Legittima la sanzione inflitta alla docente che aveva delegato ad alcune frequentanti un corso di dottorato attività che dovevano essere compiute, istituzionalmente, dalla stessa titolare della cattedra.
TAR Lazio, Sez. III-ter, 23 giugno 2025, n. 12252
Legittima la sospensione per la docente che aveva delegato ad alcune dottorande attività che avrebbero dovute essere compiute dalla stessa titolare della cattedra
12252/2025 REG.PROV.COLL.
00308/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Terza Ter)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 308 del 2024, integrato da motivi aggiunti, proposto da -OMISSIS-, rappresentato e difeso dagli avvocati OMISSIS, OMISSIS, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio OMISSIS in Roma, viale Liegi, 32;
contro
Universita’ degli Studi Roma La Sapienza, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall’Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
nei confronti
-OMISSIS-, non costituiti in giudizio;
per l’annullamento
Per quanto riguarda il ricorso introduttivo:
“per l’annullamento, previa adozione di idonea misura cautelare ai sensi dell’art. 55, co. 10, c.p.a., – del Decreto Rettorale n.-OMISSIS- prot. n. -OMISSIS-del 28.12.2023, con cui è stata irrogata “la sanzione della sospensione dall’ufficio e dallo stipendio, per un periodo di mesi uno (1), con conseguente esonero dall’insegnamento, dalle funzioni accademiche e da ogni altra funzione connessa all’insegnamento, la perdita dell’anzianità di servizio per la stessa durata del periodo di sospensione sopra indicato, disponendo, quale sanzione accessoria, l’interdizione da incarichi istituzionali universitari, sia elettivi, sia derivanti da nomine di competenza della Rettrice, per un tempo pari a quello della suddetta sospensione” (doc. 1) nei confronti della Prof.ssa -OMISSIS-, notificato a mezzo pec il 29.12.2023,
– della Nota di trasmissione del Decreto Rettorale n.-OMISSIS-, prot. n. -OMISSIS-del 29.12.2023, notificata il medesimo giorno, a firma del Capo Ufficio, dott.ssa -OMISSIS-, dell’Ufficio Reclutamento e Gestione Carriere Personale Docente Settore Stato giuridico ed economico Personale Docente – Area Risorse Umane dell’Università degli Studi di Roma La Sapienza (doc. 2);
– di ogni altro atto e/o provvedimento presupposto, conseguente o, comunque, connesso, ancorché allo stato non conosciuto, ivi incluso i) l’Avviso di avvio del procedimento disciplinare prot. n. -OMISSIS-del 5.09.2023, notificato il 12.09.2023, con il quale è stata promossa l’azione disciplinare nei confronti dell’odierna ricorrente, a firma del Delegato della Rettrice, Prof. -OMISSIS-(doc. 3); nonché, ii) la Nota di invio al Collegio di Disciplina prot. n. -OMISSIS-del 26.09.2023, notificata il 2.10.2023, a firma del Delegato della Rettrice, Prof. -OMISSIS-(doc. 4); iii) il parere vincolante del Collegio di Disciplina, pur non ancora conosciuto nel suo contenuto; come pure iv) la Nota del 14 dicembre 2023 a firma del Presidente del Collegio di Disciplina, la Prof.ssa -OMISSIS-, con cui è stata comunicata la conclusione delle attività del Collegio (doc. 5) e v) la deliberazione del Consiglio di Amministrazione in seduta ristretta n. -OMISSIS-del 19.12.2023 (doc. 6); nonché, per la condanna dell’Università all’archiviazione del procedimento disciplinare in questione e al risarcimento del danno patito dalla Prof.ssa -OMISSIS-individuato nell’emolumento che sarebbe spettato alla ricorrente a titolo retributivo e il danno, parimenti patrimoniale, correlato al minor TFR ed al minor trattamento previdenziale, nonché alla perdita dello scatto stipendiale triennale”.
Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da-OMISSIS- il 12/2/2024:
per l’annullamento
– del parere vincolante espresso dal Collegio di Disciplina e del verbale del 27.11.2023 che lo comprende, assunto al protocollo di Ateneo con n. -OMISSIS-del 14.12.2023;
– dell’Avviso di avvio del procedimento disciplinare, dei verbali delle audizioni del 21.09.2023 e della Nota di invio al Collegio di Disciplina, nonché dell’art. 18, co. 5, lett. k), dello Statuto, nella parte in cui prevede la possibilità di delegare l’esercizio del potere di promozione dei procedimenti disciplinari ad un professore emerito, per incompetenza del Delegato della Rettrice;
– di ogni altro atto e/o provvedimento presupposto, conseguente o, comunque, connesso, ancorché allo stato non conosciuto, ivi inclusi i verbali del 16.10.2023 e del 10.11.2023, unitamente ai relativi allegati.
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio di Università degli Studi Roma La Sapienza;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 14 maggio 2025 il dott. OMISSIS e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
- La ricorrente impugna (tra gli atti in epigrafe) il Decreto Rettorale n.-OMISSIS- prot. n. -OMISSIS-del 28.12.2023, con cui è stata irrogata “la sanzione della sospensione dall’ufficio e dallo stipendio, per un periodo di mesi uno (1), con conseguente esonero dall’insegnamento, dalle funzioni accademiche e da ogni altra funzione connessa all’insegnamento, la perdita dell’anzianità di servizio per la stessa durata del periodo di sospensione sopra indicato, disponendo, quale sanzione accessoria, l’interdizione da incarichi istituzionali universitari, sia elettivi, sia derivanti da nomine di competenza della Rettrice, per un tempo pari a quello della suddetta sospensione” notificato a mezzo pec il 29.12.2023, affidandosi ai seguenti motivi di ricorso:
- I) ILLEGITTIMITÀ DELLA NOTA DI INVIO AL COLLEGIO DI DISCIPLINA PROT. N. -OMISSIS-DEL 26.09.2023. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL’ART. 5 DEL REGOLAMENTO DI ATENEO PER I PROCEDIMENTI DISCIPLINARI E DELL’ART. 4-BIS DEL REGOLAMENTO DI ATENEO IN MATERIA DI DOTTORATO DI RICERCA. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEGLI ARTT. 1 E 3 DELLA LEGGE N. 241/1990 ANCHE IN RELAZIONE AGLI ARTT. 3 E 97 COST. ECCESSO DI POTERE PER DIFETTO DI ISTRUTTORIA, TRAVISAMENTO DEI FATTI, ILLOGICITÀ, IRRAGIONEVOLEZZA, CONTRADDITTORIETÀ E DIFETTO DI MOTIVAZIONE in quanto i risultati istruttori rivelerebbero il travisamento dei fatti, nonché la violazione del principio del contraddittorio e del diritto di difesa, con conseguente difetto di motivazione;
- II) ILLEGITTIMITÀ DEL PARERE VINCOLANTE DEL COLLEGIO DI DISCIPLINA. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL’ART. 10, CO. 3, LEGGE 30 DICEMBRE 2010, N. 240, RECEPITO ALL’ART. 8 CO. 6, DELLO STATUTO DELL’UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI ROMA LA SAPIENZA, NONCHÉ AGLI ARTT. 6, CO. 3, E 7, CO. 5, DEL REGOLAMENTO DI ATENEO PER I PROCEDIMENTI DISCIPLINARI. ECCESSO DI POTERE PER LESIONE DEL DIRITTO DI DIFESA E TARDIVITÀsotto il profilo i) della lesione del diritto di difesa e ii) della tardività nella conclusione dell’attività del Collegio di Disciplina
III) ILLEGITTIMITÀ DEL D.R. N.-OMISSIS-. VIOLAZIONE FALSA APPLICAZIONE DELL’ART. 87 DEL TESTO UNICO DELLE LEGGI SULL’ISTRUZIONE SUPERIORE DI CUI AL REGIO DECRETO 31.8.1933, N. 1592; NONCHÉ DEGLI ARTT. 2, COMMA 1, LETT. B), E 3, COMMI 2, 3 E 4, DEL REGOLAMENTO DI ATENEO PER I PROCEDIMENTI DISCIPLINARI. VIOLAZIONE DEI PRINCIPI DI GRADUAZIONE DELLE SANZIONI, PROPORZIONALITÀ E ADEGUATEZZA in quanto la sanzione applicata sarebbe sproporzionata e non graduata all’effettiva (qualora ritenuta sussistente) violazione commessa.
- Il 26.01.2024 si costituiva con atto di stile l’Università La Sapienza, depositando in pari data documentazione.
- Alla camera di consiglio del 31.01.2024, la ricorrente rinunciava alla domanda cautelare e il 12.02.2024 depositava motivi aggiunti (impropri) impugnando (tra gli altri) il parere vincolante espresso dal Collegio di Disciplina e del verbale del 27.11.2023 che lo comprende, assunto al protocollo di Ateneo con n. -OMISSIS-del 14.12.2023, per le seguenti ragioni:
- I) ILLEGITTIMITÀ DEL PARERE VINCOLANTE DEL COLLEGIO DI DISCIPLINA. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL’ART. 10 DELLA LEGGE 30 DICEMBRE 2010, N. 240, RECEPITO ALL’ART. 8 CO. 6, DELLO STATUTO DELL’UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI ROMA LA SAPIENZA, NONCHÉ AGLI ARTT. 6, CO. 3, E 7, CO. 5, DEL REGOLAMENTO DI ATENEO PER I PROCEDIMENTI DISCIPLINARI. VIOLAZIONE DEI PRINCIPI DI GRADUAZIONE DELLE SANZIONI, PROPORZIONALITÀ E ADEGUATEZZA. ECCESSO DI POTERE PER MANIFESTA IRRAGIONEVOLEZZA, ILLOGICITÀ, DISPARITÀ DI TRATTAMENTO E CARENZA DELLA MOTIVAZIONE. INGIUSTIZIA MANIFESTApoiché il contenuto del parere (vincolante) del collegio di disciplina si baserebbe su fatti indimostrati e generici;
- II) ILLEGITTIMITÀ DEI VERBALI DEL 16.10.2023, DEL 10.11.2023 E DEL 27.11.2023. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL’ART. 6-BIS LEGGE N. 241/1990 E DELL’ART. 51 C.P.C. PER CONFLITTO DI INTERESSI. ECCESSO DI POTERE PER TRAVISAMENTO DEI FATTI, DIFETTO DI ISTRUTTORIA, ILLOGICITÀ, IRRAGIONEVOLEZZA E CONTRADDITTORIETÀ. DIFETTO DI MOTIVAZIONE E VIOLAZIONE DEL DIRITTO DI DIFESAin considerazione del conflitto di interessi di una componente del collegio di disciplina, Prof.ssa -OMISSIS-in quanto collega di vecchia data sia della madre che del padre della ricorrente (entrambi docenti universitari);
III) ILLEGITTIMITÀ DELL’AVVISO DI AVVIO DEL PROCEDIMENTO DISCIPLINARE, DEI VERBALI RELATIVI ALLE AUDIZIONI DEL 21.09.2023 E DELLA NOTA DI INVIO AL COLLEGIO DI DISCIPLINA. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL’ART. 112, CO. 6, DEL R.D. 31 AGOSTO 1933 N. 1592 E DELL’ART. 5, CO. 9, DEL D.L. N. 95/2012, NONCHÉ DELL’ART. 10 DELLA LEGGE 30 DICEMBRE 2010, N. 240, E CONSEGUENTE DISAPPLICAZIONE DELLA LETT. K), CO. 5, DELL’ART. 18, DELLO STATUTO. ECCESSO DI POTERE PER INCOMPETENZA DEL DELEGATO DELLA RETTRICE in quanto il delegato della rettrice, Prof. -OMISSIS-, aveva già superato il limite del 70° anno di età richiesto dalla legge per il conferimento di incarichi.
All’udienza del 14.05.2025, il ricorso veniva discusso e trattenuto in decisione.
- I ricorsi (principale e per motivi aggiunti) sono infondati e pertanto vanno respinti.
- Il primo motivo del ricorso principale e il primo motivo del ricorso per motivi aggiunti sono infondati e possono essere trattati congiuntamente visto il loro legame sostanziale.
5.1. I fatti posti a fondamento della sanzione disciplinare irrogata non risultano indimostrati né il Collegio ritiene vi sia stato un travisamento dei fatti, né, tantomeno che sia stato esercitato un eccesso di potere.
5.2. Giova premettere che le contestazioni mosse alla ricorrente sono state dettagliatamente inserite nell’ “Avviso di avvio di procedimento disciplinare nei confronti della Prof.ssa -OMISSIS-” del 5.09.2023 “inviato dopo circa 4 giorni dal ricevimento da parte dell’Università della documentazione inviata dal prof. -OMISSIS-, Garante dei diritti delle studentesse e degli studenti nell’Università di Roma “Sapienza”. Nello stesso avviso si dà atto che “dai documenti pervenuti emergevano notizie enunciate in modo circostanziato e relative a condotte poste in essere […] dalla Prof.ssa -OMISSIS- […] che apparivano tali da dare luogo a un procedimento disciplinare”. L’avviso contiene 6 capi d’incolpazione nei quali vengono descritte dettagliatamente e precisamente i comportamenti violativi dei doveri del docente con allegate le mail e le produzioni documentali depositate dalle segnalanti e comprovanti le condotte contestate.
5.3. La nota di invio al collegio di disciplina prot. n. -OMISSIS-del 26.09.2023 (contestata con il primo motivo del ricorso principale), nonché il parere vincolante del collegio di disciplina (contestata con il primo motivo del ricorso per motivi aggiunti) contiene i diversi capi d’incolpazione così come emersi dal materiale depositato e una descrizione della valutazione delle prove acquisite al procedimento.
5.4. In relazione all’attività di referaggio il Collegio di disciplina ha così motivato:
5.4.1. Per quanto riguarda il capo 2 della contestazione, vi è già negli allegati all’Avviso di Avvio del Procedimento disciplinare una prova certa dell’attività di referaggio affidata alla dott.ssa -OMISSIS-. Nella mail datata 13.02.2023, la prof.ssa -OMISSIS-inoltra alla dottoranda la richiesta di referaggio che aveva ricevuto dalla rivista “Brain Sciences” e le chiede di svolgere il lavoro a suo nome (“Se fa questo referaggio a mio nome, grazie”). Ciò significa che il compito di formulare la valutazione è interamente delegato alla dott.ssa -OMISSIS-. Ancora ad un’attività di referaggio che la dottoranda è chiamata a svolgere si riferiscono le mail del 21.05.2023 e del 7.06.2023. Si dà per scontato che l’accettazione del referaggio debba essere comunicata alla rivista dalla dott.ssa -OMISSIS- a nome della professoressa -OMISSIS-e che la valutazione debba essere poi inviata allo stesso modo (utilizzando l’account della docente). Nelle sue controdeduzioni la professoressa non nega che tale attività venisse richiesta alle dottorande, né la limita ad episodi sporadici. Cita anzi un caso di referaggio, non incluso nella documentazione allegata, che era stato affidato alla dott.ssa -OMISSIS-, ancora tirocinante. Pur ammettendo che le valutazioni redatte dalle dottorande siano state oggetto di revisione (ma non vi è alcun cenno ad una revisione della docente nella mail del 13.02.2023), va comunque sottolineato che questo incarico assegnato ad una dottoranda, all’inizio della propria esperienza formativa, non corrisponde al livello delle sue competenze né può essere l’occasione per sviluppare una ricerca finalizzata all’esecuzione del compito, tenendo conto dei termini ristretti entro cui va consegnato il referaggio. Non è un allenamento, come scrive la professoressa a -OMISSIS- nella mail del 27.08.2021 (inclusa tra gli ultimi allegati trasmessi dalla prof.ssa -OMISSIS-). Ella accenna all’utilità che questo impegno può assumere, come una sorta di esercitazione inquadrata nel dottorato; ma il richiamo metaforico ad un “allenamento” è smentito dalla mail del 07.06.2023, indirizzata alla dott.ssa -OMISSIS- che ha appena comunicato alla docente la propria rinunzia al dottorato (“…rispettto a referaggi, le chiederei di terminare quello per Psychology Hub e di mandarmelo”). Nel momento in cui si interrompeva il rapporto con “Sapienza” e con la tutor, non avrebbe avuto più senso chiedere ancora un’attività finalizzata al Dottorato e condotta nell’ambito di questo. In realtà la dottoranda doveva completare il referaggio, non perché fosse utile a lei, ma perché serviva alla professoressa. Occorre inoltre sottolineare che l’eventuale revisione da parte della tutor di ciascun giudizio formulato dalla dottoranda è necessariamente marginale, se la docente non ha avuto modo di soffermarsi sul contributo scientifico da valutare. Questa autonoma valutazione non risulta dai documenti acquisiti. Le riviste che chiedono alla prof.ssa -OMISSIS-di svolgere un referaggio si aspettano che questo sia svolto secondo le usuali modalità del peer review. Si rivolgono a lei, tenendo conto dei suoi studi, del suo ruolo accademico, delle ricerche e dei prodotti scientifici di cui è autrice. La “revisione tra pari” non può che essere effettuata da uno specialista o da una specialista, certamente non alle prime armi. Il fatto che l’attività valutativa (salvo eventuali e non decisivi aggiustamenti del referaggio da parte della tutor) sia delegata ad una dottoranda di primo anno (la cui anomala partecipazione non può essere comunicata alla rivista) comporta l’inosservanza da parte della docente di un elementare dovere di trasparenza e di lealtà nel lavoro scientifico. Quindi, il comportamento da lei posto in essere in questi casi, non è stato conforme al dovere di correttezza attinente al suo status.
5.5. In relazione alle addotte motivazioni della rinuncia al dottorato di ricerca della dott.ssa -OMISSIS-il Collegio di disciplina ha evidenziato quanto segue.
5.5.1. […] risulta confermato (ed ammesso sia nelle controdeduzioni del 21.09.2023, sia nell’ultima memoria difensiva del 28.09.2023) il fatto che nella riunione del Collegio dei docenti del Dottorato è stata data dalla prof.ssa -OMISSIS-una spiegazione assolutamente falsa della rinuncia al dottorato da parte della dott.ssa -OMISSIS-. Per la gravità delle circostanze indicate (la morte di un congiunto), è facile comprendere come la notizia sia circolata nell’ambiente di lavoro in cui operava la dottoranda. L’arbitrarietà della dichiarazione della docente ha indotto le tre allieve a segnalare le scorrettezze che avevano subìto nei due anni precedenti. Queste scorrettezze non riguardano soltanto l’ultimo atto (da loro percepito come fortemente ingiusto), ma investono l’insieme dei rapporti con la loro tutor, dalla quale tutte si sono allontanate in epoca recente.
5.6. In relazione alle attività didattica e di valutazione degli studenti delegate alle segnalanti, il Collegio di disciplina ha valutato nel modo che segue.
5.6.1. […] in tutti i casi citati risultano delegate alla dott.ssa -OMISSIS-, alla dott.ssa -OMISSIS- ed alla dott.ssa -OMISSIS-funzioni di organizzazione dei rapporti con le studentesse e con gli studenti, in relazione alla fissazione e allo svolgimento degli esami (compresi gli adempimenti burocratici). Parallelamente, sono esse a seguire la preparazione delle tesi di laurea, a formulare una valutazione su ciascuna ed inoltre a correggere e valutare le tesine. La prof.ssa -OMISSIS-, nelle sue controdeduzioni, non nega che questa attività si sia svolta, ma la definisce marginale, “di solo supporto alla cattedra”. Ella scrive, riferendosi in particolare alle tesine ed alle tesi di laurea interamente seguite dalle segnalanti: “l’attività di lettura di elaborati di cattedra ha permesso alle dottoresse di approfondire la conoscenza di argomenti di studio teorico legati agli insegnamenti della sottoscritta, familiarizzando con le questioni più rilevanti connesse agli studi del gruppo di ricerca e offendo una formazione sia sul piano teorico, sia sul piano empirico”. Invero, sulla base dell’ampia documentazione acquisita, risultano preminenti da un lato, una serie numerosa e continua di adempimenti, in gran parte burocratici, legati ai corsi della prof.ssa -OMISSIS-e del tutto estranei all’attività di ricerca. Dall’altro un impegno didattico gravoso, a cui le dottorande e la tirocinante erano tenute, ma che non aveva una diretta relazione con le ricerche che esse dovevano condurre. A proposito delle funzioni organizzative svolte, sono stati acquisiti numerosi elementi di conoscenza che denotano una prassi abituale (si veda carteggio mail allegato al verbale del Collegio di disciplina, doc. n. 30 degli atti del ricorrente). Certamente, le attività che si sono ora elencate non erano dirette ad approfondire, secondo la formulazione usata dalla prof.ssa -OMISSIS-, “la conoscenza di argomenti di studio teorico legati agli insegnamenti” né ad offrire “una formazione sia sul piano teorico sia sul piano empirico”. Si trattava quindi di prestazioni non dovute, eppure eseguite con continuità.
5.7. Quanto riportato contiene una precisa e oggettiva valutazione dei fatti condotta dagli organi competenti dell’Ateneo. Ciò che emerge è che le segnalanti erano coinvolte in attività ultronee rispetto all’attività di ricerca e che dovevano essere compiute, istituzionalmente, dalla docente titolare della cattedra. La difesa della ricorrente ha cercato di ricondurre le attività richieste alle segnalanti al naturale percorso scientifico e professionale. Tale tentativo non può essere accettato. Le segnalanti erano in possesso, contro ogni regola di riservatezza e di tutela degli interessi universitari e senza alcuna giustificazione, delle password della docente per poter operare al suo posto; erano coinvolte in attività di referaggio su articoli scientifici senza avere le competenze per redigere, cosa che in realtà avveniva con frequenza, un giudizio che poi veniva inoltrato a firma della docente. Non coglie nel segno la difesa secondo la quale la lettura veniva a loro affidata quale occasione di crescita scientifica nella misura in cui poi, alle stesse, veniva richiesto un giudizio che il più delle volte veniva inoltrato alle riviste scientifiche senza alcuna revisione. Inoltre, la funzione “didattica” del referaggio veniva radicalmente (ed evidentemente) smentita dalla ricorrente allorquando, anche dopo la comunicazione delle dimissioni da parte di una delle segnalanti, le intimava comunque di concludere la revisione di un articolo nonché di completare i verbali di esame e di inserirli nel portale infostud. A nulla rileva che la dott.ssa -OMISSIS- fosse autorizzata (doc. n. 39) al compimento di attività integrativa alla didattica, nella quale, a ben vedere, non rientrano le incombenze sopra riferite.
- Parimenti infondato il secondo motivo di ricorso principale con il quale si contesta la lesione del contraddittorio e la violazione dei termini procedurali.
6.1. Sul piano della tutela del contraddittorio, il Collegio non ravvisa l’esistenza di violazioni del principio richiamato. La ricorrente veniva informata dell’avvio del procedimento disciplinare nei suoi confronti con comunicazione del 5.09.2023. Successivamente, l’interessata inviava una lettera di controdeduzioni il 13.09.2023, chiedendo contestualmente personale audizione. Il 21.09.2023 la ricorrente veniva esaminata dal delegato del Rettore, Prof. -OMISSIS-, e depositava ulteriori documenti. Il 25 settembre 2023, perveniva all’interessata pec con documentazione integrativa riguardo all’istruttoria procedimentale, contenente i verbali relativi alle audizioni delle segnalanti e gli ulteriori documenti dalle stesse prodotti, unitamente all’invito ad inviare eventuali nuove osservazioni entro la data del 28 settembre 2023. Entro questa data la docente inviava una seconda lettera di controdeduzioni. A seguito dell’invio degli atti al Collegio di disciplina, la ricorrente veniva convocata dinnanzi allo stesso Collegio il 16.10.2023 in collegamento da remoto. All’esito dell’audizione il Collegio di disciplina, valutata l’esigenza di approfondimenti istruttori per esprimere la decisione collegiale conclusiva, e in virtù della complessità del caso, decideva, all’unanimità: 1) di disporre la sospensione dei termini per ventitré giorni dal 17 ottobre 2023 al 9 novembre 2023 ai sensi e per gli effetti dell’art. 7, comma 10, del Regolamento di disciplina, per esigenze istruttorie, data la complessità del caso; 2) di riconvocarsi al 10 novembre alle ore 12.00 in modalità telematica, mediante l’applicazione Meet di Google per ascoltare le Dott.sse -OMISSIS-, -OMISSIS- e -OMISSIS- dando mandato al competente Ufficio dell’Amministrazione di procedere con le convocazioni. A seguito delle dichiarazioni delle segnalanti, il 22 novembre 2023 la ricorrente riceveva nuova convocazione per il giorno 27 novembre 2023. Infine il 14.12.2023 il parere vincolante del Collegio di disciplina veniva acquisito al protocollo dell’Ateneo.
6.1.1. Dal punto di vista della tutela del contraddittorio la ricorrente è stata posta nella condizione di difendersi sia con deduzioni scritte, che attraverso due distinte personali audizioni alla presenza del proprio difensore di fiducia potendo pertanto correttamente interloquire e contro dedurre alle prove raccolte dall’amministrazione.
6.2. Sul versante del rispetto dei termini del Collegio di disciplina giova precisare quanto dispone l’art. 10 della Legge n. 240/2010. Difatti, se è vero che il parere da parte del Collegio deve essere reso nel termine di trenta giorni, ai sensi dell’ultimo periodo dell’art. 10, comma 5 “il termine è altresì sospeso, per non più di due volte e per un periodo non superiore a sessanta giorni in relazione a ciascuna sospensione, ove il collegio ritenga di dover acquisire ulteriori atti o documenti per motivi istruttori. Il rettore è tenuto a dare esecuzione alle richieste istruttorie avanzate dal collegio”. Inoltre l’art. 14, comma 7, del Regolamento Generale di Organizzazione di Ateneo (D.R. n. 1141 del 28.04.2021) prevede che “I termini del procedimento disciplinare sono di norma di novanta giorni. Essi possono essere sospesi in caso di rinnovo del Collegio di Disciplina e/o del Consiglio di Amministrazione. In ogni caso, non possono essere sospesi per più 2 volte e per periodi non superiori ai 60 giorni per volta. Il procedimento disciplinare si estingue qualora la decisione finale non sia intervenuta entro i centottanta giorni dall’avvio del procedimento”.
6.2.1. Nel caso di specie, il Collegio, alla luce delle sospensioni intervenute, ha rispettato il termine entro il quale evadere il parere vincolante, avendo dovuto procedere non solo a nuove acquisizioni documentali ma anche a due successive audizioni della ricorrente (il 16.10.2023 e il 27.11.2023) e ad esaminare le segnalanti il 10.11.2023.
- Il secondo e il terzo motivo di ricorso per motivi aggiunti sono infondati e possono essere trattati congiuntamente stante il loro collegamento sostanziale.
7.1. Il Tribunale non ritiene sussista il lamentato conflitto di interessi della Prof.ssa -OMISSIS-, componente del Collegio di disciplina. Tale conflitto sarebbe fondato, secondo parte ricorrente, sulla conoscenza “più che ventennale” tra la suddetta componente e i genitori della ricorrente, anch’essi docenti universitari. Invero, ai sensi dell’art. 6, comma 9, del Regolamento di Ateneo per i procedimenti disciplinari nei confronti dei professori e ricercatori (D.R. n. 438/2020) “Ciascun componente del Collegio ha l’obbligo di astenersi dalla partecipazione al procedimento disciplinare e di essere sostituito dal membro supplente: a) nel caso in cui appartenga allo stesso dipartimento universitario e/o assistenziale del professore o ricercatore sottoposto a procedimento disciplinare; b) nel caso in cui abbia legami di parentela o affinità sino al quarto grado ovvero di coniugio o di convivenza con il professore o ricercatore sottoposto a procedimento disciplinare”. Il Regolamento pone unicamente un obbligo di astensione alla ricorrenza delle due ipotesi riportate, che nel caso di specie non sussistono. A ben vedere, il Regolamento non prevede né una facoltà di astensione in caso di inopportunità rilevata dallo stesso componente, né la possibilità per il docente incolpato di ricusare un componente del Collegio di disciplina.
7.2. Parimenti infondata risulta l’eccezione secondo la quale il Delegato del Rettore, Prof. -OMISSIS-, avrebbe superato il limite di età previsto dalla legge per il conferimento di incarichi. A sostegno della doglianza si porta all’attenzione del Tribunale l’art. 112, co. 6, R.D. 31 agosto 1933, n. 1592 che fissa al 70° anno di età il limite per il conferimento di incarichi e, con riferimento alle pubbliche amministrazioni, il divieto, sancito dall’art. 5, co. 9, del D.L. n. 95/2012, conv. in L. 7 agosto 2012, n. 135, di attribuire incarichi di studio e di consulenza a soggetti già lavoratori privati o pubblici collocati in quiescenza.
7.2.1. Giova precisare che ai sensi dell’art. 6, comma 8, del Regolamento di Ateneo per i procedimenti disciplinari nei confronti dei professori e ricercatori (D.R. n. 438/2020) “la partecipazione al Collegio di disciplina non dà luogo alla corresponsione di compensi, emolumenti, indennità o rimborsi spese”. È noto, inoltre, che la funzione di Delegato del Rettore, nella procedura disciplinare, è un incarico svolto senza oneri per l’Ateneo da soggetti dotati di chiara professionalità tra i quali figurano anche i Professori emeriti (cioè in quiescenza). Infine, l’art. 5, comma 9, del D.L. n. 95/2012, conv. in L. 7 agosto 2012, n. 135, dopo aver codificato il divieto di attribuire incarichi di studio e di consulenza a soggetti già lavoratori privati o pubblici collocati in quiescenza, prevede che “gli incarichi, le cariche e le collaborazioni di cui ai periodi precedenti sono comunque consentiti a titolo gratuito”.
- Il terzo motivo del ricorso principale non è fondato.
8.1. Occorre rilevare che, come la giurisprudenza del Consiglio di Stato ha costantemente affermato, “la valutazione in ordine alla gravità dei fatti addebitati in relazione all’applicazione di una sanzione disciplinare, costituisce espressione di discrezionalità amministrativa che non è sindacabile in via generale dal giudice della legittimità, salvo che in ipotesi di eccesso di potere, nelle sue varie forme sintomatiche, quali l’illogicità e il travisamento dei fatti; spetta pertanto all’amministrazione, in sede di formazione del provvedimento sanzionatorio, stabilire il rapporto tra l’infrazione e il fatto di rilevanza disciplinare in base ad un apprezzamento di larga discrezionalità” (Cons. Stato, sez IV, 26 febbraio 2021, n. 1672; Cons. Stato, sez. IV, 27 luglio 2020 n. 4761; sez. IV, 18 settembre 2018 n. 5451; sez. VI, 20 aprile 2017, n. 1858; sez. III, 5 giugno 2015, n. 2791; sez. VI 16 aprile 2015 n. 1968; sez. III 20 marzo 2015 n. 1537).
8.1.1. Di recente pure proprio codesto T.A.R. del Lazio ha avuto modo di osservare come costituisca principio generale in tema di sanzioni disciplinari per i dipendenti pubblici quello secondo cui la pubblica amministrazione dispone di un’ampia sfera di discrezionalità nell’apprezzamento della gravità dei fatti e nella graduazione della sanzione disciplinare, fermo restando che l’applicazione della misura afflittiva deve conformarsi a parametri di ragionevolezza e proporzionalità rispetto alla rilevanza dell’illecito ascritto; di conseguenza il giudice amministrativo non può sostituire la propria valutazione a quella della competente autorità amministrativa, salvi i limiti della manifesta irragionevolezza o arbitrarietà (T.A.R. Lazio, Sezione I-bis, 02 marzo 2020, n. 2689).
8.2. Nel caso di specie, la sanzione irrogata alla ricorrente non appare distonica rispetto ai fatti incolpati, né dotata di irragionevolezza. Ferme le censure più sopra respinte, la ricorrente lamenta la mancata applicazione della sanzione meno afflittiva rappresentata dalla censura. L’Ateneo optava per la sanzione impugnata in quanto le condotte oggetto degli addebiti configurano “atti lesivi della dignità e della credibilità della funzione docente”.
8.3. La scelta delle sanzioni applicabili è disciplinata dall’art. 2, commi 2 e 3 del Regolamento di Ateneo per i procedimenti disciplinari nei confronti dei professori e ricercatori (D.R. n. 438/2020): “Esse sono graduate in base a criteri di adeguatezza e proporzionalità rispetto alla rilevanza delle violazioni, tenendo conto della eventuale reiterazione di comportamenti in contrasto con i doveri istituzionali, comunque accertata in uno o più procedimenti disciplinari. Le sanzioni sono graduate altresì in relazione: – al grado di disservizio o di lesione della dignità e della credibilità della funzione docente (ai sensi dell’articolo 89, comma 1 lettera d, del Testo Unico) […]; – all’eventuale sussistenza di circostanze aggravanti o attenuanti; – alle responsabilità derivanti dalla funzione esercitata”.
8.4. La scelta ricadente sulla sospensione dall’ufficio e dallo stipendio, peraltro per la minima durata di un mese, non appare illogica, né irrazionale. Le condotte disciplinarmente accertate sono numerose, hanno coinvolto più di una dottoressa e si sono protratte per diverso tempo. La ricorrente si è evidentemente approfittata della sua posizione di docente per indurre le studentesse del corso di dottorato a svolgere attività esclusivamente a lei riservate facendole apparire come necessarie per il loro percorso di ricerca, mentre in realtà costituivano espedienti per sollevarsi dalle naturali incombenze connesse alla sua funzione di docente universitario.
- Per tutto quanto esposto sia il ricorso principale che quello per motivi aggiunti vanno respinti.
- Le spese sono regolate in base al principio della soccombenza e si liquidano come indicato nel dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Ter), definitivamente pronunciando sul ricorso principale e su quello per motivi aggiunti, come in epigrafe proposti, li respinge.
Condanna la ricorrente alla refusione, in favore dell’amministrazione resistente, delle spese di lite, che liquida in € 1.000,00 (mille/00 euro) oltre accessori di legge, se e nella misura in cui siano dovuti.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all’articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all’oscuramento delle generalità.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 14 maggio 2025 con l’intervento dei magistrati:
OMISSIS, Presidente FF
OMISSIS, Referendario
OMISSIS, Referendario, Estensore
Pubblicato il 23 giugno 2025