TAR Marche, Sez. I, 3 maggio 2025, n. 318

La mancanza di una griglia di punteggi per l'espletamento di un concorso di dottorato non inficia la valutazione della commissione di ammissione al dottorato

Data Documento: 2025-05-03
Autorità Emanante: TAR Marche
Area: Giurisprudenza
Massima

La mancanza di una griglia di punteggi per l’espletamento di un concorso di dottorato non inficia la valutazione della commissione perchè è ammissibile  il ricorso alla scala valutativa tipica dei giudizi scolastici, la quale solitamente va da “scarso/mediocre” a “ottimo”, passando per i giudizi intermedi “sufficiente”, “discreto”, “buono”, “distinto”.

Contenuto sentenza

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per le Marche

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 524 del 2024, proposto da
OMISSIS, rappresentata e difesa dall’avvocato OMISSIS, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Ministero dell’Università e della Ricerca, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliataria ex lege in Ancona, corso Mazzini, 55;
Ministero dell’Istruzione e del Merito, Università OMISSIS, Commissione Giudicatrice per il Corso di Dottorato in Ingegneria Industriale presso l’Università OMISSIS, OMISSIS Responsabile dell’Ufficio Dottorato di Ricerca e Post Laurea, non costituiti in giudizio;

nei confronti

OMISSIS, non costituito in giudizio;

per l’annullamento

previa sospensione

della graduatoria di merito relativa al Corso di Dottorato in OMISSIS, come pubblicata sul sito istituzionale dell’Università OMISSIS in data 12/9/2024 e di tutti gli atti presupposti, connessi e conseguenti indicati nell’epigrafe del ricorso.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero dell’Università e della Ricerca;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell’udienza pubblica del giorno 9 aprile 2025 il dott. OMISSIS e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO

1. Con il presente ricorso sono impugnati gli atti e provvedimenti indicati in epigrafe, nella parte in cui la dott.ssa OMISSIS non è stata inclusa fra i vincitori della selezione per l’ammissione al Corso di Dottorato in OMISSIS, indirizzo OMISSIS, bandita dall’Università OMISSIS con decreto rettorale n. OMISSIS.

2. In punto di fatto la dott.ssa OMISSIS espone che:

– essa ricorrente, già visiting professor presso l’Università OMISSIS, ha partecipato al bando di concorso in oggetto, articolato nei seguenti curricula: i) ingegneria meccanica, ii) ingegneria dei materiali, iii) ingegneria energetica. I posti messi a bando erano 17 ed essa ricorrente ambiva a concorrere per i posti di ingegneria energetica con borsa di studio. La procedura prevedeva la valutazione dei titoli e il colloquio orale;

– a seguito della valutazione dei titoli, essa ricorrente risultava aver conseguito il punteggio più alto (24 punti), mentre al colloquio orale otteneva un punteggio molto basso ed illogico rispetto all’eccellente curriculum. In particolare, la prova orale è consistita anche nella presentazione del progetto che la stessa ricorrente, sin dai tempi della domanda, aveva redatto, per cui risulta davvero difficile immaginare che la candidata, in ragione del livello della sua preparazione (peraltro riconosciuta dalla stessa commissione esaminatrice), non sia stata in grado di illustrare in maniera adeguata il progetto che lei stessa aveva elaborato.

3. L’operato della commissione e dell’Ateneo viene censurato per i seguenti motivi:

a) illogicità manifesta. Violazione del principio del merito di cui all’art. 97 Cost. Violazione del Regolamento di Ateneo. Violazione della lex specialis. Eccesso di potere per travisamento dei presupposti di fatto e di diritto e per violazione del principio di non contraddizione. Istruttoria carente. Nullità. Violazione del D.Lgs. n. 165/2001. Violazione del buon andamento. Violazione degli artt. 1, 2, 3, 4, 97 cost. Violazione della L. n. 241/1990.

Questo primo motivo è volto a contestare la composizione della commissione esaminatrice, della quale, secondo la ricorrente, facevano parte docenti titolari di insegnamento in settori scientifico-disciplinari differenti fra loro e diversi anche da quello per cui ha concorso la ricorrente.

Al riguardo la dott.ssa OMISSIS evidenzia che:

– come esposto nella parte in fatto, per il curriculum essa ricorrente (che, come detto, concorreva per il corso di ingegneria energetica) aveva ottenuto il punteggio più alto, ma tale valutazione è stata completamente ribaltata dopo il colloquio;

– va però osservato che la commissione era composta: da un docente del SSD ING-IND/12 – Misure Meccaniche e Termiche; da un docente del SSD IIND-03/C – Metallurgia; da un docente del SSD IIND-07/B – Fisica tecnica ambientale. Come si può vedere, nessuno dei tre membri della commissione insegna nel settore di interesse della ricorrente, per cui le valutazioni svolte dall’organismo giudicatore sono in parte qua illegittime per incompetenza, amministrativa e tecnica, dei commissari;

– l’operato dell’Ateneo intimato è illegittimo anche per il fatto che, a prescindere dal settore per il quale i candidati concorrevano, la commissione era composta sempre dagli stessi tre membri. Al riguardo va evidenziato che i vari codici che identificano i settori scientifico-disciplinari in cui sono suddivise le materie di insegnamento universitario esistono proprio per indicare l’autonomia accademica della singola materia. Ne consegue che, come affermato in maniera costante dalla giurisprudenza, i membri delle commissioni esaminatrici debbono essere composte da soggetti esperti delle materie sulle quali vertono le prove di esame o di concorso;

– nella specie una previsione di tal genere non sembra essere presente nel Regolamento di Ateneo (il quale all’art. 10 si limita a disporre che “Le Commissioni giudicatrici per l’esame di ammissione ai corsi di dottorato di ricerca sono composte ognuna da almeno tre membri scelti tra professori e ricercatori universitari anche facenti parte del Collegio dei docenti e di altri Atenei appartenenti ai macrosettori coerenti con gli obiettivi formativi del corso”). Se così è, ne consegue che anche il Regolamento di Ateneo, così come il bando di selezione che lo richiama, sono in parte qua illegittimi. Se invece si dovesse ritenere che la previsione sia contenuta nel Regolamento, allora l’illegittimità riguarda solo le modalità di svolgimento della procedura, nella parte in cui, come detto, non si è prevista la presenza nella commissione di membri esperti dei singoli settori a cui si riferivano i posti messi a concorso;

b) illogicità manifesta. Violazione del principio del buon andamento di cui all’art. 97 Cost. Eccesso di potere per travisamento dei fatti e dei presupposti. Violazione del Regolamento di Ateneo e della lex specialis. Eccesso di potere in tutte le figure sintomatiche e per violazione del principio del giusto procedimento. Violazione della L. n. 241/1990.

Con il secondo motivo la dott.sa OMISSIS censura il fatto che la commissione era composta da soli professori dell’Università OMISSIS, il che si pone in violazione anzitutto del prefato art. 10 del Regolamento di Ateneo, il quale dispone che delle commissioni giudicatrici facciano parte “…anche…” docenti di altri atenei. Al riguardo la ricorrente ricorda che la ratio sottesa alla predetta disposizione regolamentare è di salvaguardare i valori costituzionalmente rilevanti del buon andamento della P.A. e della trasparenza dell’azione amministrativa.

Nel caso in cui si dovesse ritenere che l’operato dell’Università sia conforme alle norme regolamentari che disciplinano la presente procedura, anche queste disposizioni sono da annullare per le medesime ragioni;

c) illogicità manifesta. Violazione del principio del buon andamento dell’azione amministrativa. Eccesso di potere per travisamento dei fatti e dei presupposti di diritto. Violazione del principio del giusto procedimento e della L. n. 241/1990.

Con il terzo motivo la dott.ssa OMISSIS censura il fatto che nel bando di selezione non fossero indicati dettagliati criteri di valutazione del colloquio orale, dal che è conseguita, per quanto concerne la posizione di essa ricorrente, la manifesta illogicità dell’esito finale della procedura.

Al riguardo la ricorrente evidenzia che:

– come detto, il punteggio da ella ottenuto nel colloquio è di 47 punti, ma non si comprende che nesso vi sia tra tale punteggio e i criteri di valutazione seguiti dalla commissione, ossia: i) padronanza degli argomenti trattati (per i quali essa ricorrente ha ottenuto il giudizio di “ottimo”); ii) chiarezza espositiva (giudizio “sufficiente”); iii) originalità e completezza della proposta (giudizio “sufficiente”); iv) coerenza con il percorso formativo e di ricerca precedente (giudizio “sufficiente”); v) conoscenza della lingua straniera (giudizio “buono”);

– come si può vedere, i singoli giudizi non sono accompagnati da un range numerico, il che si pone in contrasto con il consolidato principio giurisprudenziale secondo cui il punteggio numerico non è idoneo ad integrare una sufficiente motivazione se esso non è accompagnato da una griglia di criteri in base ai quali si possa ex postrisalire alla motivazione del giudizio espresso dalla commissione (ex multis, Cons, Stato, n. 4247/2023, n. 2576/2019 e n. 2775/2019; T.A.R. Lazio, n. 5361/2024);

– nella specie, come detto, in assenza di tale griglia di criteri non si comprende perché essa ricorrente ha meritato 47 punti per il colloquio;

– in ogni caso, anche a voler ritenere che l’assenza della suddetta griglia non sussiste, il punteggio è illogico se si pensa che essa ricorrente ha ricevuto il maggior punteggio per i titoli e un giudizio di “ottimo” per la padronanza degli argomenti trattati (profili che non sono logicamente coerenti con il giudizio di “sufficiente” attribuito con riguardo ad altri tre descrittori).

La ricorrente conclude chiedendo che dall’accoglimento del ricorso discenda in via principale l’accertamento del diritto ad essere ammessa al dottorato di ricerca in ingegneria energetica con attribuzione della borsa di studio.

In via gradata, chiede che l’Università sia condannata a rivalutare la sua posizione a cura di commissione in diversa composizione o, in estremo subordine, che la procedura sia annullata e ripetuta.

4. Per resistere al ricorso si è costituito in giudizio il Ministero dell’Università e della Ricerca.

Con ordinanza n. OMISSIS il Tribunale ha:

– fissato per la trattazione del merito l’udienza pubblica del 9 aprile 2025, ritenendo di non concedere medio tempore la richiesta misura cautelare (e ciò perché ha considerato prevalente l’interesse dei soggetti ammessi al dottorato di ricerca a frequentare le lezioni, che nel frattempo avevano preso avvio);

– disposto l’integrazione del contraddittorio.

La ricorrente ha proceduto all’integrazione del contraddittorio nei tempi stabiliti dal T.A.R., depositando in data 17 dicembre 2024 la relativa prova.

La causa è passata in decisione all’udienza del 9 aprile 2025, dopo la discussione orale.

DIRITTO

5. Il primo motivo è infondato, in quanto nelle proprie difese l’Avvocatura dello Stato ha esaurientemente replicato alle presenti censure, evidenziando che:

– l’art. 10 del vigente Regolamento di ateneo non prevede affatto che i componenti della singola commissione giudicatrice debbano afferire ai settori scientifico-disciplinari a cui si riferiscono i corsi di dottorato, essendo sufficiente che essi afferiscano a macrosettori coerenti con gli obiettivi formativi dei corsi;

– nella specie, i tre membri della commissione, come esposto in ricorso, sono titolari di insegnamenti che afferiscono ai settori ING-IND/12, ING-IND/21 e ING-IND/11 (al riguardo va precisato che la differente denominazione del secondo e del terzo SSD utilizzata, rispettivamente, dalla ricorrente e dall’amministrazione dipende dalla tabella ministeriale a cui le parti fanno riferimento, ma nella sostanza gli insegnamenti sono i medesimi, ossia Metallurgia e Fisica tecnica ambientale). Ebbene, dalla tabella allegata alla memoria difensiva del 29 novembre 2024 (doc. 16) e reperibile dal sito del Ministero dell’Università e della Ricerca emerge che i macrosettori di riferimento degli anzidetti SSD sono i seguenti: 09/E – Ingegneria Elettrica, Elettronica e Misure; 09/A Ingegneria Meccanica, Aerospaziale e Navale; 09/C Ingegneria Energetica, Termomeccanica e Nucleare. Quest’ultimo ricomprende il SSD ING-IND/11 – Fisica tecnica ambientale e risulta perfettamente compatibile con gli obiettivi formativi del corso di Ingegneria Industriale – curriculum Ingegneria Energetica per il quale la dott.ssa OMISSIS ha inviato la candidatura. Al riguardo l’Avvocatura evidenzia che l’OMISSIS ha preso a riferimento la nuova classificazione adottata con D.M. 639 del 2 maggio 2024 e che, a ben vedere, la stessa ricorrente, a pag. 7 dell’atto introduttivo, menziona i macrosettori e non i singoli SSD che afferiscono ai vari macrosettori;

– va poi considerato che i membri della odierna commissione giudicatrice sono anche membri del Collegio dei Docenti del Corso di Dottorato di Ricerca in Ingegneria Industriale, come si evince dalla scheda di accreditamento del Corso stesso (doc. allegato n. 4 alla memoria del 29 novembre 2024). Ebbene, perché possa essere membro del Collegio dei Docenti di un Corso di Dottorato è necessario che il docente sia titolare di insegnamento afferente ad uno dei macrosettori coerenti con gli obiettivi formativi del corso stesso, e questo perché, ai sensi dei decreti ministeriali nn. 226/2021 e 301/2022, ai fini dell’accreditamento del corso da parte dell’ANVUR è necessario che i componenti del Collegio dei Docenti afferiscano a macrosettori coerenti con gli obiettivi formativi. Se così non fosse, il Corso di Dottorato oggetto del presente giudizio non sarebbe accreditato a livello ministeriale, mentre, come emerge dal prefato allegato n. 4 alla memoria difensiva, il Corso è stato accreditato.

6. Anche il secondo motivo è infondato, atteso che l’avverbio “anche” di cui all’art. 10 del Regolamento di ateneo non può essere inteso nel senso che la presenza nelle commissioni giudicatrici di docenti di altri atenei sia obbligatoria, e questo perché l’avverbio non si riferisce solo ai professori esterni, ma anche a quelli (evidentemente interni) che fanno parte del Collegio dei Docenti. La norma, quindi, ha voluto semplicemente precisare che delle commissioni possono far parte sia i componenti del Collegio dei Docenti che professori di altri atenei e, del resto, appare abbastanza inverosimile che l’Università resistente sia incorsa in una violazione così plateale del proprio regolamento sui corsi di dottorato.

In sé, poi, la norma è legittima, perché il fatto che i componenti delle commissioni siano interni all’ateneo non implica in automatico la violazione dei principi di imparzialità e di trasparenza dell’azione amministrativa, esistendo peraltro l’obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse o di particolari ragioni di opportunità.

Non può quindi essere accettata l’illazione secondo cui la presenza nelle commissioni di soli docenti interni determinerebbe di per sé l’alterazione della regolarità della procedura.

7. Il terzo motivo è anch’esso infondato, sia nella parte in cui la ricorrente deduce l’assenza di criteri di valutazione della prova orale intelligibili predisposti ex ante dalla commissione, sia nella parte in cui si contesta il punteggio assegnatole dai commissari.

Al riguardo va precisato che, come correttamente eccepito dall’Avvocatura erariale nella memoria difensiva depositata il 17 marzo 2025, parte ricorrente nella memoria del 7 marzo 2025 ha articolato una censura nuova, non notificata e dunque inammissibile, nonché tardiva, visto che si tratta, come si vedrà, di un profilo emergente dal doc. allegato n. 4 al ricorso. La dott.ssa OMISSIS, infatti, per la prima volta deduce che la griglia di valutazione seguita dalla commissione è stata stabilita dopo il colloquio e non preventivamente, mentre nel ricorso si era limitata a censurare il fatto che non vi fosse alcuna nesso fra i criteri in parola e il punteggio assegnatole dalla commissione.

Ad ogni buon conto si tratta di un profilo di cui ci si occuperà indirettamente nel prosieguo della trattazione.

Tornando dunque all’esame delle presenti censure, quali esse risultano dal ricorso introduttivo, va anzitutto osservato che le doglianze della ricorrente riguardano l’asserita assenza di una griglia di punteggi riferiti ai c.d. descrittori, i quali sono stati invece predeterminati dalla commissione nella seduta del 2 settembre 2024. Infatti, come si evince dal verbale n. 1 del 2 settembre 2024 la commissione ha stabilito preventivamente sia i criteri di valutazione dei titoli, sia i criteri di valutazione del colloquio, stabilendo, a questo secondo riguardo, che si sarebbe tenuto conto dei seguenti parametri: padronanza degli argomenti trattati, chiarezza espositiva, originalità e completezza della proposta, coerenza con il percorso formativo e di ricerca precedente, conoscenza della lingua straniera e che la soglia di sufficienza era fissata in 42/70.

Manca effettivamente una griglia di punteggi, ma a questo proposito va richiamato il consolidato orientamento giurisprudenziale secondo cui è ammissibile il ricorso alla scala valutativa tipica dei giudizi scolastici, la quale solitamente va da “scarso/mediocre” a “ottimo”, passando per i giudizi intermedi “sufficiente”, “discreto”, “buono”, “distinto”.

Pertanto, combinando i criteri valutativi predeterminati dalla commissione con i giudizi sintetici espressi sul colloquio della ricorrente nel verbale n. 2 si comprende che i commissari hanno giudicato “ottima” la padronanza degli argomenti (il che corrisponde del resto a quanto sostenuto dalla dott.ssa OMISSIS circa il fatto che essa ricorrente non poteva non conoscere a menadito il progetto a cui aveva lavorato), “buona” la padronanza della lingua straniera e “sufficiente” la chiarezza espositiva, la originalità e completezza della proposta e la coerenza con il percorso formativo e di ricerca precedente.

Si tratta, come è agevole osservare, di motivazione che soddisfa ampiamente i canoni di cui all’art. 3 della L. n. 241/1990, tanto è vero che essa ha consentito alla dott.ssa OMISSIS di dedurre censure relative al merito di tali valutazioni.

Anche queste ulteriori censure sono però infondate, visto che la ricorrente muove da alcuni sillogismi che non si possono condividere.

E’ anzitutto irrilevante l’esito favorevole di un concorso presso il CNR a cui la ricorrente ha preso parte nello stesso periodo in cui si è svolta la presente selezione, sia perché, come è noto, ciascuna commissione giudicatrice dispone di piena autonomia di giudizio, sia perché non è stato depositato in giudizio il bando di quella selezione (il che non consente di comprendere se vi fosse analogia fra le due procedure), sia infine perché la dott.ssa OMISSIS risulta essere stata la sola candidata inserita in graduatoria.

Quanto alle altre censure va detto che la ricorrente, muovendo dall’indiscutibile presupposto per cui un candidato non può non conoscere alla perfezione il progetto che egli stesso ha elaborato per partecipare ad una selezione (il che, come detto, nella specie è stato riconosciuto dalla commissione), nonché dalla sua esperienza presso atenei anglosassoni (il che si riflette sul livello di conoscenza della lingua inglese), deduce l’illogicità del giudizio di mera sufficienza attribuito dalla commissione agli altri tre parametri di valutazione, ossia “chiarezza espositiva”, “originalità e completezza della proposta” e “coerenza con il percorso formativo e di ricerca precedente”.

Quanto al primo parametro, il Collegio evidenzia che tale giudizio non si riferisce solo al commento del progetto di ricerca predisposto dal candidato, ma a tutti gli argomenti trattati durante il colloquio, per cui non è detto che un soggetto in possesso di adeguata padronanza degli argomenti medesimi possegga (o dimostri in concreto) una corrispondente chiarezza espositiva.

Ma se in relazione al predetto criterio possono indubbiamente influire anche semplici sfumature che rendono il giudizio opinabile, lo stesso non può dirsi con riguardo agli altri due parametri, essendo indiscutibile che:

– un progetto di ricerca, per quanto ben strutturato, ben può essere poco originale, ad esempio perché esso riguarda tematiche già ampiamente studiate a livello accademico;

– il percorso formativo e di ricerca del candidato, per quanto in sé apprezzabile, ben può essere poco coerente con il Corso di dottorato a cui il soggetto in questione aspira.

Questi giudizi non sono stati confutati dalla ricorrente mediante il richiamo al progetto presentato e al proprio percorso formativo e di ricerca, per cui in parte qua si è in presenza di una mera opinione soggettiva dell’interessata (la quale, ovviamente, non condivide il giudizio della commissione).

8. Per le suesposte ragioni, il ricorso va respinto.

Le spese del giudizio si possono però compensare, anche in ragione della natura degli interessi che la ricorrente ha inteso tutelare in questa sede.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per le Marche (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge e compensa le spese del giudizio.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Così deciso in Ancona nella camera di consiglio del giorno 9 aprile 2025 con l’intervento dei magistrati:

OMISSIS, Presidente

OMISSIS, Consigliere, Estensore

OMISSIS, Referendario


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