Cons. Stato, Sez. VII, 10 giugno 2025, n. 5020
Le false dichiarazioni contenute nel curriculum vitae conducono all’esclusione dalla procedura concorsuale
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Settima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 8507 del 2024, proposto da -OMISSIS-, rappresentato e difeso dagli avvocati OMISSISi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dagli avvocati OMISSIS, con domicilio eletto presso lo studio dell’avvocato OMISSIS in OMISSIS;
nei confronti
Università OMISSIS, in persona del Rettore pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura generale dello Stato, domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per la riforma
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per OMISSIS n. -OMISSIS-/2024;
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di -OMISSIS- e dell’Università OMISSIS;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 29 aprile 2025 il Cons. OMISSIS e uditi per le parti gli avvocati OMISSIS;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1.- Con D.R. n. -OMISSIS- del -OMISSIS-, l’Università OMISSIS ha indetto una procedura valutativa di chiamata, ai sensi dell’art. 24, commi 5 e 6, della legge n. 240/2010, per un posto di Professore di ruolo di prima fascia presso il Dipartimento di -OMISSIS-Facoltà di OMISSIS – Settore Concorsuale -OMISSIS-– Settore scientifico/disciplinare -OMISSIS-. Presentavano domanda, oltre al Prof. -OMISSIS-, odierno appellato, i Professori -OMISSIS-, -OMISSIS- e -OMISSIS-.
Con D.R. n. -OMISSIS-, venivano approvati gli atti relativi alla suindicata procedura valutativa ed era indicato come vincitore il Prof. -OMISSIS-.
All’esito di una prima impugnativa, proposta dal Prof. -OMISSIS-, con sentenza n. –OMISSIS- di questa Sezione venivano annullati gli atti della procedura e si disponeva la rinnovazione della procedura previa esclusione del Prof. -OMISSIS-, motivata in ragione delle mendaci dichiarazioni contenute nella sua domanda.
In ottemperanza alla suddetta sentenza, con D.R. n. –OMISSIS-, la Commissione giudicatrice veniva invitata a “rinnovare integralmente la valutazione individuale e comparativa dei soli candidati ancora inquadrati nel ruolo dei professori associati [Prof. -OMISSIS- -OMISSIS- e Prof. -OMISSIS- -OMISSIS-] entro giorni 60 (sessanta) dalla comunicazione del presente decreto”.
Nella riunione tenutasi in data -OMISSIS- la Commissione ha confermato i criteri valutativi utilizzati nelle precedenti edizioni della procedura concorsuale, stabiliti con quanto riportato nel bando della procedura valutativa.
Nella successiva riunione, tenutasi il successivo -OMISSIS-, la Commissione ha analizzato la documentazione presentata dai candidati “per procedere nella valutazione delle pubblicazioni scientifiche, del curriculum e dell’attività didattica e clinica dei due candidati, al fine di rinnovare integralmente la valutazione individuale e comparativa”.
All’esito di tale rinnovato processo di valutazione, la Commissione ha concluso che, sebbene “non esista tra i due candidati un ampio divario”, risulta più meritevole il Prof. -OMISSIS- rispetto al Prof. -OMISSIS- nel ricoprire il ruolo di Professore Ordinario.
Con D.R. n. -OMISSIS- del -OMISSIS-, è stata quindi disposta l’approvazione degli atti della Commissione giudicatrice della suindicata procedura valutativa, ove veniva dichiarato vincitore il Prof. -OMISSIS-.
2.- Avverso tale decreto e gli atti della procedura, l’odierno appellato ha proposto ricorso innanzi al TAR del Lazio chiedendone l’annullamento per i seguenti motivi:
I. Violazione e falsa applicazione dell’art. 75 del d.p.r. N. 445/ 2000. Eccesso di potere in tutte le sue figure sintomatiche in particolare, travisamento dei fatti, manifesta ingiustizia. Sviamento di potere. II. Violazione e falsa applicazione dell’art. 5 del bando. Eccesso di potere in tutte le sue figure sintomatiche. In particolare: disparità di trattamento. Carenza istruttoria e di motivazione.
III. Violazione e falsa applicazione dell’art. 2 del d.l. 211/ 2003. Eccesso di potere in tutte le sue figure sintomatiche. In particolare: disparità di trattamento, illogicità, manifesta ingiustizia. Sviamento di potere.
IV. Eccesso di potere in tutte le sue figure sintomatiche. In particolare: disparità di trattamento, illogicità, contraddittorietà, manifesta ingiustizia.
3.- Con la sentenza qui impugnata, il TAR del Lazio ha accolto il primo motivo di ricorso (con il quale il Prof. -OMISSIS- denunciava false dichiarazioni nella domanda del Prof. -OMISSIS-, relative al conseguimento di due brevetti quando, alla data di scadenza del bando, esse rappresentavano delle mere domande di brevetto) affermando che il curriculum vitae del Prof. -OMISSIS- falsamente ha attestato e autocertificato la titolarità di tre brevetti anziché uno, e ha altresì parzialmente accolto il terzo motivo.
Il TAR ha, quindi, annullato gli atti impugnati, disponendo la rinnovazione della procedura di chiamata, a cura di una Commissione integralmente diversa, da nominarsi entro sessanta giorni dalla comunicazione del provvedimento, e ha inoltre disposto che, in esecuzione della sentenza, l’Università dovrà provvedere ad applicare l’articolo 75, d.P.R. n. 445/2000 nei confronti del Prof. -OMISSIS-, “ai fini dell’esclusione dal concorso, quanto alla sua autocertificazione contenuta nell’allegato C della domanda di partecipazione, avente a oggetto il possesso di tutti i titoli indicati nell’allegato B, in cui è compresa l’indicazione di due brevetti non concessi alla data di sottoscrizione dei predetti allegati B e C”.
4.- Appella la suddetta sentenza il prof. -OMISSIS- lamentando:
I. Erroneità della sentenza nella parte in cui ha accolto il primo motivo di ricorso concernente la asserita falsità della dichiarazione contenuta nel curriculum vitaedell’appellante circa la sua titolarità di tre brevetti, anziché uno, facendone derivare l’obbligo dell’Università di disporre l’esclusione del prof. -OMISSIS- dalla procedura (primo motivo).
In particolare, l’appellante sostiene che la propria domanda di partecipazione rappresentava lo stato dei procedimenti di rilascio dei brevetti mediante allegazione dei documenti, conformi agli originali, rilasciati dall’Ufficio Italiano Marchi e Brevetti; che non sarebbe in alcun modo configurabile il reato di cui agli artt. 46 e 76 del d.P.R. n. 445/2000; che, in ogni caso, la Commissione ha esaminato la domanda presentata nel suo complesso, compresi gli allegati indicanti lo stato dell’iter delle procedure brevettuali, non incorrendo quindi in alcun errore sostanziale; che la valutazione di preminenza del Prof. -OMISSIS- prescinde dalla data di conseguimento dei due brevetti in questione.
II. Erroneità della sentenza anche nella parte in cui ha accolto il primo motivo con riferimento alla ritenuta “non internazionalità” del brevetto “-OMISSIS–” (secondo motivo).
Secondo l’appellante si tratterebbe di una statuizione errata, in quanto il bando non prevedeva la valutazione dei soli brevetti internazionali, ma – cosa ben diversa – del “trasferimento tecnologico (brevetti o altro) di livello internazionale”, con una dizione quindi più ampia ed elastica, che rimetteva alla discrezionalità tecnica della Commissione il compito di valutare l’importanza nazionale o internazionale del trasferimento tecnologico.
III. Contraddittorietà della sentenza impugnata per non avere affermato la irrilevanza dello stadio delle procedure brevettuali nazionali riportate nella domanda del Prof. -OMISSIS- (terzo motivo).
In particolare, si sostiene che la sentenza impugnata è caduta in una contraddizione logica perché ha annullato la procedura da un lato affermando che i brevetti nazionali erano del tutto irrilevanti ai fini della valutazione e, dall’altro, affermando che la presunta falsa dichiarazione inerente brevetti nazionali vizia insanabilmente la procedura e, addirittura, comporta l’esclusione dell’appellante dalla stessa.
IV. Erroneità della sentenza nella parte in cui afferma la parziale fondatezza del terzo motivo di ricorso (quarto motivo).
L’appellante censura il capo in cui si è statuito che “non si riesce a comprendere il percorso logico della commissione che, sebbene dovesse valutare gli stessi titoli, per la prima volta considera l’attività didattica del professor -OMISSIS- ben rappresentata, consistente e continuativa, e meramente sostanziata senza aggettivazioni quella del prof. -OMISSIS- quando invece nella precedente valutazione collegiale comparativa complessiva (relazioni finali dell’1 luglio 2020, doc. 9 del ricorrente pag. 17 e del 14 maggio 2021, doc. 10 del ricorrente pag. 18) era vero il contrario, tanto che l’attività didattica del professor -OMISSIS- era giudicata rappresentata, mentre quella del professor -OMISSIS- consistente e continuativa dal 2006 con incarichi ufficiali”.
Secondo l’appellante, invece, sarebbe sufficiente leggere le tre Relazioni per avvedersi che non vi è stata alcuna inversione delle valutazioni dei due candidati.
V. Erroneità della sentenza pure nella parte in cui ha ritenuto non valutabili i corsi di insegnamento affidati al Prof. -OMISSIS- in quanto ricercatore confermato (quinto motivo).
Erroneo sarebbe altresì il capo della sentenza che ha ritenuto fondate le censure secondo cui il “Prof. -OMISSIS-, in qualità di Ricercatore a tempo indeterminato, non può vantare una titolarità di corso ufficiale di insegnamento nel periodo 2006-2019”.
5.- Si è costituito l’odierno appellato Prof. -OMISSIS- per resistere all’appello e al fine di rappresentare la perdurante sussistenza del proprio interesse al ricorso, non eliso dal fatto di essere risultato vincitore, con D.R. n. -OMISSIS- del -OMISSIS-, della procedura valutativa di chiamata indetta ai sensi dell’art. 24, commi 5 e 6, della legge n. 240/2010 per n. 2 posti di professore di ruolo di prima fascia per il -OMISSIS– Settore scientifico-disciplinare -OMISSIS–) presso il Dipartimento di Scienze -OMISSIS- – Facoltà di OMISSIS della Università -OMISSIS- e di avere quindi preso servizio presso la suddetta Università in data -OMISSIS- in qualità di Professore ordinario, sia al fine di ottenere la retrodatazione della sua nomina a professore ordinario, sia a fini risarcitori, attesa la facoltà di esperire separata azione di condanna per l’attività illegittima della P.A. ai sensi dell’art. 30, c.p.a..
6.- Anche l’Università OMISSIS si è costituita in giudizio, insistendo sulla legittimità del proprio operato.
7.- Con ordinanza cautelare n. -OMISSIS-/2024 è stata sospesa la esecutività della sentenza impugnata al fine di mantenere la res adhuc integra fino alla decisione definitiva.
8.- Le parti hanno ulteriormente insistito sulle rispettive tesi difensive, mediante il deposito di documenti e di memorie integrative e in replica.
In particolare, l’appellante ha formulato istanza di rinvio della discussione della causa motivandolo in ragione della sussistenza, presso il GIP del Tribunale -OMISSIS- di un procedimento penale a proprio carico per il reato di cui agli artt. 46 e 76 del d.P.R. n. 445/2000, malgrado la richiesta di archiviazione formulata dal PM, alla quale si è opposto l’odierno appellato. A detta richiesta l’appellato si è opposto.
9.- Alla udienza pubblica del 29 aprile 2025, la causa è passata in decisione sulla previa discussione delle parti.
10.- Va anzitutto respinta la istanza di rinvio della discussione della causa, non sussistendo pregiudizialità logico-giuridica necessaria tra il procedimento penale indicato dall’appellante e l’odierno giudizio, diversi essendo i presupposti di fatto e di diritto rilevanti ai fini della odierna decisione, che rilevano qui solo oggettivamente e prescindono dall’elemento soggettivo, rilevante invece ai fini di eventualmente escludere la rilevanza penale del fatto materiale commesso.
11.- Va inoltre affermata la perdurante sussistenza dell’interesse al ricorso dell’odierno appellato, rappresentando senza dubbio beni giuridici meritevoli di tutela sia la retrodazione della sua nomina a professore ordinario, sia l’accertamento definitivo circa la illegittimità degli atti impugnati, anche a fini risarcitori.
12.- Nel merito, l’appello è infondato.
Con la sentenza impugnata, il TAR del Lazio ha accolto il primo motivo di ricorso con il quale il Prof. -OMISSIS- denunciava false dichiarazioni nella domanda del Prof. -OMISSIS-, relative al conseguimento di due brevetti quando, alla data di scadenza del bando, esse rappresentavano delle mere domande di brevetto, affermando che il curriculum vitae del Prof. -OMISSIS- avesse falsamente attestato e autocertificato la titolarità di tre brevetti, anziché uno.
Tale statuizione, unitamente a quella, logicamente conseguente, secondo cui l’Università, rieditando la procedura di valutazione, dovrà provvedere ad applicare nei confronti del Prof. -OMISSIS- l’art. 75, d.P.R. n. 445/2000, e cioè la esclusione dal concorso, si appalesano infatti corrette sulla base del chiaro quadro giuridico di riferimento.
L’art. 46 (Dichiarazioni sostitutive di certificazioni) del d.P.R. n. 445/2000 prevede che “1. Sono comprovati con dichiarazioni, anche contestuali all’istanza, sottoscritte dall’interessato e prodotte in sostituzione delle normali certificazioni i seguenti stati, qualità personali e fatti: (…) n) qualifica professionale posseduta, titolo di specializzazione, di abilitazione, di formazione, di aggiornamento e di qualificazione tecnica”.
I brevetti dichiarati dal Prof. -OMISSIS- nel proprio curriculum vitae rientrano senza dubbio nell’alveo di applicabilità della prefata previsione, in considerazione della loro natura professionale e qualificazione tecnica.
L’art. 75 commina in via amministrativa (in disparte le eventuali responsabilità penali accertate dal giudice penale ai sensi del successivo art. 76, sussistendone tutti i presupposti, soggettivi e oggettivi) la decadenza (comma 1) o la revoca (comma 1-bis) dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera.
È quanto esattamente è accaduto nel caso all’esame.
Nella autocertificazione contenuta nell’allegato C della domanda di partecipazione, avente a oggetto il possesso di tutti i titoli indicati nell’allegato B, è stata ricompresa l’indicazione di due brevetti non concessi alla data di sottoscrizione dei predetti allegati B e C.
Non è corretto sostenere, come fa l’appellante, che non potrebbe essere ravvisata a suo carico la fattispecie della non veritiera rappresentazione dei fatti autocertificati perché detti fatti sono stati dichiarati nel curriculum vitae e non già nella domanda di partecipazione alla procedura, cosicché, di conseguenza, non potrebbe nemmeno essergli irrogata la sanzione della decadenza dalla partecipazione alla procedura medesima, atteso che:
(i) sul piano normativo, l’art. 46 cit. non reca alcuna distinzione tra fatti dichiarati nel curriculum vitae e fatti dichiarati nella domanda di partecipazione, facendo generale e astratto riferimento alla autodichiarazione di fatti personalmente o professionalmente rilevanti;
(ii) il bando di procedura ha espressamente previsto che la domanda deve essere corredata, tra le altre cose, da una dichiarazione sostitutiva di certificazione e/o dell’atto di notorietà (Allegato “C”), ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, attestante il possesso di tutti i titoli riportati nel curriculum vitae (datata, firmata e in formato PDF) e degli indicatori relativi alla propria produzione scientifica complessiva;
(iii) l’oggetto della dichiarazione non veritiera risulta essenziale ai fini della nomina, a prescindere dalla sua materiale collocazione all’interno del curriculum vitaeovvero della domanda di partecipazione alla procedura, essendo l’autocertificazione dell’intero curriculum vitae richiesta dal bando come essenziale ai fini della valutazione e necessaria per l’adozione del provvedimento di proclamazione del vincitore e di nomina a professore.
Con riguardo a quest’ultimo aspetto, vale soggiungere che la Sezione, proprio con riferimento alla medesima vicenda procedimentale sebbene in relazione alla posizione di un altro partecipante, anch’esso escluso per avere reso dichiarazioni non veritiere, ha affermato il principio di diritto secondo cui le false dichiarazioni conducono alla esclusione dalla procedura, non rappresentando dei falsi innocui rispetto all’ottenimento dei benefici derivanti dal concorso, sia quando il fatto rileva ai fini di comprovare il possesso del titolo di partecipazione, sia quando lo stesso concerne la fase della attribuzione di maggiore punteggio (sentenza n. -OMISSIS-/2022).
Il suddetto principio di diritto è stato enunciato con specifico riferimento alla fattispecie della autodichiarazione contenuta nella domanda di partecipazione alla procedura, ma lo stesso risulta altresì applicabile quando, come nel caso che qui ricorre, la autodichiarazione non veritiera sia riportata nel curriculum vitae, non prospettandosi, come sopra chiarito, alcuna giuridica distinzione tra le due rappresentazioni documentali, sia sulla base del dato normativo (artt. 46 e 75, d.P.R. n. 445/2000), sia sulla base del bando di procedura.
Non ha quindi fondamento nemmeno l’ulteriore difesa spesa dall’appellante secondo cui tale suo modo di agire non avrebbe di fatto inciso sulla valutazione espressa dalla Commissione in quanto la stessa ha esaminato la domanda presentata nel suo complesso, ivi compresi dunque gli allegati indicanti lo stato effettivo dell’iter delle procedure brevettuali: la ratio legis alla base delle previsioni recate dagli prefati artt. 46 e 75, cit. non è infatti solo quella (mediata e successiva) di proteggere la funzione amministrativa dall’incorrere in errori sostanziali di valutazione, bensì quella (formale e anticipata) di mettere tutti i concorrenti su un piano di parità con riferimento alla responsabilità che gli stessi assumono con le proprie autodichiarazioni, confidando sulla correttezza ed esattezza di quanto reciprocamente dichiarato, sia nel curriculum vitae, sia nella domanda di partecipazione, nonché quella di porre l’Amministrazione nelle condizioni di serenamente valutare i fatti, senza quindi essere indotta a destreggiarsi in defatiganti distinzioni e raffronti tra dati curriculari e dati contenuti nelle domande che, anche in buona fede, potrebbero dare adito ad illegittimità e ingiustizie a vantaggio di taluno e a discapito di altri.
13.- Sulla base di tali considerazioni l’appello va quindi respinto.
14.- Il rigetto del primo motivo di appello comporta difatti l’assorbimento delle restanti censure proposte, essendo divenuto oramai incontrovertibile l’accertamento della non veridicità di quanto dichiarato dal curriculum vitae allegato alla domanda di partecipazione (art. 46, d.P.R.n. 445/2000), cui necessariamente consegue la perdita dei benefici previsti, ivi compreso quello del diritto a partecipare alla procedura (art. 75, stesso decreto).
15.- Le spese del giudizio sono compensate con l’Università OMISSIS attesa la omogeneità delle posizioni assunte, mentre sono liquidate nella misura indicata in dispositivo in favore dell’appellato sulla base della soccombenza.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Settima), definitivamente pronunciando sull’appello, come in epigrafe proposto, lo respinge e condanna l’appellante prof. -OMISSIS- a rifondere in favore dell’appellato prof. -OMISSIS- le spese del giudizio, che si liquidano in complessivi euro 4.000,00 oltre accessori di legge.
Compensa le spese nei rapporti con l’Università OMISSIS.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all’articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 10 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti e della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all’oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare le parti persone fisiche.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 29 aprile 2025 con l’intervento dei magistrati:
OMISSIS Presidente FF
OMISSIS, Consigliere, Estensore
OMISSIS, Consigliere
OMISSIS, Consigliere
OMISSIS, Consigliere