Cons. Stato, Sez. VII, 28 aprile 2025, n. 3594

La Comissione ASN non può disconoscere la maturità scientifica del candidato laddove non condivida le tesi prospettate nei suoi scritti

Data Documento: 2025-04-28
Autorità Emanante: Consiglio di Stato
Area: Giurisprudenza
Massima

E’ illegittima la valutazione della Commissione per l’abilitazione scientifica nazionale che, rilevando la maturazione scientifica ed escludendo la mancanza di originalità e innovatività della sua produzione scientifica, la giudichi poi negativamente per mancata condivisione delle tesi prospettate dal candidato.

Contenuto sentenza

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Settima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso in appello iscritto al numero di registro generale OMISSIS, proposto da
OMISSIS, rappresentato e difeso dagli avvocati OMISSIS, con domicilio eletto presso lo studio dell’avvocato OMISSIS in OMISSIS;

contro

Ministero dell’Università e della Ricerca, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso dall’Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;

per la riforma

della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza) n. OMISSIS, resa tra le parti

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero dell’Università e della Ricerca;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell’udienza pubblica del giorno 10 dicembre 2024 il consigliere Angela Rotondano e uditi per la parte appellante gli avvocati OMISSIS, per il Ministero appellato l’avvocato dello StatoOMISSIS;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO

1. Con ricorso proposto al T.a.r. del Lazio il dott. OMISSIS, ricercatore di OMISSIS presso l’Università OMISSIS, ha impugnato, domandandone l’annullamento in uno agli atti presupposti, connessi e conseguenziali, il giudizio di non idoneità al conseguimento della abilitazione scientifica nazionale alle funzioni di professore universitario di seconda fascia per il settore concorsuale OMISSIS, di cui alla procedura bandita con decreto del 26 febbraio 2021 della Direzione generale per le istituzioni della formazione superiore del Ministero dell’Università e della Ricerca.

2. Con la sentenza indicata in epigrafe, nella resistenza dell’Amministrazione, il Tribunale amministrativo ha respinto il ricorso, compensando le spese di lite.

In particolare, il Tribunale ha escluso l’insufficienza e l’adeguata motivazione del giudizio di inidoneità, che a suo avviso doveva considerarsi formulato in piena conformità alle disposizioni di cui agli artt. 3 e 4 del D.M. n. 120/2016.

Il Tar ha, infatti, ritenuto che nel caso in esame il giudizio negativo espresso dalla Commissione sarebbe “sorretto da adeguata e articolata motivazione”, in quanto sia nei giudizi individuali espressi dai vari componenti della commissione che nel giudizio collegiale (assunto a maggioranza e che dei primi costituirebbe adeguata sintesi) sarebbero evidenziati, oltre ad aspetti positivi della carriera accademica del ricorrente, anche le ragioni della non idoneità al conseguimento dell’abilitazione, da rinvenirsi nella qualità non elevata delle pubblicazioni scientifiche del candidato, nella loro carenza di originalità e di innovatività nonché nel mancato conseguimento da parte del ricorrente di una posizione riconosciuta nella comunità scientifica di riferimento.

A supporto delle conclusioni raggiunte il Tar, da un lato, ha affermato che i giudizi individuali dei commissari, così come il giudizio conclusivo, sarebbero fondati su un analitico esame critico delle pubblicazioni – che non sarebbe stato peraltro neanche necessario, dovendo “ritenersi sufficiente, per costante giurisprudenza, procedere ad una descrizione collettiva delle varie opere esaminandone gli aspetti positivi o le criticità” – dall’altro, ha rilevato che il giudizio sulle pubblicazioni non può essere condizionato dall’esito positivo del referaggio (ai fini dell’inserimento degli articoli in una rivista) né dalla collocazione editoriale di una rivista. Ha poi precisato ulteriormente che per il conseguimento dell’abilitazione è necessario che il candidato abbia conseguito valutazioni positive sia per i titoli che per le pubblicazioni.

3. Avverso la sentenza il ricorrente ha proposto appello, invocandone l’integrale riforma per tre motivi di doglianza, con cui ha sostanzialmente riproposto i motivi del ricorso originario, lamentando che il Tar ne avrebbe omesso l’esame in violazione dell’art. 112 c.p.c. o che li avrebbe erroneamente respinti.

3.1. Si è costituito in resistenza il Ministero dell’Università e della Ricerca, insistendo per la declaratoria di inammissibilità e infondatezza dell’appello.

3.2. L’istanza cautelare è stata abbinata al merito, sull’accordo delle parti.

3.3. All’udienza del 10 dicembre 2024, la causa è passata in decisione.

DIRITTO

4. L’appello è fondato.

5. Come esposto in fatto, l’odierno appellante ha impugnato il diniego di abilitazione alle funzioni di professore universitario di seconda fascia (espresso dalla Commissione a maggioranza con quattro voti contrari e uno favorevole) innanzi al T.a.r. del Lazio che, con la sentenza in epigrafe, qui appellata, ha respinto il ricorso.

6. Tre, essenzialmente, sono le censure mosse alla sentenza con l’appello proposto.

6.1. In primo luogo, si deduce che il Tribunale avrebbe omesso l’esame del primo motivo di ricorso, con cui si sosteneva che la Commissione avrebbe errato nell’escludere che il ricorrente possedesse il titolo della partecipazione al collegio dei docenti del dottorato di OMISSIS, contemplato alla lett. f) del verbale del 6 settembre 2021.

6.2. In secondo luogo, si contestano le statuizioni della sentenza che hanno ritenuto corretto, anziché manifestamente erroneo e illogico, il giudizio espresso dalla Commissione.

In particolare, sarebbe violato il criterio – cui la stessa Commissione si era vincolata – in base al quale “in relazione al criterio sub C, che fa riferimento alla qualità della produzione scientifica, la Commissione stabilisce che gli indici dell’originalità, del rigore metodologico e del carattere innovativo saranno valutati tenendo conto della specifica tipologia delle varie pubblicazioni presentate dal candidato, rispettando inoltre le sue scelte di metodo e di merito”; questo aspetto riguarderebbe soprattutto la valutazione dell’ultima monografia sulla quale i commissari convengono sul fatto che con essa l’appellante avrebbe compiuto un vero e proprio “salto di qualità” nella sua maturazione scientifica.

6.3. Infine, si contesta la sentenza appellata, per non essersi avveduta che il giudizio collegiale sarebbe erroneo anche sulla produzione c.d. “minore”, quanto agli articoli in rivista, in cui il giudizio negativo si fonda per lo più sul fatto che tali articoli riprendono i temi delle monografie.

Si sostiene che molti articoli – solo per tale errata ragione – non sarebbero stati valutati nel merito.

Inoltre, anche sul punto le valutazioni dei commissari sarebbero contraddittorie in quanto se, da un lato, vi si afferma che le conclusioni raggiunte sono “plausibili e convincenti”, dall’altro il giudizio positivo viene sminuito solo a fronte di un orientamento dottrinale che, per propria scelta di merito, il candidato ha ritenuto di includere nella propria analisi; mancherebbe poi la valutazione, seppure sintetica, dei profili contenutistici delle pubblicazioni e sul perché queste pubblicazioni, pur riprendendo i temi – ma non i contenuti – delle monografie, non sono stati valutati nel merito.

7. I motivi di appello devono essere accolti nei sensi di seguito indicati.

8. Quanto al primo motivo di ricorso – di cui il Tar ha omesso l’esame e che l’appellante ripropone ai sensi dell’art. 101 cod. proc. amm. – deve essere preliminarmente respinta, in quanto infondata, l’eccezione di inammissibilità per difetto di interesse sollevata dalla difesa erariale.

8.1. Il fatto che il candidato – anche a prescindere dalla valutazione del titolo in questione – raggiunga “il numero di titoli sufficienti ad una valutazione positiva del requisito”, potendo perciò, anche con quattro indicatori su sette, essere ammesso alla fase della valutazione delle pubblicazioni, non consente di escludere l’interesse del medesimo all’accoglimento della censura in esame.

8.2. Infatti, non vi è ragione per negare all’appellante di ottenere l’annullamento parziale del verbale, nella parte in cui il documento nega il suo status di membro del collegio dei docenti del XXXVII ciclo del dottorato di ricerca nell’Università degli studi di appartenenza, affinché nel verbale contestato risulti l’esatta rappresentazione dei titoli dichiarati dal candidato nel proprio curriculum e sia correttamente riconosciuto lo status predetto ai fini del conseguimento dell’abilitazione anelata.

8.3. Nel merito la censura è fondata.

8.4. Nella seduta del 6 settembre 2021 la commissione stabiliva i criteri per la valutazione dei titoli, individuando, tra le sette categorie dei titoli medesimi, quella di cui alla lett. f) della “partecipazione al collegio dei docenti …nell’ambito di dottorati di ricerca accreditati dal Ministero”.

8.5. In sede di valutazione dei titoli la Commissione ha pero escluso la sussistenza del titolo in capo all’appellante perché dalla documentazione prodotta si evincerebbe solo la nomina del 5 agosto 2022 alla commissione giudicatrice del XXXVII ciclo dei Corsi di Dottorato di Ricerca presso l’Università degli Studi di Roma “Tor Vergata”, ma non la partecipazione al relativo collegio dei docenti.

8.6. Tuttavia l’appellante, mediante la documentazione versata in atti nel giudizio di primo grado (si veda email del Responsabile dell’Ufficio post lauream del Dipartimento di OMISSIS della predetta Università, recante l’estratto del verbale del Collegio dei docenti del dottorato di OMISSIS del 21 marzo 2022, nonché l’allegata email, datata 22 dicembre 2022, di convocazione alla seduta del predetto dottorato del 12 gennaio 2023) ha dimostrato di essere stato nominato, con delibera assunta nella seduta del 21 marzo 2022, componente del collegio dei docenti del dottorato in questione presso l’Università OMISSIS e, quindi, di essere in possesso del titolo in questione, così come dichiarato nella domanda di partecipazione.

8.7. In ogni caso, si osserva che in presenza della dichiarazione dell’interessato la Commissione avrebbe dovuto incaricare il Responsabile del procedimento di attivare il soccorso istruttorio ex art. 6, co. 1, lett. b) per acquisire la documentazione mancante. Sotto tale profilo, l’operato della commissione è, quindi, viziato anche da eccesso di potere per difetto di istruttoria.

8.8. Ne consegue che la sentenza, nulla avendo statuito sul punto, va riformata e, in conseguenza dell’accoglimento del primo motivo di ricorso, i giudizi della commissione vanno annullati, con obbligo del Ministero di correggere il dato errato, riconoscendo all’appellante il possesso di cinque indicatori sui sette individuati nel verbale del 6 settembre 2021 ai fini del conseguimento dell’abilitazione scientifica nazionale.

9. Anche i restanti motivi di appello vanno accolti, essendo fondati, nei sensi di seguito indicati.

10. In linea generale, deve rammentarsi che gli artt. 16, comma 3, lett. a), L. n. 240/2010, 3 del D.M. n. 120/2016 prevedono, nelle procedure di abilitazione per l’accesso alle funzioni di professore universitario di prima e seconda fascia, che la Commissione formuli un motivato giudizio di merito sulla qualificazione scientifica del candidato basato sulla valutazione analitica dei titoli e delle pubblicazioni presentate.

Inoltre, l’art. 3, comma 2, lett. b) del D.M. n. 120/2016 specifica che “la valutazione dei titoli e delle pubblicazioni presentate è volta ad accertare, per le funzioni di professore di seconda fascia, la maturità scientifica del candidato, intesa come il riconoscimento di un positivo livello della qualità e originalità dei risultati raggiunti nelle ricerche affrontate e tali da conferire una posizione riconosciuta nel panorama almeno nazionale della ricerca”.

Secondo il disposto dell’art. 4 del D.M. n. 120/2016 la Commissione valuta le pubblicazioni scientifiche presentate dai candidati ai sensi dell’articolo 7, secondo i seguenti criteri: a) la coerenza con le tematiche del settore concorsuale o con tematiche interdisciplinari ad esso pertinenti; b) l’apporto individuale nei lavori in collaborazione; c) la qualità della produzione scientifica, valutata all’interno del panorama nazionale e internazionale della ricerca, sulla base dell’originalità, del rigore metodologico e del carattere innovativo; d) la collocazione editoriale dei prodotti scientifici presso editori, collane o riviste di rilievo nazionale o internazionale che utilizzino procedure trasparenti di valutazione della qualità del prodotto da pubblicare; e) il numero e il tipo delle pubblicazioni presentate nonché la continuità della produzione scientifica sotto il profilo temporale; f) la rilevanza delle pubblicazioni all’interno del settore concorsuale, tenuto conto delle specifiche caratteristiche dello stesso e dei settori scientifico-disciplinari ricompresi.

L’Allegato B al citato D.M. n. 120/2016 chiarisce, inoltre, che per pubblicazione di qualità elevata deve intendersi la pubblicazione che, per livello di originalità e rigore metodologico e per il contributo che fornisce al progresso della ricerca, abbia conseguito o è presumibile che consegua un impatto significativo nella comunità scientifica di riferimento a livello anche internazionale.

Infine l’art. 6 del D.M. n. 120/2016 dispone che “la Commissione conferisce l’abilitazione esclusivamente ai candidati che soddisfino entrambi le seguenti condizioni: a) ottengono una valutazione positiva del titolo di cui al numero 1 dell’Allegato A (impatto della produzione scientifica) e sono in possesso di almeno tre titoli tra quelli scelti dalla Commissione, secondo quanto previsto al comma 2 dell’art. 5; b) presentano, ai sensi dell’art. 7, pubblicazioni valutate in base ai criteri di cui all’art. 4 e giudicate complessivamente di qualità elevata secondo la definizione di cui all’Allegato B.”

In sostanza, l’abilitazione può essere rilasciata ai candidati che, oltre a possedere almeno tre titoli, ottengano una valutazione positiva sull’impatto, della propria produzione scientifica.

10.1. Tanto premesso sul quadro normativo di riferimento, deve rilevarsi che la sentenza appellata, pur avendo richiamato i principi giurisprudenziali in materia di sindacato giurisdizionale sulle valutazioni tecniche della commissione chiamata a verificare l’idoneità a partecipare al concorso per divenire docente di prima o di seconda fascia universitaria e sulla motivazione dei relativi giudizi, non li ha, tuttavia, correttamente applicati alla fattispecie.

10.2. Invero, con i motivi di impugnazione proposti l’appellante non ha inteso sovrapporre, inammissibilmente, le proprie valutazioni a quelle effettuate dall’Amministrazione, sollecitando su queste ultime un sindacato non consentito in sede di legittimità – come infondatamente sostiene il Ministero appellato – ma ha chiesto di verificare l’attendibilità delle valutazioni tecniche sul livello di maturità scientifica raggiunto dal candidato, nei termini richiesti dal D.M. n. 120/2006, sotto il profilo della loro correttezza quanto a criterio tecnico e a procedimento applicativo, lamentando che a ciò – com’era stato, invece, espressamente richiesto con il ricorso – non abbia affatto provveduto la sentenza appellata, la quale avrebbe omesso di pronunciarsi sul contenuto sostanziale delle doglianze proposte avverso il giudizio di non idoneità.

10.3. Le censure sono fondate.

10.4. In effetti, la sentenza ha ritenuto che il giudizio negativo espresso dalla Commissione sarebbe “sorretto da adeguata e articolata motivazione”, rigettando il ricorso sulla base di argomentazioni che non sono, tuttavia, corrispondenti ai motivi di impugnazione proposti.

Con essi, infatti, il ricorrente non ha censurato il difetto di esame analitico delle pubblicazioni, né la contraddittorietà dei giudizi rispetto ai referaggi e alla collocazione editoriale dei propri lavori, ma ha dedotto l’illegittimità dei giudizi, individuali e collegiale, per contraddittorietà intrinseca, difetto di motivazione e violazione di uno specifico criterio che la Commissione si era data in relazione alla valutazione della qualità della produzione scientifica. Ha, nello specifico, lamentato che la valutazione delle pubblicazioni che ha determinato il diniego di abilitazione non sarebbe in alcun modo fondata sui tre parametri di qualità (originalità, innovatività e rigore metodologico) oggetto dei criteri di massima previsti dalla legge e dal bando.

10.5. Si tratta di censure che meritano accoglimento, per le seguenti ragioni.

10.6. Preliminarmente, deve osservarsi che la Commissione non ha ritenuto nel complesso l’intera produzione scientifica dell’appellante scarsamente originale e non innovativa, avendo invece concordemente affermato il progresso qualitativo nella maturazione scientifica del candidato riscontrabile nell’ultima e più recente monografia; salvo poi giudicarla negativamente non sulla base dei tre criteri prestabiliti (originalità, innovatività e rigore metodologico), ma esclusivamente per mancata condivisione, da parte della maggioranza dei commissari, delle tesi dell’appellante, che, per esplicito autovincolo, non potevano condizionare la valutazione.

10.7. Pertanto, i giudizi espressi dalla Commissione risultano, oltre che contraddittori, in quanto incomprensibilmente oscillanti tra la presa d’atto di un lavoro monografico – il quarto e più recente libro del candidato – valutato come di qualità ed il suo contestuale svilimento ai fini del diniego di abilitazione, anche illegittimi, in quanto non fondati sui criteri previsti dalla legge e dal bando.

10.7.1. La Commissione aveva, infatti, stabilito che “in relazione al criterio sub C, che fa riferimento alla qualità della produzione scientifica, … gli indici dell’originalità, del rigore metodologico e del carattere innovativo saranno valutati tenendo conto della specifica tipologia delle varie pubblicazioni presentate dal candidato, rispettando inoltre le sue scelte di metodo e di merito”.

10.7.2. Questa formula – alla quale la commissione si è autovincolata – esprime un principio di diritto vivente per la valutazione delle pubblicazioni nell’ambito delle selezioni concorsuali per l’accesso alla docenza universitaria: il giudizio della commissione non può né deve basarsi sulla condivisione o meno di opinioni o teorie scientifiche, in quanto diversamente – come a ragione dedotto dall’appellante – sarebbe violato l’art. 33 della Costituzione, alla cui stregua “l’arte e la scienza sono libere e libero ne è l’insegnamento”.

La libertà d’insegnamento significa, infatti, possibilità per il docente – e conseguentemente anche per chi aspira a diventarlo – di scegliere il mezzo con cui manifestare il proprio pensiero, le teorie che intende professare e, soprattutto, il metodo di insegnamento. Deve, inoltre, rammentarsi che a livello comunitario, la libertà in esame è disciplinata dall’art. 13 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione Europea, secondo il quale “Le arti e la ricerca scientifica sono libere. La libertà accademica è rispettata”.

10.7.3. Ovviamente un giudizio qualitativo – come quello in esame – non può prescindere dalla verifica circa la conoscenza, da parte del candidato, delle tecniche e dei saperi specialistici necessari alla elaborazione delle teorie propugnate, né può omettere di formulare una valutazione negativa sulla palese abnormità di una premessa.

Spetta poi solo alla Commissione valutare il rigore metodologico, la originalità e l’innovatività dell’opera sottomessa a giudizio.

10.7.4. Ciò che però non è ammesso, e che lo stesso criterio sopra riportato impedisce, è che il giudizio negativo si fondi su divergenze di opinione che divengano il fondamento del giudizio stesso.

10.8. Questo è, invece, quanto accaduto nel caso in esame.

10.8.1. La Commissione, violando l’autovincolo che si era data, ossia quello di “rispettare le scelte di metodo e di merito del candidato”, si è profusa nei giudizi espressi in una serrata critica confutativa delle opinioni del candidato, propria di un dibattito scientifico piuttosto che di un esame per il conseguimento dell’abilitazione scientifica alla docenza universitaria. Tale critica non ha rispettato il metodo e le ragioni della teorizzazione proposta dal candidato, limitandone di fatto la libertà espressiva e negando la maturità scientifica dello studioso non per deficit culturali, per lacune ricostruttive o per una valutazione di scarsezza di originalità, innovatività e rigore metodologico delle opere prodotte, bensì sulla base della mera non condivisione delle tesi ivi prospettate.

10.8.2. Infatti, la Commissione, dopo aver unanimemente giudicato la quarta e più recente opera monografica alla stregua di un vero e proprio “salto di qualità” del candidato nel processo di maturazione scientifica avviato dal candidato con le precedenti ricerche e la c.d. produzione “minore”, ha poi, inopinatamente, svilito il pregio del lavoro: e ciò ha fatto non perché ha applicato i criteri della originalità, innovatività e del rigore metodologico (sui quali esclusivamente era chiamata a pronunciarsi), ma avvalendosi di un innominato criterio ispirato al dissenso teorico-giuridico in ordine alle tesi scientifiche articolate dall’appellante nella citata monografia.

10.8.3. Tanto emerge sia dalla analisi del giudizio collegiale che dai giudizi individuali oggetto di censura, i quali, come dedotto dall’appellante, sono illegittimi perché viziati da eccesso di potere sub specie di illogicità, contraddittorietà intrinseca e difetto di motivazione.

10.8.4. Infatti i commissari hanno espresso un giudizio di mera non condivisibilità delle tesi esposte, solo confutandone le argomentazioni con vari “ordini di obiezioni”; si tratta di un modus operandi illegittimo in un giudizio di abilitazione all’insegnamento, tanto più che la stessa Commissione si era imposta di rispettare le scelte di merito e metodo del candidato.

10.8.5. Ricorre, quindi, la violazione del c.d. autovincolo nei criteri predeterminati per la valutazione, in quanto la Commissione, anziché valutare il lavoro con riferimento ai criteri dell’originalità, innovatività e rigore scientifico, si è limitata a fondare un giudizio negativo sul mero dissenso dalle tesi formulate in un lavoro al quale aveva anche riconosciuto, contraddittoriamente, “indubbio” valore positivo (attestando che con esso il candidato avrebbe compiuto – anche sotto il profilo della “qualità argomentativa” – un vero e proprio “salto di qualità”).

10.8.6. L’illegittimità dei giudizi negativi espressi è resa vieppiù evidente dal raffronto con l’unico giudizio favorevole in cui l’apprezzamento nei confronti delle pubblicazioni del candidato è fondato esclusivamente sui predetti criteri di valutazione della qualità della produzione scientifica (rigore metodologico, originalità, innovatività). Viceversa, dai giudizi negativi dimessi dagli altri componenti l’organo tecnico traspare che essi si fondano non sull’applicazione dei criteri qualitativi di cui alla normativa e al bando (nonché su quelli predeterminati dalla medesima Commissione), risultando quindi non motivati con la carenza di rigore metodologico, originalità ed innovatività, bensì su opinioni dissenzienti circa il metodo e il merito della ricerca condotta dall’appellante.

10.8.7. I giudizi sono così dediti – più che alla valutazione della maturità scientifica del candidato nei termini richiesti dallo stesso D.M. n. 120/2016 per le funzioni di professore universitario di seconda fascia – a un inammissibile esercizio di confutazione delle tesi esposte nei lavori sottoposti a valutazione, a volte criticando la scelta di metodo del candidato di concentrare la ricerca sulla “risoluzione di un (unico) problema”, violando così di nuovo il criterio secondo cui il giudizio doveva rispettare le scelte di metodo e le opinioni del candidato il quale, se sceglie (usando della libertà garantita dall’art. 33 Cost.) di studiare un tema specifico non può per questo solo essere penalizzato.

10.8.8. Sotto quest’ultimo aspetto deve infatti rilevarsi che, con tali affermazioni, i commissari sembrano aver ancorato il proprio giudizio negativo alla mera limitazione settoriale della produzione scientifica – ovvero alla concentrazione tematica delle ricerche svolte – che ancora una volta non compare tra i criteri con cui la Commissione è tenuta a valutare le pubblicazioni scientifiche dei candidati (né tra quelli di cui all’art. 4 del D.M. 120/2016 né tra quelli indicati dalla stessa Commissione nel verbale di insediamento).

10.8.9. Pertanto, anche ammettendo che la Commissione avesse potuto effettuare una valutazione prendendo a riferimento un criterio non contemplato dal richiamato Decreto Ministeriale, è evidente che l’asserita concentrazione su alcune tematiche non può essere ritenuta un elemento ex se determinante ai fini del giudizio negativo espresso sulla “piena maturità” di studioso dell’odierno appellante o sulla rilevanza e qualità delle sue pubblicazioni.

Anche al riguardo il giudizio non fornisce adeguato riscontro dell’apprezzamento negativo espresso: infatti, le motivazioni fornite, a livello sia individuale che collegiale, non consentono di comprendere se il profilo del candidato sia rapportabile ad alta specializzazione (che di per sé non impedisce di raggiungere risultati di eccellenza nell’ambito di un determinato settore scientifico) o ad assenza di originalità e innovatività del relativo ambito di ricerca.

10.9. Inoltre, sovente le valutazioni espresse nei giudizi negativi sono generiche e apodittiche, in quanto non spiegano alla stregua di quali elementi lo studio all’esame risenta dei limiti evidenziati né quali specifici aspetti o parti di ogni singola pubblicazione siano rivelatori (e perché) di una insufficiente qualità scientifica.

11. Vizi analoghi – quanto a contraddittorietà intrinseca e difetto di motivazione, nonché eccesso di potere per violazione dei criteri di valutazione e, quindi, irragionevolezza e sviamento – sono riscontrabili, altresì, nella valutazione sulla c.d. produzione minore.

11.1. Anche sul punto è mancata una valutazione sintetica sulla qualità dei lavori, censurandosi solo il fatto che si siano riprese le tematiche sviluppate nelle monografie.

11.2. In particolare, al riguardo il giudizio collegiale osserva che “gli articoli in rivista riprendono i riprendono i temi delle monografie (OMISSIS, mentre il commento OMISSIS pur approdando a conclusioni plausibili e convincenti, manca di confrontarsi con le posizioni del dibattito dottrinale che hanno attribuito rilievo sovralegislativo al principio”.

11.3. Più nello specifico, in uno dei giudizi individuali si evidenzia che “la produzione minore sarebbe di discreto livello, pur scontando il limite di vertere, nella maggior parte dei casi, sugli stessi temi affrontati in sede monografica”.

11.4. Orbene, si osserva a tale proposito come il fatto che saggi di minore respiro anticipino temi sviluppati nelle opere maggiori non può costituire di per sé elemento negativo di giudizio, poiché tra i criteri non è incluso quello per cui ogni lavoro debba avere un oggetto diverso, comunque distinto tra produzione minore e maggiore. Semmai, il rilievo può ragionevolmente dar conto della matura personalità scientifica dello studioso, che tende a sviluppare idee che hanno trovato origine e sede dapprima in scritti più brevi pubblicati su riviste e poi nell’ordito, più ampio e sistematico, di uno studio monografico.

11.5. I giudizi espressi sono poi intrinsecamente contraddittori, in quanto, da un lato, sottolineano che le opere giungono a conclusioni “plausibili e convincenti”, dall’altro ne sminuiscono il pregio solo a fronte di un orientamento dottrinale che, per propria scelta di merito, il candidato ha ritenuto di includere nella propria analisi.

11.6. Il giudizio sui lavori minori, inoltre, è contraddetto ancora una volta dagli apprezzamenti profusi da alcuni degli stessi commissari che hanno poi votato per la risoluzione collegiale negativa (pur dopo aver – contraddittoriamente – evidenziato che gli articoli conterrebbero “una definizione attenta dei problemi” e“osservazioni critiche condivisibili”).

11.7. In ogni caso, anche qui è mancato la doverosa valutazione, seppure sintetica, dei profili contenutistici delle pubblicazioni e sul perché queste pubblicazioni, pur riprendendo i temi – non i contenuti – delle monografie, non sono stati valutati nel merito.

11.8. In conclusione, anche il terzo motivo di appello deve essere accolto, con conseguente riforma della sentenza impugnata che ne ha omesso il corretto esame.

12. I rilievi del Ministero appellato non conducono a diverse conclusioni.

13. Nello specifico si osserva che quanto dedotto nella Relazione depositata in giudizio dall’Amministrazione resistente e nella relativa documentazione allegata costituisce inammissibile integrazione postuma della motivazione.

13.1. In particolare, costituisce un evidente tentativo di integrare la motivazione dei giudizi espressi, non essendovene traccia nei medesimi, il rilievo espresso nella Relazione ministeriale secondo cui “La corretta rappresentazione dello stato del dibattito scientifico oltre che della giurisprudenza rilevante e l’argomentata analisi degli argomenti pro e contra delle varie tesi sostenute rientrano fra i canoni fondamentali per una corretta metodologia di qualunque tipologia di pubblicazione scientifica nel campo del diritto”.

13.2. Difatti, in nessuno dei giudizi, sia collegiale che individuali, si addebita al ricorrente di non avere evidenziato “profili” rilevanti per l’argomento trattato né di avere scorrettamente o lacunosamente dato atto del dibattito scientifico in dottrina e giurisprudenza.

Al contrario, come evidenziato, i rilievi mossi tanto nel giudizio collegiale, quanto nella maggioranza dei giudizi individuali (quattro) – specie in relazione alla quarta e ultima monografia – si limitano ad aspetti di merito e a mere confutazioni di opinioni, senza muoversi alcuna censura a presunte lacune ricostruttive né soffermarsi adeguatamente su elementi che denotino scarsa originalità dell’opera o inficino lo stesso rigore metodologico della trattazione.

13.3. Orbene, deve essere ritenuta inammissibile un’integrazione effettuata in sede di giudizio mediante atti processuali o scritti difensivi.

Invero, l’art. 3 della legge n. 241 del 1990, nel descrivere il contenuto della motivazione del provvedimento, allude alle ragioni che “hanno determinato” la decisione dell’Amministrazione, con ciò collocando temporalmente la cristallizzazione della giustificazione dell’atto al momento in cui questo è stato adottato (cfr., ex plurimis, Cons. Stato, IV, 30 gennaio 2023, n. 1096; Cons. Stato, III, 28 novembre 2022, n. 10448).

14. Quanto poi al fatto che la Commissione avrebbe espresso un giudizio complessivamente negativo sull’intera produzione scientifica dell’appellante (che non sarebbe nel complesso e, comunque, per la sua maggior parte di qualità elevata, non soddisfacendo i requisiti qualitativi richiesti dalla normativa), si tratta di asserzione infondata e smentita dagli atti di causa. In particolare, essa è contraddetta dagli stessi giudizi espressi dalla Commissione che – come sopra evidenziato – hanno riconosciuto indubbio valore positivo all’ultima e più recente monografia del candidato, salvo poi negarne il pregio solo per ragioni di mero dissenso rispetto alle tesi ivi esposte.

14.1. Ad ogni modo, trattandosi di un giudizio qualitativo, contrariamente a quanto afferma il Ministero appellato, esso nulla ha a che fare con il numero complessivo delle pubblicazioni (tanto è vero che quello di dodici è un limite massino, non un tetto da raggiungere); sicché il giudizio positivo della Commissione ben può incentrarsi, ai fini del conseguimento dell’abilitazione scientifica alla docenza universitaria, anche su un solo lavoro, se ritenuto certamente indicativo della raggiunta maturità scientifica dello studioso nei termini richiesti dallo stesso D.M. n. 120/2016 per le funzioni di professore universitario e, cioè, tale da attribuire al medesimo una riconosciuta posizione di rilevanza nel panorama scientifico di riferimento.

14.2. Né il numero delle pubblicazioni da valutarsi concerne altri criteri qui non in discussione, quale la continuità della produzione scientifica, che si misura in relazione al numero complessivo dei lavori pubblicati nella intera carriera del candidato, così come menzionati nel curriculum.

14.3. In ogni caso, la normativa non richiede il raggiungimento di una soglia positiva per le pubblicazioni prodotte: questo avrebbe potuto essere un criterio, ma allora andava previsto espressamente.

15. In definitiva, nella specie è mancata una valutazione intrinsecamente coerente, perché l’unica connotazione negativa dei giudizi dei commissari risiede o nella mera assertività del giudizio negativo o nella non condivisione, del pari immotivata, delle tesi del ricorrente, in violazione dell’autolimite che la stessa Commissione si era data, così precludendo a se stessa di esprimere un giudizio negativo solo in base ad una diversa opinione scientifica espressa dal candidato e di non rispettarne “le scelte di metodo e di merito”.

16. In conclusione l’appello deve essere accolto e, per l’effetto, in riforma della sentenza appellata, deve essere accolto il ricorso di primo grado, a ciò conseguendo l’annullamento dell’impugnato giudizio di inidoneità al conseguimento dell’abilitazione scientifica nazionale,

17. L’Amministrazione dovrà, pertanto, procedere a nuovo esame del candidato, sulla base dei criteri di valutazione delle pubblicazioni previsti dalla legge e dal bando, da parte di una Commissione in differente composizione, da effettuarsi entro il termine di novanta giorni dalla notifica o comunicazione della presente sentenza.

18. Le spese del doppio grado di giudizio sono poste a carico del Ministero appellante secondo il generale principio di soccombenza e sono liquidate in dispositivo.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Settima), definitivamente pronunciando sull’appello, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, in riforma della sentenza impugnata, accoglie il ricorso di primo grado e annulla i provvedimenti con esso impugnati.

Condanna il Ministero dell’Università e della Ricerca alla rifusione delle spese di giudizio a favore dell’appellante OMISSIS che liquida in complessivi € 6.000,00 (seimila/00), oltre oneri e accessori se per legge dovuti.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 10 dicembre 2024 con l’intervento dei magistrati:

OMISSIS, Presidente

OMISSIS, Consigliere

OMISSIS, Consigliere, Estensore

OMISSIS, Consigliere

OMISSIS, Consigliere