I rapporti personali scaturiti dalla cura di pubblicazioni scientifiche in comune fra i membri della Commissione di esame e i candidati non costituiscono, di per sé, vizi della procedura concorsuale né alterano la par condicio tra i candidati, specie se si considera che nel mondo accademico le pubblicazioni congiunte sono ricorrenti per il rilievo che assumono come titoli valutabili e anche perché soddisfano esigenze di approfondimento di temi di ricerca sempre più articolati e complessi, sì da rendere, in alcuni settori disciplinari, estremamente difficile, se non impossibile, la formazione di Commissioni esaminatrici in cui tali collaborazioni non siano presenti.
TAR Lazio, Sez. III ter, 9 aprile 2025, n. 7040
I rapporti di collaborazione tra i membri della Commissione di concorso e i candidati nella cura di pubblicazioni scientifiche non costituiscono motivo di astensione dei Commissari per conflitto di interessi
07040/2025 REG.PROV.COLL.
04433/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Terza Ter)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 4433 del 2024, integrato da motivi aggiunti, proposto da -OMISSIS-, rappresentato e difeso dall’avvocato OMISSIS, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Università degli Studi Roma La Sapienza, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall’Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
Università La Sapienza di Roma – Area Risorse Umane – Ufficio Reclutamento e Gestione Carriere personale Docente – Setto, Commissione Esaminatrice, non costituiti in giudizio;
nei confronti
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall’avvocato Clara Veneto, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia, rappresentato e difeso dall’avvocato Bernardo Campo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall’avvocato OMISSIS, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l’annullamento
Per quanto riguarda il ricorso introduttivo:
- a) Del Decreto rettorale dell”Università degli studi di Roma “La Sapienza” n.-OMISSIS- del-OMISSIS- con cui sono stati approvati gli atti relativi alla procedura selettiva di chiamata, indetta ai sensi dell’art. 18, comma 4, della Legge n. 240/2010, per -OMISSIS- posto di Professore di ruolo di seconda fascia presso il Dipartimento di Ingegneria Strutturale e Geotecnica – Facoltà di Architettura, per il Settore Concorsuale 08/C1 – Settore scientifico-disciplinare ICAR/12, per come pubblicato sul sito dell’Ateneo: https://web.uniroma1.it/trasparenza/atticommissione- -OMISSIS-, unitamente alla proposta di chiamata dipartimentale, allo stato, non conosciuta;
- b) della Relazione finale del-OMISSIS- della Commissione esaminatrice pubblicata sul detto sito in data-OMISSIS-;
- c) di ogni altro atto presupposto, connesso e consequenziale, e tra questi: 1) i 5 verbali, in ogni parte di interesse e considerata lesiva, e la relazione finale trasmessi dal Segretario della Commissione giudicatrice ed acquisiti al protocollo universitario in data -OMISSIS- ai nn. -OMISSIS-e -OMISSIS-; 2) il bando di concorso ove interpretato e considerato in senso lesivo per gli interessi di parte ricorrente; 3) la griglia di valutazione della Commissione esaminatrice; 4) i giudizi e le valutazioni espresse dalla Commissione esaminatrice di concorso nelle parti considerate lesive; 5) il DR n. 2595/2023 del 12.10.2023, per come successivamente modificato e/o integrato, recante la nomina della Commissione esaminatrice; 6) il D.R. n. 2744/2023 del 25/10/2023 recante la sostituzione dei commissari;
e per l”accertamento
del diritto del ricorrente ad essere dichiarato vincitore della procedura selettiva.
Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da -OMISSIS- il 13/5/2024:
Per l”annullamento, previa adozione di misure cautelari,
1) Della delibera n. -OMISSIS-del -OMISSIS-, con cui l’Università La Sapienza di Roma ha approvato la proposta di chiamata nel ruolo di professore di ruolo di II fascia (associato) in ordine ai settori concorsuale e scientifico disciplinare di cui trattasi del candidato utilmente selezionato (-OMISSIS-), nella parte di interesse;
2) Di ogni altro atto ad essa presupposto, connesso e conseguenziale, quali: a) la delibera della seduta del -OMISSIS- con cui il Consiglio del Dipartimento di Ingegneria Strutturale e Geotecnica ha approvato la proposta di chiamata del controinteressato Prof. -OMISSIS- in qualità di Professore di II Fascia (associato) per il Settore Concorsuale 08/C1 – Settore scientifico disciplinare ICAR/12 e il relativo estratto verbale; b) il decreto rettorale di nomina; c) il contratto firmato; d) la presa di servizio; e) la delibera del CdA n. 41 del 2024, nella parte di interesse;
unitamente a quanto già impugnato in via principale, per l’accertamento del diritto del ricorrente ad essere dichiarato vincitore della procedura selettiva.
In subordine,
per l’annullamento della procedura concorsuale per come posta in essere e con conseguente riedizione delle prove e delle valutazioni.
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Università degli Studi Roma La Sapienza e di -OMISSIS- e di -OMISSIS-;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 26 febbraio 2025 il dott. OMISSIS e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
- Con bando del 13.07.2023 (approvato con D.R. -OMISSIS-876/2023) veniva indetta, ai sensi dell’art. 18, comma 4, della Legge n. 240/2010, una procedura selettiva di chiamata per -OMISSIS- posto di Professore di ruolo di II fascia presso il Dipartimento di Ingegneria Strutturale e Geotecnica – Facoltà di Architettura – Settore scientifico disciplinare ICAR/12 (Attività di ricerca congruente con la declaratoria del SSD ICAR/12, Tecnologia dell’Architettura).
- La dinamica concorsuale prevedeva una selezione articolata nella valutazione i) delle pubblicazioni; ii) della prova didattica (dalla quale venivano però esclusi i candidati che fossero già Professori di II fascia o avevano svolto in qualità di RTI almeno cinque anni di attività didattica certificata dall’Ateneo di appartenenza); iii) della conoscenza della lingua inglese; iv) della valutazione del curriculumsecondo i criteri stabiliti dal bando (individuali, comparativi, ulteriori criteri).
- All’esito della procedura valutativa risultavano vincitori -OMISSIS- e -OMISSIS- i quali riportavano la valutazione complessiva di “-OMISSIS-”. L’odierno ricorrente, invece, riportava la valutazione di “-OMISSIS-”.
- Con una prima serie di motivi il ricorrente impugnava gli esiti della procedura per le seguenti ragioni:
- A) VIOLAZIONE E/O FALSA APPLICAZIONE DELLA LEX SPECIALIS 2. VIOLAZIONE DELL’ART. 1 DEL DPR 487/1994 3. ECCESSO DI POTERE PER IRRAGIONEVOLEZZA E ILLOGICITÀ 4. CONTRADDITTORIETÀ TRA ATTI AMMINISTRATIVI 5. DIFETTO ASSOLUTO DI MOTIVAZIONE 6. VIOLAZIONE E/O FALSA APPLICAZIONE DELL’ART. 9 DEL DPR 487/1994 7. VIOLAZIONE DELL’ART. 4 DEL DPR 117/2000 8. VIOLAZIONE DELLA PAR CONDICIO CONCORSORUM 9. DISPARITÀ DI TRATTAMENTO 10. SVIAMENTO DI POTERE 11. VIOLAZIONE DEL BUON ANDAMENTO AMMINISTRATIVO 12. VIOLAZIONE DELL’ART. 51 COST. concretizzati nella:
- a) illogica introduzione di criteri generici, non analitici e non fondati su riscontri oggettivi, una volta conosciuta l’identità dei candidati;
- b) omessa valutazione nel giudizio finale dell’attività di formazione e ricerca, dell’organizzazione e della partecipazione a gruppi di ricerca, nonché dei premi e dei riconoscimenti;
- c) sottovalutazione del profilo curriculare, universitario, professionale e internazionale del ricorrente e di contro, una sopravvalutazione dei profili dei candidati vincitori
- B) VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI IMPARZIALITÀ 14. VIOLAZIONE DELL’ART. 6-BIS, DELLA LEGGE 7 AGOSTO 1990, N. 241 15. VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 6 E 7, DEL CODICE DI COMPORTAMENTO DEI DIPENDENTI DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI, APPROVATO CON DPR 62/2013. 16. VIOLAZIONE DELL’ART. 51 C.P.C. 17. VIOLAZIONE DELIBERE ANACin virtù dell’illegittimità della composizione della Commissione dal momento che il candidato -OMISSIS- avrebbe avuto nel tempo rapporti professionali non sporadici od occasionali con il Prof. -OMISSIS- il quale risulta anche coautore di talune pubblicazioni presentate alla Commissione per le valutazioni di gara.
- Il 24.04.2024 si costituivano con atti di stile il controinteressato -OMISSIS- e la resistente Università “La Sapienza”, la quale depositava delle controdeduzioni redatte dalla Commissione del concorso. L’08.05.2024 si costituiva il secondo controinteressato -OMISSIS-.
- Il 10.05.2024 -OMISSIS- depositava memoria con la quale confutava le argomentazioni sostenute da parte ricorrente.
- Il 13.05.2024 il ricorrente depositava motivi aggiunti (impropri) con i quali impugnava per illegittimità derivata la delibera n. -OMISSIS-del -OMISSIS-, con cui l’Università La Sapienza di Roma approvava gli esiti della procedura concorsuale e proponeva la chiamata del Prof. -OMISSIS-, nonché di ogni altro atto presupposto o consequenziale, riportandosi a tutti i motivi dedotti nel ricorso principale.
- Codesto Tar alle Camere di consiglio del 15.05.2024 e 12.06.2024 respingeva le istanze cautelari proposte dal ricorrente.
- Le parti depositavano (ad eccezione di -OMISSIS-) memorie ex art. 73 c.p.a. insistendo per l’accoglimento delle rispettive conclusioni.
- All’udienza pubblica del 26.02.2025 i ricorsi venivano discussi e spediti in decisione
- Il ricorso principale e i motivi aggiunti non sono fondati e pertanto devono essere respinti.
- Il secondo motivo del ricorso principale, che deve essere analizzato in principio considerata la sua attitudine, in caso di eventualmente accoglimento, a travolgere l’intera procedura concorsuale in oggetto, è infondato.
12.1. Come codesto TAR ha già avuto modo di rilevare, “nei concorsi universitari, l’esistenza di rapporti scientifici di collaborazione costituiscono ipotesi frequenti nel mondo accademico, che non sono tali da inficiare in maniera giuridicamente apprezzabile il principio di imparzialità dei commissari, visto che nel campo degli specialisti è assai difficile trovare un esperto che in qualche modo non abbia avuto contatti di tipo scientifico o didattico con uno dei candidati” (TAR Lazio, sez. III, 2.10.2019, -OMISSIS-1498, Cons. St., II, 7.3.2014, n. 3768).
12.2. Secondo il Consiglio di Stato, inoltre, “la semplice sussistenza di rapporti accademici o di ufficio tra commissario e candidato non è idonea ad integrare gli estremi delle cause d’incompatibilità normativamente previste” (Cons. di Stato, Sez. VII, 17.01.2023 n. 2408). Nell’applicazione concreta di tale principio, lo stesso Giudice ha precisato la necessità di tenere conto dei caratteri specifici della collaborazione, al fine di valutarne l’intensità e la protrazione nel tempo e, dunque, l’idoneità a determinare “per il componente della commissione un effetto di incompatibilità a partecipare alla valutazione comparativa di candidati che, con il condizionamento del rapporto preesistente, difficilmente potrebbe restare pienamente imparziale” (Cons. di Stato, sez. VI, 7.07.2020, n. 4356); la comunanza di interessi (altresì) di vita professionale potrebbe infatti connotarsi per un’intensità “tale da far sorgere il sospetto che la valutazione del candidato non sia oggettiva ma motivata dalla conoscenza personale” (Cons. di Stato, sez. VI, 13 dicembre 2017, n. 5865).
12.2.1. La verifica in ordine alla sussistenza di situazioni di conflitto di interesse deve essere svolta, in concreto, con il dovuto rigore, valorizzando i canoni di imparzialità, obiettività e trasparenza che devono informare l’attività valutativa delle commissioni di concorso, dovendosi anche precisare che, ad assumere rilievo, in forza delle generali previsioni dell’art. 6 bis della l. n. 241 del 1990, sono non
solo i conflitti di interessi conclamati ma anche quelli potenziali, integrati dalla sussistenza di gravi ragioni di convenienza percepite come una minaccia alla imparzialità e indipendenza dei componenti dell’organo collegiale nel contesto della procedura concorsuale.
12.3. Nel caso di specie la par condicio concorsuale non risulta affatto alterata tenuto conto dei rapporti professionali emersi fra il controinteressato, Prof. -OMISSIS-, e il Prof -OMISSIS-, Presidente della Commissione di concorso.
12.3.1. Il nome del Prof -OMISSIS- è presente nel curriculum vitae del controinteressato (e allegato alla domanda di partecipazione) perché i due profili professionali si sono occasionalmente incontrati all’interno di attività convegnistiche e congressuali, di studio o di presentazione di pubblicazioni che costituiscono le ordinarie attività che concretizzano il normale dinamismo del mondo scientifico (Comunità Scientifica del SSD ICAR/12). Non scaturisce dagli atti del fascicolo una collaborazione continuativa e costante tale da determinare l’opportunità del prof. -OMISSIS- di astenersi dal ricoprire la funzione di Presidente della Commissione.
12.3.2. Inoltre, secondo la giurisprudenza di questo Tar, cui questo Collegio aderisce condividendone il principio, i rapporti personali scaturiti dalla cura di pubblicazioni scientifiche in comune fra i membri della Commissione di esame e i candidati “non costituiscono, di per sé, vizi della procedura concorsuale né alterano la par condicio tra i candidati, specie se si considera che nel mondo accademico le pubblicazioni congiunte sono ricorrenti per il rilievo che assumono come titoli valutabili e anche perché soddisfano esigenze di approfondimento di temi di ricerca sempre più articolati e complessi, sì da rendere, in alcuni settori disciplinari, estremamente difficile, se non impossibile, la formazione di Commissioni esaminatrici in cui tali collaborazioni non siano presenti” (Sez. III, 5 marzo 2019, n. 2883)
12.4. Tale vicenda non rientra, peraltro, tra quelle che assurgono a causa di conflitto di interesse, con la conseguenza che non sussisteva alcun dovere di astensione.
12.4.1. Infatti, i principi generali in materia di astensione e ricusazione del giudice, previsti dall’art. 51 e dall’art. 52 del c.p.c., trovano applicazione anche nello svolgimento delle procedure concorsuali, in quanto strettamente connessi al trasparente e corretto esercizio delle funzioni pubbliche.
Tuttavia, per orientamento giurisprudenziale univoco e consolidato, “l’obbligo di astensione in capo ai componenti di una commissione di concorso sussiste solo nei casi, tassativamente intesi, previsti dall’art. 51 c.p.c., senza possibilità di procedere ad una estensione analogica degli stessi” (cfr. Cons. Stato, sez. III, 28.4.2016, -OMISSIS-628). Invero, in ordine all’applicazione in ambito concorsuale dell’art. 51 c.p.c., la giurisprudenza amministrativa ha affermato il principio secondo cui “le cause d’incompatibilità sancite dall’art. 51 c.p.c., estensibili, in omaggio al principio costituzionale di imparzialità, a tutti i campi dell’azione amministrativa (…), rivestono carattere tassativo e, come tali, sfuggono ad ogni tentativo di estensione analogica, stante l’esigenza di assicurare la certezza dell’azione amministrativa e di evitare un pretestuoso ricorso ad elementi invalidanti che non sia basato su un effettivo conflitto di interessi” (Consiglio di Stato, sez. VI, 26/01/2015, n. 325; Consiglio di Stato, sez. V, 24/07/2014, n. 3956; Cons. Stato Sez. III, 02.04.2014, -OMISSIS-577; Cons. Stato, VI, 30 luglio 2013, n. 4015 e, in senso conforme, e TAR Lazio, III-bis, 25.5.2015 n. 7435; T.A.R. Catania, (Sicilia), sez. I, 09/04/2015, -OMISSIS-046)” (TAR Campania, NA, II, 12.3.2025, n. 2028).
12.4.2. Inoltre, “seguendo la tesi analogica, infatti, non vi sarebbe più alcuna certezza in merito alla stabilità delle commissioni di esame, potendo essere messa in discussione l’imparzialità dei suoi componenti sulla base di qualunque elemento induttivo che potrebbe essere considerato soggettivamente in grado di inficiare l’imparzialità della commissione d’esame: la tesi tradizionale, invece, che si basa sull’art. 51 c.p.c., soddisfa pienamente l’esigenza del rispetto del principio di imparzialità di rilevanza costituzionale, delimitando nel contempo le ipotesi di incompatibilità, perseguendo in questo modo l’esigenza di garantire la certezza giuridica. Inoltre, nel conflitto tra le norme, deve prevalere la disciplina speciale – relativa al regime delle incompatibilità – con quella generale propria del procedimento amministrativo, anche se cronologicamente successiva.” (TAR Lazio, Rm, III, 2.10.2019, -OMISSIS-1498; Cons. di Stato, III, 28 aprile 2016, -OMISSIS-628).
12.4.3. In questo contesto il ricorrente non ha presentato istanza di ricusazione nei confronti del componente della Commissione benché ne avesse la facoltà nei termini (e con le modalità) stabiliti dal bando.
12.5. In definitiva, sebbene risulti fra i soggetti suindicati una normale comunanza di interessi scientifici, evidentemente fisiologica all’interno dell’indicato settore scientifico di riferimento, non emerge una comunanza di interessi economici e di vita di intensità tale da far sorgere il sospetto che la valutazione del candidato sia stata motivata dalla conoscenza personale.
- Il primo motivo di ricorso, sebbene variamente articolato in diversi sotto motivi, è infondato.
13.1. Giova ricordare che costituisce ormai principio consolidato quello secondo il quale nei concorsi universitari, la valutazione dei candidati comporta un’ampia area di insindacabilità del giudizio da parte del giudice amministrativo. Il giudizio della Commissione, infatti, è inteso a verificare il livello di maturità scientifica raggiunto dai singoli candidati e costituisce espressione di un’ampia discrezionalità tecnica riservata dalla legge al suddetto organo collegiale, le cui valutazioni, riflettendo specifiche competenze proprie dello stesso e richiedendo conoscenze di alto livello in complesse discipline cognitive, non possono essere sindacate nel merito dal giudice della legittimità, ma solo sotto l’eventuale profilo della ragionevolezza, adeguatezza, proporzionalità, illogicità, difetto di istruttoria e travisamento dei fatti (T.A.R. Marche, 30 ottobre 2020, n. 634; tra le più recenti, si vedano anche T.A.R. Lazio, Roma, sez. III, 3 dicembre 2019, -OMISSIS-3813; 5 aprile 2019, n. 4500).
13.2. Le ragioni addotte nel motivo di ricorso mirano ad una operazione sostitutiva, essendo finalizzate a surrogare le valutazioni della Commissione con quelle indicate dal ricorrente.
13.2.1. Invero nel verbale -OMISSIS-, la Commissione ha riportato i criteri per la valutazione dei candidati, ben prima di conoscerne l’identità, in coerenza con quanto riportato nell’art. 1 del decreto di indizione della procedura selettiva, così determinandoli:
(i) Criteri di valutazione individuale.
– documentata attività di formazione e ricerca presso qualificati Istituti universitari italiani o esteri;
– attività di organizzazione, direzione coordinamento e partecipazione a gruppi di ricerca nazionali o internazionali, o partecipazione agli stessi;
– attività di progettazione e di sperimentazione di livello nazionale e/o internazionale e/o di consulenza tecnico/scientifica per conto di Enti pubblici e privati;
– attività didattica presso Atenei italiani o stranieri in Corsi di Laurea, di Laurea Magistrale, Corsi di Dottorato di Ricerca, Corsi di Master e in Corsi di Alta Formazione, all’interno di insegnamenti di pertinenza del SSD ICAR/12;
– attività universitarie, con particolare riguardo a quelle gestionali e relative alla partecipazione a organi collegiali elettivi;
– attività di organizzatore e/o relatore a congressi e convegni nazionali e internazionali;
– attività di partecipazione a società scientifiche/istituzioni culturali aventi prestigio e riconoscimento nel SSD ICAR/12;
– attività di direzione o partecipazione a comitati editoriali di riviste scientifiche e di collane editoriali, nazionali e internazionali, aventi prestigio nel SSD ICAR/12;
– attività di revisore per conto di riviste scientifiche aventi prestigio e riconoscimento (ISI, Scopus, ANVUR, ecc.) nel SSD ICAR/12.
– premi e riconoscimenti nazionali e internazionali per attività di sperimentazione progettuale, ricerca e attività formative.
(ii) Criteri comparativi.
– congruenza e pertinenza dell’attività scientifica, di ricerca, di sperimentazione progettuale, con la
declaratoria del SSD ICAR/12 e con l’attività di ricerca prevista dal Bando;
– qualità della produzione scientifica, di ricerca, di sperimentazione progettuale, anche con riferimento all’originalità, all’innovatività in termini di avanzamento disciplinare, al rigore metodologico, alla rilevanza e alla diffusione nell’ambito della comunità scientifica nazionale e internazionale;
– congruenza e pertinenza delle attività didattiche, di formazione e alta formazione con la declaratoria del SSD ICAR/12 e con l’impegno didattico previsto dal Bando;
– continuità e intensità delle attività relative ai suindicati “Criteri di valutazione individuale”.
(iii) Ulteriori criteri di valutazione.
Profilo Scientifico: Competenze e titoli scientifici così come definiti nella declaratoria approvata dal CUN per il SSD ICAR/12 e SC 08/C1 (cfr. allegato A e B, DM 30.10.2015 n. 855 MIUR).
La Commissione stabilisce che la lezione dei candidati avverrà tramite strumenti telematici, secondo le seguenti modalità:
– scelta dal/dalla candidato/a tra 3 argomenti selezionati dai Commissari di concorso (24 ore prima della data di svolgimento della prova);
– presentazione di una unità didattica su un argomento relativo alle tematiche del SSD ICAR 12.
La Commissione stabilisce che l’accertamento delle competenze linguistiche (lingua straniera inglese come indicato nel bando) e, per i candidati stranieri, all’accertamento della conoscenza della lingua italiana e inglese, avverrà per via telematica al termine della lezione, attraverso la presentazione orale in lingua inglese o italiano (per i candidati stranieri) di un breve abstract della lezione.
13.2.2. Il verbale con i criteri indicati venivano pubblicati sul sito dell’Ateneo al fine di assicurarne la conoscibilità per almeno sette giorni.
13.3. Come rileva correttamente l’amministrazione resistente, nella ricostruzione del profilo curriculare di ciascun candidato sono stati riportati tutti gli elementi utili e salienti per la valutazione e la successiva comparazione ai sensi di quanto riportato nell’allegato 1 al verbale-OMISSIS-, pubblicato in data 09/11/2023 e reso disponibile sul portale dell’Ateneo. Nella successiva valutazione collegiale del profilo curriculare appare pienamente esplicito, comprensibile ed evidente che l’articolazione dei giudizi sia istruita dalle informazioni riportate nel profilo, estratte dal curriculum dei candidati, e principalmente che, sebbene accorpato in macro-voci: “Giudizio sull’attività didattica, di didattica integrativa e di servizio agli studenti”; “Giudizio sull’attività di ricerca scientifica”; “Valutazione collegiale di merito complessiva della produttività scientifica”; “Valutazione collegiale di merito delle pubblicazioni presentate”, queste coincidano con i criteri comparativi di cui all’allegato 1.
13.3.1. Sostiene il resistente, inoltre, che per prassi consolidata nelle valutazioni concorsuali, i criteri di valutazione individuale costituiscono gli elementi da considerarsi nell’analisi dei curricula, mentre i criteri comparativi definiscono gli ambiti di valutazione finalizzati proprio a quella comparazione oggettiva che il ricorrente afferma non essere stata correttamente condotta.
13.4. Nel caso di specie la Commissione ha operato un giudizio particolareggiato prima, e complessivo poi, dei candidati, condotto in modo da scongiurare illogiche o arbitrarie conclusioni e ben motivando per ciascun concorrente i punti di merito e di criticità nei rispettivi profili, esponendo i risultati nella Relazione finale. Tale valutazione non consente a questo giudice di sindacarne l’esito, pena l’illegittima sostituzione della valutazione amministrativa con quella giurisdizionale, in evidente violazione dei principi di riserva di amministrazione e, quindi, di separazione dei poteri.
13.4.1. Le lamentate ipotesi di irragionevolezza, irrazionalità, arbitrio, illogicità, travisamento o errore di fatto non possono, dunque, ritenersi associabili alla procedura di selezione in oggetto, in quanto l’operato della Commissione si è mantenuto nell’ambito di quella discrezionalità che la legislazione vigente assume come principio guida per la valutazione dei candidati.
13.5. Nemmeno fondata si rivela la censura circa la sopravvalutazione del profilo dei vincitori e la (speculare) sottovalutazione del ricorrente.
13.5.1. Come è noto, per giurisprudenza consolidata “nelle procedure concorsuali di valutazione comparativa per un posto di professore universitario, il giudizio della Commissione esaminatrice, essendo essenzialmente un “giudizio qualitativo” sulla maturità scientifica dei candidati ed attenendo all’ampia sfera della discrezionalità tecnica, risulta essere censurabile unicamente sul piano della legittimità, per evidente superficialità, incompletezza, incongruenza, manifesta disparità, emergente dalla stessa documentazione, tale da configurare un evidente eccesso di potere, senza con ciò entrare nel merito della valutazione della Commissione. La presenza, poi, di un elevato tasso di discrezionalità, nel senso della impossibilità di eliminare una variabilità di apprezzamenti nel formulare i giudizi che richiedono conoscenze di alto livello in complesse discipline cognitive, consente esclusivamente di verificare l’esistenza di un coerente sviluppo fra le fasi procedurali della selezione, nel senso che la scelta finale della Commissione non deve apparire in contraddizione con gli elementi emergenti dalle varie fasi in cui si è articolato il procedimento selettivo; di talché la valutazione della Commissione esaminatrice, in quanto inerente ad un giudizio qualitativo sulle esperienze e sulla preparazione scientifica dei candidati, può essere dichiarata illegittima solo ove si riscontrino macroscopiche carenze nella motivazione o nei prestabiliti criteri di valutazione ovvero nei contenuti di ragionevolezza e proporzionalità della decisione” (Cons. di Stato n. 5685/24).
13.5.2. L’amministrazione resistente, per ciascuna delle doglianze riferite alla valutazione dei singoli profili, fa correttamente notare che:
– l’abilitazione a professore di I fascia non è di per sé criterio di valutazione indicato nel bando ma solo un aspetto da considerarsi – tra gli altri – nella definizione del profilo dei candidati, cosa peraltro considerata dalla Commissione, tanto per il candidato -OMISSIS-che per la candidata -OMISSIS-;
– il GSD/SC/MSC per il quale è stata indetta la procedura concorsuale selettiva come indicato nel bando è classificato come non bibliometrico, pertanto, era esplicitato nel bando di concorso che i candidati avrebbero dovuto autocertificare ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. 445/2000, tipologie di prodotti validi per la partecipazione alle procedure di Abilitazione Scientifica Nazionale, in relazione al Settore concorsuale per il quale è stata indetta la procedura e all’arco temporale delle pubblicazioni selezionabili, ovvero numero articoli e contributi; numero articoli pubblicati su riviste di classe A; numero di monografie. L’H – Index, ovvero ‘il parametro delle citazioni’ che viene richiamato non è indicato nel bando come criterio di valutazione delle pubblicazioni presentate dai candidati nel bando.
Inoltre, si sottolinea come l’aspetto commerciale e il volume di finanziamento ai fini della valutazione dei progetti di ricerca, richiamati nel ricorso, sono criteri la cui applicazioni sarebbe del tutto fuorviante in un contesto accademico;
– con riferimento alla valutazione delle pubblicazioni esitate dai candidati ai fini del concorso, “ottima, buona, discreta, soddisfacente, etc.” sono giudizi valoriali espressamente indicati in calce ad ogni tabella di valutazione delle pubblicazioni esitate (e solo di quelle). Non si riferiscono dunque ai giudizi espressi della commissione nel complesso delle proprie valutazioni ai fini della comparazione dei candidati;
– in merito alla valutazione delle pubblicazioni esitate dai candidati, si rappresenta che il parametro “riconoscibilità dell’apporto individuale” non deriva da una mera verifica della presenza/assenza della relativa dichiarazione ma da una più ampia e articolata considerazione della congruenza delle tematiche trattate rispetto al profilo scientifico del candidato di cui si valutano le pubblicazioni. Prerogativa di giudizio deputata espressamente ai Commissari chiamati ad operare valutazioni sintetiche di tipo quali-quantitativo e mai esclusivamente quantitativo o ancora peggio di verifica del tipo presente/assente.
13.6. La contestazione dell’illegittimità dei giudizi adottati dalla Commissione avrebbe dovuto essere illustrata attraverso indici di inattendibilità dei criteri ovvero tramite prova di un non corretto accertamento dei fatti. Invero, il ricorrente propone la sostituzione di propri criteri e valutazioni, frutto di un processo di elaborazione soggettiva, a quelli utilizzati dalla Commissione, alla luce dei quali valutare i fatti per far emergere la sua superiorità scientifica.
13.6.1. In materia di discrezionalità tecnica, il giudice amministrativo può accertare il fatto e verificare l’attendibilità del criterio, ma non può procedere a valutare il fatto accertato utilizzando un nuovo parametro – quello proposto dal ricorrente -, facendo derivare da tale valutazione l’esito del controllo dell’attendibilità del criterio oggetto di critica.
13.6.2. Il giudizio di non attendibilità del criterio e la conclusione della sua illegittimità non può derivare dal giudizio del merito scientifico attraverso nuovi parametri o valutazioni proposti dal ricorrente, poiché ciò comporterebbe un inammissibile sindacato sostitutivo sulla sfera di discrezionalità tecnica riservata alla Commissione e, pertanto, non consentita in questa sede.
13.6.3. Secondo la costante giurisprudenza del Consiglio di Stato sullo scrutinio delle valutazioni espresse da una Commissione scientifica (Sez. VI, 7501/2022), il giudizio di legittimità non può trasmodare in un rifacimento, ad opera dell’adito organo di giustizia, del giudizio espresso dalla Commissione, con conseguente sostituzione alla stessa, potendo l’apprezzamento tecnico dell’organo collegiale essere sindacabile soltanto ove risulti macroscopicamente viziato da illogicità, irragionevolezza o arbitrarietà. Deve, pertanto, ritenersi infondata una censura che miri unicamente a proporre una diversa valutazione delle esperienze didattiche o altri titoli (in particolare l’attività di ricerca, le pubblicazioni, i riconoscimenti nazionali e internazionali, l’attività gestionale, organizzativa e di servizio) atteso che in tal modo verrebbe a giustapporsi alla valutazione di legittimità dell’operato della Commissione una – preclusa – cognizione del merito della questione (cfr., in argomento e tra le tante, Cons. Stato, Sez. VI, 25 novembre 2021 n. 7899 e 8 settembre 2020 n. 5412).
13.6.4. In definitiva, l’asserita irragionevolezza e arbitrarietà dei criteri utilizzati dalla Commissione avrebbe dovuto essere dimostrata non attraverso la mediazione di una valutazione tecnico-discrezionale e, quindi, opinabile dei fatti, ma sulla base di dati oggettivi, quali il contrasto di essi con il bando di concorso o con la normazione primaria.
- In conclusione il ricorso principale e i motivi aggiunti (che riproponevano i vizi originari per contestare l’illegittimità derivata della delibera n. -OMISSIS-del -OMISSIS-, con cui l’Università La Sapienza di Roma approvava gli esiti della procedura concorsuale e proponeva la chiamata del Prof. -OMISSIS-) devono essere respinti perché infondati.
- Sussistono giusti motivi legati alla peculiarità della vicenda sottesa al presente contenzioso per disporre, ai sensi dell’art. 92 c.p.c., per come espressamente richiamato dall’art. 26, comma 1, c.p.a, l’integrale compensazione delle spese tra tutte le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Ter), definitivamente pronunciando sul ricorso principale e sui motivi aggiunti, li respinge.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 26 febbraio 2025 con l’intervento dei magistrati:
OMISSIS, Presidente FF
OMISSIS, Referendario
OMISSIS, Referendario, Estensore
Pubblicato il 9 aprile 2025