Lo svolgimento di attività di ricerca per tre anni solari effettivi è un requisito imprescindibile nel concorso per ricercatore senior bandito prima della riforma del 2022.
TAR Liguria, Sez. I, 22 aprile 2025, n. 460
Lo svolgimento di attività di ricerca per tre anni solari effettivi è un requisito imprescindibile nel concorso per ricercatore senior bandito prima della riforma del 2022
00460/2025 REG.PROV.COLL.
00803/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Liguria
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 803 del 2024, integrato da motivi aggiunti, proposto da -OMISSIS- -OMISSIS-, rappresentato e difeso dagli avvocati OMISSIS, OMISSIS e -OMISSIS-, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Università degli Studi di Genova e Ministero dell’Università e della Ricerca, rappresentati e difesi dall’Avvocatura dello Stato, domiciliataria ex lege in Genova, viale Brigate Partigiane, 2;
nei confronti
-OMISSIS- -OMISSIS-, rappresentata e difesa dagli avvocati OMISSIS e OMISSIS, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l’annullamento
sia per quanto riguarda il ricorso introduttivo sia per quanto riguarda il ricorso per motivi aggiunti:
degli atti della procedura di selezione per il reclutamento di un ricercatore a tempo determinato, ai sensi dell’art. 24, comma 3, lett. b), della legge n. 240/2010, presso il Dipartimento di Scienze della formazione (DISFOR), per il settore concorsuale 11/D1 – Pedagogia e Storia della pedagogia, settore scientifico disciplinare M-PED/02 – Storia della pedagogia, e, segnatamente, del D.R. n. -OMISSIS-, con cui è stata accertata la regolarità degli atti della procedura ed è stata dichiarata vincitrice la dott.ssa -OMISSIS- -OMISSIS-, dei verbali, della graduatoria finale, del verbale del Consiglio di Dipartimento del 14.6.2024, recante l’approvazione della proposta di chiamata della dott.ssa -OMISSIS- come ricercatore a tempo determinato, nonché, per quanto d’interesse, del D.R. n. 2077 del 24.4.2024 di nomina della commissione giudicatrice e del bando ove interpretato in senso difforme da quanto argomentato nel ricorso;
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio dell’Università degli Studi di Genova unitamente al Ministero dell’Università e della Ricerca e di -OMISSIS- -OMISSIS-;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore, nell’udienza pubblica del giorno 7 marzo 2025, la dott.ssa OMISSIS e uditi per le parti i difensori, come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
Con ricorso notificato il 30 agosto 2024 e depositato il 13 settembre 2024 il dott. -OMISSIS- -OMISSIS- ha impugnato gli atti della procedura selettiva indetta dall’Università degli Studi di Genova per il reclutamento di un ricercatore a tempo determinato, ai sensi dell’art. 24, comma 3, lett. b), della legge n. 240/2010, presso il Dipartimento di Scienze della formazione (DISFOR), per il settore concorsuale 11/D1 – Pedagogia e Storia della pedagogia, settore scientifico disciplinare M-PED/02 – Storia della pedagogia, e, segnatamente, il decreto di nomina della commissione, i verbali, la graduatoria finale, il decreto rettorale n. -OMISSIS-, con cui è stata dichiarata vincitrice la dott.ssa -OMISSIS- -OMISSIS-, oltre che il verbale del Consiglio di Dipartimento del 14 giugno 2024, recante l’approvazione della proposta di chiamata della dott.ssa -OMISSIS- come ricercatore a tempo determinato.
Il ricorrente, che ha conseguito il secondo miglior punteggio (dopo quello della dott.ssa -OMISSIS-), ha articolato i seguenti motivi:
- I) Violazione dell’art. 97 Cost. Violazione dell’art. 24 della legge n. 240/2010. Violazione e falsa applicazione del bando di concorso. Eccesso di potere per difetto d’istruttoria; carenza e contraddittorietà della motivazione; carenza dei presupposti; irragionevolezza e illogicità; perplessità dell’azione amministrativa; contraddittorietà; disparità di trattamento. Sviamento di potere. La controinteressata non possiederebbe il requisito di ammissione, aggiuntivo al dottorato di ricerca, costituito dall’aver usufruito per almeno un triennio di contratti di ricerca, assegni o borse post-dottorato, oppure di analoghe esperienze in Atenei stranieri. Ciò in quanto le attività di postdoctoral researchpresso l’Università del Quebec-Trois Rivieres e presso l’Università del Quebec–OMISSIS-sarebbero state compiute nello stesso arco temporale in cui la candidata svolgeva il research fellowshippresso l’Università di -OMISSIS-e, quindi, non sarebbero cumulabili con quest’ultimo titolo. Né la controinteressata potrebbe spendere la qualifica di visiting researcher presso l’Università di Amburgo, trattandosi di una collaborazione su invito, non assimilabile ai contratti o assegni di ricerca per mancanza di selezione, contrattualizzazione specifica e remunerazione. A riprova del grave difetto di istruttoria militerebbero sia la circostanza che nemmeno il candidato -OMISSIS- possiederebbe i titoli d’accesso, sia il fatto che, per la valutazione degli anni di ricerca post-doc, la vincitrice avrebbe ottenuto solo 3,5 punti, corrispondenti a ventuno mesi, oltre a 0,5 punti per una borsa di ricerca.
- II) Violazione dell’art. 97 Cost. Violazione dell’art. 24 della legge n. 240/2010. Violazione e falsa applicazione del D.M. n. 243/2011. Violazione e falsa applicazione del regolamento di Ateneo per la disciplina dei ricercatori a tempo determinato. Violazione e falsa applicazione del bando di concorso. Violazione degli artt. 1 e 3 della legge n. 241/1990. Eccesso di potere per illogicità ed erroneità manifesta; carenza e contraddittorietà della motivazione; difetto, erroneità e insufficienza d’istruttoria; disparità di trattamento; difetto ed erroneità dei presupposti in fatto e in diritto; irragionevolezza manifesta; perplessità dell’azione amministrativa; contraddittorietà. Sviamento di potere. L’apprezzamento della produzione scientifica complessiva sarebbe stato distorto a vantaggio della dott.ssa -OMISSIS-, con l’effetto di attribuirle un punteggio più elevato, pur vantando il dott. -OMISSIS- un numero nettamente superiore di prodotti della ricerca. Con riguardo ai titoli ed al curriculum, la commissione avrebbe incongruamente assegnato un peso maggiore agli assegni ed alle borse di ricerca rispetto all’abilitazione scientifica nazionale. Inoltre, l’organo esaminatore avrebbe tenuto in non cale i numerosi progetti del deducente per la realizzazione di servizi educativi, nonostante si fosse vincolato all’applicazione del parametro valutativo concernente le attività progettuali. Infine, non sarebbe stato previsto il criterio della partecipazione a comitati editoriali / collegi di docenti ed affiliazione ad accademie, in base al quale l’esponente avrebbe sicuramente conseguito un punteggio superiore rispetto alla controinteressata.
III) Violazione dell’art. 97 Cost. Violazione dell’art. 24 della legge n. 240/2010. Violazione e falsa applicazione del D.M. n. 243/2011. Violazione e falsa applicazione del D.M. n. 855/2015. Violazione e falsa applicazione del regolamento di Ateneo per la disciplina dei ricercatori a tempo determinato. Violazione e falsa applicazione del bando di concorso. Violazione degli artt. 1 e 3 della legge n. 241/1990 sotto altro profilo. Eccesso di potere per illogicità ed erroneità manifesta; grave contraddittorietà e incongruità manifesta; disparità di trattamento; carenza e contraddittorietà della motivazione; difetto, erroneità e insufficienza d’istruttoria; difetto ed erroneità dei presupposti in fatto e in diritto perplessità; dell’azione amministrativa. Sviamento di potere sotto altro profilo. Pur essendo il dott. -OMISSIS- professore universitario “a contratto” nelle discipline di area pedagogica sin dal 2003, per le prestazioni di docenza la commissione gli avrebbe assegnato un punteggio pari a zero, misconoscendo irragionevolmente la piena congruenza degli insegnamenti tenuti con il settore concorsuale 11/D1 o, comunque, la parziale attinenza al settore scientifico-disciplinare M-PED/02. Parimenti, sarebbe ingiustificata l’attribuzione di zero punti per l’attività di relatore di tesi. All’opposto la controinteressata avrebbe ricevuto il punteggio massimo per la sua tesi di dottorato, nonostante non sia pertinente alla storia della pedagogia.
- IV) Violazione dell’art. 97 Cost. Violazione dell’art. 24 della legge n. 240/2010. Violazione e falsa applicazione del D.M. n. 243/2011. Violazione e falsa applicazione del regolamento di Ateneo per la disciplina dei ricercatori a tempo determinato. Violazione e falsa applicazione del bando di concorso. Violazione degli artt. 1 e 3 della legge n. 241/1990 sotto ulteriore profilo. Eccesso di potere per illogicità ed erroneità manifesta; grave contraddittorietà e incongruità; difetto, erroneità e insufficienza d’istruttoria; disparità di trattamento; difetto ed erroneità dei presupposti in fatto e in diritto; perplessità dell’azione amministrativa; travisamento sotto ulteriore profilo. I punti ottenuti per le attività di formazione in favore di terzi si rivelerebbero troppo esigui rispetto ai plurimi anni di lavoro ed alle numerosissime ore erogate in ambito pedagogico. Infine, per i saggi in opere collettanee il candidato avrebbe diritto ad un aumento di 1,5 punti, perché un contributo del 2012 era soggetto a peer reviewe, dunque, da valorizzare con 2 punti in luogo di 0,5.
Si sono costituiti in giudizio il Ministero dell’Università e della Ricerca e l’Università degli Studi di Genova, instando, rispettivamente, per l’estromissione dal processo e per la reiezione dell’impugnativa.
Si è altresì costituita la dott.ssa -OMISSIS- -OMISSIS-, eccependo la nullità della notifica del ricorso e sostenendo in ogni caso l’infondatezza del gravame nel merito.
A seguito della produzione di documenti da parte della controinteressata, con atto ex art. 43 c.p.a., notificato il 28 novembre 2024 e depositato il 7 dicembre 2024, il dott. -OMISSIS- ha dedotto il seguente motivo aggiunto:
- V) Violazione dell’art. 97 Cost. Violazione dell’art. 24 della legge n. 240/2010. Violazione e falsa applicazione del bando di concorso. Eccesso di potere per carenza d’istruttoria; difetto e contraddittorietà della motivazione; carenza dei presupposti; irragionevolezza e illogicità; perplessità dell’azione amministrativa; contraddittorietà; disparità di trattamento. Sviamento di potere. I titoli esteri indicati dalla vincitrice si rivelerebbero per la maggior parte non equivalenti a quelli richiesti dalla normativa italiana e, quindi, inidonei all’ammissione al concorso, giacché: il contratto di ricerca relativo al periodo 1° aprile – 30 settembre 2022 avrebbe come datore di lavoro la Città di -OMISSIS-e non sarebbe stato affidato in base a selezione, tant’è che risulterebbe inserito nel curriculumcome esperienza professionale; i tre post-doccanadesi consisterebbero in incarichi diretti di collaborazione alla ricerca, senza previa selezione pubblica né retribuzione. Questi ultimi, inoltre, sarebbero stati svolti in periodi di tempo coincidenti e, quindi, non potrebbero essere sommati ai fini del raggiungimento del triennio di ricerca da parte della controinteressata, risultando irrilevante la cumulabilità degli stage post-doctoral nella realtà canadese.
Le parti hanno ulteriormente esposto le proprie argomentazioni con memorie, insistendo nelle rispettive conclusioni.
Alla pubblica udienza del 7 marzo 2025 la causa è stata assunta in decisione.
DIRITTO
- Preliminarmente, occorre vagliare l’eccezione di difetto di legittimazione passiva sollevata dal Ministero dell’Università e della Ricerca.
Il rilievo va condiviso.
L’Amministrazione statale non ha emanato gli atti della procedura concorsuale, né ha in alcun modo partecipato alla loro adozione, perché il reclutamento dei ricercatori (così come dei professori) appartiene alla competenza esclusiva dell’istituzione universitaria, che ha un proprio ordinamento ed è dotata di autonomia didattica, scientifica, organizzativa e finanziaria (cfr. artt. 6-7 della legge n. 168/1989 e art. 1, comma 2, della legge n. 240/2010).
Inoltre, il Ministero non ha aderito alle difese spiegate in giudizio dall’Ateneo, sicché risulta del tutto estraneo alla lite e va, pertanto, estromesso dalla causa.
- Per quanto riguarda la dedotta nullità della notificazione del ricorso introduttivo, nella memoria conclusionale di replica la controinteressata ha dato atto dell’intervenuta esecuzione dell’incombente presso la sua residenza in Germania ed ha, quindi, rinunciato all’eccezione.
- Nel merito, il I) ed il V) motivo, scrutinabili congiuntamente per la loro parziale coincidenza contenutistica, sono fondati ed assorbenti sotto il profilo dell’impossibilità di sommare titoli di ricerca relativi allo stesso periodo temporale.
La procedura in esame riguarda un posto di ricercatore a tempo determinato di tipo “B” (c.d. ricercatore senior o RTDB), ai sensi dell’art. 5 del regolamento di Ateneo per la disciplina dei ricercatori a tempo determinato (doc. 1 resistente) e dell’art. 24, comma 3, lett. b), della legge n. 240/2010, nella versione in vigore prima delle modifiche introdotte dal d.l. n. 36/2022. Ai sensi dell’art. 24, comma 5, della legge n. 240/2010, tale posizione accademica consente ai ricercatori in possesso dell’abilitazione scientifica nazionale, al termine del triennio di ricerca, di essere inquadrati nel ruolo dei professori di seconda fascia automaticamente e senza concorso (c.d. meccanismo di tenure track): la ratio della norma è di trattenere nell’organico dell’Ateneo, offrendo loro una prospettiva di carriera, gli studiosi migliori che, pur essendo già abilitati all’insegnamento, non potrebbero accedervi prima dell’espletamento delle procedure di reclutamento e, dunque, rischierebbero di uscire dal sistema universitario. Per tale ragione l’accesso al contratto di ricerca di tipo “B” postula un adeguato grado di maturità scientifica in capo ai partecipanti alla selezione, rappresentato o dal possesso dell’abilitazione alle funzioni professorali, oppure dal pregresso svolgimento di attività di ricerca per un periodo minimo di tre anni sulla base di contratti di tipo “A” (c.d. ricercatore junior o RTDA), o di talune altre tipologie di rapporti (contratti specialistici, assegni di ricerca, borse post-doc ed analoghi titoli esteri).
Pertanto, in conformità all’art. 5, commi 1 e 2, del regolamento universitario ed al (precedente) art. 24, commi 2 e 3, lett. b), della legge n. 240/2010, l’art. 2, comma 1, del bando stabilisce quali requisiti di ammissione il titolo di dottore di ricerca e, in aggiunta, l’abilitazione scientifica nazionale oppure l’ “aver usufruito per almeno tre anni, e per periodi anche non consecutivi, di: • contratti ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera a), della Legge 30.12.2010, n. 240, o di contratti stipulati ai sensi dell’art. 1, comma 14, della Legge 4.11.2005, n. 230; • assegni di ricerca conferiti ai sensi dell’art. 51, comma 6, della Legge n. 449/1997, o di assegni di ricerca di cui all’art. 22 della Legge n. 240/2010, o di borse post-dottorato ai sensi dell’art. 4 della Legge n. 398/1989, oppure di analoghi contratti, assegni o borse in Atenei stranieri” (doc. 1 ricorrente).
Ricalcando l’art. 5, comma 3, del regolamento di Ateneo, l’art. 2, comma 2, del bando specifica che “Ai fini del raggiungimento del triennio previsto, i periodi temporali riferiti alle diverse fattispecie, di cui al precedente comma 1, sono cumulabili tra loro”.
Come rappresentato dalla difesa erariale, la commissione ha ammesso la dott.ssa -OMISSIS- alla selezione computando, per totalizzare i tre anni di ricerca, le seguenti esperienze all’estero (v. pagg. 5-6 e 15-16 del curriculum della dott.ssa -OMISSIS-, sub doc. 14 ricorrente):
– postdoctoral fellow presso l’Università di -OMISSIS-dal 1° aprile 2022 al 30 settembre 2022 (sei mesi);
– daad prime postdoctoral fellow presso l’Università di -OMISSIS-in mobilità nell’Ateneo di Worcester dal 15 luglio 2020 al 14 gennaio 2022 (diciotto mesi);
– research fellowship presso l’Università di -OMISSIS-dal 1° settembre 2019 al 28 febbraio 2020 (sei mesi);
– postdoctoral fellowship presso l’Università del Quebec a -OMISSIS-dal 1° novembre 2019 al 28 febbraio 2020 (quattro mesi);
– research fellowship presso l’Università del Quebec a -OMISSIS-dal 1° novembre 2019 al 28 febbraio 2020 (quattro mesi).
In particolare, l’organo valutatore ha sommato le tre borse post-dottorali canadesi, considerando i quattro mesi da novembre 2019 a febbraio 2020 come un anno di ricerca, che si è aggiunto al biennio in Germania e nel Regno Unito.
3.1. Orbene, una simile operazione viola sia la lex specialis della procedura, sia la normativa nazionale e di Ateneo.
Invero, il requisito di “aver usufruito per almeno tre anni, e per periodi anche non consecutivi, di” contratti / assegni / borse dev’essere inteso nel senso di avere svolto l’attività di ricerca per tre anni solari effettivi. Per principio generale, infatti, il riferimento ad uno spatium temporis misurato in anni (o in mesi, o in giorni) indica il periodo in senso diacronico ed implica, quindi, la necessità di coprirlo realmente, non essendo possibile ricostruirlo virtualmente mediante la sommatoria di più incarichi contemporanei.
Ciò trova conferma nella formulazione della norma che consente il cumulo, la quale si riferisce ai “periodi temporali” delle varie fattispecie, allo scopo di consentire al candidato di sommare gli anni / mesi / giorni di servizio prestato in relazione a diverse tipologie contrattuali (cfr. T.A.R. Abruzzo, L’Aquila, sez. I, 21 febbraio 2025, n. 96).
Diversamente, la tesi patrocinata dall’Amministrazione resistente e dalla controinteressata comporta una compressione del periodo di ricerca prescritto, in guisa che, ad esempio, colui che sia contemporaneamente titolare di tre contratti o borse di durata annuale maturerebbe in un solo anno solare il triennio occorrente per l’accesso alla selezione per RTDB. Sennonché, per permettere l’aggregazione di titoli di ricerca goduti contestualmente, la disposizione avrebbe dovuto prevedere la cumulabilità non già dei “periodi temporali riferiti alle diverse fattispecie”, bensì di “contratti / assegni / borse della durata di” (in argomento cfr. Cons. St., sez. VI, 20 giugno 2019, n. 4219, che, seppur per il differente caso di un periodo di ricerca non ultimato, ha statuito che “il richiamo all’elemento temporale anche non continuo…non avrebbe significato utile se non richiedesse l’effettivo completamento dei tre anni”).
3.2. La dott.ssa -OMISSIS- difende l’operato della commissione invocando la possibilità, accordata ai giovani nel sistema accademico canadese, di collaborare in contemporanea con più Università su progetti di ricerca differenti, sulla base di obiettivi concordati con il professore di riferimento e raggiungibili anche in un momento posteriore allo spirare del termine contrattuale. Ciò che ha fatto la controinteressata, la quale: i) nello stage postdoctoral presso l’Università del Quebec a -OMISSIS-, nel quadrimestre novembre 2019 – febbraio 2020, ha esaminato il trattamento degli studenti di religioni non cristiane nei manuali scolastici quebecchesi ed italiani, esponendo i risultati della ricerca in due pubblicazioni a quattro mani edite nel 2020 e nel 2022 (v. dichiarazioni della prof.ssa -OMISSIS-in data 9.3.2020 e in data 21.1.2025, sub docc. 6 e 28 controinteressata; v. altresì le pubblicazioni, sub docc. 26 e 27 controinteressata); ii) nello stesso quadrimestre ha compiuto uno stage postdoctoral presso l’Università del Quebec a Montreal, avente ad oggetto i modelli educativi di genere nella letteratura per l’infanzia e l’adolescenza (doc. 7 controinteressata); iii) nel medesimo arco temporale ha partecipato ad un progetto di ricerca presso l’Università di Montreal, iniziato due mesi prima (nel settembre 2019), analizzando i dati di un’indagine condotta tra gli alunni delle scuole secondarie canadesi (doc. 8 controinteressata).
Le richiamate deduzioni si rivelano, però, inconferenti, giacché, sebbene il trend normativo nazionale degli ultimi anni prediliga l’esclusività dell’attività del ricercatore universitario, anche in Italia è possibile in taluni casi ricoprire sincronicamente più incarichi di ricerca (cfr., ex aliis, T.A.R. Toscana, sez. I, 21 luglio 2021, n. 1079, per cui in capo al medesimo soggetto possono coesistere plurimi progetti di ricerca sussidiati, ciò comportando soltanto la limitazione dei corrispondenti emolumenti per il periodo in cui gli stessi si intersecano). Inoltre, il fatto che i risultati della ricerca siano versati in prodotti scientifici e/o rielaborati dopo la scadenza formale del rapporto costituisce circostanza assolutamente normale anche per gli studiosi operanti in Atenei nazionali.
Pertanto, gli elementi allegati dalla controinteressata non risultano sufficienti a scardinare la regola accolta dal legislatore italiano, che richiede trentasei mesi effettivi di indagine scientifica, ritenendosi tale spatium temporis necessario per acquisire le abilità occorrenti per ricoprire la posizione accademica di ricercatore senior, la quale, come si è detto, consente la successiva immissione diretta in ruolo come docente di seconda fascia. Del resto, è intuitivo che uno stage post-doc svolto in concomitanza con altri due incarichi analoghi non può equivalere, per intensità e complessità, all’impegno di ricerca focalizzato in esclusiva su un unico lavoro: donde l’impossibilità di equiparare le prestazioni compiute dalla controinteressata in un quadrimestre per tre progetti contemporanei a quelle disimpegnate da uno studioso in un intero anno dedicato ad un solo programma di ricerca.
3.3. Per sanare il difetto dei requisiti di partecipazione non risulta spendibile il titolo definito dalla controinteressata come “-OMISSIS-”, che, in realtà, è un contratto di lavoro autonomo a supporto di un progetto della prof.ssa -OMISSIS- (doc. 12 controinteressata).
Da un lato, infatti, il rapporto in questione non rientra fra quelli idonei ad integrare il triennio esperienziale, non essendo né un contratto di ricerca di cui all’art. 24, comma 3, lett. a), della legge n. 240/2010 (RTDA junior) o di cui all’art. 1, comma 14, della legge n. 230/2005 (ricercatore c.d. Moratti), né un assegno ai sensi dell’art. 51, comma 6, della legge n. 449/1997 o dell’art. 22 della legge n. 240/2010, né una borsa post-dottorato ex art. 4 della legge n. 398/1989 (sul punto cfr. T.A.R. Calabria, Catanzaro, sez. I, 4 luglio 2023, n. 979). Dall’altro lato, tale incarico presenta comunque una durata di soli tre mesi.
3.4. Infine, come evidenziato dal ricorrente, la carenza del requisito triennale in capo alla dott.ssa -OMISSIS- trova conferma nel basso punteggio riconosciutole dai commissari in sede di valutazione dei titoli di ricerca post-doc.
Infatti, premesso che per ogni anno di ricerca contrattualizzato sono previsti 2 punti, l’organo esaminatore ha attribuito alla candidata solamente 3,5 punti, più 0,5 punti per una borsa di ricerca, così di fatto riconoscendo che essa non ha svolto la relativa attività per il periodo minimo di tre anni (v. verbale della seduta n. 2 del 27.5.2024, sub doc. 5 ricorrente).
- Per completezza, si osserva che risultano fondati anche i mezzi II), III) e IV), nei sensi e nei limiti di cui in appresso.
L’art. 15, comma 1, del d.lgs. n. 240/2010, nel testo applicabile ratione temporis, stabilisce che i settori concorsuali ed i relativi settori scientifico-disciplinari sono definiti, secondo criteri di affinità, con apposito decreto ministeriale. La classificazione ministeriale per settori (c.d. declaratorie) è munita di efficacia vincolante sia nelle procedure concorsuali per la selezione di professori e ricercatori universitari, sia in sede di abilitazione scientifica nazionale, al fine di evitare che si introducano elementi di giudizio che renderebbero relativistica, soggettivistica e, in definitiva, eccessivamente opinabile la valutazione da esprimere (Cons. St., sez. VII, 9 giugno 2023, n. 5676).
La congruenza dell’attività del candidato con i contenuti del settore concorsuale e di quello scientifico-disciplinare per cui è bandito il concorso costituisce uno dei parametri indicati dalla normativa per misurare il profilo scientifico dei partecipanti (cfr. art. 24, comma 2, del d.lgs. n. 240/2010, nonché artt. 2 e 3 del D.M. n. 243 del 25 maggio 2011, recante criteri e parametri per la valutazione preliminare degli aspiranti a contratti di ricercatore). La commissione può, inoltre, apprezzare la congruenza delle pubblicazioni e dei titoli con tematiche interdisciplinari correlate al s.s.d. della procedura, purché afferenti ad un settore qualificato come affine dall’allegato D al D.M. 4 ottobre 2000 (cfr., ex multis, Cons. St., sez. VI, 11 settembre 2018, n. 5329; C.G.A. Reg. Sic., sez. giur., 21 luglio 2015, n. 569: T.A.R. Puglia, Bari, sez. un., 16 maggio 2022, n. 678).
I richiamati principi sono stati espressamente recepiti negli atti dell’Università resistente, i quali, oltretutto, hanno assegnato una particolare pregnanza alla congruenza con il settore concorsuale, oltre che con quello scientifico-disciplinare.
Segnatamente, l’art. 14, comma 2, del regolamento di Ateneo per la disciplina dei ricercatori a tempo determinato stabilisce che l’apprezzamento dei titoli e del curriculum va effettuato “tenuto conto dello specifico settore concorsuale e del settore scientifico-disciplinare”. L’art. 14, comma 3, specifica che, per valutare la produzione scientifica, si applica, tra gli altri, il criterio della “congruenza di ciascuna pubblicazione con il settore concorsuale per il quale è bandita la procedura”.
Anche la commissione – pur composta interamente da professori inquadrati nel s.s.d. M-PED/02 (estratti a sorte da una rosa di nomi decisi dalla sola docente associata del s.s.d. M-PED/02 e membro interno nell’organo valutatore, essendo stati depennati quelli proposti dalla professoressa ordinaria del s.s.d. M-PED/01: v. doc. 5 resistente) – ha fissato il criterio della “congruenza di ciascuna pubblicazione con il settore concorsuale per il quale è bandita la procedura e con l’eventuale profilo ovvero con tematiche interdisciplinari ad essi correlate” (v. verbale della seduta n. 1 del 13.5.2024, sub doc. 4 ricorrente). Inoltre, pur avendo previsto nelle singole voci della griglia di valutazione la congruenza con il settore scientifico-disciplinare M-PED/02, in calce alla tabella i commissari hanno ribadito che “La valutazione delle pubblicazioni sarà basata su:…b) congruenza di ciascuna pubblicazione con le tematiche del settore concorsuale oppure con tematiche interdisciplinari ad esso strettamente correlate”.
4.1. Ciò posto, l’allegato B al D.M. 4 ottobre 2000, contenente le declaratorie dei settori scientifico-disciplinari, definisce i seguenti contenuti:
– per il s.s.d. M-PED/02 – Storia della pedagogia: “Gli studi nel settore riguardano la ricostruzione dello sviluppo storico della riflessione e della ricerca pedagogica, lo sviluppo della scuola, delle istituzioni e delle pratiche educative viste nel contesto socioculturale di appartenenza nonché la storia e la letteratura per l’infanzia”;
– per il s.s.d. M-PED/01 – Pedagogia generale e sociale: “Il settore include due ambiti di ricerca differenziabili per l’immediatezza delle implicazioni applicative. Il primo comprende l’area delle ricerche pedagogiche di carattere teoretico-fondativo ed epistemologico-metodologico; in particolare raccoglie le competenze che hanno una tradizione trattatistica e speculativa e che pongono le basi teoriche e procedurali per le competenze pedagogiche. Il secondo ambito di ricerca è caratterizzato dall’attenzione per i bisogni educativi e formativi nella società e nelle organizzazioni e dalle ricerche sulle attività educative connesse ai cambiamenti culturali e degli stili di vita e sulle implicazioni educative dei nuovi fenomeni sociali e interculturali. Comprende altresì l’educazione permanente e degli adulti”.
I due settori scientifico-disciplinari s.s.d. M-PED/01 e s.s.d. M-PED/02 sono inseriti nel settore concorsuale 11/D1 – Pedagogia e Storia della pedagogia, la cui declaratoria è contenuta nell’allegato B al D.M. n. 855 del 30 ottobre 2015: “Il settore si interessa all’attività scientifica e didattico-formativa nei campi di carattere teoretico-fondativo ed epistemologico-metodologico che forniscono le basi teoriche, procedurali ed empiriche per le competenze pedagogiche, educative e formative necessarie alla persona, anche nella prospettiva di genere, nei rapporti con la società e nelle organizzazioni. Inoltre studia l’area delle ricerche storiche, storiografiche e metodologiche relative alle teorie pedagogiche, alle pratiche educative e ai sistemi formativi e didattici. Il settore raggruppa complessivamente studi e ricerche che concernono la pedagogia generale e la metodologia della ricerca pedagogica, la filosofia dell’educazione, la pedagogia sociale e della famiglia, la pedagogia del lavoro e della formazione, la pedagogia interculturale, l’educazione permanente e degli adulti, la storia della pedagogia e dell’educazione, la storia comparata dell’educazione, la storia della scuola e delle istituzioni educative e formative, la teoria e la storia della letteratura per l’infanzia”.
È, dunque, evidente la stretta connessione del s.s.d. M-PED/02 – Storia della pedagogia con il s.s.d. M-PED/01 – Pedagogia generale e sociale, come, del resto, comprovato dall’affinità normativamente tipizzata nell’allegato D al D.M. 4 ottobre 2000, per cui il s.s.d. M-PED/02 contempla, come settore affine, il s.s.d. M-PED/01.
Oltretutto, la scelta di un unico settore concorsuale è stata recentemente confermata nell’allegato A al D.M. n. 639 del 2 maggio 2024, non direttamente applicabile alla presente procedura (in quanto posteriore al suo avvio), il quale contiene le declaratorie dei gruppi scientifico-disciplinari (che hanno sostituito i settori concorsuali): infatti, il gruppo scientifico disciplinare 11/PAED-01 – Pedagogia e Storia della pedagogia e dell’educazione include i due s.s.d. PAED-01/A – Pedagogia generale e sociale e PAED-01/B – Storia della pedagogia e dell’educazione, qualificandoli espressamente come “correlati”.
4.2. Il dott. -OMISSIS- ha conseguito nel 2011 un dottorato di ricerca in Scienze dell’Educazione, giudicato dalla commissione pienamente attinente al s.s.d. M-PED/02 – Storia della pedagogia, al quale afferisce il posto messo a concorso; ha poi rivolto i suoi studi prevalentemente alla pedagogia generale e sociale, ma ha affrontato anche temi di ricerca inerenti alla storia della pedagogia (v. curriculum del dott. -OMISSIS-, sub doc. 12 ricorrente).
Dunque, l’attività del ricorrente risulta interamente ricompresa nel settore concorsuale 11/D1 – Pedagogia e Storia della pedagogia, nonché, sia pure solo in parte, congruente con lo specifico settore scientifico-disciplinare M-PED/02, come riconosciuto dalla commissione nella valutazione sintetica del candidato (v. verbale della seduta n. 2 del 27.5.2024, sub doc. 5 ricorrente: “Il profilo scientifico del candidato dimostra una consistenza complessiva molto solida, ma focalizzato su tematiche di ricerca solo parzialmente congruenti con il settore scientifico disciplinare del bando…durante il colloquio ha mostrato alcuni spunti rilevanti di ricerca legati alla Storia della pedagogia”).
Orbene, il giudizio numerico attribuito al dott. -OMISSIS- per molti item della griglia di valutazione si appalesa sviato rispetto ai criteri ai quali il collegio di professori si era autovincolato, nonché in contrasto con la piena congruenza della sua attività scientifica con il settore concorsuale 11/D1 – Pedagogia e Storia della pedagogia e con la parziale attinenza al settore scientifico-disciplinare M-PED/02 – Storia della pedagogia. Sicché il gap fra la controinteressata, che ha totalizzato un punteggio di 67,5, ed il ricorrente, cui sono stati assegnati 45,8 punti, costituisce il frutto di un illegittimo svilimento del profilo scientifico di quest’ultimo, come in appresso si illustra.
- A) Sulla produzione scientifica
4.2.1. Per la produzione scientifica la commissione, in conformità al regolamento di Ateneo, ha stabilito quali criteri di valutazione l’ “originalità, innovatività, rigore metodologico e rilevanza di ciascuna pubblicazione scientifica”, la “congruenza di ciascuna pubblicazione con il settore concorsuale per il quale è bandita la procedura e con l’eventuale profilo ovvero con tematiche interdisciplinari ad essi correlate”, la “rilevanza scientifica della collocazione editoriale di ciascuna pubblicazione e sua diffusione all’interno della comunità scientifica”, oltre alla “determinazione analitica…dell’apporto individuale del candidato nel caso di partecipazione del medesimo a lavori in collaborazione” (v. verbale della seduta n. 1 del 13.5.2024). Per la produzione complessiva la griglia di valutazione ha previsto, inoltre, i parametri della “congruità…al SSD M-PED/02”, della “collocazione editoriale dei prodotti” e della “disseminazione dei risultati della ricerca in convegni, seminari, ecc., a livello nazionale e internazionale”.
Alla stregua dei predetti criteri, il più elevato punteggio ottenuto dalla dott.ssa -OMISSIS- per la produzione scientifica complessiva (8 punti rispetto a 6 punti del ricorrente) appare manifestamente irragionevole e non logicamente giustificabile con la sola circostanza che i lavori della controinteressata siano pienamente congruenti con il s.s.d. M-PED/02.
Infatti, l’aspetto in questione, per quanto importante, non può obliterare che i dati dei prodotti della ricerca sono sicuramente favorevoli al dott. -OMISSIS- sia per la consistenza quantitativa, sia per la qualità delle opere. Siffatti elementi si rivelano particolarmente significativi perché, come si è detto, le pubblicazioni del deducente possiedono le caratteristiche richieste dal regolamento di Ateneo e dagli stessi commissari in sede di fissazione dei criteri, in quanto: sono congruenti con il settore concorsuale 11/D1; per la maggior parte riguardano la pedagogia generale e sociale, ossia un settore scientifico-disciplinare normativamente qualificato come affine al s.s.d. M-PED/02, mentre, per il resto, sono riconducibili proprio al s.s.d. M-PED/02. Invero, diverse tematiche indagate dal ricorrente pertengono alla storia della pedagogia, come la ricostruzione storica della riflessione pedagogica e la letteratura per l’infanzia (si vedano, ad esempio, le monografie “-OMISSIS-”, “-OMISSIS-” e “-OMISSIS-”; nonché gli articoli e saggi “-OMISSIS–OMISSIS-» -OMISSIS-”, “-OMISSIS-”, “-OMISSIS-”, “-OMISSIS-”, “-OMISSIS- -OMISSIS-”; “-OMISSIS-. -OMISSIS-”).
In particolare, il deducente ha pubblicato 7 monografie contro 2 della vincitrice, le quali, oltretutto, trattano lo stesso tema (ossia la manualistica scolastica in prospettiva di educazione comparata); inoltre, egli ha scritto 23 articoli su riviste di fascia “A”, contro 9 della controinteressata (uno dei quali a quattro mani); ha, infine, al suo attivo 9 capitoli in volumi collettanei, oltre ad altri articoli, recensioni e curatele, come la dott.ssa -OMISSIS- (v. pagg. 3-11 del curriculum del dott. -OMISSIS-, sub doc. 12 ricorrente, e pagg. 2-5 del curriculum della dott.ssa -OMISSIS-, sub doc. 14 ricorrente).
Va altresì evidenziato che, nella sua attività scientifica, il dott. -OMISSIS- ha raggiunto risultati di qualità e originalità grazie ai quali si colloca in una posizione riconosciuta nel panorama nazionale della ricerca, come testimoniato dal conseguimento sin dal 2018 dell’abilitazione scientifica nazionale alle funzioni di professore di seconda fascia per il settore concorsuale 11/D1 – Pedagogia e Storia della pedagogia. In proposito, nel giudizio collegiale i cinque professori della commissione ASN hanno ritenuto che “le ricerche svolte dal candidato manifestano profondità euristica, capacità analitica, argomentazione critica, nonché uno spiccato carattere innovativo, una chiara originalità a cui si unisce il rigore metodologico nella saldatura epistemica costituita dalle incursioni transdisciplinari condotte…Accertata, dunque, la maturità scientifica del candidato -OMISSIS- -OMISSIS-, intesa come il riconoscimento di un positivo livello della qualità e originalità dei risultati raggiunti nelle ricerche affrontate e anche tale da conferirgli una posizione riconosciuta nel panorama nazionale della ricerca, la Commissione, all’unanimità, esprime un giudizio positivo circa l’abilitazione di -OMISSIS- -OMISSIS- alle funzioni di professore di seconda fascia” (doc. 15 ricorrente).
Diversamente, la produzione scientifica della controinteressata non appare connotata da livelli di rigore e originalità adeguati a conferirle un’analoga posizione nella comunità degli studiosi del settore. Infatti, contrariamente a quanto rappresentato dalla difesa della controinteressata in udienza, la dott.ssa -OMISSIS- non ha ottenuto l’abilitazione ASN nella sessione della tornata 2023-2025 conclusa il 22 febbraio 2025: come risulta dal giudizio pubblicato sul sito istituzionale del Ministero dell’Università e della Ricerca, il collegio dei cinque commissari l’ha ritenuta all’unanimità non idonea, per mancato raggiungimento della necessaria maturità scientifica.
4.2.2. In relazione ai saggi in opere collettanee, la commissione ha valutato congruenti con il s.s.d. M-PED/02 due pubblicazioni del dott. -OMISSIS-, ma le ha erroneamente considerate entrambe non assoggettate a peer-review.
Invece, il contributo “-OMISSIS-”, inserito nel volume “-OMISSIS-” a cura di -OMISSIS-, come tutti gli altri capitoli del testo, è stato sottoposto a doppio referaggio anonimo (v. doc. 16 ricorrente). Pertanto, per tale opera l’esponente avrebbe avuto diritto ad un punteggio maggiore (1,5 punti anziché 0,5).
- B) Sui titoli e sul curriculum
4.2.3. Per quanto riguarda l’attività didattica a livello universitario, appare irragionevole e tecnicamente inattendibile l’assegnazione al dott. -OMISSIS- di un punteggio pari a 0.
Il deducente possiede un’esperienza di insegnamento ventennale nelle discipline di area pedagogica, perché – dopo aver iniziato a collaborare con l’Università degli Studi di Torino nell’a.a. 2003/2004 (svolgendo attività didattica integrativa fino all’a.a. 2010/2011) – dall’a.a. 2005/2006 ha tenuto numerosi insegnamenti come docente titolare “a contratto” nell’Ateneo torinese e, nel 2021, anche nell’Università di Genova (segnatamente, diciannove insegnamenti e sette laboratori in seno a corsi di laurea, nonché sei insegnamenti nell’ambito di master universitari: v. pagg. 11-20 del curriculum del dott. -OMISSIS-).
Tali docenze, pur rientrando nel s.s.d. M-PED/01 e non nel s.s.d. M-PED/02 (v. doc. 17 controinteressata), afferiscono comunque al settore concorsuale unitario 11/D1 – Pedagogia e Storia della pedagogia, il quale, come si è detto, per previsione del regolamento universitario dev’essere tenuto in considerazione nella valutazione dei titoli e del curriculum. Del resto, a partire dall’a.a. 2009/2010 il dott. -OMISSIS- è membro, tra le altre, delle commissioni d’esame per gli insegnamenti di “Storia della pedagogia” e di “Storia dell’educazione europea” attivati presso il Dipartimento di Lingue e Letterature straniere dell’Università di Torino (v. pag. 20 del curriculum del dott. -OMISSIS-), sì che egli interroga gli studenti anche su materie del s.s.d. M-PED/02.
4.2.4. Considerazioni analoghe valgono con riferimento al sotto-criterio delle attività di formazione, per il quale il dott. -OMISSIS- ha riportato solo 0,4 punti, che si rivelano manifestamente incongrui alla luce dei molteplici incarichi di educatore e formatore pedagogico dal medesimo disimpegnati.
In proposito, l’Amministrazione resistente ha ammesso che la commissione ha valutato unicamente il lavoro compiuto dal candidato in favore di malati psichiatrici e di pedagogisti di comunità per minori traumatizzati. Sennonché il ricorrente ha svolto anche attività formativa rivolta ad équipe di educatori ed infermieri dal 2010 al 2012 ed a professori di scuola secondaria superiore dal 2013 al 2017, oltre che a lavoratori dei servizi di patronato dal 2013 al 2019 (v. pagg. 26 e 28 del curriculum del dott. -OMISSIS-). Inoltre, negli anni 2013-2015 e 2020-2022 egli ha tenuto dieci corsi e due seminari nel centro interateneo dell’Università degli Studi di Torino per la formazione degli insegnanti secondari (v. pagg. 11-14 del curriculum del dott. -OMISSIS-).
Pertanto, l’assegnazione del prefato esiguo punteggio costituisce la conseguenza di un macroscopico travisamento delle attività formative dispiegate dal candidato, attinenti al settore concorsuale di pedagogia e storia della pedagogia.
4.2.5. Infine, l’organo esaminatore ha completamente omesso di valutare i titoli del ricorrente concernenti progetti di servizi educativi e riabilitativi. Il dott. -OMISSIS-, infatti, ha ricoperto i ruoli di project manager e/o project supervisor di cinque progetti, sviluppati per più annualità, mirati al supporto degli anziani autosufficienti, all’implementazione delle autonomie dei soggetti diversamente abili ed all’inserimento lavorativo dei pazienti affetti da patologie psichiatriche (v. pag. 29 del curriculum del dott. -OMISSIS-).
Non coglie nel segno l’obiezione delle controparti secondo cui il deducente non potrebbe ottenere il benché minimo punteggio al riguardo, per la pertinenza di tali progetti al settore scientifico-disciplinare della pedagogia generale e sociale e non a quello della storia della pedagogia.
Come si è già evidenziato, infatti, il regolamento di Ateneo prescrive che i titoli siano valutati anche in relazione al settore concorsuale e non solo a quello scientifico-disciplinare. Inoltre, nella prima seduta l’organo collegiale ha espressamente stabilito di considerare, fra gli altri, i titoli relativi alla “realizzazione di attività progettuale relativamente ai settori concorsuali nei quali è prevista” (v. verbale della seduta n. 1 del 13.5.2024). Dunque, il parametro di giudizio cui i commissari si erano vincolati, autolimitando la propria discrezionalità tecnica, riguarda i progetti coerenti con il settore concorsuale, che, come si è visto, comprende sia la pedagogia generale e sociale, sia la storia della pedagogia: donde l’illegittimità della disapplicazione del criterio in sede di apprezzamento del profilo del dott. -OMISSIS- (sul valore di autovincolo della predeterminazione dei criteri valutativi v. Cons. St., sez. VI, 12 luglio 2021, n. 5253, e Cons. St., sez. VI, 17 luglio 2019, n. 5024, secondo cui “I parametri definiti prima dell’inizio delle operazioni di valutazione vincolano rigidamente l’operato della Commissione, obbligata alla loro applicazione senza alcun margine di discrezionalità, in ossequio ai principi di tutela del legittimo affidamento e della parità di trattamento tra i concorrenti, che sarebbero pregiudicati ove si consentisse la modifica delle regole di selezione alle quali l’Amministrazione si è originariamente autovincolata nell’esercizio delle potestà connesse alla conduzione della procedura selettiva. Tali criteri non possono quindi essere manipolati in sede di attribuzione del punteggio, integrandoli con pretesi significati impliciti o inespressi”, nello stesso senso cfr., ex plurimis, Cons. St., sez. VI, 19 febbraio 2020, n. 1255).
- In relazione a quanto precede, l’impugnativa si appalesa fondata, nei sensi sopra indicati, e va quindi accolta, con conseguente annullamento degli atti impugnati. Attesa la natura assorbente del primo vizio riscontrato, non deve farsi luogo alla rivalutazione dei candidati ed il dott. -OMISSIS- risulta vincitore della procedura.
- Le spese seguono, come di regola, la soccombenza nei confronti dell’Università degli Studi di Genova, mentre possono essere compensate fra le altre parti.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Liguria (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso introduttivo e sul ricorso per motivi aggiunti, come in epigrafe proposti, così dispone:
– estromette dal giudizio il Ministero dell’Università e della Ricerca;
– accoglie il gravame e, per l’effetto, annulla gli atti impugnati, ai sensi e per gli effetti di cui in motivazione.
Condanna l’Università degli Studi di Genova al pagamento delle spese di lite in favore del ricorrente, liquidandole forfettariamente nell’importo di € 4.000,00 (quattromila//00), oltre accessori di legge e rimborso del contributo unificato. Compensa le spese fra le altre parti.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all’articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all’oscuramento delle generalità delle parti.
Così deciso in Genova nella camera di consiglio del giorno 7 marzo 2025 con l’intervento dei magistrati:
OMISSIS, Presidente
OMISSIS, Primo Referendario, Estensore
OMISSIS, Referendario
L’ESTENSORE OMISSIS
IL PRESIDENTE OMISSIS
Pubblicato il 22 aprile 2025