REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per le Marche
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 66 del 2024, integrato da motivi aggiunti, proposto da
-OMISSIS-, rappresentata e difesa dagli avvocati OMISSIS, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Università -OMISSIS-, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliata in Ancona, corso Mazzini, 55;
nei confronti
-OMISSIS-, rappresentata e difesa dall’avvocato OMISSIS, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
-OMISSIS-, rappresentata e difesa dall’avvocato OMISSIS, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l’annullamento
– del Decreto del Magnifico Rettore dell’Università -OMISSIS- di dichiarazione di idoneità della controinteressata del 22/12/2023 prot. n. -OMISSIS- del 22 dicembre 2023 – Rep. Decreti Rettore -OMISSIS-;
– della Deliberazione del Consiglio di Dipartimento di -OMISSIS- dell’Università -OMISSIS- del 30 ottobre 2023, con la quale sono stati individuati i componenti della Commissione di Valutazione del concorso per chiamata a Professore Ordinario;
– del Provvedimento del Magnifico Rettore dell’Università -OMISSIS- di nomina della Commissione di Valutazione del concorso per Chiamata a Professore Ordinario assunto con Decreto Rettorale prot. n -OMISSIS-del 30.10.2023 – rep. Decreti Rettore n°-OMISSIS-;
– del Provvedimento del Magnifico Rettore dell’Università -OMISSIS- del 30/11/2023, prot. -OMISSIS- di rigetto dell’istanza di ricusazione avanzata dalla ricorrente nei confronti di una componente della Commissione di Valutazione di cui sopra, per motivi di conflitto di interesse;
– del Provvedimento del Magnifico Rettore dell’Università -OMISSIS- di nomina della nuova Commissione di Valutazione assunto in data 30 novembre 2023, a seguito delle dimissioni di un commissario, provvedimento prot. N.-OMISSIS- rep del 30/11/2023 – Rep Decreti Rettore n. -OMISSIS-;
– del provvedimento del Magnifico Rettore dell’Università -OMISSIS- del 18/12/2023 di reiezione dell’istanza di revoca in autotutela del provvedimento di rigetto dell’istanza di ricusazione, provvedimento prot. -OMISSIS-;
– del verbale della commissione giudicatrice n. 1 del 4/12/2023;
– del verbale della Commissione Giudicatrice n. 2 del 13/12/2023 e del giudizio di idoneità della vincitrice alla Chiamata, nello stesso contenuto;
– dell’allegato “A” del Verbale n. 2 della Commissione Giudicatrice e dei giudizi individuali e collegiali delle Candidate in esso contenuti.
– della Scheda di valutazione relativa alla controintressata – allegato B al verbale n. 2 della Commissione Giudicatrice;
– della Scheda di Valutazione della controinteressata allegato B al verbale n. 2 della Commissione di Valutazione;
– della Relazione finale della Commissione Giudicatrice unitamente “all’allegato A”;
– del parere favorevole del Senato Accademico dell’Università -OMISSIS- assunto nella seduta del 30 gennaio 2024, in merito alla Chiamata a Professore Ordinario della controinteressata.
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Università -OMISSIS-, di -OMISSIS- e di -OMISSIS-;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 21 maggio 2025 il dott. OMISSIS e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con decreto del Rettore dell’Università -OMISSIS- n. -OMISSIS- del 28/9/2023 veniva indetta una procedura di chiamata per la copertura di un posto di professore universitario di ruolo di prima fascia ai sensi dell’art. 24, comma 6, della Legge n. 240/2010, nel settore concorsuale 06/D4, settore scientifico disciplinare MED/35, afferente al Dipartimento di -OMISSIS- dell’Università e alla Clinica Dermatologica interessata al convenzionamento con l’Azienda Ospedaliero Universitaria delle Marche.
La procedura era riservata ai professori associati già in servizio presso l’Ateneo e parteciparono soltanto due docenti, la ricorrente e la controinteressata prof.ssa -OMISSIS-, entrambe coinvolte anche nelle attività della Clinica Dermatologica.
La Commissione fu presieduta dal docente di prima fascia e direttore della Clinica Dermatologica prof.ssa -OMISSIS- con la quale, negli anni precedenti, le due candidate avevano assiduamente collaborato e sviluppato le proprie carriere accademico-professionali.
All’esito della procedura è risultata vincitrice la prof.ssa -OMISSIS-.
Si sono originariamente costituite in giudizio l’Università -OMISSIS- e la controinteressata prof.ssa -OMISSIS-. Successivamente si è costituita anche la prof.ssa -OMISSIS-a seguito di integrazione del contraddittorio disposto da questo Tribunale con ordinanza n. 904/2024.
2. Vanno innanzitutto trattate alcune eccezioni in rito. Altre eccezioni, specificatamente rivolte contro alcuni motivi, saranno trattate di seguito.
2.1 La controinteressata prof.ssa -OMISSIS- eccepisce l’omessa impugnazione del bando che, a suo parere, sarebbe stata necessaria affinché l’Università seguisse una procedura selettiva aperta anziché una riservata ai docenti interni.
L’eccezione va disattesa.
Invero, come precisato dalla ricorrente (cfr. memoria depositata il 30/10/2024), le doglianze non sono rivolte contro il bando ma riguardano “la violazione dei criteri enucleati nel bando quale <lex specialis>” (paragrafo 2, pag. 2).
La questione della procedura selettiva aperta non sarà quindi oggetto di trattazione per quanto appaia comunque adombrata nelle varie censure.
2.2 Sempre la stessa controinteressata eccepisce l’irricevibilità del ricorso nella parte in cui è rivolto contro il provvedimento del 30/10/2023 di nomina della Commissione, avendone la ricorrente avuto conoscenza quantomeno dal 17/11/2023, data in cui presentò istanza di ricusazione contro la prof.ssa -OMISSIS-.
L’eccezione è infondata.
Al riguardo va osservato che l’istanza di ricusazione, pur non dando luogo ad un formale ricorso amministrativo riconducibile agli schemi di cui al DPR n. 1199/1971, determinava comunque l’avvio (obbligatorio, come si vedrà meglio di seguito) di un procedimento formale di secondo grado che poteva concludersi con la modifica della delibera di nomina della Commissione.
La ricorrente non aveva quindi interesse a proporre immediata impugnazione senza attendere le determinazioni finali sulla propria istanza di ricusazione.
Il termine, quindi, decorre dalla data in cui la ricorrente ha ricevuto la comunicazione di inammissibilità dell’istanza di ricusazione (provvedimento del Rettore prot. n. -OMISSIS-del 30/11/2023), per cui il ricorso va considerato tempestivo, in quanto notificato il 29/1/2024.
3. Va ora trattato il ricorso introduttivo del giudizio.
3.1 Il primo ad articolato motivo è rivolto contro gli atti di nomina della Commissione, sia in composizione originaria che in composizione poi modificata per dimissioni di un componente. Al riguardo viene dedotta violazione di legge ed eccesso di potere sotto svariati profili. In particolare e in sintesi viene dedotto quanto segue:
– nella riunione del 17/10/2023 del Consiglio di Dipartimento, nel cui ordine del giorno (punto 8) compariva la proposta di nomina della Commissione relativa al concorso in oggetto, la ricorrente (professore associato) chiedeva di poter intervenire, ma sorsero dubbi al riguardo poiché la questione avrebbe dovuto essere trattata e deliberata solo dai professori ordinari. L’argomento venne però rinviato a data successiva in attesa di acquisire un parere scritto del Direttore Generale dell’Università;
– la ricorrente ebbe tuttavia l’opportunità di parlare al punto successivo dell’ordine del giorno (varie ed eventuali) e manifestò perplessità sul fatto che la prof.ssa -OMISSIS-facesse parte della Commissione (come da proposta da essa stessa formulata e che aveva provveduto anche all’individuazione degli altri componenti) per ragioni legate all’assidua collaborazione intervenuta negli anni con le uniche due candidate, la cui carriera universitaria, a partire dall’attività di ricerca per arrivare alla docenza, è stata intensamente legata all’apporto e alla supervisione della prof.ssa -OMISSIS-;
– in quella occasione intervenne anche la prof.ssa -OMISSIS-, facendo riferimento anche ad un “attacco personale, al Dipartimento e alla Facoltà, perché un attacco ad una persona specchiata e trasparente, quale lei si ritiene…” (cfr. relativo verbale);
– questo episodio, a giudizio della ricorrente avrebbe fatto emergere, di fronte al Consiglio di Dipartimento (ma, a suo avviso, nell’ambiente, la cosa sarebbe già stata risaputa) l’esistenza di una situazione di inimicizia tra lei e la prof.ssa -OMISSIS-: situazione che avrebbe tratto origine, ad avviso della ricorrente, dalla sua adesione alla lettera aperta del 19/4/2022, di altro docente, circa la contrarietà all’istituzione della figura del “Senior Professor”, che, di fatto, si sarebbe tradotta in una proroga dell’età pensionabile (cui sembra aver ambito, tra gli altri, anche la prof.ssa -OMISSIS-), da cui sarebbe derivata una progressiva estromissione e marginalizzazione professionale della ricorrente dalle attività della Clinica Dermatologica (di cui la prof.ssa -OMISSIS-era direttrice) a vantaggio dell’altro docente associato (prof.ssa -OMISSIS-) e poi candidato al concorso in esame di cui si attendeva l’avvio perché la direttrice sarebbe dovuta andare in pensione dal giorno 1/11/2023;
– la prof.ssa -OMISSIS-si sarebbe quindi dovuta astenere, ex art. 51 c.p.c., dal partecipare alla Commissione di concorso stante l’evidente conflitto di interessi;
– risulta invece che, nella successiva seduta del Consiglio di Dipartimento del 30/10/2023, ella non solo ha mantenuto ferma la sua candidatura, ma ha anche partecipato alla seduta in violazione del divieto di cui all’art. 11, comma 3, punto 4, del Regolamento del Dipartimento di -OMISSIS-;
– viene infine dedotta violazione dell’art. 11 del citato Regolamento sotto altro profilo poiché, nel caso in esame, la deliberazione è stata riservata ai soli professori ordinari sul cui numero è stato computato il quorum strutturale, ma che sarebbe invece dovuto essere calcolato computando anche professori associati e ricercatori.
3.1.2 Le doglianze meritano condivisione nei limiti che seguono.
3.1.3 Partendo dalla dedotta violazione dell’all’art. 11, comma 3, punto 4, del Regolamento del Dipartimento di -OMISSIS- (doc. Allegato 023 deposito ricorrente del 2/2/2024 – doc. Allegato 029 deposito Università del 3/10/2024), va preliminarmente ricordato che la norma così dispone: “i componenti del Consiglio non partecipano alla adunanza sulle questioni che riguardino direttamente la loro persona o che riguardino parenti e affini entro il quarto grado”.
A giudizio del Collegio, l’espressione “non partecipano alla adunanza” non va circoscritta alla sola partecipazione alle operazioni di voto, ma pure alla discussione, anche solo a mezzo di presenza personale, poiché comunque capace di influenzare il voto degli altri componenti.
La norma presenta infatti evidenti analogie con l’art. 77, comma 2, del D.Lgs. n. 267/2000 (espressione di un principio già rinvenibile nell’art. 290, comma 1, del R.d. n. 148/1915, nell’art. 279 del R.d. n. 383/1934 e nell’art. 19, comma 1, della Legge n. 265/1999), secondo l’interpretazione fornita dalla giurisprudenza amministrativa di cui si dirà appresso.
La prof.ssa -OMISSIS-non poteva quindi partecipare “alla adunanza”, ovvero né alla discussione e tantomeno alla votazione del 30/10/2023, poiché riguardava direttamente la sua persona quale (auto)candidata componente della Commissione di concorso e ciò ha inficiato l’intera deliberazione anche se approvata all’unanimità, stante il vizio originario che gravava sulla costituzione dell’organo.
Come da tempo affermato dalla giurisprudenza amministrativa, i soggetti interessati alle deliberazioni assunte dagli organi collegiali di cui fanno parte devono evitare di partecipare finanche alla discussione, potendo condizionare nel complesso la formazione della volontà assembleare, sicché è irrilevante l’esito della prova di resistenza (cfr. Cons. Stato, Sez. IV, 1/2/2024 n. 1064; id. Sez. VII, n. 652/2024; Sez. IV, 7/11/2022 n. 9731; id. 14/9/2022 n. 7977; Sez. II, n. 5423/2020; Sez. V, 13/6/2008, n. 2970; Sez. IV, 7/10/1998 n. 1291; TAR Lombardia, Brescia, Sez. I, 14/11/2024 n. 912; TAR Campania, Napoli, Sez. I, 4/12/2013 n. 5538; TAR Veneto, Sez. II, 3/9/2010 n. 4343; TAR Piemonte, Sez. I, 24/4/2009 n. 1139).
3.1.4 A giudizio del Collegio, dai documenti versati in atti emergono elementi convincenti circa l’esistenza di una situazione che avrebbe quantomeno suggerito l’inopportunità che nella Commissione di concorso fosse presente la prof.ssa -OMISSIS-anche solo come semplice componente (è stata invece Presidente e ha proposto i nominativi degli altri membri).
Tale inopportunità deriva innanzitutto dalla lunga e assidua collaborazione professionale con le uniche due candidate e che determina una conoscenza approfondita anche sotto l’aspetto strettamente personale, quindi capace di orientare i giudizi rispetto ad un soggetto estraneo. Ad esempio, nella formazione dei criteri, è stato correttamente osservato che la prof.ssa -OMISSIS-disponeva di informazioni, verosimilmente sconosciute agli altri componenti della Commissione, che potevano orientare la decisione su certi criteri anziché su altri, con possibilità di una taratura personalizzata nel momento in cui si volesse favorire o penalizzare qualcuno.
Siamo quindi fuori da quei limiti, nei rapporti accademici o di ufficio, tra commissario e candidato ritenuti non idonei, secondo gli orientamenti giurisprudenziali citati dalle controparti resistenti, ad integrare gli estremi dell’incompatibilità; questo perché detti rapporti di collaborazione scientifica e professionale non si spingono, come nel caso in esame, in profonde conoscenze personali maturate da lunga data e che possono generare anche solo il sospetto di una valutazione non obiettiva e non imparziale in contrasto con il principio generale scolpito nell’art. 97 della Costituzione.
Rileva poi anche la denunciata situazione conflittuale e di inimicizia.
Questa, indipendentemente da quando e da cosa sia stata originata e da quale fosse il suo livello di intensità, risulta emergere dagli atti che dimostrano una sua conoscenza all’interno dell’ambiente di riferimento, come attestato anche da soggetti terzi, quali il docente che partecipò alla riunione del 30/10/2023 con voto favorevole ma che, il giorno dopo, ritenne opportuno diramare una lettera ai colleghi (cfr. doc. Allegato 014 – deposito ricorrente del 2/2/2024) con cui faceva riferimento ad “…una spaccatura del nostro dipartimento, alla quale si è giunti dopo una triste sequenza di eventi…”, ed affermava “… che la crisi attuale deriva da una profonda incomprensione tra un Professore ordinario e un Professore associato…” , concludendo che “… il gesto più saggio sarebbe uno spontaneo passo indietro da parte del Professore Ordinario, per garantire una serenità di giudizio che realisticamente non è più nelle cose…”.
Alcuni giorni prima, nella riunione del 17/10/2023, il Consiglio di Dipartimento in adunanza plenaria (53 presenti di cui 13 professori ordinari, 19 professori associati, 13 ricercatori e 8 altre professionalità), aveva assistito al confronto diretto tra le due professoresse, da cui sembrerebbe emergere l’esistenza una situazione conflittuale esorbitante i normali limiti delle divergenze di opinioni nell’ambito del normale confronto dialettico in seno ad un organo collegiale.
Il Collegio ritiene non necessaria, per quanto qui interessa, l’assunzione di prove testimoniali poiché, come già osservato, ciò che conta è accertare l’esistenza di una situazione che può minare la serenità di giudizio del valutatore e la serenità, nel mettersi in gioco, del valutato, mentre può considerarsi non essenziale accertare anche la sua precisa causa e la sua esatta intensità; conflitto poi espressamente denunciato dalla stessa ricorrente con l’istanza di ricusazione del 17/11/2023 di cui si dirà esaminando il motivo successivo.
A giudizio del Collegio, non rileva che la vicenda non fosse stata previamente portata all’attenzione della Commissione Etica dell’Ateneo, trattandosi di iniziativa rimessa alla valutazione personale di opportunità o inopportunità. Del resto l’odierna iniziativa giudiziaria rende evidente che l’intenzione della ricorrente era solo quella di essere valutata da soggetti ritenuti obiettivi ed imparziali e di poter quindi mettersi in gioco serenamente e ad armi pari con l’altra concorrente. Non emerge invece l’intento di intraprendere un’azione a largo raggio contro la prof.ssa -OMISSIS-, il cui prossimo pensionamento, peraltro, avrebbe determinato la cessazione di tutti i conflitti interni.
Secondo la prospettazione della prof.ssa -OMISSIS-, non vi sarebbe stata una situazione di conflittualità tra la ricorrente e lei che, anzi, avrebbe anche collaborato nel corso delle indagini penali “rispondendo a tutte le domante” (cfr. memoria depositata il 18/4/2025 – pag. 16), ma ciò non risulta dai documenti versati in giudizio (cfr. doc. Allegato 002 – deposito ricorrente del 30/4/2025).
3.1.5 Non può invece essere condivisa l’ultima censura riguardante il preteso computo soggettivo di due differenti quorum, uno strutturale (che dovrebbe essere conteggiato sul plenum dipartimentale) e uno funzionale (che dovrebbe essere conteggiato solo sui docenti ordinari).
Al riguardo, il Collegio osserva che se la nomina della Commissione di concorso era riservata ai docenti ordinari (e ciò risulta essere pacifico tra le parti), non si può sostenere che la riserva si applichi al solo quorum funzionale poiché, attraverso un diverso computo del quorum strutturale, soggetti non ammessi a partecipare alla votazione (docenti ordinari, ricercatori e altre categorie professionali) potrebbero comunque influire indirettamente sul risultato (cioè la validità della seduta) attraverso la mancata partecipazione.
3.2 Il secondo motivo di gravame è rivolto contro il provvedimento rettorale del 20/11/2023 con cui era stata dichiarata inammissibile l’istanza di ricusazione proposta dalla ricorrente, contro la prof.ssa -OMISSIS-, perché protocollata in data 20/11/2023 (lunedì) alle ore 12:35, quindi dopo l’insediamento e l’avvio dei lavori della Commissione di concorso avvenuti lo stesso giorno alle ore 9:00. La censura si rivolge anche contro il successivo provvedimento rettorale del 18/12/2023 di rigetto dell’istanza di revoca in autotutela e conferma delle ragioni di inammissibilità della ricusazione già opposte in precedenza. Al riguardo viene dedotta violazione di legge ed eccesso di potere sotto svariati profili. In particolare e in sintesi viene dedotto che l’istanza di ricusazione fu inoltrata all’Università, a mezzo PEC, in data 17/11/2023 (venerdì) e, sempre lo stesso giorno, anche alle mail del Rettore e della sua Segreteria. L’istanza era quindi entrata nella disponibilità dell’amministrazione ben prima che si riunisse la Commissione rendendo irrilevante la data e l’orario di protocollazione che dipende solo da aspetti organizzativi interni all’Università ma che non producono effetti verso l’esterno. Viene inoltre dedotto che la Commissione insediata il 20/11/2023 era quella originaria che poi è stata modificata, con decreto del 30/11/2023, per sostituzione di un componente dimissionario ed i cui lavori sono iniziati in data 4/12/2023 con il verbale n. 1 recante nomina del Presidente, del Segretario e adozione dei criteri di valutazione dei candidati. Anche volendo quindi fare riferimento al momento del protocollo, l’istanza di ricusazione poteva e doveva comunque essere esaminata.
3.2.1 Anche queste doglianze meritano condivisione.
3.2.2 Quando il messaggio inoltrato attraverso posta elettronica certificata (c.d PEC) entra nella disponibilità del ricevente (attestata dalla ricevuta di consegna da parte del sistema, qui avvenuta il 17/11/2023 ore 21:56:17 – cfr. doc. Allegato 006 deposito ricorrente del 30/10/2024), questo produce i suoi effetti giuridici salvo diversa disposizione normativa che qui non viene opposta alla ricorrente.
Risulta quindi irrilevante, per quanto qui interessa, la data e l’ora in cui l’ente ha materialmente assolto l’onere (essenzialmente interno) di protocollazione della posta, come risultano irrilevanti aspetti organizzativi che riguardano la materiale apertura degli uffici, ovvero aspetti di rilevanza altrettanto interna che non producono effetti nei rapporti con l’esterno attraverso gli strumenti comunicativi elettronici come la PEC e il c.d. “Domicilio digitale” disciplinati dall’art. 6 del D.Lgs. n. 82/2005.
Peraltro, l’Università afferma (cfr. pag. 20 memoria depositata il 30/10/2024) che anche nelle giornate non lavorative, le questioni urgenti vengono prese in carico egualmente: questa era, però, una questione urgente, poiché riguardava un concorso in fase di espletamento, con termine di presentazione delle domande già scaduto, la Commissione già nominata e di imminente insediamento per l’avvio dei suoi lavori.
L’istanza poteva essere, quindi, esaminata perché non proposta in violazione delle prescrizioni ex art. 3, comma 16, del D.P.R. n. 117/2000, secondo cui non sono ammesse istanze di ricusazione dopo l’insediamento della Commissione.
3.2.3 Ciò assumerebbe carattere assorbente rispetto all’ulteriore questione riguardante la data in cui la Commissione poteva considerarsi essersi effettivamente insediata, cioè il 20/11/2023 (nella composizione originaria) o il successivo 4/12/2023 (in composizione parzialmente diversa dopo le dimissioni di un componente).
Al riguardo si può solo osservare sinteticamente, tenendo conto delle ulteriori censure dedotte con il ricorso per motivi aggiunti (motivo IV che prosegue secondo la numerazione iniziata con il ricorso introduttivo), che il verbale n. 1 del 4/12/2023 risulta essere perfettamente sovrapponibile al verbale n. 1 del 20/11/2023 (eccetto il nominativo del componente dimissionario e poi sostituito), per quanto riguarda le attività preliminari della nomina del Presidente (confermato) e del Segretario (confermato), nonché per la dichiarazione di eventuali cause di incompatibilità tra i commissari.
Inoltre il verbale n. 1 del 4/12/2023 fa riferimento alla Commissione nominata con D.R. n. 1289 del 30/11/2023 (cioè quella parzialmente modificata).
Pare quindi emergere che l’insediamento sia stato completamente rinnovato con soluzione di continuità rispetto ai lavori della precedente Commissione.
In tale ottica, la censura si appalesa condivisibile contro il successivo provvedimento rettorale del 18/12/2023 di rigetto dell’istanza di revoca in autotutela, anche a voler considerare la data (20/11/2023) e l’ora (12:35) di avvenuto protocollo.
Resta invece fuori, dall’odierna sede giudiziale, ogni valutazione su quanto sembra voler dubitare la ricorrente, con il ricordato motivo IV, circa il fatto “che qualcuno si sia effettivamente riunito il giorno 20/11/04 alle ore 9,00” (cfr. pag. 6 ricorso per motivi aggiunti), trattandosi di questione che avrebbe dovuto essere dedotta attraverso formale querela di falso.
3.3 Seguendo l’ordine cronologico degli eventi, va ora trattata la prima parte del terzo motivo (paragrafo 2), rivolta contro i criteri di valutazione definiti nel verbale n. 1 del 4/12/2023. Al riguardo viene dedotta violazione di legge ed eccesso di potere sotto svariati profili. In particolare e in sintesi viene dedotto quanto segue:
– la Commissione avrebbe dovuto fissare criteri di valutazione coerenti con le previsioni del Bando che richiamavano esclusivamente il D.M. n. 344/2011, ovvero Attività didattica, Didattica integrativa e Servizio agli studenti (art. 3) e Attività di ricerca scientifica (art. 4);
– sono invece stati illegittimamente aggiunti tre nuovi criteri, ovvero: Attività istituzionali, organizzative, di servizio dell’Ateneo (per un massimo di 5 punti), Attività clinico assistenziali in ambito medico (per un massimo di 15 punti) e Capacità di attrarre finanziamenti competitivi nazionali ed internazionali in qualità di responsabile/membro del progetto (punti 1 per progetto con un massimo di un punto complessivo);
– è stata invece ingiustamente sottopesata l’attività di ricerca (per un massino di 13 punti) dove la ricorrente era certamente superiore all’altra candidata e ciò può essere spiegato solo “con la situazione di grave conflitto di interessi della Prof. -OMISSIS-” (cfr. pag. 24 del ricorso);
– considerazioni analoghe possono essere svolte con riguardo alla sottopesatura della Consistenza complessiva, intensità e continuità della produzione scientifica (per un massimo di 4 punti) e al solo mezzo punto previsto per la titolarità di brevetti nazionali/internazionali (che la ricorrente possiede).
3.3.1 Va trattata innanzitutto l’eccezione, dedotta dalle controparti resistenti, di inammissibilità delle doglianze per omessa dimostrazione della prova di resistenza, stante il divario di punteggio complessivo tra le due candidate (9,7 punti) e i punti acquisiti sui due principali criteri in contestazione (Attività istituzionali, organizzative, di servizio dell’Ateneo – per un massimo di 5 punti e Attività clinico assistenziali in ambito medico – per un massimo di 15 punti)
L’eccezione va disattesa.
Al riguardo va osservato che anche volendo concentrare l’attenzione sui due soli criteri in questione (ma le doglianze riguardano anche altri criteri per complessivi 38,5 punti), il loro peso ammonta a 20 punti su 100 e la ricorrente ne chiede sostanzialmente lo stralcio anche se ha potuto beneficiare della loro previsione.
Dovendo quindi ricollocare 20 punti su altri criteri, cosa che non può certo fare questo Tribunale poiché si sostituirebbe alla Commissione in valutazioni discrezionali che non gli competono, non si può oggi prevedere come sarebbe stata la valutazione sulla base dei criteri restanti ripesati per arrivare a quota 100 oppure con l’aggiunta di nuovi criteri sempre per arrivare al limite massimo dei 100 punti che la Commissione aveva previamente fissato.
Nella sostanza, le doglianze qui dedotte (che riguardano, giova ripeterlo, anche altri criteri) possono viziare, ab origine, l’intera griglia predisposta dalla Commissione che dovrebbe quindi essere riformulata attenendosi alle indicazioni del Bando. Ovviamente ciò si riflette, a cascata, su tutta l’attività di valutazione comparativa che andrebbe ripetuta sulla base della nuova griglia.
3.3.2 Nel merito le doglianze sono fondate nei limiti che seguono.
3.3.3 Circa i criteri di “Attività istituzionali, organizzative, di servizio dell’Ateneo” (per un massimo di 5 punti), “Attività clinico assistenziali in ambito medico” (per un massimo di 15 punti) e “Capacità di attrarre finanziamenti competitivi nazionali ed internazionali in qualità di responsabile/membro del progetto” (punti 1 per progetto con un massimo di un punto complessivo), il Collegio osserva quanto segue:
– in effetti, a ben guardare, tali criteri non trovano alcuna corrispondenza tra quelli indicati negli artt. 3 (Valutazione dell’attività didattica, di didattica integrativa e di servizio agli studenti) e 4 (Valutazione dell’attività di ricerca scientifica) del D.M. n. 344/2011:
– il Bando (decreto del Rettore del 28/9/2023 prot. 0197151 – art. 5) stabiliva che i candidati sarebbero stati valutati “sulla base dei criteri individuati preliminarmente secondo gli standard qualitativi riconosciuti a livello internazionale nell’ambito dei criteri generali fissati con DM 4.8.2011 n. 344”;
– sempre il Bando non cita provvedimenti dell’Università che abbiano dato attuazione al predetto Decreto Ministeriale (art. 1) individuando propri standard qualitativi, riconosciuti a livello internazionale. L’amministrazione, nei propri scritti difensivi, cita solo il c.d. “Regolamento chiamate” (cfr. doc. Allegato 007 – deposito Università del 3/10/2024), secondo cui: “La valutazione avviene sulla base dei criteri individuati preliminarmente dalla Commissione; tali criteri sono stabiliti in conformità agli standard qualitativi di cui all’art. 24 comma 5 nell’ambito di criteri generali fissati con DM 4.8.2011 e degli eventuali altri elementi definiti dalla struttura dipartimentale richiedente il posto” (art. 9, comma 8);
– anche se l’ultima parte di questa disposizione consente di fissare “eventuali altri elementi definiti dalla struttura dipartimentale richiedente il posto” nessuna indicazione espressa compariva nella delibera del Consiglio di Dipartimento di -OMISSIS- del 7/7/2023 (cfr. doc. Allegato 001 – deposito Università del 3/10/2024) e nella delibera integrativa del 11/9/2023 (cfr. doc. Allegato 002 – deposito Università del 3/10/2024);
– quest’ultima si limitava a fissare il limite massimo delle pubblicazioni e a chiarire che “trattandosi di posto afferente a struttura clinica, è interessato al convenzionamento con l’Azienda Ospedaliero Universitaria delle Marche”, senza altro giungere circa l’esigenza di fissare ulteriori e specifici elementi di valutazione rispetto al D.M. n. 344/2011.
A giudizio del Collegio non sussistevano quindi margini affinché la Commissione potesse creare nuovi criteri non riconducibili al D.M. n. 344/2011; criteri che andavano comunque resi noti, ai possibili candidati, prima della presentazione delle domande affinché essi potessero allegare la relativa documentazione utile ai fini valutativi. Come già ricordato in precedenza, il Consiglio di Dipartimento, con la delibera del 11/9/2023, aveva fissato un limite massimo per le pubblicazioni.
3.3.4 Le censure riguardanti gli altri tre criteri, ovvero “Attività di ricerca”, “Consistenza complessiva, intensità e continuità della produzione scientifica” e “Titolarità di brevetti internazionali (0.50/brevetto) nei settori in cui è rilevante”, possono considerarsi invece assorbite poiché il peso degli stessi (rispettivamente 13, 4 e 1 punto) era stato definito nell’ambito di un punteggio complessivo pari a 100.
Questo dovrebbe quindi essere rimodulato per le ragioni già esposte nel precedente paragrafo 3.3.3 e che esulano dal potere decisorio di questo Tribunale.
4. I predetti vizi inficiano, alla radice, i successivi atti della Commissione poiché illegittimamente composta e perché sono stati applicati criteri parzialmente illegittimi.
Di conseguenza il Collegio ritiene di poter soprassedere, in applicazione del principio della ragione più liquida ma anche più radicale, dal trattare tutte le ulteriori censure rivolte contro gli esiti della valutazione comparativa essendo viziata alla sua origine.
5. Il ricorso deve quindi essere accolto con annullamento degli atti impugnati a partire da quelli di nomina della Commissione.
6. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
il Tribunale Amministrativo Regionale per le Marche (Sezione Prima), definitivamente pronunciando, accoglie il ricorso in epigrafe e, per l’effetto, annulla gli atti impugnati come in motivazione.
Condanna le singole controparti resistenti, in solido tra loro, al pagamento, a favore della ricorrente, delle spese processuali nella misura di € 2.000 (duemila) ciascuna (per complessivi € 6.000), a titolo di onorari di difesa, oltre alle spese generali nella misura forfettaria come da tariffa, IVA e CPA.
La presente sentenza sarà eseguita dall’Autorità amministrativa ed è depositata presso la Segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all’articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 9, paragrafo 1, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all’oscuramento delle generalità delle persone indicate nel provvedimento e del nome dell’Università.
Così deciso in Ancona nella camera di consiglio del giorno 21 maggio 2025 con l’intervento dei magistrati:
OMISSIS, Presidente
OMISSIS, Consigliere, Estensore
OMISSIS, Consigliere