La valutazione in ordine alla gravità dei fatti addebitati in relazione all’applicazione di una sanzione disciplinare costituisce espressione di discrezionalità amministrativa che non è sindacabile in via generale dal giudice della legittimità, salvo che in ipotesi di eccesso di potere, nelle sue varie forme sintomatiche, quali l’illogicità e il travisamento dei fatti; spetta pertanto all’amministrazione, in sede di formazione del provvedimento sanzionatorio, stabilire il rapporto tra l’infrazione e il fatto di rilevanza disciplinare in base ad un apprezzamento di larga discrezionalità.
TAR Lazio, Sez. III ter, 2 aprile 2025, n. 6639
La valutazione in ordine alla gravità dei fatti addebitati in relazione all'applicazione di una sanzione disciplinare costituisce espressione di discrezionalità amministrativa
N. 06639/2025 REG.PROV.COLL.
N. 07785/2021 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Terza Ter)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 7785 del 2021, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall’avvocato OMISSIS, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Roma, corso Trieste 87;
contro
Università degli Studi Roma La Sapienza, rappresentato e difeso dall’Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per l’annullamento
del decreto n. -OMISSIS-del-OMISSIS- della Rettrice dell’Università degli Studi di Roma “La Sapienza” notificato in data-OMISSIS- recante comminatoria della sanzione disciplinare della sospensione per un periodo di -OMISSIS-.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio di Università degli Studi Roma La Sapienza;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 26 marzo 2025 il dott. OMISSIS e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
- Il ricorrente impugna il Decreto del Rettore dell’Università La Sapienza n. -OMISSIS- (e tutti gli atti presupposti) con il quale è stata applicata nei suoi confronti a decorrere dal -OMISSIS-, ai sensi e per gli effetti degli artt. 87 e 89 del R.D. n.1592/1933 e dell’art. 3, commi 4 e 5, del Regolamento di Ateneo, la sanzione disciplinare della sospensione dall’Ufficio e dallo stipendio per un periodo di mesi -OMISSIS- con conseguente esonero dall’insegnamento, dalle funzioni accademiche e da ogni altra funzione connessa all’insegnamento, nonché la perdita dell’anzianità di servizio per la stessa durata del periodo di sospensione e, quale sanzione accessoria, l’interdizione da incarichi istituzionali universitari, sia elettivi, sia derivanti da nomine di competenza della Rettrice, per un tempo pari a quello della suddetta sospensione.
- Al ricorrente viene contestato di aver svolto attività professionali extraistituzionali retribuite non autorizzate dall’amministrazione di appartenenza, in violazione delle regole applicabili ai docenti a tempo pieno.
- La Corte dei Conti, nell’ambito del giudizio di responsabilità per danno erariale, nel quale l’Università si è costituita ad adiuvandumrispetto alle posizioni della Procura regionale, con sentenza -OMISSIS-, ha solo parzialmente accolto il ricorso interposto dall’odierno ricorrente condannandolo a titolo di risarcimento per danno erariale alla cifra di -OMISSIS- euro.
- Il ricorrente, a sostegno delle sue ragioni, si affida ai seguenti motivi di ricorso:
- I) TARDIVITÀ DELL’AZIONE DISCIPLINARE: VIOLAZIONE DI LEGGE IN RELAZIONE ALLA LEGGE 240/10 ART. 10 E DEL REGOLAMENTO DI ATENEO DE LA SAPIENZA DI ROMA DR. N.662/ DEL 02/03/2015 E SUCCESSIVE MODIFICHE (D.R. N. 438/2020) ART. 5 COMMA 4 VIOLAZIONE DEL COMMA 7 DELL’ART.7 DEL REGOLAMENTO DI ATENEO DE LA SAPIENZA DI ROMA D.R. N. 662 DEL 02/03/2015 E SUCCESSIVE MODIFICHE (D.R. N. 438/2020). ECCESSO DI POTERE PER SVIAMENTO E VIOLAZIONE DELL’ART. 97 COST.in quanto:
– il procedimento disciplinare sarebbe stato attivato tardivamente, ben oltre il trentesimo giorno dalla piena conoscenza dei fatti;
– l’incolpato sarebbe stato formalmente edotto della decisione del Collegio di disciplina solo successivamente alla trasmissione della medesima decisione al Consiglio di amministrazione;
- II) ECCESSO DI POTERE PER TRAVISAMENTO DEI FATTI, DIFETTO DI ISTRUTTORIA E MOTIVAZIONE, ANCHE IN VIOLAZIONE DELLA LEGGE 241/90 – VIOLAZIONE DI GIUDICATOin quanto le autorizzazioni “non rinvenute” risalirebbero agli anni -OMISSIS- e sarebbero soltanto tre all’interno di una lunga carriera accademica.
- Con decreto monocratico è stata concessa tutela cautelare e sospesa la sanzione irrogata. Successivamente, il Collegio a seguito dell’adempimento istruttorio richiesto all’amministrazione, ha rigettato la cautela invocata. Infine il Consiglio di Stato in sede di appello cautelare ha accolto la misura cautelare e ha sospeso la sanzione irrogata, sollecitando codesto Tribunale ad una celere fissazione dell’udienza di merito.
- Il ricorrente ha presentato memorie con le quali si è riportato alle argomentazioni già rassegnate insistendo per l’accoglimento del ricorso.
- All’udienza pubblica odierna il ricorso è stato discusso e trattenuto in decisione.
- Il ricorso è infondato per le ragioni di seguito esposte.
- Il primo motivo di ricorso non può essere accolto perché non fondato.
9.1. Occorre premettere che, per l’art. 10, comma 2, della legge 240/2010, “L’avvio del procedimento disciplinare spetta al rettore che, per ogni fatto che possa dar luogo all’irrogazione di una sanzione più grave della censura tra quelle previste dall’articolo 87 del testo unico delle leggi sull’istruzione superiore di cui al regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592R.D. 31/08/1933, n. 1592, entro trenta giorni dal momento della conoscenza dei fatti, trasmette gli atti al collegio di disciplina, formulando motivata proposta”.
9.1.1. Si tratta di termine perentorio, sia perché un soggetto non può sottostare indefinitamente alla potestà punitiva dell’Amministrazione, sia perché più ci si allontana dalla commissione dei fatti più difficile diventa l’esercizio del diritto di difesa (TAR Lombardia, Brescia, I, 20 gennaio 2022 n. 54).
9.1.2. Nel caso di specie, occorre fare applicazione del principio affermato in giurisprudenza, secondo cui “Ai fini del computo del termine di decadenza prescritto per l’esercizio dell’azione disciplinare assume rilievo la data in cui l’atto concernente l’esposizione dei fatti alla base dell’incolpazione perviene presso la sede dell’organo titolare del potere di esercizio dell’azione disciplinare, risultando del tutto irrilevanti le regole organizzative interne agli uffici, inidonee ad assicurare la certezza del termine e, comunque, ascrivibili alla sfera dell’Amministrazione” (Cons. Stato, VII, 3316 del 30 marzo 2023).
9.1.3. Ne deriva, come ulteriormente osservato che, essendo per legge organo titolare del potere di esercizio dell’azione disciplinare “il Rettore – ovvero, in base allo Statuto e al Regolamento di Ateneo, il suo Delegato – è solo dal momento in cui questi o il suo Delegato ha avuto conoscenza dei fatti che può iniziare a decorrere il termine in questione” (TAR Lazio, III-ter, 14294 del 27 settembre 2023).
9.2. Nel caso di specie, a differenza di quanto sostenuto dal ricorrente, la Guardia di Finanza comunicava, come prescritto dalla legge, l’esito delle indagini alla Procura regionale presso la Corte dei Conti territorialmente competente e non all’Ateneo.
9.2.1. A nulla rileva la costituzione in giudizio (ad adiuvandum rispetto alla posizione della Procura) dell’Università. Tale comportamento processuale non cristallizza una conoscenza completa dei fatti da parte del Rettore, unico titolare del potere disciplinare, fatti che, anzi, dovevano essere (ritualmente) accertati, ai fini della responsabilità erariale, in relazione all’accusa formulata.
9.2.2. Detto processo, poi, aveva un oggetto diverso. La Corte è stata chiamata a pronunciarsi sulla pretesa fatta valere dalla Procura regionale relativamente all’omesso riversamento dei compensi professionali percepiti – in costanza di rapporto di impiego a tempo pieno con l’Università di Roma La Sapienza – per lo svolgimento di incarichi ed attività libero professionali in assenza della previa autorizzazione dell’Ateneo, in violazione del combinato disposto dei commi 7 e 7 bis dell’art. 53 del D.lgs. del 30 marzo 2001 n. 165 e s.m.i., oltreché delle norme che vietano al dipendente pubblico a tempo pieno di esercitare un’impresa, arte o professione e di essere titolare di partita IVA.
9.3. L’azione disciplinare è stata tempestivamente attivata il -OMISSIS-entro il trentesimo giorno dalla conoscenza da parte del rettore della sentenza di condanna che ha ridimensionato in parte qua l’accusa della Procura erariale. Infatti il Rettore è giunto a conoscenza della pronuncia di condanna di primo grado della Corte dei Conti solo il -OMISSIS- (lo stesso atto veniva notificato ai difensori domiciliatari il -OMISSIS-, ma tale conoscenza “legale”, sebbene sufficiente a fini processuali, non dimostra la conoscenza effettiva da parte del Rettore titolare del potere disciplinare).
9.3.1. Prima di tale momento non vi è prova, a differenza da quanto sostenuto da parte ricorrente, che il Rettore avesse una conoscenza piena e chiara de fatti. L’accertamento erariale si caratterizza per il suo carattere altamente tecnico finalizzato ad accertare (e stigmatizzare) il danno erariale cagionato dalla condotta del dipendente pubblico. Nel caso di specie, nel processo si sono dovute preliminarmente risolvere eccezioni riguardanti sia la procedibilità d’ufficio che la prescrizione del risarcimento del danno erariale. La quantificazione del danno accertata, poi, è stata inferiore rispetto a quella invocata dalla Procura e la stessa Sezione Giurisdizionale della Corte ha riconosciuto la sussistenza degli estremi dell’occultamento doloso dei suddetti fatti da parte del ricorrente. Tutti elementi, insomma, necessari per la ricostruzione del quadro fattuale e idonei ad incidere significativamente sull’attivazione e sull’esito del procedimento disciplinare. Né a soluzione diversa si potrebbe giungere sostenendo la conoscenza dei fatti da parte dell’Università in epoca anteriore rispetto all’avvio del procedimento erariale perché la Guardia di finanza ha svolto accertamenti o sequestrato documenti all’interno degli uffici amministrativi dell’Ateneo. Non vi è alcuna prova che di tali indagini, svolte nel segreto istruttorio, l’Ateneo ne conoscesse l’oggetto o i soggetti coinvolti.
9.4. Risulta, poi, non conferente l’eccezione sollevata dal ricorrente secondo la quale vi sarebbe stata un’illegittima inversione procedurale nell’inflizione della sanzione impugnata in quanto l’incolpato sarebbe stato formalmente edotto della decisione del Collegio di disciplina solo successivamente alla trasmissione della medesima decisione al Consiglio di Amministrazione.
9.4.1. L’articolo 7, comma 7, del Regolamento di Ateneo per i procedimenti disciplinari individua una sequenza temporale di massima sulla base di termini ordinatori che non escludono, come tali, possibili alterazioni nelle tempistiche di trasmissione documentali, che non incidono sull’esito, né sulle garanzie partecipative e difensive. In quest’ultimo senso il ricorrente introduce presunte violazioni delle garanzie in quanto l’incolpato si sarebbe trovato a dover proporre ricorso “a ridosso della pausa estiva, con le problematiche connesse”, senza però precisare in cosa si sarebbero concretizzate tali “problematiche”.
9.4.2. L’occasionale inversione del suddetto ordine, nel caso di specie, non ha pregiudicato i diritti fondamentali di difesa e partecipazione dell’incolpato, risolvendosi in una violazione meramente formale, irrilevante ai fini della legittimità del procedimento e della decisione finale. Detta comunicazione è solo funzionale a notiziare l’interessato dello stato del procedimento e, segnatamente, della fine della fase procedimentale dinanzi al Collegio che non esaurisce il procedimento disciplinare che, invero, verrà a concludersi solo con la delibera del Consiglio di Amministrazione che infligge la sanzione o dispone l’archiviazione ai sensi dell’art. 10, comma 4, della legge 30 dicembre 2010, n. 240 e dell’art. 7, comma 8, del Regolamento di Ateneo per i procedimenti disciplinari nei confronti del personale docente.
- Il secondo motivo di ricorso non è fondato.
10.1. Occorre rilevare che, come la giurisprudenza del Consiglio di Stato ha costantemente affermato, “la valutazione in ordine alla gravità dei fatti addebitati in relazione all’applicazione di una sanzione disciplinare, costituisce espressione di discrezionalità amministrativa che non è sindacabile in via generale dal giudice della legittimità, salvo che in ipotesi di eccesso di potere, nelle sue varie forme sintomatiche, quali l’illogicità e il travisamento dei fatti; spetta pertanto all’amministrazione, in sede di formazione del provvedimento sanzionatorio, stabilire il rapporto tra l’infrazione e il fatto di rilevanza disciplinare in base ad un apprezzamento di larga discrezionalità” (Cons. Stato, sez IV, 26 febbraio 2021, n. 1672; Cons. Stato, sez. IV, 27 luglio 2020 n. 4761; sez. IV, 18 settembre 2018 n. 5451; sez. VI, 20 aprile 2017, n. 1858; sez. III, 5 giugno 2015, n. 2791; sez. VI 16 aprile 2015 n. 1968; sez. III 20 marzo 2015 n. 1537).
10.1.1. Di recente proprio codesto T.A.R. del Lazio ha avuto modo di osservare come costituisca “principio generale in tema di sanzioni disciplinari per i dipendenti pubblici quello secondo cui la pubblica amministrazione dispone di un’ampia sfera di discrezionalità nell’apprezzamento della gravità dei fatti e nella graduazione della sanzione disciplinare, fermo restando che l’applicazione della misura afflittiva deve conformarsi a parametri di ragionevolezza e proporzionalità rispetto alla rilevanza dell’illecito ascritto; di conseguenza, il giudice amministrativo non può sostituire la propria valutazione a quella della competente autorità amministrativa, salvi i limiti della manifesta irragionevolezza o arbitrarietà” (T.A.R. Lazio, Sezione Prima bis, 02 marzo 2020, n. 2689).
10.2. Nel caso odierno, risulta che il ricorrente ha reiteratamente svolto incarichi esterni senza aver richiesto all’Università di appartenenza la preventiva autorizzazione nonostante risulti impiegato a tempo pieno presso l’amministrazione di appartenenza, così generando, oltre alla violazione della fedeltà e dell’esclusività dell’impiego, un danno all’erario sub specie di maggiori retribuzioni ottenute. La sanzione irrogata (e oggi impugnata), alla luce anche della “recidiva” per aver commesso in passato violazioni disciplinari, non appare né illogica, né arbitraria
10.2.1. Alla luce di ciò, risulta evidente come, nel caso in esame, non si ravvedano profili di illogicità e/o travisamento dei fatti; la motivazione del provvedimento è infatti ampia e specifica: prende in considerazione ogni elemento messo in rilievo dal ricorrente e proprio in virtù di questo, l’Amministrazione ha optato per il provvedimento della sospensione dall’Ufficio e dallo stipendio per -OMISSIS- ricadenti in un periodo, peraltro, in larga parte coincidente con la sospensione estiva dalle lezioni.
- In conclusione, entrambi i motivi di ricorso risultano infondati e pertanto devono essere respinti.
- Le spese processuali, in ragione delle questioni sollevate e della complessiva vicenda processuale, possono essere compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Ter), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all’articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 9, paragrafo 1, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all’oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare il ricorrente.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 26 marzo 2025 con l’intervento dei magistrati:
OMISSIS, Presidente FF
OMISSIS, Referendario
OMISSIS, Referendario, Estensore
Pubblicato il 2 aprile 2025