Non inficia le attività di valutazione della commissione di concorso composta da commissari stranieri la mancata compilazione del modello di dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà
Cons. Stato, Sez. VII, 3 aprile 2025, n. 2850
La mancata compilazione del modello di dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà non inficia la valutazione compiuta dalla commissione composta da commissari stranieri
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Settima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 8061 del 2024, proposto da ROSSI, rappresentato e difeso dall’avvocato OMISSIS, con domicilio eletto presso il suo studio in OMISSIS;
contro
UniversitàOMISSIS, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa ex lege dall’Avvocatura Generale dello Stato, domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, 12;
BIANCHI, rappresentato e difeso dagli avvocati OMISSIS, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
VERDI, rappresentato e difeso dall’avvocato OMISSIS, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per la riforma
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale OMISSIS.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio dell’Università OMISSIS di BIANCHI e di VERDI;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 11 febbraio 2025 il Cons. OMISSIS e uditi per le parti gli avvocati OMISSIS;
Viste le conclusioni dell’Università appellata come da verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1.L’odierno appellante è professore associato del settore scientifico-disciplinare OMISSIS presso l’Università OMISSIS, Dipartimento di OMISSIS, dal 30 dicembre 2014 ed ha conseguito l’idoneità nazionale a professore ordinario nel gennaio 2015.
2. Il medesimo ha partecipato alla procedura comparativa per la chiamata – ai sensi dell’art. 18 comma 1, della legge n. 240/2010 – di due professori universitari di ruolo – prima fascia – per il settore concorsuale OMISSIS – settore scientifico disciplinare OMISSIS per le esigenze del Dipartimento OMISSIS, bandito dall’Università OMISSIS con D.R. n. OMISSIS del 19/01/2023, codice di riferimento OMISSIS.
3. All’esito della procedura comparativa, che ha visto vincitori i due odierni resistenti, l’odierno appellante -classificatosi quarto a pari merito con altra candidata- ha proposto ricorso innanzi al Tar OMISSIS, notificato il 12 settembre 2023, per chiedere l’annullamento, previa sospensione cautelare dell’efficacia, del bando di concorso, di cui al D.R. OMISSIS del 10 gennaio 2023; il DR. N. OMISSIS del 7 aprile 2023, relativo alla nomina della Commissione di valutazione; i verbali della Commissione esaminatrice; il D.R. n. OMISSIS del 29 giugno 2023, relativo all’approvazione degli atti della procedura; ogni altro atto preordinato, connesso e consequenziale. Con ricorso per motivi aggiunti, sono stati altresì impugnati il verbale del 10 ottobre 2023, la nota prot. n. OMISSIS del 10 febbraio 2023 e la nota prot. n. OMISSIS del 4 aprile 2023.
3.1. Più in particolare, con il ricorso introduttivo, l’odierno appellante ha articolato i profili di censura così sintetizzabili:
I – illegittimità della procedura per mancata conoscenza della lingua italiana da parte dei commissari esteri, con riferimento al mancato utilizzo del modello di auto-dichiarazione di conoscenza della lingua italiana introdotto dalla Università;
II – illegittimità della procedura per mancata conoscenza della lingua italiana da parte dei commissari esteri, perché nel verbale postumo della commissione del 10 ottobre 2023 è riportato che questi “Confermano di aver compreso e condiviso il contenuto dei verbali e dei relativi allegati redatti in lingua italiana dalla commissione stessa”: ma tale dichiarazione non è riportata in nessuno dei verbali di concorso e rappresenta una integrazione postuma della motivazione dell’atto amministrativo come tale inammissibile;
III – illegittimità della procedura per mancata conoscenza della lingua italiana da parte dei commissari esteri, perché nel verbale postumo della commissione del 10 ottobre 2023 non sono riportate le specifiche modalità con le quali i commissari sono stati in grado di comprendere tutta la documentazione concorsuale redatta in italiano;
IV e V – illegittimità dell’attività della commissione nella parte in cui è proceduto alla valutazione della “attività didattica” dell’appellante e degli altri candidati, assegnando i rispettivi punteggi, perché dal verbale postumo della commissione del 10 ottobre 2023 si evince che sono stati applicati criteri di valutazione non previsti né dal bando né dal verbale di concorso numero 1;
VI – illegittimità dell’attività della commissione nella parte in cui ha proceduto alla valutazione della “produzione scientifica complessiva” dell’appellante e degli altri candidati, assegnando i rispettivi punteggi, perché dal verbale postumo della commissione del 10 ottobre 2023 si evince che sono stati applicati criteri di valutazione non previsti né dal bando né dal verbale di concorso numero 1;
VII – illegittimità dell’attività della commissione nella parte in cui ha proceduto alla valutazione della “attività di ricerca scientifica” dell’appellante e degli altri candidati assegnando i rispettivi punteggi, perché dal verbale postumo della commissione del 10 ottobre 2023 si evince che sono stati applicati criteri di valutazione non previsti né dal bando né dal verbale di concorso numero 1;
VIII – illegittimità del verbale del 10 ottobre 2023 della commissione, della nota prot. n. OMISSIS del 10 ottobre 2023 e della nota prot. n. OMISSIS del 4 arile 2023 perché, con il verbale postumo, secondo l’appellante l’organo ha tentato di giustificare il suo illegittimo operato sia con riferimento alla questione dei commissari stranieri che con riferimento alla illogica ed erronea valutazione dei titoli del ricorrente dei vincitori.
4. Il TAR OMISSIS ha respinto il ricorso con sentenza n. OMISSIS, argomentando come segue.
4.1. Le prime tre censure sollevate nel ricorso introduttivo sono state trattate congiuntamente, in quanto attinenti alla medesima questione relativa alla conoscenza della lingua italiana da parte dei commissari di nazionalità straniera nominati nella procedura selettiva. Tali doglianze sono state ritenute infondate, non emergendo alcuna prova della mancata comprensione, da parte dei commissari stranieri, degli atti della procedura concorsuale. Dirimente, al riguardo, è stata ritenuta la sottoscrizione, da parte dei medesimi commissari, dei verbali relativi alle operazioni svolte, con la quale essi hanno attestato e fatto propria l’attività valutativa compiuta nel corso delle sedute. Neppure potrebbe ritenersi che la mancata esplicita indicazione, nei curricula dei commissari, della conoscenza della lingua italiana rappresenti una circostanza idonea a dimostrare l’inadeguata comprensione dei dati emergenti dai curricula e dalle pubblicazioni scientifiche dei candidati. Ciò che assume rilievo, infatti, ai fini della valutazione dei titoli e delle pubblicazioni presentate – tutte peraltro redatte in lingua inglese -che i commissari hanno dichiarato di conoscere- non sarebbe tanto il possesso di una “piena conoscenza” della lingua italiana, intesa come padronanza grammaticale e capacità di espressione orale e scritta, quanto piuttosto la capacità di comprenderla in misura sufficiente a consentire una valutazione adeguata dei candidati. In tal senso, dovrebbe essere intesa la previsione, contenuta nel modulo attualmente in uso presso l’Ateneo, che richiede ai commissari una “adeguata conoscenza” della lingua italiana.
Ne consegue che l’omessa indicazione, nei curricula dei commissari, della conoscenza della lingua italiana, a giudizio del TAR non può assumere valore dirimente ai fini della prova della loro presunta incapacità di comprendere il materiale oggetto di valutazione. Peraltro, va considerato che, sebbene i curricula dei candidati siano redatti in lingua italiana, i dati in essi riportati – quali le attività didattiche e di ricerca svolte, le esperienze gestionali, le pubblicazioni scientifiche, la partecipazione a seminari e progetti di ricerca – non richiedono una conoscenza approfondita della lingua per poter essere compresi. Essi si risolvono, infatti, in un elenco di denominazioni di insegnamenti, istituzioni accademiche, titoli di pubblicazioni e incarichi scientifici, tutti elementi che rientrano nell’ambito di conoscenze proprie degli esperti della disciplina di riferimento e, pertanto, pienamente intellegibili dai commissari, anche attraverso l’eventuale ausilio di strumenti di traduzione o con il supporto degli altri componenti della commissione.
4.2. Va altresì considerato, prosegue il TAR, che, trattandosi di un concorso relativo a un settore scientifico, numerose informazioni contenute nei curricula dei candidati, nonché tutte le pubblicazioni scientifiche oggetto di valutazione, risultano redatte in lingua inglese, lingua che entrambi i commissari stranieri hanno dichiarato di conoscere. Non conferente è, inoltre, la mancata compilazione del modello di dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, con il quale il commissario attesti di possedere un’”adeguata conoscenza della lingua italiana“. Infatti, argomenta il TAR, L’Università ha dimostrato che tale modello è stato predisposto dall’Ateneo dopo la nomina della Commissione, come si evince dal messaggio di posta elettronica del 2 maggio 2023, con cui il documento è stato trasmesso all’ufficio competente per la pubblicazione in sostituzione della precedente modulistica.
4.3. Secondo il TAR non risulta, parimenti, dirimente l’assenza nei verbali di specifica menzione delle modalità attraverso cui i commissari stranieri hanno eventualmente proceduto alla traduzione del materiale valutato. Il verbale delle operazioni compiute ha infatti natura necessariamente riassuntiva, riportando gli elementi essenziali dell’attività svolta, salvo specifiche previsioni normative che ne impongano un contenuto dettagliato. Secondo consolidata giurisprudenza, in assenza di elementi concreti che attestino una violazione delle regole della selezione, eventuali lacune o inesattezze nella verbalizzazione costituiscono mere irregolarità, prive di effetti invalidanti sull’intera procedura amministrativa (cfr. T.A.R. Emilia-Romagna, Bologna, Sez. I, 6 agosto 2015, n. 762; T.A.R. Toscana, Firenze, Sez. II, 12 luglio 2016, n. 1159; Consiglio di Stato, Sez. V, 5 maggio 2016, n. 1817 e 11 settembre 2019, n. 6135). Ne consegue che il provvedimento finale non può ritenersi viziato per la sola incompletezza dell’atto descrittivo delle operazioni tecniche e valutative che lo precedono, salvo il caso in cui una norma di legge preveda espressamente il contenuto essenziale del verbale, ipotesi che non ricorre nel caso di specie (cfr. T.A.R. Campania, Napoli, Sez. V, 8 luglio 2020, n. 2932).
4.4. Per quanto concerne le ulteriori censure, con le quali il ricorrente contesta la logicità e la correttezza dei giudizi attribuiti ai vari aspetti del curriculum, le stesse risultano, in parte, infondate e, in parte, inammissibili per difetto di interesse, non essendo stata fornita un’adeguata “prova di resistenza“.
4.5. Risultano, in particolare, manifestamente infondate le doglianze formulate nel quarto e nel quinto motivo di ricorso, con cui si censurano le valutazioni espresse dalla Commissione in relazione all’attività di ricerca scientifica, facendosi esclusivo riferimento a parametri di tipo quantitativo. Un simile approccio, infatti, non consente di ritenere dimostrata l’illogicità manifesta dei giudizi espressi, atteso che la valutazione dell’attività di ricerca non può basarsi unicamente su dati numerici, ma deve necessariamente considerare anche profili qualitativi, ancorché non esplicitamente menzionati tra i criteri di valutazione, trattandosi di elementi implicitamente insiti nel giudizio scientifico (cfr. Consiglio di Stato, Sez. VII, 30 giugno 2023, n. 6414).
4.6. Più specificamente, in relazione alla valutazione della “consistenza complessiva della produzione scientifica” e dell’”intensità e continuità temporale della stessa“, la Commissione ha espresso un giudizio anche sulla qualità delle pubblicazioni, come evincibile dalle indicazioni fornite nei curricula, dai quali è possibile dedurre il campo di ricerca esplorato dai candidati e le riviste scientifiche in cui le pubblicazioni sono state diffuse. Il curriculum del ricorrente è stato valutato positivamente, con il giudizio di “buono“, giustificato dalla considerazione che “la produzione scientifica del candidato risulta copiosa e continua nel tempo, a partire dal 2000, per un totale di 157 pubblicazioni pertinenti al settore concorsuale 08/A3. I lavori sono pubblicati su riviste scientifiche e atti di congresso di rilievo nazionale e internazionale, con alcuni contributi soddisfacenti sull’organizzazione dei sistemi di trasporto collettivo“.
Nel caso del candidato VERDI, la Commissione ha viceversa attribuito il giudizio di “eccellente“, considerando che “la consistenza della produzione scientifica del candidato risulta copiosa e
continua nel tempo, per un totale di 101 lavori, molti dei quali pubblicati su riviste scientifiche di eccellenza nel SSD OMISSIS con numerosi contributi significativi, alcuni dei quali riconosciuti a livello internazionale in vari temi“.
Per il candidato BIANCHI, infine, il giudizio è stato di “ottimo”, in quanto “la consistenza scientifica del candidato risulta copiosa e continua nel tempo, a partire dal 2004, con un totale di 70 lavori, di cui diversi pubblicati su riviste di eccellenza nel SSD OMISSIS; numerosi contributi significativi, alcuni dei quali particolarmente rilevanti e riconosciuti a livello internazionale su vari temi”.
Secondo il TAR, dunque, i giudizi espressi contengono precisi riferimenti di carattere qualitativo che non sono stati contestati e, pertanto, sono sufficienti a escludere la palese illogicità delle valutazioni espresse.
4.7. Infine, le spiegazioni fornite dalla Commissione nel verbale del 10 ottobre 2023 non configurerebbero un’inammissibile integrazione postuma della motivazione del provvedimento. Infatti, tali spiegazioni rappresentano una mera esplicitazione degli argomenti ostativi alla considerazione come dirimente del solo dato quantitativo, consistendo principalmente nella necessità di neutralizzare il dato relativo all’anzianità di servizio, dando prevalenza al merito, nonché nella necessità di non penalizzare il docente che abbia usufruito di periodi di sospensione dell’attività didattica per dedicarsi ad attività di ricerca. Tale attività, come condivisibilmente sottolineato dalla Commissione, costituisce un arricchimento dell’offerta didattica fornita dal docente. In ogni caso, secondo il TAR non è stata fornita alcuna prova che una valutazione più favorevole del curriculum del ricorrente avrebbe comportato un esito diverso.
5. La sopraindicata sentenza del TAR Campania è stata impugnata dall’odierno appellante mediante la proposizione di plurimi motivi di diritto. L’Università intimata si è costituita e sono intervenuti in giudizio i due professori controinteressati. Le parti hanno ulteriormente messo a punto le rispettive difese con scambio di memorie.
Vengono dedotti, in particolare, i motivi d’appello si seguito partitamente esaminati:
5.1 – Primo motivo d’appello concernente la presunta mancata conoscenza della lingua italiana da parte di due commissari (oggetto dei primi due motivi del ricorso introduttivo): “error in iudicando per violazione e falsa applicazione dell’art. 18 della l. 240/2010, dell’art. 7 del regolamento di ateneo approvato con d.r. 3663/2019 s.m.i. e del bando di concorso – motivazione erronea e contraddittoria su un Punto decisivo della controversia”.
L’appellante reitera con il primo motivo la doglianza, oggetto del primo e del secondo motivo di primo grado, sulla mancata conoscenza della lingua italiana da parte dei due membri stranieri della commissione;
5.2 – Secondo, terzo, quarto e quinto motivo di appello, che richiamano il terzo motivo del ricorso introduttivo in merito alle valutazioni della commissione sull’attività didattica dei concorrenti, e in particolare:
– sulla valutazione dell’attività didattica: “error in indicando per violazione e falsa applicazione dell’art. 18 della l.n. 240/2010, del regolamento di ateneo approvato con d.r. 3663/2019 e del bando di concorso –motivazione erronea e contraddittoria su un punto decisivo della controversia”;
– sulla valutazione della produzione scientifica: “error in indicando per violazione e falsa applicazione dell’art. 18 della l.n. 240/2010, del regolamento di ateneo approvato con d.r. 3663/2019 e del bando di concorso -motivazione erronea e contraddittoria su un punto decisivo della controversia”;
– sulla valutazione dell’attività di ricerca scientifica: “error in indicando per violazione e falsa applicazione per violazione e falsa applicazione dell’art. 18 della l.n. 240/2010, del regolamento di ateneo approvato con d.r. OMISSIS e del bando di concorso – motivazione erronea e contraddittoria su un punto decisivo della controversia”.
Con gli indicati motivi, che possono essere considerati congiuntamente per la loro connessione, si contesta che la sentenza del Giudice di primo grado, che ha confermato la legittimità dell’operato della Commissione, è erronea laddove non accoglie le censure di primo grado concernenti la valutazione e quantificazione delle attività didattiche dei candidati, articolate sotto i profili della didattica frontale, dei servizi offerti agli studenti, nonché delle attività ascrivibili a didattica extrauniversitaria, con particolare riguardo alla mancata valutazione del maggior “numero di ore di didattica, di lezioni e di servizi agli studenti” attribuibili all’appellante rispetto al vincitore della selezione. Il quarto ed il quinto motivo d’appello, anch’essi da considerare congiuntamente stante la loro connessione, sono inoltre imperniati sulla pretesa di un’errata valutazione della produzione scientifica, nuovamente -così come per i motivi precedentemente illustrati- sotto il profilo della ritenuta inadeguata valutazione dei curricula scientifici presentati sotto il profilo quantitativo.
5.3 –Sesto motivo d’appello, con cui si è censura la sentenza appellata nella parte in cui ha rigettato il quarto motivo di ricorso di prime cure volto a contestare la valutazione della Commissione della “produzione scientifica” dei candidati laddove la sentenza appellata, condividendo i giudizi della Commissione, ha omesso di rilevare che la corretta ed oggettiva valutazione dei curricula dei candidati – sulla base dei criteri fissati dal bando, ossia in funzione della “consistenza complessiva” (in tabella indicata come produzione totale), “intensità” (in tabella indicata come prodotti/anno) e “continuità temporale” della stessa (desumibile dai curricula dei candidati) – indicava l’appellante stesso quale candidato più titolato.
5.4 – Settimo motivo di appello, con cui si è censurata la sentenza appellata nella parte in cui ha rigettato il quinto motivo del ricorso di prime cure, volto a contestare la valutazione della Commissione della “attività di ricerca scientifica”: erroneamente il TAR afferma che l’appellante non avrebbe contestato le valutazioni della Commissione perché con il ricorso di prime cure il prof. OMISSIS ha contestato proprio la motivazione della Commissione di “maggior pregio” dell’attività dei controinteressati, rilevando che la medesima attività non poteva essere valutata sotto il profilo del “pregio” – ossia in via “qualitativa” – ma in ragione della consistenza, volume ed intensità, ossia sotto il profilo “quantitativo”;
5.5. – Ottavo motivo di appello, secondo il quale la sentenza appellata sarebbe erronea laddove dichiara inammissibile il ricorso per motivi aggiunti proposto dall’appellante avverso il verbale “postumo” della Commissione del 10/10/2023 e avverso le note istruttorie esibite dall’Università OMISSIS nel giudizio di prime cure in data 16/10/2023 (nota prot. n. OMISSIS del 10.02.2023; nota prot. OMISSIS del 04.04.2023; mail del 2.05.2023 ad oggetto richiesta pubblicazione moduli). Con riferimento all’impugnazione del verbale della Commissione del 10/10/2023, in particolare, erroneamente il TAR riterrebbe inammissibili le censure mosse affermando che trattasi di “atto non provvedimentale” ma di mera relazione istruttoria sui fatti di causa, trattandosi invece di un verbale della Commissione “postumo” con il quale si vorrebbero sanare pregresse illegittimità.
5.6 – Stante la ritenuta procedibilità del ricorso per motivi aggiunti, e visto l’effetto devolutivo dell’appello, l’appellante ripropone espressamente, insistendo per l’accoglimento, i motivi aggiunti, rinviando al ricorso depositato in prime cure, riproponendo gli stessi le medesime censure dei motivi d’appello precedentemente illustrati.
Pertanto tali motivi possono essere esaminati e decisi congiuntamente a quelle censure, dovendo ad essi trovare applicazione le medesime considerazioni svolte in ordine alle stesse censure, senza accondiscendere a logiche inutilmente ripetitive e volte a rinforzare considerazioni già espresse in modo ridondante, avvalendosi anche della richiesta deroga al superamento dei limiti dimensionali che a maggior ragione avrebbe potuto trovare fondamento in esigenze di illustrazione di circostanze in fatto e in diritto diverse e non ai fini della loro mera ripetizione sotto diversi e pur ben motivati e suggestivi angoli visuali, restando del tutto eccezionale -e dovendo quindi essere puntualmente motivata da oggettive necessità- la possibilità di deroga ai previsti limiti dimensionali, imposti da preminenti esigenze di tempestività ed efficacia dello strumento processuale e di chiarezza argomentativa delle diverse ragioni nel quadro del principio di effettività della tutela giurisdizionale.
6. Tutto ciò doverosamente premesso, seguendo l’ordine delle censure articolato nell’appello, il Collegio prende le mosse da quelle riferite al mancato accoglimento delle prime due censure del ricorso introduttivo, riguardanti la medesima questione relativa alla conoscenza della lingua italiana da parte dei Commissari stranieri nominati.
6.1 – Come ben osservato dal TAR, tali doglianze sono infondate, non sussistendo prove della non comprensione degli atti della procedura da parte dei commissari stranieri. In primo luogo, la lamentata omessa compilazione del modello di “dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà” – nella quale si chiede al commissario di attestare “di avere un’adeguata conoscenza della lingua italiana” – non è rilevante in quanto, oltre al fatto che l’Università ha predisposto tale modello in data successiva alla nomina della Commissione, dirimente in questo senso è la sottoscrizione, da parte degli stessi, dei verbali delle operazioni compiute, con la quale essi hanno attestato e fatto propria l’attività valutativa compiuta nel corso delle sedute.
6.2 – Deve essere altresì condivisa l’ulteriore considerazione, contenuta nella sentenza appellata, secondo cui, nonostante i curricula dei canditati siano redatti in lingua italiana, i dati in essi indicati (ovvero le attività didattiche svolte, le attività di ricerca, le attività gestionali…) non necessitano di una compiuta conoscenza di una lingua per poter essere compresi, in quanto si risolvono per lo più in un elenco di denominazioni di insegnamenti tenuti presso Atenei o istituti noti nell’ambiente accademico, o comunque afferenti ad un settore scientifico conosciuto dagli esperti della materia e, dunque, ai commissari in questione.
6.3. Inoltre, essendo il concorso relativo ad un ambito disciplinare di tipo scientifico, così come esattamente osservato dal TAR molte delle informazioni inserite nei curricula, nonché tutte le pubblicazioni scientifiche prodotte dai canditati e sottoposte a valutazione analitica, sono in lingua inglese, ed entrambi i commissari stranieri dichiarano di conoscere tale lingua, né tale conoscenza è fatta oggetto di specifica contestazione.
Sul punto, viene altresì in rilievo l’articolo 7 del Bando, secondo cui “(…) le pubblicazioni devono essere presentate in lingua di origine. Qualora questa sia diversa dalla lingua italiana, francese, inglese, tedesca o spagnola, le pubblicazioni devono essere tradotte in lingua italiana o in lingua inglese. I testi tradotti possono essere presentati in copie dattiloscritte insieme con il testo stampato nella lingua originale.”. Quanto previsto dal bando avalla le argomentazioni per cui ai commissari sarebbe stata, in ogni caso, possibile la comprensione delle pubblicazioni scientifiche oggetto di valutazione, e in generale della procedura in esame.
6.4. Il primo gruppo di censure esaminato (I e II motivo del ricorso di primo grado e I motivo di appello) risulta pertanto infondato.
7. I motivi dedotti con l’appello riguardano, poi, il mancato accoglimento delle censure di primo grado formulate relativamente alle valutazioni espresse dalla Commissione in merito all’attività didattiche e di ricerca scientifica, ritenute illegittime in quanto non parametrate a dati di tipo quantitativo, oggettivamente misurabili e verificabili al fine di garantire la obiettività e validità del percorso selettivo effettuato.
Vanno pertanto esaminate e respinte le seguenti contestazioni: con riferimento alla valutazione dell’attività didattica – sebbene i candidati presentassero curricula disomogenei per intensità e quantità – la Commissione si sarebbe limitata ad attribuire lo stesso punteggio di “ottimo” mediante l’attribuzione di punti 9 a tutti i candidati, appiattendo la valutazione e omettendo di valorizzare il profilo dell’appellante, oggettivamente superiore a quello degli altri candidati e la posizione dell’appellante sarebbe preminente rispetto a quella dei vincitori sia con riferimento all’anzianità di servizio che all’intensità della didattica erogata, che all’attribuzione dei carichi didattici ai docenti;
l’erroneità della valutazione della Commissione con riferimento al sub-criterio “servizi agli studenti” dichiarati dal candidato prof. Simonelli che avrebbe dichiarato un numero di dottorandi non corrispondente al vero;
7.1 – Le doglianze in esame non colgono, peraltro, nel segno, in primo luogo in quanto una tale impostazione non consente di ritenere dimostrata la illogicità dei giudizi espressi. Infatti, la valutazione di un’attività di ricerca scientifica non può evidentemente fondarsi esclusivamente su dati numerici, quali il numero delle pubblicazioni o la durata degli incarichi dovendosi, viceversa, considerare anche e soprattutto il valore dell’attività di ricerca scientifica svolta, ovverosia i profili qualitativi delle attività svolte e riportate nei curricula, e ciò anche qualora tali profili non siano espressamente indicati dal bando tra i parametri di valutazione, poiché requisiti impliciti del giudizio scientifico (Consiglio di Stato, Sez. VII, 30 giugno 2023 n.6414).
7.2. Nel caso di specie, l’articolo 11 del Bando fa espresso riferimento a “standard qualitativi per la valutazione dell’attività di ricerca”, e nei paragrafi successivi si stabilisce che la valutazione delle pubblicazioni scientifiche è svolta sulla base di criteri che afferiscono direttamente alla qualità delle pubblicazioni, quali ad esempio “l’originalità, l’innovatività, rigore metodologico e rilevanza di ciascuna pubblicazione; congruenza di ciascuna pubblicazione con le tematiche del settore concorsuale oppure con tematiche interdisciplinari ad esso strettamente correlate”.
7.3. In ogni caso, i riferimenti di carattere qualitativo presenti nei giudizi emessi dalla Commissione non sono stati adeguatamene confutati e sono sufficienti ad escludere l’illogicità dei giudizi espressi.
7.4 – Infine, la proposizione di censure parcellizzate circa la mancata valutazione, da parte del TAR, di singoli profili di erronea valutazione comparativa delle attività pregresse dichiarate -in ipotesi anche falsamente- dai singoli candidati, non è supportata da alcuna considerazione volta -proprio sull’invocato piano quantitativo- a fornire almeno presuntivi elementi di prova circa il carattere decisivo delle censure ai fini del sovvertimento della graduatoria, superando la necessaria “prova di resistenza” in relazione alle censure dedotte.
7.5. Neppure le censure d’appello ora esaminate (II, III, e IV motivo d’appello) possono, pertanto, trovare accoglimento, con conseguente inammissibilità per difetto di interesse della V censura di appello, con cui si è dedotta l’erroneità della sentenza appellata nella parte in cui, sempre con riferimento la terzo motivo di ricorso di prime cure – e alle contestazioni sulla valutazione della “attività didattica” – il TAR – dopo aver dedotto l’infondatezza nel merito del motivo – ritiene la censura inammissibile per carenza di interesse.
Infatti, l’infondatezza delle censure assorbe ogni altra questione preliminare.
7.6. Sulla base della sopra esposte ragioni sono conseguentemente infondati anche il sesto e il settimo motivo di appello, in quanto anche per la produzione scientifica non vi è stata alcuna irragionevole valutazione della “consistenza complessiva”, della “intensità” e della “continuità temporale” della stessa, che anche non può essere considerata solo con un approccio di tipo quantitativo.
Pur riconoscendo che i giudizi di tipo qualitativo sono stati contestati dal ricorrente con riferimento al “maggior pregio” dell’attività dei controinteressati, la censura è stata per lo più diretta a far valere appunto l’impossibilità di valutare l’attività sotto il profilo del “pregio” – ossia in via “qualitativa” – e non in ragione della consistenza, volume ed intensità, ossia sotto il profilo “quantitativo”.
Tale tesi non può essere condivisa per le ragioni indicate in precedenza.
7.7. Le pregresse considerazioni privano di rilievo dirimente i sopra illustrati motivi aggiunti di primo grado, oggetto dell’ottavo motivo di appello, in quanto, indipendentemente dalla natura da attribuire al riferito “verbale postumo”, non sussisteva alcune pregressa illegittimità del procedimento suscettibile di essere indebitamente sanata con un tale verbale che, appunto in quanto postumo, resta irrilevante ai fini del giudizio.
7.8. Quanto, infine, alle ulteriori censure riportate con i motivi aggiunti, devono essere semplicemente richiamate le pregresse considerazioni, trattandosi si lagnanze sostanzialmente ripetitive delle censure già esaminate e respinte nei precedenti paragrafi.
8. Alla stregua delle pregresse considerazioni, la procedura selettiva bandita e il suo svolgimento risultano scevri dai vizi dedotti, in quanto conformi sia alla vigente disciplina, sia alle esigenze di un sistema universitario sempre più globalmente integrato secondo parametri qualitativi che non possono trovare ostacolo né in confini territoriali e linguistici, né in vincoli formali non rispondenti alla sostanziale qualità delle attività formative e scientifiche svolte.
8. In conclusione l’appello si rivela infondato, e pertanto, deve essere respinto.
Le spese seguono la soccombenza nella misura liquidata in dispositivo.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Settima), definitivamente pronunciando sull’appello, come in epigrafe proposto, lo rigetta.
Condanna la parte appellante alle spese del presente grado di giudizio, liquidate in Euro 9.000,00 oltre ad oneri di legge, da rifondere in misura pari a Euro 3.000, oltre ad oneri di legge, sia in favore dell’Università resistente, sia in favore dei due professori controinteressati costituiti in giudizio.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 11 febbraio 2025 con l’intervento dei magistrati:
OMISSIS, Presidente
OMISSIS, Consigliere
OMISSIS, Consigliere
OMISSIS, Consigliere, Estensore
OMISSIS, Consigliere