Cons. Stato, Sez. VII, 6 maggio 2025, n. 3840

Nella nomina dei componenti della commissione di concorso è sufficiente che la base degli eleggibili sia di poco superiore al numero di coloro che in concreto saranno eletti

Data Documento: 2025-05-06
Autorità Emanante: Consiglio di Stato
Area: Giurisprudenza
Massima

La norma del regolamento universitario concernente la nomina delle commissioni delle procedure di selezione del personale docente rispetta i principi di trasparenza ed imparzialità se dispone che la base degli eleggibili sia superiore, anche in misura minima, a quella di coloro che in concreto saranno eletti.

Contenuto sentenza

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Settima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso in appello iscritto al numero di registro generale OMISSIS, proposto da OMISSIS rappresentato e difeso dagli avvocati OMISSIS, con domicilio digitale p.e.c. in registri di giustizia

contro

Università OMISSIS, in persona del rettore in carica, rappresentata e difesa dagli avvocati OMISSIS, con domicilio digitale p.e.c. in registri di giustizia

nei confronti

OMISSIS, rappresentato e difeso dall’avvocato OMISSIS, con domicilio digitale p.e.c. in registri di giustizia

per la riforma

della sentenza del Tribunale amministrativo regionale OMISSIS

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio dell’Università OMISSIS e di OMISSIS;

Viste le memorie e tutti gli atti della causa;

Relatore nell’udienza pubblica del giorno 1 aprile 2025 il consigliere OMISSIS e uditi per le parti gli avvocati OMISSIS;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO

1. L’appellante indicato in intestazione agisce nel presente giudizio per l’annullamento degli atti della «procedura valutativa per la chiamata di n.1 Professore di I fascia, ai sensi dell’art.24, co. 6, Legge n. 240/2010, OMISSIS dell’Università OMISSIS», indetta dall’ateneo con decreto rettorale del 12 novembre 2020, n. 3092.

2. Con ricorso al Tribunale amministrativo regionale OMISSIS proponeva un primo ricorso, integrato da motivi aggiunti, contro l’esito conclusivo della procedura (approvato con decreto rettorale del 22 marzo 2021, n. 1004), consistito nella selezione dell’appellato parimenti indicato in intestazione.

3. L’esito in questione era tuttavia annullato in autotutela dall’ateneo (con decreto rettorale del 1° dicembre 2022, n. 4375), in dichiarata esecuzione della sentenza di questa sezione del 21 ottobre 2022, n. 8980, che aveva a sua volta annullato le norme regolamentari interne concernenti la nomina delle commissioni di concorso delle procedure di chiamata a posti di docente universitario (regolamento per la chiamata dei professori di ruolo ai sensi degli artt. 18 e 24 della Legge del 30.12.2010 n. 240).

4. L’impugnazione a sua volta proposta dal candidato selezionato era respinta dal medesimo Tribunale amministrativo regionale, che dichiarava inoltre improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse l’impugnazione dell’odierno appellante, alla quale era riunita per connessione la prima (sentenza del 6 giugno 2023, n. 849, confermata da questa sezione con sentenza del 16 luglio 2024, n. 6372).

5. Quindi, riformulata la norma regolamentare annullata in sede giurisdizionale (art. 5 del menzionato regolamento), veniva riavviata la procedura valutativa in contestazione con la nomina di una nuova commissione, con decreto rettorale del 18 luglio 2023, n. 2739, impugnato dall’odierno appellante con un nuovo ricorso al Tribunale amministrativo regionale OMISSIS unitamente agli atti presupposti, ivi compresa la norma regolamentare come riformulata dai competenti organi accademici.

6. Con un primo atto di motivi aggiunti l’impugnazione era estesa alla sostituzione di un componente dell’organo concorsuale (disposta con decreto rettorale del 2 ottobre 2023, n. 3523). Con un secondo atto di motivi aggiunti era infine impugnato l’esito della procedura selettiva, in cui era ancora una volta valutato come candidato più qualificato il controinteressato (decreto rettorale del 18 dicembre 2023, n. 4562).

7. Con la sentenza i cui estremi sono indicati in intestazione l’impugnazione è stata respinta.

8. La pronuncia di primo grado ha innanzitutto escluso che nel riformulare la norma regolamentare interna sulla composizione delle commissioni delle procedure di chiamata alla docenza universitaria l’ateneo resistente abbia eluso il dictum della sopra citata sentenza di questa sezione del 21 ottobre 2022, n. 8980. Ricostruito il profilo di illegittimità determinante dell’annullamento, dato dal fatto che «i componenti da selezionare venivano estratti da una rosa di nominativi pari al numero degli stessi componenti», formata dallo stesso dipartimento universitario interessato la chiamata, la sentenza lo ha considerato superato per effetto della nuova formulazione della norma regolamentare, in base alla quale il competente organo dipartimentale (consiglio) rimane titolare del potere di nomina di un componente e del suo supplente, mentre i restanti membri sono estratti «in una rosa di nominativi di numero maggiore rispetto al restante numero di componenti della Commissione da selezionare». In ragione dello statuto costituzionale di autonomia delle università e dell’accertata verifica sui necessari requisiti professionali sono state poi respinte le censure con le quali si era dedotta la mancanza di criteri per l’individuazione della rosa dei nominativi degli aspiranti commissari. Del pari sono state giudicate infondate le contestazioni secondo cui la definizione della rosa dei nominativi era avvenuta con la partecipazione di docente afferente al dipartimento in posizione di conflitto di interessi.

9. I motivi aggiunti concernenti la sostituzione del candidato erano respinti sul rilievo che essa era avvenuta nel rispetto delle quote di genere, in conformità a quanto previsto dalla stessa norma regolamentare concernente la composizione delle commissioni, nel senso della corrispondenza di genere tra i membri, titolare e supplente, interessati dalla sostituzione.

10. Infine, venivano respinte le censure articolate con il secondo atto di motivi aggiunti concernenti l’attività di valutazione dei profili di carriera accademica dei candidati, in relazione ai quali il ricorrente aveva dedotto plurime illegittimità per l’omessa considerazione dei propri titoli e delle attività di didattiche e di ricerca scientifica caratterizzanti il proprio curriculum.

11. Contro la sentenza i cui contenuti sono così sintetizzabili l’originario ricorrente ha proposto appello, al quale resistono l’ateneo autore degli atti impugnati e il controinteressato.

DIRITTO

1. Con un primo motivo d’appello sono riproposte le censure intese a sostenere che la riformulazione della norma regolamentare concernente la formazione della commissione avrebbe reiterato gli stessi vizi accertati con la più volte richiamata sentenza di questa sezione del 21 ottobre 2022, n. 8980, e che dunque si sarebbero riproposte le criticità proprie di una selezione “domestica”, in cui il dipartimento universitario interessato disporrebbe di determinanti poteri di composizione della commissione giudicatrice, attraverso modalità e criteri rimessi alla sua insindacabile discrezionalità. In questa direzione si porrebbe innanzitutto la riserva al consiglio di dipartimento di un membro titolare e di uno supplente da scegliere tra i propri docenti; ed inoltre la formazione della “sestina” di docenti esterni entro cui è destinato a svolgersi il sorteggio per gli altri quattro componenti. L’assenza di criteri sarebbe poi confermata dalle concrete modalità seguite dal consiglio di dipartimento nel caso di specie: innanzitutto sulla base di una proposta di cui è rimasto ignoto l’autore; quindi, senza che siano state esplicitate le modalità con cui sono avvenute sia la nomina e che formazione della “sestina” (verbale del 23 febbraio 2023). Inoltre, la ristretta base entro cui svolgere il sorteggio rispetto ai soggetti da nominare avrebbe perpetuato i profili di illegittimità a suo accertati da questa sezione con la sopra citata sentenza, posto che il sorteggio «lascia fuori solo due componenti».

2. Con un secondo ordine di censure sono riproposte le contestazioni relative all’assenza di criteri obiettivi e trasparenti per l’individuazione della rosa dei nominativi dei commissari esterni, in ragione della quale non sarebbe stato superato il previgente sistema di selezione «domestica» ed «opaca» che per la più volte richiamata sentenza di questa sezione del 21 ottobre 2022, n. 8980, connotava le modalità di nomina delle commissione per le procedure di chiamata dei professori di ruolo dell’Università OMISSIS, in contrasto con i principi di selezione imparziale e trasparente tipici dei concorsi pubblici. Viene dedotta l’erroneità del ragionamento posto dalla sentenza di primo grado a fondamento del rigetto delle censure in questione, incentrato sull’autonomia costituzionalmente riconosciuta alle università, il cui riflesso «organizzativo/amministrativo» concernente la scelta per chiamata dei professori renderebbe per un verso «tanto generoso quanto velleitario» il tentativo di affermazione degli ora richiamati principi di carattere generale relativi ai concorsi pubblici; e per altro verso imporrebbe di riconoscere il giusto grado di discrezionalità al singolo ateneo nella composizione delle commissioni preposte alla selezione del proprio personale docente, tenuto conto che la relativa selezione «è e resta di natura strettamente cooptativa e non certo concorsuale, apparendo essere il concorso, in materia universitaria, pura forma di vestizione esteriore di scelte sostanziali che avvengono prima e a prescindere dal procedimento amministrativo». L’erroneità delle affermazioni di principio della sentenza appellata ora richiamate sarebbe evidente – si sottolinea – tanto in relazione alla giurisprudenza amministrativa di secondo grado quanto in rapporto ai principi enunciati dalla Carta europea dei ricercatori (richiamata dall’art. 18 legge 30 dicembre 2010, n. 240). Del pari sarebbe palesemente contrastante con i canoni generali di una selezione di carattere meritocratico l’assunto della sentenza secondo cui nella procedura selettiva oggetto di controversia sarebbero state determinanti «mere considerazioni di carattere anagrafico» relative ai due candidati parti in causa.

3. Con un terzo motivo d’appello vengono riproposte le contestazioni concernenti la sostituzione di un componente, fondate sul rilievo che non si sarebbe seguito l’ordine con cui i supplenti erano stati nominati per la sostituzione del titolare implicitamente rinunciatario (professor Antonio Di Sabatino). Nel caso di specie sarebbe pertanto illegittima la pretermissione della professoressa Clara Balsano, «prima nell’ordine di elencazione dei supplenti», davanti al professore Leonardo Alberto Sechi, nondimeno nominato in sostituzione e «immotivatamente preferito alla prima». Gli imperativi insiti nella supposta esigenza di rispetto delle quote di genere sulla cui base la sentenza di primo grado ha respinto le censure al riguardo enucleate avrebbero comportato un capovolgimento del principio di parità di genere, a causa del fatto che il componente di sesso femminile è stato superato e implicitamente legato ad un componente titolare dello stesso genere; inoltre si sarebbe impedita la possibilità di una commissione a maggioranza femminile.

4. Con un ulteriore motivo d’appello vengono infine riproposte le censure di omessa e/o errata valutazione di profili di carriera accademica in violazione dei criteri predeterminati dalla commissione, la cui corretta applicazione avrebbe in tesi dovuto condurre ad un giudizio di prevalenza del ricorrente. Più precisamente:

– con riguardo al percorso formativo non sarebbe stato considerato il titolo di dottore di ricerca posseduto da quest’ultimo – unico dei tre candidati – malgrado ciò fosse stato previsto tra i titoli accademici valutabili.

– nell’ambito dell’attività scientifica, di ricerca e dei servizi prestati, la commissione si sarebbe illegittimamente limitata ad una «mera sinossi degli elementi curriculari dei candidati», e non sarebbe dunque stata apprezzata la «preponderanza dei titoli del ricorrente rispetto a quelli del vincitore»; al medesimo riguardo sarebbe stato erroneamente riconosciuto al controinteressato il titolo di «Visiting Scientist», dallo stesso indicato nel proprio curriculum, presso l’Istituto di ematologia e trapianti midollo osseo dell’Università degli studi di Perugia, quando invece il titolo in questione presuppone lo svolgimento di «specifici ruoli di esperienze all’estero»; al medesimo riguardo, non si sarebbe per contro dato il giusto rilievo all’esperienza del ricorrente al medesimo titolo svolta presso l’Immunology Section, Liver Diseases Branch del National Institutes of Health di Bethesda (USA), nell’ambito della quale egli ha anche partecipato ad un brevetto ivi depositato;

– per quanto concerne l’attività didattica, di didattica integrativa e di servizio agli studenti, sarebbe mancato il calcolo aritmetico del numero dei corsi tenuti dai singoli candidati, nondimeno testualmente previsto in sede di definizione dei criteri di valutazione, né tanto meno risulterebbe analizzata la continuità didattica e né la titolarità dei corsi; in relazione a questo profilo viene sottolineato che il corso di laurea in medicina e chirurgia tenuto dal ricorrente «non sembra abbia lo stesso valore di quella in un Corso di Laurea Sanitaria triennale», di cui invece è stato titolare il controinteressato; del pari sarebbe stata omessa ogni considerazione sul titolo di direttore della scuola di specializzazione in medicina d’emergenza del ricorrente;

– sarebbe poi errato il giudizio di eccellenza dell’attività clinico-assistenziale del controinteressato, benché non svolta presso strutture non universitarie, a differenza del ricorrente;

– in relazione alle pubblicazioni vi sarebbe stato un mescolamento dei parametri di valutazione predefiniti per le 35 presentate ai fini della procedura e per la produzione scientifica nel suo complesso; per quest’ultima si sarebbe valutato «solo l’H-index e il numero medio di citazioni per pubblicazione»; per le 35 pubblicazioni presentate sarebbe stata invece valutata esclusivamente «la percentuale di review» a detrimento del ricorrente e non si sarebbero quindi considerati i consueti indicatori bibliometrici atti a rendere oggettiva la valutazione: «la posizione del nome del candidato quale primo o ultimo autore e posizione nella lista degli autori; l’impact factor totale; l’impact factor medio per pubblicazione».

5. Le censure così sintetizzate sono infondate.

6. Deve in primo luogo escludersi che con la nuova disciplina regolamentare dell’Università OMISSIS concernente la nomina delle commissioni delle procedure di selezione del personale docente siano stati elusi i principi enunciati da questa sezione con la più volte richiamata sentenza del 21 ottobre 2022, n. 8980; o che comunque siano rimasti inattuati i canoni generali della legittimità amministrativa nelle procedure concorsuali per l’assunzione di pubblici impieghi riconducibili ai principi di trasparenza ed imparzialità. Determinante è il fatto che la base degli eleggibili formata dal competente dipartimento è superiore a quella di coloro che in concreto saranno eletti. Con la riformulazione della norma regolamentare annullata dal precedente poc’anzi richiamato l’ateneo resistente ha pertanto introdotto un fattore casuale che vale ad escludere che la composizione dell’organo concorsuale sia interamente rimessa a determinazioni del dipartimento universitario interessato e che il procedimento di formazione dello stesso sia quindi interamente nella sua disponibilità.

7. Rimane nondimeno il fatto – su cui si incentrano le censure in esame – che la rosa degli eleggibili è particolarmente ristretta, pari alla metà di coloro che saranno eletti (4 contro 2), come sottolinea l’appello. Ma a questo rilievo si contrappone l’operatività del fattore causale idoneo comunque a recidere una formazione “addomesticata” della commissione. Residua infine un problema di rapporto numerico, la cui fissazione deve tuttavia essere ascritta a scelte di merito incensurabili sul piano della legittimità amministrativa – la sola che rileva nella presente sede giurisdizionale.

8. Ulteriori contestazioni vertono sulla mancanza dei criteri per la formazione della “sestina” degli eleggibili, che tuttavia nessuna disposizione normativa impone di predeterminare, e che nemmeno è ricavabile dai sopra richiamati canoni generali dell’agire amministrativo, con particolare riguardo alle procedure di concorso a pubblici impieghi. In relazione ai profili ora evidenziati, nel sistema della citata legge 30 dicembre 2010, n. 240, si perseguono esigenze di qualificazione tecnica attraverso la previsione che le commissioni siano formate da professori universitari e la suddivisione del sapere scientifico in settori concorsuali, nell’ambito del quale selezionare i componenti delle commissioni giudicatrici. Le concomitanti esigenze di imparzialità dell’organo concorsuale sono invece affidate alle regole di carattere generale enunciate nell’art. 51 cod. proc. civ. per la funzione giurisdizionale, con gli adattamenti alle peculiarità del mondo accademico elaborati dalla giurisprudenza amministrativa (in questo senso, di recente: Cons. Stato, VII, 18 marzo 2025, n. 2236; 7 novembre 2022, n. 9768; 9 settembre 2022, n. 7867).

9. Ciò precisato, nel presente contenzioso non vengono svolti rilievi sotto quest’ultimo profilo, né tanto meno in relazione alla competenza dei docenti selezionati come componenti della commissione di concorso, dopo la riformulazione della norma regolamentare annullata con la sentenza di questa sezione del 21 ottobre 2022, n. 8980. Ne deriva che non residuano spazi per un sindacato di legittimità rispetto a scelte che la pronuncia di primo grado ha correttamente considerato afferenti all’autonomia universitaria, in conformità alla legge 30 dicembre 2010, n. 240.

10. L’assenza di censure nei confronti dell’esito del procedimento di formazione della commissione consente quindi di derubricare a mera irregolarità non invalidante, ai sensi dell’art. 21-octies, comma 2, della legge 7 agosto 1990, n. 241, il fatto che il sorteggio non sia avvenuto in una seduta del consiglio di dipartimento non aperta al pubblico.

11. Sono da respingere anche le censure concernenti la sostituzione del componente che ha implicitamente rinunciato all’incarico. Le contestazioni svolte sul punto suppongono un ordine di preferenza tra i componenti supplenti che non è ricavabile da alcuna disposizione amministrativa, ed in particolare dal sopra menzionato decreto rettorale del 18 luglio 2023, n. 2739, di nomina della commissione, né tanto meno dalla legge. Le ulteriori questioni concernenti l’equilibrio tra generi non si riferiscono ad un precetto normativo cogente, che avrebbe peraltro potenziali effetti paralizzanti nella composizione di organi amministrativi ristretti e in relazione ai quali si pongono dominanti esigenze di competenza tecnica oltre che di imparzialità.

12. Sono infine da respingere le censure dirette alla valutazione comparativa dei candidati. Con esse non vengono enucleati errori di giudizio in grado di inficiare quello espresso dalla commissione. Per quanto concerne l’attività di ricerca scientifica, la valutazione di eccellenza dell’impatto globale di quella del controinteressato si fonda in modo incensurabile nella presente sede giurisdizionale di legittimità sulla piena congruenza dei suoi lavori con il settore scientifico-disciplinare, sull’originalità, sul rigore metodologico e sull’apporto individuale, ed inoltre sulla collocazione editoriale e diffusione delle riviste scientifiche su cui sono editi e sugli indicatori bibliometrici di comune impiego (in particolare l’indice di Hirsch), con un valore superiore a quello del ricorrente. Le contestazioni concernenti l’attività didattica e quella assistenziale non considerano che per essa quest’ultimo ha riportato un giudizio di “eccellente”, superiore nel primo caso al giudizio di “ottimo” espresso all’indirizzo del controinteressato, ritenuto invece anch’egli eccellente per l’attività assistenziale; in entrambi i casi non residuano dunque margini per un esito diverso da quello risultante dal giudizio espresso dalla commissione di concorso. Infine, le restanti contestazioni attengono a profili specifici anch’esse palesemente non in grado di sovvertire la valutazione complessiva espressa nei giudizi collegiali.

13. L’appello deve quindi essere respinto. Le spese di causa possono nondimeno essere compensate, in ragione della complessità delle questioni controverse.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Settima), definitivamente pronunciando sull’appello, come in epigrafe proposto, lo respinge e, per l’effetto, conferma la sentenza di primo grado.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 1 aprile 2025 con l’intervento dei magistrati:

OMISSIS, Presidente

OMISSIS, Consigliere, Estensore

OMISSIS, Consigliere

OMISSIS, Consigliere

OMISSIS, Consigliere