TAR Lombardia, Sez. V, 25 giugno 2025, n. 2408

La mancata predeterminazione dei criteri di attribuzione dei punteggi assegnabili a ciascuna voce oggetto di valutazione non rende comprensibile il peso attribuito a ciascuno degli elementi che avrebbero dovuto essere valutati

Data Documento: 2025-06-25
Autorità Emanante: TAR Lombardia
Area: Giurisprudenza
Massima

La mancata predeterminazione dei criteri di attribuzione dei punteggi (minimi e massimi) assegnabili a ciascuna voce oggetto di valutazione non rende comprensibile il peso attribuito a ciascuno degli elementi che avrebbero dovuto essere valutati.

Contenuto sentenza

02408/2025 REG.PROV.COLL.

02366/2024 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia

(Sezione Quinta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 2366 del 2024, integrato da motivi aggiunti, proposto da OMISSIS, rappresentato e difeso dagli avvocati OMISSIS, OMISSIS, OMISSIS, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Università OMISSIS, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa ex lege dall’Avvocatura dello Stato, con domicilio presso i suoi uffici, in Milano, via Freguglia, 1;

nei confronti

OMISSIS, rappresentato e difeso dagli avvocati OMISSIS, OMISSIS, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

per l’annullamento

Con il ricorso introduttivo:

– del decreto n. 651/2024, prot. 65413 del 21 giugno 2024, non comunicato al ricorrente, con il quale il rettore dell’Università OMISSIS ha approvato gli atti «della Commissione Giudicatrice della procedura comparativa in oggetto», ha approvato la «seguente graduatoria: 1) OMISSIS; 2) OMISSIS”, nonché ha dichiarato “il Prof. OMISSIS maggiormente qualificato a ricoprire il posto di professore ordinario per il settore concorsuale 12/C1 – Diritto costituzionale (Profilo: S.S.D. IUS/ 09 – Istituzioni di diritto pubblico) Dipartimento di Economia ai sensi dell’art. 18, comma 4-ter della Legge 30 dicembre 2010, n. 240 e s.m.i.”»;

– dei verbali delle sedute della Commissione giudicatrice relativi all’espletamento della procedura e, in particolare, del verbale n. 1 del 31 maggio 2024 (in particolare nella parte relativa, rispettivamente, alla definizione dei criteri di valutazione e alla valutazione dei candidati), del verbale n. 2 del 17 giugno 2024 e del suo relativo allegato n. 1 contenente i giudizi collegiali espressi dalla Commissione;

– della relazione finale della Commissione Giudicatrice del 17 giugno 2024;

– del decreto n. 201/2024, prot. 30281 del 28 febbraio 2024, del rettore dell’Università OMISSIS, con il quale è stata indetta, tra le altre, la procedura comparativa ai sensi dell’art. 18, comma 4 ter, della legge 240/2010 per la chiamata di un posto di professore ordinario (codice BP 295) nel settore concorsuale 12/C1 – Diritto costituzionale – macro settore 12/C – Diritto costituzionale ed ecclesiastico, profilo (S.S.D.) IUS/09 – Istituzioni di diritto pubblico, presso il Dipartimento di Economia dell’Università OMISSIS – ove occorra e nella parte in cui non sono stati indicati in alcun modo indirizzi e parametri per la determinazione dei criteri di valutazione da parte delle Commissioni di concorso;

– del Regolamento di Ateneo per la chiamata di professori di prima e seconda fascia, emanato con D.R. n. 1502/2011 e modificato da ultimo con D.R. n. 1037/2022;

– degli eventuali provvedimenti del Consiglio di Dipartimento e del Consiglio di Amministrazione dell’Università OMISSIS, ad oggi non conosciuti, con cui dovesse esser stata disposta la chiamata in servizio del controinteressato, ivi compresi i verbali e/o i resoconti delle sedute di pertinenza, nella parte di riferimento ai fini della chiamata in servizio del Prof. OMISSIS con la decorrenza ivi indicata;

– di tutti gli atti presupposti, connessi e consequenziali, anche allo stato non conosciuti.

Con i motivi aggiunti del 22\10\2024:

– del decreto n. 803/2024, prot. 00888800 del 26 luglio 2024 – non comunicato al ricorrente e conosciuto solo a seguito del deposito effettuato dall’amministrazione resistente in data 18 ottobre 2024 – con il quale il Rettore dell’Università OMISSIS ha disposto di «nominare, mediante chiamata ai sensi all’art. 18, comma 4-ter, della Legge n. 240/2010, il prof. OMISSIS… professore ordinario nel gruppo scientifico disciplinare 12/GIUR-05 –Diritto costituzionale e pubblico, presso il Dipartimento di Economia di questo Ateneo, a decorrere dal 1° settembre 2024, cessando in pari data dalla qualifica di professore associato»;

– della delibera del Consiglio di Dipartimento di Economia n. 120/2024 del 4 luglio 2024 – non conosciuta ma richiamata nel citato D.R. n. 803/2024 – nonché dei verbali e/o dei resoconti della seduta di pertinenza con cui è stata proposta la chiamata del prof. OMISSIS per la copertura del suddetto posto di professore ordinario, nel settore concorsuale 12/C1 – Diritto costituzionale, settore

scientifico disciplinare IUS/09 – Istituzioni di diritto pubblico;

– della delibera del Consiglio di Amministrazione n. 233/2024 del 19 luglio 2024. – anch’essa non conosciuta ma richiamata nel citato D.R. n. 803/2024 – con cui è stata approvata la proposta di chiamata del Dipartimento di Economia e autorizzata l’assunzione in servizio del prof. OMISSIS  dal 1° settembre 2024;

– ove occorra ed in via tuzioristica, della nota Università OMISSIS – Dipartimento di OMISSIS prot. n. 0097980 del 2 settembre 2024 (doc. 46) avente ad oggetto «Presa di servizio nel ruolo di professore ordinario, in regime di tempo pieno ai sensi dell’art. 18, comma 4-ter, della Legge 30 dicembre 2010, n. 240, nel settore concorsuale 12/C1 – Diritto costituzionale (Profilo: S.S.D. IUS/09 – Istituzioni di diritto pubblico) presso il Dipartimento di Economia Prof. OMISSIS»;

– di tutti gli atti presupposti, connessi e consequenziali, anche allo stato non conosciuti.

Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio dell’Università OMISSIS e del Prof. OMISSIS;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell’udienza pubblica del giorno 13 maggio 2025 la dott.ssa OMISSIS e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO

Il ricorrente ha partecipato alla procedura comparativa ex art. 18, comma 4 ter L. 240/2010, indetta dall’Università OMISSIS, per la chiamata di un posto di professore ordinario (codice BP 295) nel settore concorsuale 12/C1 – Diritto costituzionale – macro settore 12/C – Diritto

costituzionale ed ecclesiastico, profilo (S.S.D.) IUS/09 – Istituzioni di diritto pubblico, presso il Dipartimento di Economia.

La Commissione, nominata con decreto del Rettore n. 485/2024 del 10 maggio 2024, si è riunita il 31 maggio 2024, in modalità telematica, per gli adempimenti preliminari.

In particolare, dopo il richiamo al Regolamento, per la disciplina delle procedure di chiamata, ha stabilito i criteri di valutazione delle pubblicazioni scientifiche, dell’attività di ricerca scientifica, dell’attività didattica, gestionale e organizzativa, nonché delle competenze di “Terza Missione”.

Nella seconda riunione del 17 maggio 2024, dopo la valutazione dei due candidati, “tenendo conto dei criteri stabiliti nella riunione preliminare”, ha individuato “nel prof. OMISSIS il candidato maggiormente qualificato a ricoprire il posto di professore universitario di ruolo di prima fascia nel settore concorsuale 12/C1 – Diritto costituzionale mediante chiamata ai sensi dell’art. 18, comma 4-ter, della Legge n. 240/2010”.

La Commissione si è riconvocata per il giorno 17 giugno 2024 alle ore 15.15 in modalità telematica per redigere la relazione finale.

Il ricorrente, secondo classificato, ha impugnato, con il presente ricorso ritualmente notificato e depositato, gli atti della procedura e gli atti regolamentari presupposti, articolando quattro motivi.

Nel primo motivo deduce l’illegittimità del Regolamento per la chiamata di professori di prima e seconda fascia in attuazione degli articoli 18 e 24 della legge n. 240/2010 approvato con decreto rettorale 25 novembre 2011, n. 1502 e del bando di concorso, per la mancata indicazione di criteri precisi e di standard di valutazione;

L’art. 7 del Regolamento si limita infatti a disporre che «la valutazione dei candidati avviene sulla base di criteri predeterminati dalla Commissione nella prima riunione e resi pubblici attraverso il sito web dell’Ateneo»: si tratterebbe di una previsione generica, che non fornisce indicazioni sui criteri e/o standard di valutazione, in violazione ai principi di trasparenza e imparzialità.

L’illegittimità si conferma dal raffronto con altri Regolamenti adottati dalle principali Università italiane.

Nel secondo motivo viene dedotta l’illegittimità della procedura per la mancata specificazione ad opera della commissione giudicatrice di criteri e parametri di valutazione dei candidati nonché per

la mancata predisposizione di un sistema di ‘pesatura’ degli elementi di valutazione di ciascun candidato, nonché il difetto di istruttoria e di motivazione e vari profili di eccesso di potere: la Commissione avrebbe omesso di specificare i criteri di valutazione dei titoli e di tutta l’attività scientifica dei candidati. Rileva parte ricorrente l’assenza di attribuzione dei punteggi a ciascuna delle voci di valutazione dei concorrenti (attività didattica, ricerca scientifica, pubblicazioni, Terza Missione).

Nel terzo motivo lamenta la violazione dell’art. 18 L. 240/2010 e dell’art. 9 del Bando per l’assenza di una valutazione comparativa e la mancanza di motivazione.

Con il quarto motivo deduce l’erroneità nell’assegnazione del punteggio, rispetto alle varie voci.

Si è costituita in giudizio l’Università intimata, sollevando l’eccezione di inammissibilità del ricorso nella parte in cui contesta le valutazioni, per violazione dei limiti del sindacato giurisdizionale in materia di concorsi pubblici. Nel merito ha chiesto il rigetto del ricorso.

Si è altresì costituito in giudizio il controinteressato, chiedendo il rigetto del ricorso.

Con motivi aggiunti depositati in data 22.10.2024 il ricorrente ha impugnato gli atti di nomina del controinteressato, chiedendone l’annullamento, per illegittimità derivata dagli atti gravati con il ricorso introduttivo.

All’udienza pubblica del 13 maggio 2025 il ricorso veniva trattenuto in decisione dal Collegio.

DIRITTO

1) Con il presente ricorso sono impugnati gli atti della selezione indetta dall’Università OMISSIS per la chiamata di un professore ordinario nel settore concorsuale OMISSIS – macro settore OMISSIS, profilo (S.S.D.) OMISSIS.

Parte ricorrente ha impugnato anche il Regolamento di Ateneo per la chiamata di professori di prima e seconda fascia, emanato con D.R. n. 1502/2011 e modificato da ultimo con D.R. n. 1037/2022 e il Bando, articolando nei confronti di questi decreti il primo motivo di ricorso; con il secondo e terzo motivo ha dedotto vizi procedimentali, mentre con l’ultimo motivo ha contestato le valutazioni (motivo rispetto al quale la difesa erariale ha articolato l’eccezione di inammissibilità, per violazione dei limiti del sindacato giurisdizionale in materia di concorsi pubblici).

2) Il primo motivo è articolato avverso il Regolamento per la chiamata dei professori e il bando: sostiene parte ricorrente l’illegittimità del Regolamento e del bando, per violazione dell’art. 18 L. 240/2010, che impone all’Università di prevedere nel Regolamento dei criteri e standard di valutazione da seguire nelle procedure di chiamata ex art. 18.

Nel caso in esame, l’Università non avrebbe definito i criteri di valutazione utilizzati nella chiamata di professori, in quanto l‘art. 7 del Regolamento si limita ad affermare “«la valutazione dei candidati avviene sulla base di criteri predeterminati dalla Commissione nella prima riunione e resi pubblici attraverso il sito web dell’Ateneo» e il bando de quo demanda tale attività alla Commissione di valutazione (art. 9 “La valutazione avviene sulla base dei criteri predeterminati dalla Commissione nel rispetto degli standard qualitativi riconosciuti a livello internazionale. I nominativi dei candidati sono resi noti ai Commissari solo dopo la pubblicazione dei criteri di valutazione all’Albo Ufficiale e nel sito internet istituzionale di Ateneo – sezione bandi e concorsi – alla pagina della procedura concorsuale”).

2.1 L’art. 18 sopra citato prevede che il Regolamento contenga la disciplina, nel rispetto del codice etico, della chiamata dei professori di prima e di seconda fascia e nel rispetto dei principi enunciati dalla Carta europea dei ricercatori e dei criteri elencati, tra cui lett.“d) valutazione delle pubblicazioni scientifiche, del curriculum e dell’attività didattica degli studiosi di cui alla lettera b). Le università possono stabilire il numero massimo delle pubblicazioni in conformità a quanto prescritto dal decreto di cui all’articolo 16, comma 3, lettera b), e accertare, oltre alla qualificazione scientifica dell’aspirante, anche le competenze linguistiche necessarie in relazione al profilo plurilingue dell’ateneo ovvero alle esigenze didattiche dei corsi di studio in lingua estera”.

L’art. 18 prevede criteri generali, alquanto eterogenei, che l’Università deve rispettare nella procedura di chiamata, tra cui la valutazione delle pubblicazioni scientifiche, del curriculum e dell’attività didattica, ma non prescrive che i criteri di valutazione siano posti necessariamente nel Regolamento.

In assenza di una precisa prescrizione normativa, rientra nella facoltà di ogni Università, in una chiara ottica di valorizzazione dell’autonomia dei singoli Atenei, disciplinare in modo più o meno puntuale il procedimento di scelta dei docenti, per governare meglio le politiche di reclutamento del proprio personale (Tar Catania sez. I n. 392 del 3.2.2025).

Si deve quindi ritenere che la scelta dell’Università OMISSIS di demandare alla Commissione la scelta dei criteri non sia in contrasto con l’art. 18 L. 240/2010.

Per le stesse ragioni anche il Bando, che ha dato applicazione alla norma regolamentare, demandando alla Commissione la determinazione dei criteri, non è inficiato dai vizi dedotti dall’istante.

Va inoltre osservato che parte ricorrente non ha indicato specifici elementi per evidenziare un concreto pregiudizio derivante dalla scelta operata dall’Università, se non la presunta impossibilità di controllare l’iter logico valutativo.

Lesione che diviene attuale nella fase successiva, di valutazione della Commissione, i cui provvedimenti sono stati censurati nel secondo e terzo motivo.

Pertanto il primo motivo è infondato e deve essere respinto.

3) Il secondo e terzo motivo possono essere esaminati congiuntamente, in quanto articolati avverso il procedimento di valutazione dei candidati.

Parte ricorrente deduce la mancata specificazione di adeguati criteri di valutazione dei titoli e dei lavori presentati dai singoli candidati (secondo motivo) e l’assenza della valutazione comparativa e di una motivazione, da cui sia possibile comprendere le ragioni della scelta del controinteressato (terzo motivo).

3.1 I motivi sono fondati.

La Commissione nella prima seduta ha richiamato le fasi del procedimento, distinguendo i seguenti adempimenti:

“- predeterminazione dei criteri e dei parametri per la valutazione delle pubblicazioni scientifiche, del curriculum e dell’attività didattica dei candidati, nonché dell’attività clinico-assistenziale ove prevista. Verrà altresì valutata la Terza Missione;

– valutazione delle pubblicazioni, del curriculum, dell’attività didattica e di Terza Missione di ciascun candidato attraverso la formulazione di un motivato giudizio collegiale espresso dalla Commissione;

– valutazione comparativa dei candidati, sulla base dei giudizi collegiali espressi dalla Commissione, con deliberazione assunta dalla maggioranza assoluta dei componenti”.

Nella medesima seduta ha stabilito i criteri di valutazione delle singole voci:

– per le pubblicazioni scientifiche:

  1. a) originalità, innovatività della produzione scientifica e rigore metodologico;
  2. b) congruenza delle pubblicazioni con le discipline ricomprese nel settore concorsuale e nel settore

scientifico disciplinare per il quale è bandita la procedura ovvero con tematiche interdisciplinari

ad essi correlate;

  1. c) rilevanza scientifica della collocazione editoriale delle pubblicazioni e loro diffusione all’interno

della comunità scientifica;

  1. d) determinazione analitica, anche sulla base di criteri riconosciuti nella comunità scientifica

internazionale di riferimento, dell’apporto individuale del candidato nel caso di partecipazione del

medesimo a lavori in collaborazione.

attività di ricerca scientifica dei candidati:

  1. a) consistenza complessiva della produzione scientifica, intensità e continuità temporale della

stessa, fatti salvi i periodi adeguatamente documentati di allontanamento non volontario

dall’attività di ricerca con particolare riferimento alle funzioni genitoriali;

  1. b) organizzazione, direzione e coordinamento di centri o gruppi di ricerca nazionali e

internazionali ovvero partecipazione agli stessi;

  1. c) direzione e partecipazione a comitati editoriali di riviste scientifiche, collane editoriali,

enciclopedie, trattati e accademie scientifiche di riconosciuto prestigio;

  1. d) capacità di attrarre finanziamenti competitivi;
  2. e) conseguimento di premi e riconoscimenti nazionali ed internazionali per attività di ricerca;
  3. f) collaborazione scientifica con Università italiane o straniere e/o organismi di ricerca nazionali

e/o internazionali;

  1. g) organizzazione e partecipazione in qualità di relatore a convegni, seminari e congressi di rilievo

nazionale e internazionale.

– attività didattica dei candidati:

  1. a) svolgimento di attività didattica in Italia e all’estero presso Atenei e istituti di ricerca di alta

qualificazione, tenendo conto del volume, intensità, continuità, rilevanza e pertinenza con il

settore concorsuale e con il settore scientifico disciplinare per il quale è bandita la procedura;

  1. b) organizzazione, direzione e coordinamento di attività in campo didattico, tenendo conto della

rilevanza e della pertinenza con il settore concorsuale e con il settore scientifico disciplinare per

il quale è bandita la procedura.

  1. c) attività di tipo seminariale, di relatore di elaborati di laurea, di tesi di laurea magistrale, di

dottorato di ricerca e di specializzazione, nonché attività di servizio, orientamento e tutorato

agli studenti.

– attività gestionali, organizzative e di servizio:

il volume e la continuità delle attività svolte con particolare riferimento ad incarichi di

gestione, organizzazione e responsabilità, ad impegni assunti in organi collegiali, commissioni e comitati presso l’Università, rilevanti enti pubblici e privati e organizzazioni scientifiche e culturali;

– competenze di Terza Missione:

le iniziative di valore socio-culturale ed educativo rivolte alla società ovvero finalizzate al trasferimento delle conoscenze al di fuori della comunità universitaria nelle quali siano stati coinvolti i candidati.

Nella seconda seduta, la Commissione, accertato che “il verbale della prima riunione contenente i criteri generali per la valutazione dei candidati è stato reso pubblico per almeno sette giorni”, ha quindi proceduto a formulare il giudizio collegiale “tenendo conto dei criteri stabiliti nella riunione preliminare”.

Per ciascun candidato, è stata riportata una lunga elencazione dei titoli, delle pubblicazioni, dell’attività didattica e di ricerca, per poi giungere ad una valutazione conclusiva, senza tuttavia assegnare una pesatura o un punteggio alle singole voci, né precisare quali criteri sono applicati per ogni voce (cfr. allegato n. 1 del verbale n. 2).

La valutazione, effettuata sulla scorta dei criteri, è stata formulata in modo descrittivo, attraverso giudizi nei quali non vi è il chiaro riferimento ai parametri presi in considerazione.

Posto che la questione della sufficienza e adeguatezza della motivazione non può valutarsi in astratto, ma deve essere esaminata caso per caso, va rilevato che nella procedura in esame non si comprende quali siano i criteri applicati e quali elementi la commissione ha ritenuto rilevanti per esprimere la valutazione.

Si prenda ad esempio la valutazione della voce “pubblicazioni scientifiche”, dove non si comprende perché sia stato assegnato il giudizio conclusivo (“buon, discreto, molto buono, buon livello”), non essendosi una griglia di valutazione e della suddivisione di punteggi analitici riferibili a ciascuna voce.

Questa tecnica di valutazione è applicata a tutte le voci, per cui la presenza solo di giudizi quali “buono, discreto, molto buono” senza però l’indicazione dei sotto-punteggi per ciascun parametro valutativo in cui il giudizio avrebbe dovuto essere scomposto, non rendono comprensibile l’iter di valutazione e soprattutto le ragioni della scelta di un candidato rispetto all’altro.

Ne emerge quindi la correttezza della prospettazione di parte ricorrente, laddove deduce come la mancanza di pre-determinazione di criteri di attribuzione dei punteggi (minimi e massimi) assegnabili a ciascuna voce oggetto di valutazione, non rende comprensibile il peso attribuito a ciascuno degli elementi che avrebbero dovuto essere valutati.

3.2 La Commissione, a conclusione dell’esame discorsivo dei titoli, ha espresso un giudizio sintetico, omettendo però di effettuare quella valutazione comparativa, prevista negli adempimenti, che presupponeva un esame sinottico dei giudizi espressi nei confronti dei candidati.

Infatti, sebbene il giudizio finale delle commissioni di concorso per il reclutamento di professori e ricercatori universitari non si attagli, ex lege, all’attribuzione di punteggi numerici, è anche vero che “conoscere in via anticipata i criteri valutativi e decisionali della commissione valutatrice, in un contesto in cui le regole di partecipazione sono chiare e predefinite, mette in condizione i concorrenti di competere lealmente su quei criteri, con relativa prevedibilità degli esiti» (Cons. Stato, Sez. III, 22 dicembre 2020, n. 8209; Id., 20 aprile 2021, n. 3180; Id., 4 agosto 2022, n. 6872; Id., 30 settembre 2022, n. 8432).

3.3 Alla stessa finalità risponde l’obbligo di motivazione, che nel caso in esame, è stato violato, posto che non è dato comprendere sulla base di quali elementi la commissione sia pervenuta a nominare il controinteressato, neppure attraverso la lettura delle relazioni sui singoli candidati (di cui al verbale n. 2), trattandosi di descrizioni delle attività e delle pubblicazioni, che, pur dando evidenza dei pregi e delle debolezze dei due candidati, non permettono una correlazione con la valutazione assegnata alla voce di riferimento, né di comprendere, in un’ottica di merito comparativo, le ragioni della scelta del controinteressato.

4) In definitiva, in accoglimento della seconda e terza censura, il decreto n. 651/2024, prot. 65413 del 21 giugno 2024, di approvazione degli atti della Commissione Giudicatrice della procedura comparativa in esame, va annullato per la sussistenza di vizi invalidanti la complessiva valutazione della commissione concorsuale, con effetto caducante della nomina (impugnata con i motivi aggiunti).

Ciò impone il rinnovo della procedura, dalla fase della nomina di una nuova Commissione, che dovrà procedere alla valutazione dei candidati, previa fissazione di criteri analitici, nel rispetto di quanto statuito nella presente decisione.

Le spese di giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate nel dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Quinta), definitivamente pronunciando sul ricorso e i motivi aggiunti, come in epigrafe proposti, li accoglie e per l’effetto annulla i provvedimenti impugnati, nei sensi e termini di cui in motivazione.

Dispone la rinnovazione del procedimento di valutazione, come indicato in motivazione, ad opera di una nuova Commissione in diversa composizione.

Condanna l’Università intimata al pagamento a favore del ricorrente, delle spese di lite, quantificate in € 2.000,00 (duemila,00), oltre oneri di legge, oltre al pagamento dei contributi unificati versati.

Condanna il controinteressato al pagamento a favore del ricorrente, delle spese di lite, quantificate in € 1.000,00 (mille,00), oltre oneri di legge.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 13 maggio 2025 con l’intervento dei magistrati:

OMISSIS, Presidente

OMISSIS, Consigliere, Estensore

OMISSIS, Consigliere

Pubblicato il 25 giugno 2025