Per effetto dell’interpretazione autentica operata dal D.L. n. 76/2020 (conv. in L. n. 120/2020), il requisito di inclusione nelle liste dei professori sorteggiabili per l’ASN deve intendersi riferito esclusivamente alla valutazione basata sui criteri oggettivi di verifica dei risultati di attività di ricerca stabiliti dall’autorità nazionale preposta, escludendo qualsiasi rilevanza alla valutazione dell’attività didattica svolta presso i singoli atenei.
Cons. Stato, Sez. VII, 16 aprile 2026, n. 3020
I criteri di valutazione degli aspiranti commissari ASN hanno assunto, per effetto della novella del 2020, valenza oggettiva e verificabile.
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I N NOME D E L POPOLO I T A L I A NO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Settima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 7745 del 2025, proposto dal Ministero dell’università e della ricerca, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso per legge dall’Avvocatura generale dello Stato presso i cui uffici domicilia in Roma, via dei Portoghesi, n. 12;
contro
il dott. OMISSIS, rappresentato e difeso dall’avvocato OMISSIS, con domicilio eletto presso il suo studio in OMISSIS e con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per la riforma
della sentenza del Tribunale amministrativo regionale per il Lazio, Sezione IV Quater, n. OMISSIS, pubblicata in data OMISSIS.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del dott. OMISSIS;
Vista l’ordinanza di questa Sezione n. 4072 del 10 novembre 2025, di accoglimento della domanda cautelare, con sospensione dell’esecutività della sentenza impugnata;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 17 marzo 2026 il Cons. OMISSIS;
Nessuno è comparso per il Ministero appellante;
Viste le conclusioni della parte appellata come da verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Il presente giudizio ha ad oggetto l’appello proposto dal Ministero dell’università e della ricerca avverso la sentenza indicata in epigrafe, con la quale è stato accolto il ricorso proposto dal dott. OMISSIS – ricercatore a tempo determinato ex art. 24, comma 3, lett. b), della legge n. 240 del 2010, in servizio presso l’Università degli Studi di OMISSIS – avverso il giudizio di non abilitazione scientifica nazionale alle funzioni di professore universitario di seconda fascia nel settore concorsuale OMISSIS relativo alla tornata indetta con d.d. n. 2175 del 2018.
Con il ricorso introduttivo del giudizio di primo grado il candidato ha impugnato il giudizio collegiale di non idoneità, nonché gli atti presupposti e connessi, deducendo plurimi profili di illegittimità afferenti sia alla composizione della Commissione giudicatrice, sia alla valutazione dei titoli e delle pubblicazioni, prospettando altresì il vizio di disparità di trattamento rispetto ad altri candidati e la contraddittorietà dei giudizi individuali e collegiali.
2. Il Tribunale amministrativo regionale ha accolto il ricorso con riferimento al primo motivo, ritenuto assorbente, concernente il vizio di nomina della Commissione per mancata acquisizione dell’attestazione di positiva valutazione dei commissari da parte delle Università di appartenenza, ai sensi degli artt. 6, commi 7 e 8, e 16, comma 3, lett. h), della legge n. 240 del 2010. Il primo giudice ha rilevato che, alla luce del combinato disposto delle richiamate norme, per l’inserimento nelle liste dei professori sorteggiabili ai fini della formazione delle commissioni ASN è necessaria la previa positiva valutazione, da parte dell’ateneo di appartenenza, dell’attività didattica svolta dal docente, trattandosi di competenza esclusiva dell’Università. Ha evidenziato, inoltre, che nel caso di specie, anche in considerazione del mancato riscontro del Ministero all’ordinanza istruttoria con la quale era stato richiesto il deposito della documentazione attestante tale valutazione, doveva ritenersi non acquisita la prescritta attestazione. Ritenuto il vizio di carattere pregiudiziale e assorbente, il primo giudice ha annullato gli atti impugnati e, ai sensi dell’art. 34, comma 1, lett. c), c.p.a., ha ordinato all’Amministrazione di procedere al riesame della domanda del ricorrente mediante una Commissione in diversa composizione, nel termine complessivo di novanta giorni decorrenti dalla notifica o comunicazione della sentenza.
3. Avverso tale decisione ha proposto appello il Ministero dell’università e della ricerca, deducendo l’erroneità della sentenza e rappresentando che la mancata produzione in primo grado della documentazione a comprova dell’attestazione di positiva valutazione di cui all’art. 6, comma 7, l. 240/2010 sarebbe dipesa da una mera omissione difensiva, sicché la sentenza avrebbe tratto erronee conseguenze da detta circostanza. Il Ministero ha altresì dedotto, quale autonomo motivo di appello, che il primo giudice avrebbe errato nell’interpretazione degli artt. 6, comma 7, e 16, comma 3, lett. h), della legge n. 240 del 2010, non avendo considerato l’intervento di interpretazione autentica operato dall’art. 1-bis del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito con modificazioni dalla legge 11 settembre 2020, n. 120.
4. Si è costituito in giudizio il dott. OMISSIS, chiedendo il rigetto dell’appello in quanto infondato e riproponendo, ai sensi dell’art. 101, comma 2, c.p.a., i motivi di ricorso dichiarati assorbiti in primo grado.
5. Con ordinanza n. 4072 dell’11 ottobre 2025, questa Sezione ha accolto la domanda cautelare proposta dal Ministero appellante, sospendendo l’esecutività della sentenza impugnata e fissando per la trattazione del merito l’udienza pubblica del 17 marzo 2026.
6. Con atto depositato in data 13 marzo 2026, l’appellato ha richiesto il passaggio in decisione della causa, senza discussione in udienza.
7. All’udienza pubblica del 17 marzo 2026 la causa è stata trattenuta in decisione.
8. L’appello è fondato, per le ragioni di seguito esposte.
9. Con l’unico motivo che ha sorretto la decisione di primo grado, il primo giudice ha ritenuto assorbente il vizio relativo alla mancata acquisizione, in sede di nomina della Commissione giudicatrice, dell’attestazione di positiva valutazione dei commissari da parte delle Università di appartenenza, ai sensi dell’art. 6, comma 7, della legge n. 240 del 2010, traendone la conseguenza dell’illegittimità del giudizio di non abilitazione impugnato, stante il vizio inficiante la composizione dell’organo collegiale valutativo tecnico.
9.1. Il Ministero appellante deduce, per contro, che tale presupposto in fatto non sarebbe rispondente a realtà, avendo tutti i componenti della Commissione per il settore concorsuale OMISSIS allegato, in sede di candidatura, l’attestazione di positiva valutazione rilasciata dai rispettivi atenei, come emergerebbe dalla relazione prot. n. 5977 del 8 maggio 2025 a firma della dirigente, redatta in ottemperanza all’ordinanza istruttoria del TAR n. OMISSIS, con i relativi allegati, documentazione che, tuttavia, non è stata depositata nel giudizio di primo grado per una mera omissione dell’organo defensionale ed è stata prodotta soltanto in sede di appello.
9.2. È incontestato che agli atti del giudizio di primo grado non risulti depositata alcuna relazione ministeriale in riscontro all’ordinanza istruttoria n. 3666 del 18 febbraio 2025, né la documentazione ivi richiamata; su tale base il primo giudice ha ritenuto non acquisita la prescritta attestazione, valorizzando, altresì, il mancato riscontro dell’Amministrazione all’ordinanza istruttoria. Parimenti è pacifico che la suddetta documentazione sia stata prodotta per la prima volta nel presente grado di giudizio.
9.3. Occorre, pertanto, scrutinare in via preliminare l’ammissibilità della produzione documentale tardiva alla luce dell’art. 104, comma 2, c.p.a., secondo cui nel giudizio di appello non sono ammessi nuovi mezzi di prova e nuovi documenti, salvo che il collegio li ritenga indispensabili ai fini della decisione della causa ovvero che la parte dimostri di non aver potuto proporli o produrli nel giudizio di primo grado per causa ad essa non imputabile.
9.4. Nel caso di specie, pur non potendosi ravvisare una causa non imputabile in senso tecnico, atteso che la mancata produzione in primo grado è riconducibile ad una omissione della difesa erariale – omissione tanto più rilevante in quanto il primo giudice aveva espressamente ordinato il deposito di quella documentazione con l’ordinanza sopra indicata, rimasta senza riscontro –, deve ritenersi integrata l’ulteriore condizione prevista dalla norma, ossia l’indispensabilità della documentazione ai fini della decisione.
9.5. La sentenza appellata ha fondato l’accoglimento del ricorso esclusivamente sul rilievo della mancanza dell’attestazione di positiva valutazione dei commissari, qualificando tale vizio come logicamente e giuridicamente pregiudiziale rispetto ad ogni altra censura. Ne consegue che la prova documentale relativa all’effettiva sussistenza di tale attestazione in capo ai componenti della Commissione assume carattere decisivo, in quanto direttamente incidente sul presupposto fattuale posto a fondamento della pronuncia di annullamento.
9.6. In tale peculiare contesto, l’interpretazione dell’art. 104 c.p.a. non può essere improntata ad un formalismo tale da determinare la cristallizzazione processuale di una situazione di fatto non corrispondente alla realtà sostanziale, allorché la documentazione prodotta in appello non abbia carattere meramente integrativo o esplorativo, ma risulti idonea a sovvertire in radice la ratio decidendi della sentenza impugnata.
9.7. L’esigenza di concentrazione e di lealtà processuale, pur rilevante, non può tradursi in un impedimento assoluto alla emersione della verità materiale, specie quando la produzione documentale riguardi un elemento costitutivo della legittimità dell’azione amministrativa e si riveli decisiva per escludere la sussistenza del vizio sul quale si è basata la decisione di primo grado.
9.8. Ne deriva che, nel caso in esame, deve ritenersi ammissibile la produzione in appello della relazione prot. n. 5977 del 8 maggio 2025 e degli allegati attestanti che tutti i componenti della Commissione ASN per il settore concorsuale OMISSIS avevano allegato alla propria candidatura l’attestazione di positiva valutazione rilasciata dai rispettivi atenei ai sensi dell’art. 6, comma 7, della legge n. 240 del 2010.
10. Ferme le considerazioni che precedono in ordine all’ammissibilità dei nuovi documenti, la fondatezza dell’appello trova autonomo e prioritario fondamento nel primo motivo dedotto dal Ministero. Sul disposto dell’art. 16, comma 3, lett. h), della legge n. 240 del 2010 è intervenuto, in via di interpretazione autentica, l’art. 1-bis del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito con modificazioni dalla legge 11 settembre 2020, n. 120 (già art. 19, comma 1-bis, nel testo del decreto-legge), a norma del quale: “L’articolo 16, comma 3, lettera h), della legge 30 dicembre 2010, n. 240, si interpreta nel senso che la valutazione richiesta ai fini dell’inclusione nelle liste dei professori ordinari positivamente valutati ai sensi dell’articolo 6, comma 7, è quella di cui al secondo periodo del citato comma 7”. Tale secondo periodo individua esclusivamente la valutazione basata sui criteri oggettivi di verifica dei risultati dell’attività di ricerca stabiliti dall’ANVUR, e non già la valutazione dell’attività didattica e di servizio agli studenti effettuata dai singoli atenei secondo regolamento interno.
La natura di interpretazione autentica della disposizione sopra indicata risulta inequivoca tanto dall’utilizzo del verbo “si interpreta”, quanto dalla circostanza che il legislatore ha selezionato uno dei possibili significati ricavabili dalla norma anteriore, rendendolo vincolante con efficacia retroattiva (cfr., ex plurimis, Corte cost., n. 39/2021; n. 274/2015; n. 227/2014; Cons. Stato, Sez. VII, 22 gennaio 2024, n. 660).
In applicazione di tale principio, i criteri di valutazione degli aspiranti commissari ASN hanno assunto, per effetto della novella del 2020, [#OMISSIS#] oggettiva e verificabile.
Il primo giudice, nell’affermare che i professori candidati a commissari ASN debbano essere valutati “sotto il profilo dell’effettivo proficuo svolgimento della didattica” dalle Università di appartenenza, ha applicato un significato normativo che l’intervento di interpretazione autentica del 2020 ha definitivamente escluso, discostandosi altresì dall’orientamento espresso da questa stessa Sezione con la sopra richiamata sentenza n. 660 del 22 gennaio 2024. La mera allegazione di attestazioni rilasciate dagli atenei con riferimento ai criteri ANVUR di attività di ricerca è pertanto sufficiente e la loro eventuale assenza non determina automaticamente l’illegittimità della composizione della Commissione qualora risulti comunque dimostrato il possesso sostanziale dei requisiti prescritti.
Stante il carattere meramente ricognitivo delle attestazioni di positiva valutazione – in quanto attestanti un dato oggettivo e verificabile ex post sulla base delle banche dati scientifiche (WoS, Scopus) – l’eventuale produzione tardiva o la mancanza formale del documento non può comportarne l’automatica illegittimità, ove i requisiti sostanziali siano dimostrati. Nel caso di specie, come acclarato dalla documentazione prodotta in appello, tutti i commissari soddisfacevano i criteri ANVUR al momento della candidatura. Anche sotto tale profilo, pertanto, il ricorso di primo grado non poteva essere accolto.
11. Consegue da quanto esposto la fondatezza delle deduzioni formulate con il ricorso in appello, dovendo, dunque, il Collegio procedere ad esaminare le ulteriori censure, assorbite dal primo giudice, riproposte dall’appellato ai sensi dell’art. 101, comma 2, c.p.a.
12. Si reputa opportuno preliminarmente ribadire che il giudizio di abilitazione scientifica nazionale costituisce espressione di discrezionalità tecnica, riservata alla Commissione composta da professori in possesso di qualificati requisiti scientifici. Tale giudizio è sindacabile in sede giurisdizionale esclusivamente nei limiti della manifesta illogicità, del travisamento dei fatti, dell’errore macroscopico o della violazione delle regole procedimentali, non essendo consentita al giudice amministrativo una rivalutazione sostitutiva del merito scientifico delle pubblicazioni e dei titoli.
13. Ciò premesso, le censure attinenti alla mancata attribuzione di taluni titoli non sono suscettibili di accoglimento.
13.1. Con riferimento al titolo sub B, relativo alla partecipazione al progetto di laboratorio “Life Style Smile”, la Commissione ha ritenuto non attribuibile il titolo in quanto “non si evincono temi di ricerca attinenti al settore concorsuale”. L’appellato sostiene che il progetto, concernendo la relazione tra attività motoria e benessere psico-fisico, sarebbe riconducibile ai OMISSIS e, dunque, al settore OMISSIS.
La valutazione della Commissione non presenta i caratteri della manifesta illogicità o del travisamento. Il settore concorsuale OMISSIS – richiede una chiara e specifica Riconducibilità delle attività dichiarate ai temi scientifici caratterizzanti il settore. La mera evocazione di concetti quali “stile di vita” o “benessere”, pur contigui all’ambito motorio, non implica di per sé una diretta e qualificata attinenza scientifico-disciplinare, ove tale collegamento non risulti puntualmente esplicitato nella domanda. La valutazione di “non evidenza” dell’attinenza integra un apprezzamento tecnico che, fondato sulle risultanze dichiarative, non appare né contraddittorio né viziato da errore macroscopico.
13.2. Analoga conclusione si impone in relazione al titolo sub D, concernente la responsabilità scientifica per progetti finanziati. La Commissione ha ritenuto che, per le attività indicate in “quota B”, non si evincessero le tematiche di ricerca. L’appellato deduce che le tematiche sarebbero coincidenti con quelle indicate per la “quota A”, ossia “Sport per Tutti” e “La Ginnastica nella Disabilità”. Anche tale doglianza è infondata. La Commissione era tenuta a valutare le informazioni contenute nella domanda secondo il modello predisposto dal bando, s[#OMISSIS#] essere onerata di ricostruire in via presuntiva o integrativa la coincidenza tematica tra diverse linee di finanziamento. In assenza di una chiara esplicitazione delle tematiche nella sezione relativa alla “quota B”, la valutazione di non attribuibilità non si connota per macroscopica erroneità, ma si inscrive nel legittimo esercizio della discrezionalità tecnica.
13.3. Quanto al titolo sub G, relativo a incarichi di insegnamento presso atenei esteri o sovranazionali, la Commissione ha rilevato che il candidato aveva dichiarato esclusivamente attività didattica svolta presso Università italiane, quali l’Università degli Studi di Napoli “Parthenope”, l’Università degli Studi della Basilicata, l’Università degli Studi di Roma Tre e la Seconda Università degli Studi di Napoli. La previsione del titolo richiedeva espressamente una dimensione internazionale, riferita a qualificati atenei o istituti di ricerca esteri o sovranazionali. La valutazione della Commissione, secondo cui il candidato “dichiara solo didattica nazionale”, è pertanto pienamente coerente con il tenore letterale della previsione e non integra alcun travisamento.
13.4. Con riguardo al titolo sub H, concernente premi e riconoscimenti per l’attività scientifica, la Commissione ha escluso la rilevanza sia dell’abilitazione scientifica nazionale conseguita in altro settore concorsuale, sia del premio “Università & Calcio”, ritenuto riferibile ad attività didattica. L’abilitazione in un diverso settore concorsuale non costituisce, di per sé, un premio o riconoscimento scientifico nel settore oggetto della procedura, trattandosi di titolo abilitativo conseguito su istanza dell’interessato e non di riconoscimento attribuito da un organismo terzo per particolari meriti scientifici nel medesimo ambito disciplinare.
Quanto al premio indicato, la valutazione della Commissione, che ne ha ravvisato la connessione alla diffusione di valori educativi più che a un contributo scientifico nel settore 06/N2, non appare affetta da manifesta illogicità, risolvendosi in un apprezzamento tecnico non sindacabile nel merito.
13.5. In relazione, infine, al titolo sub L, la Commissione ha ritenuto non pertinente l’attività di ricercatore a tempo determinato svolta nel settore concorsuale 11/D2. Il titolo richiedeva specifiche esperienze professionali caratterizzate da attività di ricerca attinenti al settore concorsuale per cui è presentata la domanda. La Commissione ha ritenuto non sufficiente la mera contiguità disciplinare tra settori diversi. Anche tale valutazione rientra nella discrezionalità tecnica e non evidenzia profili di manifesta illogicità o travisamento.
14. Peraltro, deve osservarsi che al candidato sono stati comunque riconosciuti un numero di titoli superiore al minimo richiesto, sicché le censure afferenti alla mancata attribuzione di ulteriori titoli risultano, sotto altro profilo, prive di concreta incidenza ai fini pretesi dal deducente.
15. La dedotta disparità di trattamento rispetto ad altro candidato, ritenuto idoneo pur in presenza del superamento di soli due valori soglia su tre, è parimenti infondata. In primo luogo, la procedura di abilitazione scientifica nazionale ha natura abilitativa e non concorsuale in senso stretto, non essendo caratterizzata da un numero predeterminato di posti né da un confronto comparativo diretto tra candidati. In secondo luogo, la deduzione non è sorretta dalla dimostrazione di una piena identità di situazioni sostanziali quanto a titoli e qualità delle pubblicazioni, risolvendosi in un generico raffronto numerico.
16. Quanto al superamento dei valori soglia, è principio consolidato che esso costituisca condizione necessaria ma non sufficiente ai fini dell’abilitazione. Accanto al dato quantitativo, la normativa di riferimento impone una valutazione qualitativa circa l’“elevata qualità” delle pubblicazioni, da apprezzarsi in base ai criteri di originalità, rigore metodologico, carattere innovativo, rilevanza e collocazione editoriale. Come emerge dai giudizi individuali e collegiale prodotti in atti, la Commissione ha ritenuto che le pubblicazioni presentate, pur in parte attinenti al settore, non raggiungessero il livello richiesto in termini di innovatività, rigore metodologico e significativa incidenza nel panorama scientifico di riferimento, evidenziando specifici profili critici.
Tali valutazioni, puntualmente motivate e non affette da evidenti contraddizioni interne, non appaiono superabili alla luce delle doglianze prospettate dall’appellato, le quali tendono, in sostanza, a sollecitare una rivalutazione nel merito del giudizio scientifico espresso dalla Commissione, operazione che esula dai limiti del sindacato giurisdizionale.
17. Deve essere altresì esaminata, in quanto ritualmente riproposta dall’appellato ai sensi dell’art. 101, comma 2, c.p.a., la censura relativa all’asserita incompatibilità della Presidente della Commissione, fondata sulla circostanza che quest’ultima avrebbe partecipato, assieme al candidato, ai medesimi cicli di dottorato di ricerca in “Scienze delle Attività Motorie e Sportive” presso l’Università OMISSIS, rispettivamente nella qualità di componente e di coordinatore.
17.1. La censura è infondata.
17.2. Come chiarito dalla consolidata giurisprudenza di questo Consiglio, l’incompatibilità deve essere affermata in relazione alle forme più intense e continuative di collaborazione, specie se caratterizzate dai connotati di una sostanziale esclusività, tali da far sorgere il sospetto che il candidato sia giudicato non in base ai propri oggettivi meriti bensì in virtù di rapporti personali (cfr., ex multis, Cons. St., Sez. VI, n. 3976 del 2016).
17.3. La partecipazione ai medesimi cicli di dottorato di ricerca, rientranti nell’ambito dei fisiologici e ordinari rapporti di collaborazione in ambito universitario, non integra, di per sé considerata, una causa di incompatibilità.
18. Le censure riproposte devono, pertanto, essere complessivamente respinte.
19. L’appello va pertanto accolto e, in riforma della sentenza impugnata, va respinto il ricorso di primo grado proposto dal dott. OMISSIS.
20. In considerazione delle peculiarità della fattispecie, come emergenti dalla documentazione in atti, il Collegio valuta sussistenti i presupposti per disporre l’integrale compensazione delle spese del doppio grado di giudizio tra le parti.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Settima), definitivamente pronunciando, accoglie l’appello (RG n. 7745 del 2025), come in epigrafe indicato, e, per l’effetto, in riforma della sentenza impugnata, respinge il ricorso di primo grado proposto dal dott. OMISSIS.
Compensa integralmente tra le parti le spese del doppio grado di giudizio.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso, in Roma, nella camera di consiglio del giorno 17 marzo 2026, con
l’intervento dei magistrati:
OMISSIS Presidente F/F
OMISSIS, Consigliere
OMISSIS, Consigliere
OMISSIS, Consigliere
OMISSIS, Consigliere, Estensore

