TAR Lazio, Sez. IV quater, 15 maggio 2025, n. 9305

La coerenza delle pubblicazioni va riferita non soltanto allo specifico settore concorsuale di interesse ma anche a materie interdisciplinari ad esso comunque riconducibili

Data Documento: 2025-05-15
Autorità Emanante: TAR Lazio
Area: Giurisprudenza
Massima

L’art. 4, comma 1, lett. a) del DM n. 120/2016, quando si riferisce alla coerenza delle pubblicazioni presentate dai candidati, fa riferimento non soltanto allo specifico settore concorsuale di interesse ma anche a materie interdisciplinari ad esso comunque riconducibili, con ciò significando che alcuni argomenti, dalla intrinseca portata interdisciplinare, ben possano essere ricompresi nell’ambito di più settori concorsuali, proprio in virtù della natura trasversale degli studi che ne derivano.

Contenuto sentenza

09305/2025 REG.PROV.COLL.

10260/2024 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Quarta Quater)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 10260 del 2024, proposto da OMISSIS, rappresentato e difeso dagli avvocati OMISSIS, OMISSIS, OMISSIS, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Ministero Dell’Università e della Ricerca, Commissione per L’Abilit. Scientifica Naz. Settore Concorsuale 06/E3 – Neurochirurgia e Chirurgia Maxillo Facciale, non costituiti in giudizio;

Ministero dell’Università e della Ricerca, Presidenza del Consiglio dei Ministri, Anvur Agenzia Nazionale di Valutazione del Sistema Universitario e della Ricerca, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall’Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;

nei confronti

OMISSIS, non costituito in giudizio;

per l’annullamento

– del giudizio collegiale con il quale la Commissione per l’Abilitazione Scientifica Nazionale, nominata con Decreto Direttoriale n. 2302 del 19.12.2023 nell’ambito della procedura indetta con Decreto direttoriale n. 1796 del 27.10.2023, ha valutato il ricorrente non idoneo al conseguimento dell’abilitazione alle funzioni di professore di prima fascia nel settore concorsuale 06/E3 – Neurochirurgia e chirurgia maxillo facciale, e dei giudizi individuali resi dai singoli Commissari, entrambi pubblicati in data 9.7.2024 nella pagina dedicata all’Abilitazione Scientifica Nazionale;

– del verbale n. 1 del 9.2.2024, del verbale n. 2 del 12.3.2024, del verbale n. 3 del 20.6.2024, del verbale n. 4 del 25.6.2024 e del verbale n. 5 del 1.7.2024;

– per quanto occorrer possa, del Decreto Direttoriale n. 1796 del 27.10.2023 di indizione della procedura volta al conseguimento dell’abilitazione scientifica nazionale alle funzioni di professore di prima fascia nel settore concorsuale 06/E3 – Neurochirurgia e chirurgia maxillo facciale;

– di ogni altro atto preordinato, presupposto, connesso e/o consequenziale.

E PER LA CONDANNA

– del Ministero dell’Università e della Ricerca a riformulare il giudizio di idoneità del ricorrente per il conseguimento dell’abilitazione allo svolgimento delle funzioni di professore di prima fascia nel settore concorsuale 06/E3 – Neurochirurgia e chirurgia maxillo facciale, ad opera di una Commissione in diversa composizione.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero dell’Università e della Ricerca e di Presidenza del Consiglio dei Ministri e di Anvur Agenzia Nazionale di Valutazione del Sistema Universitario e della Ricerca;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell’udienza pubblica del giorno 2 aprile 2025 il dott. OMISSIS e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

Il ricorrente ha partecipato alla procedura per abilitazione scientifica nazionale alle funzioni di professore universitario di prima fascia per settore SSD 06/E3 Neurochirurgia e chirurgia maxillo facciale. La Commissione giudicatrice ha formulato un giudizio di non idoneità nei confronti del ricorrente. Quest’ultimo, ritenendo il provvedimento viziato da illegittimità, ha proposto rituale impugnazione.

L’amministrazione si è costituita in giudizio con una articolata memoria, chiedendo il rigetto del ricorso.

All’udienza pubblica del 2 aprile 2025 l”avvocato di parte ricorrente, dava lettura della circolare della Società Italiana di Neurochirurgia in merito al trattamento dell” aneurisma celebrale, dell’ictus e dell’embolizzazioni endovascolari, per i quali è previsto espressamente che i trattamenti sono svolti da neurochirurghi.

All’esito della discussione la causa è stata trattenuta in decisione.

Il ricorso è accolto nei limiti qui precisati.

La disciplina normativa sulle procedure di abilitazione per l’accesso alle funzioni di professore di prima e di seconda fascia contempla fasi di verifica di requisiti che oggettivamente i candidati devono possedere e il cui accertamento è svolto sulla base di meri parametri, indicatori e fasi di valutazione della maturità scientifica del candidato affidata più propriamente alla discrezionalità tecnica della Commissione «nella peculiare forma di giudizi di valore, implicanti competenze specialistiche di alto profilo» (Tar Lazio, Roma, sez. III,4.5.2020 n. 4617).

In particolare, la disciplina normativa è da ricercarsi nel D.M. 7 giugno 2016 n.120, il quale prevede all’art. 3, rubricato «Valutazione della qualificazione scientifica per l’abilitazione alle funzioni di professore di prima e di seconda fascia», che «1. Nelle procedure di abilitazione per l’accesso alle funzioni di professore di prima e di seconda fascia, la Commissione formula un motivato giudizio di merito sulla qualificazione scientifica del candidato basato sulla valutazione delle pubblicazioni e dei titoli presentati, prendendo a riferimento esclusivamente le informazioni contenute nella domanda redatta secondo il modello allegato al bando dai candidati. Nella valutazione la Commissione si attiene al principio in base al quale l’abilitazione viene attribuita esclusivamente ai candidati che hanno ottenuto risultati scientifici significativi riconosciuti come tali dalla comunità scientifica di riferimento, tenendo anche in considerazione, secondo le caratteristiche di ciascun settore concorsuale e in diversa misura per la prima e per la seconda fascia, la rilevanza nazionale e internazionale degli stessi.

La valutazione delle pubblicazioni scientifiche e dei titoli è volta ad accertare:

  1. a) per le funzioni di professore di prima fascia, la piena maturità scientifica del candidato, attestata dall’importanza delle tematiche scientifiche affrontate e dal raggiungimento di risultati di rilevante qualità e originalità, tali da conferire una posizione riconosciuta nel panorama anche internazionale della ricerca;
  2. b) per le funzioni di professore di seconda fascia, la maturità scientifica del candidato, intesa come il riconoscimento di un positivo livello della qualità e originalità dei risultati raggiunti nelle ricerche affrontate e tale da conferire una posizione riconosciuta nel panorama almeno nazionale della ricerca».

Il secondo comma del richiamato art. 3 prevede una diversificazione per le valutazioni, sia dei titoli che delle pubblicazioni, da riferire alla prima e alla seconda fascia di docenza. La disposizione fissa già i criteri per l’accertamento della «piena maturità scientifica» (per la prima fascia), la quale deve essere attestata dalla «importanza delle tematiche scientifiche affrontate e dal raggiungimento di risultati di rilevante qualità e originalità, tali da conferire una posizione riconosciuta nel panorama anche internazionale della ricerca», e quelli per l’accertamento della «maturità scientifica» (per la seconda fascia), la quale è data dal «riconoscimento di un positivo livello della qualità e originalità dei risultati raggiunti nelle ricerche affrontate e tale da conferire una posizione riconosciuta nel panorama almeno nazionale della ricerca».

La discrezionalità della Commissione viene ad essere delimitata dal legislatore con riferimento all’oggetto dell’accertamento (piena maturità o mera maturità scientifica) e ai criteri che consentono di ritenerne la sussistenza.

I successivi articoli indicano più nel dettaglio i criteri per la valutazione delle pubblicazioni scientifiche (art. 4) e i criteri e i parametri per la valutazione dei titoli (art. 5).

In particolare, la valutazione dei titoli si compone di due momenti:

  1. a) l’accertamento dell’impatto della produzione scientifica del candidato, svolta utilizzando obbligatoriamente i parametri e gli indicatori relativi al titolo di cui al n. 1 dell’Allegato A.
  2. b) l’accertamento del possesso di almeno tre titoli tra quelli scelti dalla Commissione tra quelli di cui all’allegato A ai numeri da 2 a 11. Riguardo a tale accertamento il comma 2 dell’art. 5 prevede che «la Commissione, nella seduta di insediamento sceglie, in relazione alla specificità del settore concorsuale e distintamente per la prima e per la seconda fascia, almeno sei titoli tra quelli di cui all’allegato A ai numeri da 2 a 11 e ne definisce, ove necessario, i criteri di valutazione».

La valutazione delle pubblicazioni è svolta in base ai criteri di cui all’art. 4: «La Commissione valuta le pubblicazioni scientifiche presentate dai candidati ai sensi dell’articolo 7, secondo i seguenti criteri:

  1. a) la coerenza con le tematiche del settore concorsuale o con tematiche interdisciplinari adesso pertinenti;
  2. b) l’apporto individuale nei lavori in collaborazione;
  3. c) la qualità della produzione scientifica, valutata all’interno del panorama nazionale e internazionale della ricerca, sulla base dell’originalità, del rigore metodologico e del carattere innovativo;
  4. d) la collocazione editoriale dei prodotti scientifici presso editori, collane o riviste di rilievo nazionale o internazionale che utilizzino procedure trasparenti di valutazione della qualità del prodotto da pubblicare;
  5. e) il numero e il tipo delle pubblicazioni presentate nonché la continuità della produzione scientifica sotto il profilo temporale;
  6. f) la rilevanza delle pubblicazioni all’interno del settore concorsuale, tenuto conto delle specifiche caratteristiche dello stesso e dei settori scientifico-disciplinari ricompresi”.

L’abilitazione è infine attribuita in base all’art. 6 ai soli candidati che, all’esito dei cinque giudizi individuali (almeno tre dei quali positivi) e del giudizio finale a carattere collegiale, ottengano: 1) una valutazione positiva del titolo di cui al numero 1 dell’allegato A (impatto della produzione scientifica); 2) il riconoscimento del possesso di almeno tre dei titoli individuati dalla Commissione e infine 3) la valutazione positiva sulle pubblicazioni giudicate complessivamente di qualità elevata, come definita nell’allegato “B” al medesimo regolamento, secondo il quale “si intende per pubblicazione di qualità elevata una pubblicazione che, per il livello di originalità e rigore metodologico e per il contributo che fornisce al progresso della ricerca, abbia conseguito o è presumibile che consegua un impatto significativo nella comunità scientifica di riferimento, a livello anche internazionale».

Nel caso di specie, risulta che la Commissione abbia riconosciuto al ricorrente il possesso di quattro titoli e riconosciuto il superamento delle mediane. Il giudizio collegiale negativo, così come i giudizi individuali, si fondano, pertanto in maniera dirimente, sulla valutazione delle pubblicazioni.

Con la prima articolata censura parte ricorrente ha dedotto VIOLAZIONE E/O FALSA APPLICAZIONE DELL’ART. 16, COMMA 3, LETT. A), DELLA LEGGE N. 240/2010. VIOLAZIONE E/O FALSA APPLICAZIONE DEGLI ARTT. 3, 4, 7 DEL D.M. N. 120/2016. VIOLAZIONE E/O FALSA APPLICAZIONE DEI CRITERI DI VALUTAZIONE DEI CANDIDATI INDIVIDUATI CON IL VERBALE N. 1 DEL 9.2.2024. VIOLAZIONE E/O FALSA APPLICAZIONE DELL’ART. 3 DELLA LEGGE N. 241/1990. ECCESSO DI POTERE PER MANIFESTA ILLOGICITÀ E IRRAGIONEVOLEZZA. ERRONEA VALUTAZIONE DEI FATTI E CONTRADDITTORIETÀ. CARENZA DI ISTRUTTORIA E DIFETTO DI MOTIVAZIONE. SVIAMENTO DI POTERE. INGIUSTIZIA MANIFESTA

In particolare la Commissione, rilevando che il ricorrente ha superato tutti e tre gli indicatori richiesti (c.d. mediane), avrebbe dovuto esporre in modo chiaro, dettagliato e analitico le ragioni dell’inidoneità all’abilitazione, senza limitarsi, come invece ha fatto, ad affermare genericamente l’assenza dei caratteri della coerenza, della originalità, del rigore metodologico, dell’apporto individuale e della collocazione editoriale, peraltro non ulteriormente motivata con riferimento ai contenuti propri delle opere.

Del resto, se la produzione scientifica del ricorrente non fosse stata di elevata qualità, avrebbe inciso sugli indicatori, ovvero sul numero di citazioni e H-index, che sarebbero notevolmente ridotti, perché non citati, in quanto la comunità scientifica non reputa di qualità la produzione del ricorrente.

In particolare, nella motivazione del giudizio impugnato la Commissione afferma che”Le pubblicazioni sottoposte a valutazione dal candidato, per quanto congrue con il numero massimo previsto dall’allegato B del D.M. 120/2016, presentano numerose criticità: nessuna monografia o capitolo di libro, ma solamente articoli co-autorati su riviste con focus pressoché monotematico sul trattamento endovascolare negli aneurismi cerebrali e dello stroke. Inoltre, in 5 pubblicazioni il candidato non ricopre un ruolo rilevante all’interno dei lavori presentati. 8 lavori su 16 presentano parziale o limitata coerenza con il settore concorsuale 06/E3, e in 6 casi la collocazione editoriale non è congrua con il settore concorsuale. Ulteriore criticità riguarda le pubblicazioni 12) e 15), che risultano identiche, e le pubblicazione 1) e 3), di cui sono presenti soltanto gli abstract nel file caricato dal candidato. Per quanto concerne il piano dell’originalità, innovatività, e della rilevanza il candidato ha presentato alcuni articoli dalla buona o ottima qualità ai quali però si alternano 8 pubblicazioni in cui non si ravvisano elementi di innovatività, originalità e rilevanza. Si segnalano altresì 4 pubblicazioni in cui il rigore metodologico risulta insufficiente.

In considerazione di quanto presentato dal candidato, la produzione scientifica selezionata non è classificabile di qualità “elevata” secondo la definizione di cui all’allegato B del D.M. 120/2016. In sintesi il candidato presenta un profilo scientifico di rilievo per quanto concerne gli indicatori; tuttavia dalla sua produzione scientifica si evince un profilo maggiormente incentrato verso la disciplina di neuroradiologia interventistica ( settore concorsuale 06/I1) che verso la neurochirurgia. Conclusione: la commissione all’unanimità esprime giudizio negativo all’abilitazione scientifica nazionale del candidato alle funzioni di professore di prima fascia.”

Il Collegio osserva che la Commissione, con la motivazione de qua, si è limitata – peraltro in modo generico – ad elencare i criteri di cui all’art. 4 del D.M. n. 120/2016 senza però spiegare le ragioni che hanno determinato il giudizio negativo. In altri termini, la Commissione avrebbe dovuto, con maggior impegno esplicativo, spiegare il perché le pubblicazioni sono state considerate di qualità non elevata mediante una esplicitazione, ancorché sintetica, di tali ragioni senza poter ancorare tale giudizio alla mera elencazione dei criteri citati dall’art. 4 del D.M. n. 120/2016.

La motivazione risulta, inoltre, carente sotto il profilo dell’omessa indicazione nella motivazione – ancorché in modo sintetico – delle pubblicazioni presentate, non avendo la Commissione dato conto delle stesse nel giudizio impugnato.

Ed invero, questa Sezione ha avuto modo di affermare, in conformità con il costante orientamento già espresso in precedenza da questo Tribunale, che non è necessario che la Commissione debba profondersi in modo analitico sul contenuto di tutte le pubblicazioni, trattandosi con ogni evidenza di un onere di motivazione inesigibile, ma che comunque essa debba dare conto di aver effettivamente valutato le pubblicazioni stesse (vedi: T.A.R. Lazio, Sez. IV quater, sentenza del 10 marzo 2025, n. 5059).

Ebbene, osserva il Collegio che, nel caso di specie, tale onere motivazionale non risulta essere stato in alcun modo assolto dalla Commissione, non avendo essa fatto alcun richiamo, ancorché sintetico, nel corpo del provvedimento ad alcuna delle pubblicazioni presentate, così rendendo impossibile comprendere l’iter logico sotteso al giudizio negativo.

Allo stesso modo, i singoli Commissari non hanno fornito alcuna specificazione delle ragioni che hanno indotto gli stessi a formulare un giudizio negativo con riguardo alla produzione scientifica del ricorrente con particolare riguardo ai livelli di originalità e innovatività.

Una siffatta articolazione del giudizio si rivela viziata sotto il profilo motivazionale, in quanto fondata sull’utilizzo di espressioni standardizzate e prive di specificità, non accompagnate da una concreta e puntuale analisi del contenuto scientifico delle pubblicazioni, in contrasto con i principi affermati dalla giurisprudenza consolidata e con le prescrizioni della normativa vigente.

In punto di diritto evidenzia in proposito il Collegio che la norma di carattere generale di cui all’art. 3 l. n. 241/1990 va letta ed applicata in combinato disposto con l’art. 3 del D.M. n. 120/2016, sopra riportato, disposizione di carattere settoriale specificamente dettata per il buon governo della motivazione da esternare nell’espressione del giudizio di attribuzione ovvero di diniego di riconoscimento dell’abilitazione scientifica nazionale che quindi rappresenta una declinazione e una attualizzazione contestualizzata allo specifico settore che ci occupa, del generale obbligo di motivazione. Tale articolo si accompagna all’art. 4 del D.M. cit, secondo il quale la Commissione è tenuta a valutare le pubblicazioni sulla base dei criteri ivi previsti e sopra ricordati.

La censura pertanto deve essere accolta

Con il secondo motivo ha dedotto: VIOLAZIONE E/O FALSA APPLICAZIONE DELL’ART. 16, COMMA 3, LETT. A) DELLA LEGGE N. 240/2010. VIOLAZIONE E/O FALSA APPLICAZIONE DEGLI ARTT. 3, 4, 7 DEL D.M. N. 120/2016. VIOLAZIONE E/O FALSA APPLICAZIONE DEI CRITERI DI VALUTAZIONE DEI CANDIDATI INDIVIDUATI CON IL VERBALE N. 1 DEL 9.2.2024. VIOLAZIONE E/O FALSA APPLICAZIONE DELL’ART. 3 DELLA LEGGE N. 241/1990. ECCESSO DI POTERE PER MANIFESTA ILLOGICITÀ E IRRAGIONEVOLEZZA. ERRONEA VALUTAZIONE DEI FATTI E CONTRADDITTORIETÀ. CARENZA DI ISTRUTTORIA E DIFETTO DI MOTIVAZIONE. SVIAMENTO DI POTERE. INGIUSTIZIA MANIFESTA.

Ad avviso di parte ricorrente il giudizio di inidoneità è altresì illegittimo nella parte in cui non si riscontrano, neppure asserite e tautologiche, valutazioni con riguardo a tutti i criteri elencati all’art. 4 del D.M. n. 120/2016 e individuati dalla stessa Commissione nel verbale n. 1 del 9.2.2024.

Tale disposizione sancisce infatti che “la Commissione valuta le pubblicazioni scientifiche presentate dai candidati ai sensi dell’articolo 7, secondo i seguenti criteri:

“a) la coerenza con le tematiche del settore concorsuale o con tematiche interdisciplinari ad esso pertinenti;

  1. b) l’apporto individuale nei lavori in collaborazione;
  2. c) la qualità della produzione scientifica, valutata all’interno del panorama nazionale e internazionale della ricerca, sulla base dell’originalità, del rigore metodologico e del carattere innovativo;
  3. d) la collocazione editoriale dei prodotti scientifici presso editori, collane o riviste di rilievo nazionale o internazionale che utilizzino procedure trasparenti di valutazione della qualità del prodotto da pubblicare;
  4. e) il numero e il tipo delle pubblicazioni presentate nonché la continuità della produzione scientifica sotto il profilo temporale;
  5. f) la rilevanza delle pubblicazioni all’interno del settore concorsuale, tenuto conto delle specifiche caratteristiche dello stesso e dei settori scientifico-disciplinari ricompresi”. Tali criteri però non sono stati tutti utilizzati dalla Commissione nella valutazione delle pubblicazioni del ricorrente.

Nel dettaglio, la Commissione si è limitata a valutare le pubblicazioni scientifiche del ricorrente esclusivamente alla luce della coerenza con il settore concorsuale (a), dell’apporto individuale del ricorrente (b) dell’originalità, del rigore metodologico e del carattere innovativo, (c) della collocazione (d), senza richiamare i restanti criteri, ovvero la “il numero e il tipo delle pubblicazioni presentate nonché la continuità della produzione scientifica sotto il profilo temporale” (e) e “la rilevanza delle pubblicazioni all’interno del settore concorsuale, tenuto conto delle specifiche caratteristiche dello stesso e dei settori scientifico-disciplinari ricompresi”.

Del pari i singoli commissari hanno valutato ogni singola pubblicazione del ricorrente con riguardo solo a determinati criteri di cui all’art. 4 del DM n. 120/2016, da loro individuati in modo del tutto arbitrario.

In particolare parte ricorrente ha correttamente rilevato che:

– il Prof. OMISSIS ha valutato l’intera produzione scientifica del ricorrente soltanto con riguardo ai criteri b), c) e d). Si legge infatti che: “Il livello di originalità ed innovatività [criterio c] può ritenersi soddisfacente in due pubblicazioni … La collocazione editoriale [criterio d] è discreta con larga parte di contributi su riviste non di alto impatto nel SSD (n°1, 5, 6, 9, 14, 16). L’apporto individuale del candidato è significativo in 13 pubblicazioni” [criterio b];

– il Prof. OMISSIS ha invece applicato alcuni dei criteri di cui all’art. 4 del DM n. 120/2016 per alcune pubblicazioni e altri criteri invece per altre pubblicazioni. Si veda ad esempio che le pubblicazioni n. 1 e 2 sono state valutate esclusivamente con riguardo ai criteri di cui alle lett. b), c) e d) ma non anche ai criteri di cui alle lett. a), e) ed f): “Nella pubblicazione n. 1 (…) L’originalità, innovatività e rilevanza del lavoro sono scarse, [criterio c] l’apporto individuale del candidato è scarsamente significativo [criterio b] e la collocazione editoriale è rilevante [criterio d]. Nel lavoro n. 2 … Originalità, innovatività e rilevanza sono sufficienti, il rigore metodologico adeguato [criterio c], l’apporto individuale del candidato è significativo [criterio b] e la collocazione editoriale è rilevante [criterio d]. Mentre le pubblicazioni nn. 4 e 16 sono stata valutate soltanto con riguardo ai criteri di cui alle lett. b), c), d) ed f) e non anche ai criteri di cui alle lett. a) ed e): “Il lavoro n. 4 è prettamente di natura statistica con dati originali su una casistica monocentrica basato sulla correlazione tra i livelli di cotinina nella saliva ed il rischio di rottura di aneurisma cerebrale. Originalità, innovatività e rilevanza possono essere considerate sufficienti, il rigore metodologico è assai adeguato [criterio c], l’apporto individuale del candidato è significativo [criterio b] e la collocazione editoriale è assai rilevante (quartile Q1) seppur poco attinente [criterio d]” – “Il lavoro n.16 riguarda le alterazioni morfologiche dei seni venosi intracranici in otto casi ematoma subdurale spontaneo. Viene fatta un’analisi statistica esclusivamente descrittiva e la pochezza numerica dei casi presi in esame non permette una significatività dal punto di vista statistico, per cui il lavoro non è considerabile sufficientemente originale e innovativo anche se gli si può riconoscere una limitata rilevanza. Il rigore metolodologico è insufficiente.” [criterio c] “l’apporto individuale è significativo [criterio b] e la collocazione editoriale assai rilevante [criterio d];

– il Prof. OMISSIS ha valutato tutte le pubblicazioni senza avere riguardo ai criteri di cui alle lett. a) ed e); il Prof. OMISSIS ha valutato le pubblicazioni nn. 7, 8, 10, 12 e 15 esclusivamente con riguardo ai criteri di cui alle lett. a) e c): “Il lavoro numero 7 è uno studio prospettico sul rischio di insorgenza di ematoma intraparenchimale dopo trombectomia. Lo studio è ben condotto, il candidato ha ruolo marginale, i risultati sono originali [criterio c] ma limitata è la coerenza con il SSD [criterio a]”. “I lavori numero 8, 10, 12 è 15 trattano argomenti propri di tecniche endovascolari illustrando dati originali con adeguato rigore metodologico [criterio c], argomenti affini ma non coerenti con la neurochirurgia” [criterio a]. Mentre ha valutato la pubblicazione n. 4 solo con riguardo ai criteri di cui alle lett. b), c) e d): “La numero 4 affronta il ruolo della cotinina nell’aumento del rischio di rottura di aneurisma. L’apporto individuale è buono [criterio b], i dati sono innovativi ed originali. Adeguato il rigore metodologico [criterio c] e la collocazione editoriale [criterio d]”.

Conseguentemente è fondata le censura relativa al difetto di motivazione del provvedimento impugnato, in quanto la Commissione e i singoli commissari non si sono pronunciati su tutti i criteri tassativamente indicati nell’art. 4 del D.M. n. 120/2016, (in termini, T.A.R. Lazio, Sez. IV quater, sentenza del 9 aprile 2025, n. 7025).

Con il terzo motivo di ricorso ha dedotto: VIOLAZIONE E/O FALSA APPLICAZIONE DELL’ART. 4 DEL D.M. N. 120/2016. VIOLAZIONE E/O FALSA APPLICAZIONE DEI CRITERI DI VALUTAZIONE DEI CANDIDATI INDIVIDUATI CON VERBALE N. 1 DEL 9.2.2024. VIOLAZIONE E/O FALSA APPLICAZIONE DELL’ART. 3 DELLA LEGGE N. 241/1990. ECCESSO DI POTERE PER MANIFESTA ILLOGICITÀ E IRRAGIONEVOLEZZA. ERRONEA VALUTAZIONE DEI FATTI E CONTRADDITTORIETÀ; CARENZA DI ISTRUTTORIA E DIFETTO DI MOTIVAZIONE. SVIAMENTO DI POTERE. INGIUSTIZIA MANIFESTA.

I provvedimenti gravati sono altresì illegittimi in quanto la Commissione, oltre ad omettere illegittimamente l’analisi di alcuni criteri di cui all’art. 4 del DM n. 120/2016, ha, in violazione della disciplina di settore, applicato i criteri rimanenti in modo del tutto arbitrario, illogico e sproporzionato.

Innanzitutto, la Commissione ha attribuito preminente ed esclusivo rilievo alla “coerenza con le tematiche del settore concorsuale o con tematiche interdisciplinari ad esso pertinenti” – criterio di cui all’art. 4, lett. a) del DM n. 120/2016 – vanificando di fatto le valutazioni favorevoli rese con riguardo agli altri criteri utilizzati (rigore metodologico, originalità e innovatività).

In sede collegiale, infatti, la Commissione ha ritenuto che “Per quanto concerne il piano dell’originalità, innovatività, e della rilevanza il candidato ha presentato alcuni articoli dalla buona o ottima qualità”, sono soltanto 4 le “pubblicazioni in cui il rigore metodologico risulta insufficiente”, e 5 le pubblicazioni in cui “il candidato non ricopre un ruolo rilevante all’interno dei lavori presentati”.

A fronte di tali elementi favorevoli, “tuttavia dalla sua produzione scientifica si evince un profilo maggiormente incentrato verso la disciplina di neuroradiologia interventistica (settore concorsuale 06/I1) che verso la neurochirurgia”.

Anche nei giudizi individuali, pur riscontrando valutazioni favorevoli sulle pubblicazioni del ricorrente, ciascun Commissario ha tuttavia conferito preminente rilievo al criterio della coerenza con il settore concorsuale (art. 4, lett. a).

La censura è fondata.

Non vi è dubbio che il criterio della coerenza con il settore concorsuale ha rivestito un ruolo decisivo nella valutazione complessiva della Commissione.

Pertanto la Commissione avrebbe dovuto esporre in modo analitico le ragioni della valutazione negativa delle pubblicazioni con riguardo a tale preminente criterio della coerenza, senza limitarsi, come invece ha fatto, ad affermare genericamente l’assenza della medesima.

In sede collegiale la Commissione ha, infatti, rilevato che “8 lavori su 16 presentano parziale o limitata coerenza con il settore concorsuale 06/E3”, ma non ha specificato le ragioni di tale parziale o limitata coerenza.

Allo stesso modo, i singoli Commissari non hanno fornito alcuna specificazione delle ragioni sottese al giudizio individuale negativo reso con riguardo alla non coerenza della produzione scientifica del ricorrente.

Tale specificazione si impone alla luce della art. 4, comma 1, lett. a) del DM n. 120/2016, che quando si riferisce alla coerenza delle pubblicazioni presentate dai candidati, fa riferimento non soltanto allo specifico settore concorsuale di interesse ma anche a materie interdisciplinari ad esso comunque riconducibili, con ciò significando che alcuni argomenti, dalla intrinseca portata interdisciplinare, ben possano essere ricompresi nell’ambito di più settori concorsuali, proprio in virtù della natura trasversale degli studi che ne derivano (cfr. TAR Lazio, III bis, 2.5.2023, n. 7380; cfr produzione parte ricorrente: dichiarazione Presidente Ordine Medici Roma alleg.13 nonché circolare della Società Italiana di Neurochirurgia letta a verbale).

Solo successivamente sono state depositate in giudizio le controdeduzioni della Commissione che, per la prima volta, ha tentato di spiegare le ragioni per le quali le pubblicazioni sembrano più riconducibili alla Neuroradiologia interventista che alla neurochirurgia.

Tali dati, esplicitati solo in giudizio, costituiscono una inammissibile integrazione postuma della motivazione del provvedimento di diniego.

In giurisprudenza (cfr.TAR Lazio sez. IV Quater n. 2245/2025), si registrano sul punto due orientamenti:

– secondo una prima impostazione, l’integrazione in sede processuale della motivazione è ammissibile – ai sensi dell’art. 21-octies, l. n. 241 del 1990 – quando venga in considerazione l’esercizio di un potere di natura vincolata (cfr. da ultimo Consiglio di Stato sez. IV, 22/05/2023, n.5046; Cons. Stato, Sez. VI, 26/07/2022, n. 6584);

– secondo un diverso orientamento, (anche in ipotesi di attività vincolata) “nel processo amministrativo l’integrazione in sede giudiziale della motivazione è ammissibile soltanto se effettuata mediante gli atti del procedimento – ossia utilizzando elementi univoci e sufficienti presenti negli atti istruttori, nella misura in cui i documenti dell’istruttoria offrano elementi sufficienti ed univoci dai quali possano ricostruirsi le concrete ragioni della determinazione assunta – oppure attraverso l’emanazione di un autonomo provvedimento di convalida, restando, invece, inammissibile, un’integrazione postuma effettuata in sede di giudizio, mediante atti processuali, o comunque scritti difensivi” (cfr., tra le molte, Consiglio di Stato sez. VI, 27/02/2024, n.1903; Cassazione civile sez. un., 04/09/2023, n. 25665).

Nella vicenda in esame, l’adesione all’uno o all’altro indirizzo non consente, in ogni caso, di ritenere ammissibile la motivazione resa in giudizio posto che:

– non si versa in ipotesi di attività vincolata al ricorrere di presupposti determinati dalla legge, venendo in rilevo l’esercizio di un potere avente carattere tecnico-discrezionale;

– l’integrazione in giudizio della motivazione è avvenuta facendo ricorso ad elementi mai emersi nel corso del procedimento (TAR Lazio Roma sez. IV n. 1671/2025).

La censura, pertanto, deve essere accolta.

Con il quarto motivo di ricorso ha dedotto VIOLAZIONE E/O FALSA APPLICAZIONE DELL’ISTITUTO DEL SOCCORSO ISTRUTTORIO E PIÙ IN GENERALE VIOLAZIONE E/O FALSA APPLICAZIONE DEI PRINCIPI SUL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO. DIFETTO DI MOTIVAZIONE.

I provvedimenti impugnati sono altresì illegittimi nella parte in cui la Commissione ha omesso di valutare o ha effettuato una valutazione parziale delle pubblicazioni nn. 1 e 3, delle quali il ricorrente ha allegato esclusivamente l’abstract, senza prima attivare il soccorso istruttorio che avrebbe consentito al ricorrente di produrre la documentazione necessaria ad una più compiuta valutazione delle pubblicazioni dichiarate.

La Commissione, infatti, in sede collegiale, e il Prof. OMISSIS, in sede individuale, hanno rilevato criticità “nei lavori numero 1 e numero 3 in cui è presentato solo un abstract”, tale da non poter valutare gli articoli.

Diversamente il Prof. OMISSIS ha valutato parzialmente tali pubblicazioni con riguardo all’originalità, innovatività e rilevanza, l’apporto individuale e la collocazione editoriale delle pubblicazioni n. 1 e 3, ma non anche con riguardo al rigore metodologico che “non è valutabile in quanto il candidato ha presentato solo l’abstract del lavoro”.

Le argomentazioni svolte dalla difesa del ricorrente sono ampiamente condivisibili.

Come ha avuto già modo di affermare il TAR Lazio, in una fattispecie analoga “É illegittimo il provvedimento di diniego adottato in sede di abilitazione scientifica nazionale, laddove la Commissione non abbia – in applicazione dell’istituto del “soccorso istruttorio” e più in generale dei principi sul procedimento amministrativo – consentito alla ricorrente di sanare l’irregolarità, una volta riscontrato che nel sistema era presente solo una delle dieci pubblicazioni dalla medesima indicate ai sensi dell’art. 7 del D.M. 7 giugno 2016, n. 120.

La doglianza è fondata alla luce del consolidato orientamento maturato dalla giurisprudenza amministrativa in materia abilitazione alle funzioni di professore universitario (ex multis, T.A.R. Roma, Lazio, sez. III, 27 ottobre 2021, n. 11020), secondo cui, qualora l’Amministrazione nutra delle perplessità con riferimento alla documentazione allegata dal candidato – come nel caso in esame, in cui la Commissione ha rilevato che “la candidata presenta 10 pubblicazioni ai sensi dell’art. 7 DM 120/2016 .. ma, evidentemente per un inconveniente di carattere tecnico che non sta alla Commissione poter valutare – ha caricato solamente una pubblicazione scientifica” – e qualora tali dubbi risultino essere dirimenti ai fini della decisione da adottare, la Commissione è tenuta ad utilizzare l’istituto del soccorso istruttorio.

Tale strumento procedimentale, annoverabile a guisa di regola generale a fronte della disposizione di cui all’art. 6, co. 1, lett. b) della legge n. 241/90, incontra un limite esterno al suo funzionamento nel principio antagonista della par condicio che, tuttavia, ha ragion d’essere solo nelle procedure selettive di natura pubblicistica (appalti, pubblici concorsi), nelle quali coesistono interessi pretensivi riferibili a molteplici candidati, intenti a competere nell’ambito di una procedura di tipo comparativo per ottenere un bene della vita limitatamente disponibile.

Fuori da tali casi, ossia ogni qualvolta a venire in rilievo siano dei procedimenti amministrativi in cui la valutazione della p.a. incida direttamente sulla sola sfera giuridica del privato istante, non essendo la sua posizione sottoposta ad un giudizio comparativo con altri soggetti, l’istituto del soccorso istruttorio deve riacquisire la sua portata generale, dovendosi ritenere che, come nel caso di specie, prima di esprimere la sua valutazione l’Amministrazione debba sempre avvalersi di detto strumento, consentendo al privato di integrare la domanda o la documentazione ad essa allegata.

Nella fattispecie oggetto dell’odierno giudizio non pare revocabile in dubbio che la Commissione abbia percepito una carenza nella documentazione presentata dalla parte ricorrente – come emerge chiaramente dal tenore dei giudizi individuali, nei quali si dà atto che “la candidata presenta 10 pubblicazioni ai sensi dell’art. 7 DM 120/2016 … ma, evidentemente per un inconveniente di carattere tecnico che non sta alla Commissione poter valutare – ha caricato solamente una pubblicazione scientifica” – e che essa abbia avuto rilievo decisivo ai fini della valutazione negativa ricevuta. Sussistevano, dunque, nella fattispecie tutti i presupposti affinché l’Amministrazione osservasse il dovere di soccorso istruttorio al fine di acquisire la documentazione completa relativa a quanto indicato nella domanda di partecipazione, al fine di rendere un giudizio esaustivo sui fatti oggetto di valutazione e contemperando così, nel miglior modo possibile, gli interessi pubblici e privati in gioco” (TAR Lazio, Roma, IV, 13.5.2022, n. 5947).

Ebbene, anche nel caso di specie, sussistevano i presupposti affinché l’Amministrazione osservasse il dovere di soccorso istruttorio al fine di acquisire le pubblicazioni nn. 1 e 3 e rendere un giudizio completo sulla produzione scientifica del ricorrente, contemperando così, nel miglior modo possibile, gli interessi pubblici e privati in gioco.

Ne consegue, dunque, l’illegittimità, anche sotto tale profilo, dei provvedimenti impugnati.

  1. VIOLAZIONE E/O FALSA APPLICAZIONE DELL’ART. 4 DEL D.M. N. 120/2016. VIOLAZIONE E/O FALSA APPLICAZIONE DEI CRITERI DI VALUTAZIONE DEI CANDIDATI INDIVIDUATI CON IL VERBALE N. 1 DEL 9.2.2024. VIOLAZIONE E/O FALSA APPLICAZIONE DELL’ART. 3 DELLA LEGGE N. 241/1990. ECCESSO DI POTERE PER MANIFESTA ILLOGICITÀ E IRRAGIONEVOLEZZA.

I provvedimenti impugnati sono altresì illegittimi nella misura in cui la Commissione con riguardo anche al criterio dell’“apporto individuale nei lavori in collaborazione”, di cui alla lett. b) dell’art. 4 del DM n. 120/2016, lo ha applicato in maniera assolutamente irragionevole e perplessa, determinando dei giudizi privi dell’analisi complessiva dell’apporto del ricorrente nei lavori realizzati in collaborazione.

La censura è fondata.

Nel giudizio ollegiale si legge: “ Inoltre, in 5 pubblicazioni il candidato non ricopre un ruolo rilevante all’interno dei lavori presentati” senza esplicitare né cosa si intenda per ruolo rilevante né in quali lavori si abbia riscontrato tale deficit di rilevanza Tali affermazioni sono palesemente contraddette dai successivi giudizi dei singoli commissari. Infatti per Cavallo: “ L’apporto individuale del candidato è significativo in 13 pubblicazioni: è 1 autore nelle pubblicazioni n. 9,10,11,12,13,14,15; è II autore nella pubblicazione n. 2 ed ultimo autore nelle pubblicazioni n. 4,5,6,16.; per Chiarini “ l’apporto individuale del candidato è significativo”; per Santoro” Inoltre in 5 pubblicazioni il candidato non ricopre un ruolo rilevante all’interno dei lavori presentati “ senza specificare cosa intenda per ruolo rilevante e di quali pubblicazioni si tratta; per Tartaro:” l’apporto individuale è significativo: su 13 di 16 lavori risulta come primo autore; in 7 pubblicazioni risulta invece secondo autore. Il candidato risulta come ultimo autore in 4 pubblicazioni.”

Posto che l’apporto individuale è una condizione da valutare espressamente, la giurisprudenza ha enucleato alcuni principi ricavabili dalla prassi internazionale, che si ritiene di condividere (come d’altro canto già stato affermato nella sentenza n. 13813 del 3.12.2019 della sezione). È stato altresì rilevato che “in linea di principio, il reale apporto di ogni di ogni singolo autore nei lavori in collaborazione è enucleabile tramite alcune informazioni che risultano evincibili dall’esame dell’ordine dei nomi. Sembra, infatti, logico che il primo autore risulta essere quello maggiormente coinvolto nel portare avanti il lavoro di ricerca, il secondo autore è quello che ha maggiormente collaborato con il primo, quelli intermedi sono i soggetti che hanno assunto minor rilievo nella ricerca, mentre l’ultimo autore è quello che ha svolto il lavoro di coordinamento” (TAR Catania, sez. III, 3 ottobre 2012, n. 2280).

Anche il Consiglio Universitario Nazionale, sin dal 2011, aveva evidenziato che “i lavori scientifici di tipo sperimentale dei vari SSD sono prevalentemente a più autori e, quando non viene usato il semplice ordine alfabetico (…), la posizione di primo autore caratterizza il principale responsabile della specifica ricerca” (così nel “Documento di lavoro su criteri, parametri e indicatori per le procedure di abilitazione scientifica nazionale).

Nel caso in esame emerge in modo incontrovertibile dai giudizi dei singoli Commissari ad eccezione di Santoro che genericamente afferma in “ 5 lavori non ha un ruolo preminente” che parte ricorrente appare invece in posizione c.d. preminente, con la conseguenza della illegittimità dell’operato della Commissione, laddove ha ritenuto che non fosse stato conseguito il requisito previsto dall’art. 5. d.m. 76/2012.

La censura pertanto deve essere accolta.

VIOLAZIONE E/O FALSA APPLICAZIONE DELL’ART. 4 DEL D.M. N. 120/2016. VIOLAZIONE E/O FALSA APPLICAZIONE DEI CRITERI DI VALUTAZIONE DEI CANDIDATI INDIVIDUATI CON IL VERBALE N. 1 DEL 9.2.2024. VIOLAZIONE E/O FALSA APPLICAZIONE DELL’ART. 3 DELLA LEGGE N. 241/1990. ECCESSO DI POTERE PER MANIFESTA ILLOGICITÀ E IRRAGIONEVOLEZZA.

I gravati giudizi di inidoneità del ricorrente al conseguimento dell’abilitazione scientifica sono altresì viziati sotto il profilo della contraddittorietà intrinseca con riguardo al criterio della “collocazione editoriale dei prodotti scientifici presso editori, collane o riviste di rilievo nazionale o internazionale che utilizzino procedure trasparenti di valutazione della qualità del prodotto da pubblicare”, di cui alla lett. d) dell’art. 4 del DM n. 120/2016.

In particolare, la contraddittorietà intrinseca emerge chiaramente dalla lettura dei giudizi individuali resi dal Prof. OMISSIS e dal prof. OMISSIS.

Infatti, se, da un lato, il Prof. OMISSIS valuta la collocazione editoriale delle pubblicazioni della n. 1, 5, 6, 9, “discreta con larga parte di contributi su riviste non di alto impatto nel SSD”, dall’altro invece, il prof. OMISSIS ha valutato “nella pubblicazione n. 1 […]la collocazione editoriale … rilevante (quartile Q2); il lavoro n.5 … la collocazione editoriale assai rilevante (quartile Q1); pubblicazione n.6 […] la collocazione editoriale assai rilevante (quartile Q1). Anche il lavoro n. 9 … La collocazione editoriale è assai rilevante (quartile Q1)”.

Ne discende con tutta evidenza l’incoerenza e la contraddittorietà dei giudizi e dunque l’illegittimità dei provvedimenti impugnati.

La censura è inammissibile oltre perché generica perché non risulta superata la prova di resistenza atteso che parte ricorrente non dimostra come l’asserita contraddittorietà tra i due giudizi abbia inficiato la legittimità del giudizio della Commissione.

VIOLAZIONE E/O FALSA APPLICAZIONE DELL’ART. 16 DELLA LEGGE N. 240/2010. VIOLAZIONE E/O FALSA APPLICAZIONE DEGLI ARTT. 3 E 5 DEL D.M. N. 120/2016. VIOLAZIONE E/O FALSA APPLICAZIONE DELL’ART. 5, COMMA 5 DELLA DETERMINA

DIRETTORIALE N. 1796/2023. VIOLAZIONE E/O FALSA APPLICAZIONE DEL PRINCIPIO DELL’AUTOVINCOLO. ECCESSO DI POTERE PER DIFETTO DI ISTRUTTORIA,

TRAVISAMENTO DEI FATTI, SVIAMENTO.

Il gravato giudizio di inidoneità del ricorrente al conseguimento dell’abilitazione per le funzioni di professore di prima fascia è altresì illegittimo per omessa valutazione dei titoli, in evidente violazione della normativa vigente in materia.

La censura è improcedibile per carenza di interesse in capo al ricorrente, atteso che, come detto, al medesimo è stato riconosciuto sia il superamento dei valori soglia che il possesso di almeno 3 titoli fra quelli scelti dalla Commissione nel primo verbale

In conclusione, il ricorso deve dunque essere accolto dovendo essere il provvedimento impugnato annullato in parte qua, in relazione alla (sola) parte relativa alla valutazione delle pubblicazioni presentate dalla parte ricorrente, nei sensi e nei termini indicati in premessa e, visto l’art. 34, comma 1, lett. c) c.p.a., la domanda presentata dalla parte ricorrente per il conseguimento dell’ abilitazione dovrà essere riesaminata, da parte di una Commissione in diversa composizione nel termine complessivo di giorni 90 (novanta) giorni (di cui giorni 30 per la nomina della nuova Commissione e giorni 60 per la formulazione del nuovo giudizio), decorrenti dalla notifica o comunicazione della presente sentenza, con la prescrizione che i (nuovi) Commissari – ferme le valutazioni già svolte per i titoli dei quali sia stata già positivamente riconosciuta la rilevanza – dovranno rivalutare esclusivamente le pubblicazioni presentate, tenuto conto dei suindicati rilievi del Collegio.

In considerazione dell’esito complessivo del giudizio e della particolare complessità, in punto di fatto e di diritto delle questioni trattate, sussistono giusti motivi per compensare integralmente tra le parti le spese di lite.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Quarta Quater), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, annulla in parte qua i provvedimenti impugnati nei sensi e nei termini indicati in motivazione.

Ordina all’Amministrazione di rivalutare l’interessato entro novanta giorni (di cui giorni 30 per la nomina dei nuovi Commissari e giorni 60 per la formulazione del nuovo giudizio) dalla notificazione o comunicazione in via amministrativa della presente sentenza.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 2 aprile 2025 con l’intervento dei magistrati:

OMISSIS, Presidente

OMISSIS, Consigliere

OMISSIS, Consigliere, Estensore

Pubblicato IL 15 maggio 2025