TAR Toscana, Sez. IV, 5 maggio 2025, n. 805

L'art. 18, comma 4-ter, Legge n. 240/2010 vuole garantire una quota di concorsi dedicata alla progressione verticale della carriera

Data Documento: 2025-05-05
Autorità Emanante: TAR Toscana
Area: Giurisprudenza
Massima

La ratio dell’art. 18, comma 4-ter, della Legge 240 del 2010 è quella di voler garantire una quota di concorsi dedicata alla progressione verticale della carriera, separata dalle procedure orizzontali di mero trasferimento e riservata a chi è in possesso della abilitazione scientifica nazionale ma non ha ancora raggiunto il grado di professore di prima fascia.

Contenuto sentenza

N. 00805/2025 REG.PROV.COLL.
N. 00173/2024 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana
(Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 173 del 2024, integrato da motivi aggiunti, proposto da OMISSIS, rappresentato e difeso dagli avvocati OMISSIS, OMISSIS, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio dell’avv. OMISSIS in Milano, via Principe Amedeo n. 3;
contro
Università degli Studi di Firenze, in persona del Rettore pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati OMISSIS, OMISSIS, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto in Firenze, presso la sede del Rettorato – piazza San Marco n. 4;
per l’annullamento
Per quanto riguarda il ricorso introduttivo:
– del Decreto del Rettore n. 83/2024, prot. n. 14157 del 19.01.2024, recante “l’esclusione del prof. OMISSIS dalla partecipazione alla selezione per la copertura di un posto di professore ordinario di cui all’art. 18, comma 4-ter della legge 240/2010 per il settore 09/F1 (Campi Elettromagnetici), settore scientifico disciplinare ING-INF/02 (Campi Elettromagnetici) presso il Dipartimento di Ingegneria dell’Informazione” dell”Università degli Studi di Firenze “in quanto ricopre attualmente il ruolo di professore ordinario”;
nonché, se ed in quanto occorrer possa:
– del Decreto del Rettore n. 1140/2023, prot. n. 253826 del 24.10.2023, di indizione della procedura selettiva per la copertura di tredici posti da Professore Ordinari, ai sensi dell’art. 18, con la riserva prevista dal comma 4-ter della legge 240/2010;
– del “Regolamento per la disciplina della chiamata dei professori ordinari e associati”, adottato con Decreto del Rettore 343/2023, prot. n. 78058 del 07.04.2023;
– del “Regolamento per la disciplina della chiamata dei professori ordinari e associati”, adottato con Decreto del Rettore n. 1458/2023, prot. n. 314065 del 21.12.2023;
– nonché di ogni altro atto e/o provvedimento presupposto, consequenziale e/o comunque connesso, con espressa riserva di motivi aggiunti anche in relazione agli atti non conosciuti, nonché di proporre, anche in separata sede, domanda di risarcimento danni per equivalente.
Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati il 22 novembre 2024:
– del Decreto del Rettore n. 1193 del 09.09.2024, di approvazione degli atti della procedura selettiva per la copertura di un posto di Professore Ordinario per il settore concorsuale 09/F1 (Campi Elettromagnetici), settore scientifico disciplinare ING-INF/02 (Campi Elettromagnetici) presso il Dipartimento di Ingegneria dell’Informazione dell’Università degli Studi di Firenze, acquisito al prot. n. 0206224 del 09.09.2024;
– del Decreto del Rettore n. 1260 del 26.09.2024, di nomina del prof. OMISSIS a Professore Ordinario per il settore concorsuale 09/F1 (Campi Elettromagnetici), settore scientifico disciplinare ING-INF/02 (Campi Elettromagnetici) presso il Dipartimento di Ingegneria dell’Informazione dell’Università degli Studi di Firenze, acquisito al prot. n. 228792;
– del Verbale n. 29 del 20.09.2024 del Consiglio di Dipartimento di Ingegneria dell’Informazione, acquisito al prot. n. 223282 del 23.09.2024, nella parte in cui delibera la proposta di chiamata del vincitore per il reclutamento di un Professore Ordinario per il settore concorsuale 09/F1 (Campi Elettromagnetici), settore scientifico disciplinare ING-INF/02 (Campi Elettromagnetici) presso il Dipartimento di Ingegneria dell’Informazione dell’Università degli Studi di Firenze, ex art 18, c. 4-ter, l. 240/2010;
– del Verbale del 26.09.2024 del Consiglio di Amministrazione, acquisito al prot. n. 230286 del 27.09.2024, nella parte in cui delibera di approvare la proposta di chiamata del prof. OMISSIS a Professore Ordinario per il settore concorsuale 09/F1 (Campi Elettromagnetici), settore scientifico disciplinare ING-INF/02 (Campi Elettromagnetici) presso il Dipartimento di Ingegneria dell’Informazione dell’Università degli Studi di Firenze;
– dei Verbali della Commissione, nella parte relativa alla valutazione del prof. OMISSIS:
n. 1 del 22.03.2024, acquisito con prot. n.66393 del 25.03.2024;
n. 2 del 11.04.2024, acquisito con prot. n. 164436 del 15.07.2024;
n. 3 del 3.05.2024, con il relativo Allegato 1, acquisiti con prot. n. 164436 del 15.07.2024;
n. 4 del 24.05.2024, acquisito con prot. n. 164436 del 15.07.2024;
n. 5 del 17.06.2024, acquisito con prot. n. 164436 del 15.07.2024;
n. 6 del 17.06.2024, con il relativo Allegato 1, acquisiti con prot. n. 164436 del 15.07.2024;
n. 7 del 17.06.2024, acquisito con prot. n. 164436 del 15.07.2024;
n. 8 del 18.06.2024, acquisito con prot. n. 164436 del 15.07.2024;
n. 9 del 12.07.2024, con i relativi Allegati nn. 1, 2, 3, 4 e 5, acquisiti con prot. n. 164436 del 15.07.2024);
n. 10 di Integrazione del 2.09.2024, acquisito con prot. n. 199927 del 3.09.2024;
– nonché di ogni altro atto e/o provvedimento presupposto, consequenziale e/o comunque connesso, con espressa riserva di motivi aggiunti anche in relazione agli atti non conosciuti, nonché di proporre, anche in separata sede, domanda di risarcimento danni per equivalente.
Per quanto riguarda il ricorso incidentale presentato dal controinteressato OMISSIS il 15 gennaio 2025:
per l’annullamento
– del verbale n. 8 del 18/06/2024 ore 16:30 di svolgimento, con seduta in forma pubblica, della prova didattica da parte del prof. OMISSIS, comprensivo di valutazione dei titoli e di attribuzione dei punteggi limitatamente alle parti censurate col presente ricorso incidentale e specificamente: “La prova didattica del candidato OMISSIS è valutata positivamente, e pertanto considerata superata con la conseguente attribuzione di 15 punti, con il seguente giudizio di idoneità: Per lo svolgimento della lezione il candidato ha utilizzato una lavagna per la scrittura online, alcune figure di supporto, un formulario riassuntivo oltre alla rapida presentazione di un insieme di esercizi proposti. I metodi didattici applicati hanno avuto un’efficacia complessivamente buona, sebbene non sempre siano stati ben coordinati. La chiarezza espositiva è stata anch’essa mediamente buona; poteva essere maggiormente curata la definizione iniziale del contenuto e degli obiettivi della lezione; alcuni passaggi hanno mancato di precisione. Nel rispondere ai quesiti posti sui punti non sufficientemente chiari dell’esposizione, il candidato è stato generalmente in grado di precisare, sebbene in alcuni casi sia stato parzialmente esaustivo”;
– del verbale della Commissione n. 9 del 12/04/2024 di valutazione dei titoli e di attribuzione dei punteggi limitatamente alle parti censurate col ricorso incidentale, relativamente al punteggio attribuito al Prof. OMISSIS e specificamente:
i) quanto alle pubblicazioni scientifiche, nella parte in cui è attribuito il seguente giudizio: “il corpo delle pubblicazioni del candidato presenta: un’originalità ottima, un grado di innovatività ottimo, un rigore metodologico ottimo, una rilevanza alta, una congruenza con il settore concorsuale ed il profilo scientifico del settore scientifico-disciplinare alta, una rilevanza scientifica della collocazione editoriale e una diffusione all’interno della comunità scientifica alte. L’apporto individuale del candidato appare prevalente. Il numero di citazioni è complessivamente alto. Le riviste sono di alto impact factor. PUNTEGGIO TOTALE PUBBLICAZIONI SCIENTIFICHE 38 (MAX 40)”
ii) quanto alla attività didattica nella parte in cui è attribuito “il punteggio totale punti 21 (max 25) così ripartiti: … punti 6 (max 10) in quanto ha avuto la responsabilità, ogni anno, con continuità, di insegnamenti ma non del settore concorsuale relativo al bando”
iii) quanto a titoli e curriculum: nella parte in cui sono attribuiti 24 punti su 25 per la produzione scientifica secondo il seguente giudizio “d) La produzione scientifica complessiva del candidato è continua nel tempo di buona intensità, di originalità e innovatività elevate, alto rigore metodologico e di alta rilevanza. Gli articoli sono pubblicati su riviste ad elevato impact factor del settore Fotonica e dei materiali per la Fotonica. Si elencano inoltre alcuni contributi nei capitoli di libri. Le tematiche sono sempre congruenti con il settore concorsuale e con il profilo scientifico individuato dal settore scientifico-disciplinare indicato nel bando. Negli articoli il candidato è presente spesso come primo autore e in moltissimi articoli come ultimo autore (non in ordine alfabetico). Il numero di citazioni e l’H-index mostrano un interesse molto elevato della comunità scientifica al lavoro del candidato”;
– verbale n. 9 della Commissione del 12/04/2024 di valutazione dei titoli e di attribuzione dei punteggi limitatamente alle parti censurate col presente ricorso incidentale, relativamente al punteggio attribuito al Prof. OMISSIS nella parte in cui
i) quanto alle pubblicazioni scientifiche, è attribuito il seguente giudizio e punteggio “Il corpo delle pubblicazioni del candidato presenta: un’originalità ottima, un grado di innovatività ottimo, un rigore metodologico ottimo, una rilevanza alta, una congruenza con il settore concorsuale ed il profilo scientifico del settore scientifico-disciplinare alta, una rilevanza scientifica della collocazione editoriale e una diffusione all’interno della comunità scientifica alte. L’apporto individuale del candidato appare prevalente. Il numero di citazioni è complessivamente alto. Le riviste sono di alto impact factor. PUNTEGGIO TOTALE PUBBLICAZIONI SCIENTIFICHE 38 (MAX 40)”
– per titoli e curriculum nella parte in cui ha attribuito punti 32 (max 35), di cui Punti 22 (su max punti 25 previsti in preliminare), per la produzione scientifica, in quanto “d) La produzione scientifica complessiva del candidato è continua nel tempo di buona intensità, di originalità e innovatività elevate, alto rigore metodologico e di alta rilevanza. Gli articoli sono pubblicati su riviste ad elevato impact factor del settore Campi Elettromagnetici. Si elencano inoltre alcuni contributi nei capitoli di libri. Le tematiche sono sempre congruenti con il settore concorsuale e con il profilo scientifico del settore scientifico-disciplinare indicato nel bando. Negli articoli della fase iniziale della carriera il candidato è prevalentemente primo autore e successivamente in moltissimi articoli risulta come ultimo autore (non in ordine alfabetico). Il numero di citazioni e l’H-index mostrano un elevato interesse della comunità scientifica al lavoro del candidato”;
– dell’allegato 1 al verbale n. 9 del 12/04/2024 dei giudizi analitici redatti per ciascuna pubblicazione del Prof. OMISSIS nelle parti censurate col primo motivo, paragrafi da I.5.a) ad I.5.c) del ricorso incidentale;
– dell’allegato 3 al verbale n. 9 del 12/04/2024 dei giudizi analitici redatti per ciascuna pubblicazione del Prof. OMISSIS nella parte censurata col primo motivo sub. par. I.6) del ricorso incidentale;
– del verbale di integrazione del verbale n. 9 (n. 10) del 2/09/2024 di valutazione delle voci “Attività Didattica”, nella parte in cui, quanto al Prof. OMISSIS è precisato, quanto alla attività didattica ulteriore, quanto segue: “Dall’analisi del curriculum presentato, il candidato ha avuto la responsabilità, con continuità ogni anno dal 2009 al 2023, di 14 insegnamenti (con incarichi anche pluriennali), di cui 10 presso la University of Siegen, 2 presso ETH Zurich ed 1 presso l’Università di Firenze, con un carico didattico complessivamente nella norma. La Commissione sulla base del confronto fra gli insegnamenti citati nel curriculum e la declaratoria del SSD messo a bando ritiene congruenti i seguenti 8 insegnamenti: Experimental Quantum Optics, Solid-State Physics for Nanoscience, Ultrafast and Nonlinear Optics, Nanobiophotonics, Photonic Devices, Optics, Nano-Optics e 1 Photonics. Non sono considerati totalmente congruenti i seguenti 6 insegnamenti: General Physics I, General Physics II, General Physics for Chemists, Laser Physics, Molecular Quantum Optics and Spectroscopy at the Nanoscale, Spectroscopy. Infine il candidato è stato relatore di 20 tesi magistrali e ha svolto attività di advisor per alcuni studenti triennali”;
– del verbale di integrazione del verbale n. 9 (n. 10) del 2/09/2024 di valutazione delle voci “Attività Didattica”, “Attività istituzionale” e dei “Titoli e Curriculum” nella parte in cui prevede che “Al termine della valutazione, richiamati i punteggi assegnati sulle singole voci di cui al Verbale n.9, risultano pertanto attribuiti i seguenti punteggi complessivi: prof. OMISSIS punti 93/100 …. prof. OMISSIS punti 95/100”;
– del Decreto Rettorale n. 1193 del 09.09.2024, prot. 0206224 del 09/09/2024, di approvazione degli atti della procedura, limitatamente alla parte in cui approva gli atti della procedura nella parte in cui hanno assegnato al Prof. OMISSIS un punteggio totale di n. 95/100 punti ed al Prof. OMISSIS un punteggio totale di n. 93/100 punti;
– di ogni altro atto presupposto, antecedente e conseguente ove interpretato in senso difforme da quanto in questa sede argomentato.

Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio dell’Università degli Studi di Firenze;
Visto l’atto di costituzione in giudizio ed il ricorso incidentale proposto dal controinteressato OMISSIS;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 29 aprile 2025 il dott. OMISSIS e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO
Con il ricorso principale, il prof. OMISSIS ha impugnato il decreto del Rettore dell’Università degli Studi di Firenze n. 83 del 19 gennaio 2024, recante “l’esclusione del prof. OMISSIS dalla partecipazione alla selezione per la copertura di un posto di professore ordinario di cui all’art. 18, comma 4-ter della legge 240/2010 per il settore 09/F1 (Campi Elettromagnetici), settore scientifico disciplinare ING-INF/02 (Campi Elettromagnetici) presso il Dipartimento di Ingegneria dell’Informazione”, oltre agli atti presupposti indicati in epigrafe.
L’Università di Firenze ha escluso il ricorrente dalla procedura concorsuale in esame sulla base delle previsioni del bando, trattandosi di procedura indetta ai sensi dell’art. 18, comma 4-ter della L. n. 240 del 2010, e dunque riservata alla chiamata di “studiosi in possesso dell’abilitazione per il gruppo scientifico-disciplinare” e alla quale “non sono ammessi a partecipare i professori di prima fascia già in servizio”, avendo il prof. OMISSIS invece dichiarato di ricoprire il ruolo di professore ordinario presso l’Università di Siegen.
Il Prof. OMISSIS nei due motivi di ricorso deduce quali profili di illegittimità del provvedimento di esclusione, i vizi di violazione di legge (art. 18, comma 4-ter, della L. 240/2010, art. 3, 4 e 35 della Cost., art. 15 della Carta Diritti UE, art. 9 del Regolamento per la disciplina della chiamata dei professori ordinari e associati dell’Università di Firenze e dell’art. 2 del bando di concorso) e di eccesso di potere; impugnando, in via subordinata e in parte qua, il bando di concorso.
In particolare egli premette di essere professore in Fisica sperimentale (corrispondente, quanto ai settori di cui alla normativa italiana, al SSD 02-B1-PO), fondando il Laboratory of Nano-Optics presso l’Università di Siegen (Germania) e di essere perciò docente all’estero in un settore del tutto differente dal macro-settore concorsuale cui appartiene la posizione bandita. Dunque egli non avrebbe partecipato alla procedura in oggetto in virtù della sua posizione di professore, bensì unicamente in virtù di una abilitazione scientifica nazionale conseguita nel 2012 nel settore scientifico 09/F1 oggetto del bando, che appunto non solo sarebbe diverso da quello in cui esercita le proprie funzioni, ma non farebbe nemmeno parte del medesimo settore concorsuale né del macro-settore nel quale rientrerebbe la fisica sperimentale.
Perciò la sua posizione non ricadrebbe tra quelle di coloro che non possono partecipare alla procedura in oggetto (cioè, ai sensi dell’art. 18, comma 4-ter della L. n. 240 del 2010, “i professori di prima fascia già in servizio”), dovendosi tale esclusione interpretare nel senso che non possono partecipare alle procedure di cui alla riserva in oggetto solo coloro che siano professori di prima fascia già in servizio nel settore concorsuale in cui è bandita la procedura di chiamata o in uno dei settori concorsuali appartenenti al medesimo macro-settore, mentre non vi sarebbe ragione di escludere la partecipazione di coloro che, come il ricorrente, sono sì già professori di prima fascia in servizio, ma in un settore scientifico-disciplinare (fisica sperimentale) diverso da quello concernente il posto messo a concorso (campi elettromagnetici).
Se infatti, la ratio della disposizione è quella di favorire i giovani studiosi in possesso dell’abilitazione per la prima fascia che rischierebbero di trovarsi svantaggiati se potessero partecipare alle procedure di chiamata anche i professori (di prima fascia) già in servizio, tuttavia tale esigenza non si paleserebbe nel caso in cui il giovane studioso e il professore di prima fascia si trovassero ad operare in settori concorsuali diversi, avendo il secondo operato in un settore in alcun modo collegato a quello oggetto del bando. Diversamente opinando, le citate disposizioni finirebbero con l’accumunare, sotto una medesima disciplina, situazioni tra loro molto diverse, quella dei professori ordinari nei settori concorsuali appartenenti al medesimo macro-settore di quello oggetto del bando (indubitabilmente avvantaggiati rispetto ai giovani studiosi) e quella dei professori ordinari in settori concorsuali diversi (che invece, altrettanto oggettivamente, non lo sarebbero), con grave danno per questi ultimi. S’imporrebbe dunque “una lettura costituzionalmente orientata delle disposizioni in parola, la quale tenga conto: – da un lato, dell’esigenza, immanente nel principio di eguaglianza di cui all’art. 3 Cost., di disciplinare in modo uguale situazioni uguali e in modo differente situazioni differenti; – dall’altro, della tutela del diritto costituzionale al lavoro, nella sua accezione negativa di divieto per i poteri dello Stato di limitare immotivatamente o in modo sproporzionato la libertà di ciascun cittadino di scegliere il proprio mestiere (in questo caso declinato, più propriamente, nella possibilità di partecipare liberamente a pubblici concorsi), di cui agli artt. 4 e 35, Cost., e 15 della Carta dei Diritti Fondamentali dell’Unione Europea”.
Si è costituita l’Università degli Studi di Firenze, contestando la fondatezza dei motivi di ricorso e chiedendone il rigetto.
Con ordinanza emessa all’esito dell’udienza in camera di consiglio del 14 marzo 2024 il Collegio ha respinto l’istanza cautelare rilevando che: “l’interpretazione limitativa proposta dal ricorrente dell’art. 18, comma 4-ter, della legge n. 240 del 2010 – norma per la quale alla procedura di chiamata in oggetto non sono ammessi a partecipare i professori di prima fascia già in servizio (quale il ricorrente pacificamente è) – non sembra aderente alla lettera della detta disposizione normativa, né probabilmente alla sua ratio, volta a favorire lo sviluppo della carriera accademica dei giovani studiosi; né, peraltro, sembra che il ricorrente sia impegnato come professore ordinario in un settore completamente avulso da quello oggetto del bando”.
A seguito di appello cautelare da parte del ricorrente, il Consiglio di Stato, con ordinanza n. 1691 dell’8 maggio 2024, ha riformato il provvedimento cautelare, con la conseguenza che il prof. OMISSIS è stato ammesso a partecipare alla procedura con riserva, classificandosi in seconda posizione con il punteggio di 93/100, alle spalle del prof. OMISSIS, al quale è stato assegnato il punteggio di 95/100.
Con ricorso per motivi aggiunti depositato il 22 novembre 2024, il ricorrente ha impugnato gli esiti della procedura concorsuale e in particolare il decreto del Rettore n. 1260 del 26 settembre 2024, di nomina del prof. OMISSIS a professore ordinario per il settore concorsuale in oggetto, sostenendo l’erroneità della valutazione delle proprie esperienze professionali e della propria produzione scientifica.
A sua volta, con ricorso incidentale depositato il 15 maggio 2025, il controinteressato, prof. OMISSIS, ha proposto una impugnazione incidentale condizionata all’ipotesi di accoglimento del ricorso principale e dei motivi aggiunti, sostenendo che la Commissione sarebbe incorsa in una sopravvalutazione dell’attività scientifica del ricorrente principale, attività da ritenersi non congruente con il settore scientifico disciplinare oggetto di concorso.
In vista dell’udienza di discussione le parti hanno depositato memorie conclusive e di replica.
All’udienza pubblica del 15 maggio 2025, all’esito della discussione, il ricorso è stato trattenuto in decisione.
DIRITTO
1. Viene in rilievo l’interpretazione dell’art. 18, comma 4-ter, della legge 240 del 2010, secondo cui: “Ciascuna università, nell’ambito della programmazione triennale, vincola le risorse corrispondenti ad almeno un quinto dei posti disponibili di professore di prima fascia alla chiamata di studiosi in possesso dell’abilitazione per il gruppo scientifico-disciplinare. A tali procedimenti non sono ammessi a partecipare i professori di prima fascia già in servizio. Le disposizioni di cui al presente comma non si applicano alle Scuole superiori a ordinamento speciale.”.
Tale comma è stato aggiunto dall’art. 26, comma 7, del d.l. 24 febbraio 2023, n. 13.
Il dossier sul d.d.l. A.S. 564, di conversione del citato d.l. 13/2023, al Senato della Repubblica (prodotto in atti), con riferimento al comma 7 dell’art. 26, ricorda che: “In seguito al superamento del sistema delle chiamate interne di cui all’art. 24, comma 6, della l. 240/2010, il percorso degli studiosi giovani in possesso dell’abilitazione risulta talvolta non pienamente in grado di garantire un confronto equo, nei confronti di colleghi in possesso di una anzianità di servizio molto più congrua. Ciò rende con tutta evidenza meno attrattivo il sistema poiché pone sullo stesso piano situazioni diverse quali quelle, legittime, dei professori ordinari che intendono competere per l’attribuzione di un posto in una sede diversa e quelle, legittime ma meritevoli di una particolare tutela, dei giovani che debbono poter competere con concorrenti di pari livello nello svolgimento della loro carriera. Questa esigenza, peraltro, è particolarmente sentita anche per gli studiosi in possesso di abilitazione scientifica di Prima fascia che intendano rientrare dall’estero, poiché con la misura in oggetto si troverebbero a poter competere con soggetti dotati di curricula analoghi. Ad oggi, infatti, un professore associato attivo all’estero, ancorché in possesso di abilitazione di prima fascia, potrebbe essere oggetto di chiamata diretta solo in qualità di professore associato (e sempre che sia in servizio nel ruolo da almeno 5 anni). Con il sistema proposto, invece, si creano le condizioni perché possa partecipare a procedure sì aperte, ma comunque limitate a soggetti posti a uno stesso grado di avanzamento della carriera. La misura costituisce un ulteriore tassello del processo avviato dall’art. 26 del decreto-legge 152/2021 (di novella dell’art. 7 della stessa l. 240/2010), che ha reintrodotto nel sistema un canale di mobilità interna al sistema universitario di tipo “orizzontale”, ossia di spostamento di sede rimanendo nell’inquadramento già posseduto. Con l’intervento proposto si introdurrebbe uno strumento complementare, volto a promuovere i migliori giovani ricercatori già in possesso dell’abilitazione scientifica alle funzioni di professore di prima fascia, consentendo alle università di “puntare” su di loro, facendo un investimento di lungo periodo sul reclutamento al massimo livello della carriera universitaria.”.
La ratio dell’art. 18, comma 4-ter, della legge 240 del 2010 è dunque, in sintesi, quella di voler garantire una quota di concorsi dedicata alla progressione verticale della carriera, separata dalle procedure orizzontali di mero trasferimento e riservata a chi è in possesso della abilitazione scientifica nazionale ma non ha ancora raggiunto il grado di professore di prima fascia.
2. Il bando dell’Università di Firenze a cui ha partecipato il prof. OMISSIS, all’art. 2, c. 1, prevede che “Alla procedura selettiva possono partecipare studiosi in possesso dell’abilitazione di cui all’art. 16 della legge 240/2010 per le funzioni di professore di prima fascia per il settore concorsuale ovvero per uno dei settori concorsuali ricompresi nel medesimo macrosettore”.
Il successivo comma 3 del medesimo articolo, invece, precisa che “Non possono partecipare: a) i professori di prima fascia già in servizio”.
Secondo il ricorrente tale previsione limitativa riguarderebbe solo i professori di prima fascia che prestano servizio nel settore concorsuale ovvero in uno dei settori concorsuali ricompresi nel medesimo macrosettore, ma non chi, come lui, svolge attività didattica in un settore concorsuale diverso dai predetti (fisica sperimentale) e vorrebbe sviluppare la propria progressione verticale in altro settore (campi elettromagnetici) essendo in possesso della relativa abilitazione.
3. Tale tesi, indubbiamente suggestiva, non appare del tutto convincente, ritenendo invece il Collegio, pur a fronte del contrario avviso espresso dal Consiglio di Stato in sede di appello cautelare, di dover confermare il proprio indirizzo anticipato in sede di sommaria cognizione cautelare.
Infatti, il comma 4-ter dell’art. 18 della legge n. 240 del 2010, disponendo espressamente che “A tali procedimenti non sono ammessi a partecipare i professori di prima fascia già in servizio” appare chiaro e non interpretabile in modo diverso dal suo significato letterale, questo inequivocabile nel senso che condizione necessaria al fine della partecipazione alla procedura selettiva in oggetto sia quella di non essere già in servizio quali professori di prima fascia.
Il fatto che detta previsione non aggiunga alcuna deroga in riferimento a settori concorsuali diversi da quello del posto messo a bando, rende palese e indubbio il significato delle parole utilizzate dal legislatore, nel senso di escludere dalla procedura in parola tutti coloro che al momento della presentazione della domanda ricoprono già il ruolo di professore di prima fascia a prescindere dal settore dell’insegnamento.
L’interpretazione additiva proposta dal ricorrente nel senso di far dire alla norma che l’esclusione riguarderebbe solo i professori di prima fascia “in servizio nel medesimo settore concorsuale o in settori del medesimo macro-settore” non trova quindi alcun appiglio normativo nè, come si vedrà, logico-interpretativo.
Si tratta infatti, come visto anche alla luce dei lavori preparatori, di una forma del tutto peculiare di reclutamento introdotta in attuazione delle misure programmatiche di cui al PNNR “volta a promuovere i migliori giovani ricercatori già in possesso dell’abilitazione scientifica alle funzioni di professore di prima fascia, consentendo alle università di “puntare” su di loro, facendo un investimento di lungo periodo sul reclutamento al massimo livello della carriera universitaria”.
La ratio della norma è dunque quella di riequilibrare ed aprire, in favore di giovani studiosi, l’accesso al ruolo di professore di prima fascia mediante procedure selettive che prevedono quale requisito il possesso dell’abilitazione scientifica, ma che anche e contestualmente sono riservate a coloro che non prestano già servizio nel citato ruolo (come i professori associati ed i ricercatori).
La semplice appartenenza al ruolo di professore di prima fascia è dunque di per sé ostativa alla partecipazione a tale tipo di procedura di chiamata, come espressamente previsto anche dal bando al quale ha partecipato il prof. OMISSIS.
4. D’altro canto, il postulato del ricorrente di concorrere in tutta purezza, spogliatosi delle vesti di professore ordinario, alla pari con altri professori associati o ricercatori in un settore concorsuale separato (quale quello dei campi elettromagnetici) e non contaminato dal settore in cui egli presta servizio, è solo astrattamente teorizzato nel ricorso introduttivo, scontrandosi poi in concreto con gli argomenti addotti dal medesimo prof. OMISSIS nei motivi aggiunti; questi, da una parte volti ad esaltare la prevalenza della propria esperienza (comprensiva dell’attività didattica, dei titoli e delle pubblicazioni) nel settore della fisica sperimentale perché di respiro più ampio e generale rispetto a quella additata come ristretta e meramente settoriale del controinteressato, in quanto limitata al settore dei campi elettromagnetici; dall’altra parte volti a dimostrare la congruenza della propria suddetta complessiva attività, che nella sua vastità abbraccerebbe il settore scientifico messo a bando dei campi elettromagnetici. Ma allora è evidente che la carriera accademica del prof. OMISSIS non si è svolta in un settore segregato e in alcun modo collegato con quello messo a concorso (come dal medesimo prospettato nel ricorso principale) e che essa verrebbe invece spesa praticamente nella sua interezza all’interno della procedura in oggetto, per essere messa a confronto con quella di chi non ha ancora raggiunto il medesimo livello apicale, e ciò in contrasto con la sopra analizzata ratio normativa di favorire l’avanzamento dei giovani studiosi creando, su alcuni posti riservati, un meccanismo di confronto fra pari.
In realtà, dunque, la situazione in cui concretamente si trova il prof. OMISSIS non è molto dissimile da quella dei professori ordinari nei settori concorsuali appartenenti al medesimo macro-settore di quello oggetto del bando, pacificamente esclusi dalla procedura in oggetto, il che ulteriormente dimostra, da una parte, la ragionevolezza e la completezza della norma che chiaramente ha escluso dalla partecipazione alla peculiare procedura di chiamata in esame “i professori di prima fascia già in servizio”, e ciò con nettezza senza operare deroghe o distinguo, dall’altra l’ingiustificata disparità di trattamento o comunque la distorsione che si verrebbe a determinare se si derogasse all’esclusione ammettendo alla procedura medesima i soli professori di prima fascia che lavorano in settori disciplinari formalmente separati, seppure di fatto comunque contigui e comunicanti con quello oggetto della procedura, realizzandosi in sostanza, anche in tal caso, uno spostamento orizzontale di posizione.
5. Mentre, l’esigenza del ricorrente di rientrare dall’estero o il suo interesse ad esercitare l’insegnamento, in qualità di professore ordinario, nel settore scientifico dei campi elettromagnetici, lungi dal giustificare una forzatura interpretativa della norma scomodando principi costituzionali, potranno trovare soddisfazione attraverso la partecipazione ad altre procedure di chiamata, fra cui, in primo luogo, quella generale bandita ai sensi dell’art. 18, comma 1, della legge n. 240 del 2010, o quella di cui al successivo comma 4 (riservata agli “esterni”), oppure alle procedure di chiamata volte a favorire la mobilità orizzontale e riservate anche agli “studiosi stabilmente impegnati all’estero” di cui all’art. 1, comma 9, legge n. 230 del 2005 e all’art. 7, comma 5-bis, della legge n. 240 del 2010.
Il tutto a dimostrazione del fatto che la disciplina delle chiamate e della mobilità dei professori universitari, nelle sue separate e complementari declinazioni, ha una sua complessiva armonia e una sua completezza, che verrebbe alterata attraverso interpretazioni additive volte a modificare la disciplina del singolo procedimento di chiamata, appositamente riservato ad una particolare categoria di studiosi.
6. Pertanto, alla luce di quanto esposto, il ricorso principale non può essere accolto.
7. Non essendo dunque il ricorrente legittimato a partecipare alla procedura in esame, alla quale è stato ammesso con riserva, deve essere dichiarata l’inammissibilità per difetto d’interesse del ricorso per motivi aggiunti, volto a contestare il posizionamento in graduatoria del medesimo, cui consegue l’improcedibilità per difetto d’interesse del ricorso incidentale.
8. Le spese di lite possono essere compensate, tenuto conto della novità della questione esaminata.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sul ricorso principale e sui motivi aggiunti e sul ricorso incidentale, come in epigrafe proposti,
– rigetta il ricorso principale;
– dichiara inammissibile il ricorso per motivi aggiunti;
– dichiara improcedibile il ricorso incidentale.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Firenze nella camera di consiglio del giorno 29 aprile 2025 con l’intervento dei magistrati:
OMISSIS, Presidente
OMISSIS, Consigliere
OMISSIS, Consigliere, Estensore

Pubblicato il 5 maggio 2025