TAR Liguria, Sez. I, 16 giugno 2025, n. 703

La valutazione della produzione scientifica deve investire anche la qualità e l’estensione degli scritti nonché la varietà degli argomenti trattati

Data Documento: 2025-06-16
Autorità Emanante: TAR Liguria
Area: Giurisprudenza
Massima

L’elemento della “consistenza” della produzione scientifica comporta che il giudizio non possa esaurirsi nella mera somma algebrica del numero delle opere, ma debba investire anche la qualità e l’estensione degli scritti, nonché la varietà degli argomenti trattati

Contenuto sentenza

00703/2025 REG.PROV.COLL.

01041/2024 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Liguria

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 1041 del 2024, proposto da
-OMISSIS-, rappresentata e difesa dagli avvocati OMISSIS e OMISSIS, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Università degli Studi di Genova, in persona del Rettore pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura dello Stato, domiciliataria ex lege in Genova, viale Brigate Partigiane, 2;

nei confronti

-OMISSIS- rappresentato e difeso dagli avvocati OMISSIS e OMISSIS, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

-OMISSIS- e -OMISSIS- -OMISSIS-, non costituite in giudizio;

per l’annullamento

degli atti della procedura di selezione per il reclutamento di un ricercatore a tempo determinato, ai sensi dell’art. 24, comma 3, lett. b), della legge n. 240/2010, presso il Dipartimento di Italianistica, Romanistica, Antichistica, Arti e Spettacolo (DIRAAS), per il settore concorsuale 10/B1 – Storia dell’arte, settore scientifico-disciplinare L-ART/04 – Museologia e critica artistica e del restauro, e, segnatamente, del D.R. -OMISSIS-, con cui è stata accertata la regolarità degli atti della procedura ed è stato dichiarato vincitore il dott. -OMISSIS- dei verbali e dei relativi allegati, nonché di ogni atto preordinato, conseguente e connesso, ivi inclusi i provvedimenti di chiamata e di presa in servizio del -OMISSIS-;

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio dell’Università degli Studi di Genova e di-OMISSIS- -OMISSIS-;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore, nell’udienza pubblica del giorno 30 aprile 2025, la dott.ssa OMISSIS e uditi per le parti i difensori, come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO

Con ricorso notificato il 30 ottobre 2024 e depositato il 13 novembre 2024 la dott.ssa -OMISSIS- ha impugnato gli atti della procedura selettiva indetta dall’Università degli Studi di Genova per il reclutamento di un ricercatore a tempo determinato, ai sensi dell’art. 24, comma 3, lett. b), della legge n. 240/2010 (nel testo in vigore prima delle modifiche introdotte dal d.l. n. 36/2022), presso il Dipartimento di Italianistica, Romanistica, Antichistica, Arti e Spettacolo (DIRAAS), per il settore concorsuale 10/B1 – Storia dell’arte, settore scientifico-disciplinare L-ART/04 – Museologia e critica artistica e del restauro, e, segnatamente, i verbali ed il decreto rettorale -OMISSIS-, con cui è stata approvata la graduatoria ed è stato dichiarato vincitore il dott.-OMISSIS- -OMISSIS-.

La ricorrente ha articolato i seguenti motivi:

I) Violazione e falsa applicazione dell’art. 24 della legge n. 240/2010 e del D.M. n. 243/2011. Violazione del bando e del regolamento di Ateneo per la disciplina dei ricercatori a tempo determinato. Violazione dei principi di imparzialità, buon andamento e trasparenza dell’azione amministrativa, nonché della par condicio tra concorrenti (art. 97 Cost. e artt. 1 e 3 della legge n. 241/1990). Eccesso di potere per difetto di motivazione e di istruttoria, travisamento dei presupposti di fatto e di diritto, illogicità manifesta, perplessità, contraddittorietà. La definizione dei tetti di punteggio e la concreta attribuzione dei punti risulterebbero affette da vizi tali da imporre la rinnovazione della procedura, giacché:

– per le dodici pubblicazioni presentate sarebbe stato assegnato a tutti i candidati un punteggio superiore alla soglia massima di 30;

– i punti attribuibili per ciascun lavoro risulterebbero eccessivamente elevati, sì che, con poche opere edite, sarebbe possibile saturare agevolmente il punteggio massimo;

– la commissione avrebbe illegittimamente omesso di predeterminare i sub-pesi numerici per ciascuno dei sub-criteri di valutazione delle pubblicazioni, non essendo i giudizi di valore idonei a rendere comprensibili le ragioni del punteggio conferito per ogni lavoro; in ogni caso, non si registrerebbe una corrispondenza logica tra i giudizi formulati con gradazioni aggettivali ed i punti concretamente assegnati;

– l’organo valutatore avrebbe depennato il sub-parametro dell’apporto individuale nelle pubblicazioni in coautoraggio, contravvenendo ai criteri cui si era vincolato, al D.M. n. 243/2011 ed al regolamento di Ateneo, con l’effetto di avvantaggiare il -OMISSIS-;

– i commissari avrebbero arbitrariamente apprezzato la congruenza delle pubblicazioni (non solo con il settore concorsuale, ma anche) con il settore scientifico-disciplinare, determinando così una diminuzione del punteggio della -OMISSIS-;

– l’inserimento dell’attività didattica tra i titoli valutabili violerebbe la disciplina regolamentare; inoltre, la fissazione di un peso preponderante (ben 30 punti) nell’ambito della categoria dei titoli si rivelerebbe irragionevole e sproporzionata, favorendo il controinteressato.

II) Violazione e falsa applicazione dell’art. 24 della legge n. 240/2010 e del D.M. n. 243/2011. Violazione del bando e del regolamento di Ateneo per la disciplina dei ricercatori a tempo determinato. Violazione dei principi di imparzialità, buon andamento e trasparenza dell’azione amministrativa, nonché della par condicio tra concorrenti (art. 97 Cost. e artt. 1 e 3 della legge n. 241/1990). Eccesso di potere per difetto di motivazione e di istruttoria, travisamento dei presupposti di fatto e di diritto, illogicità manifesta, perplessità, contraddittorietà. La commissione avrebbe erroneamente valutato o tralasciato molti titoli della deducente, in violazione dei criteri adottati, con particolare riferimento al dottorato, alla didattica universitaria, all’attività di ricerca, alla partecipazione a gruppi di ricerca, all’abilitazione scientifica nazionale ed ai riconoscimenti; all’opposto, per il candidato -OMISSIS- avrebbe illegittimamente considerato come relazioni tenute a convegni meri poster o presentazioni di restauro a plurime voci. Parimenti, l’organo esaminatore avrebbe sopravvalutato le pubblicazioni e la produzione scientifica complessiva del controinteressato, i cui lavori sarebbero costituiti in prevalenza da reportdi diagnostica e schede di catalogo, senza alcun articolo in riviste di fascia “A” e con una monografia assente dalle principali banche dati; viceversa, avrebbe svilito i contributi dell’esponente, che vanterebbe il maggior numero di saggi come autrice unica e la più elevata densità di produzione.

L’Università degli Studi di Genova si è costituita in resistenza, difendendo la piena legittimità degli atti gravati ed instando per la reiezione dell’impugnativa.

Si è altresì costituito in giudizio il dott. -OMISSIS- eccependo l’inammissibilità dei motivi di ricorso per omessa impugnazione del bando di concorso e del regolamento di Ateneo, nonché chiedendo in ogni caso la ripulsa del gravame nel merito.

Le parti private hanno depositato memorie ai sensi dell’art. 73, comma 1, c.p.a., insistendo nelle rispettive conclusioni. In particolare, il controinteressato ha eccepito il mancato superamento della c.d. prova di resistenza da parte della ricorrente.

Alla pubblica udienza del 30 aprile 2025 la causa è stata assunta in decisione.

DIRITTO

  1. Preliminarmente, occorre vagliare le eccezioni di inammissibilità del ricorso sollevate dal controinteressato.

I rilievi processuali sono privi di fondamento.

La ricorrente non contesta norme del regolamento universitario per la disciplina dei ricercatori a tempo determinato o clausole del bando, ma, all’opposto, assume che gli atti della procedura concorsuale siano stati adottati in violazione di disposizioni regolamentari e della lex specialis.

Inoltre, secondo consolidato orientamento pretorio, la prova di resistenza non dev’essere offerta da colui che deduca vizi diretti a conseguire l’annullamento e la successiva rinnovazione dell’intera procedura (cfr., ex multis, Cons. St., sez. III, 29 marzo 2022, n. 2309). Il che si verifica nel caso di specie, avendo l’esponente articolato censure volte ad ottenere sia la ridefinizione dei punteggi massimi attribuibili alle pubblicazioni ed ai titoli dei candidati, sia una nuova valutazione con riferimento a molteplici criteri (T.A.R. Piemonte, sez. III, 13 maggio 2025, n. 801; T.A.R. Piemonte, sez. III, 12 giugno 2023 n. 608).

  1. Nel merito, i due motivi dell’impugnativa, scrutinabili congiuntamente per la loro intima connessione, sono fondati, nei sensi e nei limiti di cui in appresso.

Per comodità dell’esposizione, si esamineranno dapprima le doglianze mosse avverso la valutazione della produzione scientifica e, quindi, quelle relative all’apprezzamento di titoli e curriculum.

  1. A) Sulla produzione scientifica

A.1) Sulla produzione scientifica complessiva

  1. Ai sensi dell’art. 7, comma 7, lett. b), del bando di concorso (doc. 5 ricorrente), la commissione aveva a disposizione 100 punti, da ripartire fra:
  2. i) “titoli e curriculum”, individuando una soglia massima compresa tra 40 e 60 punti;
  3. ii) “produzione scientifica”, definendo il punteggio massimo tra 40 e 60, nonché “destinando…una quota compresa tra un quinto e un quarto del punteggio totale assegnato alla produzione scientifica del candidato” alla specifica valutazione della “consistenza complessiva, [del]l’intensità e [del]la continuità temporale della stessa”.

Nella prima seduta il collegio di professori ha fissato, quali tetti per i due macro-ambiti oggetto di valutazione, 60/100 per i titoli e curriculum e 40/100 per la produzione scientifica. Inoltre, ha stabilito di attribuire fino a 10 punti “per la consistenza complessiva, l’intensità e la continuità temporale della produzione scientifica del candidato”, vale a dire per la produzione complessiva (v. verbale della seduta -OMISSIS-, sub doc. 2 ricorrente).

Ne discende che, in applicazione del sopra richiamato art. 7, comma 7, lett. b), del bando, per gli specifici lavori allegati alla domanda (nel numero di dodici) potevano essere assegnati al massimo 30 punti, perché lo sforamento di tale limite determina l’erosione della quota riservata all’apprezzamento della produzione scientifica complessiva.

Non colgono nel segno le difese dell’Amministrazione resistente e del controinteressato, secondo cui la commissione non avrebbe previsto il meccanismo della saturazione del punteggio per le dodici pubblicazioni presentate dai candidati, ma solo per la produzione scientifica in generale. Invero, l’impossibilità di superare 30 punti per i lavori sottoposti a valutazione “singola” costituisce il diretto portato della lex specialis di concorso: è evidente, infatti, che destinare alla produzione complessiva una quota predeterminata (nella specie, 1/4) dei punti attribuibili ai prodotti della ricerca (nella specie, 40) comporta che la suddetta sfera riservata (pari a 10 punti) non possa essere intaccata con l’eventuale punteggio in eccedenza relativo alle dodici pubblicazioni.

Risulta, quindi, illegittima l’assegnazione dei punteggi concretamente operata dalla commissione, in quanto tutti e quattro i candidati che hanno preso parte alla seconda fase della selezione (affrontando la discussione orale) hanno oltrepassato 30 punti per le opere allegate. Tale erronea ripartizione ha avvantaggiato in modo particolare il -OMISSIS-, il quale, nonostante abbia ottenuto 3 punti su 10 di quelli riservati alla produzione scientifica complessiva, ha potuto comunque raggiungere la soglia di 40 beneficiando di un “surplus di punti” inerente alle dodici pubblicazioni.

  1. Sotto altro profilo si osserva che, come evidenziato dalla ricorrente, il maggior punteggio ricevuto dal controinteressato stride con il fatto che diversi suoi lavori non rientrano appieno nella letteratura scientifica, rivestendo un taglio concreto legato alla sua intensa attività professionale di redattore di expertisesstorico-artistiche e diagnosta multispettrale (v. pagg. 12-16 del curriculumdel -OMISSIS-, sub doc. 16 ricorrente).

Si tratta, anzitutto, della monografia “-OMISSIS-”, la quale è, appunto, un manuale divulgativo, che illustra gli aspetti pratici delle tecniche di imaging applicate ai beni culturali ed è rivolto a giovani studiosi e professionisti del settore (restauratori, diagnosti, consulenti, etc.).

Inoltre, fra le pubblicazioni del -OMISSIS- vi sono varie schede di catalogo delle opere d’arte e report di diagnostica, ossia scritti “minori” che, pur appartenendo ad un genere tipico della storia dell’arte (analogamente alle recensioni di volumi), presentano spesso carattere descrittivo. Per tale ragione siffatti prodotti sono esclusi a priori dal novero delle opere ammesse ai fini del raggiungimento dei “valori-soglia” nella procedura di abilitazione scientifica nazionale (cfr. tabella n. 2 allegata al D.M. n. 589 dell’8 agosto 2018), mentre possono essere apprezzati nella valutazione dei risultati della ricerca delle Istituzioni accademiche solo se, accanto alla parte descrittiva, presentano un contenuto scientifico autonomo ed originale (v. -OMISSIS-del Presidente ANVUR, recante le linee guida aggiornate sulla VQR).

Dunque, anche se, nella selezione in contestazione, tali scritti “minori” potevano essere presentati nell’ambito delle dodici pubblicazioni (ricevendo, però, al massimo un punto: v. lettera d della griglia relativa alla produzione scientifica, sub doc. 2 ricorrente), in sede di valutazione della produzione scientifica complessiva gli stessi possiedono inevitabilmente valore inferiore rispetto agli articoli su rivista ed ai saggi in volume (onde la ricorrente, pur avendo anch’essa predisposto schede di catalogo e recensioni, le ha indicate in paragrafi separati: v. pagg. 7-8 del curriculum della -OMISSIS-, sub doc. 15 ricorrente).

Appare, poi, singolare che il controinteressato non abbia al suo attivo nemmeno un articolo in una rivista di fascia “A”, a differenza delle altre candidate -OMISSIS-, le quali ne hanno pubblicati, rispettivamente, cinque, tre e due (v. verbale della seduta -OMISSIS-, sub doc. 3 ricorrente).

Non persuade l’obiezione dell’Ateneo secondo cui il superiore punteggio conquistato dal -OMISSIS- costituirebbe l’inevitabile conseguenza del maggior numero dei suoi lavori e della lievemente più elevata intensità di produzione, mentre i criteri valutativi previsti per l’abilitazione all’insegnamento accademico sarebbero irrilevanti nei concorsi universitari. In realtà, pur rispondendo la procedura idoneativa ad un fine diverso rispetto alle selezioni per il reclutamento di ricercatori e professori, deve escludersi la legittimità di operazioni valutative affidate a canoni eccentrici e disancorati dai parametri utilizzati dalla comunità di studiosi di riferimento, per esigenze di coerenza del sistema e di rispondenza delle scelte alla finalità di individuazione della risorsa più qualificata, sulla base di un apprezzamento meritocratico (in tal senso cfr. Cons. St., sez. VII, 22 dicembre 2022, n. 11190; T.A.R. Liguria, sez. I, 25 luglio 2022, n. 631). Inoltre, l’elemento della “consistenza” della produzione scientifica comporta che il giudizio non possa esaurirsi nella mera somma algebrica del numero delle opere, ma debba investire anche la qualità e l’estensione degli scritti, nonché la varietà degli argomenti trattati (T.A.R. Lombardia, Milano, sez. IV, 24 aprile 2012, n. 1209; v., altresì, T.A.R. Liguria, sez. I, 29 ottobre 2020, n. 741).

Pertanto, il punteggio più alto assegnato al controinteressato per lo stock della sua produzione scientifica si rivela irragionevole e sviato, per l’assenza di articoli in riviste di fascia “A” e per l’immotivata considerazione dei lavori “minori” sostanzialmente alla pari con gli altri prodotti, in deroga alle regole in uso nella comunità scientifica. Tale irrazionalità è acuita dalla circostanza che numerose pubblicazioni del -OMISSIS- siano a più firme (sulla questione della coautorialità v. infra, § 5.4) e che, a differenza delle candidate -OMISSIS- egli non abbia indicato il numero di pagine dei propri contributi, rendendo così impossibile operare un’esatta ricostruzione della sua produzione (non potendo evidentemente equipararsi un saggio di ampio respiro ad una scheda di poche pagine).

A.2) Sulle pubblicazioni presentate nel numero massimo di 12

  1. In conformità all’art. 14, comma 3, del regolamento per la disciplina dei ricercatori a tempo determinato (doc. 33 resistente), nella prima seduta la commissione ha stabilito di valutare le dodici pubblicazioni allegate da ciascun candidato alla domanda sulla base di quattro sottoparametri, vale a dire: a) “originalità, innovatività, rigore metodologico e rilevanza di ciascuna pubblicazione scientifica”; b) “-OMISSIS- ovvero con tematiche interdisciplinari ad essi correlate”; c) “rilevanza scientifica della collocazione editoriale di ciascuna pubblicazione e sua diffusione all’interno della comunità scientifica”; d) “determinazione analitica, anche sulla base di criteri riconosciuti nella comunità scientifica internazionale di riferimento, dell’apporto individuale del candidato nel caso di partecipazione del medesimo a lavori in collaborazione” (v. verbale della seduta -OMISSIS-).

L’organo valutatore ha predeterminato il punteggio massimo per ciascuna categoria, definendolo in 8 punti per la monografia, 4 punti per l’articolo su rivista o il saggio in volume collettaneo, 1 punto per la scheda di catalogo o per la recensione; non ha, invece, stabilito sub-pesi numerici per i quattro sub-criteri, in relazione ai quali ha assegnato un giudizio di valore “ottimo” / “buono” / “discreto”, nonché, con riferimento alla congruenza con il settore concorsuale e con il settore scientifico-disciplinare, una valutazione di “completa” / “parziale”.

5.1. Ciò premesso, la doglianza relativa alla fissazione di tetti eccessivamente elevati per le varie tipologie di pubblicazioni è inaccoglibile.

Occorre premettere che il corretto sviluppo di una procedura concorsuale muove dalla determinazione dei criteri e del loro peso nel processo valutativo, perché tali elementi devono caratterizzarsi per adeguata rispondenza all’oggetto della selezione, nonché per proporzione ed equilibrio interno (T.A.R. Lombardia, Milano, sez. III, 22 marzo 2017, n. 701). Nella definizione dei criteri e della loro incidenza ponderale la commissione gode di ampia discrezionalità tecnica, sul cui esercizio il giudice amministrativo può espletare un sindacato di legittimità, alla stregua dei parametri dell’attendibilità, ragionevolezza e proporzionalità, restando esclusa la possibilità di sostituire il proprio giudizio di merito a quello dell’organo valutatore, perché ciò comporterebbe un’inammissibile invasione della sfera riservata all’amministrazione.

Nel caso in esame, il rapporto tra le soglie stabilite per le singole opere presentate dai partecipanti ed il punteggio massimo di 30, seppur leggermente superiore a quello normalmente previsto in concorsi analoghi, non appare manifestamente irragionevole o tecnicamente erroneo. Da un lato, infatti, per ciascuna pubblicazione i commissari possono graduare i punti in base al giudizio formulato e, in tal modo, compiere un’effettiva valutazione comparativa. Dall’altro lato, la forbice di punteggio fra trattazioni monografiche, articoli / saggi e lavori “minori” appare congrua e idonea a far emergere il valore di prodotti della ricerca di tipo diverso.

A ben vedere, la circostanza anomala che tutti i candidati abbiano raggiunto (anzi, addirittura superato: v. supra, § 3) i 30 punti, stigmatizzata dalla ricorrente, deriva dalla scorretta applicazione in concreto dei sottoparametri, come si dirà infra, nei §§ 5.3 e 5.4.

5.2. Non appare viziata nemmeno la scelta del collegio esaminatore di non fissare rigidamente l’incidenza ponderale dei singoli sub-criteri.

Infatti, non esiste l’obbligo di prevedere uno specifico peso in termini numerici per ciascun parametro preso in considerazione, ma è necessario e sufficiente che, dalla motivazione, emergano le ragioni del giudizio espresso e del punteggio attribuito (in tal senso cfr. Cons. St., sez. VI, 3 maggio 2022, n. 3445, secondo cui “Criteri, parametri e indicatori sono fondamentali nel guidare il lavoro valutativo. Ma le loro incidenze ponderali ai fini del giudizio finale non devono diventare delle gabbie meccanicistiche, ancorate addirittura a puntuali pesi specifici di ognuno di essi…La previsione di un «peso» specifico per ogni criterio/parametro/indicatore (ammesso che sia possibile fare in concreto questa operazione) porterebbe ad un automatismo assorbente e insuperabile che non necessariamente propizierebbe l’esito auspicato, ovvero l’individuazione del candidato migliore. Naturalmente questo non significa consegnare il lavoro delle Commissioni all’arbitrio. Ciò che i Commissari devono fare, una volta fissati criteri, parametri e indicatori, e la loro eventuale incidenza ponderale, è giustificare con una congrua motivazione la scelta finale, così da far emergere in modo quanto più preciso ed esauriente possibile le ragioni della prevalenza di un candidato sull’altro”; nello stesso senso v. Cons. St., sez. III, 18 ottobre 2024, n. 8368).

5.3. Merita, invece, condivisione la contestazione ricorsuale circa l’illogica ed inattendibile applicazione dei sub-parametri di valutazione delle dodici pubblicazioni.

Innanzitutto, per quanto riguarda la monografia del controinteressato “-OMISSIS-” (doc. 18 ricorrente), premiata con il punteggio massimo di 8, si rivela irragionevole il giudizio di “ottimo” quanto a diffusione all’interno della comunità scientifica. Infatti, il testo monografico in questione non è presente né nel catalogo “-OMISSIS-”, ossia la più grande banca dati bibliografica nel campo della storia dell’arte, né nel catalogo del sistema bibliotecario nazionale.

Inoltre, l’articolo su rivista del -OMISSIS- “-OMISSIS-” ha ottenuto 3 punti, superando i lavori della -OMISSIS- “-OMISSIS-”, “-OMISSIS-” e “-OMISSIS-”, i quali hanno ricevuto, rispettivamente, 2,70, 2,45 e 2,70 punti, nonostante la commissione abbia esplicitamente riconosciuto la superiorità di tali opere della ricorrente. Infatti, posto che tutti i contributi in questione sono stati ritenuti congruenti pienamente con il settore concorsuale e in modo parziale con il s.s.d. L-ART/04, l’originalità ed il rigore metodologico degli articoli della deducente sono stati valutati “ottimi”, come pure la collocazione editoriale dei lavori primo e terzo (essendo pubblicati in riviste di fascia “A”), mentre il testo del controinteressato ha ricevuto per i suddetti parametri l’inferiore giudizio di “buono” (v. verbale della seduta del 19.7.2024, sub doc. 4 ricorrente).

L’iter logico seguito dalla commissione risulta ancor più incomprensibile se si considera che l’articolo della candidata -OMISSIS- “-OMISSIS-”, cui sono state attribuite le stesse aggettivazioni di valore della prefata pubblicazione del -OMISSIS-, ha ricevuto un punteggio quasi dimezzato rispetto a questa (1,70).

5.4. È fondata anche la censura concernente l’obliterazione del sub-criterio dell’apporto individuale nei lavori in collaborazione, prescritto dall’art. 3, comma 2, lett. d), del D.M. n. 243 del 25 maggio 2011 e dall’art. 14, comma 3, lett. d), del regolamento di Ateneo, nonché recepito dalla stessa commissione nel verbale della prima seduta, anche se non riproposto nella griglia di valutazione della produzione scientifica allegata al detto verbale.

In proposito, la documentazione versata in giudizio dalla ricorrente smentisce per tabulas l’obiezione dell’Università resistente secondo cui il parametro in parola sarebbe risultato in concreto inapplicabile, per avere tutti i candidati presentato lavori ad autore unico.

In realtà, il contributo del -OMISSIS- “-OMISSIS-” (n. 5 dell’elenco delle pubblicazioni, sub doc. 28 resistente), pubblicato nell’opera collettanea “-OMISSIS-”, è scritto con un’altra autrice, avendo il controinteressato predisposto il primo paragrafo con i relativi sottoparagrafi (v. doc. 7 ricorrente). Anche il saggio “-OMISSIS-” (n. 9 dell’elenco delle pubblicazioni), inserito nel volume “-OMISSIS-”, è redatto con altri tre estensori, essendosi il -OMISSIS- occupato dell’ultimo paragrafo (v. doc. 8 ricorrente).

È vero che, come replicato dalla difesa del controinteressato, nelle pubblicazioni viene indicata la paternità dei paragrafi, sì da consentire l’attribuzione a ciascun autore del pezzo dal medesimo curato. Tuttavia, il problema risiede nel fatto che l’organo valutatore ha compiuto un’aprioristica equiparazione tra contributo ad autore singolo e contributo in coautoraggio: tale eccentrica opzione viola le norme regolamentari ed il canone valutativo cui la commissione si era autovincolata, oltre ad essere connotata da un’irrazionalità di fondo, perché trascura che la responsabilità e l’impegno per il saggio scientifico ad unica firma sono normalmente maggiori rispetto alla stesura di una parte in un lavoro a più mani.

5.5. Non coglie nel segno la contestazione attorea circa il fatto che la commissione abbia valutato la congruenza delle pubblicazioni non solo con il settore concorsuale, ma anche con il settore scientifico-disciplinare, con la conseguenza che la -OMISSIS-, pur avendo dato alle stampe opere rientranti nel s.c. 10/B1 – Storia dell’arte, è risultata parzialmente penalizzata per via della sua specializzazione nel s.s.d. L-ART/02 Storia dell’arte moderna e non nel s.s.d. L-ART/04 Museologia e critica artistica e del restauro, al quale afferisce il posto messo a concorso.

Si rammenta che la classificazione ministeriale per settori (c.d. declaratorie) è munita di efficacia vincolante sia nelle procedure concorsuali per la selezione di professori e ricercatori universitari, sia in sede di abilitazione scientifica nazionale, al fine di evitare che si introducano elementi di giudizio tali da rendere relativistica, soggettivistica e, in definitiva, eccessivamente opinabile la valutazione da esprimere (Cons. St., sez. VII, 9 giugno 2023, n. 5676).

In base all’art. 24 del d.lgs. n. 240/2010, nonché agli artt. 2 e 3 del D.M. n. 243 del 2011, la commissione è tenuta a valutare la congruenza delle pubblicazioni e dei titoli dei candidati con i contenuti sia del settore concorsuale, sia del settore scientifico-disciplinare per cui è bandito il concorso; può, inoltre, apprezzarne la pertinenza rispetto a tematiche interdisciplinari correlate al s.s.d. della procedura, purché afferenti ad un settore qualificato come affine dall’allegato “D” al D.M. 4 ottobre 2000 (cfr., ex multis, Cons. St., sez. VI, 11 settembre 2018, n. 5329; C.G.A. Reg. Sic., sez. giur., 21 luglio 2015, n. 569; T.A.R. Liguria, sez. I, 22 aprile 2025, n. 460; T.A.R. Puglia, Bari, sez. un., 16 maggio 2022, n. 678).

I richiamati principi sono stati recepiti nell’art. 14, commi 2 e 3, del regolamento di Ateneo: in particolare, per la valutazione della produzione scientifica il comma 3 specifica che si applica, tra gli altri, il sottocriterio della “-OMISSIS-” del ricercatore – che, a norma dell’art. 3, comma 2, lett. b), del D.M. n. 243/2011, è definito tramite indicazione del settore scientifico-disciplinare – “ovvero con tematiche interdisciplinari ad essi correlate”. Il suddetto sottoparametro è stato, inoltre, espressamente ribadito dalla commissione nella prima seduta (v. verbale -OMISSIS-).

Pertanto, in relazione all’aspetto in questione appare corretto il modus operandi del collegio esaminatore, che, per ciascuna pubblicazione, ha valutato la congruenza sia con il settore concorsuale che con il settore scientifico-disciplinare, oltre che con tematiche interdisciplinari correlate.

Del resto, i s.s.d. L-ART/04 Museologia e critica artistica e del restauro e L-ART/02 Storia dell’arte moderna, pur rientrando nello stesso settore concorsuale della Storia dell’arte, presentano un ambito parzialmente divergente. Infatti, il s.s.d. L-ART/04 comprende gli studi sulla letteratura artistica e sulla critica d’arte in generale, sulla storia e sull’organizzazione dei musei, nonché sulle tecniche artistiche e sulla conservazione ed il restauro dei beni artistici. Il s.s.d. L-ART/02 ha ad oggetto gli studi sulle opere architettoniche, scultoree, pittoriche e delle arti minori nell’età moderna, condotti anche con gli strumenti dell’iconografia e iconologia, della letteratura artistica e della sociologia dell’arte, nonché con riferimento alla storia della disciplina e della sua epistemologia (v. declaratorie nell’allegato “B” al D.M. 4 ottobre 2000).

  1. B) Sui titoli e curriculum vitae

B.1) Sul dottorato di ricerca

  1. Per quanto concerne il dottorato di ricerca in storia dell’arte della ricorrente (doc. 14 ricorrente), l’assegnazione di 2 punti su 4 non appare illegittima, perché il titolo in questione, pur attenendo al settore concorsuale 10/B1, è solo parzialmente congruente con il settore scientifico-disciplinare L-ART/04.

In proposito, si richiamano le osservazioni svolte supra, nel § 5.5, aggiungendo che, con specifico riferimento alla valutazione dei titoli, conformemente alla normativa nazionale, l’art. 14, comma 2, del regolamento di Ateneo prescrive che la commissione tenga conto “dello specifico settore concorsuale e del settore scientifico-disciplinare”.

B.2) Sull’attività didattica a livello universitario (o post-universitario)

  1. La previsione dell’attività didattica a livello universitario (o post-universitario) fra i titoli oggetto di apprezzamento è di per sé assolutamente legittima, in quanto conforme all’art. 2, comma 1, lett. b), del D.M. n. 243/2011 ed all’art. 14, comma 2, lett. b), del regolamento per la disciplina dei ricercatori a tempo determinato, rivelandosi, inoltre, coerente con l’art. 2 del regolamento per lo svolgimento di attività didattica, che pone doveri didattici anche in capo ai ricercatori (doc. 32 resistente).

Ciò posto, si osserva però che la definizione del peso della didattica e la concreta attribuzione del punteggio per la voce in parola sono inficiate da eccesso di potere, sotto i profili che di seguito si illustrano.

7.1. In primo luogo, come denunciato dalla ricorrente, l’incidenza ponderale degli incarichi di insegnamento e dell’attività di relatore di tesi di laurea o dottorali si rivela manifestamente sproporzionata, in quanto giunge a coprire la metà del punteggio per il curriculum vitae, ossia 30 punti su 60 massimi. Invero, il “cuore” del lavoro di un ricercatore universitario risiede nell’attività scientifica, sicché appare illegittima la compressione del valore dei titoli relativi alla ricerca, quali l’attività di formazione o di ricerca e la partecipazione o direzione di gruppi di ricerca (per i quali sono stati previsti, rispettivamente, solamente 12 e 6 punti massimi).

L’irragionevolezza di tale “supervalorizzazione” della didattica trova conferma sia nella prassi normalmente seguita dalle commissioni di concorso, per cui agli incarichi di docenza viene assegnato un peso fra 1/6 ed 1/4 del punteggio relativo ai titoli (v. docc. 9-13 ricorrente), sia, soprattutto, nella circostanza che, a dispetto dell’obiezione erariale per cui il ricercatore è tenuto ad assolvere anche a compiti didattici, non è stato previsto alcun punteggio per il possesso dell’abilitazione scientifica nazionale alle funzioni professorali.

A quest’ultimo proposito la giurisprudenza ha sancito che l’ASN è importante anche nella selezione di un ricercatore universitario, sia perché tale studioso, in quanto “strutturato”, è di solito chiamato a svolgere attività di docenza nel settore del concorso, sia in quanto l’abilitazione viene rilasciata in base ad un giudizio sulla qualificazione scientifica del candidato, non potendosi pertanto porre sullo stesso piano un concorrente dotato di ASN e uno sfornito di tale titolo (Cons. St., sez. VII, 9 giugno 2023, n. 5676, cit.). Le riferite considerazioni valgono in modo particolare nelle procedure per il reclutamento di un ricercatore di tipo “B” (c.d. senior), quale quella in esame: tale posizione accademica, infatti, consente allo studioso di essere inquadrato nel ruolo dei professori associati automaticamente e senza concorso, al termine del triennio di ricerca, purché in possesso dell’abilitazione scientifica nazionale (la ratio della norma è di trattenere nell’organico dell’Ateneo, offrendo loro una prospettiva di carriera, i ricercatori migliori che, pur essendo già abilitati all’insegnamento, non potrebbero accedervi prima dell’espletamento delle procedure di assunzione, rischiando di uscire dal sistema universitario).

Ne discende l’illogicità e la contraddittorietà dell’attribuzione al -OMISSIS-, privo di ASN, di 30 punti per gli incarichi di docenza “a contratto”, a fronte della pretermissione dell’abilitazione alle funzioni di professore di seconda fascia per il settore concorsuale 10/B1 posseduta dall’esponente (doc. 17 ricorrente).

7.2. Fermo quanto sopra, appare irragionevole e tecnicamente inattendibile l’assegnazione alla -OMISSIS- di un punteggio pari a 0 per l’attività didattica universitaria.

La deducente ha tenuto cinque insegnamenti “a contratto” come docente titolare, presso l’Università della Calabria e gli Atenei capitolini di Roma Tre e Tor Vergata, oltre ad avere condotto tre laboratori (v. pagg. 2-3 del curriculum della -OMISSIS-). Ha, inoltre, svolto le funzioni di relatrice di tre tesi di laurea magistrale in lingua inglese (v. pag. 3 del curriculum della -OMISSIS-).

Tali attività didattiche, pur afferendo al s.s.d. L-ART/02 e non al s.s.d. L-ART/04, attengono, comunque, ad un ambito omogeneo di sapere, perché rientrano nel settore concorsuale unitario 10/B1 – Storia dell’arte, il quale, come si è detto, per previsione dell’art. 2 del D.M. n. 243/2011 e dell’art. 14, comma 2, del regolamento universitario, dev’essere tenuto in considerazione nella valutazione dei titoli (v., per un caso analogo, T.A.R. Liguria, sez. I, 22 aprile 2025, n. 460, cit.).

Del resto, il riconoscimento di un punteggio (sia pure non pieno) per le prestazioni didattiche in questione è coerente con la stretta connessione esistente tra il s.s.d. L-ART/04 Museologia e critica artistica e del restauro ed il s.s.d. L-ART/02 Storia dell’arte moderna, come comprovato dall’affinità normativamente tipizzata nell’allegato “D” al D.M. 4 ottobre 2000, per cui il s.s.d. L-ART/04 contempla, come settore affine, il s.s.d. L-ART/02.

B.3) Sulla documentata attività di formazione o di ricerca

  1. Per la categoria in esame la commissione ha omesso di valorizzare il periodo di ricerca svolto dalla -OMISSIS- nel secondo semestre del 2013 presso l’Università di Leiden nei Paesi Bassi, avente ad oggetto il progetto “-OMISSIS-”, regolarmente inserito dalla candidata nel curriculum.

Tale mancanza pare dovuta ad una macroscopica svista, perché gli stessi commissari, nella seduta di valutazione preliminare dei candidati, avevano sottolineato la rilevanza di tale attività (v. verbale della seduta -OMISSIS-: “-OMISSIS-”).

B.4) Sulla organizzazione, direzione e coordinamento di gruppi di ricerca o partecipazione agli stessi

  1. La ricorrente lamenta che la commissione non avrebbe considerato la sua partecipazione a quattro gruppi di ricerca, premiando invece l’attività in questione per gli altri candidati.

La doglianza è solo in parte condivisibile.

Invero, l’organo valutatore ha riconosciuto alla -OMISSIS- la cooperazione in due progetti di ricerca (ossia “-OMISSIS-? -OMISSIS–OMISSIS-” e “-OMISSIS-”), oltre alla direzione e coordinamento di due squadre di studiosi (una per la catalogazione e valorizzazione dei materiali dell’archivio fotografico e del fondo mappe e disegni della Direzione patrimonio artistico delle Ville storiche della Sovrintendenza Capitolina, l’altra per il progetto “-OMISSIS-”).

Per quanto riguarda le attività della deducente in tesi pretermesse, si rileva che la partecipazione al gruppo di lavoro per lo studio ed il riallestimento delle opere del museo “-OMISSIS-” non raggiunge la durata minima annuale stabilita dalla commissione (cfr. punto d della griglia di valutazione dei titoli), avendo la concorrente iniziato la collaborazione solo un mese prima dell’istanza di partecipazione al concorso (v. pagg. 4-5 del curriculum della -OMISSIS-).

Parimenti, non rispetta il requisito temporale l’attività di referente scientifica e coorganizzatrice di conferenze e pubblicazioni finalizzate alla presentazione dei risultati del progetto di ricerca sugli archivi di famiglia conservati presso l’Archivio Storico Capitolino, poiché, alla data della domanda, la -OMISSIS- la svolgeva da poco più di dieci mesi (v. pag. 5 del curriculum della -OMISSIS-).

Inoltre, non attengono alla ricerca attiva le funzioni disimpegnate dall’esponente nell’allestimento della mostra “-OMISSIS-”.

Invece, si rivela immotivato il mancato apprezzamento del lavoro in team espletato dalla ricorrente nell’ambito del progetto promosso dall’associazione culturale “-OMISSIS-” in collaborazione con l’Università della Calabria, consistente nella catalogazione scientifica, digitalizzazione e condivisione in rete del patrimonio fotografico contenuto nell’archivio della storica dell’arte -OMISSIS-. Invero, trattandosi della partecipazione ad un gruppo di ricerca per la valorizzazione di beni culturali, sarebbe stato necessario esplicitare le ragioni della scelta di non attribuire alcun punteggio a tale titolo.

B.5) Sulle relazioni tenute a congressi e convegni nazionali e internazionali

  1. È parzialmente fondata la censura di travisamento dei fatti mossa dalla ricorrente con riferimento alle relazioni tenute dal -OMISSIS- in congressi ed eventi scientifici.

In sede di definizione dei criteri, l’organo esaminatore ha stabilito, autovincolandosi, di assegnare rilevanza alla (sola) presentazione orale nei convegni (v. punto e della griglia di valutazione dei titoli), rimanendo pertanto escluso il c.d. poster congressuale. Quest’ultimo tipo di lavoro consiste in un manifesto realizzato in un formato di grandi dimensioni, recante la presentazione schematica di un progetto di ricerca con i relativi risultati, che viene esposto in un’apposita area della sede convegnistica, con la possibilità per l’autore di illustrarne il contenuto agli interessati presso la sua postazione.

Orbene, la commissione ha premiato come presentazioni orali alcune comunicazioni congressuali che, come emerge dal curriculum del -OMISSIS-, consistono in semplici poster. Segnatamente, per quanto riguarda le conferenze internazionali, sono poster quelli presentati a “-OMISSIS-” di Lisbona ed al “-OMISSIS-” svoltosi a -OMISSIS-; per gli eventi nazionali, appartiene al genere in questione la comunicazione compiuta a Genova nel “-OMISSIS-” del 2018 (v. pagg. 8-9 del curriculum del -OMISSIS-).

È stata, invece, correttamente valorizzata la presentazione nel symposium “-OMISSIS-)”, tenutosi a-OMISSIS-, poiché in tal caso il -OMISSIS- e gli altri componenti del suo gruppo hanno comunicato con “-OMISSIS-”, vale a dire sia con il poster che con la relazione orale (v. pag. 8 del curriculum del -OMISSIS-).

Inoltre, il fatto che talune presentazioni orali risultino effettuate dal controinteressato unitamente ad altri studiosi non costituisce di per sé elemento ostativo al riconoscimento del titolo, fatta salva la dimostrazione che, in concreto, il candidato non abbia partecipato all’esposizione: ciò, però, non è stato allegato né, tantomeno, dimostrato dalla ricorrente.

B.6) Sui premi e riconoscimenti

  1. L’organo esaminatore ha immotivatamente misconosciuto il fatto che, nel novembre 2022, la -OMISSIS- abbia ottenuto il finanziamento della -OMISSIS-di Anversa per la pubblicazione della sua monografia “-OMISSIS-” (edita da -OMISSIS- nel 2023), per il contributo apportato alla conoscenza della cultura figurativa neerlandese (v. pag. 11 del curriculumdella -OMISSIS-).
  2. Per quanto riguarda l’omessa valutazione dell’abilitazione scientifica nazionale alle funzioni di professore di seconda fascia nel settore concorsuale oggetto della procedura, si rinvia a quanto già esposto supra, nel § 7.1, circa l’irrazionalità della scelta di tenere in non cale il possesso di tale titolo. Vale soltanto la pena di soggiungere che l’abilitazione all’insegnamento universitario merita una valorizzazione separata da quella della generica categoria dei “premi e riconoscimenti”, nella quale il singolo premio può conseguire al massimo un punto, onde non svilire un titolo di specifico rilievo per la selezione di un ricercatore senior(v. Cons. St., sez. VII, 9 giugno 2023, n. 5676, cit.).
  3. In relazione a quanto precede, l’impugnativa si appalesa fondata, nei sensi sopra indicati, e va quindi accolta, con conseguente annullamento degli atti impugnati.

In virtù dell’effetto conformativo della statuizione demolitoria, le operazioni valutative dovranno essere rinnovate da parte di una nuova commissione esaminatrice, la quale procederà all’apprezzamento dei quattro candidati che hanno partecipato alla seconda fase della procedura, secondo le coordinate sopra tracciate.

  1. Le spese seguono, come di regola, la soccombenza nei confronti dell’Università degli Studi di Genova, mentre possono essere compensate nei riguardi del controinteressato.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Liguria (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, annulla gli atti impugnati, ai sensi e per gli effetti di cui in motivazione.

Condanna l’Università degli Studi di Genova al pagamento delle spese di lite in favore della ricorrente, liquidandole forfettariamente nell’importo di € 4.000,00 (quattromila//00), oltre accessori di legge e rimborso del contributo unificato. Compensa le spese nei riguardi del controinteressato.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all’articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all’oscuramento delle generalità delle parti.

Così deciso in Genova nella camera di consiglio del giorno 30 aprile 2025 con l’intervento dei magistrati:

OMISSIS, Presidente FF, Estensore

OMISSIS, Referendario

OMISSIS, Referendario

Pubblicato il 16 giugno 2025