Il Consiglio di Dipartimento, organo a cui spetta di deliberare la proposta di attivazione della procedura di valutazione comparativa, non può legittimamente disattendere i risultati dell’attività valutativa della Commissione, tenuto conto che esso non è munito della necessaria competenza tecnica (facendovi parte anche componenti non esperti nella materia per cui è stata indetta la relativa procedura) e non deputato in via ordinaria allo svolgimento di detta attività, che per ragioni sistematiche va demandata all’organo collegiale tecnico.
TAR Friuli Venezia Giulia, Sez. I, 6 maggio 2025, n. 196
Il Consiglio di Dipartimento non può disattendere i risultati dell’attività valutativa della Commissione
N. 00196/2025 REG.PROV.COLL.
N. 00166/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Friuli Venezia Giulia
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 166 del 2024, proposto da -OMISSIS-, rappresentato e difeso dall’avvocato OMISSIS, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio fisico eletto presso il suo studio in Trieste, Galleria A. Protti n. 1;
contro
Università degli Studi di Trieste, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Trieste, domiciliataria ex lege in Trieste, piazza Dalmazia n. 3;
nei confronti
di -OMISSIS-, rappresentata e difesa dall’avvocato OMISSIS, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio fisico eletto presso il suo studio in Udine, via Vittorio Veneto n. 39;
di -OMISSIS-, non costituita in giudizio;
per l’annullamento
– della delibera del Consiglio di Amministrazione dell’Università degli Studi di Trieste n. 62 del 23.2.2024, avente ad oggetto “06/03 – Chiamata ai sensi dell’art. 18, comma 1, l. n. 240/2010, di un professore di prima fascia nel SC 03/B1 – SSD CHIM/03, presso il Dipartimento di Scienze Chimiche e Farmaceutiche – Procedura indetta con D.R. n. 706/2023”;
– della delibera del Senato Accademico dell’Università degli Studi di Trieste n. 53 del 14.2.2024, avente ad oggetto “05/03 – Proposta di chiamata ai sensi dell’art. 18, comma 1, l. n. 240/2010, di un professore di prima fascia nel SC 03/B1 – SSD CHIM/03, presso il Dipartimento di Scienze Chimiche e Farmaceutiche – Procedura indetta con D.R. n. 706/2023”;
– della deliberazione di cui al verbale n. 149 del 22.1.2024 del Dipartimento di Scienze chimiche e farmaceutiche dell’Università degli Studi di Trieste, con la quale è stata proposta la chiamata della Prof.ssa -OMISSIS- nel ruolo di professore di prima fascia nel settore concorsuale 03/B1, settore scientifico-disciplinare CHIM/03, nei limiti di interesse del ricorrente;
– del decreto rettorale n. 1197 del 13.12.2023, prot. n. 184413 del 14.12.2023, dell’Università degli Studi di Trieste, avente ad oggetto “Approvazione degli atti relativi alla pubblica selezione indetta con D.R. 706/2023 – All. A.2, per l’assunzione di un professore universitario di prima fascia ai sensi dell’art. 18, comma 1, l. n. 240/2010 per il SC 03/B1, SSD CHIM/03 – Chimica generale ed inorganica, presso il Dipartimento di Scienze Chimiche e Farmaceutiche”, nei limiti di interesse del ricorrente;
– del verbale n. 3, sottoscritto in data 6-7.12.2023, prot. n. 183147 del 13.12.2023, della seduta del 6.12.2023 della Commissione giudicatrice, nei limiti di interesse del ricorrente;
– del verbale n. 2, sottoscritto in data 29.11.2023, prot. n. 178660 del 1.12.2023, della seduta del 23.11.2023 della Commissione giudicatrice, nei limiti di interesse del ricorrente;
– del provvedimento di nomina in ruolo della Prof.ssa -OMISSIS- nel posto di professore di prima fascia nel SSD CHIM/03 oggetto della procedura selettiva (di estremi non noti);
– di ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale a quelli impugnati, ancorché non conosciuto.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio dell’Università degli Studi di Trieste e di -OMISSIS-;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 19 marzo 2025 la dott.ssa OMISSIS e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con atto ex art. 10 DPR 1199/1971 e 48 c.p.a. depositato in data 20.5.2024, di cui è stato dato avviso all’Università degli Studi di Trieste e alla controinteressata in data 21.5.2024 mediante notificazione a mezzo pec, il prof. -OMISSIS- ha riassunto nella presente sede giurisdizionale il ricorso straordinario originariamente proposto innanzi al Presidente della Repubblica per l’annullamento degli atti elencati in epigrafe.
2. Il ricorrente, professore di seconda fascia nel settore scientifico disciplinare CHIM/03 – Chimica generale ed inorganica, in servizio presso il Dipartimento di Scienze Chimiche e Farmaceutiche dell’Università degli Studi di Trieste, munito dell’Abilitazione Scientifica Nazionale a professore di prima fascia, ha partecipato alla procedura selettiva per la chiamata di un professore ordinario per il settore CHIM/03, indetta ai sensi dell’art. 18 comma 1 della legge 240/2010 dall’Università odierna intimata.
3. La selezione, in base a quanto disposto dal bando (decreto rettorale n. 706 del 17.8.2023) e dagli artt. 6 e seguenti del “Regolamento di Ateneo per la disciplina delle procedure per la copertura dei posti di professore di prima e seconda fascia ai sensi delle disposizioni della legge 30 dicembre 2010 n. 240”, si è articolata nelle seguenti fasi:
a) la prima fase di valutazione comparativa dei candidati da parte della Commissione giudicatrice (nominata con DR n. 905 del 9.10.2023), a sua volta costituita da un momento di valutazione del curriculum, delle pubblicazioni scientifiche e dell’attività didattica, cui ha fatto seguito un colloquio con la Commissione in seduta pubblica, vertente su curriculum, titoli, produzione scientifica ed eventuale attività assistenziale;
b) l’individuazione da parte della Commissione giudicatrice di una rosa di massimo tre candidati idonei allo svolgimento delle funzioni oggetto della procedura, con trasmissione degli atti, sintetizzati in una motivata relazione finale, al Consiglio di Dipartimento;
c) lo svolgimento innanzi al Consiglio di Dipartimento di un seminario pubblico relativo alle attività didattiche e scientifiche svolte, all’eventuale attività assistenziale e alle prospettive di sviluppo, da parte di ciascuno dei candidati ritenuti idonei dalla Commissione;
d) la formulazione da parte del Consiglio di Dipartimento di una proposta di chiamata nel ruolo messo a bando, “motivata sulla base delle valutazioni effettuate dalla Commissione giudicatrice e della coerenza del curriculum con le specifiche funzioni didattiche, scientifiche e, qualora presenti, assistenziali previste nel bando di selezione, considerato quanto emerso in sede di presentazione del seminario” (art. 9 Regolamento di Ateneo);
e) l’approvazione da parte del Consiglio di Amministrazione dell’Università della proposta di chiamata, sentito il parere del Senato Accademico, cui ha fatto seguito il decreto rettorale di nomina.
4. Gli atti della procedura selettiva sono impugnati per i seguenti motivi:
“I. Eccesso di potere per violazione dell’art. 9 del Regolamento per la disciplina delle procedure per la copertura dei posti di professore di prima e seconda fascia ai sensi delle disposizioni della legge 30 dicembre 2010 n. 240 dell’Università di Trieste. Eccesso di potere per difetto di presupposti e istruttoria, nonché per illogicità, carenza e contraddittorietà della motivazione. Illogicità e irragionevolezza manifeste”.
Deduce il ricorrente una illegittimità della deliberazione n. 149 del 22.1.2024 con cui il Consiglio di Dipartimento ha proposto la chiamata della controinteressata nel posto oggetto della procedura selettiva di cui trattasi, “appiattendosi sul giudizio dato dalla Commissione” e ciò sul presupposto di un giudizio di parità dei tre candidati idonei per quanto concerne i curricula ed i seminari.
In tal modo il Consiglio sarebbe incorso in una violazione dell’art. 9 del Regolamento di Ateneo, che attribuirebbe al Dipartimento, e non alla Commissione giudicatrice, la competenza ad individuare il professore maggiormente idoneo per cui proporre la chiamata.
Il predetto giudizio di parità sarebbe erroneo, in quanto contrastante con l’esigenza del Dipartimento di promuovere la ricerca di alta qualità, che avrebbe dovuto condurre ad un giudizio di preferenza per il ricorrente, in quanto prevalente nella ricerca scientifica rispetto alla prof.ssa -OMISSIS-e unico candidato idoneo in possesso dei requisiti per ricoprire il ruolo di commissario nelle procedure per il conseguimento delle Abilitazioni Scientifiche Nazionali.
Ulteriore profilo di illegittimità della deliberazione gravata discenderebbe da un travisamento dei compiti assegnati alla Commissione, a cui spetterebbe non la formazione di una graduatoria, bensì la mera individuazione di una rosa di massimo tre candidati idonei: risulterebbe pertanto errato il riferimento, ivi contenuto, al fatto che la Commissione avesse individuato “in modo univoco la prof.ssa -OMISSIS-come l’idoneo maggiormente qualificato allo svolgimento delle funzioni oggetto della procedura”.
“II. Eccesso di potere per violazione dell’art. 6 del Regolamento per la disciplina delle procedure per la copertura dei posti di professore di prima e seconda fascia ai sensi delle disposizioni della legge 30 dicembre 2010, n. 240 dell’Università di Trieste. Eccesso di potere per difetto di presupposti, istruttoria e motivazione, nonché per illogicità”.
Con il secondo motivo il ricorrente lamenta una illegittimità dell’operato della Commissione, articolando le proprie censure con riferimento a due distinti aspetti, oggetto di valutazione: 1) il curriculum vitae (con specifico riferimento ai criteri relativi a: ”a) organizzazione, direzione e coordinamento di gruppi di ricerca nazionali e internazionali, ovvero partecipazione agli stessi”, “b) conseguimento di riconoscimenti nazionali e internazionali”, “d) attività di servizio, istituzionali, organizzative e gestionali presso Atenei ed enti di ricerca pubblici e privati”, “e) conferenze ad invito”, “f) partecipazione ad attività editoriale”) e 2) l’attività didattica (con specifico riferimento ai criteri concernenti: “a) Attività didattica frontale nei corsi di laurea triennale, a ciclo unico, magistrali”, ”d) coordinamento di iniziative didattiche svolte in ambito nazionale e internazionale”, “Valutazione generale dell’attività didattica)”.
Circa il criterio sub a) del curriculum, la Commissione avrebbe attribuito il giudizio di ottimo alla controinteressata, considerando erroneamente come “PI (Principal Investigator) di quattro PRIN” il “Responsabile di unità locale” dei predetti progetti di ricerca, ruolo che risulterebbe rivestito dalla controinteressata.
In merito al criterio sub b): non sarebbero evincibili dalla motivazione del provvedimento della Commissione giudicatrice le ragioni per cui al ricorrente sarebbe stato attribuito il giudizio di “buono”, pur a fronte di esperienze di assoluto valore indicate nel curriculum.
Criterio sub d): la relativa valutazione, che si è conclusa con il giudizio di “ottimo” per entrambi i candidati, sarebbe illogica ed erronea in quanto “assimila sei anni di attività quale Direttore di Dipartimento e Senatore Accademico, oltre a diversi ruoli ricoperti dal prof. -OMISSIS-, a un solo anno quale Delegata del Rettore per un settore specifico (Reazioni e mobilità internazionale) svolto dalla prof.ssa -OMISSIS-”. La Commissione, inoltre, non avrebbe potuto prendere in considerazione i ruoli ricoperti dalla controinteressata nella Società Chimica Italiana che “non è né un Ateneo, né un Ente di ricerca”.
Criteri sub e) ed f): la Commissione avrebbe introdotto due ulteriori criteri di valutazione (per i quali la prof. -OMISSIS-avrebbe ottenuto il giudizio di “ottimo”), non previsti dal Regolamento di Ateneo, in assenza dell’attribuzione del relativo potere.
Criterio sub a) relativo all’attività didattica: la Commissione, nell’attribuire la valutazione di “ottimo” e nel definire “molto intensa” l’attività didattica in sede di giudizio complessivo, in riferimento ad entrambi, avrebbe “illogicamente pretermesso di differenziare o di rendere comprensibili le ragioni della mancata differenziazione della predetta valutazione, pur a fronte del rilievo che il prof. -OMISSIS- ha tenuto una quindicina di insegnamenti in più della prof.ssa -OMISSIS-”.
Criterio sub d): la Commissione avrebbe illegittimamente ritenuto che l’attività di Coordinatore Erasmus per la chimica, svolta dalla controinteressata, rientri tra le attività di “coordinamento di iniziative didattiche”, consistendo invece “nell’organizzazione degli scambi e nell’approvazione dei piani di studio all’estero”, mentre avrebbe dovuto essere valorizzato per il ricorrente il ruolo di Direttore di Dipartimento, ricoperto per sei anni.
“III. Eccesso di potere per violazione dell’art. 6 del Regolamento di Ateneo per la disciplina delle procedure per la copertura dei posti di professore di prima e seconda fascia ai sensi delle disposizioni della legge 30 dicembre 2010, n. 240, nonché dell’art. 6 del decreto di indizione della procedura. Eccesso di potere per violazione di auto-vincolo”.
E’ dedotta una violazione dell’art. 6 comma 1 lett. b) del Regolamento di Ateneo, la cui previsione è ripresa dall’art. 6 del decreto di indizione della procedura selettiva, secondo cui il colloquio davanti alla Commissione “verte sul curriculum, i titoli, la produzione scientifica e sull’eventuale attività assistenziale”, in quanto la Commissione avrebbe illegittimamente ristretto l’oggetto del colloquio, attribuendo ai candidati “fino ad un massimo di 20’ per illustrare le attività di ricerca che gli stessi considerano più significative”.
Sussisterebbe altresì il vizio di “eccesso di potere per violazione di auto-vincolo, non avendo il colloquio e la relativa valutazione investito tutti gli aspetti previsti dalla disciplina della procedura selettiva”.
5. L’Università degli Studi di Trieste e la controinteressata vincitrice della procedura selettiva prof.ssa -OMISSIS- si sono costituite in giudizio in resistenza al ricorso.
5.1 Preliminarmente, hanno formulato plurime eccezioni in rito.
E’ stata, in primo luogo, eccepita la inammissibilità del gravame per difetto dell’interesse ad agire, non avendo il ricorrente dimostrato – ai fini del superamento della c.d. prova di resistenza – che laddove la Commissione ed il Consiglio di Dipartimento avessero condotto la propria attività valutativa secondo le modalità auspicate, la sua candidatura sarebbe stata preferita anche a quella dell’altra candidata idonea, non vincitrice, che aveva conseguito una valutazione di sostanziale parità.
La carenza dell’interesse ad agire conseguirebbe, altresì, alla mancata impugnazione del Regolamento di Ateneo e del bando di selezione, con particolare riferimento all’Allegato A.2 contenente l’indicazione delle “funzioni didattiche e scientifiche”.
Ne discenderebbe l’inammissibilità delle censure volte ad evidenziare una asserita non conformità dei parametri su cui si è basata l’attività valutativa del Consiglio di Dipartimento rispetto alle reali esigenze del Dipartimento stesso (identificate dal ricorrente nel “promuovere la ricerca di alta qualità”, che avrebbe comportato l’utilizzo, quale fattore prioritario di scelta, del parametro dell’“eccellenza scientifica”).
Ulteriore profilo di inammissibilità sarebbe conseguente all’omessa impugnazione del verbale n. 1 della Commissione giudicatrice, contenente la fissazione dei criteri in base ai quali sono state compiute le valutazioni dei candidati, tra cui in particolare i criteri “conferenze ad invito” e “partecipazione ad attività editoriale”, che precluderebbe la proposizione delle censure con cui è stata dedotta la novità degli stessi rispetto a quelli previsti dal Regolamento di Ateneo.
5.2 Nel merito, le parti resistenti hanno diffusamente argomentato per l’infondatezza del ricorso.
5.3 Il ricorrente e la controinteressata, in vista dell’udienza pubblica, hanno prodotto memorie e successive repliche, con cui hanno ribadito le rispettive tesi difensive.
6. La prof.ssa -OMISSIS- non si è costituita in giudizio.
7. All’udienza pubblica del 19.3.2025 la causa è stata trattenuta in decisione.
8. Preliminarmente, vanno esaminate le eccezioni in rito.
8.1. L’eccezione di inammissibilità del ricorso per difetto di interesse, conseguente al mancato superamento della prova di resistenza è infondata, trattandosi di procedura selettiva ove non è prevista la formazione di una graduatoria rispetto alla quale il ricorrente abbia l’onere di comprovare la possibilità di ottenere la collocazione in posizione utile.
Il prof. -OMISSIS- ha, infatti, proposto impugnazione nei confronti della scelta compiuta dall’Università rispetto alla candidata vincitrice e pertanto onere dello stesso, ai fini del conseguimento del bene della vita avuto di mira, è solamente quello di comprovare di possedere un profilo migliore rispetto a quello della controinteressata vincitrice prof.ssa -OMISSIS-.
8.2. Anche l’eccezione di inammissibilità per omessa impugnazione del Regolamento di Ateneo e del bando non risulta fondata, non avendo il ricorrente formulato motivi di doglianza volti a contestare il contenuto delle norme regolatrici della procedura selettiva contenute nella lex specialis, bensì la loro corretta applicazione da parte degli organi dell’Università intimata.
8.3. Circa il rilievo di inammissibilità delle censure volte ad evidenziare l’illegittima introduzione da parte della Commissione giudicatrice di criteri ulteriori rispetto a quelli stabiliti dal Regolamento di Ateneo, quale conseguenza della mancata impugnazione del verbale n. 1, il cui Allegato conteneva la definizione dei criteri valutativi, ritiene il Collegio di poter prescindere da tale eccezione, alla luce dell’infondatezza della doglianza formulata sul punto dal ricorrente, per come verrà evidenziato in sede di disamina del secondo motivo.
9. Si può ora procedere all’esame nel merito del ricorso.
10. Ritiene il Collegio che il primo motivo non sia accoglibile.
Risulta infatti per tabulas che il Consiglio di Dipartimento ha dato corretta applicazione al disposto di cui all’art. 9 comma 1-ter del Regolamento di Ateneo, che con riferimento alla delibera di chiamata (contemplata al comma 1) ha stabilito che “La delibera di cui al comma 1 è motivata sulla base delle valutazioni effettuate dalla Commissione giudicatrice e della coerenza del curriculum con le specifiche funzioni didattiche, scientifiche e, qualora presenti, assistenziali previste nel bando di selezione, considerato quanto emerso in sede di presentazione del seminario”.
10.1 Dalla lettura della contestata deliberazione n. 149/2024 emerge, infatti, che il Consiglio di Dipartimento ha effettuato autonome valutazioni per ciascuno dei tre aspetti da tenere in considerazione ai fini della proposta di chiamata, evidenziando in particolare:
– con riferimento alle “valutazioni effettuate dalla Commissione giudicatrice”:
“Il Direttore segnala che nella ^Valutazione comparativa dei candidati^ di cui al ^Verbale n. 3 Colloquio con i candidati e Relazione finale^ relativamente ai tre candidati idonei la Commissione formula un giudizio complessivo di ^ottimo^, il più alto nella scala individuata dalla commissione, per la Prof.ssa -OMISSIS-e di ^molto buono^ per il Prof. -OMISSIS- e la Prof.ssa -OMISSIS-, individuando così in modo univoco la prof.ssa -OMISSIS-come l’idoneo maggiormente qualificato allo svolgimento delle funzioni oggetto della procedura”;
– con riferimento alla “coerenza del curriculum con le specifiche funzioni didattiche, scientifiche e qualora presenti, assistenziali previste nel bando di selezione”:
“essi appaiono parimenti coerenti con le specifiche funzioni didattiche e scientifiche previste nel bando di selezione, che fanno riferimento alle competenze scientifico/didattiche specifiche del Sc e SSD, senza introdurre ulteriori indicazioni, oltre al contributo alle attività organizzative del Dipartimento e dei Corsi di studio di cui il DSCF è gestore o unità principale, ed alla capacità di assumere la responsabilità scientifica relativa al coordinamento del lavoro di un gruppo di ricerca”;
– con riferimento a “quanto emerso in sede di presentazione del seminario”:
“i candidati hanno parimenti dimostrato di poter efficacemente contribuire alle attività didattiche del Dipartimento e allo sviluppo delle linee di ricerca scientifiche del Dipartimento”.
10.2 Risulta pertanto evidente che, diversamente dalla fattispecie esaminata dal precedente di questo Tribunale n. 431/2024, richiamato dal ricorrente, il Consiglio di Dipartimento, nella procedura selettiva oggetto del presente giudizio, non ha fornito “una motivazione della chiamata che si limiti alla semplice ^presa d’atto^ o allo sterile richiamo dei giudizi espressi dalla Commissione nella fase comparativa”.
Dal testo della citata sentenza, si evince, infatti, che la delibera di proposta di chiamata conteneva in quel caso una “asettica elencazione degli aspetti considerati positivamente dal Consiglio di Dipartimento – ^considerati i giudizi della Commissione, il curriculum scientifico, didattico, di ricerca, di terza missione, oltre all’attività assistenziale del candidato^”, omettendo di valutarne “la coerenza con le specifiche funzioni didattiche, scientifiche e, qualora presenti, assistenziali, previste nel bando di selezione, considerato quanto emerso in sede di presentazione del seminario”, senza indicare il contenuto dei seminari, richiamando altresì elementi non inclusi dal Bando e dal Regolamento tra quelli oggetto di valutazione ai fini della proposta, senza che emergessero “le ragioni della preferenza accordata al controinteressato”.
Nella procedura selettiva in esame, risulta, invece, che il Consiglio di Dipartimento ha fatto buon governo dei criteri di valutazione ad esso assegnati dal Regolamento di Ateneo, attingendo dai dati evidenziati dalla Commissione, la cui approfondita valutazione comparativa si è conclusa con un esito nettamente differenziato per i candidati, ove in particolare la controinteressata ha riportato il giudizio complessivo di “ottimo” mentre il ricorrente quello di “molto buono”, che ha evidenziato come la prof. -OMISSIS-rivestisse il profilo maggiormente qualificato per l’assegnazione del posto.
Il Consiglio stesso, dopo aver diffusamente esposto i contenuti dei seminari di ciascun candidato idoneo, ha effettuato le valutazioni di propria competenza, in esito alle quali ha ritenuto che i profili dei candidati fossero parimenti coerenti con le funzioni previste dal bando, giungendo quindi a dare prevalenza al profilo della prof.ssa -OMISSIS-per effetto della valorizzazione dell’elemento discriminante rappresentato dalla valutazione della Commissione giudicatrice, ritenuto decisivo in quanto promanante dall’organo tecnico a cui compete la formulazione di un giudizio complessivo sul valore scientifico dei candidati scientifica dei candidati.
10.3 Sul punto, rileva il Collegio che il Consiglio di Dipartimento, organo a cui spetta di deliberare la proposta di attivazione della procedura di valutazione comparativa, non può legittimamente disattendere i risultati dell’attività valutativa della Commissione, tenuto conto che esso non è munito della necessaria competenza tecnica (facendovi parte anche componenti non esperti nella materia per cui è stata indetta la relativa procedura) e non deputato in via ordinaria allo svolgimento di detta attività, che per ragioni sistematiche va demandata all’organo collegiale tecnico.
Sul ruolo centrale svolto dalla Commissione, che è stato correttamente valorizzato dal Consiglio di Dipartimento, si è pronunciata la conforme giurisprudenza, evidenziando, proprio in relazione ad una procedura selettiva ai sensi dell’art. 18 comma 1 della legge 240/2010, che ”quello descritto dal richiamato articolo 18 è un procedimento complesso distinto in sub procedimenti, che hanno natura differente e che, pertanto, non sono sovrapponibili. La Commissione ha, infatti, il compito di valutare la qualificazione scientifica degli aspiranti in relazione al settore concorsuale e scientifico-disciplinare messo a concorso, e ciò attraverso una procedura comparativo-valutativa dei candidati; tale valutazione è rimessa appunto alla Commissione, che esprime un ^giudizio qualitativo^ frutto dell’esercizio di un ampio potere tecnico-discrezionale (…). Il Consiglio di Dipartimento, deputato a proporre la chiamata del vincitore al Consiglio di Amministrazione, svolge invece un ruolo da esercitarsi in un ambito diverso da quello proprio della Commissione. In particolare, tenuto conto della ratio ispiratrice della legge n. 240 del 2010 (ovvero, per quanto qui rileva, il principio meritocratico; cfr art. 1 comma 4), nell’articolato procedimento per la chiamata di professori universitari la proposta di chiamata da parte del Consiglio di Dipartimento non può prescindere dalla fase precedente, ^governata^ dalla Commissione giudicatrice, di cui occorre tenere conto al fine di assicurare il rispetto dei principi di adeguata e convincente motivazione, oggettività, trasparenza, continuità e coerenza procedimentale, utilità ed economicità del procedimento amministrativo (cfr. TAR Lombardia, Milano, n. 1410/2018)” (TAR Veneto 22.10.2019, n. 1118; TAR Veneto 26.04.2024, n. 810).
Ed inoltre “Deve escludersi che il Consiglio di Dipartimento possa esprimersi sul maggior merito scientifico di un candidato, giacchè tale valutazione compete in via esclusiva alla Commissione esaminatrice, quale organo tecnico della procedura (Cons St Sez VI, 30.07.2018 n. 4675)” e “Nel reclutamento del personale docente (…) gli organi di Ateneo godono di margini di discrezionalità estremamente ristretti” (Tar Piemonte sez III, 24.10.2023 n. 827).
10.4 Circa il contestato giudizio di parità dei candidati idonei, in relazione ai profili oggetto di valutazione da parte del Consiglio di Dipartimento, che, nella prospettazione del ricorrente, avrebbe dovuto invece concludersi con un giudizio di preferenza in base al parametro dell’”eccellenza scientifica”, in quanto essenzialmente rispondente ad una “esigenza fondamentale del Dipartimento”, va rilevato che, come risulta dal verbale della seduta consiliare del 22.1.2024, tali considerazioni sono frutto delle opinioni di uno dei professori presenti, che però non trovano fondamento negli atti della procedura, e non hanno incontrato nemmeno la condivisione degli altri soggetti deliberanti.
Risulta infatti dalla verbalizzazione che il predetto docente ha formulato, a ciascuno dei tre candidati idonei, la domanda concernente il possesso o meno dei requisiti per ricoprire il ruolo di commissario nelle procedure per il conseguimento dell’Abilitazione Scientifica Nazionale, requisiti che parrebbe possedere solo il ricorrente, ma che non rilevano ai fini della procedura selettiva in esame, non attenendo ad alcuno dei criteri valutativi previsti.
Diversamente da quanto ritenuto dal ricorrente (in adesione a quanto isolatamente affermato da un professore in sede di Consiglio di Dipartimento), il Regolamento di Ateneo all’art. 9 comma 1-ter dispone che il Dipartimento debba tenere conto, ai fini della chiamata, della “coerenza del curriculum con le specifiche funzioni didattiche, scientifiche e qualora presenti, assistenziali, previste nel bando di selezione” e non delle attività scientifiche svolte dai candidati, che peraltro, come evidenziato dal Direttore del Dipartimento, sono già state oggetto di valutazione da parte della Commissione (sia con riferimento alle 30 pubblicazioni presentate, sia in merito al curriculum), che si è conclusa, appunto, con il giudizio di ottimo per la controinteressata.
Nel caso di specie, l’Allegato A.2 del bando in riferimento alle funzioni didattiche ha previsto che: “il docente, nell’ambito delle competenze del settore concorsuale 03/B1 – Fondamenti delle scienze e sistemi inorganici – Settore Scientifico disciplinare CHIM/03 – CHIMICA GENERALE ED INORGANICA, dovrà essere in grado di garantire un’attività didattica funzionale ai corsi di studio in cui è impegnato il Dipartimento. Il Docente dovrà inoltre contribuire alle attività organizzative del Dipartimento e dei Corsi di studio di cui il DSCF è gestore o unità principale”.
Circa le funzioni scientifiche, il predetto Allegato del bando ha disposto che “Il docente dovrà contribuire al rafforzamento delle ricerche Dipartimentali nell’ambito del Settore Scientifico disciplinare CHIM/03 – CHIMICA GENERALE ED INORGANICA. Il docente dovrà inoltre essere in grado di assumere la responsabilità scientifica relativa al coordinamento del lavoro di un gruppo di ricerca”.
Come condivisibilmente evidenziato dalla difesa erariale, risulta per tabulas che il bando contiene la previsione di funzioni didattiche e scientifiche che sono genericamente inquadrate all’interno del settore concorsuale e del settore scientifico disciplinare della procedura selettiva in esame, non essendo state invece indicate ulteriori specificazioni aggiuntive rispetto alle predette funzioni, né con riferimento all’ambito didattico, né a quello scientifico.
Emerge, pertanto, che il Consiglio di Dipartimento ha dato corretta applicazione alle predette prescrizioni del bando, alla luce delle quali, nell’esercizio della propria discrezionalità, ha ritenuto che i curricula dei candidati idonei fossero tutti coerenti con le funzioni ivi individuate, senza che residuasse spazio – come preteso invece dal ricorrente – per ulteriori valutazioni, basate sull’eccellenza scientifica o sul possesso dei requisiti per ricoprire il ruolo di commissario nelle procedure relative all’ASN, all’evidenza non previste.
Va in proposito rilevato che, qualora il Consiglio di Dipartimento avesse prioritariamente valutato i curricula dei candidati alla luce del criterio, indicato dal ricorrente, della ‘capacità di promuovere la ricerca di alta qualità’, avrebbe posto in essere una valutazione contra legem, in quanto contrastante con le prescrizioni del bando, poiché “E’ illegittima la proposta del Consiglio di Dipartimento che si appunti su aspetti non previsti dal bando, né predeterminati a monte” (Cons St sez VII, 27.4.2023 n. 4234).
Costituisce, infatti, orientamento giurisprudenziale consolidato quello secondo cui, nelle procedure valutative quale quella di cui trattasi, “la selezione dei candidati deve svolgersi sulla base di criteri valutativi predeterminati ed opportunamente pubblicizzati negli atti preparatori, i quali devono trovare puntuale attuazione nella fase di vera e propria valutazione dei concorrenti” (Cons St 2855/2016; Tar Bari 348/2018), e non frutto della visione personale di uno dei componenti del Consiglio di Dipartimento.
10.5 Come, inoltre, evidenziato dalla difesa erariale in merito alla disciplina concernente i valori soglia degli indicatori per gli aspiranti commissari per le procedure di ASN,“Secondo la normativa in materia (DM 08.08.2018 n. 589), il superamento delle predette soglie deriva da una somma algebrica del numero di pubblicazioni, citazioni e “indice H” (o H index) del docente relativi ad un determinato periodo, dunque tale superamento dipende sostanzialmente dal record di pubblicazioni dei candidati, che è già oggetto di valutazione del curriculum complessivo degli stessi e che rientra nella più generale valutazione della ricerca” ed altresì “a livello internazionale tali valori – puramente bibliometrici – sono sempre meno utilizzati e comunque sempre accostati alla valutazione sul merito dei prodotti della ricerca, come risulta da quanto riportato nella Dichiarazione di San Francisco sulla Valutazione della Ricerca (Declaration on Research Assessment – DORA)”.
Rileva, infatti, il pacifico orientamento giurisprudenziale secondo cui “il confronto numerico tra le pubblicazioni riveste una rilevanza modesta, giacchè le pubblicazioni devono costituire oggetto di un giudizio di qualità e non di una conta matematica” (Cons St sez VI 5802/2002; id sez VII 8.4.2025 n. 3413).
Il riferimento ai soli parametri bibliometrici condurrebbe, peraltro, a risultati non corretti nel caso del ricorrente, in quanto, come evidenziato dalla difesa erariale, il docente in parola risulta collaborare con diversi gruppi di ricerca, trattandosi, tuttavia, di contributi a linee di ricerca di altri ricercatori e non proprie del ricorrente.
Ed inoltre, secondo “la banca dati internazionale WOS (Web of science), il prof. -OMISSIS- è coautore di 217 pubblicazioni, ma risulta autore di riferimento solo per il 25% di esse” e dalla valutazione comparativa dei candidati di cui al verbale n. 3 si evince che “è autore di riferimento in 14 dei 30 lavori presentati”, quindi meno della metà, mentre la controinteressata “è sempre autore di riferimento” nei lavori presentati.
11. Circa il secondo motivo, incentrato sulla contestazione delle valutazioni tecniche espletate dalla Commissione giudicatrice, ritiene il Collegio di preliminarmente precisare, in adesione alle controdeduzioni formulate sul punto dalle parti resistenti, i limiti entro i quali si potrà svolgere il sindacato di questo giudice.
La giurisprudenza amministrativa, nel pronunciarsi con specifico riferimento ad una procedura comparativa per un posto di professore universitario di ruolo di prima fascia, ha precisato trattarsi di fattispecie “in cui l’oggetto del potere di accertamento della Commissione – la caratura scientifica e professionale dei candidati – viene preso in considerazione dalla norma attributiva del potere, non nella dimensione oggettiva di ‘fatto storico’ (accertabile in via diretta dal giudice), bensì di fatto ‘mediato’ e ‘valutato’ dalla pubblica amministrazione. In questi casi, tenuto peraltro conto dello specifico contesto dell’autonomia universitaria, il giudice non è chiamato, sempre e comunque, a sostituire la sua decisione a quella dell’amministrazione, dovendo invece verificare se l’opzione prescelta da quest’ultima rientri o meno nella ristretta gamma di risposte plausibili che possono essere date alla luce delle scienze rilevanti e di tutti gli elementi di fatto. L’intangibilità del nucleo ‘intimo’ della decisione discrezionale consegue alla stessa mancanza di un parametro giuridico di valutazione, essendosi al cospetto di attività si giuridicamente rilevante, ma non disciplinata da norme di diritto oggettivo (in tal senso, va letto l’art. 31, comma 3, c.p.a.). E’ ben possibile per l’interessato – oltre a far valere il rispetto delle garanzie formali e procedimentali ‘strumentali’ e gli indici di eccesso di potere – contestare il contenuto della decisione pubblica, ma in tal caso deve accollarsi l’onere di dimostrare che il giudizio di valore espresso dall’Amministrazione sia scientificamente del tutto inaccettabile. Fino a quando, invece, si fronteggiano soltanto ‘opinioni’ divergenti, il giudice, per le ragioni anzidette, deve dare prevalenza alla posizione espressa dall’organo statale appositamente investito (dalle fonti del diritto e, quindi, nelle forme democratiche) della competenza ad adottare decisioni collettive, rispetto alla posizione ‘individuale’ dell’interessato” (Cons St sez VI, 14.1.2021 n. 454).
Ed inoltre, ancora più di recente, “le valutazioni della Commissione esaminatrice costituiscono espressione di ampia e qualificata discrezionalità tecnica, il cui concreto esercizio può essere soggetto al sindacato di legittimità del giudice amministrativo solo se viziato da travisamento dei fatti, violazione delle regole di procedura, illogicità manifesta con riferimento ad ipotesi di erroneità o irragionevolezza, restando precluse deduzioni afferenti al merito delle determinazioni rimesse alla discrezionalità dell’organo collegiale valutativo tecnico. Conseguentemente, il giudizio amministrativo non è la sede per contrapporre giudizi di merito a quelli effettuati dalla Commissione, salvo il caso in cui questi ultimi siano chiaramente irragionevoli e arbitrari” (Cons St sez VII, 18.4.2025, n. 3413, cit.).
Di un tanto si terrà conto in sede di disamina delle censure.
11.1 Circa la contestata valutazione dei curricula, che si sarebbe basata sulla illegittima equiparazione del ruolo asseritamente rivestito dalla controinteressata di Responsabile di Unità locale a quello di Principal Investigator, la recente giurisprudenza, in riferimento ad analoga censura sollevata in riferimento ad una procedura valutativa per la chiamata di un professore universitario, ha affermato che “il giudizio di legittimità non può trasmodare in un rifacimento ad opera dell’adito organo di giustizia, del giudizio espresso dalla Commissione” e “deve pertanto ritenersi infondata una censura che miri unicamente a proporre una diversa valutazione delle esperienze didattiche o altri titoli (in particolare l’attività di ricerca, le pubblicazioni, e l’attività gestionale, organizzativa e di servizio), atteso che in tal modo verrebbe a giustapporsi alla valutazione di legittimità dell’operato della Commissione una – preclusa – cognizione del merito della questione” (Cons St sez VI, 25.11.2021 n. 7899, n. 5412/2020)” (Tar Lazio sez III ter 26.9.2024 n. 16711).
11.2 La difesa erariale ha, comunque, evidenziato l’infondatezza della doglianza, in quanto la Commissione ha dato applicazione ai criteri stabiliti dall’Agenzia Nazionale per la valutazione del sistema universitario Anvur ed adottati anche dalla Commissione per l’Abilitazione Scientifica Nazionale alle funzioni di professore universitario di prima e seconda fascia nel settore concorsuale 03/B1, con una equiparazione che tiene conto che entrambi i ruoli in questione comportano sia la responsabilità scientifica del progetto, che quella gestionale, amministrativa e contabile. Sottolineando, altresì, che di tale equiparazione avrebbe, peraltro, beneficiato anche il ricorrente, essendo stato valorizzato dalla Commissione il ruolo rivestito dallo stesso, qualificato come Principal Investigator in 4 PRIN (al pari della controinteressata), ed in 3 di essi egli svolgeva il ruolo di Responsabile di Unità locale.
Va peraltro rilevato che anche qualora la Commissione avesse aderito alla prospettazione restrittiva del ricorrente, la stessa avrebbe ammesso un solo progetto tra quelli presentati dal medesimo, il quale afferma di essere stato “effettivamente Responsabile scientifico nazionale (o Principal Investigator) di un PRIN”.
11.3 In merito al prosieguo dell’esposizione del motivo in esame, va rilevato come esso contenga una pluralità di obiezioni attraverso le quali il ricorrente intende dare un risalto atomistico a singoli punti curriculari che, tuttavia, appaiono al Collegio di per sé inidonei a ribaltare il carattere globale e complessivo del giudizio della Commissione, che pertanto risulta esente dai vizi dedotti.
Tali contestazioni sono, infatti, insuscettibili di inficiare la valutazione del predetto organo tecnico, in quanto, da ciò che risulta in atti, non appaiono illogici o irrazionali i giudizi attribuiti alle attività svolte dalla controinteressata o assegnati al conseguimento di riconoscimenti nazionali e internazionali.
11.4 Con specifico riferimento alla censura relativa alla illegittima introduzione di due nuovi criteri di valutazione del curriculum, che non sarebbero riconducibili alle disposizioni del Regolamento di Ateneo, con asserita violazione dell’art. 6 dell’atto medesimo, nella specie il criterio sub e) “conferenze ad invito” e sub f) “partecipazioni ad attività editoriale”, essa risulta infondata.
La Commissione ha fatto riferimento al criterio generale indicato all’art. 6 lett. b) del Regolamento di Ateneo come “conseguimento di riconoscimenti nazionali ed internazionali” e indicato sub b) quale criterio di valutazione del curriculum nell’Allegato 1 al verbale n. 1, scorporando altresì dal medesimo i due criteri particolari “conferenze ad invito” e “partecipazioni ad attività editoriale” (indicati rispettivamente sub e) ed f) nel predetto verbale), che, anche in base ai chiarimenti del Consiglio Universitario Nazionale, costituiscono un esempio del predetto criterio generale.
Il ricorrente non ha, peraltro, indicato quali siano stati i concreti riflessi dell’utilizzo dei predetti criteri sugli esiti del giudizio complessivo svolto dalla Commissione.
11.5 Circa le doglianze relative alla valutazione dell’attività didattica, da una disamina analitica delle censure emerge che il ricorrente ha formulato, in sostanza, una serie di obiezioni miranti a privilegiare il dato quantitativo sul dato qualitativo, in difformità dalla lex specialis.
Ciò posto, il Collegio ritiene che, anche le deduzioni sul punto articolate, non evidenzino profili di manifesta irragionevolezza e/o illogicità inficianti la valutazione della Commissione.
11.6 Il secondo motivo risulta, pertanto, sfornito di fondamento, avendo il ricorrente basato le proprie doglianze su una analisi dei singoli criteri di valutazione, piuttosto che comprovare una evidente insostenibilità ed illogicità del giudizio complessivo svolto dalla Commissione, mirando in tal modo a rinnovare inammissibilmente in sede giurisdizionale quell’attività di valutazione comparativa ampiamente discrezionale, già compiutamente svolta in sede amministrativa.
12. Anche il terzo motivo non è suscettibile di positivo apprezzamento.
Il ricorrente deduce la violazione dell’art 6 del Regolamento di Ateneo, secondo cui “il colloquio verte sul curriculum, i titoli, la produzione scientifica e sull’eventuale attività assistenziale”, in quanto la Commissione avrebbe incentrato l’oggetto del colloquio stesso – che si è concluso peraltro con l’esito “positivo” per tutti i candidati – sull’attività di ricerca.
Ora, va rilevata l’infondatezza, se non addirittura l’inammissibilità di tale doglianza, non avendo il ricorrente fornito la prova che l’esito finale della procedura selettiva sarebbe stato diverso, qualora l’oggetto del colloquio (come detto, favorevole per tutti i candidati) fosse stato più ampio.
Nel merito, va comunque evidenziato che la Commissione, nell’esercizio della propria ampia discrezionalità, ha ritenuto che, in considerazione dell’oggettività dei titoli inseriti dai candidati nella documentazione relativa all’attività didattica e di terza missione, presentata nella domanda di partecipazione alla selezione e oggetto di valutazione analitica, il contributo che poteva essere offerto da una esposizione sul punto del singolo candidato poteva risultare ridondante.
Ai fini di una più completa valutazione della complessiva personalità scientifica dei candidati, la Commissione ha pertanto ravvisato la maggiore utilità della presentazione, in sede di colloquio, delle attività di ricerca scientifica ritenute maggiormente significative (anche alla luce della presenza di lavori a più autori in cui poteva risultare opportuno un chiarimento in merito al contributo del singolo candidato), con determinazione immune da irragionevolezza o illogicità.
13. Alla luce delle superiori considerazioni, il ricorso risulta infondato e va quindi integralmente respinto.
14. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Friuli Venezia Giulia (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo rigetta.
Condanna il ricorrente al pagamento delle spese di causa a favore dell’Università degli Studi di Trieste e della controinteressata prof.ssa -OMISSIS-, che liquida in complessivi € 4.000,00 (€ 2.000,00 a favore di ciascuna parte), oltre oneri di legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all’articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all’oscuramento delle generalità.
Così deciso in Trieste nella camera di consiglio del giorno 19 marzo 2025 con l’intervento dei magistrati:
OMISSIS, Presidente
OMISSIS, Consigliere
OMISSIS, Referendario, Estensore
Pubblicato il 6 maggio 2025