Cons. Stato, Sez. VII, 13 aprile 2026, n. 2941

ASN: l’onere della prova e i limiti del sindacato giurisdizionale

Data Documento: 2026-04-13
Autorità Emanante: Consiglio di Stato
Area: Giurisprudenza
Massima

Nella procedura per l’abilitazione scientifica nazionale, i criteri di valutazione dei titoli fissati dalla commissione, purché ragionevoli e non arbitrari, esprimono discrezionalità tecnica sindacabile dal giudice solo nei limiti della manifesta illogicità o inattendibilità; pertanto, non è censurabile il diniego di abilitazione fondato sull’insussistenza di tre titoli richiesti, quando il candidato non dimostri anche la selettività del premio ottenuto, oltre che la autorevolezza dell’ente accreditatore.

Contenuto sentenza

R E P U B B L I C A I T A L I A N A

I N NOME D E L POPOLO I T A L I A NO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Settima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 6349 del 2025, proposto dal Ministero dell’Università e della Ricerca, in persona del suo legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso ex lege dall’Avvocatura Generale dello Stato e domiciliato presso gli uffici di quest’ultima siti in Roma, Via dei Portoghesi n. 12

contro

OMISSIS, rappresentato e difeso dagli Avvocati OMISSIS, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia

per la riforma della sentenza del T.A.R. OMISSIS

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visto l’atto di costituzione in giudizio della parte appellata;

Visto l’appello incidentale e i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell’udienza pubblica del giorno 3 marzo 2026 il Consigliere OMISSIS e udito per la parte appellata l’avvocato OMISSIS;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO

  1. Oggetto del presente giudizio è la procedura per il conseguimento dell’abilitazione scientifica nazionale alle funzioni di professore universitario di prima fascia (tornata 2023-2025) per il settore concorsuale OMISSIS. 2. L’odierno appellato (OMISSIS) ha partecipato alla suddetta procedura con esito finale negativo.
  2. Per quel che concerne le modalità di svolgimento della procedura, la commissione valutatrice si è insediata in data 2 febbraio 2024 e ha stabilito, tra l’altro, che “ai sensi dell’articolo 6, del D.M. n. 120/2016, la Commissione attribuisce l’Abilitazione esclusivamente ai candidati che soddisfano le seguenti condizioni:

1) ottengono una valutazione positiva dell’impatto della produzione scientifica attestata dal possesso da parte del candidato di parametri, in almeno due indicatori, almeno pari ai valori-soglia determinati per il Settore Concorsuale dal D.M. n. 589/2018;

2) sono in possesso di almeno tre titoli tra quelli scelti dalla Commissione; 3) presentano pubblicazioni, ai sensi dell’articolo 7, del D.M. n. 120/2016, valutate in base ai criteri di cui all’articolo 4 del citato Decreto e giudicate complessivamente di qualità “elevata”, cioè pubblicazioni che, per il livello di originalità e rigore metodologico e per il contributo fornito al progresso della ricerca, abbiano conseguito o è presumibile che conseguano un impatto significativo nella comunità scientifica di riferimento a livello anche internazionale”.

  1. La ragione del diniego di rilascio dell’abilitazione scientifica nazionale risiede, nel caso di specie, nel mancato rispetto della condizione sub n. 2) che precede, e cioè nel mancato possesso di almeno tre titoli tra quelli scelti dalla Commissione (come previsto all’art. 5, comma 1, lett. b, del D.M. n. 120/2016).
  2. A tal riguardo, va premesso che la commissione esaminatrice aveva selezionato – nell’ambito dei dieci titoli nomenclati dall’Allegato A del DM n. 120 del 2016 – i seguenti sette titoli:

(i) “organizzazione o partecipazione come relatore a convegni di carattere scientifico in Italia o all’estero” (n. 2 dell’Allegato A indicato sub lettera a) nell’atto collegiale impugnato);

(ii) “responsabilità di studi e ricerche scientifiche affidati da qualificate istituzioni pubbliche o private” (n. 4 dell’Allegato A indicato sub lettera c) nell’atto collegiale impugnato);

(iii) “responsabilità scientifica per progetti di ricerca internazionali e nazionali,  ammessi al finanziamento sulla base di bandi competitivi che prevedano la revisione tra pari” (n. 5 dell’Allegato A, indicato sub lettera d) nell’atto collegiale impugnato);

(iv) “direzione o partecipazione a comitati editoriali di riviste, collane editoriali, enciclopedie e trattati di riconosciuto prestigio” (n. 6 dell’Allegato A, indicato sub lettera e) nell’atto collegiale impugnato);

(v) “partecipazione al collegio dei docenti ovvero attribuzione di incarichi di insegnamento, nell’ambito di dottorati di ricerca accreditati dal Ministero” (n. 7 dell’Allegato A, indicato sub lettera f) nell’atto collegiale impugnato);

(vi) “formale attribuzione di incarichi di insegnamento o di ricerca (fellowship) presso qualificati atenei e istituti di ricerca esteri o sovranazionali” (n. 8 dell’Allegato A, indicato sub lettera g) nell’atto collegiale impugnato).

(vii) “conseguimento di premi e riconoscimenti per l’attività scientifica, inclusa l’affiliazione ad accademie di riconosciuto prestigio nel settore” (n. 9 dell’Allegato A, indicato sub lettera h) nell’atto collegiale impugnato).

  1. Per ciascuno di questi sette titoli, la commissione esaminatrice aveva declinato, nell’esercizio della propria discrezionalità tecnica, i relativi criteri di valutazione.
  2. All’esito della verifica (in base ai criteri di valutazione all’uopo definiti) del possesso dei sette titoli sopra menzionati, la commissione esaminatrice ha negato il rilascio dell’abilitazione scientifica nazionale al dott. OMISSIS, in quanto quest’ultimo è risultato in possesso di un solo titolo tra i sette presi a riferimento dalla commissione esaminatrice, segnatamente il titolo di cui al n. 2 dell’Allegato A del DM n. 120 del 2016 (corrispondente alla lettera a) dell’atto collegiale impugnato).
  3. Il dott. OMISSIS ha impugnato l’esito negativo della procedura dinanzi al T.A.R. per il Lazio (Roma), in quanto egli sarebbe stato in possesso – in tesi – di almeno tre dei sette titoli prescelti dalla commissione esaminatrice.
  4. Il T.A.R. ha accolto il ricorso e, per l’effetto, annullato il provvedimento di diniego dell’abilitazione scientifica nazionale, in quanto egli risulterebbe in possesso – oltre che del titolo sub lettera a) dell’atto collegiale impugnato (“organizzazione o partecipazione come relatore a convegni di carattere scientifico in Italia o all’estero”) – anche dei titoli sub lettere c) (“responsabilità di studi e ricerche scientifiche affidati da qualificate istituzioni pubbliche o private”) ed h) (“conseguimento di premi e riconoscimenti per l’attività scientifica, inclusa l’affiliazione ad accademie di riconosciuto prestigio nel settore”).

In particolare, per quel che concerne il titolo sub lettera c) dell’atto collegiale impugnato (“responsabilità di studi e ricerche scientifiche affidati da qualificate istituzioni pubbliche o private”), i passaggi motivazionali essenziali della sentenza appellata sono i seguenti:

“Nel dettaglio, per quanto riguarda il titolo di cui alla lett. c) “(“Responsabilità di studi e ricerche scientifiche affidati da qualificate istituzioni pubbliche o private”), così come precisato dalla Commissione, si evidenzia che – quanto meno – l’esperienza allegata nella domanda denominata OMISSIS sul tema “The impact of tourism on Italian local labour markets: An analysis based on INPS data” possa rientrare tra quelle richieste nella lex specialis, dal momento che si tratta, senza alcun dubbio, di un’attività di studio o ricerca scientifica presso un’istituzione pubblica (I.N.P.S.), avente dimensione almeno regionale (nei sensi richiesti dalla Commissione stessa).

Ed invero, nella comunicazione a mezzo mail del 22 maggio 2019, prodotta nel corso del presente giudizio – non contestata dall’Amministrazione – trasmessa dal predetto Ente pubblico, è stato allegato l’atto di conferimento dell’incarico, in favore della parte ricorrente, ove risulta chiaramente che l’attività di ricerca è stata conferita dall’I.N.P.S. per la realizzazione di un programma di ricerca. I rilievi sollevati dall’Amministrazione secondo cui, in realtà, si tratterebbe di un’attività non avente rilievo scientifico, poiché rivolta ad una platea indistinta di studiosi o, comunque, non riconducibile all’I.N.P.S., non ha trovato alcun riscontro in questa sede e risulta, anzi, smentita dal contenuto del suddetto atto di conferimento dell’incarico, ove è dato evincersi che si tratta di un’esperienza di ricerca commissionata dal predetto Ente pubblico. Ne consegue, pertanto, che l’asserzione contenuta nel provvedimento impugnato secondo cui il titolo di cui alla lett. c) non sarebbe esistente perché “l’istituzione che ha affidato la ricerca non rientra tra i criteri stabiliti dalla commissione per l’attribuzione del titolo” non può essere condivisa e va, sul punto, censurata”.

Per quel che concerne, poi, il titolo sub lettera h) dell’atto collegiale impugnato (“conseguimento di premi e riconoscimenti per l’attività scientifica, inclusa l’affiliazione ad accademie di riconosciuto prestigio nel settore”) il giudice di primo grado ha accolto il gravame sulla scorta della seguente motivazione:

“Deve, poi, essere riconosciuto il titolo di cui alla lett. h) (“Conseguimento di premi e riconoscimenti per l’attività scientifica, inclusa l’affiliazione ad accademie di riconosciuto prestigio nel settore”), dal momento che non si comprendono i motivi per cui il Best Conference Paper Award conseguito dalla parte ricorrente presso il Centro di Ricerca FIW, [#OMISSIS#], non potrebbe rappresentare un premio internazionale, tenuto conto che dalla documentazione prodotta nel corso del giudizio – non contestata dall’Amministrazione – si evidenzia che tale riconoscimento ha, senza dubbio, le caratteristiche richieste dalla lex specialis, trattandosi pacificamente di un riconoscimento proveniente da un’istituzione di rilievo internazionale nel settore di riferimento. Ne consegue, pertanto, che sotto questo profilo, il provvedimento impugnato va censurato, dovendo invece essere riconosciuto il titolo di cui alla lett. h).”.

  1. Per il resto, invece, il giudice di prime cure ha escluso che il candidato fosse in possesso anche di quegli altri titoli (tra i sette prescelti dalla commissione esaminatrice) che il dott. OMISSIS rivendicava di avere (e cioè la “partecipazione al collegio dei docenti, ovvero attribuzione di incarichi di insegnamento, nell’ambito di dottorati di ricerca accreditati dal Ministero” e la “formale attribuzione di incarichi di insegnamento o di ricerca – fellowship presso qualificati atenei e istituti di ricerca esteri o sovranazionali”).

La sentenza appellata contiene, inoltre, una statuizione di condanna ai sensi dell’art. 34, comma 1, lett. c), c.p.a., in quanto ordina al Ministero dell’Università e della Ricerca (nel prosieguo anche “MUR”) il rilascio diretto dell’ASN “(…) tenuto conto che non vi sono (più) ulteriori margini di discrezionalità da parte della predetta Amministrazione e non residuano (più) ulteriori incombenti istruttori, così come richiesto dall’art. 31, comma 3, c.p.a., dal momento che è risultato pacifico il possesso dei tre titoli richiesti dall’art. 6 del D.M. n. 120/2016 (oggetto del presente giudizio) e il ricorrente ha ottenuto una valutazione positiva sulle pubblicazioni, oltre che il ungimento dei c.d. valori soglia di cui al D.M. n. 589/2018, per cui il riesame della domanda de qua costituirebbe un’attività procedimentale inutile”.

  1. Con l’odierno atto di appello, pertanto, il MUR impugna la sentenza del T.A.R.  per il Lazio (Roma) sulla scorta di due distinti motivi di impugnazione, con i quali rispettivamente espone:

(i) da un lato la carenza dei due titoli di cui il primo giudice ha rilevato – in tesi erroneamente – il possesso (id est “responsabilità di studi e ricerche scientifiche affidati da qualificate istituzioni pubbliche o private” e “conseguimento di premi e riconoscimenti per l’attività scientifica, inclusa l’affiliazione ad accademie di riconosciuto prestigio nel settore”);

(ii) dall’altro lato (e in subordine) il vizio di “eccesso di potere giurisdizionale”, per avere il primo giudice condannato il MUR al rilascio di un provvedimento (id est l’abilitazione scientifica nazionale) che presuppone l’esercizio di un incomprimibile spazio di discrezionalità tecnica della P.A., spazio che il T.A.R. avrebbe erroneamente invaso.

  1. Il dott. OMISSIS si è ritualmente costituito in giudizio per resistere all’appello.
  2. All’esito della camera di consiglio fissata in data 2 settembre 2025 per la trattazione dell’istanza cautelare proposta dal MUR, il Collegio ha sospeso l’efficacia esecutiva della sentenza (con ciò ripristinando l’efficacia del diniego di ASN) “al solo fine di mantenere la res adhuc integra – e senza che ciò [#OMISSIS#] alcuna prognosi favorevole circa l’esito della causa”.
  3. L’appellato ha successivamente proposto un’impugnazione incidentale di quei capi della sentenza che hanno escluso il possesso di alcuni dei sette titoli prescelti dalla commissione esaminatrice, id est i seguenti titoli:

– “partecipazione al collegio dei docenti, ovvero attribuzione di incarichi di insegnamento, nell’ambito di dottorati di ricerca accreditati dal Ministero”, corrispondente al titolo individuato alla lettera f) dell’atto collegiale impugnato e al n. 7 dell’Allegato A del D.M. n. 120/2016;

– “formale attribuzione di incarichi di insegnamento o di ricerca – fellowship presso qualificati atenei e istituti di ricerca esteri o sovranazionali”, corrispondente al titolo individuato alla lettera g) dell’atto collegiale impugnato e al n. 8 dell’Allegato A del D.M. n. 120/2016.

Inoltre, con l’appello incidentale il dott. OMISSIS contesta anche il capo di sentenza che – pur rilevando il possesso del titolo individuato alla lettera c) dell’atto collegiale impugnato e al n. 4 dell’Allegato A del D.M. n. 120/2016 (“responsabilità di studi e ricerche scientifiche affidati da qualificate istituzioni pubbliche o private”) – ha ricondotto a tale titolo soltanto l’attività di studio svolta presso l’INPS e non anche “l’esperienza di Principal Investigator presso la Fondazione Cassa dei Risparmi di Forlì nell’ambito del Bando annuale 2021”.

  1. Il MUR ha resistito all’appello incidentale.
  2. All’udienza pubblica del 3 marzo 2026, il Collegio ha assunto la causa in decisione.

DIRITTO

  1. Le doglianze articolate con i due appelli (principale e incidentale) finiscono sostanzialmente per devolvere al giudice di appello il riesame dell’intero spettro di censure che il dott. OMISSIS aveva già sollevato dinanzi al T.A.R. avverso il diniego di rilascio dell’abilitazione scientifica nazionale. In base ad una lettura integrata dei due appelli, infatti, risulta evidente la necessità di una pronunzia circa l’esistenza (o meno) dei due titoli che ancora mancano ai fini del conseguimento dell’abilitazione scientifica nazionale, visto che non sono controversi:

(i) né i requisiti stabiliti dalla normativa di settore per le pubblicazioni scientifiche (requisiti pacificamente esistenti);

(ii) né il possesso di uno dei tre titoli (tra i sette prescelti dalla commissione esaminatrice) che sono prescritti dall’art. 5, comma 1, lett. b, del D.M. n. 120/2016, (id est l’“organizzazione o partecipazione come relatore a convegni di carattere scientifico in Italia o all’estero”).

Ne discende, quindi, che saranno ora illustrate le varie censure proposte dall’appellante principale e dall’appellante incidentale – ognuna delle quali incentrata su un determinato titolo – nell’ottica poi di stabilire se (e in che misura) ciascun titolo in contestazione possa dirsi esistente (o meno). Ciò con la consapevolezza che nel caso di specie il candidato, ai fini del rilascio dell’abilitazione scientifica nazionale, deve documentare il possesso di almeno altri due titoli (in aggiunta a quello già riconosciutogli dal MUR).

I MOTIVI DI APPELLO PRINCIPALE

  1. Con il primo motivo dell’appello principale, il MUR censura il capo di sentenza secondo il quale il candidato sarebbe stato in possesso dei titoli di cui alle lettere c) (“responsabilità di studi e ricerche scientifiche affidati da qualificate istituzioni pubbliche o private”) ed h) (“conseguimento di premi e riconoscimenti per l’attività scientifica, inclusa l’affiliazione ad accademie di riconosciuto prestigio nel settore”) dell’atto collegiale impugnato.

18.1. Per quel che concerne il titolo “responsabilità di studi e ricerche scientifiche affidati da qualificate istituzioni pubbliche o private”, la difesa erariale espone che:

(i) “la motivazione del mancato riconoscimento del titolo di cui alla lettera c) trae origine dall’impossibilità di ricondurre l’esperienza allegata da controparte ad un progetto di ricerca direttamente affidato dall’INPS. Nello specifico, come evidenziato dalla Commissione nelle controdeduzioni depositate al Tar, il programma Visitinps Scholars rappresenta uno strumento predisposto da INPS e finanziato da enti terzi, volto a favorire lo sviluppo di nuovi progetti di ricerca attraverso l’utilizzo delle banche dati istituite dall’ente”;

(ii) “già dalla sola lettura della intitolazione del programma “Visit” e della mission descritta, appare evidente che non si tratta di una attribuzione diretta di progetti di ricerca da parte dell’Istituto, ma di una messa a disposizione degli archivi informatici in favore di giovani studiosi, al fine di favorirne le attività di ricerca, personali o affidate da altri soggetti”;

(iii) “per tali ragioni, appare pienamente corretto e ben motivato il mancato riconoscimento di tale esperienza come utile a configurare il titolo di cui alla lettera c), considerato che l’INPS non ha selezionato il Prof. OMISSIS in quanto figura da porre a capo di un progetto di ricerca predeterminato dall’Istituto – come richiesto dalla declaratoria del titolo c) -, ma si è limitata a mettere a disposizione le proprie risorse tecniche e a finanziare, a mezzo dei contributi di sponsor terzi (la cui lista è consultabile al link: Portale Inps – Sponsor), un progetto personale del candidato.

Dunque, come precisato anche nelle controdeduzioni, una esperienza del genere non costituisce: “quella evidenza di riconoscimento di una eccellenza nel proprio campo di ricerca da parte di qualificate istituzioni pubbliche o private che è la ratio del titolo””;

(iv) “anche dalla documentazione consultabile nel sito ufficiale dell’ente si comprende come il progetto sia rivolto, più che a studiosi ‘maturi’ (ricordiamo che l’istante ha presentato domanda di abilitazione per la prima fascia di docenza per cui è richiesta la ‘piena maturità scientifica’), proprio ai giovani ricercatori ai quali, se meritevoli, viene offerta la possibilità di dare impulso, grazie alla strumentazione messa a disposizione dall’INPS, alla propria carriera accademica”.

18.2. Per quel che concerne, invece, il titolo “conseguimento di premi e riconoscimenti per l’attività scientifica, inclusa l’affiliazione ad accademie di riconosciuto prestigio nel settore”, la difesa erariale espone che:

(i) “la documentazione che il Tar pone a fondamento della propria statuizione si sostanzia in un mero attestato di premiazione, dal quale nulla risulta in ordine alla caratura del premio stesso o dell’organizzazione concedente”;

(ii) “in proposito, è evidente il difetto di istruttoria, ed il conseguente vizio di motivazione, in cui è incorso il Tar, omettendo completamente di considerare quanto spiegato nelle controdeduzioni: “Premesso che la varietà dei premi di ricerca scientifica, degli enti proponenti e delle tipologie degli stessi rendono impossibile una predeterminazione di quale sia la tipologia che rende il premio o i premi conseguiti meritevoli di configurare il soddisfacimento del titolo, la commissione ha ritenuto che per questa categoria fosse necessaria una valutazione caso per caso, al contempo garantendo il più possibile un giudizio oggettivo. Nel caso specifico, la commissione ha ritenuto che premi assegnati in occasione di conferenze e congressi non siano sufficienti a configurare il riconoscimento di eccellenza nell’attività di ricerca che testimonia il conseguimento del titolo per un candidato a professore di I fascia. Nelle discipline economiche, a differenza di altre discipline, le relazioni congressuali non sono mai pubblicate come atti e non costituiscono pubblicazioni scientifiche. Sono relazioni scientifiche, non soggette ad alcun processo di revisione, prodromiche rispetto al successivo vaglio della revisione tra pari che è tipico del processo di pubblicazione di un articolo scientifico. Questi premi come dimostra infatti la modesta somma di 1000 euro assegnata al vincitore, costituiscono dei meri incentivi per la partecipazione alla conferenza perché hanno spesso la semplice finalità di coprire le spese di partecipazione. Premi prestigiosi, infatti, o sono privi di un corrispettivo monetario, proprio perché è l’assegnazione in sé del premio che costituisce motivo di prestigio, o sono accompagnati da corrispettivi monetari di entità ben più elevata. I premi per le migliori presentazioni nelle conferenze hanno inoltre solitamente lo scopo di premiare giovani ricercatrici e ricercatori all’inizio della loro carriera per spronarli nel proseguimento della carriera. Nel caso specifico la conferenza nella quale l’opponente ha ottenuto il riconoscimento è un evento scientifico organizzato dal FIW (https://www.fiw.ac.at/en/) che come si evince dal suo sito web è un centro studi austriaco e non si tratta di una prestigiosa conferenza di una associazione internazionale di studiosi o di una società scientifica quale ad esempio la European Economic Association o la American Economic Association”;

(iii) “dunque, i commissari, per opinione comune massimi esperti per il settore concorsuale 13/A1 e unici dotati delle competenze tecniche necessarie alla valutazione, hanno evidenziato la necessità di valutare i premi caso per caso, non essendo predeterminabile un genus di premi di certo ascrivibile alle specificazioni in sede di insediamento. Il Tar ha omesso ogni valutazione al riguardo, sostituendo in modo aprioristico ed arbitrario il giudizio della Commissione con il proprio, riconoscendo il titolo h), così invadendo la sfera della discrezionalità tecnica della Commissione sulla scorta di un evidente errore di valutazione sia con riferimento al carattere ‘internazionale’ dell’ente da cui il premio risultava conferito, sia con riferimento al rilievo scientifico attribuibile alla tipologia di premio dichiarata”;

(iv) “con riguardo alla tipologia di premio, infatti, già in sede di giudizio finale la Commissione aveva evidenziato chiaramente che: “un Best Conference Paper Award non ha le caratteristiche per poter essere riconosciuto come un premio per l’attività scientifica per un ruolo di I fascia”. Nel corso del giudizio la Commissione ha poi ulteriormente chiarito che: “la commissione ha ritenuto che premi assegnati in occasione di conferenze e congressi non siano sufficienti a configurare il riconoscimento di eccellenza nell’attività di ricerca che testimonia il conseguimento del titolo per un candidato a professore di I fascia. Nelle discipline economiche, a differenza di altre discipline, le relazioni congressuali non sono mai pubblicate come atti e non costituiscono pubblicazioni scientifiche. Sono relazioni scientifiche, non soggette ad alcun processo di revisione, prodromiche rispetto al successivo vaglio della revisione tra pari che è tipico del processo di pubblicazione di un articolo scientifico. Questi premi come dimostra infatti la modesta somma di 1000 euro assegnata al vincitore, costituiscono dei meri incentivi per la partecipazione alla conferenza perché hanno spesso la semplice finalità di coprire le spese di partecipazione. Premi prestigiosi, infatti, o sono privi di un corrispettivo monetario, proprio perché è l’assegnazione in sé del premio che costituisce motivo di prestigio, o sono accompagnati da corrispettivi monetari di entità ben più elevata. I premi per le migliori presentazioni nelle conferenze hanno inoltre solitamente lo scopo di premiare giovani ricercatrici e ricercatori all’inizio della loro carriera per spronarli nel proseguimento della carriera”. Di quanto dedotto dai commissari il TAR non ha tenuto alcuna considerazione”.

  1. Con il secondo motivo dell’appello principale (motivo logicamente subordinato rispetto al primo) il MUR denunzia, infine, il vizio di eccesso di potere giurisdizionale per essersi il primo giudice addirittura sostituito alla commissione esaminatrice nella positiva valutazione di tutti i requisiti necessari per il rilascio dell’abilitazione scientifica nazionale.

I MOTIVI DI APPELLO INCIDENTALE

  1. Con il primo motivo di appello incidentale, il dott. OMISSIS censura la sentenza di primo grado nella parte in cui ha ritenuto immune da vizi l’operato della commissione con riferimento alla valutazione del possesso del titolo di cui alla lett. f) dell’atto collegiale impugnato (“Partecipazione al collegio dei docenti, ovvero attribuzione di incarichi di insegnamento, nell’ambito di dottorati di ricerca accreditati dal Ministero”) corrispondente al titolo individuato al n. 7 dell’Allegato A del D.M. n. 120/2016.

20.1. A tal riguardo, il giudice di prime cure ha affermato che “l’esperienza indicata nella domanda non aveva la (necessaria) durata di almeno tre anni (dal 1° novembre 2017 al 31 ottobre 2019), così come richiesto dalla lex specialis, e non essendo peraltro tale requisito imposto dalla Commissione caratterizzato da manifesta irragionevolezza o sproporzione, poiché teso alla verifica di un requisito professionale particolarmente qualificato nel corso del tempo”.

20.2. Obietta a tal proposito l’appellante incidentale che:

(i) “la Commissione di ASN ai fini del giudizio sul possesso o meno dei titoli in capo ai candidati si era autovincolata a considerare i titoli di cui ai numeri 2, 4, 5, 6, 7, 8 e 9 dell’Allegato A al D.M. n. 120/2016, ridefiniti in sede di valutazione come lettere a, c, d, e, f, g, e h Per quanto attiene al titolo di cui alla lettera f) (corrispondente al n. 7 dell’Allegato A al D.M. 120/2016), come risulta dal verbale n. 1 del 2 febbraio 2024, la Commissione aveva specificato il criterio di giudizio come segue … “vengono assimilati a dottorati accreditati dal Ministero anche i programmi di dottorato di pari livello offerti da università straniere. Si richiedono alternativamente: a) la partecipazione al collegio docenti, solo se relativa ad almeno un triennio (anche non continuativo); b) incarichi di insegnamento, per un totale di almeno 20 ore di didattica frontale (anche cumulata)””;

(ii) “orbene, il prof. OMISSIS nella domanda di partecipazione indicava la rilevante esperienza di “Membro del Collegio dei docenti del PhD in Economics del Dipartimento di Scienze Economiche dell’Università di OMISSIS per i cicli 33 e 34. Il PhD in Economics mira a formare economisti per carriere in istituzioni accademiche o presso i dipartimenti di ricerca di imprese private ed organizzazioni pubbliche. dal 01-11-2017 al 31-10-2019” (cfr. all. n. 4, pag. 6, fascicolo di primo grado)”;

(iii) “in altri termini, il prof. OMISSIS è stato – per ben 2 anni, ossia per la maggior parte della durata del corso di dottorato – membro del collegio dei docenti nell’ambito di un corso di dottorato di ricerca accreditato dal Ministero; ciò che rendeva il giudizio della Commissione meritevole di annullamento nella misura in cui detto Organo aveva irragionevolmente, nonché in assenza di qualsivoglia supporto motivazionale, fissato a 3 anni la soglia di rilevanza affinché il titolo potesse considerarsi sussistente”;

(iv) “vieppiù ove si consideri che il limite temporale non è un requisito previsto per legge, ma è il frutto di una specificazione dei criteri previsti dall’All. A al D.M. n. 120/2016 operata dalla Commissione, manifestamente illogica ed irragionevole laddove non consente di considerare utilmente l’esperienza in concreto svolta dal prof. OMISSIS quale membro del Collegio dei docenti del PhD in Economics del Dipartimento di Scienze Economiche dell’Università di OMISSIS dal 01.11.2017 al 31.10.2019, ossia continuativamente per la maggior parte (2/3) della durata del corso di dottorato”;

(v) “in altri termini, l’applicazione del criterio in questione comporta ingiustamente che, rispetto alla posizione del candidato che – come il prof. OMISSIS – abbia ricoperto il ruolo di componente di un collegio dei docenti di dottorato per la quasi totalità del corso stesso di dottorato (due anni), prevale la posizione del candidato che, invece, abbia ricoperto detto ruolo in modo discontinuo, ma per un solo anno in più”.

  1. Con il secondo motivo di appello incidentale, il dott. OMISSIS censura la sentenza di primo grado nella parte in cui ha ritenuto immune da vizi l’operato della commissione con riferimento alla valutazione del possesso del titolo di cui alla lett. g) dell’atto collegiale impugnato (“formale attribuzione di incarichi di insegnamento o di ricerca – fellowship presso qualificati atenei e istituti di ricerca esteri o sovranazionali”) corrispondente al titolo individuato al n. 8 dell’Allegato A del D.M. n. 120/2016.

21.1. A tal riguardo, il giudice di prime cure ha rilevato che “sono esenti da censure le valutazioni della Commissione a riguardo dell’insussistenza del titolo di cui alla lett. g) (“Formale attribuzione di incarichi di insegnamento o di ricerca – fellowship presso qualificati atenei e istituti di ricerca esteri o sovranazionali”), nei sensi precisati dalla Commissione, perché alcune esperienze indicate (Visiting scholar presso la School of Social Sciences – Economic Studies della University of Dundee dal 3 marzo 2008 al 31 maggio 2008 e Visiting scholar presso il Department of Economics della University of California, Davis USA, dal 27 gennaio 2012 al 23 maggio 2012) non avevano, ancora una volta, la durata richiesta dalla lex specialis (almeno 12 mesi, anche cumulando più incarichi), mentre l’unica esperienza, avente durata di almeno 12 mesi (ossia quella presso il Centro Studi [#OMISSIS#] d’Agliano), non sembra ictu oculi rientrare tra quelle riconducibili ad atenei e istituti di ricerca esteri o sovranazionali”.

21.2. Obietta a tal proposito l’appellante incidentale che:

(i) “la riportata motivazione non convince, specialmente nella parte in cui si nega al Centro Studi [#OMISSIS#] d’Agliano (LdA) la qualifica di istituto di ricerca estero o sovranazionale”;

(ii) “la Commissione, nel ritenere che “Sulla base di quanto presentato in domanda, non si riconosce il possesso: (…) – del titolo “g” perché non si raggiunge il periodo di 12 mesi e la fellowship non è presso atenei e istituti di ricerca esteri o sovranazionali”, violava patentemente il sopracitato criterio di valutazione. Ciò in quanto, la prestigiosa esperienza di “fellowship” del prof. OMISSIS, iniziata nel 2014 ed attualmente in corso, presso il Centro Studi [#OMISSIS#] d’Agliano (LdA) è certamente qualificabile come fellowship presso un centro di ricerca sovranazionale. Infatti, il Centro Studi [#OMISSIS#] d’Agliano è una istituzione di ricerca senza scopo di lucro nel campo dell’economia internazionale e dello sviluppo, con sede presso la Fondazione [#OMISSIS#] Einaudi di Torino e presso il Dipartimento di Economia, Management e Metodi Quantitativi dell’Università di Milano”;

(iii) “il suo obiettivo è favorire una migliore comprensione dei problemi economici inerenti all’economia dello sviluppo e internazionale. Il Centro Studi [#OMISSIS#] d’Agliano pubblica una serie di working papers in economia dello sviluppo e internazionale (ISSN 2282-5452)”;

(iv) “quanto alla provenienza geografica dei fellows del Centro d’Agliano, degli attuali 78 fellows ben 33 membri (vale a dire oltre il 40%) fanno parte di prestigiose istituzioni accademiche e di ricerca estere (https://dagliano.unimi.it/fellows/). Il Centro d’Agliano possiede un Comitato scientifico, con funzioni di guida strategica e garanzia della qualità, composto da eminenti studiosi italiani e stranieri. Il Comitato scientifico è presieduto da François Bourguignon, professore emerito presso la Paris School of Economics e Capo-economista nonché Senior Vice-President della Banca Mondiale dal 2003 al 2007. All’interno del Comitato scientifico si segnalano altresì: Amartya Sen, professore presso l’Università di Harvard e Premio Nobel per l’Economia nel 1998; Lord Nicholas Stern, professore presso la London School of Economics e Capo-economista nonché Senior Vice-President della Banca Mondiale dal 2000 al 2003”;

(v) “alla luce di quanto sopra considerato, appare evidente come l’attività del Centro Studi [#OMISSIS#] d’Agliano sia caratterizzata da una [#OMISSIS#] sovranazionale, sia in virtù della differenziata provenienza geografica dei fellows e dei membri del comitato scientifico (affiliati ad istituzioni sia italiane che straniere), sia in virtù dell’ambito sovranazionale delle attività svolte”.

  1. Con il terzo motivo di appello incidentale, il dott. OMISSIS censura la sentenza di primo grado nella parte in cui ha ritenuto che l’esperienza di Principal Investigator presso la Fondazione Cassa dei Risparmi di Forlì nell’ambito del Bando annuale 2021 non fosse riconducibile al titolo di cui alla lett. c) (“Responsabilità di studi e ricerche scientifiche affidati da qualificate istituzioni pubbliche o private”), corrispondente al titolo individuato al n. 4 dell’Allegato A del D.M. n. 120/2016.

22.1. A tal riguardo, il giudice di prime cure ha rilevato che “per quanto riguarda, invece, l’esperienza di Principal Investigator presso la Fondazione Cassa dei Risparmi di Forlì nell’ambito del Bando annuale 2021, va invece rilevata l’insussistenza del titolo perché trattasi di ente privato non avente dimensione regionale”.

22.2. Obietta a tal proposito l’appellante incidentale che:

(i) “la Commissione aveva stabilito di valutare il titolo in esame in applicazione del criterio di dettaglio secondo cui “Per qualificata istituzione pubblica e privata si intende una istituzione di rilievo almeno regionale”;

(ii) “la Fondazione Cassa dei Risparmi di Forlì è una fondazione di origine bancaria (patrimonio netto al 2024 pari ad euro 484.471.194), nata nel 1992 sotto la spinta del processo di privatizzazione avviato dalla Legge 30 luglio 1990, n. 218 (c.d. Legge Amato). In particolare, dalla antica Cassa dei Risparmi di Forlì (fondata a sua volta nel 1839 per opera di Papa [#OMISSIS#] XVI e prima Cassa di Risparmio nata in Romagna) sono derivate due nuove distinte entità: la Fondazione Cassa dei Risparmi di Forlì cui spettano, in continuità dello scopo originario, il perseguimento dei fini di interesse pubblico ed il tradizionale impegno socio-umanitario; e la Cassa dei Risparmi di Forlì S.p.A., cui è riservato l’esercizio dell’attività bancaria (nel 2018 la Cassa dei Risparmi di Forlì S.p.A. si è fusa per incorporazione in Intesa Sanpaolo)”;

(iii) “come noto, le fondazioni di origine bancaria sono soggetti non-profit, privati ed autonomi, che perseguono scopi di utilità sociale e di promozione dello sviluppo economico e dispongono di ingenti patrimoni che investono in attività diversificate, prudenti e fruttifere, dai cui utili traggono le risorse per sostenere attività d’interesse collettivo definite dalla legge e dal loro statuto. Peraltro, le fondazioni nate dalle Casse di Risparmio, pur conservando la denominazione della antica cassa di provenienza, hanno certamente una [#OMISSIS#] nazionale, come, a titolo esemplificativo, nel caso di Fondazione Roma (nata dalla Cassa di Risparmio di Roma, la cui attività bancaria è ora fusa in UniCredit), Fondazione Cassa di Risparmio di Torino (nata dalla Cassa di Risparmio di Torino, la cui attività bancaria è ora fusa in UniCredit), Fondazione Cassa di Risparmio delle Province Lombarde (nata dalla Cassa di Risparmio delle Province Lombarde – CARIPLO – la cui attività bancaria è ora fusa in Intensa Sanpaolo), Fondazione Cassa di Risparmio di Bologna (nata dalla Cassa di Risparmio in Bologna la cui attività bancaria è ora fusa in Intesa Sanpaolo)”;

(iv) la Fondazione Cassa dei Risparmi di Forlì detiene plurime partecipazioni societarie in tante diverse società operanti su scala nazionale (tra le quali Cassa Depositi e Prestiti);

(v) “non può pertanto dubitarsi che la Fondazione rientri nel novero delle “qualificate istituzioni pubbliche o private di rilievo almeno regionale” (criterio approvato dalla Commissione): le partecipazioni in veicoli infrastrutturali, multiutility, SGR immobiliari nazionali, enti non-profit e in un Istituto di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico dimostrano un radicamento in reti industriali e istituzionali che travalicano la provincia di Forlì-Cesena, operando almeno su scala emilianoromagnola e, per più profili, su scala nazionale”.

SUI MOTIVI DI APPELLO PRINCIPALE E DI APPELLO INCIDENTALE

  1. In base ad una lettura integrata e globale dei due gravami, appare evidente che i quattro titoli in contestazione sono i seguenti:

– “responsabilità di studi e ricerche scientifiche affidati da qualificate istituzioni pubbliche o private”;

– “conseguimento di premi e riconoscimenti per l’attività scientifica, inclusa l’affiliazione ad accademie di riconosciuto prestigio nel settore”;

– “partecipazione al collegio dei docenti, ovvero attribuzione di incarichi di insegnamento, nell’ambito di dottorati di ricerca accreditati dal Ministero”;

– “formale attribuzione di incarichi di insegnamento o di ricerca – fellowship presso qualificati atenei e istituti di ricerca esteri o sovranazionali”.

  1. Il Collegio ritiene che in base agli atti di causa almeno tre di questi quattro titoli (1. “conseguimento di premi e riconoscimenti per l’attività scientifica, inclusa l’affiliazione ad accademie di riconosciuto prestigio nel settore”; 2. “partecipazione al collegio dei docenti, ovvero attribuzione di incarichi di insegnamento, nell’ambito di dottorati di ricerca accreditati dal Ministero”; 3. “formale attribuzione di incarichi di insegnamento o di ricerca – fellowship presso qualificati atenei e istituti di ricerca esteri o sovranazionali”) siano insussistenti.

Tanto basta ad escludere il diritto del candidato al rilascio dell’abilitazione scientifica nazionale, e ciò a prescindere, dunque, dalla fondatezza o meno delle residue censure spiegate dall’appellante principale e dall’appellante incidentale in relazione all’ulteriore titolo in contestazione (id est il titolo denominato “responsabilità di studi e ricerche scientifiche affidati da qualificate istituzioni pubbliche o private”).

Ed invero, quand’anche tali censure fossero fondate, il candidato non risulterebbe comunque in possesso di almeno tre titoli (bensì soltanto di due titoli).

  1. Principiando dall’esame del primo dei tre titoli sopra richiamati (“conseguimento di premi e riconoscimenti per l’attività scientifica, inclusa l’affiliazione ad accademie di riconosciuto prestigio nel settore”) il Collegio rileva che le censure formulate sul punto dal MUR siano fondate.

25.1. I criteri di valutazione alternativamente stabiliti nel caso di specie dalla commissione per il titolo in questione erano i seguenti:

  1. a) conseguimento di premi attribuiti per i risultati dell’attività di ricerca e rilasciati da istituzioni di riconosciuta rilevanza scientifica;
  2. b) affiliazioni ad associazioni scientifiche che non richiedono un pagamento per l’iscrizione;
  3. c) presidenza di accademie di riconosciuto prestigio nel settore.

25.2. Il premio invocato dal candidato per il titolo in questione è il “Best Conference Paper Award della 9th FIW Research Conference in International Economics, Centro di Ricerca FIW, [#OMISSIS#]”; si tratta di un premio rilasciato al dott. OMISSIS per la relazione da egli esposta durante una conferenza tenutasi a [#OMISSIS#] in data 1° dicembre 2016 presso il centro di ricerca FIW (il titolo della relazione era il seguente: “The proximity-concentration trade-off with multiproduct multinational firms”).

25.3. Ora, è indubbio che in base ai summenzionati criteri di valutazione prescelti dalla commissione, quest’ultima avrebbe dovuto verificare – per quel che qui rileva – il fatto che tale premio provenisse da un’istituzione di “riconosciuta rilevanza scientifica” e fosse al contempo assegnato “per i risultati dell’attività di ricerca”. Ad avviso del Collegio, tale standard valutativo (“riconosciuta rilevanza scientifica” e stretta correlazione con i “risultati dell’attività di ricerca”) non può che essere inteso – soprattutto se letto nel contesto generale della procedura in cui esso si inserisce (id est una procedura di abilitazione scientifica nazionale al ruolo di professore universitario di prima fascia di economia politica) – nel senso di esigere un premio che sia non soltanto soggettivamente ma anche oggettivamente rilevante da un punto di vista scientifico.

Non basta, quindi, che il premio promani soggettivamente da un’istituzione sufficientemente qualificata, ma occorre anche che esso sia oggettivamente subordinato al conseguimento di risultati scientifici di apprezzabile valore e consistenza.

Detto in altri termini, non rileva soltanto l’autorevolezza dell’istituzione che rilascia il premio, ma anche la selettività intrinseca del premio, il cui conseguimento deve dipendere da una valutazione rigorosa dei risultati della ricerca scientifica del candidato.

Ciò per evitare che un qualsiasi premio rilasciato senza un’adeguata ponderazione dei risultati della ricerca scientifica (o addirittura per scopi meramente pubblicitari o commerciali) possa essere surrettiziamente utilizzato nell’ambito di una procedura di abilitazione scientifica nazionale di estrema importanza, quale per l’appunto è quella di professore universitario di prima fascia.

25.4. Ugualmente indubbio, inoltre, è il fatto che il giudizio di valore di un premio in ambito scientifico presuppone un ineludibile spazio di discrezionalità tecnica della commissione esaminatrice, spazio che non può essere “imbrigliato” a monte con rigidi automatismi decisionali. Ciò non significa che tale spazio di discrezionalità sia immune dal sindacato del giudice amministrativo; cionondimeno, il sindacato del giudice deve limitarsi a verificare l’opinabilità (e non l’opportunità) della valutazione della commissione. Una volta assodata l’opinabilità della valutazione, il giudice non può sostituirsi alla commissione esaminatrice, essendogli consentita la sola verifica di ragionevolezza, coerenza e attendibilità delle scelte compiute dalla stessa. Se è stata riscontrata una corretta applicazione della regola tecnica al caso di specie, il giudice deve arrestarsi a tale riscontro, quando il risultato a cui è giunta l’amministrazione è uno di quelli resi possibili dall’opinabilità della scienza, anche se esso non è quello che l’organo giudicante avrebbe privilegiato.

25.5. Orbene, nel caso di specie la commissione esaminatrice ha escluso il possesso “del titolo “h” perché un Best Conference Paper Award non ha le caratteristiche per essere riconosciuto come un premio per l’attività scientifica per il ruolo di prima fascia”. Ciò che è stato valutato dalla commissione, quindi, è l’oggettiva assenza dei due criteri (id est “riconosciuta rilevanza scientifica” e stretta correlazione con i “risultati dell’attività di ricerca”) in ossequio ai quali il singolo premio può essere preso in considerazione.

Si tratta di una motivazione sintetica contraddistinta dall’inevitabile standard di sintesi delle valutazioni tecniche formulate dalla commissione esaminatrice in procedure come quella in esame; una motivazione da cui traspare un atto di esercizio della discrezionalità tecnica propria della commissione esaminatrice. A fronte di tale atto di esercizio di discrezionalità tecnica, sarebbe stato onere del candidato fornire una qualche prova del fatto che la scelta della commissione esaminatrice fuoriesce dal perimetro dell’opinabilità tecnica.

Più in particolare, al cospetto di un giudizio tecnico consistente nel riscontro dell’assenza dei due parametri di valutazione adottati a monte dalla commissione (id est “riconosciuta rilevanza scientifica” dell’ente “premiante” e, inoltre, stretta correlazione tra il premio e i “risultati dell’attività di ricerca”) il ricorrente avrebbe dovuto fornire una concreta prova dell’esistenza di entrambi questi requisiti.

Sennonché, ed è questo il punto, il candidato non ha fornito questo tipo di prova (né alcuna forma di indizio rafforzato in tal senso).

Le allegazioni del dott. OMISSIS sono tutte incentrate, infatti, sull’asserita rilevanza scientifica ed internazionale dell’istituzione che ha rilasciato il premio in questione (c.d. rilevanza “soggettiva”). Non è stata fornita, invece, alcuna adeguata prova della rilevanza “oggettiva” del premio, e cioè del fatto che esso è stato rilasciato in esito ad una rigorosa valutazione dei risultati della ricerca scientifica del candidato.

25.6. Né rileva, in senso contrario, l’affermazione contenuta nella memoria del dott. OMISSIS depositata in appello in data 29 agosto 2025, con cui si espone di aver già rappresentato nel giudizio di primo grado che “il FIW organizza una conferenza annuale specializzata sui temi dell’Economia Internazionale e che nell’ambito della conferenza tenutasi il 1° ed il 2 dicembre 2016, durante la quale sono stati presentati circa cinquanta lavori scientifici (All. n. 14), al prof. OMISSIS è stato conferito il “Best conference Paper Award” del valore di 1.000 euro per il lavoro “OMISSIS”, consistente in un saggio scientifico a firma unica, di tipo teorico, ritenuto il migliore tra quelli presentati durante il congresso”.

Preme osservare, a tal riguardo, che l’allegato n. 14 (dal quale si evincerebbe il numero e il tipo di relazioni “concorrenti” con cui sarebbe stato messo in competizione il paper del dott. OMISSIS ai fini del rilascio del premio) non era stato depositato nel giudizio di primo grado, sicché esso è stato versato in atti (per la prima volta) soltanto nel giudizio di appello; ne deriva, pertanto, che tale documento è inammissibile per violazione del divieto di nova operante nel giudizio di appello ai sensi dell’art. 104 c.p.a.

Resta, pertanto, che il dott. OMISSIS non ha fornito alcuna prova della totale inattendibilità tecnica o, comunque, dell’estraneità rispetto alla sfera dell’opinabilità tecnica, del giudizio di insufficiente rilevanza scientifica del premio in contestazione.

25.7. Per tutto quanto sopra esposto, pertanto, il primo motivo di appello principale va accolto, in quanto il candidato non risulta in possesso del titolo consistente nel “conseguimento di premi e riconoscimenti per l’attività scientifica, inclusa l’affiliazione ad accademie di riconosciuto prestigio nel settore”.

  1. Va scrutinato, a questo punto, il possesso (o meno) del titolo consistente nella “partecipazione al collegio dei docenti, ovvero attribuzione di incarichi di insegnamento, nell’ambito di dottorati di ricerca accreditati dal Ministero”.
  2. Il T.A.R. ha escluso che il dott. OMISSIS sia in possesso del requisito in esame. Il dott. OMISSIS ha contestato (con l’appello incidentale) il capo di sentenza in questione.

Tale contestazione è infondata.

26.1. In base ai criteri di valutazione del titolo in questione (così come declinati dalla commissione esaminatrice) la partecipazione al collegio dei docenti nell’ambito dei dottorati di ricerca doveva essersi necessariamente protratta per almeno un triennio (anche non continuativo).

Si tratta di un criterio manifestamente ragionevole e proporzionato, rispetto al quale è impossibile addivenire a qualsiasi valutazione di palese illogicità o abnormità. Ciò a fortiori se si considera:

(i) in primo luogo l’estrema rilevanza del ruolo universitario per la cui abilitazione si concorre (id est il ruolo di professore universitario di prima fascia);

(ii) in secondo luogo l’estensione temporale non manifestamente eccessiva dell’esperienza richiesta (appena tre anni);

(iii) in terzo luogo il fatto che il criterio di valutazione in questione è stato declinato dalla commissione esaminatrice prima di conoscere le esperienze maturate dal dott. OMISSIS.

L’esperienza del dott. OMISSIS in qualità di membro del collegio dei docenti del PhD in Economics del Dipartimento di Scienze Economiche dell’Università di OMISSIS per i cicli 33 e 34, si è pacificamente protratta, invece, per un periodo inferiore a tre anni.

Il che basta ad escludere il possesso del titolo consistente nella “partecipazione al collegio dei docenti, ovvero attribuzione di incarichi di insegnamento, nell’ambito di dottorati di ricerca accreditati dal Ministero”.

In considerazione di quanto sopra esposto, pertanto, il primo motivo di appello incidentale va respinto.

  1. Va ora scrutinato il possesso (o meno) del titolo consistente nella “formale attribuzione di incarichi di insegnamento o di ricerca – fellowship presso qualificati atenei e istituti di ricerca esteri o sovranazionali”.

Il T.A.R. ha escluso che il dott. OMISSIS sia in possesso del requisito in esame. Il dott. OMISSIS ha contestato (con l’appello incidentale) il capo di sentenza in questione.

Anche tale contestazione è infondata.

27.1. In base ai criteri di valutazione del titolo in questione (così come declinati dalla commissione esaminatrice) la fellowship e gli altri incarichi di ricerca devono essere stati assunti dal candidato (per un periodo di almeno 12 mesi) presso “qualificati Atenei o qualificati istituti di ricerca esteri o sovranazionali”. Si deve trattare, pertanto, di atenei o istituti di ricerca “esteri o sovranazionali”.

Il Centro Studi [#OMISSIS#] d’Agliano (dove il dott. OMISSIS ha operato per più di 12 mesi) è sì un istituto di ricerca, ma non è un istituto estero o sovranazionale. La natura estera o sovranazionale dell’istituto di ricerca non può che essere apprezzata, infatti, in base alla sede in cui esso si trova, che deve essere ubicata all’estero o comunque presso un’organizzazione sovranazionale.

Il Centro Studi [#OMISSIS#] d’Agliano ha sede in Italia e non risulta costituito nell’ambito di alcuna organizzazione sovranazionale. Né ha rilievo, in senso contrario, il fatto che il centro studi in questione svolga la propria attività nel campo dell’economia internazionale e dello sviluppo e annoveri fellows e membri del comitato scientifico provenienti da altri paesi.

Tale doglianza poggia su una nozione meramente funzionale della natura estera o sovranazionale dell’istituto di ricerca, quando invece tale natura non può che essere intesa (in ossequio al chiaro dettato letterale del relativo criterio di valutazione) in senso strutturale.

Per istituto di ricerca estero o sovranazionale non può che intendersi un istituto avente sede all’estero, o comunque stabilito presso un’organizzazione internazionale. Ogni diversa interpretazione volta ad assegnare natura internazionale a qualsiasi istituto che si occupi di tematiche internazionali, finirebbe per ampliare indebitamente tale figura, privandola quindi della sua intrinseca selettività (selettività indispensabile nell’ambito di una procedura di abilitazione scientifica nazionale per il ruolo di professore universitario di prima fascia).

27.2. Per tutto quanto sopra esposto, pertanto, va escluso anche il possesso del titolo consistente nella “formale attribuzione di incarichi di insegnamento o di ricerca – fellowship presso qualificati atenei e istituti di ricerca esteri o sovranazionali”. Ne discende, dunque, che anche il secondo motivo di appello incidentale va respinto.

  1. Le considerazioni che precedono conducono ad affermare, pertanto, che il dott. OMISSIS risulta privo dei tre seguenti titoli: (i) “conseguimento di premi e riconoscimenti per l’attività scientifica, inclusa l’affiliazione ad accademie di riconosciuto prestigio nel settore”; (ii) “partecipazione al collegio dei docenti, ovvero attribuzione di incarichi di insegnamento, nell’ambito di dottorati di ricerca accreditati dal Ministero”; (iii) “formale attribuzione di incarichi di insegnamento o di ricerca – fellowship presso qualificati atenei e istituti di ricerca esteri o sovranazionali”.

Ne discende l’improcedibilità di tutte le diverse censure formulate sia dall’appellante principale (con la seconda parte del primo motivo dell’appello principale), sia dall’appellante incidentale (con il terzo motivo dell’appello incidentale), in relazione all’ulteriore titolo consistente nella “responsabilità di studi e ricerche scientifiche affidati da qualificate istituzioni pubbliche o private”.

Ed infatti, quand’anche venisse accertato il possesso di quest’ultimo titolo, il candidato non raggiungerebbe comunque il quorum minimo di tre titoli prescritto dall’art. 5, comma 1, lett. b, del D.M. n. 120/2016.

  1. Risulta parimenti improcedibile, infine, anche il secondo motivo dell’appello principale, atteso che lo stesso è stato formulato in via esclusivamente subordinata rispetto al primo motivo; ne discende che l’intervenuto accoglimento del primo motivo fa venir meno l’interesse del MUR alla coltivazione del secondo motivo di gravame.
  2. Pertanto, per tutto quanto sopra esposto:

(i) l’appello principale va in parte accolto e in parte dichiarato improcedibile;

(ii) l’appello incidentale va in parte respinto e in parte dichiarato improcedibile.

Ne discende, in riforma della sentenza appellata, il rigetto del ricorso introduttivo del giudizio di primo grado e, per l’effetto, il ripristino dell’efficacia degli atti amministrativi originariamente impugnati.

  1. Per quel che concerne il regime delle spese legali del doppio grado di giudizio, attesa la peculiarità della controversia e la complessità dei fatti da accertare, il Collegio ritiene che sussistano giustificati motivi per disporne la compensazione.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Settima) definitivamente pronunciando sugli appelli come in epigrafe proposti, così dispone:

(i) quanto all’appello principale, in parte lo accoglie e in parte lo dichiara improcedibile, nei sensi e termini indicati in parte motiva;

(ii) quanto all’appello incidentale, in parte lo respinge e in parte lo dichiara improcedibile, nei sensi e termini indicati in parte motiva.

Spese del doppio grado di giudizio compensate.

La presente sentenza sarà eseguita dall’Amministrazione ed è depositata presso la segreteria della Sezione che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 3 marzo 2026 con l’intervento dei magistrati:

OMISSIS, Presidente

OMISSIS, Consigliere

OMISSIS, Consigliere

OMISSISi, Consigliere

OMISSIS, Consigliere, Estensore