TAR Emilia Romagna, Sez. I, 16 giugno 2025, n. 702

Non costituisce ragione di incompatibilità la sussistenza sia di rapporti di mera collaborazione scientifica sia di pubblicazioni comuni

Data Documento: 2025-06-16
Autorità Emanante: TAR Emilia Romagna
Area: Giurisprudenza
Massima

Non costituisce ragione di incompatibilità la sussistenza sia di rapporti di mera collaborazione scientifica, sia di pubblicazioni comuni, essendo ravvisabile l’obbligo di astensione del componente della commissione solo in presenza di una comunanza di interessi anche economici, di intensità tale da porre in dubbio l’imparzialità del giudizio.

Contenuto sentenza

00702/2025 REG.PROV.COLL.

01047/2024 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Emilia Romagna

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 1047 del 2024, proposto da
OMISSIS, rappresentata e difesa dagli avvocati OMISSIS, OMISSIS, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Alma Mater Studiorum Università di Bologna, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’avvocato OMISSIS, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

nei confronti

OMISSIS, rappresentato e difeso dall’avvocato OMISSIS, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

per l’annullamento

– del decreto n. 917/2024 del 5.6.2024 avente ad oggetto l’approvazione degli atti della procedura selettiva bandita ai sensi dell’art. 18, comma 1, Legge 240/2010 per la copertura di un posto di Professore Universitario di ruolo – prima fascia – per il DISA – Dipartimento di Scienze Aziendali, settore concorsuale: 13/B4 – Economia degli Intermediari Finanziari e Finanza Aziendale, SSD: SECS-P/11 – Economia degli Intermediari Finanziari. RIF. O18C1III2023/1647/R23;

-di tutti gli atti presupposti, connessi e/o consequenziali, ivi compresi:

a) i Verbali della Commissione giudicatrice nn. 1 del 3 maggio 2024, n. 2 del 13 maggio 2024, n. 3 del 29 maggio 2024, n. 4 del 31.5.2024;

b) il Verbale del Consiglio di Dipartimento del 25.6.2024 prot. 0192399 del 9.7.2024 avente ad oggetto l’approvazione della chiamata del Prof. OMISSIS.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Alma Mater Studiorum Università di Bologna e di OMISSIS;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell’udienza pubblica del giorno 12 marzo 2025 il dott. OMISSIS e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

La ricorrente prof. OMISSIS ha partecipato alla procedura di selezione ex art. 18 della legge n. 240/2010 bandita dall’Alma Mater Studiorum – Università di Bologna per la copertura di n. 1 posto di Professore Universitario di ruolo – prima fascia Settore concorsuale 13 B/4 – Economia degli Intermediari Finanziari e Finanza Aziendale, SSD SECS – P/11 – Economia degli Intermediari Finanziari, procedura alla quale hanno partecipato altri tre candidati tra cui il prof. OMISSIS Andi e la prof. Cosma Simona.

Terminate le fasi di valutazione della Commissione giudicatrice, con decreto n. 917 del 5.6.2024 il Rettore ha approvato gli atti della procedura selettiva da cui sono risultati idonei l’odierna ricorrente e i proff. omissis e OMISSIS; in data 25.6.2024 il Consiglio di Dipartimento ha proposto e approvato la chiamata del Prof. OMISSIS individuato come idoneo dalla Commissione; nella seduta del 23.7.2024 il Consiglio di Amministrazione dell’Ateneo ha approvato la chiamata del Prof. OMISSIS nel ruolo di Professore Ordinario; infine, con decreto rettorale del 27.9.2024, il Prof. OMISSIS è stato nominato Professore Ordinario.

La prof. OMISSIS ha, dunque, impugnato il decreto n. 917 del 5.6.2024 di approvazione della procedura selettiva in questione, nonché, quali atti presupposti, i verbali della Commissione giudicatrice e i verbali del Consiglio di Dipartimento meglio descritti in epigrafe, denunciando i seguenti vizi “I Motivo: illegittimità per violazione di legge. Violazione e falsa applicazione dell’art. 18 della legge 240/2010. Difetto di istruttoria. Eccesso di potere sotto il profilo della illogicità, carenza di motivazione e sviamento di potere. Violazione e falsa applicazione dell’art. 9 comma 4 del decreto rettorale avente ad oggetto la procedura selettiva per la copertura di n. 8 posti di professore universitario di ruolo, I fascia“; con tale motivo di ricorso la ricorrente lamenta, in sintesi, due ordini di censure: (i) da un lato, si duole che la Commissione non avrebbe considerato una parte degli incarichi dalla medesima conseguiti e dichiarati nel proprio C.V. e nella domanda di partecipazione; in particolare, l’omessa valutazione riguarderebbe gli incarichi indicati ai punti nn. 16, 21, 22, 23 del C.V.; anche l’attività didattica non sarebbe stata correttamente valutata, non essendo stata considerata l’attività svolta per il Dottorato in Mercati e Intermediari Finanziari e PhD in General Management – Track in Banking and Finance, Università di Bologna, anni 2009 e seguenti; di tali elementi non vi sarebbe traccia nella motivazione della valutazione “molto buona” assegnata dalla Commissione alla ricorrente, con conseguente illegittimità delle operazioni tecniche di valutazione, illogiche e discriminatorie; né sarebbe comprensibile in che modo la Commissione avrebbe valutato l’attività didattica del vincitore prof. OMISSIS, oltre tutto considerando titoli non valutabili; (ii) sotto distinto profilo, la ricorrente lamenta che la Commissione non avrebbe valutato in alcun modo l’audizione della ricorrente medesima, ovvero gli “elementi emersi in sede di presentazione del seminario”; invero, dai verbali della riunione del Consiglio di Dipartimento non vi sarebbe alcun riferimento agli elementi emersi in sede di presentazione del seminario, con conseguente palese illegittimità dell’attività di valutazione; “II motivo: illegittimità per violazione di legge sotto diverso profilo. Violazione e falsa applicazione dell’art. 18 della legge 240/2010. Violazione dell’art. 51 c.p.c. Violazione del principio di imparzialità. Disparità di trattamento. Violazione dell’art. 54, 97 e 98 della Costituzione. Violazione e falsa applicazione dell’art. 7 del d.p.r. 62/2013”; con il secondo motivo, la ricorrente denuncia la violazione del principio di imparzialità e il conflitto di interessi che inficerebbe la procedura in questione, stante i rapporti eccedenti la normale collaborazione scientifica e didattica intercorrenti tra il Prof. OMISSIS, membro della Commissione, e il vincitore del concorso prof. OMISSIS.

Si è costituita in giudizio l’Alma Mater Studiorum – Università di Bologna, che ha eccepito l’inammissibilità del ricorso per carenza di interesse, in quanto non sarebbe dimostrato che l’accoglimento delle censure ivi articolate condurrebbero ad escludere l’idoneità del controinteressato e, comunque, non potrebbero caducare la scelta operata dal Dipartimento, ampiamente motivata e nemmeno oggetto di censura; nel merito ha puntualmente contestato le censure avversarie, chiedendone il rigetto per infondatezza.

Anche il controinteressato prof. OMISSIS si è costituito in giudizio, eccependo, analogamente all’Amministrazione, l’inammissibilità del ricorso per carenza di interesse e, nel merito, contestando le censure avversarie in quanto infondate.

Rinunciata la domanda di sospensione cautelare, in vista dell’udienza di discussione le parti hanno depositato memorie difensive e di replica con cui hanno ribadito le rispettive argomentazioni ed eccezioni.

Alla pubblica udienza del 12 marzo 2025, il ricorso è stato trattenuto in decisione, come da verbale di causa.

Il primo motivo di ricorso è in parte inammissibile per difetto di interesse, come eccepito dall’Amministrazione e nei termini di seguito precisati ed è, altresì, infondato nel merito.

La Commissione, all’esito delle operazioni di valutazione, ha individuato tre candidati idonei, conformemente alla disciplina di settore, formulando per ognuno di essi uno specifico giudizio; la candidata Cosmi (estranea al presente giudizio) ha ottenuto, in relazione al profilo accademico, il miglior giudizio finale di “ottimo”; la ricorrente e il controinteressato OMISSIS hanno entrambi ottenuto il giudizio relativo al profilo accademico di “molto buono”. Orbene, il Consiglio di Dipartimento ha ritenuto di proporre e ha approvato la chiamata del Prof. OMISSIS sulla base di una specifica motivazione che non è stata oggetto di contestazione da parte della ricorrente. La doglianza con cui si lamenta la (asserita) mancata valutazione di alcuni incarichi svolti dalla ricorrente non incide (o, quanto meno, la ricorrente non dimostra tale incidenza) sulla ritenuta (dalla Commissione) idoneità del controinteressato, né sulla chiamata di quest’ultimo da parte del Consiglio di Dipartimento, chiamata giustificata sulla base di una motivazione che non è stata oggetto di alcuna censura. A tal proposito, si osserva che se la scelta del Dipartimento si fosse fondata unicamente sugli esiti della valutazione operata dalla Commissione, sarebbe stata chiamata la prof. Cosma (il cui profilo è stato ritenuto “ottimo”) ma, diversamente, il Dipartimento ha ritenuto –per le ragioni espresse nel relativo provvedimento – di proporre la chiamata del Prof. OMISSIS. Ebbene, parte ricorrente non riesce a dimostrare che l’eventuale accoglimento della doglienza suddetta avrebbe potuto riverberarsi (modificandone l’esito) sulla scelta operata dal Consiglio di Dipartimento, con conseguente difetto di interesse alla formulazione della doglianza.

In ogni caso, le censure articolate nel motivo sono infondate anche nel merito.

La ricorrente lamenta che la Commissione non avrebbe valutato i seguenti incarichi (indicati ai punti 16, 21, 22, 23 del CV): (i) l’incarico quale membro eletto della Scuola di Economia, Management e Statistica Università di Bologna, per il periodo 2012-2015; (ii) l’incarico quale membro della Scuola Superiore di Scienze Turistiche, Università di Bologna – Sede di Rimini per il periodo 2011-201; (iii) l’incarico di Rappresentante per l’elezione dei ricercatori e degli assistenti del ruolo a esaurimento nel Consiglio del Polo Scientifico e Didattico di Rimini dall’11/2007 al 10/2010, dall’11/2011 al 4/2011, nonché per il triennio 2007-2010, rinnovato per 6 mesi; (iv) l’incarico di rappresentante per elezione dei ricercatori e degli assistenti del ruolo a esaurimento in Consiglio di Facoltà di Economia – Rimini, 2006-2011 Unibo; (v) l’incarico svolto per conto di ANVUR nell’ambito della valutazione dei Gruppi di Esperti di Valutazione quale Membro della commissione di valutazione dei Gruppi di Esperti di Valutazione per la VQR 2015-2019 2021 ANVUR – Incarico di revisore esterno VQR 2015-19 –Area 13b; (vi) l’incarico svolto per Attività di referaggio – Progetti PRIN 2020 per conto di ANVUR. Inoltre, non sarebbe stata considerata l’attività didattica svolta per il Dottorato in Mercati e Intermediari Finanziari e PhD in General Management – Track in Banking and Finance, Università di Bologna dall’anno 2009 e seguenti.

Va premesso che l’art. 1 del bando della procedura in oggetto stabilisce, tra l’altro, che “Ai fini della valutazione delle attività di servizio, istituzionali, organizzative e di terza missione, presso Atenei ed enti di ricerca pubblici e privati, in quanto pertinenti al ruolo, si tiene conto del loro volume, durata e continuità nonché del grado di responsabilità delle funzioni svolte”; la Commissione, nella seduta del 3.5.2024, specificando i criteri di valutazione dei candidati, ha stabilito, in merito a tale parametro, che “La Commissione valuterà le attività di servizio, istituzionali, organizzative e di terza missione, presso Atenei ed enti di ricerca pubblici e privati, in quanto pertinenti al ruolo. Si terrà conto del loro volume, durata e continuità, nonché del grado di responsabilità delle funzioni svolte. La Commissione darà maggior rilievo agli incarichi istituzionali di maggior significatività – quali ad esempio rettore, pro-rettore e/o delegato del rettore, direttore dipartimento e vice, preside di Facoltà o presidente Scuola e vice – e agli incarichi di responsabilità didattica di maggior significatività – quali ad esempio coordinatore/presidente di corso di laurea triennale, magistrale e di dottorato e vice. Per la terza missione di considereranno anche le attività di public engagement”.

Tanto precisato in ordine alla disciplina specifica, si osserva che –come correttamente evidenziato anche dalla difesa dell’Università – non si rinviene in capo alla Commissione un determinato obbligo di una valutazione specifica e analitica di ogni titolo indicato dai candidati, potendosi dare rilievo a quei titoli che risultavano –a giudizio della Commissione medesima – maggiormente significativi, in relazione al ruolo in questione, ai fini di delineare il profilo scientifico del candidato.

Diversamente, solo con riferimento alle pubblicazioni scientifiche presentate dai candidati il Bando ha previsto uno specifico obbligo di valutazione analitica di ciascun titolo, prevedendo che “La valutazione delle pubblicazioni scientifiche presentate per la valutazione dettagliata è svolta sulla base dei seguenti criteri: a) originalità, innovatività, rigore metodologico e rilevanza della sede editoriale di ciascuna pubblicazione; b) congruenza di ciascuna pubblicazione con la declaratoria del Settore Scientifico Disciplinare del posto messo a bando; c) rilevanza scientifica della collocazione editoriale di ciascuna pubblicazione e sua diffusione all’interno della comunità scientifica; d) determinazione analitica, anche sulla base di criteri riconosciuti presso la comunità scientifica internazionale di riferimento, dell’apporto individuale della/del ricercatrice/ricercatore nel caso di partecipazione del medesimo a lavori in collaborazione, in particolare, l’apporto individuale sarà determinato sulla base della coerenza scientifica delle pubblicazioni con il Curriculum presentato e dell’essere autore di riferimento o primo autore. La Commissione si avvarrà anche di uno o più dei seguenti indicatori, riferiti alla data di inizio della valutazione: 1) numero totale delle citazioni; 2) numero medio di citazioni per pubblicazione; 3) “impact factor” totale; 4) “impact factor” medio per pubblicazione; 5) combinazioni dei precedenti parametri atte a valorizzare l’impatto della produzione scientifica della/del candidata/o (indice di Hirsch o simili)”.

Alcuna illegittimità, pertanto, è riscontrabile, sotto tale profilo, nell’operato della Commissione, la quale ha esaminato l’attività svolta dalla ricorrente indicando i titoli ritenuti (a suo giudizio) di maggior rilevanza e (solo) richiamando quelli di minor rilievo, senza una loro analitica e specifica indicazione: in particolare, la Commissione, in relazione all’attività in questione, ha precisato che “Fra le attività istituzionali valutate come di maggior rilievo sulla base dei criteri stabiliti nella prima riunione, la candidata dichiara di essere stata: – Coordinatore eletto del corso di laurea triennale in Economia ed Impresa (2018-21) – Coordinatore del corso di laurea magistrale – Amministrazione e gestione di impresa (2015-2018) – Presidente eletto del corso di laurea magistrale Amministrazione e controllo di impresa (2012-2015) La candidata dichiara diverse altre attività istituzionali, valutate come di minore rilievo, quali la partecipazione come Presidente della commissione Esami di Stato per l’abilitazione all’esercizio della professione di Commercialista ed esperto contabile per 2 anni e la partecipazione a Commissione Borse di studio per tesi all’estero e alla Commissione Contratti e Tutor Area, Referente per i tirocini, per il Job Placement. Le attività testimoniano un impegno istituzionale più che apprezzabile. La candidata dichiara attività riconducibili alla terza missione; ci si riferisce, in particolare, alle attività denominate Unijunior – L’università per i piccoli sul tema dell’Educazione finanziaria ed alle Collaborazioni e relazioni a Convegni con funzioni istituzionali. È autrice di diversi contributi sulla stampa finanziaria specializzata (Sistema economico, Informazioni organizzate). Sulla base dei criteri stabiliti nella prima riunione e dell’attività dichiarata, la candidata dimostra un livello MOLTO BUONO di attività di servizio, istituzionali, organizzative e di terza missione

Con riferimento alla asserita mancata valutazione dell’attività didattica svolta per il “Dottorato in Mercati e Intermediari Finanziari e PhD in General Management – Track in Banking and Finance, Università di Bologna”, si osserva che, sia con riferimento all’attività didattica che alle attività didattiche integrative, la Commissione ha attribuito alla ricorrente il giudizio di “ottimo”: in particolare, in relazione al primo parametro, la Commissione ha precisato che “Nel periodo considerato, la candidata complessivamente ha avuto la titolarità di 22 moduli/insegnamenti di lauree triennali o magistrali, di cui 1 tenuto in lingua inglese, insegnando mediamente 93 ore per anno accademico. Tutte le titolarità di insegnamenti/moduli universitari dichiarati dalla candidata risultano congruenti con il SSD della procedura. Sulla base dei criteri stabiliti nella prima riunione e dell’attività dichiarata, la candidata dimostra un livello OTTIMO di volume e continuità delle attività didattiche”; quanto all’attività didattica integrativa la Commissione ha precisato che “La candidata dichiara di aver seguito 145 tesi di laurea (66 di laurea triennale e 79 di laurea magistrale) e 3 tesi di dottorato. La candidata dichiara inoltre di essere stata tutor universitario di 37 laureandi durante lo svolgimento dei tirocini curriculari. Sulla base dei criteri stabiliti nella prima riunione e dell’attività dichiarata, la candidata dimostra un livello OTTIMO di attività didattiche integrative”. Dunque, la lamentata mancata valutazione non pare abbia inciso sulla valutazione del parametro in questione che, come detto, è stata ottima. Peraltro, in relazione all’attività didattica, il bando stabiliva che “Ai fini della valutazione dell’attività didattica sono considerati il volume e la continuità delle attività didattiche congruenti con la declaratoria del Settore Scientifico Disciplinare del posto messo a bando. Sono considerate le attività didattiche svolte dalle/dai candidate/i con particolare riferimento all’attività svolta negli ultimi 10 anni”; dunque, la Commissione –come risultante dai relativi verbali –ha valutato il volume e la continuità di tutta l’attività didattica congruente con la declaratoria del SSD svolta dai candidati, ma “con particolare riferimento all’attività svolta negli ultimi 10 anni”, laddove l’attività espletata per il Dottorato in Mercati e Intermediari Finanziari è stata collocata dalla ricorrente nel proprio C.V. “dal 2009 anni vari”.

Anche sotto tale profilo, pertanto, le censure di parte ricorrente non colgono nel segno.

Quanto alla censura relativa alla valutazione del prof. OMISSIS, si osserva che parte ricorrente si limita a sostituire un proprio, personale, giudizio rispetto a quello espresso dalla Commissione in relazione ad alcuni titoli didattici posseduti dal controinteressato, senza però evidenziare evidenti profili di irragionevolezza o illogicità di tale valutazione. Tali doglianze, pertanto, non possono trovare accoglimento.

Sempre con il primo motivo, la ricorrente lamenta che la Commissione avrebbe violato la disciplina della procedura selettiva in oggetto e il regolamento di Ateneo nella parte in cui non avrebbe valutato l’audizione della ricorrente stessa ovvero gli “elementi emersi in sede di presentazione del seminario”.

Va premesso che la Commissione esaurisce il proprio compito con l’individuazione degli idonei a seguito della valutazione dell’attività didattica, dell’attività di ricerca, delle pubblicazioni e dell’attività istituzionale dei candidati; successivamente, il Rettore, verificata la regolarità formale dei verbali, approva gli atti della Commissione (nella procedura qui in esame, approvazione avvenuta con D.R. n. 917 del 5.6.2024).

Il seminario (meramente eventuale) è sostenuto dagli idonei (non avanti alla Commissione, ma) avanti al Consiglio di Dipartimento ed è “relativo all’attività complessivamente svolta e alle prospettive di sviluppo” (art. 9, comma 3, del Bando); terminata l’audizione degli idonei, il Consiglio di Dipartimento delibera la chiamata, secondo quanto previsto dall’art. 10 del Regolamento di Ateneo il quale, tra l’altro, dispone che “(…..) La delibera del Dipartimento è motivata, considerati gli esiti delle valutazioni effettuate dalla Commissione di valutazione, sulla base del profilo scientifico, didattico e, ove previsto, delle attività assistenziali del/dei candidato/i e degli elementi emersi in sede di presentazione del seminario, anche tenuto conto della coerenza del curriculum con le specifiche funzioni didattiche, scientifiche e, ove previsto, assistenziali definite nel bando di selezione (…..)” (analoga previsione è contenuta nel comma 4 dell’art. 9 del Bando).

Come emerge dal verbale della seduta del 25.6.2024, il Consiglio di Dipartimento ha effettuato “L’Audizione dei seminari all’esito di procedura bandita ai sensi dell’art. 18, comma 1, Legge 240/2010” (doc. sub n. 15 fascicolo Università); successivamente, nell’ambito del Consiglio di Dipartimento, il Direttore ha proposto, per le ragioni ivi specificate (e non contestate dalla ricorrente) la chiamata del prof. OMISSIS; il Consiglio di Dipartimento ha, quindi, approvato la chiamata “tenuto conto dei giudizi espressi dalla commissione giudicatrice, della coerenza del curriculum del candidato con le specifiche funzioni didattiche e scientifiche richieste dal Dipartimento in sede di bando di concorso e sopra richiamate, e degli elementi emersi nel corso del dibattito odierno”, nel pieno rispetto, dunque, della disciplina sopra tratteggiata.

Pare opportuno aggiungere che non è espressamente prevista la specifica verbalizzazione anche dell’audizione degli idonei in sede di seminario.

Dunque, anche tale ultima censura formulata con il primo motivo di ricorso va respinta.

Con il secondo motivo, avente natura demolitoria della procedura, la ricorrente denuncia la violazione del principio di imparzialità e il conflitto di interessi che inficerebbe la procedura in questione, stante i rapporti eccedenti la normale collaborazione scientifica e didattica intercorrenti tra il Prof. OMISSIS, membro della Commissione, e il controinteressato prof. OMISSIS, anche considerando che il 53,34% delle pubblicazioni di quest’ultimo sarebbero “coautorate” con il suddetto componente della Commissione, nonché le attività svolte presso lo “Yunus Center” e quelle condivise presso il “Master Professionale”/Master di 1 Livello in “Financial and Risk Management”.

La doglianza non è condivisibile.

Va premesso che la giurisprudenza ha chiarito che “non costituisce ragione di incompatibilità la sussistenza sia di rapporti di mera collaborazione scientifica, sia di pubblicazioni comuni, essendo ravvisabile l’obbligo di astensione del componente della commissione solo in presenza di una comunanza di interessi anche economici, di intensità tale da porre in dubbio l’imparzialità del giudizio“ (Consiglio di Stato, sez. VII, 20 maggio 2024, n. 4465); è stato, altresì, specificato che i rapporti personali possono assumere rilievo ma “deve trattarsi di rapporti diversi e più saldi di quelli che di regola intercorrono tra maestro e allievo o tra soggetti che lavorano nello stesso ufficio, essendo rilevante e decisiva la circostanza che il rapporto tra commissario e candidato, trascendendo la dinamica istituzionale delle relazioni docente/allievo, si sia concretato in un autentico sodalizio professionale, caratterizzato dai profili della sistematicità, della stabilità e della co-interessenza economica” (Consiglio di Stato n. 4465/2024 cit.).

Dal verbale n. 2 del 13.5.2024 risulta che “la Commissione prende visione dell’elenco dei candidati fornito dall’Amministrazione e della documentazione resa disponibile con modalità telematiche relativa ai candidati ai fini della valutazione. Ognuno dei commissari dichiara di non avere relazioni di parentela ed affinità entro il 4° grado incluso con i candidati e che non sussistono le cause di astensione di cui all’art. 51 c.p.c.. La Commissione dichiara che non sussiste comunanza di vita né alcuna collaborazione professionale che presupponga comunione di interessi economici con carattere di sistematicità, stabilità e continuità tra i commissari ed i candidati e che non sussistono collaborazioni di carattere scientifico con i candidati che possano configurarsi come sodalizio professionale”.

Ebbene, nel caso in esame non pare che, in base a quanto lamentato dalla ricorrente, i rapporti tra il controinteressato e il componente della Commissione prof. OMISSIS abbiano caratteristiche tali da comportare un obbligo di astensione.

Quanto alle pubblicazioni, come ben evidenziato dalla difesa dell’Università, delle 12 pubblicazioni indicate dal prof OMISSIS nella propria domanda ai fini della valutazione solo 3 risultano redatte in collaborazione con il prof. OMISSIS (unitamente ad altri co-autori), quindi una percentuale ben inferiore al 53% denunciato dalla ricorrente. Peraltro, anche la stessa ricorrente ha indicato nella propria domanda, ai fini della valutazione, una pubblicazione in cui il prof. OMISSIS risulta co-autore. Ebbene, non pare che una tale collaborazione oltrepassi le fisiologiche relazioni accademiche e che, pertanto, possa costituire una causa di astensione per il suddetto componente della Commissione.

La circostanza che il prof. OMISSIS e il controinteressato OMISSIS svolgano attività nel comitato direttivo di Yunus Center non integra certo un obbligo di astensione (per conflitto di interessi) in capo al componente della Commissione: l’Amministrazione, nelle proprie difese, ha precisato (affermazione non specificatamente contestata dalla ricorrente) che lo Yunus social business centre costituisce un centro di ricerca dipartimentale –cui partecipano molti altri docenti e ricercatori, tra cui la stesa ricorrente OMISSIS- che si occupa di ricerca, convegnistica, didattica nell’ambito delle attività di dipartimento e non svolge alcun tipo di attività extraistituzionale, essendo un centro dipartimentale dell’Università di Bologna.

Parimenti, il fatto che il prof. OMISSIS e il controinteressato abbiano “condiviso” il “Master Professionale”/Master di 1 Livello in “Financial and Risk Management” non rappresenta elemento idoneo ad integrare un conflitto di interessi tale da determinare un dovere di astensione. A tal proposito, l’Amministrazione ha precisato che il suddetto Master costituisce un corso di studio congiunto tra l’Università Cattolica “Nostra Signora del Buon Consiglio” e l’Università di Bologna, della durata di 1 anno, che mira a sviluppare la componente di gestione dei rischi presso l’Università del Buon Consiglio di Tirana ed è di tipo accademico (anche tale affermazione non è stata espressamente e puntualmente contestata dalla ricorrente), per cui tale attività pare costituire una ordinaria relazione di tipo accademico.

Dunque, in quanto evidenziato dalla ricorrente non si ravvisano elementi idonei a supportare un conflitto di interessi, per cui anche il secondo motivo di ricorso risulta privo di fondamento.

In conclusione, alla luce di tutto quanto sopra esposto, il ricorso è infondato e va, pertanto, respinto.

Le spese di causa sono liquidate in dispositivo in base alla regola della soccombenza.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per l’Emilia Romagna (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo rigetta.

Condanna la ricorrente al pagamento delle spese di causa che liquida in euro 2.000,00 (duemila/00), oltre IVA, CPA ed accessori di legge in favore di ciascuna delle parti costituite in giudizio.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Così deciso in Bologna nella camera di consiglio del giorno 12 marzo 2025 con l’intervento dei magistrati:

Paolo Carpentieri, Presidente

Mara Bertagnolli, Consigliere

Alessio Falferi, Consigliere, Estensore

Pubblicato il 16 giugno 2025