Dal combinato disposto dell’art. 6, comma 7 (secondo cui è “fatta salva la competenza esclusiva delle università a valutare positivamente o negativamente le attività dei singoli docenti”) e comma 8 (a norma del quale “in caso di valutazione negativa i professori sono esclusi dalle commissioni di abilitazione, selezione e progressione di carriera del personale accademico”), e 16, comma 3, lett. h (che prevede l’inclusione nelle liste dei candidati a componenti delle commissioni nazionali “dei soli professori positivamente valutati ai sensi dell’articolo 6, comma 7”) della Legge n. 240/2010 si ricava che, per essere inseriti nelle liste degli aspiranti commissari per l’abilitazione scientifica nazionale, i professori candidati devono essere valutati – sotto il profilo dell’effettivo proficuo svolgimento della didattica – esclusivamente dalle Università di appartenenza (secondo le modalità definite con regolamento di ateneo e nel rispetto dei criteri indicati dall’ANVUR), che sono gli unici soggetti in grado di attestare “l’effettivo svolgimento dell’attività didattica a servizio degli studenti” da parte degli stessi aspiranti commissari.
Tar Lazio, IV-quater, 17 giugno 2025, n. 11842
I professori aspiranti commissari per l’abilitazione scientifica nazionale devono essere valutati dalle Università di appartenenza
11842/2025 REG.PROV.COLL.
07188/2020 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Quarta Quater)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 7188 del 2020, proposto da
OMISSIS, rappresentato e difeso dall’avvocato OMISSIS, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell’Università e della Ricerca, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall’Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per l’annullamento
- del giudizio collegiale espresso nei confronti del ricorrente dalla Commissione per l”Abilitazione Scientifica Nazionale – ASN 2018/2020 a Professore universitario di seconda fascia (Settore Concorsuale 06/N2 – Scienze dell”Esercizio Fisico e dello Sport di cui al Bando D.D. 2175/2018) e pubblicato sul portale internet il 08/07/2020;
- del provvedimento di approvazione – di data e tenore sconosciuto – degli atti della commissione giudicatrice della procedura per il conseguimento dell”Abilitazione Scientifica Nazionale, ex art. 16 della L. n. 240/2010, a professore di seconda fascia per il Settore concorsuale 06/N2 – Scienze dell”Esercizio Fisico e dello Sport, pubblicati il 08/07/2020 sul sito del Ministero dell”Istruzione, dell”Università e della Ricerca, nella parte in cui è stato dichiarato non abilitato il ricorrente;
- dei verbali della Commissione del procedimento sub 1, nella parte in cui il ricorrente è giudicato non idoneo;
- del Decreto Direttoriale 29 luglio 2016 n. 1531, recante “Procedura per la formazione delle commissioni nazionali per il conferimento dell”abilitazione scientifica nazionale alle funzioni di professore universitario di prima e seconda fascia”, unitamente al Decreto Direttoriale n. 1052/2015 nelle parti e per i vizi che verranno rubricati ed esposti nel presente atto;
- del decreto direttoriale n. 2915 del 29/10/2018 di nomina della Commissione Nazionale per l”Abilitazione Scientifica Nazionale alle funzioni di professore universitario di prima e di seconda fascia per il settore concorsuale 06/N2, nelle parti e per i vizi che verranno rubricati ed esposti nel presente atto;
- della delibera ANVUR 24/10/2018 n. 234, mai trasmessa al ricorrente e citata nel decreto sub 5, con la quale l”Agenzia ha proceduto, relativamente alla procedura in epigrafe, all”accertamento, in capo agli aspiranti commissari, della qualificazione scientifica di cui all”art. 6 co. 1 del D.D. 1052/2015, nelle parti e per i vizi che verranno rubricati ed esposti nel presente atto;
- se ed in quanto possa occorrere del D.P.R. 95 del 04.04.2016 e del D.M. Istruzione 07.06.2016 n. 120, nelle parti e per i vizi che verranno rubricati ed esposti nel presente atto;
- di ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale che possa ledere i diritti e gli interessi della ricorrente, ancorché di data e tenore sconosciuto.
E, per l’accertamento
- del conseguimento da parte del ricorrente dell”Abilitazione Scientifica Nazionale alle funzioni di Professore di seconda fascia nel Settore Concorsuale 06/N2
E per la condanna
- dell’Amministrazione al riesame della posizione del ricorrente da parte di una Commissione in diversa composizione.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio di Ministero dell’Università e della Ricerca;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l’art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;
Relatore all’udienza straordinaria di smaltimento dell’arretrato del giorno 13 giugno 2025 la dott.ssa OMISSIS e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Il ricorrente – ricercatore a tempo determinato ex l. 240/10 Tipo B, presso l’Università degli Studi di Bari “Aldo Moro” – ha impugnato il giudizio di non abilitazione scientifica nazionale alle funzioni di professore universitario di seconda fascia nel settore concorsuale 06/N2 – Scienze dell’Esercizio Fisico e dello Sport.
Il ricorrente ha dedotto i seguenti motivi: 1. Violazione e falsa applicazione degli artt. 6 e 16 della legge n. 240/2010 art. 16, comma 3, lett. I) – violazione del giusto procedimenti di legge – eccesso di potere per carenza di potere in concreto – eccesso di potere per carenza di istruttoria – sviamento.
- Violazione e falsa applicazione degli artt. 6 e 16 della legge n. 240/2010 art. 16, comma 3, lett. I) – violazione del giusto procedimento di legge – eccesso di potere per carenza di potere in concreto – eccesso di potere per carenza di istruttoria – sviamento. 2. Violazione e falsa applicazione del disposto di cui all’art. 16 co 3 lett. I) della legge n. 240/2010 – violazione e falsa applicazione dell’art. 8 co. 5 del d.P.R. 4 aprile 2016 n. 95 – violazione del d.d. n. 2175/2018 di indizione della procedura, art. 5 co. 4 – violazione del verbale 1 del 20/11/2018 e del principio dell’autovincolo – eccesso di potere per contraddittorietà, irragionevolezza ed ingiustizia manifesta, carenza di potere in concreto, incompetenza funzionale – violazione dei principi di proporzionalità e di non discriminazione – sviamento. 3. Violazione e falsa applicazione del disposto di cui all’art. 16 co 3 lett. I) della legge n. 240/2010 – violazione e falsa applicazione dell’art. 8 co. 5 del d.P.R. 4 aprile 2016 n. 95 – violazione del d.d. n. 2175/2018 di indizione della procedura art. 5 co. 4 – violazione del verbale 1 del 20/11/2018 e del principio dell’autovincolo – eccesso di potere per disparità di trattamento. 4. Violazione dell’art. 8 co. 5 e 6 del d.P.R. 4 aprile 2016 n. 95 – violazione della legge n. 114/2014 (di conversione del d.l. n. 90 del 2014), art. 16, comma 3, lett. I) – violazione del decreto ministeriale 7 giugno 2016 n. 120 – eccesso di potere per contraddittorietà, irragionevolezza ed ingiustizia manifesta. Violazione dei principi discriminazione. 5. Violazione dell’art. 8 co. 5 e 6 del d.P.R. 4 aprile 2016 n. 95 – violazione della legge n. 114/2014 (di conversione del d.l. n. 90 del 2014), art. 16, comma 3, 27 lett. I) – violazione del decreto ministeriale 7 giugno 2016 n. 120 – eccesso di potere per disparità di trattamento. 6. Violazione dell’art. 8 co. 5 e 6 del d.p.r. 4 aprile 2016 n. 95 – violazione della legge n. 114/2014 (di conversione del d.l. n. 90 del 2014), art. 16, comma 3, lett. I) – violazione del decreto ministeriale 7 giugno 2016 n. 120 – eccesso di potere per contraddittorietà, irragionevolezza ed ingiustizia manifesta. Violazione dei principi discriminazione.
Sostiene il ricorrente:
– che non è stata acquisita agli atti di nomina dei membri della commissione giudicatrice, la valutazione positiva della loro attività di docenza, effettuata dalle Università di provenienza dei medesimi;
– che è errata la mancata valutazione dei titoli;
– che per un altro candidato nella medesima procedura, in possesso di 2 valori soglia su 3, è stato ritenuto idoneo a professore di II fascia;
– che ha tutti gli indicatori enormemente superiori alla soglia fissata dalla legge;
– che sono errati anche i giudizi sui criteri valutativi.
Il Ministero resistente si è costituito con mero atto formale.
Con ordinanza collegiale n. 3666/2025, questo Tribunale ha ordinato al Ministero resistente il deposito di una relazione con specifico riferimento al dedotto profilo della mancanza di valutazione dei Commissari.
Nulla è stato depositato.
All’udienza di smaltimento del 13 giugno 2025 il ricorso è stato trattenuto in decisione.
Il ricorso deve trovare accoglimento con riferimento al motivo afferente il vizio di nomina della commissione per mancanza dell’attestazione concernente la positiva valutazione effettuata dagli atenei di appartenenza, che assume carattere assorbente stante la sua evidente pregiudizialità logico-giuridica (Ad. Plen. 27 aprile 2015, n. 5).
Va premesso che, come costantemente affermato dalla giurisprudenza amministrativa (cft. TAR Lazio Roma, sez. III-bis, 4 marzo 2019, n. 2779), dal combinato disposto dell’art. 6, comma 7 (secondo cui è “fatta salva la competenza esclusiva delle università a valutare positivamente o negativamente le attività dei singoli docenti”) e comma 8 (a norma del quale “in caso di valutazione negativa i professori sono esclusi dalle commissioni di abilitazione, selezione e progressione di carriera del personale accademico”), e 16, comma 3, lett. h (che prevede l’inclusione nelle liste dei candidati a componenti delle commissioni nazionali “dei soli professori positivamente valutati ai sensi dell’articolo 6, comma 7”) della L. n. 240/2010 si ricava che, per essere inseriti nelle liste degli aspiranti commissari per l’abilitazione scientifica nazionale, i professori candidati devono essere valutati – sotto il profilo dell’effettivo proficuo svolgimento della didattica – esclusivamente dalle Università di appartenenza (secondo le modalità definite con regolamento di ateneo e nel rispetto dei criteri indicati dall’ANVUR), che sono gli unici soggetti in grado di attestare “l’effettivo svolgimento dell’attività didattica a servizio degli studenti” da parte degli stessi aspiranti commissari.
La giurisprudenza ha, inoltre, ritenuto illegittima la disciplina transitoria introdotta dall’art. 9, comma 2, del d.p.r. 4 aprile 2016, n. 95 – peraltro, non applicabile ratione temporis al caso in esame – che prevedeva, per il primo biennio (ossia per le annualità 2016 e 2017), la possibilità di prescindere dal requisito della positiva valutazione delle Università di appartenenza e ciò in ragione del rilevato contrasto con le disposizioni sopra richiamate, che, come anzidetto, consentono di inserire nelle liste di professori da poter nominare ai fini della formazione delle commissioni solo quelli valutati positivamente dalle singole Università di provenienza, munite in tale ambito di “competenza esclusiva” (ex multis, TAR Lazio Roma, sez. III-bis, 5 dicembre 2019, n. 13928 e 3 dicembre 2019, n. 13808, alle quali si rinvia ai sensi dell’art. 74 c.p.a.).
Ciò posto, nel caso di specie è incontroverso, anche alla luce del mancato riscontro da parte del Ministero resistente delle richieste formulate da questo Tribunale, che non sia stata acquisita la previa valutazione positiva dei commissari ad opera delle Università di provenienza, in violazione di quanto disposto dai citati artt. 16, comma 3, lett. h) e 6, commi 7 e 8, della L. n 240/2016 e dallo stesso decreto direttoriale con il quale è stata avviata la procedura per la formazione delle commissioni nazionali per il biennio 2018-2020 (art. 5, comma 1, lett. c, del decreto 30 aprile 2018, n. 1052).
In conclusione il ricorso deve essere accolto, dovendo essere il giudizio impugnato annullato a e, visto l’art. 34, comma 1, lett. c) c.p.a., la domanda presentata dalla parte ricorrente per il conseguimento dell’abilitazione dovrà essere riesaminata, da parte di una Commissione in diversa composizione nel termine complessivo di giorni 90 (novanta) giorni (di cui giorni 30 per la nomina della nuova Commissione e giorni 60 per la formulazione del nuovo giudizio), decorrenti dalla notifica o comunicazione della presente sentenza.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da corrispettivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Quarta Quater), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie nei sensi di cui in motivazione.
Condanna il Ministero resistente al pagamento delle spese processuali che si liquidano in euro 3.000,00 (tremila/00), oltre accessori di legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 13 giugno 2025 con l’intervento dei magistrati:
OMISSIS, Presidente FF, Estensore
OMISSIS, Primo Referendario
OMISSIS, Referendario
Da Assegnare Magistrato, Consigliere
Pubblicato il 17 giugno 2025