La predeterminazione dei criteri da parte della Commissione costituisce una regola volta alla tutela dell’integrità e della trasparenza dell’operato dell’Amministrazione, nel senso che altrimenti anche solo il “sospetto” di condizionamento potrebbe inficiare il procedimento.
TAR Campania, Sez. II, 15 aprile 2025, n. 3121
La predeterminazione dei criteri da parte della Commissione costituisce una regola volta alla tutela dell’integrità e della trasparenza dell’operato dell’Amministrazione
03121/2025 REG.PROV.COLL.
01724/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1724 del 2024, proposto da
OMISSIS, rappresentato e difeso dall’avvocato OMISSIS, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Dipartimento di Specialità Medico Chirurgiche ed Odontoiatriche Università Vanvitelli, Ministero dell’Università e della Ricerca, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall’Avvocatura Distrettuale Napoli, domiciliataria ex lege in Napoli, via Diaz 11;
nei confronti
OMISSIS, rappresentato e difeso dagli avvocati OMISSIS, OMISSIS, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
OMISSIS, non costituito in giudizio;
per l’annullamento
- a) del decreto rettorale DRR n. 93/2024 protocollo n.18768 del 2.2.2024 di approvazione degli atti della Commissione di valutazione preposta alla procedura selettiva, ai sensi dell’art.18, comma 1, della Legge 240/2010, per la copertura di n.1 posto di professore di prima fascia per il settore concorsuale 06/F1-Malattie Odontostomatologiche-settore scientifico disciplinare MED/28- Malattie Odontostomatologiche-per le esigenze del Dipartimento Multidisciplinare di Specialità Medico- Chirurgiche e Odontoiatriche dell’Università degli Studi della Campania” Luigi Vanvitelli”, bandita con D.R.n. 558 del 23.06.2023, nella parte in cui risulta dichiarato idoneo, il prof. OMISSIS;
- b) del decreto rettorale D.R. 558 del 23.06.2024, in parte qua e se ed in quanto lesivo, con cui è stata bandita, tra le altre, la procedura comparativa, ai sensi dell’art.18, comma 1, della L.240/2010 per la chiamata di n.1 professori universitari di ruolo di prima fascia, per il settore concorsuale 06/F1-Malattie Odontostomatologiche-settore scientifico disciplinare MED/28- Malattie Odontostomatologiche-per le esigenze del Dipartimento Multidisciplinare di Specialità Medico-Chirurgiche e Odontoiatriche dell’Università degli Studi della Campania” Luigi Vanvitelli”;
- c) di ogni altro atto collegato, connesso e conseguente se ed in quanto lesivo degli interessi del ricorrente, ivi compresi e per quanto di ragione, tutti i verbali ed in particolare quelli n.1 del 23.10.2023, n.2 del 23.10.2023, n.3 del 7.11.2023, n.4 del 19.12.2023, n.5 del 18.01.2024 e n.6 del 25.01.2024, della Commissione giudicatrice nominata, con DR n. 814 del 3.10.2023, nonché i giudizi dei singoli commissari e quelli complessivi della Commissione nella parte in cui, tra tutti i candidati, non individuano il ricorrente come il più idoneo a svolgere le funzioni di professore ordinario;
- d) delle singole valutazioni del candidato ritenuto maggiormente qualificato, formulate senza tener conto dei criteri, dei pesi e delle valutazioni comparative assegnando giudizi e punteggi completamente avulsi dalla corretta valutazione dei titoli dei candidati medesimi;
- e) della delibera del Consiglio di Dipartimento Multidisciplinare di Specialità Medico- Chirurgiche e Odontoiatriche dell’Università degli Studi della Campania” Luigi Vanvitelli”, di cui si ignorano gli estremi, ad oggetto la ratifica della chiamata in servizio del prof. OMISSIS e la conseguente nomina del prof. OMISSIS a professore ordinario.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Dipartimento di Specialità Medico Chirurgiche ed Odontoiatriche Università Vanvitelli, del Ministero dell’Università e della Ricerca e di OMISSIS;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 26 febbraio 2025 la dott.ssa OMISSIS e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
Con il gravame introduttivo del giudizio, il ricorrente ha impugnato, oltre agli altri atti più puntualmente indicati in epigrafe, il decreto rettorale D.R.R. n.93/2024 protocollo n.18768 del 2.2.2024, con cui sono stati approvati gli atti della Commissione di valutazione preposta alla procedura selettiva, svoltasi ai sensi dell’art.18, comma 1, della L. 240/2010, per la copertura di un posto di professore di prima fascia per il settore concorsuale 06/F1-Malattie Odontostomatologiche, settore scientifico disciplinare MED/28, per le esigenze del Dipartimento Multidisciplinare di Specialità Medico-Chirurgiche e Odontoiatriche dell’Università degli Studi della Campania “Luigi Vanvitelli”, procedura bandita con D.R. n.558 del 23.06.2023.
Il ricorrente, con un unico motivo di impugnazione, lamenta quanto segue:
– la Commissione, nella prima riunione, non avrebbe provveduto a predeterminare, conformemente a quanto stabilito nel bando, i sub-criteri di valutazione, limitandosi a richiamare genericamente i criteri elencati nel bando, in violazione dell’art.12 del d.P.R. n.487/1994;
– in particolare, la Commissione non si sarebbe avvalsa di una scala graduata nella formulazione dei giudizi sulle attività di didattica, di didattica integrativa, di servizio agli studenti, sull’attività di ricerca scientifica, sulle attività gestionali, organizzative e di servizio nonché sulle attività clinico assistenziali, né tanto meno avrebbe attribuito un peso percentuale per ciascuna attività oggetto di valutazione, oppure un valore numerico alle valutazioni espresse. In assenza di una elaborazione siffatta, la commissione ha assegnato ai candidati un punteggio complessivo completamente scollegato dalle singole voci che costituiscono la sezione di attività, così di fatto, azzerando totalmente la differenza sostanziale tra i tre candidati, che avrebbero esperienze ed anzianità diverse;
le valutazioni dei singoli commissari e della Commissione risulterebbero, quindi, arbitrarie, risolvendosi nell’espressione di giudizi personali sindacabili in quanto non espressi alla luce di criteri oggettivi di valutazione;
– la valutazione comparativa non è stata effettuata sulla base dei giudizi finali, collegialmente resi dalla Commissione, a conclusione dei suoi lavori, ma sui singoli giudizi espressi dai singoli Commissari sui curricula, i titoli e la prova didattica.
– la Commissione non avrebbe neppure espresso, per ogni singola pubblicazione, un giudizio complessivo finale alla luce dei criteri previsti, mancando ogni riferimento a parametri valutativi per ogni singola pubblicazione; sarebbe stato, invece, emesso un giudizio su tutta la produzione dei candidati, così violando anche la disposizione di bando che consentiva la valutazione di sole 20 pubblicazioni;
analoghe criticità si riscontrerebbero anche con riferimento alle attività clinico assistenziali in ambito sanitario;
– non emergerebbe infine, mancando del tutto la motivazione, la ragione della preferenza manifestata dalla Commissione per il candidato vincitore rispetto al ricorrente.
Nel costituirsi, l’Università e il controinteressato hanno puntualmente replicato alle censure della parte ricorrente, chiedendo il rigetto del gravame.
All’udienza pubblica in data 26 febbraio 2025 la causa è stata discussa e, all’esito, trattenuta in decisione.
DIRITTO
- Come in precedenza evidenziato, si controverte circa la legittimità dell’operato della commissione giudicatrice chiamata allo svolgimento della selezione pubblica avente ad oggetto la copertura di un posto di professore di prima fascia per il settore concorsuale 06/F1-Malattie Odontostomatologiche, settore scientifico disciplinare MED/28, per le esigenze del Dipartimento Multidisciplinare di Specialità Medico-Chirurgiche e Odontoiatriche dell’Università degli Studi della Campania “Luigi Vanvitelli”, procedura bandita con D.R. n.558 del 23.06.2023.
Le censure articolate con l’unico motivo di impugnazione sviluppato in ricorso si appuntano sull’impossibilità di ricostruire, ex post, il percorso logico-giuridico seguito dalla commissione per giungere alle determinazioni espresse quanto all’individuazione del candidato vincitore della procedura.
Si osserva in particolare, da un lato, che non sarebbero stati individuati dei sub-criteri, ma si sarebbero solo richiamati i criteri generali di valutazione individuati dal bando; dall’altro, che la mancata predeterminazione di un sistema specifico di pesi e punteggi associato a ciascuno dei parametri considerati, non lascerebbe emergere le ragioni della preferenza accordata all’uno o all’altro candidato. Si sostiene, a riprova di quanto asserito, che le operazioni condotte avrebbero finito con il cancellare le notevoli differenze esistenti tra i curriculum dei candidati, ciascuno dotato di esperienze ed anzianità diverse.
In conclusione, si sostiene che le valutazioni dei singoli commissari e della Commissione nel suo complesso si risolverebbero nell’espressione di giudizi personali e arbitrari, sindacabili in quanto non espressi alla luce di criteri oggettivi di valutazione.
- Il Collegio ritiene il ricorso fondato, alla luce delle considerazioni che si passa a svolgere.
Dagli atti esaminati, emerge quanto segue.
L’art. 8 del bando di concorso prevede che, nella prima seduta, la commissione debba procedere alla definizione dei criteri di valutazione delle pubblicazioni scientifiche, del curriculum, dell’attività didattica, e dell’attività assistenziale (cfr. bando allegato al ricorso).
Indica, dunque, a seguire i parametri per la valutazione della produzione scientifica, nonché gli ulteriori aspetti da considerare specificamente (ad es. il possesso del titolo di dottore di ricerca o equivalente, il conseguimento della titolarità di brevetti o di premi, e così via).
Dal verbale nr. 1 della commissione -riunitasi in data 2310.2023, al fine, appunto, di predeterminare i criteri della valutazione comparativa (cfr. art. 8 del bando) – emerge che i commissari, nello svolgimento delle attività preliminari indicate dal bando, hanno riprodotto pedissequamente le relative previsioni quanto ai parametri di valutazione, senza introdurre ulteriori specificazioni, e senza associare ad essi alcun peso, numerico o percentuale, ovvero altri indicatori del rilievo da ricollegare a ciascuno.
Il verbale nr. 6 della commissione è, invece, relativo alle valutazioni espresse in relazione a ognuno dei tre candidati da parte di ciascuno dei componenti della commissione: dal relativo esame risulta che ogni commissario si è pronunciato individualmente in relazione ai vari parametri in valutazione (il curriculum, le pubblicazioni, l’attività didattica e quella assistenziale), definendoli “di livello buono” o “molto buono”, o utilizzando analoghe espressioni.
A tali giudizi individuali ha, quindi, fatto seguito il giudizio collegiale che, a titolo di esempio, in riferimento al candidato odierno ricorrente è stato espresso nei seguenti termini: “sulla base della valutazione complessiva, comprensiva di tutte le valutazioni effettuate sul candidato Prof. OMISSIS, emerge un profilo curriculare di livello buono, con una produzione scientifica di livello molto buono” (cfr. verbale nr. 6, in allegato al nr.9 della produzione di parte ricorrente).
- Valutato quanto in precedenza posto in risalto, e secondo quanto si è anticipato, il Collegio, avuto riguardo ai più consolidati orientamenti giurisprudenziali in materia di procedure concorsuali universitarie, ritiene che, nel caso di specie, difetti una adeguata predeterminazione dei parametri (e del relativo rilievo) sulla scorta dei quali la commissione ha operato il proprio giudizio, tale da rendere intellegibile il percorso logico osservato.
In tal senso, risulta condivisibile quanto lamentato dalla parte ricorrente relativamente alla circostanza che le conclusioni espresse, nel senso di preferire il candidato OMISSIS agli altri concorrenti, finiscono con il risultare connotate da arbitrarietà.
Questo Collegio aderisce pienamente alla tesi per la quale i giudizi espressi dalla Commissione esaminatrice di un concorso di professore universitario sono connotati da discrezionalità tecnica e, pertanto, sono sindacabili mediante il controllo formale ed estrinseco dell’iter logico seguito dalla Commissione, anche verificando l’attendibilità delle operazioni tecniche sotto il profilo della loro correttezza quanto a criterio tecnico e a procedimento applicativo sempre che risultino elementi idonei a evidenziarne lo sviamento logico o un errore di fatto o, ancora, una contraddittorietà subito rilevabile (cfr. Cons. St., sez. VI, 10 gennaio 2022, n. 1637; id. 7 gennaio 2021, n. 202).
In altri termini, il sindacato giurisdizionale può svolgersi non soltanto rispetto ai vizi dell’eccesso di potere (logicità e ragionevolezza delle decisioni amministrative), ma anche con la verifica dell’attendibilità delle operazioni tecniche compiute dalla P.A. rispetto alla correttezza dei criteri utilizzati e applicati, mentre resta comunque fermo il limite della relatività delle valutazioni scientifiche, potendo il G.A. censurare la sola valutazione che si pone al di fuori dell’ambito di opinabilità, perché altrimenti all’apprezzamento opinabile della P.A. sostituirebbe quello proprio altrettanto opinabile (cfr. T.A.R., Napoli , sez. VI , 05/06/2023 , n. 3385).
Come noto, l’esigenza di fissazione preventiva dei criteri e delle modalità di valutazione delle prove concorsuali è da inquadrare nell’ottica della trasparenza dell’attività amministrativa perseguita dal legislatore, che pone l’accento sulla necessità della determinazione e verbalizzazione dei criteri stessi in un momento nel quale non possa sorgere il sospetto che questi ultimi siano volti a favorire o sfavorire alcuni concorrenti (in tal senso: Consiglio di Stato, sez. VII, sent. n. 4449 del 2.5.2023).
È stato, in particolare, osservato che la predeterminazione dei criteri da parte della Commissione costituisce una regola volta alla tutela dell’integrità e della trasparenza dell’operato dell’Amministrazione, nel senso che altrimenti anche solo il “sospetto” di condizionamento potrebbe inficiare il procedimento (cfr. Tar Toscana, sez. I, sent. n. 462 dell’11.5.2023
Ed ancora, in proposito: “L’omessa predeterminazione dei punteggi attribuibili in relazione a ciascun singolo criterio o parametro, laddove non implichi l’impossibilità di ricostruire ex post l’iter logico seguito, non inficia la legittimità delle operazioni di valutazione compiute dalla Commissione di una procedura per la chiamata di un professore associato” (cfr. Tar Campania, Napoli, sez. II, sent. n. 4684 del 1.8.2023).
Trasponendo tali principi nella disamina del caso di specie, si osserva che nella fattispecie in commento l’omessa predeterminazione di un sistema di punteggi o di pesi altrimenti individuati associati ai singoli parametri di valutazione (già di per sé di carattere molto ampio), abbia in concreto implicato proprio quella impossibilità di ricostruire il percorso logico seguito per giungere alle conclusioni espresse che la giurisprudenza in precedenza citata ritiene censurabile.
In sintesi la commissione, laddove avrebbe dovuto procedere alla fissazione, in via preventiva, dei criteri sulla scorta dei quali avrebbe poi provveduto a orientare la propria attività valutativa, si è limitata a riprodurre in maniera pedissequa le clausole (generali) del bando: ha, di poi, soprattutto, omesso del tutto di associare a ciascuna delle voci previste qualunque unità di misura idonea a riportare su un piano di concretezza ed intelligibilità il lavoro valutativo in seguito svolto.
Neppure è stata predeterminata una scala graduata dei giudizi (a mero titolo esemplificativo, sul modello: scarso, insufficiente, sufficiente, discreto, buono, ottimo, eccellente) da formulare sulle attività di didattica, di didattica integrativa, di servizio agli studenti, sull’attività di ricerca scientifica,
sulle attività clinico assistenziali, ovvero sulle pubblicazioni esaminate.
La conseguenza di tale improprio modus operandi è che la valutazione conclusiva espressa in relazione al profilo dei singoli candidati non risulta la logica conseguenza delle considerazioni in precedenza espresse rispetto ai singoli parametri, quanto piuttosto un giudizio sommario la cui genesi non è obiettivamente ricostruibile.
In questo contesto il Collegio ritiene che, ferma ed inesaurita la citata discrezionalità tecnica della Commissione nelle operazioni di valutazione, gli atti della procedura impugnati debbano essere annullati, allo scopo di consentire una rinnovazione dei giudizi espressi, previa un’opportuna attività di puntuale specificazione dei parametri e dei criteri da prendere in considerazione e della tecnica prescelta per la relativa ponderazione, sulla scorta delle riflessioni in precedenza svolte.
- Conclusivamente, il ricorso merita accoglimento, con conseguente annullamento degli atti conclusivi della procedura selettiva in commento per le ragioni in precedenza esplicitate, e, segnatamente, del decreto rettorale D.R.R. n.93/2024 protocollo n.18768 del 2.2.2024, con cui sono stati approvati gli atti della Commissione.
Quanto alla regolamentazione delle spese di lite, il Collegio, valutata la complessiva vicenda in commento, ritiene opportuno procedere alla relativa integrale compensazione tra le parti in lite.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, dispone l’annullamento degli atti impugnati, ai sensi e nei termini di cui in parte motiva.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 26 febbraio 2025, con l’intervento dei magistrati:
OMISSIS, Presidente
OMISSIS, Primo Referendario, Estensore
OMISSIS, Primo Referendario
L’ESTENSORE OMISSIS
IL PRESIDENTE OMISSIS
Pubblicato il 15 aprile 2025