L’art. 7, comma 4, D.lgs. n. 19/2012 attribuisce all’ANVUR il potere di esprimersi con motivato parere in ordine alla sussistenza dei presupposti per l’accreditamento della sede e dei corsi di studio.
TAR Lazio, Sez. III-ter, 23 giugno 2025, n. 12243
L'art. 7, comma 4, D.lgs. n. 19/2012 attribuisce all’ANVUR il potere di esprimersi con motivato parere in ordine alla sussistenza dei presupposti per l'accreditamento della sede e dei corsi di studio
12243/2025 REG.PROV.COLL.
10495/2021 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Terza Ter)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 10495 del 2021, proposto da
Fondazione YMCA Italia Ets, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati OMISSIS, OMISSIS e OMISSIS, con domicilio digitale in atti;
contro
Ministero dell’Università e della Ricerca e ANVUR – Agenzia Nazionale di Valutazione del Sistema Universitario e della Ricerca, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, entrambi rappresentati e difesi dall’Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria in Roma, via dei Portoghesi, n. 12;
nei confronti
Comitato Regionale Universitario della Sicilia e Università degli Studi di Enna “Kore”, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, entrambi non costituiti in giudizio;
per l’annullamento
– del decreto del Ministro dell’Università e della Ricerca, n. 1003 del 29 luglio 2021, con il quale è stato negato l’accreditamento della sede e dei relativi corsi di studio concernenti la proposta di istituzione di una Università non statale legalmente riconosciuta denominata “Università internazionale YMCA Italia (UNIYMCA)” (promotore: Fondazione YMCA Italia);
– del preventivo parere negativo espresso dal Comitato Regionale Universitario della Sicilia del 9 aprile 2020 (CRUS);
– del preventivo parere negativo espresso dal Consiglio direttivo dell’Agenzia Nazionale di Valutazione del Sistema Universitario e della Ricerca (ANVUR) con delibera del 26 novembre 2020, n. 237;
– del decreto del direttore generale per la formazione universitaria, l’inclusione e il diritto allo studio del Ministero n. 147 del 10 febbraio 2020, nelle parti in cui: i) richiama gli indicatori di cui al d.m. n. 6 del 7 gennaio 2019 (art. 1, comma 5); ii) richiede la documentazione di cui all’allegato 1 (art. 1, comma 3) e, in particolare, richiede (punto A.3) tra le informazioni relative al soggetto promotore, i bilanci d’esercizio del biennio 2017-2018 (conto economico, stato patrimoniale e nota integrativa) e il budget di previsione 2019-2020 e (punto B.6) la descrizione del sistema di assicurazione della qualità;
– delle “LINEE GUIDA PER LA PROGETTAZIONE IN QUALITÀ DEI CORSI DI STUDIO DI NUOVA ISTITUZIONE PER L’A.A. 2021-2022”, approvate dal Consiglio direttivo di ANVUR, con delibera n. 167 del 9 settembre 2020, nelle parti in cui richiama il d.m. n. 6 del 7 gennaio 2019;
– della delibera n. 207 del 15 ottobre 2020 del Consiglio Direttivo ANVUR, approvata il 15 ottobre 2020, e del relativo protocollo di valutazione di cui all’Allegato 3 della medesima delibera, in particolare, nelle parti in cui la delibera costituisce la Commissione di esperti della valutazione (CEV) per l’accreditamento iniziale e il protocollo stabilisce la procedura e le modalità di valutazione delle istanze di nuove Istituzioni universitarie non statali ai sensi del d.m. n. 989/2019;
– del regolamento (in data e luogo di pubblicazione sconosciuti) per la formazione e l’attività delle commissioni di esperti della valutazione (CEV) per l’accreditamento iniziale dell’ANVUR;
– del decreto del Ministro dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, n. 6 del 7 gennaio 2019, allegati inclusi, nella parte in cui è stato applicato alla procedura in argomento;
– delle Linee guida AVA per l’accreditamento periodico delle sedi e dei corsi di studio universitari, adottate da ANVUR e pubblicate in data 10 agosto 2017, nella parte in cui sono state applicate alla procedura in argomento;
– di ogni altro atto antecedente, connesso e conseguente, ancorché non conosciuto.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Anvur – Agenzia Nazionale di Valutazione del Sistema Universitario e della Ricerca e di Ministero dell’Università e della Ricerca;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l’art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;
Relatore all’udienza straordinaria di smaltimento dell’arretrato del giorno 16 maggio 2025 la dott.ssa OMISSIS e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Con il presente gravame, la Fondazione YMCA Italia Ets (nel prosieguo anche semplicemente “YMCA”) impugna il decreto in epigrafe con cui il Ministero dell’Università e della Ricerca (MUR) – “visto il parere non favorevole espresso dal Comitato Regionale di Coordinamento delle Università della Regione Sicilia in data 9 aprile 2020” (nel prosieguo “CRUS”) nonché “il parere non favorevole espresso dall’ANVUR (Agenzia Nazionale di Valutazione del Sistema Universitario e della Ricerca, d’ora innanzi anche “Agenzia”) con delibera del 26 novembre 2020 (n. 237)” – ha respinto l’istanza da costei avanzata, entro il termine del 2 luglio 2020, di istituzione di una nuova università non statale legalmente riconosciuta, denominata “Università internazionale YMCA Italia” (UNIYMCA) con sede a Catania e di accreditamento dei relativi corsi di studio.
In particolare, i Ministro disattendeva la domanda dell’YMCA “CONSIDERATO che dall’esame del parere dell’ANVUR risulta un giudizio negativo con riferimento agli indicatori per l’accreditamento di cui all’articolo 6 del decreto legislativo n. 19/2012, relativamente in particolare ai requisiti di:
– trasparenza;
– requisiti di sostenibilità economico-finanziaria;
– sostenibilità logistica;
– sostenibilità scientifica;
– sistema di assicurazione della qualità”, ritenendo per l’effetto che essa “non sia assolutamente adeguata rispetto agli obiettivi di innalzamento della qualità del sistema universitario previsti dal decreto ministeriale n. 989/2019”.
La ricorrente chiede, dunque, l’annullamento del d.m. con cui “Su conforme parere dell’ANVUR, ai sensi dell’articolo 7, comma 6, del decreto legislativo 27 gennaio 2012, n. 19, tenuto conto del parere del Comitato regionale di coordinamento della Regione Sicilia, è negato l’accreditamento della sede e dei relativi corsi di studio concernenti la proposta di istituzione di una Università non statale legalmente riconosciuta denominata “Università internazionale YMCA Italia (UNIYMCA)” (promotore: Fondazione YMCA Italia)” nonché dei presupposti richiamati pareri negativi in ragione di una serie di pretese “macro-violazion(i) di disposizioni normative primarie e secondarie applicabili alla fattispecie in esame”.
In estrema sintesi sostiene YMCA che:
- i) la normativa sull’accreditamento iniziale di cui al d.m. n. 6/2019 non si applicherebbe alle istituzioni di nuove università non statali, alle quali si attaglierebbero “esclusivamente … i criteri di cui all’art. 6 del d.m. n. 989/2019”;
- ii) l’ANVUR non avrebbe la competenza a valutare tramite una “atipica e innominata, Commissione di Esperti Valutatori (CEV)”, sicché il procedimento di valutazione adottato sarebbe illegittimo;
iii) il parere del CRUS sarebbe stato trasmesso tardivamente nonché in ogni caso viziato per incompetenza ed eccesso di potere, con la conseguenza che “destituite di ogni fondamento normativo e giuridico le valutazioni pronunciate dal CRUS … con riferimento financo alle asserite carenze della documentazione allegata … giacché tale documentazione … è tutta perfettamente allegata … alla domanda ritualmente inoltrata dall’ente promotore al Ministero dell’Università e della Ricerca”;
- iv) ugualmente viziato sarebbe il parere dell’ANVUR, ivi contestandosi “mancanze (recte: asserite e fantomatiche incompletezze) documentali che – poiché non richieste da nessuna disposizione normativa a pena di esclusione – avrebbero comunque potuto e/o dovuto essere regolarizzate, a tutto volere concedere, con doverosa richiesta di cui all’art. 6, comma 1, lett. b, della L. n. 241/1990”
Parte ricorrente nell’affermare, dunque, l’“assoluta falsità” delle contestazioni a costei mosse, ne assume la manifesta irragionevolezza ed erroneità, in quanto “dissociate dalla realtà e dalla conoscenza elementare di come si organizzi l’attività didattica in una qualsiasi Università del mondo”.
Sia il MUR che l’ANVUR si costituivano in giudizio, versando proprie relazioni in cui ampiamente argomentavano sulla legittimità, sotto tutti i profili dedotti, degli atti avversati.
La Sezione con ordinanza n. 6510/2021 respingeva l’istanza cautelare “Considerato che non si rinvengono i presupposti di cui all’art. 55 c.p.a. per la concessione della tutela cautelare richiesta, in principal modo in relazione al pregiudizio dedotto, generico e non dimostrato;
Considerato che la natura delle questioni poste richiede una valutazione “piena” e propria della fase di merito, senza che nella presente sede emergano elementi idonei a chiedere sin da ora un riesame all’Amministrazione ovvero l’applicazione dell’art. 55, comma 10, c.p.a., applicazione che non deriva da mera istanza di parte ma sottende una valutazione peculiare del Collegio che, nel caso di specie, è di ordine negativo, ferma la possibilità di fissare la discussione di merito in seguito a specifica istanza di prelievo”.
Parte ricorrente con successiva memoria insisteva per l’accoglimento del gravame, ribadendo l’illegittimità dell’avversato diniego.
All’udienza straordinaria di smaltimento dell’arretrato del 16 maggio 2025 la causa veniva trattata e, dunque, trattenuta in decisione.
La controversia sottoposta investe l’interpretazione del quadro normativo e regolatorio di riferimento in tema di istituzione di una nuova Università e di contestuale accreditamento dei relativi corsi.
Giova quindi ricostruire, ai fini della disamina dei motivi di doglianza, i tratti essenziali della disciplina in materia, che a livello di normativa primaria risulta definita dal d.lgs. n. 19/2012.
L’articolo 5 di tale decreto legislativo prevede, in particolare, che “Il sistema di accreditamento iniziale e periodico di cui all’articolo 2, comma 1, lettera a), ha ad oggetto: a) le sedi; b) i corsi di studio universitari” (comma 1), poi specificando, per quanto di interesse, che “Per accreditamento iniziale si intende l’autorizzazione all’Università da parte del Ministero ad attivare sedi e corsi di studio. L’accreditamento iniziale comporta l’accertamento della rispondenza delle sedi e dei corsi di studio agli indicatori ex ante definiti dall’ANVUR ai sensi dell’articolo 6, volti a misurare e verificare i requisiti didattici, strutturali, organizzativi, di qualificazione dei docenti e di qualificazione della ricerca idonei a garantire qualità, efficienza ed efficacia nonché a verificare la sostenibilità economico-finanziaria delle attività” (comma 2).
Al successivo art. 6 è stabilito che “L’ANVUR … definisce gli indicatori per l’accreditamento iniziale e periodico delle sedi e dei corsi di studio universitari e li comunica al Ministero. Gli indicatori sono adottati con decreto del Ministro …” (comma 1) e all’art. 7 che “le sedi delle università sono sottoposte ad accreditamento, iniziale … che si svolge in conformità ai criteri e agli adempimenti stabiliti dall’ANVUR” (comma 1).
A tali previsioni segue, quindi, la definizione delle modalità di svolgimento del procedimento di accreditamento, con avvio ad istanza di parte, coinvolgimento dell’ANVUR e provvedimento finale rimesso alla competenza ministeriale.
Nello specifico, è previsto che “la procedura di accreditamento di nuove sedi ha inizio con la presentazione al Ministero della richiesta di istituzione delle stesse e, nel rispetto di quanto disposto dal decreto del Ministro adottato ai sensi dell’articolo 1-ter del decreto-legge 31 gennaio 2005, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 marzo 2005, n. 43, di contestuale accreditamento dei corsi che si intendono istituire nella nuova sede” (art. 7, comma 3, del d.lgs. n. 19/2012).
La riferita previsione normativa evoca, in particolare, la necessaria conformità alle “linee generali di indirizzo” definite tramite decreto ministeriale, attinenti alla programmazione su base triennale del sistema universitario e contenute, per il caso di cui trattasi, nel d.m. 25 ottobre 2019, n. 989 relativo al triennio 2019-2021.
Il successivo comma 4 del medesimo art. 7 prosegue prevedendo che “La richiesta, corredata della pertinente documentazione, è trasmessa, entro 30 giorni dal ricevimento della stessa, dal Ministero all’ANVUR che si esprime con motivato parere in ordine alla sussistenza dei presupposti per l’accreditamento della sede e dei corsi di studio nel termine di 120 giorni, decorrenti dal ricevimento della documentazione” , mentre il comma 5 specifica che “Il Ministero, qualora ravvisi elementi che possano indurre a una valutazione diversa da quella dell’ANVUR, può chiedere, con istanza motivata … il riesame della valutazione”.
Il comma 6, infine, stabilisce che “Il Ministro, con proprio decreto, su conforme parere dell’ANVUR, concede o nega l’accreditamento”.
La disciplina di riferimento risulta poi completata dal già citato d.m. n. 989/2019, recante “Linee generali d’indirizzo della programmazione delle Università 2019-2021 e indicatori per la valutazione periodica dei risultati” – adottato ai sensi dell’art. 1-ter del d.l. n. 7/2005 convertito con modificazioni dalla l. n. 43/2005 – che all’art. 6 contempla specifiche previsioni dedicate all’accreditamento (tra cui, quello iniziale) delle sedi universitarie e dei relativi corsi.
In particolare, il comma terzo di tale art. 6 stabilisce che “Le proposte di istituzione di nuove Università non statali, purché finalizzate all’innalzamento della qualità del sistema universitario, sono avanzate esclusivamente nel rispetto delle seguenti condizioni:
- a) documentata attività pluriennale di ricerca dei soggetti promotori;
- b) offerta formativa relativa a corsi di laurea e corsi di laurea magistrale, con esclusione di corsi appartenenti alle classi di studio già attivi nel raggio di almeno 200 KM, e comunque con l’esclusione delle classi nelle quali non si ravvisa l’opportunità dell’aumento dell’offerta formativa a livello nazionale …;
- c) piena sostenibilità finanziaria, logistica, scientifica, del progetto formativo e di sviluppo della sede, indipendentemente da qualsiasi contribuzione statale anche a regime, prevedendo la verifica annuale dell’attività, anche in relazione alla concreta realizzazione del progetto approvato ai fini dell’accreditamento iniziale, dell’Università e, al termine del primo quinquennio, la verifica della completa realizzazione del progetto formativo e di sviluppo medesimo il cui esito non positivo comporta la disattivazione e la soppressione dell’Università non statale legalmente riconosciuta”.
Ciò premesso entrambi i motivi di gravame formulati risultano infondati, per le ragioni di seguito illustrate.
Con il primo motivo di ricorso, parte ricorrente deduce una violazione e falsa applicazione dell’art. 5, comma 2, del d.lgs. n. 19/2012 e dell’art. 6, commi 1 e 3, del d.m. n. 989/ 2019, che il Collegio non condivide, risultando – a ben vedere – il provvedimento impugnato l’esito di un percorso pienamente conforme al su richiamato dettato normativo.
Non appare, infatti, condivisibile la ricostruzione del quadro normativo proposta da parte ricorrente, che finisce per confondere la reale portata ed applicazione effettiva delle norme di riferimento nel cui solco, invece, si è correttamente svolto l’operato degli organi amministrativi coinvolti nel procedimento di valutazione per l’accreditamento iniziale della sede e dei corsi per il quale YMCA aveva presentato istanza in data 1° luglio 2020.
Il d.m. n. 6 del 7 gennaio 2019 “Decreto Autovalutazione, Valutazione, Accreditamento iniziale e periodico delle sedi e dei Corsi di Studio”, attuativo dell’art. 6, comma 1, del d.lgs. n. 19/2012, ha, infatti, integralmente sostituito il d.m. 987 del 12 dicembre 2016 (adottato successivamente al d.m. n. 635 del 8 agosto 2016, relativo alle Linee Generali d’Indirizzo della Programmazione 2016-2018, che aveva trovato applicazione ai fini dell’accreditamento iniziale dell’offerta formativa per due anni accademici, ovvero per il 2017/2018 e per il 2018/2019), dunque rappresentando dall’a.a. 2019/2020 il legittimo riferimento per l’individuazione dei criteri e degli indicatori a cui ancorare l’accreditamento iniziale delle sedi e dei corsi di studio.
Al d.m. n. 6/2019 ha fatto, infatti, poi seguito in data 25 ottobre 2019 il citato d.m. n. 989 (Programmazione triennale 2019-2021), ove è, comunque, specificato che viene “Fatta salva la disciplina di cui al d.m. 6/2019 ai fini dell’accreditamento iniziale”, con la conseguenza che – diversamente da quanto sostenuto dalla difesa di YMCA – per l’accreditamento iniziale delle Università non statali occorrerà fare riferimento ad ambedue i dd.mm., per l’appunto entrambi applicabili in combinato disposto tra loro.
Destituito di qualsiasi fondamento risulta, pertanto, il presunto riferimento di ANVUR a requisiti da
essa “arbitrariamente” stabiliti e non previsti nella normativa, atteso il richiamo di criteri che, a dispetto di quanto sostenuto dalla controparte, godono di una legittima copertura normativa, atteso che è a tale Agenzia che, come visto, l’art. 6, comma 1, del d.lgs. n. 19/2012 attribuisce il compito di definire quegli indicatori per l’accreditamento iniziale delle sedi e dei corsi di studio, volti a misurare e verificare i requisiti didattici, strutturali, organizzativi, di qualificazione dei docenti e di qualificazione della ricerca idonei a garantire qualità, efficienza ed efficacia nonché a verificare la sostenibilità economico-finanziaria delle attività.
Le indicazioni operative per l’accreditamento delle nuove Università non statali sono state, poi, ulteriormente chiarite nel decreto direttoriale del MUR n. 147 del 10 febbraio 2020 (in atti), concernente, per l’appunto, “Modalità di presentazione delle domande per la istituzione di nuove Università non statali ai sensi dell’art. 6, comma 3, del d.m.25 ottobre 2019, n. 989”, ove è ribadito che “le proposte … sono valutate dall’ANVUR ai fini dell’accreditamento iniziale della sede e dei corsi di studio secondo quanto previsto dall’art. 7 del D.lgs. n. 19/2012 e tenuto conto degli indicatori di cui al DM n. 6 del 7 gennaio 2019” (art. 1, comma 5).
Ebbene, ciò posto, parte ricorrente lamenta un’asserita distorta interpretazione, ad opera dell’ANVUR prima e del MUR poi, dell’art. 6, commi 1 e 3, del d.m. n. 989/2019 che risulta, invero, smentita per tabulas, emergendo già dalla semplice letture degli atti avversati come già il parere dell’Agenzia, a cui si è conformato il MUR, sia stato redatto nel pieno rispetto del perimetro normativo di riferimento, come reso manifesto alla ricorrente già dal chiaro contenuto motivazionale del preavviso di rigetto n. 14860 del 23 dicembre 2020,
L’ANVUR emetteva, quindi, proprio parere, in cui – assumendo come parametro normativo di riferimento quanto dettagliato nell’allegato B del d.m. n. 6/2019, relativo proprio ai “Requisiti di accreditamento iniziale delle sedi” – non riteneva soddisfatto quanto stabilito all’art. 6, comma 3, del d.m. n. 989/2019, parere a seguito del quale il MUR – tenuto altresì conto del parere negativo del Comitato regionale di coordinamento – non ravvisava elementi che potessero indurre, ai sensi dell’art. 7, comma 5, del d.lgs. n. 19/2012, a una diversa valutazione, provvedendo, pertanto, con decreto del Ministro, conformemente al parere dell’ANVUR, ai sensi dell’art. 7, comma 6, del d.lgs. 19/2012, al rigetto dell’istanza e al conseguente diniego di accreditamento della sede e dei corsi di studio proposti da YMCA.
A ciò si aggiunga come le valutazioni espresse dall’ANVUR nel parere censurato risultino, peraltro, espresse esercitando un potere permeato da un alto tasso di discrezionalità tecnica che, ad un giudizio estrinseco, in tutti gli aspetti ivi evidenziati, non presenta vizi rivelatori di un uso palesemente disfunzionale e/o irragionevole delle prerogative attribuite dalla legge, sicché condivisibilmente il MUR non avanzava alcuna relativa richiesta motivata di riesame, ai sensi dell’art. 7, comma 5, del d.lgs. n. 19/2012, in ragione di un ritenuta coerenza con scostamento gli indirizzi dati dallo stesso Ministero mediante l’adozione dei richiamati decreti e ritenendo, per l’effetto, che le considerazioni
tecniche espresse dall’ANVUR fossero idonee a supportare la successiva determinazione ministeriale di diniego.
Peraltro, come anche chiarito dal Consiglio di Stato “al MUR spetta la preliminare valutazione di completezza formale dell’istanza da trasmettere all’ANVUR; a quest’ultima invece, spetta la verifica dei requisiti richiesti per l’istituzione di una nuova università (con particolare riferimento alle condizioni previste dal DM 989/2019) e la formulazione di un parere obbligatorio e vincolante all’esito di tale verifica” (in tal senso, Consiglio di Stato, sentenze nn. del 3298 e 3288 del 27 aprile 2022).
Del tutto pretestuosa è, del resto, ricorrente la doglianza con si lamenta l’adozione “tardiva” rispetto alla presentazione della domanda da parte della Agenzia del Protocollo di valutazione, apparendo le relative previsioni semplicemente riepilogative delle disposizioni già vigenti all’epoca della presentazione dell’istanza poi disattesa – come contenute nei richiamati provvedimenti ministeriali relativi all’accreditamento inziale di cui trattasi, consistenti nei decreti n. 6 del 7 gennaio 2019 e n. 989 del 25 ottobre 2019, nonché nelle indicazioni operative per l’accreditamento delle nuove Università non statali di cui al decreto direttoriale n. 147 del 10 febbraio 2020 – con la conseguenza che, pertanto, YMCA, al momento della presentazione della domanda di accreditamento, non poteva non essere a conoscenza dei requisiti tecnici di cui doveva disporre per poter ottenere l’accreditamento della nuova università non statale.
Ugualmente infondate sono le contestazioni mosse nei confronti della Commissione di Esperti Valutatori (CEV), osservando il Collegio come ANVUR legittimamente si avvalga, per l’espletamento dei propri compiti istituzionali, di tale gruppo di esperti in base a quanto previsto dall’art. 7, comma 4 del d.lgs. n. 19/2012, la cui istituzione – come allegato dall’Agenzia nella propria relazione difensiva e non contestato da parte ricorrente – “corrisponde anche a quanto richiesto dagli Standard e delle Linee Guida Europee per l’Assicurazione della Qualità nello Spazio Europeo dell’Istruzione Superiore (ESG), nonché alla necessità di svolgere le attività di valutazione in linea con gli standard internazionali seguiti dalle Agenzie di valutazione e secondo il modello della valutazione partecipativa nel rispetto dei principi di indipendenza, imparzialità, trasparenza ed economicità”.
Ben si comprende come il supporto di tale commissione, i cui membri vengono individuati all’esito di una complessa procedura di selezione, assicuri un grado di professionalità elevato attingendo ad esperti tra studiosi italiani e stranieri nei settori di competenza.
A ciò si aggiunga come l’ANVUR non abbia, nel caso di specie, recepito acriticamente i singoli giudizi svolti nell’istruttoria condotta dalla CEV, bensì li abbia esaminati nel dettaglio ai fini dell’accoglimento o del rigetto dell’istanza di accreditamento presentata, completando l’attività di valutazione e fornendo un giudizio complessivo riscontrabile in maniera evidente, nel contenuto articolato della delibera di cui trattasi.
Destituita di qualsiasi fondamento appare, poi, la censura di presunto difetto di motivazione mossa nei confronti dell’avversato decreto di rigetto, ritenendo il Collegio che la motivazione per relationem ivi resa dal Ministero, già generalmente ammissibile, sia vieppiù giustificata nel caso di specie dove
l’organo consultivo (l’ANVUR) ha proceduto ad un’analitica disamina delle caratteristiche e della complessiva struttura dell’ente richiedente, valutata in tutti i suoi aspetti, fornendo un significativo apporto conoscitivo all’autorità decidente, anche nella successiva analisi delle controdeduzioni presentate nel procedimento dall’istante.
Ugualmente è a dirsi per l’argomentazione con cui YMCA lamenta di non essere stata destinataria di una formale richiesta di integrazione documentale, assumendo rilievo dirimente come emerga agli atti di causa il pieno rispetto del contraddittorio procedimentale, avendo la ricorrente, a seguito della nota ministeriale del 23 dicembre 2020, n. 14860, di comunicazione dei motivi di non accoglimento dell’istanza, trasmesso in data 31 dicembre 2020 le proprie controdeduzioni che, seppur limitate ad una generica censura in ordine all’operato di ANVUR, risultando essere state debitamente esaminate dall’amministrazione, ragionevolmente ritenendole inidonee a superare i rilievi formulati e a dimostrare il possesso dei requisiti previsti dalla normativa e non riscontrati.
Deve, infine, essere disatteso il motivo di ricorso volto a censurare le singole contestazioni poste a fondamento del diniego avversato, non valendo le relative generiche ed apodittiche argomentazioni in ricorso a dimostrare né la ricorrenza dei requisiti richiesti, né tanto meno la manifesta irragionevolezza delle valutazioni espresse dall’ANVUR, come ben evidenziato da quest’ultima nella relazione tecnica da costei versata in giudizio.
In conclusione, per quanto sin qui detto, il ricorso deve essere respinto.
Le spese seguono, come di regola, la soccombenza e sono liquidate in dispositivo in favore di entrambe le amministrazioni resistenti.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Ter), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Condanna la ricorrente al rimborso, in favore delle resistenti, delle spese di lite che liquida in complessivi euro 3.000,00 (tremila/00), oltre accessori di legge, con attribuzione all’Avvocatura Generale dello Stato.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 16 maggio 2025 con l’intervento dei magistrati:
OMISSIS, Presidente FF
OMISSIS, Consigliere, Estensore
OMISSIS, Primo Referendario
Pubblicato il 23 giugno 2025