera, gli studiosi migliori che all’esito di un determinato percorso, pur essendo già abilitati all’insegnamento, non potrebbero accedervi prima della bandizione delle procedure di cui all’art. 18 della legge Gelmini, e dunque rischierebbero di uscire dal sistema universitario.
Da qui il rigetto del secondo e terzo motivo di impugnativa.
12.2. Anche il quarto mezzo, che per economicità di trattazione può essere sin da subito esaminato, non è fondato.
Il ricorrente sostiene di essere stato ingiustamente discriminato perché, pur in possesso dell’abilitazione scientifica nel settore concorsuale oggetto di selezione, è stato escluso dal concorso non avendo un dottorato di ricerca. Sennonché è la legge Gelmini ad aver previsto, tra i titoli di ammissione alle procedure di selezione di ricercatori a tempo determinato, il necessario possesso del dottorato (o di un titolo equivalente), e il ricorrente non solleva profili di incostituzionalità della norma primaria. Ciò già basterebbe ad escludere la sussistenza di discriminazioni di sorta a fronte dell’ampia discrezionalità del Legislatore.
Si può solo aggiungere che la censura di disparità di trattamento presuppone comunque la dimostrazione dell’assoluta identità delle situazioni di fatto poste in comparazione, e la conseguente assoluta irragionevole diversità del trattamento riservato ai due soggetti. Ma nel caso di specie il ricorrente non ha offerto specifici e puntuali elementi idonei a comprovare l’identità tra il titolo rilasciato al termine del percorso di dottorato di ricerca e quello conseguito all’esito della procedura di abilitazione scientifica nazionale.
La quarta censura appare dunque del tutto indimostrata e così infondata.
12.3. Venendo ora al primo motivo di ricorso, il dott. -OMISSIS- sostiene l’equivalenza sostanziale, rispetto al dottorato di ricerca, del titolo ottenuto all’esito della frequenza del “Master in Laws, Advanced Studies in International Tax Law”, tenuto dall’Università di Leiden, ove il ricorrente ha frequentato il relativo corso dal 25.08.2003 al 26.08.2004. E conseguentemente, viene messa in rilievo l’illegittimità del decreto di esclusione sotto gli aspetti della carenza di istruttoria e di motivazione.
Anche questa tesi non persuade il Collegio.
Il provvedimento impugnato motiva il giudizio di non equivalenza in base all’esame dei programmi di studio e della tesi finale del Master of Advanced Studies in International Tax Law, seguito dal ricorrente principale presso l’Università di Leiden. Questi, infatti, discostandosi dalle previsioni dell’art. 2 del bando di concorso, non aveva allegato alla propria domanda la copia del provvedimento, rilasciato dalle competenti autorità, con il quale veniva riconosciuta l’equiparazione o l’equivalenza, al corrispondente titolo italiano, di quello conseguito all’estero. Pertanto l’Amministrazione universitaria ha svolto delle verifiche sulla documentazione successivamente trasmessa dal dott. -OMISSIS-, concludendo nel senso che il master seguito all’estero “appare un percorso di livello 7 EQF / 2° ciclo QF-EHEA non equiparabile al percorso dottorale”.
La motivazione, frutto della discrezionalità tecnica dell’Università, resiste alle censure del dott. -OMISSIS-, che invero, al di là del tono declamatorio delle stesse, non ha dimostrato che il Master of Advanced Studies in International Tax Law, seguito dal 25.08.2003 al 26.08.2004 presso l’Università olandese di Laiden, abbia le medesime caratteristiche di durata, numero delle ore di insegnamento, e previsione dell’esame finale che caratterizza il percorso di studi e di ricerca nel quale consiste il corso di dottorato, al cui esito si consegue il titolo di dottore di ricerca.
E questo anche in considerazione del fatto che, come osserva la difesa dell’Università, non smentita sul punto da quella del ricorrente, non è stato nemmeno prodotto in giudizio, e avanti all’Amministrazione che ha effettuato la valutazione, un diploma finale, sostituito da una dichiarazione, datata 27.3.2024, a firma del “prof. dr. Kees van Raad – Chair International Tax Center Leiden”, nella quale viene dato atto della durata esclusivamente annuale del percorso di studi (“during the 2003- 2004 academic year), per un periodo complessivo, escluso le pause, di circa 40 settimane, con ore ‘di aula’ (lezioni frontali e laboratori) oltre al tempo dedicato dallo studente alla preparazione per le lezioni, gli workshop e gli esami. Sulla base di questi elementi, è del tutto ragionevole che l’Università abbia ritenuto tale master non riconducibile e/o comparabile al percorso di formazione e di ricerca che caratterizza il dottorato.
Donde l’infondatezza anche del primo mezzo.
12.4. In definitiva, il bando della selezione (art. 2), nel suo rapporto di “simpatia” rispetto alla fonte primaria, rimane immune dalle censure del ricorrente, mentre invece la disapplicazione dell’art. 6, comma 5°, del regolamento per l’assunzione di ricercatori a tempo determinato, emanato dall’Università di Padova con d.r. n. -OMISSIS-/2023 e il rigetto dei motivi di gravame, rendono legittima la determina di esclusione del dott. -OMISSIS- dal concorso in esame.
Il ricorso principale va quindi integralmente rigettato.
- Sui ricorsi incidentali proposti dai dott.ri -OMISSIS- e -OMISSIS-.
Dall’infondatezza dei motivi del ricorso introduttivo discende l’improcedibilità dei ricorsi incidentali proposti dal dott. -OMISSIS- e dallo stesso ricorrente principale dott. -OMISSIS-.
L’interesse alla disamina del gravame incidentale del dott. -OMISSIS- è venuto meno per effetto del rigetto del ricorso principale, poiché da esso discende la salvezza della decisione di esclusione del ricorrente principale dal concorso.
Il ricorso incidentale proposto dal dott. -OMISSIS- è anch’esso improcedibile. Esso, infatti, non assume natura “escludente” del ricorrente incidentale, essendo invero diretto a contestare nel merito, sotto diversi profili, le valutazioni e i punteggi attribuiti dalla Commissione allo stesso dott. -OMISSIS-, sul presupposto che questi fosse tuttavia da ammettere alla competizione. La legittima esclusione dalla competizione del dott. -OMISSIS- rende dunque recessivo l’interesse di quest’ultimo ad ottenere un migliore punteggio in sede di valutazione dei titoli e del curriculum.
- In conclusione, mentre il ricorso principale va rigettato i ricorsi incidentali sono improcedibili per sopravvenuto difetto di interesse.
- La complessità delle questioni esaminate giustifica l’integrale compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sul ricorso principale e su quelli incidentali, come in epigrafe proposti, così provvede:
-rigetta il ricorso principale proposto dal dott. -OMISSIS-;
-dichiara improcedibile il ricorso incidentale proposto dal dott. -OMISSIS-;
-dichiara improcedibile il ricorso incidentale proposto dal dott. -OMISSIS-;
-compensa le spese di giudizio tra tutte le parti.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all’articolo 52, commi 1° e 2°, del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità dei ricorrenti principali ed incidentali, manda alla Segreteria di procedere all’oscuramento delle loro generalità.
Così deciso in Venezia nella camera di consiglio del giorno 20 marzo 2025 con l’intervento dei magistrati:
OMISSIS, Presidente
OMISSIS, Referendario
OMISSIS, Referendario, Estensore
L’ESTENSORE OMISSIS
IL PRESIDENTE
Pubblicato il 10 aprile 2025