Va annullato l’esito di una procedura selettiva indetta da un’università, qualora la commissione decida di strutturare la prova orale in un tempo predeterminato di quindici minuti, senza che tale limitazione fosse prevista dal bando né specificata nell’ambito dei criteri, autorizzando tuttavia la presentazione di slides durante la prova.
Cons. Stato, Sez. VII, 1° aprile 2026, n. 2662
Va annullato l’esito di una procedura selettiva indetta da un’università, qualora la commissione decida di strutturare la prova orale in un tempo predeterminato senza che tale limitazione fosse prevista dal bando
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Settima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 3163 del 2025, proposto da:
S.M.M., rappresentata e difesa dagli avvocati OMISSIS, OMISSIS e OMISSIS, con domicilio fisico eletto presso il loro studio in Roma, piazza San [#OMISSIS#], 101;
contro
Università Cà Foscari di Venezia e Ministero dell’università e della ricerca, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, rappresentati e difesi dall’Avvocatura generale dello Stato, presso cui sono domiciliati ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
nei confronti
F.Z., rappresentato e difeso dagli avvocati OMISSIS e OMISSIS, con domicilio digitale pec in registri di giustizia;
per la riforma
della sentenza del Tribunale amministrativo regionale per il Veneto, sezione quarta, n. 209 del 2025.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio delle amministrazioni in epigrafe e di F.Z.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore il consigliere [#OMISSIS#] [#OMISSIS#];
Uditi, nell’udienza pubblica del giorno 24 marzo 2026, gli avvocati OMISSIS, OMISSIS e OMISSIS;
Vista l’istanza di decisione sugli scritti depositata dall’amministrazione;
Svolgimento del processo – Motivi della decisione
1. La prof.ssa S.M.M. ha impugnato la sentenza del Tar Veneto, sezione quarta, 11 febbraio 2025, n. 209, con la quale è stato respinto il ricorso proposto per l’annullamento dell’esito della procedura selettiva indetta dall’Università di Venezia Ca’ Foscari con decreto rettorale n. 741, prot. (…) del 25 giugno 2023 che si è conclusa con la nomina del prof. F.Z. quale docente di prima fascia nel settore SD L-LIN/12 lingua Inglese nell’ambito delle Risorse progetto di eccellenza 2023/2027.
Si sono costituti l’Università e il controinteressato, chiedendo la reiezione dell’appello.
In vista della trattazione tutte le parti hanno depositato memorie conclusive cui i professori Z. e M. hanno replicato.
Con atto depositato il 20 marzo 2026 l’Università ha chiesto la decisione della causa sugli scritti.
All’udienza pubblica del 24 marzo 2026 la causa è stata trattenuta in decisione.
2. L’Università Ca’ Foscari di Venezia ha indetto, con decreto rettorale 25 giugno 2023 n. 741, una procedura selettiva per la copertura di un posto di professore universitario di ruolo di prima fascia, mediante chiamata ai sensi dell’art. 18, comma 1, della L. n. 240 del 2010, settore concorsuale 10/L1 (lingue, letterature e culture inglese e angloamericana), settore scientifico disciplinare (SSD) L-LIN/12 (lingua e traduzione – lingua inglese), presso il Dipartimento di studi linguistici e culturali comparati.
Alla procedura hanno partecipato 5 candidati fra cui i professori Z. e M. e quest’ultima, professoressa ordinaria di ruolo presso l’Università di Bergamo, si è classificata al secondo posto della graduatoria mentre è risultato vincitore il prof. F.Z..
L’esito della procedura è stato approvato con il decreto rettorale 29 febbraio 2024 n. 221, come rettificato dal decreto rettorale 15 marzo 2024 n. 277 e, con decreto rettorale 15 maggio 2024 n. 493, il vincitore è stato nominato professore ordinario di ruolo con decorrenza dal 1 settembre 2024.
Il provvedimento di nomina è stato preceduto dalla deliberazione del Consiglio del Dipartimento di studi linguistici e culturali comparati del 27 marzo 2024, approvata dal Consiglio d’amministrazione dell’Università con deliberazione del 15 aprile 2024.
3. L’art. 1 del bando, nel descrivere l’impegno didattico e scientifico connesso alla posizione oggetto di selezione, precisava che “Il candidato dovrà, inoltre, impegnarsi a pubblicare e a promuovere progetti di ricerca a livello nazionale e internazionale in coerenza con il Progetto di Eccellenza del DSLCC 2023-27, in particolare nel campo della ricerca sull’adattamento linguistico dei generi del discorso a fronte delle nuove pratiche multimodali e delle trasformazioni dei contesti socio-politici e culturali”.
Per la valutazione dei titoli dei candidati lo stesso art. 1 del bando prevedeva che “Il profilo del candidato dovrà essere documentato da: (1) una consistente produzione scientifica presso riviste ed editori internazionali del settore; (2) coordinamento e partecipazione a progetti di ricerca a livello nazionale e internazionale; (3) esperienza nella supervisione di tesi di laurea e di dottorato; (4) partecipazione a comitati scientifici di convegni di alto profilo internazionale; (5) partecipazione a comitati editoriali di riviste scientifiche di rilievo nazionale e internazionale; (6) esperienza nello svolgimento di incarichi istituzionali in Dipartimenti e Atenei”.
Il bando fissava un numero massimo di pubblicazioni valutabili pari a venti.
L’art. 1 del bando prevedeva anche lo svolgimento di una prova orale: “Il candidato dovrà esporre in un seminario aperto i propri principali risultati di ricerca nell’ambito del settore L-LIN/ 12 (Lingua e traduzione – Lingua inglese), in inglese e in italiano”.
La commissione, nominata con decreto rettorale 25 settembre 2023 n. 1065, si è riunita il 13 ottobre 2023 (prima seduta, non pubblica, nella quale sono stati fissati i criteri di valutazione), l’8 gennaio 2024 (seconda seduta, non pubblica, nella quale sono stati individuati i candidati da ammettere alla prova orale e ne sono state valutate, individualmente da ciascun commissario e collegialmente, l’attività didattica, l’attività di ricerca, la produzione scientifica e l’esperienza in incarichi istituzionale), il 25 gennaio 2024 (terza seduta, pubblica, nella quale si è svolta la prova orale dei candidati), il 29 gennaio 2024 (quarta seduta, pubblica, per formulare i giudizi individuali e collegiali sulla prova orale e per procedere alle valutazioni finali).
4. In particolare, nella prima seduta la commissione ha fissato i seguenti criteri per la “valutazione dell’attività didattica, di didattica integrativa e di servizio aglistudenti”: numero dei moduli/corsi tenuti e entità degli stessi, distinguendo tra attività didattiche integrative e titolarità di corsi; eventuali esiti della valutazione da parte degli studenti dei moduli/corsi tenuti; partecipazione alle commissioni istituite per gli esami di profitto; numero di tesi di laurea, laurea magistrale o dottorato seguite in qualità di relatore; quantità e qualità dell’attività di tipo seminariale rivolta agli studenti di primo, secondo e terzo ciclo.
Sulla “Valutazione dell’attività di ricerca scientifica” la commissione ha deliberato di considerare i seguenti aspetti: organizzazione, direzione e coordinamento di gruppi di ricerca nazionali e internazionali, ovvero partecipazione agli stessi; direzione e/o partecipazione a editorial boards di riviste nazionali e internazionali e a comitati di programma di conferenze scientifiche; attività di peer-review per riviste e convegni internazionali e per valutazione di rilievo nazionale o internazionale (es. A./FIR, PRIN, ANVUR, FP7); partecipazione in qualità di relatore e relatore su invito a congressi e convegni nazionali e internazionali e attività organizzativa degli stessi; conseguimento di premi e riconoscimenti nazionali e internazionali per attività di ricerca; periodi di ricerca presso Università o enti di ricerca all’estero.
Per la “Valutazione delle pubblicazioni scientifiche” la commissione ha stabilito: “Sono valutabili le pubblicazioni o i testi accettati per la pubblicazione secondo le norme vigenti nonché i saggi inseriti in opere collettanee e gli articoli editi su riviste in formato cartaceo o digitale con l’esclusione delle note interne o rapporti dipartimentali. La Commissione valuterà la consistenza complessiva della produzione scientifica del candidato, l’intensità e la continuità temporale della stessa, fatti salvi i periodi, adeguatamente documentati, di allontanamento non volontario dall’attività di ricerca, con particolare riferimento alle funzioni genitoriali. La valutazione delle pubblicazioni scientifiche, previa l’individuazione analitica dell’apporto individuale del/della candidato/a nei lavori in collaborazione, si svolgerà sulla base degli ulteriori seguenti criteri: – originalità, innovatività, rigore metodologico e rilevanzadi ciascuna pubblicazione; – congruenza di ciascuna pubblicazione con il profilo di professore universitario di prima fascia da ricoprire oppure con tematiche interdisciplinari ad esso strettamente correlate; – rilevanza scientifica della collocazione editoriale di ciascuna pubblicazione e sua diffusione all’interno della comunità scientifica”.
Rispetto a ciascuna delle tre voci sopra indicate, la commissione ha precisato che “Tutte le attività citate saranno valutate in funzione della loro congruenza con il SSD L-LIN/12”.
La selezione prevedeva anche una prova orale consistente, secondo quanto previsto nel verbale n. 1, in una discussione con la commissione della propria formazione, della didattica, dei titoli e dei risultati di ricerca in inglese e in italiano.
I criteri fissati per la valutazione della prova orale sono stati i seguenti: “0. competenza nell’utilizzo della lingua inglese per scopi accademico/scientifici congruenti con il SSD L-LIN/12; per i soli candidati internazionali: competenza in lingua italiana per scopi accademico/scientifici congruenti con il SSD L-LIN/12 A. capacità nell’impostare la discussione B. padronanza degli argomenti C. chiarezza espositiva”.
Nel verbale n. 2 la commissione ha dichiarato di autorizzare l’utilizzo di una presentazione tramite slide durante la discussione orale.
Con riferimento al prof. Z., la commissione ha espresso collegialmente la seguente valutazione conclusiva: “Il candidato F.Z. ricopre il ruolo di professore associato di Lingua e traduzione inglese presso l’Università degli Studi di Perugia dal 2003. Ha conseguito l’abilitazione scientifica nazionale per il macro-settore concorsuale 10/L1 per la prima volta nel 2012 e in seguito nel 2018. Aveva conseguito il titolo di Dottore di ricerca nel 2000 presso l’Università di Bologna. L’attività didattica è continua e [#OMISSIS#] e si concentra soprattutto sulla lingua inglese per le relazioni internazionali; sostenuta anche l’attività seminariale e la supervisionedi tesi. Il profilo del candidato relativamente all’attività di ricerca è di altissimo livello e si caratterizza in particolare per un’intensissima attività editoriale, organizzativa e di revisione fra pari. Si segnalano in particolare diversi ruoli di editor in riviste prestigiose, fra cui la rivista di classe A ANVUR Intralinea e la partecipazione al comitato scientifico e organizzativo di oltre 20 eventi, tutti di notevole interesse scientifico e di rilievo internazionale. L’intensa attività convegnistica si contraddistingue anche per i numerosi inviti come relatore plenario a convegni internazionali, che confermano il profilo internazionale del candidato. Buona la partecipazione a progetti e reti di ricerca. L’esperienza nello svolgimento di incarichi istituzionali in Dipartimenti e Atenei lo ha coinvolto in modo continuativo sia come membro di commissioni, in particolare all’interno del Consiglio del CLA di Ateneo, che con ruoli apicali in Dipartimento, negli ambiti della comunicazione, dell’internazionalizzazione e della quality assurance.
La produzione scientifica è ottimale per intensità e continuità e si contraddistingue in particolare per l’eccellente rilevanza e l’assoluto prestigio della collocazione editoriale, che rispecchiano un’originalità di pensiero e un ruolo di primissimo piano all’interno del dibattito scientifico e disciplinare del SSD a livello internazionale.
Temi di investigazione principale del candidato sono la traduzione, la multimedialità e i linguaggi di specialità, in particolare nell’analisi della comunicazione giornalistica, affrontati con metodi che spaziano dall’analisi della conversazione alla linguistica dei corpora, combinando prospettive linguistiche e socio-linguistiche. In sintesi, il giudizio complessivo sulla produzione scientifica di F.Z. risulta dunque eccellente e quello sull’attività di ricerca ottimo. Il giudizio sull’attività didattica e di servizio agli studenti è ottimo e quello sull’esperienza nello svolgimento di incarichi istituzionali in Dipartimenti e Atenei è buono. Nel colloquio il candidato ha mostrato un’ottima competenza nell’uso dell’inglese per scopi accademici/scientifici congruenti con il SSD L-LIN/12. La capacità di impostare ladiscussione del proprio profilo di studioso e di docente è risultato buono nonostante un livello leggermente sovrabbondante di dettaglio, compensato da una struttura lineare e efficace. Dalla presentazione e dalle domande che gli sono state sottoposte emerge un’ottima padronanza degli argomenti trattati: si apprezza in particolare la vasta esperienza, la versatilità nell’applicare i metodi di ricerca empirica su traduzione, multimedialità e testo giornalistico tanto alla ricerca quanto alla didattica e la visione sugli sviluppi futuri. Buona la chiarezza espositiva.
Sulla base delle considerazioni sovraesposte e in particolare dell’eccellente livello della produzione scientifica e dei risultati della prova orale la valutazione del candidato F.Z. è nel complesso eccellente”.
Alla candidatura della prof.ssa M. è stato attribuito il seguente giudizio: “La candidata S.M.M. svolge il ruolo di professoressa di prima fascia presso l’Università degli Studi di Bergamo nel SSD L-LIN/12 dal 2019, dove è stata precedentemente ricercatrice (dal 2005) e poi professoressa associata (dal 2010). Ha conseguito il Dottorato di ricerca presso l’Università di Lancaster nel 2019. L’attività didattica è continua e [#OMISSIS#] e si concentra sui temi dell’analisi del discorso e della lingua inglese per scopi turistici. Piuttosto consistente anche l’attività seminariale e la supervisione di tesi. L’impegno della candidata nella ricerca scientifica è di alto livello e si caratterizza in particolare per un’ottima capacità di progettazione scientifica e di partecipazione a reti e progetti nazionali e internazionali. L’attività editoriale e scientifica è molto buona, grazie alla partecipazione a diversi comitati scientifici di riviste e comitati organizzativi e scientifici di convegni. Intensa anche la partecipazione a convegni come relatrice a cui si aggiunge anche una buona attività su invito. L’esperienza nello svolgimento di incarichi istituzionali in Dipartimenti e Atenei è varia e molto qualificata, avendo la candidata ricoperto ruoli di responsabilità sia a livello Dipartimentale che anche di Ateneo: è stata Prorettrice con delega per la didattica e i servizi agli studenti dal 2015 al 2021, ed è attualmentePresidente di CdS della Laurea Magistrale in Text Science and Culture Enhancement in the Digital Era. La produzione scientifica è intensa e qualificata. Temi di elezione sono i linguaggi specialistici (incluso il linguaggio accademico), i generi e la comunicazione digitale, affrontati con metodi propri della linguistica dei corpora e dell’analisi del discorso. Le pubblicazioni denotano originalità e capacità di applicare in modo critico i metodi empirici di analisi del testo e del discorso. La collocazione editoriale è mediamente molto buona. In sintesi, il giudizio complessivo della Commissione sulla produzione scientifica così come sull’attività di ricerca risulta dunque ottimo. Il giudizio sull’attività didattica e di servizio agli studenti risulta ottimo e l’esperienza nello svolgimento di incarichi istituzionali in Dipartimenti e Atenei eccellente. Nel colloquio la candidata M. ha mostrato un’ottima competenza nell’uso dell’inglese per scopi accademici/scientifici congruenti con il SSD L-LIN/12. La capacità di impostare la discussione del proprio profilo di studiosa e di docente è risultata solo discreta a causa di un notevole livello di dettaglio che ha portato la candidata a enucleare alcuni aspetti (ad es. la capacità progettuale) più di altri (ad es. la didattica). Dalla presentazione e dalle domande che le sono state sottoposte emerge una padronanza degli argomenti trattati complessivamente buona; si apprezzano in particolare le competenze maturate nella ricerca sui linguaggi specialistici (legale, medico e del turismo) che emergono dalla descrizione dei progetti svolti e in corso, ma che avrebbero potuto essere maggiormente valorizzate in riferimento agli sviluppi di ricerca presso il Dipartimento che ha bandito la procedura. La chiarezza espositiva risulta discreta per la difficoltà di gestione del tempo. Sulla base delle considerazioni sovraesposte la valutazione della candidata S.M.M. è nel complesso ottima”.
5. Il Tar del Veneto, innanzi al quale sono stati impugnati gli atti e gli esiti della procedura, ha respinto il ricorso della prof.ssa M. osservando in sintesi quanto segue.
5.1. I criteri adottati dalla commissione per valutare i curricula dei candidati erano idonei a delinearne il profilo scientifico, anche avuto riguardo al “ruolo poliedrico” considerato dalla Carta europea dei ricercatori, di cui alla raccomandazione della Commissione delle comunità europee 11 marzo 2005 n. 251 (cd. “Carta di Dublino”), recante principi che, ai sensi dell’art. 18 della L. n. 240 del 2010, devono essere rispettati nelle procedure per la chiamata dei professori di prima e di seconda fascia, nonché tenuto conto del fatto che la prova orale verteva proprio sui principali risultati di ricerca conseguiti dal candidato nel settore scientifico disciplinare (SSD) di riferimento, vale a dire sull’esperienza professionale.
Né la commissione, avuto riguardo all’ampia discrezionalità che connota la materia, era tenuta a prevedere criteri ulteriori.
Va escluso che, ai fini della valutazione dei candidati, debba darsi valore decisivo all’ampiezza dell’arco temporale nel quale si è sviluppata la loro carriera professionale e all’ampiezza dell’arco temporale durante il quale essi hanno conseguito i risultati più prestigiosi, trattandosi di aspetti che possono rilevare solo se predeterminati nel bando o se compresi tra i criteri predeterminati dalla commissione, fermo restando che, qualora previsti, dovrebbero essere contemperati con il principio di non discriminazione, a tutela di studiosi che per un tratto della carriera hanno dovuto rallentare l’attività, ad esempio per ragioni di cura familiare o per malattia.
La commissione ha adeguatamente apprezzato il curriculum della professoressa M. nella parte riferita agli incarichi istituzionali, valutati con il massimo giudizio di “eccellente” ed ha correttamente operato anche laddove, sotto il profilo dell’attività didattica, ha considerato tutte e le sole tesi che la ricorrente ha indicato di avere seguito nell’ultimo quinquennio.
Il fatto che la professoressa M. nel corso della propria carriera ne abbia seguito un numero maggiore non assume rilievo, atteso che la commissione era tenuta a pronunciarsi limitatamente a quanto indicato nella domanda di partecipazione.
Non è fondata nemmeno la doglianza secondo cui la commissione non avrebbe considerato la pertinenza del curriculum della prof.ssa M. rispetto al progetto di eccellenza che riguarda il Dipartimento in questione, richiamato all’art. 1 del bando, né avrebbe considerato la lettera motivazionale della candidata, che pure spendeva argomenti rispetto a tale progetto: infatti la descrizione della tipologia di impegno didattico e scientifico contenuta nel bando era estranea al perimetro delle valutazioni concorsuali, perché aveva la mera funzione di indicare il carico didattico e scientifico del profilo oggetto di concorso.
Quanto alla lettera motivazionale, trattasi di un documento che i candidati erano solo invitati a produrre, e ciò non in vista della valutazione comparativa, ma “In coerenza con le azioni previste dall’ateneo nell’ambito della “Human Resources Strategy For Researchers” (HRS4R)” come previsto dall’art. 3 del bando.
5.2. Sono infondate anche le censure inerenti alla valutazione dell’attività didattica dei candidati atteso che le valutazioni espresse dai singoli componenti e dalla commissione collegialmente, per come articolate e trasfuse nei verbali della procedura, non risultano inattendibili, con la conseguenza che non possono essere censurate quale espressione di un cattivo impiego della discrezionalità tecnica.
Il mero raffronto tra il numero di corsi tenuti non è indicativo di una maggiore maturità sotto il profilo didattico di un candidato rispetto all’altro, atteso che la valutazione comparativa tra i candidati deve essere svolta in modo globale.
Inoltre, l’esperienza di docente maturata in aula va considerata non solo tenendo conto del numero dei corsi tenuti, ma anche dell’impegno orario e dei crediti formativi connessi a ciascun corso. Da questo punto di vista, la doglianza non è adeguatamente sostenuta da elementi di prova, nel senso che la ricorrente non ha offerto elementi tali da dimostrare la irragionevolezza del giudizio della commissione.
Lo stesso profilo di genericità investe anche la doglianza secondo cui la commissione non avrebbe valutato, dal punto di vista qualitativo, i seminari ai quali i candidati sono intervenuti come relatori, avendo commissione correttamente operato nel dare rilievo al numero dei seminari, dopo averne verificato la congruenza con il SSD L-LIN/12.
Non è fondata la doglianza secondo cui la commissione non avrebbe dovuto considerare l’attività didattica svolta dal prof. Z. prima di avere conseguito il dottorato di ricerca perché il titolo di dottore di ricerca non costituisce presupposto per l’insegnamento.
Per quanto già esposto non assume rilievo l’arco temporale nel quale si sono svolti i corsi e i seminari tenuti dai candidati, tenuto peraltro conto che l’attività del prof. Z. risulta comunque continua.
5.3. Non sono fondate le censure riguardanti la valutazione dell’attività di ricerca scientifica in quanto:
– la doglianza secondo cui la commissione avrebbe sopravvalutato il profilo della ricerca scientifica del controinteressato va disattesa, perché il pur opinabile giudizio tecnico-discrezionale della commissione non è stato attinto da censure tali da dimostrare che sia fondato su presupposti di fatto erronei o che sia assolutamente irragionevole;
– in particolare, la commissione ha qualificato “di altissimo livello” l’attività di ricerca del prof. Z. e “intensissima” l’attività editoriale organizzativa e di revisione fra pari; ha dato rilievo al ruolo di editor in riviste prestigiose, alla partecipazione al comitato scientifico e organizzativo di oltre venti eventi, tutti di notevole interesse scientifico e di rilievo internazionale, ai numerosi inviti come relatore plenario a convegni internazionali;
– il fatto che la partecipazione a progetti e reti di ricerca sia stata valutata “solo” come “buona” (mentre la valutazione della prof.ssa M. sotto questo aspetto è risultata “ottima”) non rende irragionevole il giudizio complessivo di “ottimo” per la ricerca scientifica;
– non è censurabile il fatto che la commissione non abbia preso in considerazione il ruolo della prof.ssa M. nel comitato organizzativo dei convegni da essa indicati, atteso che la stessa non lo aveva indicato;
– la commissione ha considerato il profilo internazionale dell’attività di ricerca della prof.ssa M. (“L’impegno della candidata nella ricerca scientifica è di alto livello e si caratterizza in particolare per un’ottima capacità di progettazione scientifica e di partecipazione a reti e progetti nazionali e internazionali”), con la conseguenza che non è fondata la tesi secondo cui nella sua valutazione sarebbe stata trascurata la partecipazione ai convegni all’estero;
– va disattesa anche la doglianza secondo cui la commissione avrebbe illegittimamente considerato i convegni cui il prof. Z. ha partecipato nel periodo dal 1996 al 2002, perché a quel tempo egli non apparteneva al SSD del Dipartimento di studi linguistici e culturali comparati, dal momento che oggetto di valutazione doveva essere non il SSD degli studiosi intervenuti a quei convegni, ma la congruenza dei temi trattati con il SSD L-LIN/12;
– anche in questo caso non assume rilievo l’arco temporale nel quale si è sviluppata la produzione scientifica dei candidati, tenuto peraltro conto che l’attività del prof. Z. risulta in effetti intensa e continua anche sotto questo profilo.
5.4. Quanto alla valutazione delle pubblicazioni scientifiche:
– la commissione ha dato rilievo esclusivamente a pubblicazioni congruenti con il SSD di riferimento;
– le doglianze con le quali viene contestata la congruenza delle singole pubblicazioni con il SSD L-LIN/12 sono inammissibili perché, a ben vedere, mirano a ottenere dal giudice amministrativo una valutazione che si sostituisca al giudizio della commissione;
– non possono essere apprezzati positivamente nemmeno gli argomenti che fanno leva sulla circostanza secondo cui il prof. Z. ha indicato alcuni articoli pubblicati sulla rivista “Intralinea” di cui egli è editore atteso che il “possibile conflitto di interesse” è solo genericamente prospettato; che la rivista in questione è di “classe A” secondo la classificazione ANVUR; che la valutazione è avvenuta prendendo in considerazione il contenuto dei lavori e non il mero fatto della pubblicazione degli stessi;
– le ristampe presso case editrici prestigiose di lavori già pubblicati con editori meno noti sono indicative dell’autorevolezza che nel corso del tempo lo studio ha assunto presso la comunità scientifica di riferimento;
– nella valutazione della produzione scientifica non rileva il fatto che l’opera risalga a un’epoca in cui l’autore era impiegato in un SSD differente da quello al quale l’opera è riconducibile.
5.5. Sono inammissibili le censure inerenti alla valutazione degli incarichi istituzionali (criterio per il quale la ricorrente ha ottenuto la valutazione massima di “eccellente”) secondo cui il prof. Z. avrebbe meritato una valutazione inferiore a quella di “buono”, perché oltre che generiche, mirano a un non consentito sindacato sostitutivo sulla discrezionalità tecnica al di fuori dei tassativi casi considerati dall’art. 134 cod. proc. amm..
5.6. per quanto riguarda la valutazione della prova orale:
– la doglianza secondo cui la ricorrente non era consapevole che il tempo a sua disposizione per l’esposizione orale era limitato a quindici minuti non ha fondamento atteso che ella è stata esaminata per seconda, con la conseguenza che era nelle condizioni di conoscere la durata della prova, né la ricorrente ha fornito un principio di prova sulla maggior durata dell’esame della prima candidata (né tantomeno, più in generale, ha dimostrato di avere subito una disparità di trattamento rispetto a tutti gli altri candidati);
– risulta attendibile il contenuto della relazione sui fatti di causa elaborata dai commissari (doc. 15 dell’amministrazione) secondo cui “la Commissione ha apertola discussione alla presenza di tutti e 4 i candidati illustrando le modalità di svolgimento: tutti avrebbero avuto a disposizione 15 minuti a testa per illustrare il proprio profilo, inclusi punti di forza ed eventuali aspetti ancora da rinforzare. A questo sarebbero seguite poi alcune domande di approfondimento da parte delle commissarie”;
– sotto altro aspetto, nel valutare la prova della ricorrente, la commissione ha correttamente dato peso al fatto che l’esposizione si fosse concentrata sui progetti di ricerca da avviare, lasciando in secondo piano l’illustrazione del suo profilo scientifico che, invece, secondo il bando era l’oggetto della (“principali risultati di ricerca” del candidato);
– è irrilevante che le slides preparate dalla prof.ssa M. illustrassero i suoi principali risultati di ricerca, atteso che tali schede potevano servire di ausilio per rendere più efficace l’esposizione, senza però sostituirsi ad essa;
– più in generale, dal motivo di ricorso non emergono elementi tali da ritenere che la commissione non abbia fatto buon governo della discrezionalità tecnica in sede di valutazione della prova orale della prof.ssa M..
6. L’appello della prof. M. è affidato ai motivi di seguito sintetizzati.
6.1. Con riferimento all’omessa valutazione generale del suo curriculum sostiene che, diversamente da quanto affermato dal primo giudice, alla luce dei principi contenuti nella Carta europea dei ricercatori, oltre che della disciplina di cui alla L. n. 240 del 2010 e di cui al Regolamento di ateneo per la selezione dei docenti di prima e seconda fascia e al decreto rettorale di indizione della procedura selettiva (n. 741 del 25 giugno 2023), i criteri di valutazione comparativa adottati dalla commissione avrebbero consentito una valutazione solo parziale del curriculum, a discapito della qualità e del merito del complessivo percorso accademico del docente.
Sarebbe stata omessa qualsiasi valutazione che consentisse di verificare, e di valutare equamente se il candidato avesse o meno effettivamente rivestito – qualitativamente e quantitativamente – quel “ruolo poliedrico” cui, come richiede la disciplina europea applicata dal Tar, deve tendere obbligatoriamente ogni ricercatore di comprovata esperienza.
Sotto il profilo della omessa comparazione gli aggettivi (“eccellente”, “ottimo”, etc.) utilizzati dalla commissione non costituirebbero livelli di classificazione, né specifici criteri o parametri espressamente disciplinati, risultando così slegati da qualsivoglia regola valutativa e, comunque, inidonei ad esternare le motivazioni di una effettiva valutazione.
La commissione non avrebbe tenuto conto che la prof.ssa M. era già professore ordinario di prima fascia dall’anno 2019 e che, in tale veste, ha rivestito e riveste ruoli di supervisione, gestione amministrativa e finanziaria sia all’interno della facoltà di appartenenza sia a livello nazionale: su tale censura la sentenza nulla avrebbe detto e le argomentazioni contenute nella relazione della commissione datata 4 giugno 2024 e prodotta in giudizio non sarebbero convincenti essendo, a suo dire, irragionevole sostenere l’identità del percorso formativo culminato con il conseguimento del titolo di professore di prima fascia rispetto al percorso di tutti coloro che, invece, si sono fermati a quello di professore di seconda fascia, come per il Prof. Z..
Contesta che le posizioni dei due docenti ed il loro percorso accademico pluridecennale possano essere ritenuti sovrapponibili in virtù di titoli maturati oltre vent’anni prima della selezione, tralasciando tutto il successivo percorso di vita accademica.
Lamenta che il Tar avrebbe omesso di motivare su alcune censure relative alla mancata valutazione del curriculum, che pertanto ripropone:
– disparità di trattamento per non essere stato riconosciuto alla ricorrente alcun valore allo status di professore di prima fascia;
– svilimento dell’impegno profuso dalla appellante in tutto l’arco temporale del percorso accademico;
– differenza tra questo percorso e quello del prof. Z., nonostante il quale il giudizio della commissione è stato identico per entrambi (ottimo);
– omissione, da parte della commissione, della valutazione d’insieme del docente sul “ruolo poliedrico, il curriculum e l’arco temporale in cui si è sviluppato il percorso accademico”;
– omissione, da parte della commissione, di ogni considerazione circa l’arco temporale in cui si sono sviluppate le carriere professionali dei candidati, atteso che, a suo dire, l’arco temporale in cui si è dipanato il percorso dei candidati avrebbe un rilievo decisivo per poter effettuare la valutazione complessiva, anche in chiave prospettica, del docente universitario.
Ancora, lamenta che il Tar avrebbe travisato il senso della censura concernente l’errata valutazione e la carenza di motivazione dei giudizi espressi dalla commissione, che pertanto ripropone testualmente: “come rilevato dalla Commissione, la ricorrente ha indicato, per quanto concerne l’attività didattica e più precisamente le tesi di laurea, laurea magistrale o dottorato seguite in qualità di relatore, solo quelle negli ultimi 5 anni ossia a partire dall’anno 2018: una tesi di dottorato, 18 tesi magistrali e 29 triennale.
Attività più consistente, nonostante l’autolimitazione, rispetto a quella dichiarata dal professor Z. che in tutto il suo percorso professionale – 2003-2023 – è stato relatore in 30 tesi di laurea, 10 tesi magistrali e quattro tesi di dottorato.
Nel periodo antecedente al 2018 la prof.ssa M. è stata relatrice in 63 prove finali e 15 tesi, oltre che correlatrice in 27 tesi.
Anche sotto questo profilo appare evidente non soltanto la violazione delle citate norme sulle modalità di valutazione dei candidati attraverso l’esame del curriculum ma, soprattutto, la carenza di motivazione dei giudizi espressi dalla Commissione sul punto specifico della valutazione generale dei candidati.
L’illegittimità dell’operato della commissione [#OMISSIS#] anche quello che può definirsi l’affidamento effettuato dalla ricorrente sulla base delle prescrizioni contenute nel decreto rettorale che ha bandito la procedura di selezione.
Accertato, infatti, che tanto la normativa di settore quanto quella specifica dell’ateneo e quella regolamentante la procedura selettiva prevedevano espressamente la valutazione dei curricula, ne consegue che con tali norme era stato fissato il perimetro entro il quale la commissione giudicatrice poteva esercitare la propria discrezionalità”.
Il Tar si sarebbe soffermato sul dato, a suo dire superfluo, dell’indicazione, da parte della prof.ssa M., della partecipazione alle commissioni di laurea tenutesi solo nel quinquennio precedente la procedura di selezione, ma il riferimento al principio di autoresponsabilità dei concorrenti sarebbe fuori luogo perché l’attività in questione, svolta dalla prof.ssa M., ancorché limitata nel tempo, sarebbe quasi doppia rispetto a quella svolta dal prof. Z. in tutto il suo percorso accademico e quindi nei vent’anni precedenti il concorso.
6.2. Anche con riferimento alla valutazione dell’attività didattica, di didattica integrativa e di servizio agli studenti l’appellante lamenta il divario, qualitativo e quantitativo, dell’impegno profuso dalla prof.ssa M. rispetto a quello del prof. Z. che renderebbe la valutazione della commissione – giudizio ottimo per entrambi – priva di logicità, irragionevole, fondata su un palese errore di fatto e inattendibile.
Analogo vizio si riscontrerebbe nella sentenza che non motiverebbe adeguatamente sul punto.
6.3. Con riferimento alla valutazione dell’attività di ricerca scientifica, contesta come irragionevole che ad entrambi i candidati sia stato attribuito il giudizio di “ottimo” sia individualmente che collegialmente, dal momento che i dati di fatto forniti dalla commissione denoterebbero una palese diversità dei ruoli rivestiti dai docenti nell’ambito della ricerca scientifica.
Contesta la sentenza nella parte in cui afferma che la lamentata sopravalutazione del profilo del controinteressato, nell’ambito delle attività di ricerca scientifica, non sarebbe tale da dimostrare che il giudizio sia fondato su presupposti di fatto erronei o che sia assolutamente irragionevole.
Sostiene, al contrario, che la censura di “sopravalutazione” sarebbe puntuale e circostanziata e che il requisito della partecipazione del docente in qualità di relatore e in qualità di relatore su invito a congressi e convegni nazionali e internazionali nonché dell’attività organizzativa degli stessi non sarebbe stato oggetto di adeguato discernimento a fronte della disparità numerica sul punto fra i candidati.
Quindi censura l’operato della commissione nella parte in cui, nella valutazione delle partecipazioni ai comitati organizzativi o ai comitati scientifici della prof.ssa M., le riconosce 28 convegni scientifici senza tener conto del fatto che in tali 28 convegni la ricorrente ha fatto parte, in tutti gli eventi, sia del comitato scientifico sia di quello organizzativo, come peraltro emergerebbe dal curriculum prodotto.
Contesta, ancora, la mancanza di una valutazione qualitativa, in particolare la mancata valutazione complessiva del profilo professionale dei candidati soprattutto in relazione alla continuità dell’attività di docente.
6.4. Con riferimento alla valutazione delle pubblicazioni scientifiche sostiene che le opere del Prof. Z. (che analizza una per una) non sarebbero congruenti con il settore scientifico disciplinare di appartenenza e ne contesta la rilevanza scientifica della collocazione editoriale.
Quindi, il giudizio di eccellente espresso dalla commissione a favore del controinteressato (nonostante due commissari su tre avessero valutato come “ottima” la produzione scientifica di quest’ultimo) sarebbe viziato per manifesta disparità e per palese contraddizione. Contesta l’affermazione contenuta in sentenza secondo cui tale censura sarebbe affetta da inammissibilità.
6.5. In ordine alla valutazione degli incarichi istituzionali lamenta la disparità di trattamento, la superficialità e l’errata valutazione dei fatti del giudizio di “buono” attribuito al controinteressato in ragione del divario tra gli incarichi dei due docenti.
6.6. Anche con riferimento alla valutazione della sua prova orale con il giudizio “discreto” l’appellante lamenta che l’esito sarebbe dipeso dal fatto di non sapere del limitato tempo a disposizione (15 minuti) e contesta la motivazione resa in sentenza sul punto, che sarebbe pretestuosa.
7. L’Università, nelle sue difese, ha controdedotto come segue a tutte le censure sopra riportate.
7.1. Con riferimento al primo motivo il Tar avrebbe correttamente interpretato i principi contenuti nella Carta europea dei ricercatori, ritenendo (punti 15.2 e 15.3 sentenza) che “i criteri di valutazione decisi dalla commissione, nell’ambito della propria discrezionalità, erano idonei allo scopo di delineare il profilo accademico e la maturità scientifica dei candidati nella loro globalità”.
Contrariamente a quanto sostenuto dall’appellante, la circostanza che la ricorrente è professoressa di prima fascia dall’anno 2019 costituirebbe solo uno dei possibili requisiti di partecipazione al concorso e non potrebbe dare adito a una valutazione migliorativa specifica, anche se indubbiamente contribuisce a rafforzare la valutazione delle esperienze, in particolare quelle gestionali e relative agli incarichi istituzionali.
Come osservato dal Tar, nessuna norma imponeva alla commissione di auto-vincolarsi a dare un maggior peso allo svolgimento di un’attività professionale particolarmente intensa concentrata in un recente arco temporale.
Inoltre la commissione avrebbe specificamente valorizzato il percorso professionale dell’appellante.
In relazione alle specifiche esperienze vantate dalla docente e la cui valutazione è stata oggetto di contestazione, quanto al ruolo di valutatore GEV (gruppo esperti della valutazione), laddove la ricorrente dichiara a pag. 21 del curriculum di essere stata valutatore GEV 10 per le tornate del 2021 e del 2012-2014 e a pag. 42 di essere stata valutatore VQR (valutazione della qualità della ricerca) GEV 10 nei periodi 2011-2014 e 2015-2019, non si tratterebbe del ruolo di GEV, ma di quello di valutatore all’interno dell’area 10. Queste esperienze non sarebbero appannaggio dei soli professori ordinari: infatti anche il candidato Z. nel suo curriculum cita la partecipazione in qualità di esperto della valutazione ANVUR, nonostante non avesse la qualifica di professore ordinario, come indicato nella relazione della commissione prot. n. (…) del 4 giugno 2024: doc. 15 allegato alla memoria di primo grado).
Quanto, poi, all’esperienza concorsuale, la prof.ssa M. ha ricevuto una valutazione di eccellenza e comparativamente migliore rispetto agli altri candidati, inoltre ella non contesta la valutazione della commissione relativa agli altri candidati.
In ordine alla dedotta genericità dei criteri che, secondo l’appellante, avrebbero consentito “una valutazione solo parziale del curriculum, a discapito della qualità e del merito del complessivo percorso accademico del docente”, la difesa erariale osserva che i commissari avrebbero specificatamente valorizzato ogni singolo evento del percorso professionale di tutti i candidati e, dunque, anche della prof.ssa M..
il Tar avrebbe correttamente applicato al il principio di autoresponsabilità, secondo cui il candidato di procedure concorsuali non può dolersi della mancata valutazione, da parte della commissione, di titoli non indicati nella domanda di partecipazione (punto 15.6): la ricorrente, infatti, avrebbe limitato la descrizione della propria attività seminariale agli ultimi 5 anni, impedendo di fatto una valutazione complessiva che tenesse in considerazione anche la continuità e l’intensità di tale attività.
Lo stesso dicasi con riferimento all’eccezione relativa all’omessa valutazione qualitativa delle attività seminariali dei candidati e delle tesi seguite, di fatto non effettuabile, non essendo stata fornita, da parte della candidata, alcuna descrizione dettagliata in merito.
Correttamente il Tar avrebbe affermato che “nessuna norma imponeva alla commissione di auto vincolarsi a dare maggior peso allo svolgimento di un’attività professionale particolarmente intensa concentrata in un recente arco temporale” (punto 15.4).
Inoltre, quanto meno prendendo in considerazione l’entrata in ruolo come associato del prof. Z. nel 2003, di molto precedente a quella della prof.ssa M., del 2014, il docente possiederebbe un’esperienza accademica complessiva più ampia (oltre 20 anni) rispetto alla prof.ssa M. (10 anni). Ciononostante, la commissione ha valutato le carriere dei candidati nel merito dei contesti in cui si sono svolte.
7.2. In ordine al secondo motivo la difesa erariale osserva in particolare:
– che il mero raffronto tra il numero di corsi tenuti non sarebbe indicativo di una maggiore maturità sotto il profilo didattico di un candidato rispetto all’altro;
– che il Tar avrebbe correttamente applicato il principio di autoresponsabilità, atteso che la mancata valutazione dei due profili in relazione alle partecipazioni dell’appellante sarebbero attribuibili non a un errore della commissione, ma esclusivamente alla lacunosità del curriculum della candidata;
– che l’appellante avrebbe limitato la descrizione della propria attività seminariale agli ultimi 5 anni, impedendo di fatto una valutazione complessiva che tenesse in considerazione anche la continuità e l’intensità di tale attività;
– che, con riferimento alla doglianza secondo cui la commissione non avrebbe dovuto considerare l’attività didattica svolta dal prof. Z. prima di avere conseguito il dottorato di ricerca, il titolo di dottore di ricerca non costituisce requisito per accedere alla docenza, come dimostrato dal curriculum della stessa prof.ssa M., che ha svolto tutta la propria carriera, fino al 2019 (anno in cui ha vinto il concorso da ordinario), senza aver conseguito il titolo di dottore di ricerca (avendolo ottenuto, infatti, nel 2019 presso l’Università di Lancaster, peraltro in linguistica applicata);
– che, analogamente, la valutazione qualitativa delle attività seminariali dei candidati e delle tesi seguite non sarebbe stata effettuabile, non essendo stata fornita, da parte dei candidati, alcuna descrizione dettagliata in merito;
– con riferimento all’asserita incoerenza della valutazione collegiale del candidato Z., la valutazione finale di “ottimo” attribuitagli non sarebbe la semplice somma matematica dei giudizi individuali, ma il risultato di riflessioni dei componenti della commissione che giungono ad un giudizio condiviso.
7.3. In ordine al terzo motivo, con cui l’appellante contesta la valutazione dell’attività di ricerca scientifica, sostenendo una presunta sopravvalutazione del profilo del controinteressato e lamentando disparità di trattamento, l’Università osserva:
– la mancata valutazione di specifici profili in relazione alle partecipazioni dell’appellante sarebbero attribuibili non a un errore della commissione, ma alla lacunosità del curriculum;
– quanto all’asserita erroneità della valutazione della commissione, con riferimento all’organizzazione dei convegni da parte del candidato Z., e ai 4 eventi tenutisi tra l’anno 1997 e l’anno 2002, quando lo stesso non faceva parte del SSD oggetto della procedura selettiva, l’appellante non avrebbe considerato che la commissione ha valutato questi convegni in base alle tematiche affrontate, tutte perfettamente in linea con il SSD L-LIN/12.
7.4. La dedotta illegittimità del giudizio collegiale “eccellente” assegnato al prof. Z. per le pubblicazioni scientifiche a fronte di due giudizi individuali “ottimo” e un solo giudizio “eccellente”, sarebbe smentita dal verbale n. 2, Allegato A, dove risulta che i giudizi assegnati al prof. Z. con riferimento alle pubblicazioni scientifiche sono “eccellente” da parte della prof.ssa M.A. (pag. 22) e della prof.ssa S.B. (pag. 25).
Secondo quanto stabilito dal bando all’art. 1, la valutazione delle pubblicazioni scientifiche è stata operata esclusivamente con riferimento alle 20 pubblicazioni presentate dai candidati, mentre quelle menzionate nel curriculum, ma non specificamente presentate per la procedura, sono state valutate come contributo al profilo scientifico dei candidati, secondo quanto evidenziato nel verbale n. 2, Allegato A, per ciascuno dei candidati: in proposito la difesa erariale rileva che le 20 pubblicazioni scientifiche presentate dal prof. Z. sono state oggetto di specifica analisi e valutazione da parte di ciascun commissario e sono state ritenute congruenti con il SSD mentre l’appellante, lungi dall’evidenziare profili di illegittimità, pretenderebbe di attribuire un diverso SSD alle suddette pubblicazioni, così sostituendo il proprio giudizio a quello della commissione.
7.5. Quanto alla lamentata disparità di trattamento, erroneità e superficialità del giudizio di “buono” assegnato al prof. Z. a fronte del giudizio di “eccellente” attribuito alla prof.ssa M., l’amministrazione evidenzia che trattasi di una valutazione comparativa e che dal semplice confronto incarichi/valutazioni singole/valutazioni collegiali risulterebbe la correttezza dell’operato della commissione che non solo ha riconosciuto il massimo all’appellante, ma ne ha anche ulteriormente rafforzato il valore, distanziando abbondantemente i giudizi degli altri candidati, che si sono visti riconoscere al massimo un “buono”.
7.6. Quanto alla prova orale, relativamente alla quale l’appellante si duole della unanime valutazione di “discreto” assegnatale su due (“capacità di impostare la discussione” e “chiarezza espositiva”) dei quattro criteri (gli altri due sono “competenza nell’utilizzo della lingua” e “padronanza degli argomenti”), la difesa erariale osserva che, laddove l’appellante rivendica di aver scientemente utilizzato tutto il tempo a propria disposizione per “la discussione sui progetti di ricerca da avviare nell’ambito del Dipartimento di Eccellenza dell’Università di Ca’ Foscari” (pag. 52 del ricorso), tralasciando completamente l’illustrazione del proprio percorso professionale, la stessa appellante finirebbe con l’ammettere di aver commesso un macroscopico errore nell’impostazione della propria prova orale.
Ricorda che la presentazione a mezzo slides costituiva solo un’agevolazione concessa ai candidati e non un ulteriore e autonomo elemento di valutazione.
Dopo aver riportato i giudizi dei tre commissari l’amministrazione osserva che, diversamente da quanto argomentato nel ricorso, la discussione sul “possibile futuro del Dipartimento” (pag. 53) sarebbe stata piuttosto limitata, mentre la candidata si sarebbe soffermata a presentare il proprio passato e presente, forse proprio perché “già docente di prima fascia”.
8. L’appellato prof. Z. ha preliminarmente eccepito l’inammissibilità dell’appello per sopravvenuta carenza di interesse, non avendo l’appellante riproposto la domanda, formulata in primo grado, di dichiarare l’inefficacia del contratto di lavoro medio tempore eventualmente sottoscritto dall’Università Ca’ Foscari con il prof. Z..
In subordine e nel merito ha contestato i motivi di appello ricalcando le argomentazioni svolte in primo grado sostanzialmente condivise dal Tar.
Nella memoria di replica ha poi eccepito la tardività della memoria conclusiva dell’appellante, depositata il 21 febbraio 2026, ultimo giorno utile, alle ore 12.20, ossia oltre le ore 12.00; il prevalente indirizzo giurisprudenziale da tempo interpreta la previsione dettata dall’art. 4, comma 4, All.to 2 D.Lgs. n. 104 del 2010 nel senso che il deposito effettuato l’ultimo giorno utile, ma oltre le ore 12, si considera compiuto il giorno successivo.
Inoltre ritiene “fuori luogo” l’insistenza con cui la difesa avversaria continua a prospettare la violazione dei principi sanciti dalla c.d. Carta europea dei Ricercatori, né sarebbe vero che la sentenza impugnata avrebbe solo genericamente riconosciuto l’osservanza delle norme europee, senza nulla argomentare rispetto alle deduzioni con cui la ricorrente ne aveva dedotto la violazione.
Contesta il tentativo dell’appellante di sollecitare un sindacato sostitutivo da parte del giudice amministrativo e ribadisce le proprie argomentazioni difensive.
9. Nella memoria di replica l’appellante ha dedotto l’infondatezza dell’eccezione di inammissibilità per omessa riproposizione della domanda di declaratoria di inefficacia del contratto, richiamando la giurisprudenza sul punto, non ha controdedotto alla eccezione di tardività della memoria conclusiva ed ha ribadito, sintetizzandole, le principali argomentazioni difensive.
10. Preliminarmente vanno respinte le eccezioni in [#OMISSIS#] formulate dall’appellato.
Quanto alla presunta tardività della memoria conclusiva dell’appellante si osserva che la scadenza di un termine in un giorno festivo deve essere prorogata al successivo giorno non festivo; nel processo amministrativo, la regola generale prevista dall’art. 155, comma 5, c.p.c., che equipara il sabato ai giorni festivi limitatamente agli atti processuali che scadono dl sabato e si svolgono fuori dall’udienza, in virtù della disposizione di cui all’art. 52, comma 5, c.p.a., vale per i termini che si calcolano in avanti ma non per quelli a ritroso(cfr. Cons. giust. amm. Sicilia, sez. giur., 23 maggio 2022, n. 619).
Nel caso di specie il 21 febbraio 2026 cadeva di sabato.
Quanto alla eccepita improcedibilità dell’appello per omessa riproposizione della domanda di declaratoria di inefficacia del contratto di lavoro sottoscritto dal prof. Z., il Collegio ricorda che la sezione ha ripetutamente affermato, in senso contrario a quello prospettato dall’appellato, che “l’impugnazione del decreto rettorale con il quale sono stati approvati gli atti della procedura concorsuale e, per l’effetto, dichiarato vincitore della procedura il controinteressato, rappresenta di per sé stessa la condizione necessaria e sufficiente per ottenere una pronuncia sul merito della fondatezza delle censure dedotte, poiché l’atto di nomina e la presa di servizio, pur se provvedimenti distinti rispetto a quelli di approvazione dell’esito dellaprocedura, si fondano per l’appunto su di esso” (Cons. Stato, sez. VII, 26 gennaio 2026, n. 619, che richiama id. 27 maggio 2024, n. 4675).
È stato ribadito il principio per cui “l’interesse è connesso agli esiti della procedura selettiva indipendentemente dal successivo provvedimento di nomina, atto autonomo rispetto al quale l’esito della procedura selettiva costituisce un presupposto che non viene messo in discussione (Cons. Stato, sez. VII, n. 8800/2022). Si tratta di un nesso di presupposizione immediato, diretto e necessario, per cui l’annullamento del provvedimento di approvazione dell’esito della procedura esplica sugli atti successivi un’efficacia caducante in ossequio al principio simul stabunt simul cadent” (Cons. Stato, sez. VII, 5 marzo 2024, n. 2175).
11. Passando all’esame del merito, il Collegio, dando rilievo al principio della ragione più liquida, ritiene di principiare dalle censure che risultano ictu oculi fondate e satisfattive in relazione alla pretesa sostanziale dedotta in giudizio.
Va premesso che alla procedura per cui è causa hanno partecipato 5 candidati, dei quali solo la prof.ssa M. era già docente di I fascia.
In proposito il Collegio rileva che i singoli commissari solo nella descrizione del profilo hanno riferito che la prof.ssa M. era già professore ordinario di prima fascia dall’anno 2019 presso l’Università di Bergamo ma, come posto in luce dalla parte appellante, nella valutazione non hanno tenuto conto di tale dato oggettivo e del fatto che in tale veste ha rivestito e riveste ruoli di supervisione, gestione amministrativa e finanziaria sia all’interno della facoltà di appartenenza sia a livello nazionale.
Si tratta di un profilo che, a parere del Collegio, non poteva essere ignorato nella valutazione: il che non equivale a dire che certamente la suddetta candidata sarebbe stata da preferire per il solo fatto di essere l’unica docente di prima fascia, bensì che, nella comparazione, l’accordata preferenza ad altro candidato avrebbe richiesto la valorizzazione di aspetti di pregio tali da poter compensare e superare l’oggettività di tale superiore qualificazione.
Nei verbali della commissione, invece, non è dato rinvenire alcuna specifica motivazione sul punto e, parimenti, la sentenza ha taciuto su tale censura di difetto di motivazione e di illogicità, nonostante la ricorrente l’avesse sviluppata del ricorso sicché la relativa censura formulata in appello è fondata.
D’altra parte va osservato che alla rilevata mancanza di valutazione non possono sopperire le argomentazioni contenute nella relazione della commissione datata 4 giugno 2024 e prodotta in giudizio.
Ivi si afferma che “nelle valutazioni che riguardano l’esperienza nello svolgimento degli incarichi istituzionali la candidata S.M.M. ha ottenuto comparativamente un giudizio complessivo migliore rispetto agli altri candidati (eccellente pag. 33 Allegato A) proprio in forza di quanto si evince dalla comparazione dei loro curricula. Questo valore massimo sulla scala positiva dimostra l’attenzione della Commissione nei confronti della carriera complessiva della ricorrente, anche in virtù della sua posizione accademica di docente di prima fascia, che effettivamente comporta incarichi gestionali e istituzionali di rilievo nel ruolo poliedrico dei lavoratori del sapere sottolineato nella Carta Europea dei Ricercatori”.
Osserva il Collegio che una simile considerazione della posizione accademica di docente di prima fascia della candidata non emerge in alcun punto dai verbali, risultando, pertanto, detta affermazione una inammissibile integrazione postuma della motivazione.
12. É fondata anche la censura di incoerenza del giudizio finale rispetto alle valutazioni date dai commissari.
Dal raffronto dei giudizi risulta la seguente valutazione:
– per la candidata M.: a) produzione scientifica “eccellente”; b) attività di ricerca “ottimo”; c) attività didattica “ottimo”; d) incarichi istituzionali “eccellente”;
per il Candidato Z.: a) produzione scientifica “ottimo”; b) attività di ricerca “ottimo”; c) attività didattica “ottimo”; d) incarichi istituzionali “ottimo”.
Tuttavia dai verbali risulta che nelle valutazioni che riguardano l’esperienza nello svolgimento degli incarichi istituzionali, alla candidata M. sono stati attributi i seguenti giudizi: eccellente (A.); ottimo (B.); eccellente (B.).
Riguardo al candidato Z., a tale elemento, sono stati attributi i seguenti giudizi: ottimo (A.); buono (B.); buono (B.).
Per inciso si osserva che, nella valutazione collegiale, per gli incarichi istituzionali, il giudizio prevalente di “buono” (2 commissari su tre) attribuito al suddetto candidato, è stato trasformato in “ottimo”, in assenza di qualsivoglia motivazione.
Tant’è che nel giudizio finale: “il giudizio complessivo sulla produzione scientifica di F.Z. risulta dunque eccellente e quello sull’attività di ricerca ottimo. Il giudizio sull’attività didattica e di servizio agli studenti è ottimo e quello sull’esperienza nello svolgimento di incarichi istituzionali in Dipartimenti e Atenei è buono”.
Viceversa per la candidata M. il giudizio finale è il seguente: “il giudizio complessivo della commissione sulla produzione scientifica così come sull’attività di ricerca risulta dunque ottimo. Il giudizio sull’attività didattica e di servizio agli studenti risulta ottimo e l’esperienza nello svolgimento di incarichi istituzionali in Dipartimenti e Atenei eccellente”.
Dunque manca, nel giudizio finale, una posizione di assoluta parità fra i candidati (3 “ottimo” e 1 “eccellente” per M.; 2 “ottimo”, 1 “eccellente” e un “buono” per Z.) che possa giustificare l’esito di preferenza accodata al secondo, selezionandolo come vincitore.
13. Né la ridetta prevalenza può essere logicamente giustificata con la diversa valutazione attribuita alla prova orale, nella quale la candidata M. sostanzialmente è stata penalizzata per motivi di tempo.
Nei giudizi individuali la mancata gestione del fattore “tempo” risulta particolarmente enfatizzata e nel giudizio collegiale si legge: “Nel colloquio la candidata M. ha mostrato un’ottima competenza nell’uso dell’inglese per scopi accademici/scientifici congruenti con il SSD L-LIN/12. La capacità di impostare la discussione del proprio profilo di studiosa e di docente è risultata solo discreta a causa di un notevole livello di dettaglio che ha portato la candidata a enucleare alcuni aspetti (ad es. la capacità progettuale) più di altri (ad es. la didattica). Dalla presentazione e dalle domande che le sono state sottoposte emerge una padronanza degli argomenti trattati complessivamente buona; si apprezzano in particolare le competenze maturate nella ricerca sui linguaggi specialistici (legale, medico e del turismo) che emergono dalla descrizione dei progetti svolti e in corso, ma che avrebbero potuto essere maggiormente valorizzate in riferimento agli sviluppi di ricerca presso il Dipartimento che ha bandito la procedura. La chiarezza espositiva risulta discreta per la difficoltà di gestione del tempo.
Sulla base delle considerazioni sovraesposte la valutazione della candidata S.M.M. è nel complesso ottima”.
La valutazione della prova orale del candidato Z. è la seguente: “Nel colloquio il candidato ha mostrato un’ottima competenza nell’uso dell’inglese per scopi accademici/scientifici congruenti con il SSD L-LIN/12. La capacità di impostare la discussione del proprio profilo di studioso e di docente è risultato buono nonostante un livello leggermente sovrabbondante di dettaglio, compensato da una struttura lineare e efficace. Dalla presentazione e dalle domande che gli sono state sottoposte emerge un’ottima padronanza degli argomenti trattati: si apprezza in particolare la vasta esperienza, la versatilità nell’applicare i metodi di ricerca empirica su traduzione, multimedialità e testo giornalistico tanto alla ricerca quanto alla didattica e la visione sugli sviluppi futuri. Buona la chiarezza espositiva.
Sulla base delle considerazioni sovraesposte e in particolare dell’eccellente livello della produzione scientifica e dei risultati della prova orale la valutazione del candidato F.Z. è nel complesso eccellente”.
La commissione riferisce a pag. 8 della relazione di aver aperto la discussione alla presenza di tutti e 4 i candidati ammessi, illustrando le modalità di svolgimento: “tutti avrebbero avuto a disposizione 15 minuti a testa per illustrare il proprio profilo, inclusi punti di forza ed eventuali aspetti ancora da rinforzare. A questo sarebbero seguite poi alcune domande di approfondimento da parte delle commissarie”.
14. Pur non essendovi motivo di dubitare che la commissione abbia dato tali indicazioni prima della prova orale, quantunque non risultino dal verbale, osserva il Collegio che la strutturazione della prova orale in soli 15 minuti non era prevista né dal bando né era stata specificata nell’ambito dei criteri, essendo stato indicato, nel verbale n. 2, soltanto che la commissione autorizzava l’utilizzo di una presentazione tramite slide durante la discussione orale.
Quest’ultima indicazione, a parere del Collegio, si pone in contrasto frontale con l’assegnazione di un tempo limitato, essendo di comune esperienza che la presentazione e l’illustrazione di slide [#OMISSIS#] la spendita di un tempo maggiore di quello che richiederebbe la mera esposizione discorsiva.
La circostanza che la prof.ssa M. avesse curato in modo particolare la prima delle suddette modalità espositive denota, da una parte l’attenzione della candidata per le indicazioni fornite dalla commissione e, dall’altra, l’assoluta imprevedibilità della decisione della commissione di contingentare il tempo a disposizione dei candidati e di elevare tale elemento a metro di giudizio.
Tale decisione, sostanzialmente di introduzione “a sorpresa” di un criterio di valutazione non previsto dalla lex specialis, ha finito, evidentemente, col vulnerare prof.ssa M. (che, al pari degli altri candidati, aveva preparato con cura la propria esposizione), costringendola a sintetizzare e omettere intere parti della trattazione che, di conseguenza, è apparsa “discreta” “a causa di un notevole livello di dettaglio che ha portato la candidata a enucleare alcuni aspetti (ad es. la capacità progettuale) più di altri (ad es. la didattica)”.
È, fondata, dunque, la censura secondo cui ella sarebbe stata ingiustamente penalizzata, proprio nell’unica prova in cui il giudizio non può essere condizionato da elementi di fatto.
D’altra parte, come la stessa appellante evidenziava già in primo grado, il giudizio di lacunosità della prova orale sarebbe smentito proprio dal dato documentale delle slide da cui è possibile evincere che ivi sono esposti tutti i titoli, gli incarichi, le attività di ricerca già contenute nel curriculum vagliato in precedenza dalla commissione.
15. Pertanto non può essere confermata la sentenza del Tar laddove, sul punto, afferma che la doglianza secondo cui la ricorrente non era consapevole che il tempo a sua disposizione per l’esposizione orale era limitato a quindici minuti non ha fondamento atteso che ella è stata esaminata per seconda, con la conseguenza che era nelle condizioni di conoscere la durata della prova.
Si tratta di una motivazione che denota che il primo giudice non ha colto il senso della censura formulata dalla ricorrente in primo grado laddove, sebbene solo incidentalmente, evidenziava che il tempo della prova non era stato indicato.
Né è ragionevole ritenere e, tantomeno è esigibile, che, una volta conosciute le “nuove” indicazioni temporali della commissione, la candidata riorganizzasse l’intera esposizione, per la quale si era preparata verosimilmente per giorni, nei soli 15 minuti di durata della prova orale della candidata che l’ha preceduta.
Conclusivamente, per quanto precede, l’appello, assorbite le ulteriori censure in ragione del carattere pienamente satisfattivo dell’obbligo conformativo derivante dalle censure qui accolte, deve essere accolto e, per l’effetto, in riforma della sentenza impugnata, deve essere accolto il ricorso introduttivo, con conseguente annullamento degli atti della procedura.
Quale effetto conformativo il Collegio dispone che l’Ateneo proceda alla riedizione delle operazioni concorsuali di valutazione dei professori M. e Z., entro il termine di 90 giorni dalla comunicazione o se anteriore, dalla notificazione della presente sentenza, ad opera di una commissione in diversa composizione da nominarsi.
16. Le spese del doppio grado di giudizio possono essere integralmente compensate fra tutte le parti tenuto conto della novità e complessità delle questioni trattate.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, sezione settima, definitivamente pronunciando sull’appello, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, in riforma della sentenza impugnata, accoglie il ricorso introduttivo, con conseguente annullamento degli atti della procedura, con l’effetto conformativo di cui in motivazione.
Compensa fra tutte le parti le spese del doppio grado di giudizio.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Conclusione
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del giorno 24 marzo 2026, con l’intervento dei magistrati:
OMISSIS, Presidente
OMISSIS, Consigliere
OMISSIS, Consigliere
OMISSIS, Consigliere
OMISSIS, Consigliere, Estensore
Pubblicato il 1° aprile 2026

