non costituisce ragione di incompatibilità la sussistenza sia di rapporti di mera collaborazione scientifica, sia di pubblicazioni comuni, essendo ravvisabile l’obbligo di astensione del componente della commissione solo in presenza di una comunanza di interessi anche economici, di intensità tale da porre in dubbio l’imparzialità del giudizio; invero, in relazione ai concorsi universitari si è evidenziato come l’esistenza di rapporti scientifici di collaborazione costituisca ipotesi frequente e del tutto fisiologica nel mondo accademico e che tali rapporti di per sé sono tali da contribuire alla migliore formazione culturale e scientifica delle giovani generazioni (nell’ambito di distinte comunità scientifiche anche composte da un numero limitato di appartenenti) e non sono tali da inficiare il rispetto del principio di imparzialità dei commissari, specie laddove nel campo degli specialisti è assai difficile trovare un esperto che in qualche modo non abbia avuto contatti di tipo scientifico o didattico con uno dei candidati.
TAR Sicilia (Catania), Sez. I, 24 aprile 2025, n. 1334
Non costituisce ragione di incompatibilità la sussistenza sia di rapporti di mera collaborazione scientifica sia di pubblicazioni comuni
01334/2025 REG.PROV.COLL.
02334/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
sezione staccata di Catania (Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 2334 del 2024, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dagli avvocati OMISSIS, OMISSIS e OMISSIS, con domicilio digitale eletto presso gli indirizzi PEC daniela.anselmi@ordineavvgenova.it, alessio.anselmi@ordineavvgenova.it e federico.smerchinich@ordineavvgenova.it;
contro
Università degli -OMISSIS-, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati OMISSIS e OMISSIS, con domicilio fisico eletto presso l’Avvocatura d’Ateneo in Catania, Piazza Università 2;
nei confronti
-OMISSIS-, non costituito in giudizio;
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall’avvocato OMISSIS, con domicilio digitale ex lege come da PEC da Registri di Giustizia;
per l’annullamento, previa sospensione dell’efficacia o altra misura cautelare ritenuta idonea,
– del D.R. -OMISSIS- del Rettore dell’Università degli -OMISSIS- prot. -OMISSIS- notificato il -OMISSIS-;
– del bando Concorso per Professore di I Fascia (D.R. -OMISSIS-) Settore Concorsuale -OMISSIS- presso l’Università degli -OMISSIS- approvato con D.R. n. -OMISSIS-;
– del D.R. n. -OMISSIS- del Rettore dell’Università degli -OMISSIS-, con il quale è stata nominata la commissione giudicatrice della suddetta procedura di chiamata;
– del verbale della seduta del -OMISSIS-, con il quale la commissione giudicatrice ha stabilito criteri di valutazione dell’attività didattica, dell’attività di ricerca, delle pubblicazioni scientifiche, delle attività istituzionali, gestionali, di servizio e di terza missione, delle attività assistenziali in ambito sanitario, nonché i criteri per la valutazione della prova didattica (prevista per i candidati che non ricoprono già il ruolo di professore associato o una posizione equivalente in università di altri Paesi aderenti all’OCSE, o che non hanno ottenuto l’idoneità in base alla legge –OMISSIS-) e la modalità di accertamento della competenza linguistica richiesta dal bando di selezione;
– la nota prot. n. -OMISSIS-, con la quale è stato comunicato al prof. -OMISSIS- la sospensione dei termini della procedura di selezione per esigenze istruttorie conseguenti alle sue istanze;
– della nota prot. -OMISSIS-dell’Università degli -OMISSIS- con cui il -OMISSIS- è stato notificato al Prof. -OMISSIS- il D.R. -OMISSIS-;
– della nota del -OMISSIS- con cui l’-OMISSIS- ha fissato la prova didattica, prevista per i candidati che non ricoprono già il ruolo di professore associato o una posizione equivalente in università di altri Paesi aderenti all’OCSE, o che non hanno ottenuto l’idoneità in base alla legge –OMISSIS-, si svolgerà giorno -OMISSIS-, nel settore concorsuale -OMISSIS-, settore scientificodisciplinare -OMISSIS-;
– di tutti gli atti presupposti, conseguenti, collegati o comunque connessi;
per quanto possa occorrere,
– del regolamento per le procedure concorsuali vigente dell’Università degli -OMISSIS-;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio dell’Università degli -OMISSIS- e del prof. -OMISSIS-;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 26 marzo 2025 il dott. Giovanni Giuseppe Antonio Dato e uditi per le parti i difensori presenti come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
- Con ricorso notificato in data -OMISSIS- (nonché spedito per la notifica in data -OMISSIS-) e depositato in data -OMISSIS- il deducente ha rappresentato quanto segue.
Il ricorrente è professore di I fascia -OMISSIS- (già settore -OMISSIS-) presso l’Università degli Studi dell’-OMISSIS-.
In data -OMISSIS-, è stato pubblicato il bando concorso a cattedra per professore di I fascia (D.R. -OMISSIS-) Settore Concorsuale -OMISSIS- -OMISSIS- (già settore -OMISSIS-) presso l’Università degli -OMISSIS- approvato con D.R. n. -OMISSIS-; il concorso è stato indetto ai sensi dell’art. 18, comma 1, della legge 240/2010 (procedura selettiva alla quale possono partecipare sia gli “esterni” che gli “interni,” purché i candidati abbiano i requisiti stabiliti).
Al concorso hanno presentato domanda il ricorrente, che è il più giovane tra i candidati nonché l’unico che è già professore ordinario di Pediatria, nonché (anche) i professori -OMISSIS- e -OMISSIS-, entrambi professori di II fascia interni all’-OMISSIS-.
In data -OMISSIS- è stata nominata la commissione del concorso in questione; la prof.ssa -OMISSIS- è stata nominata presidente dell’organo collegiale sebbene – nella prospettazione della parte ricorrente – la stessa sia incompatibile, dati gli insuperabili conflitti di interessi nella procedura in questione.
Il -OMISSIS-la commissione ha approvato il provvedimento contenente i criteri di valutazione dei candidati, introducendo – sempre secondo la prospettazione difensiva della parte ricorrente – criteri discriminatori e irragionevoli volti a rendere la procedura in questione escludente nei confronti dell’esponente.
Il -OMISSIS- il ricorrente ha presentato istanza di ricusazione fondata sul presupposto che la prof.ssa -OMISSIS- fosse in conflitto di interesse con i candidati che avevano presentato domanda al concorso e che la stessa non potesse svolgere il ruolo di presidente della commissione che le era stato assegnato; il successivo -OMISSIS- il ricorrente ha presentato anche un’istanza di annullamento in autotutela degli atti che hanno approvato i criteri per la valutazione dei candidati.
In data -OMISSIS-l’Università resistente ha comunicato la sospensione della procedura concorsuale al fine di valutare le istanze presentate dal deducente.
Dopo oltre -OMISSIS-, il -OMISSIS-, l’Università resistente ha notificato al ricorrente il provvedimento rettorale che ha respinto le istanze di ricusazione e di autotutela presentate.
Con l’atto introduttivo del giudizio il deducente ha proposto le domande in epigrafe.
1.1. Si è costituito in giudizio il prof. -OMISSIS-, chiedendo il rigetto del ricorso.
Si è altresì costituita in giudizio l’Università degli -OMISSIS- chiedendo il rigetto dell’istanza cautelare e nel merito, con qualunque formula, rigettare il ricorso poiché inammissibile, irricevibile ed improcedibile e, comunque, infondato in fatto ed in diritto.
1.2. Alla camera di consiglio del giorno 15 gennaio 2025 la parte ricorrente ha dichiarato di rinunciare alla domanda cautelare; dunque, disposta la cancellazione della causa dal ruolo degli affari cautelari, è stata contestualmente fissata la trattazione del merito del ricorso per l’udienza pubblica del 26 marzo 2025.
1.3. Le parti hanno versato nel fascicolo del giudizio documenti e scritti difensivi.
1.4. All’udienza pubblica del giorno 26 marzo 2025, presenti i difensori del ricorrente prof. -OMISSIS-, dell’Ateneo resistente e del prof. -OMISSIS-, come da verbale, dopo la discussione il ricorso è stato trattenuto in decisione.
DIRITTO
- Il Collegio, in via preliminare, procede all’esame delle questioni di rito.
- L’Università resistente ha eccepito l’inammissibilità del ricorso per mancanza di contraddittorio con riferimento all’impugnazione della nota del -OMISSIS- con cui è stata fissata la prova didattica: per la parte resistente, invero, l’unico candidato che, in quanto ricercatore, dovrà sostenere la prova didattica è il dott. -OMISSIS-, al quale tuttavia non è stato notificato il proposto ricorso, privandolo della possibilità di difendere le proprie ragioni (omessa notificazione non sanabile).
2.1. L’eccezione è infondata atteso che, prima della formazione della graduatoria – come nel caso in esame – non sono configurabili controinteressati in senso tecnico, posto che in tale fase del procedimento concorsuale non sono rinvenibili situazioni soggettive di interesse protetto in posizione antagonista rispetto a quello del ricorrente (cfr., ex plurimis, Cons. Stato, sez. V, 3 settembre 2024, n. 7377).
- L’Università resistente (nonché il difensore del prof. -OMISSIS-) ha altresì eccepito l’inammissibilità del ricorso per carenza di interesse posto che, in sintesi, la procedura è ancora in itinere, nessuna valutazione è stata compiuta e non vi è stata l’individuazione di un vincitore; in tale contesto, argomenta l’Università resistente, il ricorrente sottopone all’esame del Tribunale adito solo delle illazioni senza nessuna reale lesione di una posizione di interesse legittimo (ben potendo il prof. -OMISSIS-, candidato della procedura, esserne dichiarato vincitore).
3.1. L’eccezione è fondata solo parzialmente mentre, per la restante parte, deve ritenersi priva di base.
3.1.1. Occorre premettere che, come anche più di recente evidenziato dalla giurisprudenza, l’interesse a ricorrere, quale species dell’interesse ad agire ex art. 100 cod. proc. civ. (norma applicabile anche al processo amministrativo in virtù del rinvio esterno di cui all’art. 39 cod. proc. amm.), deve avere le caratteristiche della concretezza e dell’attualità, e deve consistere in una utilità pratica, diretta ed immediata, che l’interessato può ottenere con il provvedimento richiesto al giudice, sicché il provvedimento giudiziale a cui si aspira mediante la proposizione del ricorso deve essere idoneo ad assicurare, direttamente ed immediatamente, l’utilità che la parte ricorrente assume esserle sottratta o negata o disconosciuta, non essendo a tal fine sufficiente il mero riferimento alla generica pretesa al rispetto di norme, svincolate dalla prospettazione di vizi dell’atto che incidono sulla sfera giuridica del ricorrente (cfr., ex plurimis, Cons. Stato, sez. III, 20 febbraio 2025, n. 1419).
3.1.2. Fermo quanto sopra, sono inammissibili i motivi di ricorso terzo e quarto (pagg. 15-18 del ricorso) con i quali sono stati contestati, rispettivamente, le regole concernenti la designazione di un componente la commissione – segnatamente la prof.ssa -OMISSIS- – ed in particolare perché è stata ammessa la possibilità di designare, e non di individuare tramite sorteggio, il detto componente, nonché l’adeguata qualificazione della prof.ssa -OMISSIS- che, secondo la parte ricorrente, avrebbe una “qualificazione scientifica” inferiore.
Secondo consolidato orientamento giurisprudenziale la nomina dei componenti della commissione costituisce un atto meramente endoprocedimentale e può essere impugnata solo nel momento in cui, con l’approvazione delle operazioni concorsuali, si esaurisce il relativo procedimento amministrativo e diviene compiutamente riscontrabile la lesione della sfera giuridica dell’interessato (cfr., ex plurimis, Cons. Stato, sez. VII, -OMISSIS-, n. 9675; Cons. Stato, sez. VII, 15 giug-OMISSIS-023, n. 5923; T.A.R. Calabria, Reggio Calabria, 28 marzo 2024, -OMISSIS-52).
Ben potrà, pertanto, il ricorrente – in caso di esito sfavorevole del procedimento concorsuale in questione – articolare i sopra richiamati motivi di gravame.
3.1.3. Sono parimenti inammissibili i motivi di ricorso dal quinto all’ottavo (pagg. 18-32 del ricorso), con i quali sono stati contestati i criteri adottati dalla commissione per valutare i candidati, in quanto ritenuti dalla parte ricorrente – in sintesi – discriminatori (quinto motivo), indirizzati a non premiare le esperienze internazionali dei candidati (sesto motivo), contraddittori (settimo motivo), irrazionali (motivo ottavo).
Le ragioni della detta inammissibilità riposano nelle seguenti considerazioni in diritto.
Non è dubitabile la natura endoprocedimentale del verbale in questione (n. -OMISSIS-), che racchiude i criteri di valutazione fissati dalla commissione, né è parimenti dubitabile la valenza non immediatamente lesiva dello stesso, atteso che la lesione dell’interesse che legittima al ricorso deve essere caratterizzata dai requisiti della concretezza e dell’attualità (cfr. supra).
Orbene, in base ad una risalente e consolidata regula iuris, nel processo amministrativo non sono di regola immediatamente lesivi gli atti endoprocedimentali che non esprimono la determinazione finale della Pubblica amministrazione e che possono essere contestati soltanto unitamente al provvedimento finale conseguentemente adottato, in quanto la lesione della sfera giuridica del soggetto destinatario dello stesso è normalmente imputabile all’atto che conclude il procedimento (cfr. T.A.R. Lazio, Roma, sez. II, 22 gennaio 2024, n. 1132; T.A.R. Veneto, sez. I, 24 dicembre 2018, n. 1201; T.A.R. Piemonte, sez. I, 22 gennaio 2018, n. 102; T.A.R. Campania, Salerno, sez. II, 15 gennaio 2018, n. 72).
Ed invero, alla luce della sola decisione in questione assunta dalla commissione il concorrente non è in grado di sapere se l’astratta e potenziale (ritenuta) illegittimità potrà determinare un esito negativo della sua partecipazione al concorso, che assumerà eventualmente una configurazione attuale e concreta soltanto con l’emanazione del provvedimento che, facendo applicazione dei contestati criteri precedentemente fissati, definisce in senso sfavorevole per il candidato l’esito della partecipazione (cfr. cit. T.A.R. Veneto, sez. I, 24 dicembre 2018, n. 1201).
Ben potrà, pertanto, il ricorrente – in caso di esito sfavorevole del procedimento concorsuale in questione – articolare i sopra richiamati motivi di gravame.
3.1.4. L’eccezione in questione deve invece ritenersi priva di base quanto alla impugnazione del decreto di rigetto dell’istanza di ricusazione (limitatamente a questa parte del D.R. -OMISSIS-) e, dunque, con riguardo ai primi due motivi di ricorso (pagg. 6-15) che, pertanto, dovranno essere scrutinati nel merito (cfr. infra).
Merita di essere premesso che con PEC del -OMISSIS- (acquisita al prot. n. -OMISSIS-) il deducente ha presentato istanza di ricusazione avverso la prof.ssa -OMISSIS-, presidente della commissione giudicatrice del concorso, argomentando in ordine ai profili di incompatibilità della stessa; con il citato D.R. -OMISSIS- l’istanza di ricusazione è stata rigettata dall’Università resistente.
Orbene, è noto che per l’art. 9 del decreto-legge 21 aprile 1995, n. 120, convertito nella legge 21 giugno 1995, -OMISSIS-36, «1. L’eventuale istanza di ricusazione di uno o più componenti della commissione esaminatrice da parte dei candidati a concorsi universitari deve essere proposta nel termine perentorio di trenta giorni dalla pubblicazione della composizione della commissione. Se la causa di ricusazione è sopravvenuta, purché anteriore alla data di insediamento della commissione, il termine decorre dalla sua insorgenza. 2. Il rigetto dell’istanza di ricusazione non può essere dedotto come causa di successiva ricusazione.».
A giudizio del Collegio è evidente che il provvedimento di rigetto dell’istanza di ricusazione è atto immediatamente lesivo in quanto nega all’interessato l’anelato bene della vita (il riconoscimento della sussistenza della denunciata causa di astensione del componente l’organo e la conseguente sostituzione dello stesso).
Ne discende che avverso detto diniego ben può il ricorrente far valere immediatamente le ragioni di censura – senza necessità di attendere l’eventuale esito sfavorevole della procedura concorsuale – risolvendosi altrimenti il rimedio amministrativo ex art. 9 del decreto-legge 21 aprile 1995, n. 120, convertito nella legge 21 giugno 1995, -OMISSIS-36 in un telum imbelle sine ictu (non avrebbe senso, infatti, prevedere per legge il rimedio amministrativo della ricusazione salvo poi negare l’immediata giustiziabilità del provvedimento di rigetto dell’istanza medesima).
- Deve invece essere in parte respinta – nei termini in appresso specificati -, potendo per la restante parte ritenersi assorbita, l’eccezione frapposta dall’Università resistente (nonché dal difensore del prof. -OMISSIS-) di inammissibilità – rectius: improcedibilità – del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse in ragione del fatto che uno dei commissari individuati con il D.R. -OMISSIS-del -OMISSIS- (prof.ssa -OMISSIS-) ha rassegnato le proprie dimissioni e, successivamente, è stato adottato un nuovo provvedimento di individuazione/nomina della commissione (non impugnato).
Fermo quanto detto sopra sulle ragioni di parziale inammissibilità originaria del ricorso (cfr. supra), e dovendosi ritenere superfluo soffermarsi sulle ragioni di eventuale improcedibilità della medesima impugnazione, l’eccezione in esame è priva di base se riferita alle ragioni di contestazione del provvedimento di rigetto dell’istanza di ricusazione della prof.ssa -OMISSIS- (limitatamente a questa parte del D.R. -OMISSIS-).
L’eccezione è infondata in quanto il nuovo provvedimento di nomina della commissione (adottato a seguito della rinuncia della prof.ssa -OMISSIS-) – id est il D.R. -OMISSIS- del-OMISSIS– racchiude nuovamente il nominativo della prof.ssa -OMISSIS- quale componente della commissione stessa; orbene:
– in primo luogo, il sopravvenuto D.R. -OMISSIS- del -OMISSIS-, nel disporre l’accettazione delle dimissioni della prof.ssa Paola -OMISSIS- e procedere alla sua sostituzione con la prof.ssa Annamaria Staino, si è limitato a ribadire la composizione della medesima commissione, per quanto di interesse, con la presenza della prof.ssa -OMISSIS-; ne consegue che il sopravvenuto D.R. -OMISSIS- del-OMISSIS-è – in parte qua – meramente confermativo (senza, dunque, alcun effetto rinnovatorio) della nomina della prof.ssa -OMISSIS-;
– in secondo luogo, ed in via radicale, la proposta istanza di ricusazione (rigettata con D.R. -OMISSIS-) non si sostanzia nell’impugnazione di un provvedimento amministrativo (atto di nomina della commissione) ma nella sottoposizione all’Autorità decidente di una questione (quella della sussistenza di una causa di astensione di un componente dell’organo) la cui eventuale fondatezza conduce alla “estromissione” del soggetto ricusato dall’organo e la sua sostituzione con altro componente; ne consegue che la nomina di una nuova commissione che vede ancora presente quale membro il soggetto ricusato non fa venire meno – nella loro attualità e concretezza – le ragioni sottese alla proposizione dell’istanza di ricusazione e all’impugnazione del provvedimento di rigetto.
In conclusione, per tutte le ragioni evidenziate non sussisteva a carico della parte ricorrente l’onere di impugnare il nuovo (sopravvenuto) provvedimento di nomina della commissione D.R. -OMISSIS- del -OMISSIS-.
Può procedersi, a questo punto, all’esame dei primi due motivi di ricorso.
- Con il primo motivo il ricorrente ha dedotto i vizi di Sul conflitto di interessi per violazione dell’art. 51 comma 1 n. 5) c.p.c. Violazione e falsa applicazione dell’art. 3 L. -OMISSIS-41/1990. Violazione e falsa applicazione dell’art. 7 del Regolamento di Ateneo vigente Violazione della legge 240/2010. Violazione e falsa applicazione dell’art. 9 CDPRA 487/1994 Violazione e falsa applicazione dell’art. 35 D.Lgs. n. 165/2001 Violazione dell’atto di indirizzo del MIUR n. 39 del 14 maggio 2018 e della Direttiva 03/05 del Ministro per la PA. Eccesso di potere per irragionevolezze e illogicità manifeste. Difetto di motivazione e sviamento di potere.
Per l’esponente, in sintesi, nel caso di vittoria e quindi di nomina di un candidato interno rispetto ad un docente proveniente da altro Ateneo, i risvolti amministrativi ed economici sono differenti: in caso di vittoria di un candidato interno, essendo già inserito nell’organico universitario, l’Università deve corrispondere, sotto il profilo del trattamento salariale, solamente la differenza tra lo stipendio di professore associato e quello di professore ordinario; nel caso, invece, di vittoria di un candidato proveniente da altro Ateneo, l’Università dovrebbe farsi carico di un intero trattamento salariale, corrispondente nel caso di specie a quello di un professore di prima fascia, con l’anzianità di servizio in questa posizione del deducente.
Inoltre, la vittoria di un candidato “interno” rispetto ad uno esterno ha anche conseguenze sui c.d. “punteggi organici” a disposizione di ciascuna Ateneo per la promozione di ulteriori procedure concorsuali (attribuire la vittoria del concorso al ricorrente – esterno all’organico – corrisponde alla spesa di 1 PO, mentre attribuire la vittoria ad un professore di II fascia interno all’Ateneo, comporta la spesa di 0,3 PO, con risparmio di 0,7 PO per l’Ateneo di Catania ed il Dipartimento, che potrebbero reinvestire gli stessi in altre procedure concorsuali e/o avanzamenti di carriera interni).
Inoltre, stando al dato normativo, l’art. 51 c.p.c. prevede che ci debba essere astensione del giudice/commissario: “5) se è tutore, curatore, procuratore, agente o datore di lavoro di una delle parti; se, inoltre, è amministratore o gerente di un ente, di un’associazione anche non riconosciuta, di un comitato, di una società o stabilimento che ha interesse nella causa”.
Per la parte ricorrente, tutti i conflitti di interesse rilevanti nel presente caso sono tra quelli previsti letteralmente dall’art. 51 c.p.c..
Oltre alla richiamata disposizione, in forza dell’art. 9 d.P.R. 487/1994 e 35 d.lgs. n. 165/2001, non possono far parte delle commissioni concorsuali coloro che ricoprono incarichi politici o amministrativi negli Atenei che bandiscono i concorsi e, secondo la Direttiva n. 3/05 del Ministro per le PA in materia di avvio delle procedure concorsuali pubbliche, i commissari di un concorso non possono essere parte né dell’organo di direzione politica dell’amministrazione interessata né ricoprire cariche presso gli uffici di diretta collaborazione dell’amministrazione stessa (come appunto gli stessi Dipartimenti Universitari che sono centrali nella programmazione e nel reclutamento del personale).
La prof. -OMISSIS- è vicedirettrice del Dipartimento di Medicina Clinica e Sperimentale in cui è stato attivato il bando del concorso in oggetto, perciò, ricopre una posizione di gerente ai sensi dell’art. 51 c.p.c. e un incarico amministrativo-politico ai sensi dell’art. 9 d.P.R. 487/1994 e 35 d.lgs. n. 165/2001 e della Direttiva n. 3/05 del Ministero per la Pubblica Amministrazione e Funzione Pubblica.
Quindi, secondo la parte ricorrente, la prof. -OMISSIS- ha un interesse diretto e concreto nell’esito del concorso, dato che la vittoria del candidato esterno, al posto di un candidato interno, avrebbe differenti conseguenze economiche sul Dipartimento che co-dirige.
5.1. Il motivo è infondato.
5.1.1. Giova precisare, in via preliminare, che per giurisprudenza consolidata, i casi di astensione obbligatoria sono tassativi e non suscettibili di interpretazione né analogica né estensiva (cfr. Cons. Stato, sez. V, 8 aprile 2022, -OMISSIS-632).
In particolare, le cause di cui all’art. 51 cod. proc. civ. hanno carattere tassativo e sfuggono ad ogni tentativo di estensione analogica e ciò allo scopo, soprattutto, di evitare interferenze o interventi esterni, preordinati – abusivamente – ad ottenere, mediante forzature o iniziative infondate, una composizione gradita o un atteggiamento intimorito dell’organo giudicante (cfr. Cons. Stato, sez. VII, 7 novembre 2024, n. 8927).
Diversamente opinando, non vi sarebbe più alcuna certezza in merito alla stabilità delle commissioni di esame, potendo essere messa in discussione l’imparzialità dei suoi componenti sulla base di qualunque elemento induttivo che potrebbe essere considerato soggettivamente in grado di inficiare l’imparzialità della commissione d’esame (cfr. Cons. Stato, sez. III, 31 gennaio 2020, n. 796).
5.1.2. Premesso quanto sopra, l’applicazione, nella vicenda in esame, dell’art. 51, comma 1, n. 5, cod. proc. civ. passa attraverso il riconoscimento della qualità – in capo alla prof.ssa -OMISSIS- – di “gerente di un ente […] che ha interesse nella causa” (e l’interesse di tale Ente – secondo la parte ricorrente – sarebbe quello di preferire e avvantaggiare il candidato interno a scapito dell’esterno, per indubbie ricadute sul piano economico).
La tesi, pur suggestiva, è priva di base.
La prof.ssa -OMISSIS- è vice direttore del Dipartimento di Medicina Clinica e Sperimentale.
Solo forzando le previsioni statutarie la stessa potrebbe essere ritenuta “gerente” dell’Ente (il Dipartimento), perché, in disparte il suo ruolo vicario (si ribadisce, non è direttore), dalla disciplina dell’Ateneo (art. 15 dello Statuto) non si ricava l’esistenza di un fascio di compiti e funzioni in grado di assicurare alla stessa il prefato ruolo, ove inteso in termini di potere decisionale (nella gestione) autonomo.
Peraltro l’argomentazione articolata dalla parte ricorrente non tiene conto della circostanza che il Dipartimento non è organo di Ateneo ma struttura didattica e di ricerca dell’Università (art. 13 dello Statuto), e neppure può definirsi – per le stesse ragioni – organo di direzione politica o ufficio di diretta collaborazione.
5.1.3. Fuori asse è il richiamo agli artt. 9, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487 (“Non possono essere nominati componenti delle predette commissioni i componenti dell’organo di direzione politica dell’amministrazione interessata, coloro che ricoprono cariche politiche o che siano rappresentanti sindacali o designati dalle confederazioni ed organizzazioni sindacali o dalle associazioni professionali”) e 35, comma 3, lett. e), del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (“composizione delle commissioni esclusivamente con esperti di provata competenza nelle materie di concorso, scelti tra funzionari delle amministrazioni, docenti ed estranei alle medesime, che non siano componenti dell’organo di direzione politica dell’amministrazione, che non ricoprano cariche politiche e che non siano rappresentanti sindacali o designati dalle confederazioni ed organizzazioni sindacali o dalle associazioni professionali”), in quanto la prof.ssa -OMISSIS-, per il fatto di rivestire il ruolo di vice direttore del Dipartimento di Medicina Clinica e Sperimentale, non può essere ritenuta – sia quanto a metodo di scelta sia quanto a spessore delle funzioni esercitate – componente di organo di direzione politica né può ritenersi ricoprire cariche politiche (ipotesi che, calata nel mondo universitario, può riguardare – in particolare – le distinte figura del rettore, dei consiglieri di amministrazione, dei senatori accademici).
Stesso discorso va ripetuto a proposito dell’evocazione della Direttiva n. 3/05 del Ministero per la Pubblica Amministrazione e Funzione Pubblica.
Inoltre la parte ricorrente ha “aggiunto” alle sopra citate previsioni la fattispecie degli “incarichi amministrativi” che, tuttavia, le stesse disposizioni non prendono in considerazione ai fini di interesse.
- Con il secondo ha dedotto i vizi di – sotto altro profilo – Violazione e falsa applicazione dell’art. 51 c.p.c.. Violazione e falsa applicazione dell’art. 7 del Regolamento di Ateneo. Violazione della legge 240/2010. Violazione dell’atto di indirizzo del MIUR n. 39 del 14 maggio 2018. Violazione e falsa applicazione dell’art. 3 L. -OMISSIS-41/1990. Eccesso di potere per difetto di motivazione, difetto di istruttoria, irragionevolezza e illogicità manifeste.
Premessa la nozione di conflitto di interesse (art. 6 bis della L. -OMISSIS-41 del 1990; art. 53 del D.Lgs. n. 165 del 2001; art. 7 del D.P.R. n. 62 del 16 aprile 2013; Atto di indirizzo del MIUR n. 39 del 14 maggio 2018) per la parte ricorrente esistono evidenti situazioni di conflitto di interessi tra la prof.ssa -OMISSIS- e i candidati interni al concorso, professori associati -OMISSIS- e -OMISSIS-:
- a) la Prof.ssa -OMISSIS- ha svolto, con il prof. -OMISSIS- ed il prof. -OMISSIS-, un progetto di collaborazione tra università ed enti privati, con capofila la -OMISSIS-.
Il progetto, dal titolo “-OMISSIS-”, ha visto la stretta collaborazione tra l’attuale presidente della commissione e i due candidati interni.
Il progetto è frutto di finanziamenti collegati anche al prestigio del singolo professore che presenta o comunque partecipa al progetto; la prof.ssa -OMISSIS-, che è supervisore di detto progetto all’interno del Dipartimento di Medicina Clinica e Sperimentale, ha interesse che il prof. -OMISSIS- o il prof. -OMISSIS- possano accedere al ruolo di professore di prima fascia onde ottenere un aumento di prestigio e quindi di possibili ulteriori finanziamenti;
- b) la Prof. -OMISSIS- ed il prof. -OMISSIS- hanno condiviso pubblicazioni nella misura di circa il 50%, integrando così la condizione di stabile collaborazione, che è motivo di incompatibilità a svolgere il ruolo di commissario nel caso di concorso in cui si è candidato un proprio “co-autore”.
Per l’esponente, valutando ad esempio gli ultimi 10 anni accademici (secondo disposizioni ANVUR 22 giugno 2011 per la valutazione ASN dei candidati professori per la posizione di I Fascia) del prof. -OMISSIS-, nel catalogo di ricerca “IRIS” utilizzato dalla -OMISSIS- come database delle pubblicazioni dei docenti, ben il 57% delle pubblicazioni elencate dallo stesso sono in comune con la prof. -OMISSIS-.
La potenziale situazione di conflitto è paventata anche dal regolamento di Ateneo che, con l’art. 7 comma 4 bis, vieta ai “docenti che siano coautori, per una percentuale pari o superiore al 50%, delle pubblicazioni presentate dai candidati” di far parte delle commissioni di concorso, norma che deve essere interpretata ed applicata unitamente ad un doveroso giudizio di prudenza e ragionevolezza, che non può che condurre all’astensione del commissario tutte le volte in cui condivide con uno dei candidati un numero rilevante di pubblicazione, anche se le pubblicazioni spese nel concorso non raggiungano la soglia matematica del 50%;
- c) la Prof.ssa -OMISSIS- condivide con il prof. -OMISSIS-, da oltre 20 anni, la gestione di ambulatori e intramoenia privata nell’ambito della UOC da lei diretta: quindi, sussiste una situazione di potenziale conflitto di interesse e colleganza tra soggetti che svolgono medesime attività ambulatoriali nell’ambito dello stesso ospedale;
- d) infine, il prof. -OMISSIS-, nell’an-OMISSIS-021, ha preso parte ad un concorso di I Fascia -OMISSIS- presso l’Ateneo di Catania, in cui la Prof.ssa -OMISSIS- è risultata vincitrice (Decreto -OMISSIS–OMISSIS- del -OMISSIS-); nell’ambito della procedura del -OMISSIS-, il prof. -OMISSIS- ha presentato istanza di accesso agli atti, al fine di verificare la correttezza delle operazioni concorsuali che avevano portato alla vittoria della Prof.ssa -OMISSIS-, ponendo in dubbio la sua vittoria.
La descritta situazione – argomenta l’esponente – è in grado di integrare un conflitto di interesse, quantomeno potenziale con il ricorrente, soprattutto se collegata alla situazione di interesse della prof.ssa -OMISSIS- ad avvantaggiare la nomina di uno dei candidati controinteressati.
Per l’esponente, in conclusione, l’Università resistente avrebbe dovuto mantenere un comportamento prudenziale e ragionevole, bilanciando e ponderando adeguatamente gli interessi in gioco, evitando anche solo la potenzialità di un conflitto di interesse, invece che sminuire le argomentazioni fornite nell’istanza di ricusazione in forza di mere considerazioni formali.
6.1. Il motivo è infondato.
Quanto alla contestazione sub a), le ragioni sottese alla censura relativa alla partecipazione della prof.ssa -OMISSIS- e dei prof. -OMISSIS- e -OMISSIS- al progetto “-OMISSIS-”, appaiono generiche: nulla dice la parte ricorrente in ordine alla durata del detto progetto e alle sue ricadute economiche; peraltro viene richiamata la collaborazione ad un solo progetto (quello appena indicato) fra i detti docenti (tale da apparire una occasionale e sporadica collaborazione, scevra da vincoli di continuità o costanza).
Ne consegue che non risulta dimostrata dalla parte ricorrente (neanche sotto forma di c.d. principio di prova) che il detto rapporto “si sia concretato in un autentico sodalizio professionale, caratterizzato dai profili della sistematicità, della stabilità e della co-interessenza economica” (cfr. Cons. Stato, sez. VII, 20 maggio 2024, n. 4465).
In particolare, non risulta introdotto dalla parte ricorrente alcun concreto elemento che possa supportare l’ipotesi di comunanza d’interessi economici di intensità tale da far ingenerare il ragionevole dubbio di un giudizio non imparziale.
In ordine alla contestazione sub b), occorre premettere che la norma regolamentare d’Ateneo (art. 7, comma 4 bis) preclude la partecipazione alla commissione a quei docenti “che siano coautori, per una percentuale pari o superiore al 50%, delle pubblicazioni presentate dai candidati” (fatta eccezione, in quei settori che ne sono interessati, per le cd. “mega collaborazioni”).
Nel caso in esame, il riferimento alla percentuale del 57% delle pubblicazioni comuni del prof. -OMISSIS- e della prof.ssa -OMISSIS- è stata ricavata dalla parte ricorrente in modo erroneo: ed invero, da un lato, l’esponente ha fatto riferimento ad un arco temporale (dieci anni) non previsto dalla disciplina regolamentare sopra citata; dall’altro, la citata previsione regolamentare non si riferisce a tutte le pubblicazioni del partecipante alla procedura, ma solo alle “pubblicazioni presentate dai candidati”.
Fermo quanto sopra, la giurisprudenza ha condivisibilmente chiarito che non costituisce ragione di incompatibilità la sussistenza sia di rapporti di mera collaborazione scientifica, sia di pubblicazioni comuni, essendo ravvisabile l’obbligo di astensione del componente della commissione solo in presenza di una comunanza di interessi anche economici, di intensità tale da porre in dubbio l’imparzialità del giudizio; invero, in relazione ai concorsi universitari si è evidenziato come l’esistenza di rapporti scientifici di collaborazione costituisca ipotesi frequente e del tutto fisiologica nel mondo accademico e che tali rapporti di per sé sono tali da contribuire alla migliore formazione culturale e scientifica delle giovani generazioni (nell’ambito di distinte comunità scientifiche anche composte da un numero limitato di appartenenti) e non sono tali da inficiare il rispetto del principio di imparzialità dei commissari, specie laddove nel campo degli specialisti è assai difficile trovare un esperto che in qualche modo non abbia avuto contatti di tipo scientifico o didattico con uno dei candidati.
In termini generali, al fine di individuare una regola di comportamento bilanciata fra le opposte esigenze, la giurisprudenza ha avuto modo di evidenziare che, allorquando la collaborazione scientifica tra il candidato e il componente della commissione d’esame abbia avuto carattere di mera occasionalità, non ne deriva in via automatica (in assenza di elementi ulteriori) l’illegittimità degli atti valutativi cui ha partecipato il commissario che non abbia formalizzato la sua astensione, soprattutto nei casi di settori disciplinari specialistici dove non è agevole rinvenire una sufficiente rosa di candidati all’ufficio di componente di una commissione d’esame, in ragione della scarsa presenza di professori incaricati dell’insegnamento della materia; neppure sussiste l’obbligo di astensione quando la collaborazione scientifica non abbia un tale carattere di occasionalità, ma si caratterizzi per la perduranza di rapporti anche tali da far intendere che della commissione faccia parte un “maestro” che così valuterà anche un suo “allievo”. Non a caso, la legislazione universitaria – pur se il mondo accademico è sempre stato caratterizzato dall’esistenza di perduranti rapporti tra “maestro” e “allievo” – non ha espressamente previsto in tal caso un dovere di astensione del “maestro” (cfr., ex plurimis, Cons. Stato, sez. VII, 20 maggio 2024, n. 4465; Cons. Stato, sez. VII, 3 maggio 2024, n. 4028; T.A.R. Sardegna, sez. I, 20 febbraio 2025, n. 130).
Quanto alla contestazione sub c), la censura concernente la “condivisione” da parte della prof.ssa -OMISSIS- e del prof. -OMISSIS- – da oltre 20 anni – della gestione di ambulatori e intramoenia privata nell’ambito della UOC diretta dalla stessa prof.ssa -OMISSIS- non specifica in alcun modo quali concreti rapporti si siano instaurati fra gli stessi nel tempo.
In giurisprudenza è ius receptum che se è vero che la semplice sussistenza di rapporti accademici o di ufficio o personali tra commissario e candidato non è idonea, di per sé, ad integrare una delle cause di incompatibilità assoluta normativamente previste, dall’altro lato è però vero che implica la violazione delle regole dell’imparzialità (o il sospetto della violazione di tali regole), la sussistenza di rapporti, personali o professionali, “di rilievo e intensità tali da far dubitare che il candidato sia giudicato non in base al risultato delle prove, bensì in virtù delle conoscenze personali” (cfr. Cons. Stato, sez. VII, 7 novembre 2024, n. 8927).
Orbene, la parte ricorrente non ha supportato la censura con elementi o indicatori sufficienti a dimostrare che, in ragione della detta condivisione, il rapporto professionale fra la prof.ssa -OMISSIS- ed il prof. -OMISSIS- abbia assunto “rilievo e intensità” ai fini di interesse.
Infine, quanto alla contestazione sub d), l’aver presentato (il ricorrente) una istanza di accesso in relazione ad una precedente vicenda concorsuale (che ha visto prevalere la prof.ssa -OMISSIS-) non costituisce, di per sé ed in assenza di ulteriori elementi (non sono state richiamate neppure successive iniziative giurisdizionali concernente il detto esito), un caso di astensione obbligatoria né può dare vita ad una situazione conflitto (neppure potenziale) fra la prof.ssa -OMISSIS- ed il deducente.
Non a caso la parte ricorrente non richiama neppure l’ipotesi dell’“inimicizia grave” che, per essere rilevante ai sensi dell’art. 51 cod. proc. civ., presuppone la reciprocità, deve trovare fondamento solo in rapporti personali ed estrinsecarsi in documentate e inequivocabili circostanze di conflittualità (cfr. T.A.R. Lazio, Roma, sez. I bis, 13 novembre 2024, -OMISSIS-0193) ipotesi non ricorrente nel caso in esame.
- In conclusione, per tutte le ragioni precisate il ricorso è in parte inammissibile per carenza di interesse mentre per la restante parte risulta infondato e deve essere respinto.
- La natura interpretativa delle questioni esaminate e la peculiarità della vicenda contenziosa giustificano l’integrale compensazione delle spese di giudizio fra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia, sezione staccata di Catania (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara in parte inammissibile e per la restante parte lo respinge.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all’art. 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’art. 9, paragrafo 1, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all’oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare la parte ricorrente e tutte le parti private.
Così deciso in Catania nella camera di consiglio del giorno 26 marzo 2025 con l’intervento dei magistrati:
OMISSIS, Presidente
OMISSIS, Primo Referendario, Estensore
OMISSIS, Primo Referendario
IL PRESIDENTE OMISSIS
L’ESTENSORE OMISSIS
Pubblicato il 24 aprile 2025