Cons. Stato, Sez. VII, 16 maggio 2025, n. 4208

Non sussiste nessuna incompatibilità se il presidente della Commissione e il controinteressato sono componenti dell’organo direttivo di un ente del settore

Data Documento: 2025-05-16
Autorità Emanante: Consiglio di Stato
Area: Giurisprudenza
Massima

Lo svolgimento in contemporanea dell’incarico di componente dell’organo direttivo non denota alcuna stabile comunanza di interessi economici e/o professionali, né tanto meno alcuno stretto rapporto personale, in entrambi i casi trascendenti un ordinario rapporto di colleganza accademica, i quali secondo la giurisprudenza amministrativa danno luogo ad un’incompatibilità del componente della commissione per difetto della necessaria imparzialità rispetto ai candidati al posto a concorso.

Contenuto sentenza

04208/2025REG.PROV.COLL.

08132/2024 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Settima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso in appello iscritto al numero di registro generale 8132 del 2024, proposto da OMISSIS, rappresentata e difesa dall’avvocato OMISSIS, con domicilio digitale p.e.c. in registri di giustizia

contro

Università degli studi di Bari Aldo Moro, in persona del rettore in carica, rappresentata e difesa dagli avvocati OMISSIS e OMISSIS, con domicilio digitale p.e.c. in registri di giustizia

nei confronti

OMISSIS, rappresentato e difeso dall’avvocato OMISSIS, con domicilio digitale p.e.c. in registri di giustizia

per la riforma

della sentenza del Tribunale amministrativo regionale per la Puglia – sede di Bari (sezione prima) n. 913/2024

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio dell’Università degli studi di Bari Aldo Moro e di OMISSIS;

Vista l’ordinanza cautelare della sezione del 4 dicembre 2024, n. 4619;

Viste le memorie e tutti gli atti della causa;

Relatore nell’udienza pubblica del giorno 1 aprile 2025 il consigliere OMISSIS e uditi per le parti gli avvocati OMISSIS, OMISSIS, OMISSIS e OMISSIS;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO

  1. L’appellante indicata in intestazione agisce nel presente giudizio per l’annullamento degli atti della procedura ex art. 18, comma 1, della legge 30 dicembre 2010, n. 240 (Norme in materia di organizzazione delle università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l’efficienza del sistema universitario), indetta dall’Università degli studi di Bari, con decreto rettorale del 10 gennaio 2023, n. 26, per la chiamata di un professore di I fascia presso il Dipartimento di farmacia – scienze del farmaco, nel settore concorsuale 03/D2 – Tecnologia, socioeconomia e normativa dei medicinali, SSD CHIM/09 – Farmaceutico tecnologico applicativo. Ne contesta più precisamente l’esito, consistito nella selezione e nella conseguente chiamata del controinteressato parimenti indicato in intestazione, dichiarato maggiormente qualificato per il posto di docente a concorso (con decreto rettorale del 15 maggio 2023, n. 1864, di approvazione degli atti della procedura), in ragione del giudizio di «ottimo» espresso nei suoi confronti dalla commissione di concorso, contro il «buono» riportato dalla medesima odierna appellante.
  2. Con ricorso al Tribunale amministrativo regionale per la Puglia – sede di Bari, integrato da motivi aggiunti, l’odierna appellante formulava nei confronti degli atti impugnati plurime censure di legittimità, riferite alle modalità di formazione e alla composizione della commissione e alla valutazione comparata dei due candidati parti in causa; ed ancora al fatto che l’organo concorsuale si era riunito dopo la proposizione del ricorso per fornire spiegazioni del proprio operato, con l’effetto di avere invece dimostrato a posteriori di non avere correttamente applicato in precedenza i criteri di valutazione dei candidati quali in origine predeterminati.
  3. L’impugnazione era respinta dall’adito Tribunale amministrativo con la sentenza indicata in intestazione.
  4. Erano innanzitutto giudicate infondate le censure relative alle modalità di formazione della commissione. Ciò sul rilievo che il sistema previsto dal regolamento di ateneo per la chiamata dei professori di ruolo, contraddistinto dal sorteggio dei componenti diversi da quelli direttamente designati, in numero di quattro (due titolari e due supplenti), nell’ambito di una rosa di sei, era conforme alla giurisprudenza di questa sezione, espressa con sentenza del 30 giugno 2023, n. 6416, in una fattispecie analoga, in cui la rosa di docenti era «pari al doppio dei posti da sorteggiare», e dunque «sufficientemente ampia» e quindi considerata tale da escludere il rischio di «una selezione “domestica”» all’interno del dipartimento interessato. Nel caso di specie – precisava la pronuncia di primo grado sul punto – i profili di illegittimità dedotti erano da respingere, avuto riguardo al fatto che la nuova disciplina regolamentare d’ateneo aveva previsto la formazione di una rosa «più estesa rispetto a quella della precedente disciplina censurata dalla sentenza del consiglio di stato del 2022» (il riferimento è alla sentenza di questa sezione del 21 ottobre 2022, n. 8980, concernente il regolamento d’ateneo dell’Università degli studi di Bari, poi modificato in esecuzione del giudicato), sulla base della quale nessuno dei componenti effettivi estratti era risultato «appartenere all’ateneo di Bari». In virtù di questi rilievi erano conseguentemente respinte le censure con cui era stata dedotta la mancata esplicitazione dei criteri seguiti per la designazione della “sestina” da sottoporre a sorteggio, giudicate comunque prive di «elementi probatori a sostegno della effettiva violazione del principio di imparzialità dei docenti».
  5. Venivano poi disattese le contestazioni dirette a sostenere l’incompatibilità del presidente della commissione. Non veniva al riguardo considerata ostativa all’assunzione dell’incarico, innanzitutto, la sua qualità di presidente dell’associazione docenti e ricercatori italiani di tecnologie e legislazione farmaceutica (ADRITELF), di cui il controinteressato è membro del consiglio direttivo, poiché per stessa ammissione della ricorrente l’ente «raccoglie al suo interno la quasi totalità degli accademici italiani operanti nel settore scientifico disciplinare CHIM/09 e nel settore concorsuale 03/D2». Non erano poi ravvisati ulteriori profili di incompatibilità ai sensi dell’art. 51 cod. proc. civ., quali prospettati dalla ricorrente. Sempre con riguardo alla commissione, venivano del pari esclusi aspetti di illegittimità nelle modalità di sorteggio dei commissari, perché avvenuto in seduta non aperta al pubblico e in modo da non rendere identificabile il docente del dipartimento che aveva curato l’estrazione dall’urna dei numeri assegnati a ciascun candidato commissario (verbale del consiglio di dipartimento in data 9 marzo 2023). In assenza di parametri di legittimità prestabiliti a livello normativo erano del pari giudicate infondate le censure relative alla mancata predeterminazione di criteri per la scelta dei membri della commissione di nomina interna ed inoltre della “sestina” da cui sorteggiare i due restanti componenti e i due restanti supplenti.
  6. Di seguito venivano respinte le censure concernenti la valutazione comparativa dei candidati, anche in relazione alla giustificazione postuma sulle modalità sul punto seguite dalla commissione, da questa espresse nella seduta suppletiva del 21 agosto 2023, tenutasi dopo la proposizione del ricorso. In termini generali la pronuncia di primo grado statuiva che le contestazioni formulate dalla ricorrente tendevano a «sovrapporre la propria personale valutazione» rispetto a quella svolta dal competente organo concorsuale sulla base dei criteri appositamente previsti e con giudizio finale che si poneva come la coerente risultante dell’applicazione di questi ultimi. Con specifico riguardo alla seduta suppletiva tenutasi dopo la proposizione del ricorso veniva escluso che con essa si fosse dato luogo ad un’integrazione postuma di motivazione a fondamento dei giudizi sui candidati. Secondo la pronuncia di primo grado l’attività suppletiva si era invece sostanziata nella predisposizione su incarico dello stesso ateneo di una «relazione con la quale la commissione ha inteso agevolare le difese» di quest’ultimo, in relazione alla quale non era riscontrata alcuna modifica a posteriori dei medesimi criteri di valutazione.
  7. Contro la pronuncia di primo grado l’originaria ricorrente ha proposto appello, al quale resistono l’ateneo resistente e il controinteressato.

DIRITTO

  1. Un primo ordine di censure è diretto alla dichiarazione di inammissibilità dei motivi aggiunti, con i quali era stata dedotta la nullità per carenza di potere del verbale della commissione giudicatrice relativo alla seduta in data 21 agosto 2023, tenutasi «per esaminare il ricorso presentato dalla Prof. OMISSIS», e quindi una volta che il suo compito doveva considerarsi esaurito, per effetto dell’approvazione degli atti della procedura di chiamata da parte del rettore. Viene al riguardo ribadito che nella seduta suppletiva l’organo concorsuale sarebbe incorso in una non consentita attività di manipolazione in via postuma dei criteri di valutazione delle pubblicazioni presentate dai candidati. A questo specifico riguardo si sottolinea che, mentre nella prima seduta (di cui al verbale n. 1 del 17 aprile 2023) era stato previsto che gli indicatori per misurare l’impatto delle pubblicazioni sarebbero stati «riferiti alla data di inizio della valutazione», per contro nel verbale della contestata seduta suppletiva è stato esplicitato che il numero di citazioni sulla cui base sono formati gli indicatori bibliometrici era stato valutato «non come numero assoluto in sé stesso, ma in relazione all’anno di pubblicazione». Sarebbe così confermato a posteriori che, lungi dal limitarsi a rendere chiarimenti sul proprio operato, in violazione dei criteri ai quali si era autovincolata, la commissione avrebbe invece riconosciuto che la valutazione delle pubblicazioni scientifiche si sarebbe svolta senza considerare «i numeri delle citazioni, H-index, i valori dei fattori d’impatto delle riviste in cui sono riportate ciascuna delle pubblicazioni, le volte in cui un candidato ha ricoperto il ruolo di primo autore e autore corrispondente, condivisione del ruolo di primo autore e autore corrispondente, numerosità degli autori nelle pubblicazioni». Al contrario, si sarebbe dato luogo ad un illegittimo accorpamento del numero di citazionicon l’impact factor «in una confusione di criteri che apre le porte alla contaminazione degli indicatori». Si sarebbe in altri termini «mescolato arbitrariamente ciò che misura quantitativamente la rilevanza scientifica della rivista in cui compare una pubblicazione [cioè “Impact Factor” + quartile (Q) di competenza della stessa rivista] con ciò che misura quantitativamente l’impatto che una data pubblicazione produce nella comunità scientifica [cioè “il numero di citazioni”]». Contrariamente a quanto statuito dalla sentenza di primo grado la commissione avrebbe dunque esorbitato dai limiti dei chiarimenti sul proprio operato in contestazione.
  2. Con un ulteriore ordine di censure riproposte si sostiene che nella medesima seduta postuma sarebbe emerso un ulteriore profilo di illegittimità nell’applicazione dei criteri di valutazione ai quali la commissione si era in origine autovincolata. In questa sede l’organo concorsuale avrebbe riconosciuto di avere valutato a favore del controinteressato un cospicuo numero di pubblicazioni non congruenti con il settore scientifico-disciplinare a concorso (66 su 172), e di aver considerato le pubblicazioni in numero assoluto e non la percentuale di congruenza con il settore concorsuale e/o con il profilo da coprire indicato dal settore scientifico-disciplinare (prossima al 40%), sulla base del rilievo che il primo parametro sarebbe in tesi «molto indicativo e importante nella valutazione dell’attività di ricerca scientifica dei candidati, più ancora della percentuale». Anche a tale riguardo si ricaverebbe quindi la prova della violazione dei criteri di valutazione come in origine predeterminati, mentre su questa specifica censura non vi sarebbe pronuncia da parte della sentenza di primo grado.
  3. Sono poi riproposte le censure di illegittimità della composizione della commissione esaminatrice per incompatibilità del presidente, in ragione dei suoi rapporti di abituale commensalità ex art. 51, comma 1, n. 2), cod. proc. civ. con il candidato vincitore, posto che entrambi sono componenti del consiglio direttivo della sopra menzionata ADRITELF – associazione docenti e ricercatori italiani di tecnologie e legislazione farmaceutiche. A questo stesso riguardo si sottolinea che il medesimo componente avrebbe omesso di sottoscrivere la dichiarazione di inesistenza delle ulteriori situazioni di incompatibilità previste dall’art. 10, comma 2, del regolamento di ateneo sulle procedure di chiamata dei professori di ruolo. Sul punto – viene ulteriormente dedotto – la sentenza non si sarebbe avveduta che la verifica sull’«assenza delle condizioni di cui all’art. 10 del già citato Regolamento», attestata dal verbale n. 2 del 26 aprile 2023, non equivarrebbe ad una dichiarazione espressa di mancanza di ragioni di incompatibilità in relazione alla norma regolamentare richiamata.
  4. Del pari sono riproposte le contestazioni relative alle valutazioni svolte dalla commissione con riguardo al criterio della «congruenza con il settore concorsuale 03/D2 – Tecnologia, Socioeconomia e Normativa dei Medicinali, o con il profilo da coprire indicato dal settore scientifico – disciplinare CHIM/09 – Farmaceutico Tecnologico Applicativo», in relazione al quale si ribadisce che la produzione scientifica del controinteressato ne sarebbe largamente esulante, con «ben 66 delle 172 pubblicazioni indicate dal OMISSIS in sede concorsuale», come a posteriori riconosciuto da cui una percentuale di incongruenza pari a circa il 40%, con valore di confessione giudiziale ex art. 2733 cod. civ., contro la percentuale del 100% della ricorrente. Ne sarebbe derivato anche l’illegittimo incremento a favore del medesimo controinteressato di un valore fondamentale, ovvero l’indice di Hirsch, indicatore della qualità della produzione scientifica complessiva di un autore.
  5. Con un ulteriore ordine di censure riproposto in appello si deduce la manifesta contrarietà delle valutazioni espresse nella procedura di chiamata oggetto di contenzioso rispetto a quelle a suo tempo svolte in sede di abilitazione scientifica nazionale. A questo riguardo si ricorda che, diversamente dalla ricorrente, il controinteressato non ha conseguito al primo tentativo l’abilitazione scientifica nazionale alle funzioni di professore universitario tanto di II fascia che di I fascia (rispettivamente nel 2012 e nel 2016) nel settore concorsuale in contestazione per la parziale non congruenza della sua produzione scientifica.
  6. Con ulteriori censure si ripropongono le contestazioni nei confronti delle modalità di nomina della commissione. Viene enucleato un primo profilo di illegittimità in ragione della mancata pubblicità della seduta in cui i componenti sono stati sorteggiati, respinta dalla sentenza sul rilievo che alla relativa seduta del consiglio di dipartimento (in data 9 marzo 2023) «hanno assistito circa 70 persone». In contrario si ribadisce che la seduta si sarebbe svolta a porte chiuse e che l’estrazione dall’urna dei nominativi dei docenti sarebbe avvenuta in forma anonima. Del pari viene prospettata la mancata esplicitazione dei criteri seguiti per la scelta dei commissari di nomina interna e per la formazione della “sestina” da cui estrarre gli altri quattro. Ne risulterebbe dunque violato il regolamento d’ateneo sulle procedure di chiamata, da interpretare in conformità ai principi enunciati con specifico riferimento ad esso dalla sentenza di questa sezione del 21 ottobre 2022, n. 8980, oltre che delle raccomandazioni ANAC in materia.
  7. Un ulteriore profilo di illegittimità nell’operato della commissione sarebbe consistito nell’omessa predeterminazione dei criteri di valutazione dei curricula, da cui sarebbe conseguito un «indubbio vantaggio per il controinteressato OMISSIS, titolare di un profilo accademico nettamente inferiore a quello dell’odierna ricorrente». A questo specifico riguardo si deduce che dai rispettivi profili curriculari si ricaverebbe la superiorità della ricorrente rispetto al controinteressato, emersa già in occasione delle prove per l’abilitazione scientifica nazionale. Contrariamente a quanto sul punto statuito dalla sentenza – si aggiunge – le contestazioni formulate nei confronti dell’operato della commissione non afferirebbero al merito delle valutazioni di carattere discrezionale a quest’ultima riservate, ma enucleerebbero errori apprezzabili sul piano della legittimità amministrativa, concernenti non solo l’attività scientifica dei candidati, con riguardo ai criteri appositamente predeterminati, ma anche il percorso formativo, in relazione al quale si registra una prevalenza di titoli conseguiti dalla ricorrente; ed inoltre l’attività didattica, in cui l’aspetto differenziale non adeguatamente apprezzato in sede concorsuale sarebbe dato dal maggiore carico didattico annuo sostenuto dalla ricorrente nella sua qualità di professore associato, conseguita con circa quattro anni di anticipo rispetto al controinteressato, che nello stesso periodo era invece ricercatore. Sarebbe poi carente di motivazione, tenuto anche conto del numero delle citazioni, il giudizio «molto buono» sulle pubblicazioni scientifiche della ricorrente in relazione ai parametri dell’originalità, dell’innovatività e del rigore metodologico e quello invece «ottimo» espresso a favore del controinteressato. Al medesimo riguardo viene ribadito che in danno della ricorrente si sarebbe disapplicato l’indice di Hirsch per la valutazione dell’impatto della produzione scientifica di ciascun candidato; e che ulteriori errori di giudizio a vantaggio del controinteressato sarebbero stati commessi nella valutazione della collocazione editoriale e della diffusione presso la comunità scientifica e all’apporto individuale di ciascun candidato. Si sostiene che i giudizi e le sottostanti motivazioni sarebbero stati espressi con la tecnica del «copia incolla», con l’effetto di elidere la «marcata differenza» a favore della ricorrente.
  8. Sono infine riproposte le contestazioni nei confronti della seduta suppletiva della commissione di concorso, in relazione alla quale si ribadisce l’illegittimità dei correttivi impiegati nell’utilizzo degli indicatori di impatto della produzione scientifica, in violazione dei criteri di valutazione predeterminati nella prima seduta e a vantaggio del controinteressato.
  9. Le censure così sintetizzate sono infondate.
  10. Sono in primo luogo da respingere quelle concernenti la seduta “postuma” della commissione, in cui l’organo concorsuale ha fornito spiegazioni del proprio operato in risposta all’impugnazione proposta dalla ricorrente. Si tratta di un’attività non coincidente con quella tipica di valutazione dei candidati ai fini della selezione di quello maggiormente qualificato per il posto di docente universitario a concorso, e come tale non riconducibile alle funzioni istituzionali dell’organo, ma che per il solo fatto che sia stato espressamente richiesto dall’ateneo non può essere considerata svolta in carenza di potere, come si suppone con un primo e più radicale ordine di contestazioni.
  11. Il solo limite è dato dall’impossibilità di modificare gli esiti dell’attività di giudizio già svolta, ma anche sotto questo distinto profilo le censure riproposte a mezzo del presente appello non sono fondate. Come statuito dalla sentenza di primo grado, le spiegazioni fornite si pongono infatti nei limiti dei (richiesti e) consentiti chiarimenti rispetto al proprio operato, oggetto di contestazione in sede giurisdizionale.
  12. Innanzitutto sotto il profilo del numero delle citazioni delle pubblicazioni scientifiche, che nella seduta suppletiva si è specificato essere state considerate «non come numero assoluto in sé stesso, ma in relazione all’anno di pubblicazione». Deve al riguardo precisarsi che nella prima seduta, nel predeterminare i criteri di valutazione dei curriculadei candidati la commissione ha enucleato quattro parametri, consistenti nell’«originalità, innovatività e rigore metodologico»; nella «congruenza» con il settore concorsuale e/o con il profilo da coprire indicato dal settore scientifico disciplinare; nella «rilevanza scientifica della collocazione editoriale e sua diffusione all’interno della comunità scientifica»; e nella determinazione dell’apporto individuale del candidato nel caso di lavori in collaborazione. Di seguito si è poi precisato, con riguardo al terzo criterio, che la commissione si sarebbe avvalsa «anche dei seguenti indicatori, riferiti alla data di inizio della valutazione», dati dal «numero totale delle citazioni»; il «numero medio di citazioni per pubblicazione»; l’«“impact factor” totale»; l’«“impact factor” medio per pubblicazione»; e infine dalle «combinazioni dei precedenti parametri atte a valorizzare l’impatto della produzione scientifica del candidato (indice di Hirsch o simili)».
  13. Dalle schede allegate al verbale in data 5 maggio 2023 (n. 3) relative a ciascun candidati risulta essere stata svolta una coerente analisi delle rispettive pubblicazioni scientifiche presentate ai fini della procedura (in numero di 20), con l’espressione di giudizi riferiti a ciascun sub-criterio come in origine predefinito, con il corredo di una tavola sinottica recante l’analisi per ciascuna pubblicazione. Per quanto di specifico interesse in relazione alle censure riproposte con il presente appello, dalle schede emerge che sono state oggetto di valutazione puntuale: «(l)acollocazione editoriale valutata sulla base dell’impact factor, la reputazione editoriale della rivista e la divulgazione della ricerca valutata sulla base delle citazioni»; ed inoltre «il numero di citazioni e l’h-index» della «produzione scientifica complessiva».
  14. Tutto ciò precisato, contrariamente a quanto si suppone il testuale riferimento in sede di predeterminazione dei criteri di valutazione «alla data di inizio»di questa non può essere interpretato nel senso che esso imponeva di ancorare a questo momento temporale il riscontro del numero delle citazioni relative a ciascuna pubblicazione. Il riferimento è infatti relativo agli indicatori bibliometrici di uso comune nelle procedure per la selezione di docenti universitari, tra cui appunto il numero delle citazioni, nel caso specifico impiegato nel più ampio contesto tipico di una valutazione di carattere qualitativo nel quale prioritario rilievo rivestono i quattro criteri in precedenza enunciati.
  15. A questo specifico riguardo, nella contestata seduta suppletiva la commissione ha debitamente esposto le possibili aporie derivanti dall’impiego in senso meccanicistico degli indicatori bibliometrici ed indicati i correttivi adottati. Più in particolare, nell’incensurabile logica di un giudizio autenticamente qualitativo dell’impatto delle pubblicazioni scientifiche presentate dai candidati risulta altrettanto incontestabilmente coerente con un criterio di razionalità considerare il numero delle citazioni di ciascuna pubblicazione non già in rapporto al dato erratico consistente nell’epoca di indizione della procedura di chiamata, con il correlato rischio di possibili distorsioni legate ad effetti di trascinamento temporale delle citazioni bibliografiche di lavori scientifici, in grado in astratto di privilegiare opere più risalenti rispetto a quelle più recenti a prescindere dall’obiettivo impatto del lavoro presso la comunità scientifica. Nella descritta direzione il correttivo adottato, consistito nel misurare l’impatto del lavoro «in relazione all’anno di pubblicazione», come precisato nel chiarimento postumo, si palesa coerente con l’ora esposta esigenza di orientare la valutazione delle pubblicazioni scientifiche presentate dai candidati in senso schiettamente qualitativo, con sterilizzazione di ogni fattore distorsivo.
  16. A conclusioni analoghe deve pervenirsi con riguardo al giudizio sulla congruenza, in relazione al quale le pubblicazioni sono state considerate in numero assoluto anziché in percentuale sull’intera attività di produzione scientifica, come del pari precisato dalla commissione nella seduta suppletiva. Ancora una volta il criterio seguito dalla commissione risulta per un verso conforme ad un canone di ragionevolezza, nella misura in cui esso è ancorato in via diretta alla consistenza dell’attività di ricerca e produzione scientifica afferente al settore disciplinare a concorso, che la valutazione solo in percentuale rispetto a quella complessiva non si palesa in grado di misurare con compiutezza. Per altro verso, nel medesimo criterio non è ravvisabile alcuna modificazione postuma dei criteri di valutazione quali in origine predeterminati, che al riguardo non recano alcuna indicazione tassativa.
  17. Si palesano poi infondate le ulteriori contestazioni svolte in ordine alla valutazione dei profili scientifici dei candidati sotto il profilo della contrarietà di quelle espresse nella procedura di chiamata in contestazione rispetto a quelle a suo tempo ottenute dagli stessi in sede di abilitazione scientifica nazionale, con particolare riferimento al fatto che in questa sede il profilo scientifico della ricorrente ha ottenuto una valutazione di merito positiva con precedenza temporale rispetto a quella del controinteressato. Ogni comparazione sul punto è vana: in primo luogo sul piano temporale, posto che al momento della chiamata ad un posto di docente il profilo scientifico di ciascun aspirante può avere avuto significativi mutamenti; in secondo luogo per l’ontologica diversità dei due momenti valutativi, pur nel più generale ambito del complessivo sviluppo di ciascuna carriera accademica. A quest’ultimo riguardo è sufficiente ricordare che l’abilitazione scientifica nazionale costituisce ai sensi del più volte citato art. 18 della legge 30 dicembre 2010, n. 240, un requisito di partecipazione alle procedure di chiamata ai sensi della medesima disposizione, e che la sua rilevanza si esaurisce in ciò.
  18. Al medesimo riguardo va esaminata l’istanza della ricorrente (in memoria conclusionale) di cancellazione ex art. 89 cod. proc. civ. delle espressioni asseritamente offensive e sconvenienti di controparte, con le quali si adombra in estrema sintesi che la sua più rapida carriera accademica sarebbe stata favorita dal di lei padre, a sua volta docente universitario della medesima disciplina oggetto della procedura di chiamata su cui si controverte. Sennonché dall’ora esposta correlazione con censure di legittimità ritualmente dedotte in giudizio è possibile apprezzare un rapporto di strumentalità con esigenze di difesa in giudizio che vale a privare della pretesa carica offensiva le deduzioni svolte sul punto dal controinteressato. L’istanza ai sensi della disposizione processuale da ultimo richiamata va quindi respinta.
  19. Sono infondate anche le censure concernenti le modalità di formazione della commissione. Non costituiscono infatti ragioni di illegittimità idonee ad invalidare questo segmento di attività concorsuale tanto il fatto che non sono stati definiti ex antei criteri per la nomina a commissario – in parte sulla base di designazione diretta dell’ateneo interessato (presidente e supplente), e per il resto (due titolari e due supplenti) mediante sorteggio da una sestina appositamente formata; quanto la mancanza di pubblicità delle operazioni; il tutto secondo quanto previsto dal regolamento di ateneo per la chiamata di professori di ruolo (art. 5).

20 Tutte le contestazioni risultano circoscritte a profili di carattere strettamente procedurale, per i quali opera la norma di carattere generale dell’art. 21-octies, comma 2, della legge generale sul procedimento amministrativo, 7 agosto 1990, n. 241, che impone di avere riguardo al dato sostanziale inerente al contenuto dispositivo del provvedimento, con conseguente dequotazione a mera irregolarità non invalidante di violazioni meramente formali. Applicato il principio al caso della nomina di una commissione di concorso, deve ancora premettersi che nel sistema della citata legge 30 dicembre 2010, n. 240, si perseguono esigenze di qualificazione tecnica attraverso la previsione che commissioni siano formate da professori universitari e la suddivisione del sapere scientifico in settori concorsuali, nell’ambito del quale selezionare i componenti delle commissioni giudicatrici. Le concomitanti esigenze di imparzialità dell’organo concorsuale sono invece affidate alle regole di carattere generale enunciate nell’art. 51 cod. proc. civ. per la funzione giurisdizionale, con gli adattamenti alle peculiarità del mondo accademico elaborati dalla giurisprudenza amministrativa (in questo senso, di recente: Cons. Stato, VII, 18 marzo 2025, n. 2236; 7 novembre 2022, n. 9768; 9 settembre 2022, n. 7867).

  1. Del pari sono da escludere profili di incompatibilità dei componenti della commissione, con particolare riguardo al presidente, su cui si concentrano le censure di parte ricorrente. Gli unici rilievi svolti nel presente contenzioso sotto quest’ultimo profilo si palesano evidentemente infondati dal momento che, come correttamente statuito dalla sentenza di primo grado, essi si risolvono nel fatto che il medesimo presidente e il controinteressato sono componenti dell’organo direttivo di un ente del settore, ADRITELF – associazione docenti e ricercatori italiani di tecnologie e legislazione farmaceutiche, che esprime una significativa quota della categoria professionale, tantoché risulta incontroverso che la stessa ricorrente è associata. In questo ambito, lo svolgimento in contemporanea dell’incarico di componente dell’organo direttivo non denota alcuna stabile comunanza di interessi economici e/o professionali, né tanto meno alcuno stretto rapporto personale, in entrambi i casi trascendenti un ordinario rapporto di colleganza accademica, i quali secondo la giurisprudenza amministrativa danno luogo ad un’incompatibilità del componente della commissione per difetto della necessaria imparzialità rispetto ai candidati al posto a concorso (ex plurimis: Cons. Stato, VI, 14 marzo 2022, n. 1772; VII, 26 marzo 2025, n. 2552; 7 novembre 2024, n. 8927; 3 maggio 2024, n. 4028; 28 novembre 2023, n. 10211; 8 marzo 2023, n. 2408; 7 febbraio 2023, n. 1311).
  2. Tanto meno poi sono individuati profili di illegittimità con riguardo alla competenza dei docenti selezionati come componenti della commissione di concorso, dopo la riformulazione della norma regolamentare dell’ateneo resistente annullata con la sentenza di questa sezione del 21 ottobre 2022, n. 8980. Ne deriva che non residuano spazi per un sindacato di legittimità rispetto a scelte che la pronuncia di primo grado ha correttamente considerato afferenti all’autonomia universitaria, in conformità alla legge 30 dicembre 2010, n. 240.
  3. Quanto poi alla contestazione meramente formale secondo cui il presidente della commissione non avrebbe reso la dichiarazione di rito circa l’assenza di cause di incompatibilità, con particolare riguardo a quelle previste dal sopra richiamato regolamento di ateneo per la chiamata di professori di ruolo (art. 10), ed avrebbe in particolare taciuto la carica direttiva sopra esaminata, essa è smentita sul piano documentale. In particolare lo è in base al verbale n. 2 del 26 aprile 2023, recante la dichiarazione di tutti i componenti dell’organo concorsuale circa l’assenza di «situazioni di incompatibilità di cui all’art. 51 del codice di procedura civile», e l’ulteriore verifica dell’«assenza delle condizioni di cui all’art. 10 del già citato Regolamento». Contrariamente a quanto viene dedotto al riguardo, la menzione da ultimo richiamata è sufficiente a considerare assolte le verifiche preliminari sull’assenza di ragioni ostative all’assunzione dell’incarico di componente della commissione di concorso, ancorché sul piano formale non figuri alcuna prodromica dichiarazione di ciascun interessato. In ogni caso, per quanto in precedenza esposto assume rilievo determinante il fatto che sul piano sostanziale non siano emerse cause incidenti sull’imparzialità dell’organo concorsuale.
  4. Residuano le censure relative alla valutazione comparativa dei due candidati parti del presente giudizio, le quali sono in parte riproduttive di quelle in precedenza esaminate, sotto il profilo della pretesa modifica postuma dei criteri in origine predeterminati, e per il resto sono infondate nel merito.
  5. Hanno nello specifico carattere riproduttivo, per cui vale quanto in precedenza rilevato, quelle con cui si sostiene che nel giudizio sulla congruenza della produzione scientifica con il settore concorsuale non si sarebbe tenuto conto dell’alta percentuale di «lavori fuori raggruppamento» del controinteressato, pari a circa il 40% (66 pubblicazioni su 172 totali), con ulteriore ricaduta sull’indice di Hirsch. Analogamente ripropongono contestazioni non idonee a fare emergere profili di illegittimità apprezzabili nella presente sede giurisdizionale quelle con cui si prospetta una contraddittorietà del giudizio di prevalenza del controinteressato sotto il medesimo profilo, rispetto alle valutazioni negative dallo stesso riportate in occasione dell’abilitazione nazionale scientifica, nello specifico incentrate sulla disomogeneità nelle tematiche dallo stesso affrontate rispetto all’ambito disciplinare della tecnologia farmaceutica. A quest’ultimo riguardo è sufficiente richiamare quanto sopra esposto in ordine al valore di mero requisito di partecipazione che nel sistema della legge 30 dicembre 2010, n. 240, l’abilitazione scientifica riveste ai fini della chiamata a posti di docente universitario.
  6. Per il resto le censure sono infondate, come in precedenza accennato. Costituisce innanzitutto un giudizio apodittico e tendente a sollecitare un sindacato di merito non consentito nella presente sede giurisdizionale di legittimità l’asserzione secondo cui il curriculumaccademico della ricorrente sarebbe prevalente rispetto a quello del controinteressato, il quale si sarebbe invece indebitamente giovato dell’assenza di criteri di valutazione predefiniti in modo adeguato dalla commissione. Con riguardo a quest’ultimo assunto è poi sufficiente rilevarne la contraddizione con le ulteriori censure con le quali è stata prospettata un’illegittima modifica postuma, nella contestata seduta del 21 agosto 2023, dei criteri stabili nella prima seduta.
  7. Con specifico riguardo al percorso formativo, il fatto che la ricorrente vanti un numero maggiore di titoli valutabili non risulta determinante per sovvertire il giudizio complessivo, posto che sul punto è stata svolta una valutazione di congruenza con il settore scientifico-disciplinare, come risulta in via documentale dalle sopra menzionate schede di analisi relative a ciascun candidato. Peraltro, rispetto al dottorato di ricerca da entrambi posseduto, nella medesima scheda risulta correttamente considerato a favore della ricorrente l’ulteriore titolo: «Euro PhD in Drug Delivery (Galenos Network) con Borsa di studio Marie-Curie per attività di ricerca presso l’Università di Santiago di Compostela». A questo medesimo riguardo nel verbale della seduta postuma si è chiarito non essere stato valutato come titolo del percorso formativo del candidato quello che evidentemente tale non è, e cioè il «contratto di collaborazione continuativa [Co.Co.Co.] tra l’Università degli Studi di Bari and Farmades-Schering Plough group per ricerche su “Nuove formulazioni del composto benzodiazepinico Etizolam utili per somministrazione orale e nasale”».
  8. Anche in relazione all’attività didattica non può essere attribuita prevalenza al fatto che nel caso della ricorrente questa sia stata svolta a titolo di professore associato nello stesso periodo in cui il controinteressato era invece ancora inquadrato come ricercatore universitario, a causa del ritardo con cui quest’ultimo si è abilitato alle relative funzioni sul piano nazionale. L’assunto tende ad introdurre automatismi valutativi connessi alla qualifica rivestita da ciascun candidato al momento della partecipazione alla procedura di chiamata non previsti né dalla normativa di legge né da quella concorsuale.
  9. Residuano ulteriori censure con le quali si sostiene che i giudizi espressi dalla commissione nei confronti delle pubblicazioni scientifiche dei candidati sarebbero inficiati da plurime violazioni dei criteri quali dallo stesso organo concorsuale definiti nella prima seduta e sarebbero stati espressi con motivazione redatta con la tecnica del «copia incolla», per poi essere integrati e modificati a posteriori, nella contestata seduta suppletiva del 21 agosto 2023.Ciò con particolare riguardo all’originalità, innovatività e rigore metodologico, al contributo fornito dal candidato ai lavori in collaborazione, e alla rilevanza scientifica della collocazione editoriale e sua diffusione all’interno della comunità scientifica.
  10. Sennonché, come al riguardo statuito dalla sentenza di primo grado, le contestazioni formulate sul punto afferiscono al merito del giudizio di carattere discrezionale della commissione, non sindacabile da parte del giudice amministrativo nella sua generale giurisdizione di legittimità, se non in casi eccezionali in cui errori di valutazione siano macroscopici e riscontrabili con immediatezza. Quod non nel caso di specie, dal momento che, la valutazione della produzione scientifica dei candidati risulta essere stata svolta in modo analitico, sulla base di criteri predefiniti, ed è stata espressa con giudizi che appaiono esserne il coerente esito, che qui si pretende di sovvertire sulla base di una contrapposta ed opinabile prospettazione di parte direttamente afferente il proprium del giudizio discrezionale della commissione.
  11. Infatti, le contestazioni formulate dalla ricorrente investono direttamente i giudizi espressi da quest’ultima sulle pubblicazioni scientifiche, in applicazione del sapere accademico di cui l’organo è portatore, attraverso asserzioni di superiorità delle pubblicazioni in ipotesi non adeguatamente considerate da quest’ultimo e del pari non motivate in modo puntuale. A quest’ultimo riguardo, tuttavia, la motivazione non è richiesta in presenza di criteri predeterminati in modo specifico e la cui applicazione è verificabile sul piano documentale. In relazione al primo profilo va ribadito che la richiesta di riesame giudiziale esorbita dai limiti della giurisdizione di legittimità del giudice amministrativo.
  12. L’appello deve quindi essere respinto. Le spese di causa possono nondimeno essere compensate, in ragione della complessità delle questioni controverse.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Settima), definitivamente pronunciando sull’appello, come in epigrafe proposto, lo respinge e, per l’effetto, conferma la sentenza di primo grado.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 1 aprile 2025 con l’intervento dei magistrati:

OMISSIS, Presidente

OMISSIS, Consigliere, Estensore

OMISSIS, Consigliere

OMISSIS, Consigliere

OMISSIS, Consigliere

L’ESTENSORE OMISSIS

IL PRESIDENTE OMISSIS

Pubblicato il 16 maggio 2025