La preferenza per un’attività scientifica orientata a rafforzare il profilo internazionale del Dipartimento è espressione di una scelta ampiamente discrezionale dell’Ateneo che è immune da vizi di illogicità, irragionevolezza o arbitrio, cioè da quei vizi, soltanto in relazione ai quali è ammesso il sindacato del G.A. sulle citate scelte discrezionali.
Cons. Stato, Sez. VII, 14 aprile 2025, n. 3186
La preferenza per un’attività scientifica orientata a rafforzare il profilo internazionale del Dipartimento è espressione di una scelta ampiamente discrezionale
03186/2025REG.PROV.COLL.
07345/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Settima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 7345 del 2024, proposto dalla prof.ssa
-OMISSIS-, rappresentata e difesa dagli avv.ti OMISSIS e OMISSIS e con domicilio eletto presso lo studio del primo, in Roma, via Principessa Clotilde, n. 2;
contro
Alma Mater Studiorum – Università di Bologna, in persona del Rettore pro tempore, rappresentata e difesa dall’avv. OMISSIS e con domicilio digitale come da P.E.C. da Registri di Giustizia;
prof.ssa -OMISSIS-, rappresentata e difesa dall’avv. OMISSIS e con domicilio digitale come da P.E.C. da Registri di Giustizia;
per la riforma
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale -OMISSIS–n.-OMISSIS-, notificata in data -OMISSIS-, resa tra le parti sul ricorso, integrato da motivi aggiunti, R.G. n. -OMISSIS-.
Visti l’appello principale e i relativi allegati;
Vista la memoria di costituzione e difensiva della prof.ssa -OMISSIS-;
Visti l’appello incidentale proposto dalla prof.ssa -OMISSIS- e i relativi allegati;
Viste la memoria di costituzione e difensiva e la documentazione dell’Alma Mater Studiorum – Università di Bologna;
Visti la memoria e i documenti dell’appellante incidentale, la memoria dell’appellante principale;
Viste le memorie di replica delle parti;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 18 febbraio 2025 il Cons. OMISSIS e uditi per le parti gli avv.ti OMISSIS, OMISSIS, OMISSIS ed OMISSIS;
Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue:
FATTO
Con l’appello in epigrafe la prof.ssa -OMISSIS- ha impugnato la sentenza del T.A.R. –OMISSIS-n.-OMISSIS-, chiedendone la riforma.
La sentenza appellata ha respinto il ricorso principale presentato dalla stessa prof.ssa -OMISSIS- per ottenere l’annullamento:
- I) del decreto rettorale dell’Università di Bologna n. -OMISSIS- del -OMISSIS-, di approvazione degli atti della procedura selettiva per la copertura di un posto di professore universitario di prima fascia presso il Dipartimento di Scienze Politiche e Sociali per il settore concorsuale 12/E2 – Diritto Comparato, settore scientifico disciplinare (S.S.D.) IUS/21– Diritto Pubblico Comparato, indetto con decreto n. -OMISSIS- del -OMISSIS-;
- II) del decreto rettorale della predetta Università n. -OMISSIS- del -OMISSIS-, recante la nomina della Commissione giudicatrice della suindicata procedura selettiva;
III) di tutti i verbali della Commissione e dei relativi allegati, incluso l’allegato al verbale n. 3 del -OMISSIS- recante la “Scheda di valutazione” delle candidate -OMISSIS- e -OMISSIS-;
- IV) del citato decreto rettorale n. -OMISSIS- di indizione della procedura selettiva e di ogni altro atto presupposto, connesso e consequenziale.
La sentenza ha altresì respinto i motivi aggiunti proposti dalla ricorrente per l’annullamento:
- V) della delibera del Consiglio di Dipartimento del -OMISSIS- recante proposta di chiamata della prof.ssa -OMISSIS- per la copertura del posto di professore universitario di prima fascia messa a concorso;
- VI) della delibera del Consiglio di Amministrazione dell’Ateneo del -OMISSIS-, nella parte in cui ha approvato la proposta di chiamata della prof.ssa -OMISSIS- e dell’ulteriore atto di presa in servizio di quest’ultima;
VII) in parte qua, del Regolamento di Ateneo per la disciplina della chiamata dei professori di prima e seconda fascia, emanato con decreto rettorale n. -OMISSIS- del 9 dicembre 2013 (d’ora in avanti anche solo: Regolamento per la chiamata), e del Regolamento di funzionamento del Dipartimento di Scienze Politiche e Sociali.
La sentenza ha infine dichiarato improcedibile il ricorso incidentale presentato dalla prof.ssa -OMISSIS-.
Nel gravame la prof.ssa -OMISSIS- ha contestato l’iter logico-giuridico e le statuizioni della sentenza appellata, deducendo i seguenti motivi:
1) error in iudicando, travisamento dei fatti, omessa e insufficiente motivazione su un punto decisivo della controversia, violazione dell’art. 97 Cost., degli artt. 15 e 18 della l. n. 240/2010, dell’art. 9 del bando, dell’art. 10 del Regolamento per la chiamata, dell’art. 1 della l. n. 241/1990 e dei principi di imparzialità, trasparenza e buon andamento dell’azione amministrativa, nonché eccesso di potere per sviamento, poiché la sentenza di prime cure sarebbe errata, anzitutto, nella parte in cui ha respinto la censura, dedotta con i motivi aggiunti, avente a oggetto l’illegittimità della proposta di chiamata della prof.ssa -OMISSIS-, siccome fondata sulla maggiore congruenza del suo profilo rispetto alle specifiche funzioni dettate dal bando;
2) error in iudicando, travisamento dei fatti, omessa e insufficiente motivazione su un punto decisivo della controversia, violazione dell’art. 9 del bando e della art. 10 del Regolamento per la chiamata, violazione di legge (art. 97 Cost., art. 18 della l. n. 240/2010, artt. 1 e 3 della l. n. 241/1990), eccesso di potere per illogicità ed irragionevolezza manifesta, nonché contraddittorietà, travisamento dei fatti, disparità di trattamento e difetto di motivazione, violazione dei principi di imparzialità, trasparenza e buon andamento dell’azione amministrativa, sviamento di potere, illegittimità derivata, giacché il primo giudice sarebbe incorso in errore, altresì, nel dichiarare inammissibili la censura dedotta dalla ricorrente con il secondo motivo aggiunto, con cui si era lamentato che la motivazione alla base della proposta di chiamata della prof.ssa -OMISSIS- fosse manifestamente illogica e irragionevole, oltre che affetta da evidente travisamento. Di conseguenza, l’appellante ha riproposto la censura dichiarata inammissibile;
3) error in iudicando, travisamento dei fatti, omessa e insufficiente motivazione su un punto decisivo della controversia, violazione dell’art. 9 del bando e dell’art. 10 del Regolamento per la chiamata, violazione di legge (art. 97 Cost., art. 18 della l. n. 240/2010, artt. 1 e 3 della l. n. 241/1990), eccesso di potere per illogicità ed irragionevolezza manifesta, nonché contraddittorietà, travisamento dei fatti, disparità di trattamento e difetto di motivazione, violazione dei principi di imparzialità, trasparenza e buon andamento dell’azione amministrativa, sviamento di potere ed illegittimità derivata, poiché la sentenza sarebbe viziata pure nella parte in cui ha ritenuto infondata la censura, formulata anch’essa con il secondo motivo aggiunto, con cui era stato dedotto che il seminario non si fosse svolto in forma pubblica, in violazione dei principi fondamentali del procedimento e dello svolgimento delle prove concorsuali ed in spregio alle più elementari regole di imparzialità, trasparenza e buon andamento della P.A.;
4) error in iudicando, travisamento dei fatti, omessa e insufficiente motivazione su un punto decisivo della controversia, violazione dell’art. 9 del bando e dell’art. 10 del Regolamento per la chiamata, violazione di legge (art. 97 Cost., art. 18 della l. n. 240/2010, artt. 1 e 3 della l. n. 241/1990), eccesso di potere per illogicità ed irragionevolezza manifesta, nonché contraddittorietà, travisamento dei fatti, disparità di trattamento e difetto di motivazione, violazione dei principi di imparzialità, trasparenza e buon andamento dell’azione amministrativa, sviamento di potere ed illegittimità derivata, in quanto la sentenza di prime cure sarebbe errata, da ultimo, anche nella parte in cui ha respinto le censure formulate con il ricorso originario nei confronti dei giudizi della Commissione e che, come osservato nei motivi aggiunti, si rifletterebbero sulla delibera di chiamata del Dipartimento, non potendosi sostenere, come ha fatto il T.A.R., che le censure si ingerirebbero nella discrezionalità tecnica propria della Commissione giudicatrice.
Si è costituita in giudizio la controinteressata prof.ssa -OMISSIS- con una memoria di costituzione e difensiva, a mezzo della quale ha riproposto, ai sensi dell’art. 101, comma 2, c.p.a., le eccezioni pregiudiziali assorbite dalla sentenza di primo grado e in particolare le eccezioni di inammissibilità del ricorso principale per mancato superamento della c.d. prova di resistenza e perché i motivi con lo stesso dedotti sarebbero stati diretti a provocare un (inammissibile) sindacato del G.A. sull’esercizio della discrezionalità tecnica da parte della Commissione giudicatrice.
Successivamente la prof.ssa -OMISSIS- ha proposto appello incidentale, attraverso il quale ha chiesto, in parziale riforma della sentenza impugnata, l’accoglimento del ricorso incidentale di primo grado, con cui aveva domandato l’annullamento: I) del decreto rettorale n. -OMISSIS-, nella parte in cui fa propri gli atti della Commissione di valutazione inerenti la prof.ssa -OMISSIS-; II) i verbali della medesima Commissione, incluso l’allegato al verbale n. 3 contenente la “Scheda di valutazione” della predetta candidata.
Con un unico motivo di gravame, l’appellante incidentale ha dedotto le doglianze di: illegittimità del giudizio di idoneità formulato dalla Commissione in relazione alla prof.ssa -OMISSIS- a fronte della carenza in capo a quest’ultima del requisito dell’avere svolto attività didattica e attività integrativa e di servizio agli studenti nel S.S.D. di riferimento (IUS/21) nell’ultimo decennio; violazione del d.m. n. 855 del 30 ottobre 2015, avente ad oggetto la “rideterminazione dei macrosettori e dei settori concorsuali”; violazione dell’art. 18, comma 1, della l. n. 240/2010; violazione dell’art. 5, comma 1, del Regolamento approvato con D.R. n. 977 del 9 dicembre 2013; violazione dell’allegato 1 al D.R. n. -OMISSIS- del -OMISSIS-; eccesso di potere per travisamento di fatto ed erronea applicazione dei criteri di valutazione fissati dalla Commissione giudicatrice.
Si è altresì costituita in giudizio l’Alma Mater Studiorum – Università di Bologna con una memoria di costituzione e difensiva, nella quale, dopo un’analitica ricostruzione dei fatti, ha eccepito: in rito, l’inammissibilità dell’appello, in quanto lo stesso si limiterebbe a riproporre le doglianze oggetto del giudizio di primo grado senza confutare gli assunti del T.A.R.; nel merito, l’infondatezza dei motivi di appello, con riproposizione delle eccezioni e difese svolte in primo grado, chiedendo in definitiva la conferma della sentenza appellata.
In vista della discussione della causa l’appellante incidentale ha depositato una memoria e ulteriori documenti, insistendo nelle eccezioni di rito e di merito già sollevate in precedenza.
L’appellante principale, a sua volta, ha depositato una memoria, con cui ha eccepito l’inammissibilità dell’appello incidentale, stante l’omessa impugnazione da parte della prof.ssa -OMISSIS- della delibera di proposta di chiamata del Consiglio di Dipartimento e della delibera di chiamata del Consiglio di Amministrazione, che, nel recepire i giudizi della Commissione, ne hanno confermato gli esiti anche in ordine al giudizio sull’attività didattica della prof.ssa -OMISSIS-. Ha poi eccepito l’infondatezza nel merito dell’appello incidentale, insistendo per l’accoglimento delle domande contenute nell’appello principale.
Le parti, compresa l’Università di Bologna, hanno poi depositato memoria di replica.
All’udienza pubblica del 18 febbraio 2025 il Collegio, uditi i difensori comparsi delle parti, i quali si sono riportati a tutti i propri scritti difensivi e alle richieste e conclusioni in atti e hanno insistito nelle rispettive istanze, ha trattenuto la causa in decisione.
DIRITTO
Vengono in decisione l’appello principale proposto dalla prof.ssa -OMISSIS- e l’appello incidentale proposta dalla prof.ssa -OMISSIS- contro la sentenza del T.A.R. –OMISSIS-che ha respinto il ricorso con motivi aggiunti dell’odierna appellante principale avverso gli esiti della procedura selettiva indetta dall’Università di Bologna per la copertura di un posto di professore di I^ fascia presso il Dipartimento di Scienze Politiche e Sociali nel settore concorsuale 12/E2 (Diritto Comparato), S.S.D. IUS/21 (Diritto Pubblico Comparato), dichiarando nel contempo improcedibile il ricorso incidentale dell’odierna appellante incidentale.
In sintesi, la procedura si è articolata nella valutazione comparativa delle due candidate da parte della Commissione, che le ha ritenute entrambi eccellenti e idonee a ricoprire l’incarico.
Su tali basi il Consiglio di Dipartimento, tenuto conto della maggiore congruenza del curriculum della prof.ssa -OMISSIS- (con riferimento soprattutto all’attività didattica) con il S.S.D. messo a concorso (Diritto Pubblico Comparato), del maggiore livello di internazionalizzazione della ricerca posseduto dalla stessa prof.ssa -OMISSIS- (dimostrato dalla presentazione da parte sua di -OMISSIS- in lingua straniera sulle dodici totali), nonché alla luce degli esiti del seminario tenuto dalle due candidate innanzi al predetto Consiglio (più convincenti per la prof.ssa -OMISSIS-) ha individuato la candidata in discorso per la nomina al posto messo a concorso. È seguito il decreto rettorale n. -OMISSIS- del -OMISSIS-, che ha disposto la nomina in ruolo della prof.ssa -OMISSIS- con decorrenza dal -OMISSIS-.
La prof.ssa -OMISSIS- ha censurato gli esiti della procedura, ma il T.A.R. ha innanzitutto considerato inammissibili le censure dedotte nel ricorso volte ad affermare la superiorità qualitativa di attività e produzione della ricorrente rispetto alla controinteressata, risolvendosi le stesse in una personale autovalutazione della candidata diretta inaccettabilmente a sostituire il giudizio tecnico-discrezionale espresso dalla Commissione.
La sentenza ha poi disatteso la censura secondo cui sarebbe stata valutata anche l’attività svolta dalla prof.ssa -OMISSIS- in epoca anteriore al decennio di riferimento (sul limite temporale di dieci anni per la valutazione dell’attività didattica, v. la scheda di dettaglio dei criteri di valutazione allegata al verbale n. 1) e quella con cui sono stati genericamente lamentati un diverso metro di valutazione e un diverso approccio della Commissione a svantaggio della ricorrente.
La sentenza ha inoltre evidenziato che le audizioni della ricorrente in veste di esperta presso -OMISSIS-, peraltro tenute presenti dalla Commissione, non rilevano per la valutazione dell’attività didattica e che il limite dell’ultimo decennio non riguarda l’attività didattica integrativa, ma soltanto quella frontale. Quanto al minor numero di tesi di laurea seguite dalla controinteressata rispetto alla ricorrente, il T.A.R. ha osservato che tale minor numero si spiega perché per il corso di cui la stessa controinteressata è titolare, la tesi di laurea è stata sostituita da un esame di laurea a partire dall’anno accademico -OMISSIS-.
Passando alla valutazione dell’attività di ricerca e delle pubblicazioni, il T.A.R. ha anzitutto ritenuto infondata la censura per cui il giudizio formulato dalla Commissione sull’attività di ricerca sarebbe stato generico e vago, trattandosi invece di un giudizio ben articolato e motivato. Ha poi disatteso la doglianza con la quale la ricorrente aveva lamentato la valutazione, ad opera della Commissione, di premi che non sarebbero stati tali. Il premio del -OMISSIS- che sia la valutazione del suo valore (rientrante nella discrezionalità della Commissione), è comunque esistente, essendo indicato il provvedimento che l’ha assegnato. Sulla partecipazione a congressi e convegni internazionali in veste di relatore la Commissione ha espresso un giudizio qualitativo e non solo quantitativo e ciò – osserva la sentenza – non è illogico, né irragionevole.
Sulle dodici pubblicazioni scelte e presentate dalle candidate la Commissione, secondo il giudice di prime cure, ha espresso un giudizio analitico e articolato, nonché adeguatamente motivato, così come i giudizi resi sulle attività di servizio, istituzionali, organizzative e di terza missione non sono risultati né vaghi, né generici. Per questo verso, in particolare, non emerge che la Commissione abbia sminuito le attività della ricorrente, come invece da costei lamentato.
Di seguito il T.A.R. è passato a esaminare i motivi aggiunti al ricorso introduttivo, ritenendo prive di fondamento le censure mosse al bando e al Regolamento per la chiamata, che avrebbero – in tesi – elevato le funzioni da svolgersi dal vincitore a criteri di formulazione della proposta di chiamata, così effettuando una vera e propria profilazione, favorevole alla prof.ssa -OMISSIS-. Sul punto la sentenza ha osservato che, in realtà, le funzioni indicate nel bando in relazione all’impegno scientifico richiesto corrispondono ai contenuti del S.S.D. IUS/2021 (al quale afferisce il posto messo a concorso), come definito dal d.m. del 4 ottobre 2000: ne discende che il Dipartimento, nella proposta di chiamata, ha tenuto conto del settore scientifico disciplinare cui si riferisce il bando. Dalla delibera del Consiglio di Dipartimento che ha proposto la nomina della prof.ssa -OMISSIS- emerge con chiarezza l’elemento a favore di quest’ultima, consistente nel fatto che ella vanta un curriculum didattico nel S.S.D. IUS/21 di cui al bando, che (come già evidenziato anche dalla Commissione) non si rinviene, almeno non negli stessi termini, nel curriculum della prof.ssa -OMISSIS-
Inoltre – osserva il T.A.R. – il Consiglio di Dipartimento ha recepito le valutazioni effettuate dalla Commissione e non ha proceduto ad alcuna valutazione comparativa delle candidate, cosicché ogni censura al riguardo va presentata nei confronti dei giudizi della Commissione (e cioè con il ricorso introduttivo) e non può più essere formulata in sede di impugnazione (tramite i motivi aggiunti) del provvedimento di chiamata assunto dal Dipartimento: questo, infatti, si è limitato a individuare nella valutazione svolta dalla Commissione gli elementi che consentono di motivare la chiamata della prof.ssa -OMISSIS- (consistenti nell’internazionalizzazione e nell’appartenenza al S.S.D. IUS/21, cioè quello bandito).
Quanto, infine, alle doglianze inerenti al seminario, di cui la ricorrente ha lamentato lo svolgimento in forma non pubblica, la sentenza ne sottolinea l’infondatezza, sia perché il seminario non riveste natura concorsuale, cosicché non è ravvisabile la violazione dell’asserita modalità pubblica per il suo svolgimento, sia perché esso ha costituito solo uno e, per vero, neppure il più rilevante, elemento componente la motivazione complessiva e articolata della proposta di chiamata.
Dopo avere dichiarato in parte inammissibili e per il resto respinto i motivi del ricorso principale, il primo giudice ne ha tratto il corollario dell’improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse del ricorso incidentale proposto dalla controinteressata.
Così riassunta la sentenza gravata, occorre preliminarmente esaminare l’eccezione di inammissibilità formulata contro l’appello principale dall’Università, attesa la sua idoneità, ove accolta, a precludere l’esame del merito dell’appello stesso.
In particolare, l’Ateneo sostiene che l’appellante principale si limiterebbe a riproporre, con i primi tre motivi, le censure dedotte in primo grado con il ricorso per motivi aggiunti e con il quarto motivo le censure sollevate con il ricorso introduttivo, senza confutare gli assunti del T.A.R., al di là di mere clausole di stile, e senza indicare nell’appello le critiche specifiche rivolte alla sentenza impugnata e le ragioni per cui le conclusioni ivi contenute non sarebbero condivisibili (con conseguente violazione del principio di specificità dei motivi di impugnazione ex art. 101 c.p.a.).
L’eccezione è infondata.
Vero è che il principio di specificità dei motivi di impugnazione di cui all’art. 101, comma 1, c.p.a. impone che sia rivolta una critica puntuale alle ragioni poste a fondamento della sentenza impugnata, non essendo sufficiente la mera riproposizione dei motivi contenuti nel ricorso introduttivo, perché il giudizio di appello innanzi al giudice amministrativo ha natura di revisio prioris instantiae, i cui limiti oggettivi risultano segnati dai motivi di impugnazione (cfr., ex multis, C.d.S., Sez. VII, 9 aprile 2024, n. 3245; id., 22 giugno 2023, n. 6147; Sez. V, 15 gennaio 2024, n. 503; 7 marzo 2022, n. 1619; Sez. IV, 20 novembre 2023, n. 9938; id., 24 febbraio 2020, n. 1355; Sez. II, 15 novembre 2023, n. 9811; id., 2 febbraio 2022, n. 717; Sez. VI, 14 novembre 2023, n. 7956).
Pertanto, l’appello deve censurare le motivazioni della sentenza impugnata ed esporre le ragioni per le quali questa sarebbe erronea e da riformare (cfr., ex plurimis, C.d.S., Sez. VII, n. 3245/2024, cit.; Sez. II, 12 marzo 2021, n. 2152; id., 21 maggio 2019, n. 3253; Sez. V, 4 aprile 2017, n. 1543; id., 17 giugno 2014, n. 3088; Sez. III, 3 aprile 2017, n. 1529; Sez. IV, 26 settembre 2016, n. 3936; Sez. VI, 19 gennaio 2016, n. 158). Non è necessario che i motivi di gravame siano rubricati in modo puntuale, né espressi con formulazione giuridica assolutamente rigorosa, rilevando invece che gli stessi siano esposti con specificità sufficiente a fornire almeno un principio di prova utile all’identificazione delle tesi sostenute a supporto della domanda finale (C.d.S., Sez. V, 27 settembre 2022, n. 8321); in ogni caso, la specificità si articola in relazione alla natura delle controversie (C.d.S., Sez. VI, 9 luglio 2012, n. 4006).
Ciò premesso, nella vicenda in esame il precetto dell’art. 101, comma 1, c.p.a. è rispettato, in quanto l’appellante ha mosso critiche specifiche alla sentenza impugnata (in disparte la fondatezza di esse), individuando con sufficiente chiarezza le ragioni per le quali, a suo avviso, la sentenza sarebbe errata e da riformare, tanto è vero che sia l’Ateneo, sia la controinteressata hanno replicato analiticamente nel merito a dette critiche.
Sempre in via preliminare, si prende atto che la prof.ssa -OMISSIS- si è soffermata, nella prima parte del suo appello, su alcuni gravi episodi di minacce di cui è stata vittima in occasione della procedura selettiva per cui è causa, che l’hanno indotta a sporgere denuncia penale. Senonché i succitati episodi, in disparte la loro esecrabilità, si mostrano irrilevanti ai fini della presente controversia, perché, come eccepiscono in modo del tutto condivisibile le controparti, essi non hanno alcun legame o connessione con la suddetta procedura selettiva e quindi non vi è alcuna ragione per la quale tale procedura avrebbe dovuto essere interrotta o sospesa in dipendenza degli stessi, secondo la pretesa avanzata al riguardo dalla ricorrente (che si rivela pretestuosa).
Venendo al merito dell’appello principale, il Collegio osserva che nessuno dei motivi con lo stesso dedotti è suscettibile di positivo apprezzamento.
Con il primo motivo la prof.ssa -OMISSIS- ha lamentato l’erroneità della sentenza nella parte in cui ha disatteso la censura di illegittimità della proposta di chiamata della prof.ssa -OMISSIS- siccome fondata sulla maggiore congruenza del suo profilo con le specifiche funzioni dettate dal bando.
Infatti, tali “specifiche funzioni” costituirebbero informazioni dettagliate volte a rendere previamente edotti i candidati circa le funzioni che sarebbero chiamati a svolgere e la tipologia di impegno che ad essi sarebbe richiesta qualora risultassero vincitori della selezione e, quindi, non potrebbero orientare la valutazione comparativa dei candidati, a pena di integrare un’inammissibile profilazione: ma ciò è proprio quanto si sarebbe verificato nel caso di specie a vantaggio della prof.ssa -OMISSIS-, poiché l’art. 9 del bando – in ossequio all’art. 10 del Regolamento di cui al D.R. n. -OMISSIS- – ha stabilito che il Dipartimento formulasse la proposta di chiamata “anche tenuto conto della coerenza del curriculum con le specifiche funzioni didattiche, scientifiche e, ove previsto, assistenziali definite nel bando di selezione”, sicché le specifiche funzioni che il vincitore sarà chiamato a svolgere una volta assunto assurgerebbero a criterio di individuazione del candidato più meritevole.
Il T.A.R. ha disatteso la doglianza osservando che le “specifiche funzioni” indicate dall’allegato n. 1 al bando corrisponderebbero in sostanza ai contenuti del S.S.D. IUS/21, cui si riferisce il posto messo a bando, come definiti dal d.m. 4 ottobre 2020 (rectius: 2000): ma tale osservazione sarebbe erronea e inoltre a favore della prof.ssa -OMISSIS- avrebbe giocato un elemento di valutazione (l’orientamento dell’attività scientifica volto a rafforzare il profilo internazionale del Dipartimento) non previsto dalla declaratoria del S.S.D. IUS/21 recata dal decreto ministeriale, ma solo dal bando; ciò confermerebbe, pertanto, che la motivazione della preferenza espressa per la prof.ssa -OMISSIS- risulterebbe viziata da profilazione.
Il motivo non può essere condiviso.
Il d.m. 4 ottobre 2000 (avente a oggetto “rideterminazione e aggiornamento dei settori scientifico-disciplinari e definizione delle relative declaratorie, ai sensi dell’art. 2 del d.m. 23 dicembre 1999”) riporta all’Allegato B, area 12 la seguente definizione dei contenuti del settore scientifico disciplinare IUS/21: “Il settore comprende gli studi relativi alla classificazione degli ordinamenti giuridici, con particolare riferimento alle analisi comparative di istituti e regole riconducibili al diritto pubblico ed appartenenti a ordinamenti giuridici diversi, sia nella prospettiva sincronica che in quella diacronica”
L’allegato n. 1 al bando di cui al D.R. n. -OMISSIS- contiene, dal canto suo, la seguente definizione delle “specifiche funzioni” richieste al vincitore della selezione per il S.S.D. IUS/21, sotto il profilo dell’impegno previsto: “Si prevede per il/la vincitore/trice un’attività di ricerca incentrata sugli studi di diritto pubblico comparato relativi alla classificazione degli ordinamenti giuridici, con particolare riferimento alle analisi comparative di istituti e regole appartenenti a ordinamenti giuridici diversi, sia nella prospettiva sincronica che in quella diacronica. L’attività scientifica dovrà essere anche orientata a rafforzare il profilo internazionale del dipartimento”.
Orbene, l’allegato n. 1 al bando, nella parte recante la descrizione dell’impegno scientifico richiesto al vincitore, coincide nella sostanza, come rileva il T.A.R., con la declaratoria dei contenuti del S.S.D. IUS/21 recata dal d.m. 4 ottobre 2000. Come meglio si vedrà infra, per questo aspetto – quello, cioè, attinente alla congruenza delle specifiche funzioni didattiche e scientifiche rispetto ai contenuti del settore scientifico disciplinare cui appartiene il posto messo a bando – il profilo della prof.ssa -OMISSIS- si rivela indiscutibilmente superiore a quello dell’appellante principale e ciò già di per sé giustifica il giudizio di prevalenza emesso in suo favore dal Consiglio di Dipartimento.
Da un lato, quindi, il bando di concorso, nella parte in cui richiama i contenuti del S.S.D. IUS/21, per come descritti dal d.m. 4 ottobre 2000, non effettua alcuna profilazione, visto in particolare il carattere generale e astratto dei suddetti contenuti.
Ma, dall’altro lato, si deve parimenti escludere che il riferimento da parte del bando alla maggiore o minore idoneità dell’attività scientifica a rafforzare il profilo internazionale del Dipartimento possa integrare un’illegittima profilazione dei candidati, come infondatamente deduce la prof.ssa -OMISSIS-, tanto è vero che quest’ultima, nel prosieguo dell’appello principale, si sforza di dimostrare la propria superiorità rispetto alla prof.ssa -OMISSIS- sotto il menzionato profilo internazionale. Di tal ché, in ultima analisi, non può non cogliersi una contraddittorietà tra la doglianza sull’illegittima profilazione (che, secondo l’attrice, avrebbe avuto l’effetto di avvantaggiare la sua avversaria) e le successive doglianze, con cui la ricorrente si sforza, al contrario, di provare la maggior rispondenza del proprio curriculum al parametro in esame, così però andando nel contempo a dimostrare – e la constatazione è dirimente – che nel caso di specie non vi è stata alcuna profilazione (e non si è prodotto alcun vantaggio per la sua avversaria).
Mette conto aggiungere, a ulteriore conferma dell’infondatezza della doglianza, che la preferenza per un’attività scientifica orientata a rafforzare il profilo internazionale del Dipartimento è espressione di una scelta ampiamente discrezionale dell’Ateneo che è immune da vizi di illogicità, irragionevolezza o arbitrio, cioè da quei vizi, soltanto in relazione ai quali è ammesso il sindacato del G.A. sulle citate scelte discrezionali (cfr., ex multis, C.d.S., Sez. VII, 23 dicembre 2024, n. 10323; Sez. V, 8 novembre 2024, n. 8958; Sez. IV, 4 ottobre 2024, n. 7987; id., 4 settembre 2024, n. 7412; id., 31 dicembre 2009, 9301).
Venendo al secondo motivo, con lo stesso l’appellante principale contesta la declaratoria da parte del T.A.R. dell’inammissibilità del secondo motivo aggiunto al ricorso introduttivo, a mezzo del quale la ricorrente aveva lamentato: I) come la motivazione che sorregge la proposta di chiamata della prof.ssa -OMISSIS- fosse illogica, irragionevole e connotata da un evidente travisamento; II) come il Consiglio di Dipartimento avesse trascurato di valutare le risultanze del seminario, svoltosi peraltro in forma non pubblica, in violazione dei principi cardine in materia di prove concorsuali.
In particolare, le doglianze volte a far valere i vizi della proposta di chiamata sono state ritenute dal primo giudice inammissibili, giacché la valutazione degli elementi curriculari della ricorrente e della controinteressata non è stata effettuata dal Dipartimento (i cui atti sono stati censurati con i motivi aggiunti), bensì dalla Commissione: dunque, ogni motivo inteso a censurare la ridetta valutazione va dedotto contestando l’operato della Commissione e non già attraverso la contestazione dell’operato del Consiglio di Dipartimento: questo si è limitato a recepire la valutazione in parola, che però, si è ormai cristallizzata e non può più essere contestata in sede di impugnazione della proposta di chiamata assunta dal Consiglio.
L’appellante contesta, come detto, tale statuizione, osservando che il Consiglio di Dipartimento non si sarebbe limitato a recepire gli esiti della valutazione delle candidate operata dalla Commissione, ma avrebbe a sua volta compiuto un’attività valutativa dei profili curriculari delle concorrenti, tanto è vero che esso ha indicato una candidata vincitrice, mentre la Commissione aveva emesso per tutte e due le concorrenti un giudizio di eccellenza. Al contrario di quanto sostenuto dal T.A.R., quindi, la comparazione dei profili delle candidate (con la scelta della più idonea) sarebbe stata effettuata dal Dipartimento e non dalla Commissione, tanto che gli elementi valorizzati dal Dipartimento al fine di individuare la vincitrice (in specie: la vocazione della controinteressata all’internazionalizzazione) non sarebbero rinvenibili nel giudizio della Commissione: dunque, solo con i motivi aggiunti, volti a censurare l’operato del Dipartimento, sarebbe stato possibile muovere censure al riguardo, sicché la sentenza avrebbe palesemente errato nel ritenere le suddette censure inammissibili.
Tanto premesso, l’appellante principale ripropone poi le censure dichiarate inammissibili dal T.A.R., mediante cui contesta il giudizio di prevalenza emesso dal Consiglio di Dipartimento in favore della prof.ssa -OMISSIS- e, con esso, la proposta di chiamata di quest’ultima.
Tale giudizio, in sintesi, sarebbe erroneo innanzitutto sotto il profilo dell’impegno didattico richiesto ai candidati, poiché la prof.ssa -OMISSIS- avrebbe conseguito l’abilitazione scientifica nazionale alle funzioni di professore universitario di I^ fascia nel settore concorsuale 12/E2 – Diritto Comparato in epoca anteriore rispetto alla controinteressata; ella vanterebbe, inoltre, un’esperienza di insegnamento giuridico trentennale, acquisita in tutte le materie dell’area pubblicistica italiana e comparata, a fronte di quella solo “ultradecennale” della ridetta controinteressata. La competenza della ricorrente sotto l’aspetto del Diritto Costituzionale Italiano e Comparato sarebbe dimostrata anche dalla circostanza dell’audizione della stessa quale esperta, in una duplice occasione, da parte del -OMISSIS-, nonché da parte della Regione -OMISSIS-.
Il curriculum della prof.ssa -OMISSIS- presenterebbe poi plurimi aspetti contestabili in ordine ai moduli didattici da lei svolti (per il “-OMISSIS-” -OMISSIS-” e, più in generale, per gli insegnamenti svolti), così che la stessa non potrebbe certo considerarsi “una purista” dell’area pubblicista e tantomeno del Diritto Costituzionale Comparato. Ne seguirebbe la manifesta irragionevolezza, per questo verso, della motivazione posta a sostegno della chiamata della controinteressata.
Altrettanto illegittima risulterebbe poi la motivazione secondo cui la prof.ssa -OMISSIS- presenta un più elevato e costante livello di internazionalizzazione della ricerca, giacché, anzitutto, il Dipartimento sarebbe incorso in un equivoco sul concetto di “internazionalizzazione”, che non atterrebbe in alcun modo alla redazione di articoli in lingua straniera (come ha ritenuto l’organo), ma consisterebbe nella capacità di creare nuovi rapporti con Università ed Enti esteri: quindi, sarebbe erroneo il giudizio che ha desunto la vocazione della prof.ssa -OMISSIS- all’internazionalizzazione dal numero dei contributi da lei redatti in lingua straniera, laddove al contrario la prof.ssa -OMISSIS- vanterebbe plurime esperienze di collaborazione e partenariato con importanti Università e Istituzioni straniere, che il Dipartimento avrebbe irragionevolmente ignorato.
Peraltro, anche ad accedere all’erronea definizione di “internazionalizzazione” fornita dal Consiglio di Dipartimento, la comparazione della produzione scientifica in lingua straniera delle candidate non farebbe emergere alcuna prevalenza della prof.ssa -OMISSIS- ed anzi dal curriculum presentato ai fini della procedura si evincerebbe come l’appellante principale vanti numerose pubblicazioni in lingue straniere in importanti riviste e volumi collettanei. La selezione delle pubblicazioni da sottoporre alla Commissione sarebbe stata operata dalla prof.ssa -OMISSIS- sulla base non della lingua in cui le stesse sono state redatte, ma della loro idoneità a dare una visione il più possibile globale del suo impegno scientifico.
A ciò si aggiunga che la monografia della prof.ssa -OMISSIS- dal titolo “-OMISSIS-”, che – secondo il Dipartimento – sarebbe espressione dell’elevato livello di internazionalizzazione della controinteressata, sarebbe in realtà – lamenta l’appellante – un riassunto e una traduzione in Inglese di un volume -OMISSIS- della stessa candidata sul -OMISSIS- e per giunta avrebbe una collocazione editoriale minore, in contrasto con l’assunto per cui essa sarebbe prestigiosa.
Quanto alla valutazione dell’attività di ricerca della controinteressata, definita “intensa”, l’appellante principale lamenta il carattere eccessivamente vago tanto del richiamo a “una rigorosa metodologia comparatistica”, quanto della definizione della prof.ssa -OMISSIS- quale “partecipante in svariati gruppi e centri di ricerca internazionali e nazionali”. Inoltre, la qualità di costei di “componente di comitati editoriali o scientifici di svariate riviste” sarebbe irragionevolmente valorizzata, tenuto conto del fatto che la presenza della medesima controinteressata nei comitati editoriali e scientifici di alcune riviste straniere risulterebbe legata unicamente al mondo -OMISSIS-e, dunque, tutt’altro che orientata all’“internazionalizzazione”.
Anche il richiamo alla coerenza, dal punto di vista delle tematiche di ricerca, del profilo della prof.ssa -OMISSIS- “con quelle identificate nel Progetto -OMISSIS-” sarebbe illegittimo, trattandosi di parametro non previsto quale criterio di valutazione né dal bando, né dal Regolamento per la chiamata dei docenti. Peraltro, nel documento attinente a tale Progetto non sarebbe rinvenibile alcun richiamo specifico agli aspetti che hanno fatto propendere per la chiamata della controinteressata ed anzi gli elementi ivi citati quali oggetto di indagine (migrazioni, pandemia, pluralismo religioso, cittadinanza, ecc.) sarebbero assenti nella produzione e nella ricerca ascrivibili alla prof.ssa -OMISSIS-, mentre interesserebbero assai da vicino la produzione e la ricerca della prof.ssa -OMISSIS-.
Di seguito, poi, l’appellante principale ripropone le doglianze volte a contestare l’equiparazione, a suo avviso irragionevole, che la Commissione avrebbe operato tra il suo profilo e quello della prof.ssa -OMISSIS-, emettendo per ambedue un giudizio di eccellenza.
In merito, anzitutto, all’attività didattica, la Commissione avrebbe considerato anche le attività svolte dalla controinteressata prima del decennio di riferimento (dal -OMISSIS-), mentre le attività della prof.ssa -OMISSIS- sarebbero solo elencate, senza entrare nel merito di ciascuna di esse (come fatto per l’altra candidata). Per l’attività didattica integrativa e di servizio agli studenti il confronto sarebbe fortemente a vantaggio dell’appellante principale, come dimostrerebbe il notevole divario nel numero di tesi di laurea da esse seguite (83 a 9).
Per quanto concerne l’attività di ricerca, il giudizio della Commissione sui criteri di “organizzazione e/o partecipazione e/o direzione e/o coordinamento di centri o gruppi di ricerca nazionali e internazionali” e sulla “partecipazione a comitati editoriali di riviste” sarebbe estremamente vago e lacunoso.
In relazione al “conseguimento di premi e riconoscimenti nazionali e internazionali per attività di ricerca”, sarebbero stati illegittimamente valorizzati alcuni titoli della prof.ssa -OMISSIS-, che, tuttavia, non potrebbero essere qualificati come premi e/o riconoscimenti, tra i quali il non meglio specificato “-OMISSIS-”, di cui non vi sarebbe traccia sul sito del Dipartimento e che in realtà consisterebbe non in un premio al singolo docente, ma nella distribuzione a tutti i docenti, compresa l’appellante, di fondi di premialità.
Per quanto riguarda poi le “partecipazioni in qualità di relatore a congressi e convegni di interesse internazionale”, la ricorrente sarebbe in possesso di un numero di partecipazioni (98) molto superiore a quello (73) ad essa erroneamente attestato dai Commissari.
Il giudizio sulle pubblicazioni sarebbe manifestamente illogico. Infatti, nel caso della prof.ssa -OMISSIS- si tratterebbe di pubblicazioni doppie, aventi collocazione editoriale pressoché inesistente, comparse in atti di convegni (prive di referaggio e quindi di controllo); una delle pubblicazioni (la n. 12) sarebbe non valutabile, in quanto posteriore alla scadenza del bando. Nel contempo, sarebbe stata sminuita irragionevolmente l’originalità e la rilevanza delle pubblicazioni della prof.ssa -OMISSIS-.
Relativamente alle “Attività di servizio, istituzionali, organizzative e di terza missione”, sarebbe stata omessa la valutazione di prestigiosi incarichi dell’appellante, quale quello di membro dal 2012 del Collegio Docente del Master -OMISSIS- (Master in -OMISSIS-) dell’Università Autonoma di -OMISSIS-. La prof.ssa -OMISSIS- vanterebbe poi una nutrita serie di incarichi di terza missione, elencati nell’appello, e collaborerebbe stabilmente con la Città -OMISSIS- nell’attuazione del piano per l’uguaglianza. Da ultimo, ella sarebbe stata scelta dal Dipartimento quale coordinatrice del gruppo di Bologna vincitore del Progetto (da lei redatto) -OMISSIS-.
Così riferite le censure dell’appellante, il Collegio ritiene che le stesse non possano essere condivise, risultando esse inammissibili e in ogni caso prive di fondamento.
In primo luogo, come giustamente affermato dal T.A.R., sono inammissibili le censure della prof.ssa -OMISSIS- volte a sostenere il maggior pregio del suo curriculum sotto i profili sia qualitativo che quantitativo, e a sminuire il curriculum della prof.ssa -OMISSIS-, atteso che con le stesse si pretende di sostituire la personale valutazione soggettiva della ricorrente a quella della P.A., nonché di stimolare questo Giudice Amministrativo affinché eserciti a sua volta un inammissibile sindacato sostitutorio sui giudizi della Commissione espressivi di un’ampia discrezionalità tecnica.
Sul punto si richiama l’insegnamento della giurisprudenza consolidata in ordine ai limiti del sindacato giurisdizionale avente a oggetto le valutazioni degli organi della P.A. espressione di discrezionalità tecnica, in base al quale: a) detto sindacato è ammesso solo ove tali valutazioni siano affette dai vizi di illogicità, irragionevolezza, arbitrarietà o travisamento (cfr., ex multis, C.d.S., Sez. VII, 30 giugno 2023, n. 6416; id., 27 ottobre 2022, n. 9263; id., 2 febbraio 2022, n. 743; Sez. II, 23 febbraio 2021, n. 1568; Sez. V, 2 ottobre 2019, n. 6591; Sez. IV, 26 luglio 2018, n. 4585; id., 12 marzo 2018, n. 1128); b) sono inammissibili le censure che mirano a sollecitare il giudice affinché eserciti un sindacato di merito e sostitutorio al di fuori dei casi tassativi dell’art. 134 c.p.a., trattandosi di un sindacato non consentito se non entro detti casi (cfr., ex plurimis, C.d.S., Sez. VII, 14 luglio 2023, n. 6892; Sez. V, 3 agosto 2021, n. 5711; Sez. III, 9 dicembre 2020, n. 7787; Sez. VI, 2 novembre 2017, n. 5060; Sez. IV, 25 ottobre 2016, n. 4459).
In secondo luogo, si osserva che la procedura si è svolta in conformità al Regolamento per la chiamata (D.R. n. -OMISSIS-), il cui art. 9, dopo aver disciplinato i lavori della Commissione di valutazione, al comma 5 dispone che “la nomina del candidato più qualificato o, in caso di procedure che prevedano più posti messi a selezione, dei candidati maggiormente qualificati a svolgere le funzioni didattico scientifiche per le quali è stato bandito il posto è subordinata alla conclusione dell’iter di cui al successivo art. 10”. Il predetto art. 10, dal canto suo, così recita:
“1. Relativamente alle procedure svolte ai sensi dell’art. 18, all’esito della procedura comparativa svolta dalla Commissione, il Consiglio di Dipartimento, nella composizione di cui all’articolo 2 comma 5, propone entro due mesi dall’approvazione degli atti al Consiglio di Amministrazione la chiamata di uno dei candidati individuati come idonei dalla Commissione medesima, o, in caso di concorsi banditi per più posti, di un numero di candidati corrispondenti al numero dei posti banditi.
Ai fini della formulazione della delibera di chiamata, se previsto dal bando, i candidati individuati dalla Commissione sono invitati a sostenere, ai sensi dell’art. 2 comma 2 del presente Regolamento, innanzi al Consiglio del Dipartimento, anche con modalità telematiche, un seminario relativo all’attività complessivamente svolta e alle prospettive di sviluppo.
La delibera del Dipartimento è motivata, considerati gli esiti delle valutazioni effettuate dalla Commissione di valutazione, sulla base del profilo scientifico, didattico e, ove previsto, delle attività assistenziali del/dei candidato/i e degli elementi emersi in sede di presentazione del seminario, anche tenuto conto della coerenza del curriculum con le specifiche funzioni didattiche, scientifiche e, ove previsto, assistenziali definite nel bando di selezione.
[….]” (v. doc. 3 depositato dall’Università nel giudizio di primo grado).
Orbene, nonostante i lavori della Commissione non si siano conclusi con la formulazione di una graduatoria in senso tecnico, le valutazioni da questa espresse nello svolgimento della procedura si sono cristallizzate e non sono state più messe in discussione nelle fasi successive, tanto è vero che il Consiglio di Dipartimento le ha recepite, riportando nel testo della delibera di proposta di chiamata i giudizi sintetici espressi dalla Commissione sulle due candidate. La delibera del Consiglio si è quindi limitata a “indicare quali esigenze si vogliono perseguire con l’atto [di chiamata], ritenendo che – alla luce dei profili curriculari […] dei candidati risultati idonei all’esito del concorso – sia più confacente a tali fini l’esperienza professionale” della controinteressata (C.d.S., Sez. VII, 2 settembre 2022, n. 7679), senza incidere sui giudizi della predetta Commissione. Ne segue che correttamente il T.A.R. ha respinto il tentativo della ricorrente principale di rimettere in discussione la valutazione delle concorrenti effettuata dai Commissari (non incisa dal Consiglio di Dipartimento) in occasione dell’impugnazione, con i motivi aggiunti, della delibera di quest’organo.
Nello specifico, va integralmente condivisa la motivazione della sentenza appellata, che ha messo in evidenza come il Dipartimento non abbia operato alcuna valutazione comparativa delle candidate, ma si sia limitato a considerare e valorizzare, ai sensi del citato art. 10 del Regolamento (e dell’art. 9 del bando) gli esiti di quella compiuta dalla Commissione, ormai cristallizzata e non più contestabile in sede di impugnazione della proposta di chiamata assunta dal Dipartimento: “quest’ultimo, invero, non effettua alcuna valutazione dei curricula delle candidate, ma individua nella valutazione effettuata dalla Commissione gli elementi che permettono di motivare adeguatamente la chiamata, che nel caso in esame sono stati individuati nell’internazionalizzazione e nell’appartenenza al Settore Scientifico-Disciplinare IUS/21, cioè quello bandito”.
Nel merito, comunque, le censure della ricorrente (e ora appellante) principale non colgono nel segno, non denotando le stesse nessun elemento sintomatico dei vizi di irragionevolezza, illogicità, arbitrio, travisamento ecc. insito nella proposta di chiamata del Dipartimento e, più a monte, nelle valutazioni della Commissione.
Invero, la sentenza di prime cure sottolinea, in modo condivisibile, che dagli atti di causa emerge “un elemento chiaro che consiste nella circostanza che la controinteressata vanta un curriculum didattico nel Settore Scientifico-Disciplinare IUS/21 di cui al bando, elemento che non è dato rinvenire – almeno non negli stessi termini (come evidenziato sia dalla Commissione che dal Dipartimento) – nel curriculum della ricorrente”.
Orbene, come si è già accennato in sede di disamina del primo motivo, sotto il profilo ora in esame il divario tra le candidate è molto significativo. Infatti, la prof.ssa -OMISSIS- è incardinata, quale docente associato, nel S.S.D. IUS/21 e insegna Diritto Pubblico Comparato, svolgendo tale insegnamento -OMISSIS-. La prof.ssa -OMISSIS-, invece, è incardinata, quale docente associato, nel S.S.D. IUS/09 (Diritto Pubblico) ed insegna Diritto Pubblico, non avendo insegnato da lunghi anni (e comunque da un arco temporale molto più ampio del decennio di riferimento) Diritto Costituzionale Comparato: l’ultimo suo insegnamento in tale materia risale, infatti, all’anno accademico -OMISSIS- eccetto un “Laboratorio” di -OMISSIS-di cui, però – a parte la marginalità insita nella sua natura di “Laboratorio” e il suo riferirsi al solo ambito -OMISSIS- e non a tutto il Diritto Pubblico – la controinteressata ha convincentemente posto in dubbio con plurimi indizi che fino all’anno accademico 2024/2025 abbia incluso profili di diritto comparato.
Questo elemento appare già di per sé dirimente ai fini della reiezione delle doglianze della ricorrente (e ora appellante) principale. Infatti, tenuto conto del fatto che il posto messo a bando attiene al S.S.D. IUS/21 – Diritto Pubblico Comparato, appare ragionevole e esente da vizi la scelta dell’Università di assegnare un “peso” molto significativo, ai fini dell’individuazione del vincitore, alla circostanza che una delle candidate insegni in detta materia -OMISSIS-, mentre l’altra non vi insegni più (a parte i ridetti e contestati profili marginali) da quasi venti anni, senza volere con ciò sminuire il prestigio del curriculum accademico della prof.ssa -OMISSIS-. Né a rafforzare la posizione di quest’ultima sotto il profilo in esame può soccorrere il richiamo da lei fatto alle esperienze svolte in veste di esperta nelle audizioni presso il -OMISSIS-, poiché – come correttamente osserva il T.A.R. – tali esperienze, pur se di chiaro valore, non possono assumere rilievo ai fini della valutazione concorsuale dell’attività didattica, alla quale sono del tutto estranee.
Quanto alla censura incentrata sul numero assai maggiore delle tesi di laurea seguite dall’appellante principale rispetto alla controinteressata, si tratta di censura già confutata in modo esaustivo dal primo giudice con la motivazione che, per il corso di laurea di cui è titolare la prof.ssa -OMISSIS-, a decorrere dall’anno accademico -OMISSIS- la tesi di laurea è stata sostituita con un esame finale di laurea, ciò che “giustifica il minor numero di tesi curate nel periodo successivo dalla controinteressata”. Anzi, il fatto che la docente nulla obietti a tale motivazione, oltre a confermare l’infondatezza della censura, induce a dubitare dell’ammissibilità della sua riproposizione in appello (v. infra).
In aggiunta a quanto fin qui rilevato, deve osservarsi che risultano altresì infondati e, per certi versi, ingenerosi i tentativi dell’appellante principale di sminuire il profilo di internazionalizzazione della controinteressata: infatti, da un lato, si asserisce che detto profilo sarebbe legato “esclusivamente” al mondo-OMISSIS- ma omettendo di ricordare che la prof.ssa -OMISSIS- è coordinatrice del Centro Studi sull’-OMISSIS-; dall’altro, si lamenta che il volume sul -OMISSIS-, particolarmente valorizzato dal Dipartimento, sarebbe la traduzione in Inglese di un’opera in Italiano -OMISSIS-, ma la controinteressata replica in modo assai convincente che il volume tratta delle riforme legislative dei vari Paesi analizzati, tutte -OMISSIS-. Da ultimo, va evidenziato che la presentazione di un numero cospicuo di pubblicazioni in lingua straniera (sei su dodici) costituisce sintomo del possesso, da parte della prof.ssa -OMISSIS-, di un elevato livello di “internazionalizzazione” anche nell’accezione che di tale termine fornisce l’appellante principale, perché dimostra la capacità della controinteressata di crearsi una vasta rete di rapporti, fondata evidentemente sulla qualità della sua produzione scientifica, anche presso case editoriali straniere e in generale all’estero.
Le censure volte a sminuire il valore delle pubblicazioni della controinteressata peccano di genericità (oltre ad impingere nel merito delle valutazioni dei Commissari) e lo stesso deve dirsi per quelle con cui si lamenta una pretesa sottovalutazione delle opere dell’appellante. Per quanto riguarda, infine, le partecipazioni a convegni e congressi, si tratta di parametro che, come obietta giustamente l’Ateneo, va valutato sotto il profilo sia qualitativo, sia quantitativo, e la Commissione ha operato in tal senso, dando rilevanza ad ambedue i profili: il tutto senza tralasciare che, come ancora obietta l’Ateneo, il criterio in discorso si riferiva alle partecipazioni come relatore e non contemplava la presentazione di volumi.
In definitiva, pertanto, il motivo è privo di fondamento poiché, alle valutazioni soggettive e suggestive dell’appellante si contrappongono i dati obiettivi della maggiore congruenza dell’attività didattica della controinteressata con il S.S.D. messo a concorso e della presentazione da parte sua di un numero ben più ampio (sei a due) di pubblicazioni in lingua straniera rispetto a quelle presentate dalla prof.ssa -OMISSIS-: il che, avendo quest’ultima scelto le pubblicazioni in modo da renderle rappresentative del complesso della sua produzione scientifica, denota oggettivamente un’inferiorità della sua posizione rispetto alla prof.ssa -OMISSIS- sotto il profilo ora menzionato.
Si passa adesso alla disamina del terzo motivo, a mezzo del quale l’appellante principale si duole del mancato accoglimento da parte del primo giudice delle censure tese a contestare lo svolgimento della prova seminariale in forma non pubblica e la preferenza accordata dal Consiglio di Dipartimento alla controinteressata anche in riferimento a tale prova.
Il T.A.R. ha disatteso le censure negando che il seminario avesse natura concorsuale e riducendone il valore a uno degli elementi (“nemmeno il più rilevante”) che integrano l’articolata motivazione della proposta di chiamata, ma – lamenta l’appellante – tale motivazione sarebbe errata ed apodittica, non avendo la sentenza illustrato le ragioni della natura non concorsuale del seminario, né affrontato le censure sull’illegittimo espletamento dello stesso in forma non pubblica. Al contrario, il seminario sarebbe prova concorsuale, costituendo le sue risultanze specifico elemento di valutazione ai fini della formulazione della proposta di chiamata (v. art. 9 del bando e art. 10 del Regolamento per la chiamata) e non potendo esso configurarsi alla stregua di una mera prova di idoneità; né si comprende, ove il seminario non facesse parte della procedura selettiva, a cosa servirebbe e quali effetti deriverebbero dalla sua mancata effettuazione. Peraltro, nel caso di specie l’esito del seminario avrebbe contribuito alla formazione del convincimento del Consiglio di Dipartimento, che ha ritenuto “più convincente” la prova della prof.ssa -OMISSIS-.
Tanto premesso, l’appellante si duole del mancato svolgimento del seminario in un’aula aperta al pubblico e di capienza idonea ad assicurare la massima partecipazione, come prescritto per le prove orali dei concorsi dall’art. 6 del d.P.R. n. 487/1994. Non vi sarebbero stati impedimenti giuridici al suo svolgimento in forma pubblica, atteso che l’art. 18, comma 3, del Regolamento di funzionamento del Dipartimento di Scienze Politiche e Sociali riserverebbe alla delibera di proposta di chiamata dei professori l’assunzione in composizione ristretta, mentre il seminario sarebbe l’ultimo segmento del procedimento di valutazione dei candidati e dunque precederebbe l’assunzione di detta delibera. Né vi sarebbero stati impedimenti tecnici ed anzi usualmente assisterebbero ai seminari i professori (sia ordinari che associati), i ricercatori e i rappresentanti degli studenti; inoltre, la logica della pubblicità delle sedute varrebbe anche per quelle in modalità telematica, giacché l’apertura dell’aula virtuale a chiunque abbia interesse a seguire il colloquio si porrebbe a garanzia dei principi di trasparenza e di pubblicità che devono caratterizzare le procedure concorsuali (cfr. art. 7 del d.P.R. n. 487/1994, nel testo modificato dal d.P.R. n. 82/2023).
L’appellante lamenta altresì che la sentenza di prime cure sarebbe viziata da omesso esame dell’altra censura da essa formulata avverso il seminario, afferente alla mancata formulazione di un giudizio da parte del Dipartimento in merito al seminario effettuato dalla prof.ssa -OMISSIS-. Nella delibera del Consiglio di Dipartimento si asserisce che il seminario della prof.ssa -OMISSIS- è stato più convincente, ma tale asserzione sarebbe del tutto apodittica poiché, non essendovi nessun accenno motivazionale sul seminario tenuto dall’appellante principale, non si comprenderebbe rispetto a quali punti sarebbe emersa la maggiore capacità della controinteressata. Sottolinea a questo riguardo l’appellante di avere preparato una presentazione con n. 43 slides (a fronte delle sole nn. 7/8 della controinteressata), ma che alle candidate non sarebbe stato neppure richiesto di depositare le proprie presentazioni in alcuna forma. In conclusione, l’impossibilità di comprendere l’iter logico seguito dal Dipartimento nell’aver ritenuto “più convincente” il seminario della prof.ssa -OMISSIS- e l’omessa valutazione della prova della prof.ssa -OMISSIS- vizierebbero radicalmente gli atti della selezione.
Il motivo, nell’ambito di quanto dedotto, non è suscettibile di positivo apprezzamento.
Il Collegio ritiene infatti corretta la valutazione del T.A.R., il quale ha escluso la natura concorsuale del seminario, che – ricorda la sentenza – in base al Regolamento per la chiamata dei docenti (art. 10) e al bando di concorso (art. 9) viene tenuto solo “se previsto dal bando” stesso. Invero, per esplicita previsione dei suindicati Regolamento (art. 10, comma 1) e bando (art. 9, comma 2), il seminario si svolge “all’esito della procedura comparativa svolta dalla Commissione” e, pertanto, fuoriesce dalla valutazione comparativa svolta dai Commissari, mentre, se avesse avuto natura di prova concorsuale, avrebbe dovuto rientrare nell’ambito della suddetta valutazione ed essere, perciò, tenuto innanzi alla stessa Commissione, quale organo dotato dei necessari requisiti di competenza tecnica (C.d.S., Sez. VII, 25 ottobre 2024, n. 8516). L’effettuazione del seminario innanzi al Consiglio di Dipartimento, anziché alla Commissione, conferma, insomma, la sua natura non concorsuale: se la ricorrente avesse inteso affermarne la natura concorsuale, avrebbe dovuto, perciò, censurare non tanto le modalità del suo svolgimento, quanto piuttosto il fatto stesso del suo svolgimento innanzi al Consiglio (censura che, tuttavia, non risulta dedotta).
La natura non concorsuale dell’audizione e il suo essere un mero elemento a supporto della scelta dipartimentale, in conformità al disposto del più volte citato art. 10 del Regolamento per la chiamata, confortano, quindi, la non pubblicità della seduta in cui sono stati tenuti dalle candidate i rispettivi seminari. A ciò si aggiunga che, nel caso di specie, la seduta è stata tenuta in conformità all’art. 38, comma 8, dello Statuto di Ateneo (doc. 24 depositato dall’Università in primo grado), secondo cui alle sedute degli organi collegiali partecipano solo i relativi componenti e, laddove la deliberazione attenga alle “persone”, la seduta non può essere pubblica.
Per quanto riguarda, poi, la censura relativa alla motivazione addotta dal Dipartimento in riferimento al carattere “più convincente” del seminario tenuto dalla controinteressata, osserva il Collegio che la stessa non supera la prova di resistenza: infatti, eliminando gli esiti del seminario, resterebbe in ogni caso ferma la prevalenza della prof.ssa -OMISSIS- (che per quanto sopra evidenziato appare netta) sotto i profili dell’attività didattica e dell’internazionalizzazione e detta prevalenza non sarebbe revocabile in dubbio neppure nel caso di esito del seminario stesso favorevole alla prof.ssa -OMISSIS- (la quale resterebbe soccombente per gli altri due elementi). Sul punto sono perciò corrette le argomentazioni difensive dell’Università, la quale ha evidenziato come il seminario non abbia assunto una decisiva portata nell’ambito della delibera di proposta di chiamata, “che poggia su considerazioni robuste e di per sé autosufficienti”.
La mancanza della prova di resistenza e, quindi, della dimostrazione che, in assenza del vizio dedotto, gli esiti della procedura concorsuale sarebbero stati diversi, a favore della ricorrente (cfr. C.d.S., Sez. III, 14 gennaio 2025, n. 261; id., 28 maggio 2020 n. 3376; Sez. VII, 19 novembre 2024, n. 9249; id., 29 luglio 2024, n. 6783; id., 25 giugno 2024, n. 5621; id., 7 novembre 2022, n. 9768; Sez. V, 2 aprile 2024, n. 3017), impedisce di attribuire rilevanza alla censura in esame.
Né può condividersi la tesi dell’appellante principale secondo cui, a negare la natura concorsuale del seminario, non se ne capirebbe l’utilità (e così non si capirebbero le conseguenze di un suo mancato svolgimento), poiché è evidente che, se il candidato si sottraesse alla prova seminariale, ne subirebbe le conseguenze sotto il profilo idoneativo, rilevando la mancata effettuazione del seminario ai fini del giudizio negativo sulla chiamata del candidato stesso ad opera del Dipartimento.
Da ultimo, con il quarto motivo l’appellante contesta l’affermazione della sentenza gravata, secondo cui le censure formulate con il ricorso introduttivo del giudizio avverso i giudizi della Commissione impingerebbero nella discrezionalità tecnica spettante a tale organo.
Al contrario, la ricorrente avrebbe dimostrato che la Commissione avrebbe operato illegittimamente, disattendendo artatamente i criteri di valutazione, avrebbe omesso di considerare tutta una serie di titoli presentati dalla stessa ricorrente e avrebbe agito in spregio al principio di parità di trattamento dei candidati, attraverso la formulazione di un giudizio irragionevole e illogico, teso a sopravvalutare il curriculum della prof.ssa -OMISSIS-, a svantaggio della ricorrente.
Nello specifico, in merito all’attività didattica, la Commissione avrebbe illegittimamente considerato il volume e l’attività didattica frontale della controinteressata antecedente all’ultimo decennio, senza tener conto del limite temporale previsto dai criteri di valutazione: invero, la menzione (come tale giudicata dal T.A.R.), da parte della Commissione, del dato curriculare antecedente agli ultimi dieci anni sottenderebbe che esso ha formato oggetto di valutazione, altrimenti non ci sarebbe stata ragione di menzionarlo. Né sarebbe corretta l’affermazione del primo giudice, in base alla quale il limite degli ultimi dieci anni non si riferirebbe anche alla didattica integrativa.
La sentenza sarebbe erronea anche laddove non avrebbe considerato il confronto del numero di tesi di laurea seguite dalle candidate, che resterebbe “clamorosamente a vantaggio” della ricorrente pur a fronte delle motivazioni addotte sul punto dalla sentenza stessa. Né il richiamo alle audizioni della prof.ssa -OMISSIS- innanzi -OMISSIS- avrebbe a che fare con l’attività didattica, essendo esso volto a sottolineare ulteriormente che, mentre per la controinteressata sarebbe stata valorizzata ogni minima esperienza, per la ricorrente si sarebbe, all’opposto, trascurato di menzionare qualunque attività che potesse dimostrarne la superiorità.
Quanto ai titoli rappresentati dalla partecipazione a gruppi di ricerca e a comitati editoriali di riviste, i riferimenti della Commissione sarebbero, al contrario di ciò che dice il T.A.R., assai vaghi e non si preciserebbe di quali tra i progetti menzionati la prof.ssa -OMISSIS- sia “principal investigator” e di quali sia invece solo membro. La controinteressata, poi, non farebbe parte né nel comitato di redazione, né nel comitato scientifico della rivista “-OMISSIS-”, ma apparirebbe nel comitato di redazione della meno prestigiosa rivista online “-OMISSIS- online”, cosicché sul punto tanto la Commissione, quanto il Dipartimento, sarebbero incorsi in un travisamento, valorizzando titoli non posseduti dalla candidata.
Ancora, il “Premio -OMISSIS-(Delibera del Consiglio di Dipartimento del -OMISSIS-” consisterebbe nella distribuzione “a pioggia” a tutti i docenti del Dipartimento, ivi compresa la ricorrente principale, della premialità legata al Dipartimento di eccellenza e non sarebbe, pertanto, un premio. In relazione alla partecipazione in qualità di relatore a congressi e convegni, la valutazione avrebbe dovuto essere non solo di tipo qualitativo, ma anche di tipo quantitativo e sotto questo aspetto la sentenza sarebbe errata, perché non avrebbe dato peso, ai fini del sindacato sulle valutazioni della Commissione, alla “macroscopica differenza numerica” dei titoli posseduti dalla ricorrente per tale categoria.
Con riferimento alle pubblicazioni, il T.A.R. non avrebbe ponderato i molteplici profili di illogicità e irragionevolezza evidenziati nel ricorso, poiché per più di una delle pubblicazioni selezionate tra le dodici della controinteressata mancherebbe l’originalità; inoltre, sia la Commissione, sia il T.A.R. avrebbero trascurato la differenza di “peso” tra un contributo in una rivista con referaggio e quello pubblicato in atti di convegni o simili e, ugualmente, avrebbero ignorato il diverso “peso” delle case editrici per le quali le candidate hanno pubblicato, che sarebbero “notoriamente prestigiosissime” per la prof.ssa -OMISSIS-, “minori, se non in alcuni casi persino totalmente sconosciute” per la prof.ssa -OMISSIS-.
Da ultimo, in relazione al parametro delle attività di servizio, istituzionali, organizzative e di terza missione, le affermazioni del T.A.R., secondo cui i giudizi della Commissione non appaiono vaghi, né generici, non terrebbero conto della circostanza che la Commissione avrebbe omesso di valutare le esperienze della ricorrente, non valutando, in specie, il suo ruolo di membro del Collegio Docente del “Master -OMISSIS-(Master in -OMISSIS-)” dell’Università Autonoma di -OMISSIS-.
Così riportate le censure delle prof.ssa -OMISSIS-, il Collegio osserva che esse ripropongono, in buona sostanza, i rilievi da lei già formulati in altre parti del gravame e, segnatamente, nel secondo motivo dell’appello principale.
A confutazione delle stesse, valgono, perciò, le considerazioni già svolte più sopra e, in particolare, quelle che hanno dimostrato l’inammissibilità e comunque l’infondatezza delle censure dedotte con il secondo motivo.
Qui mette conto ribadire che l’appellante perpetua con il quarto motivo la sostituzione delle proprie valutazioni soggettive a quelle dei Commissari (come appare palese in tutti i riferimenti alla presunta sopravvalutazione imputata alla Commissione del curriculum della controinteressata ed all’altrettanto presunta sottovalutazione dei suoi dati curriculari) e il tentativo di provocare un sindacato sostitutivo del G.A. sulle valutazioni discrezionali della medesima Commissione.
Si può aggiungere che, considerato il tenore del giudizio formulato dalla Commissione nei confronti della prof.ssa -OMISSIS- – che, è d’uopo ripetere, è stato di “eccellente” e di idoneità della candidata a ricoprire il ruolo di professore di prima fascia – le ripetute doglianze di sottovalutazione del proprio curriculum avanzate dalla stessa appellante si rivelano non solo infondate, ma addirittura pretestuose: poiché, infatti, la Commissione ha espresso una “valutazione positiva” sulla produzione scientifica, sull’attività accademica e sui titoli della candidata, non si vede cos’altro avrebbe potuto aggiungere per sottolineare il pregio del suo profilo complessivo.
Non convincono neppure gli altri profili di censura dedotti con il motivo in esame.
La menzione delle attività svolte dalla prof.ssa -OMISSIS- anteriormente al decennio di riferimento non può essere elemento significativo, atteso che la grande differenza tra le due candidate sotto l’aspetto dell’attività didattica svolta si manifesta, come si è detto, proprio in relazione al suddetto decennio. Analogamente, il richiamo alle audizioni in sede parlamentare non può avere alcuna rilevanza ai fini del parametro dell’attività didattica. Quanto alla “clamorosa” differenza tra le due candidate in ordine al numero di tesi di laurea seguite, si è già detto in sede di disamina del secondo motivo che tale dato è stato molto ridimensionato, nella sua significatività, dalla sentenza impugnata, la cui motivazione sul punto non è adeguatamente contrastata dall’appellante principale, tanto da far dubitare fortemente della stessa ammissibilità della riproposizione della censura.
Le attività di partecipazione delle concorrenti ai gruppi di ricerca sono puntualmente riportate dalla Commissione, che nel suo giudizio sulle stesse ha cura altresì di distinguere i casi in cui le candidate hanno rivestito il ruolo di coordinatore o referente principale, da quelli in cui il ruolo da esse svolto è stato di semplice partecipante. Nella valutazione della partecipazione a convegni e congressi – dove la superiorità della prof.ssa -OMISSIS- emergerebbe sotto l’aspetto quantitativo – la Commissione ha analiticamente indicato i motivi del giudizio altamente positivo emesso nei confronti della prof.ssa -OMISSIS-, rinvenibili nella presenza, in quanto dichiarato nel curriculum, di “una molto rilevante quota di relazioni in convegni congruenti con il SSD che si possono considerare di interesse internazionale, sia perché espressamente qualificati come “internazionali”, sia perché attinenti oggettivamente a tematiche che trascendono la dimensione nazionale” (v. la “scheda di valutazione” della candidata allegata al verbale n. 3 del -OMISSIS-, doc. 11 versato dall’Università nel giudizio di appello). Al contempo, per la prof.ssa -OMISSIS-, il dato numerico a lei favorevole è attenuato dall’osservazione – che la Commissione fa nella sua “scheda di valutazione” e che non è stata specificamente contestata in sede di appello – per cui “una buona quota di relazioni in convegni […] sono congruenti con il SSD e […] si possono considerare di interesse internazionale”, nel duplice significato già chiarito in riferimento all’altra candidata.
Ancora, non corrisponde al vero l’affermazione dell’appellante principale per cui alla prof.ssa -OMISSIS- sarebbe stata riconosciuta dalla Commissione la posizione di membro del comitato editoriale della rivista “-OMISSIS-”, poiché un riconoscimento di tal tipo non si rinviene in alcun modo nel giudizio della Commissione (v. la già citata “scheda di valutazione” della candidata allegata al verbale n. 3 del -OMISSIS-). I giudizi della Commissione sono stati pedissequamente recepiti – come si è già visto – dal Consiglio di Dipartimento nella delibera di proposta di chiamata, sicché la pretesa dell’appellante di scorgere a pag. -OMISSIS-di detta delibera l’affermazione che la prof.ssa -OMISSIS- sarebbe membro del comitato editoriale della rivista “-OMISSIS-”, e che pertanto la delibera stessa sarebbe affetta dal vizio di travisamento, è totalmente ingiustificata.
Le censure avverso le pubblicazioni, oltre ad impingere nel merito dei giudizi della Commissione, si mostrano per più versi generiche e comunque non considerano che la Commissione ha dato conto in modo esplicito che la produzione scientifica della prof.ssa -OMISSIS- si caratterizza per la collocazione in sedi editoriali prestigiose (parametro, perciò, che è stato adeguatamente soppesato).
Infine, è totalmente difforme dal vero che le attività di servizio, istituzionali, organizzative e di terza missione dell’appellante principale non siano state valutate, visto che per le stesse ella ha ottenuto un giudizio altamente elogiativo da parte della Commissione (“la candidata presenta, -OMISSIS-, una serie di attività rilevanti sul piano del servizio ed a carattere istituzionale, organizzativo e di terza missione, molto apprezzabili per qualità, continuità e quantità”): nell’ambito di un tale giudizio, allora, la mancata esplicita menzione dell’incarico presso l’Università Autonoma di -OMISSIS- non è rilevante (e soprattutto non significa che tale incarico non sia stato valutato).
Anche il quarto motivo, perciò, è complessivamente infondato.
In conclusione, quindi, l’appello principale, in disparte i profili di inammissibilità che presenta e che sono stati sopra delineati, è nel suo complesso infondato e da respingere.
L’infondatezza dell’appello principale comporta, per orientamento consolidato, l’improcedibilità di quello incidentale proposto dalla prof.ssa -OMISSIS-.
Le spese dell’appello principale seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo a carico dell’appellante e in favore delle controparti appellate, mentre le spese dell’appello incidentale vengono compensate, sussistendone i motivi.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale – Sezione Settima (VII), definitivamente pronunciando sull’appello principale e su quello incidentale, come in epigrafe proposti:
– respinge l’appello principale, condannando l’appellante principale a rifondere alle controparti le spese del giudizio di appello, che liquida in misura forfettaria in € 4.000 (quattromila/00) per ciascuna di dette controparti, per complessivi € 8.000,00 (ottomila/00), oltre a spese generali e ad accessori di legge;
– dichiara improcedibile l’appello incidentale, compensando tra le parti le relative spese.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all’art. 52, commi 1 e 2, del d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196 (ed agli artt. 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del -OMISSIS- europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti e della dignità degli interessati, manda alla Segreteria di procedere all’oscuramento delle generalità, nonché di qualsiasi altro dato idoneo a consentire l’identificazione delle persone fisiche menzionate in sentenza.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del giorno 18 febbraio 2025, con l’intervento dei magistrati:
OMISSIS, Presidente FF
OMISSIS, Consigliere
OMISSIS, Consigliere, Estensore
OMISSIS, Consigliere
OMISSIS, Consigliere
IL PRESIDENTE, OMISSIS
L’ESTENSORE, OMISSIS
Pubblicato il 14 aprile 2025